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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 02/07/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 770/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 770 /2025 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in VIA Parte_1
BARI,19 CASSINO (FR), presso lo studio dell'Avv. CLEMENTE ENZO che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
E
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Cassino (FR) IN Viale Dante n.121, presso lo studio dell'Avv. LUIGI PASCARELLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 2.07.2025. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.04.2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 17.07.2017 e di aver avuto durante la convivenza il figlio nato il Per_1
04.05.2020 a Cassino (FR) hanno chiesto che il Collegio di chiari la separazione consensuale dei coniugi.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno dichiarato di essersi riconciliati, dichiarando congiuntamente al tribunale adito di rinunciare agli atti del presente giudizio, essendo di fatto cessata la materia del contendere, e chiedendo l'estinzione del giudizio, con spese legali integralmente compensate.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene doversi dichiarare l'improcedibilità del ricorso per intervenuta riconciliazione. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 770 /2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità del ricorso per intervenuta riconciliazione;
2) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 02/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 770 /2025 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in VIA Parte_1
BARI,19 CASSINO (FR), presso lo studio dell'Avv. CLEMENTE ENZO che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
E
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Cassino (FR) IN Viale Dante n.121, presso lo studio dell'Avv. LUIGI PASCARELLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 2.07.2025. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.04.2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 17.07.2017 e di aver avuto durante la convivenza il figlio nato il Per_1
04.05.2020 a Cassino (FR) hanno chiesto che il Collegio di chiari la separazione consensuale dei coniugi.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno dichiarato di essersi riconciliati, dichiarando congiuntamente al tribunale adito di rinunciare agli atti del presente giudizio, essendo di fatto cessata la materia del contendere, e chiedendo l'estinzione del giudizio, con spese legali integralmente compensate.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene doversi dichiarare l'improcedibilità del ricorso per intervenuta riconciliazione. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 770 /2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità del ricorso per intervenuta riconciliazione;
2) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 02/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari