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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 01/12/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 88-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: Andrea Ghinetti PRESIDENTE Rossella Incardona GIUDICE rel. Maria AMORUSO GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 88-1/2025 R.G. P.U. promosso da:
(C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Barbero ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Novara Via Magnani Ricotti 8, giusta procura in atti;
Parte ricorrente
ritenuto che sussista la competenza del Tribunale di Novara ai sensi dell'art. 27, co.
2. e 3, C.C.I.I., avendo il ricorrente la propria residenza in Novara, comune rientrante nel circondario di questo Tribunale;
premesso che, come il Tribunale ha già avuto modo di affermare concordemente con la giurisprudenza di legittimità e di merito (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20187 del 18/08/2017 richiamata da Trib. Verona, II sez., 20/9/2022) dal rinvio alla disciplina generale del procedimento unitario di cui al titolo III, in quanto compatibile, deve escludersi la necessità di disporre l'integrazione del contradditorio con soggetti diversi dai debitori ricorrenti, atteso che il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20187 del 18/08/2017 richiamata da Trib. Verona, II sez., 20/9/2022), ipotesi non ricorrente nel caso di specie;
rilevato che:
− il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento ex art. 2, co. 1, lett. c), del d. lgs. n. 14/2019;
− il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (v. art. 2, co. 1, lett. c), del d. lgs. n. 14/2019);
− non risultano proposte domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del d. lgs. n. 14/2019; - al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC prevista dall'art. 269, co. 2, C.C.I.I.;
− il ricorso risulta corredato della documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
− il debitore risulta proprietario per la quota di 2/9 di tre fabbricati e tre terreni nel comune di Curino (BI) e per la quota di 222/1000 di due fabbricati nel medesimo comune;
beni che, previa autorizzazione del GD, potranno essere acquisiti quale “bene futuro”;
− gli eventuali pignoramenti di quota dello stipendio siano inopponibili alla presente procedura di liquidazione;
− ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
ritenuto che:
− la domanda proposta soddisfi i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del d. lgs. n. 14/2019 ed è dunque ammissibile;
− - ex art. 268, co. 4, C.C.I.I., possa essere destinata mensilmente alla procedura la somma di euro 500,00 dai redditi da pensione percepiti dal ricorrente, salva la possibilità, con decreto del Giudice Delegato, di modificare tale importo nel caso variassero le condizioni personali e familiari del debitore rispetto a quanto indicato nel ricorso (dagli atti risulta che il sig. Pt_1 CP_
percepisce reddito da pensione mensilmente dall' e bimestralmente
[...] dall' , per importi complessivi mensili di circa 1350 mensili, e che il reddito familiare CP_2 comprende anche la pensione della moglie convivente di circa euro 1.950,00);
− considerato infine che ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. b) CCII, deve essere nominato liquidatore l'OCC che ha presentato la relazione ex art. 269 CCII oppure, per giustificati motivi, un liquidatore scelto dall'elenco dei gestori della crisi di cui al dm 24.12.2014 n. 2002. Nel caso concreto, poiché l'attuale gestore ha comunicato di rinunciare a nuovi incarichi e nuove nomine nelle procedure concorsuali e da sovraindebitamento non potendo per sopravvenute ragioni garantire la disponibilità e continuità nello svolgimento di tali incarichi, si nomina un liquidatore scelto dall'elenco dei gestori della crisi
P.Q.M.
visto l'art. 270 del d. lgs. n. 14/2019 DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata di (C.F. , nato Parte_1 C.F._1 a Trivero (BI) il 27/9/1954, residente in [...];
NOMINA
- giudice delegato Rossella Incardona;
- liquidatore il rag. Persona_1
ORDINA al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
ORDINA
- la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- la trascrizione, a cura del liquidatore, presso gli uffici competenti della presente sentenza su tutti gli immobili e i beni mobili registrati dei debitori;
DISPONE l'inserimento, a cura del liquidatore, della presente sentenza nel sito internet del Tribunale;
DISPONE che il liquidatore notifichi la presente sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, co, 4, C.C.I.I.; MANDA alla cancelleria per la notificazione al debitore della presente sentenza, nonché per la sua comunicazione al liquidatore nominato.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025 Il Presidente Andrea Ghinetti
Il Giudice rel. Rossella Incardona
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: Andrea Ghinetti PRESIDENTE Rossella Incardona GIUDICE rel. Maria AMORUSO GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 88-1/2025 R.G. P.U. promosso da:
(C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Barbero ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Novara Via Magnani Ricotti 8, giusta procura in atti;
Parte ricorrente
ritenuto che sussista la competenza del Tribunale di Novara ai sensi dell'art. 27, co.
2. e 3, C.C.I.I., avendo il ricorrente la propria residenza in Novara, comune rientrante nel circondario di questo Tribunale;
premesso che, come il Tribunale ha già avuto modo di affermare concordemente con la giurisprudenza di legittimità e di merito (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20187 del 18/08/2017 richiamata da Trib. Verona, II sez., 20/9/2022) dal rinvio alla disciplina generale del procedimento unitario di cui al titolo III, in quanto compatibile, deve escludersi la necessità di disporre l'integrazione del contradditorio con soggetti diversi dai debitori ricorrenti, atteso che il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20187 del 18/08/2017 richiamata da Trib. Verona, II sez., 20/9/2022), ipotesi non ricorrente nel caso di specie;
rilevato che:
− il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento ex art. 2, co. 1, lett. c), del d. lgs. n. 14/2019;
− il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (v. art. 2, co. 1, lett. c), del d. lgs. n. 14/2019);
− non risultano proposte domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del d. lgs. n. 14/2019; - al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC prevista dall'art. 269, co. 2, C.C.I.I.;
− il ricorso risulta corredato della documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
− il debitore risulta proprietario per la quota di 2/9 di tre fabbricati e tre terreni nel comune di Curino (BI) e per la quota di 222/1000 di due fabbricati nel medesimo comune;
beni che, previa autorizzazione del GD, potranno essere acquisiti quale “bene futuro”;
− gli eventuali pignoramenti di quota dello stipendio siano inopponibili alla presente procedura di liquidazione;
− ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
ritenuto che:
− la domanda proposta soddisfi i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del d. lgs. n. 14/2019 ed è dunque ammissibile;
− - ex art. 268, co. 4, C.C.I.I., possa essere destinata mensilmente alla procedura la somma di euro 500,00 dai redditi da pensione percepiti dal ricorrente, salva la possibilità, con decreto del Giudice Delegato, di modificare tale importo nel caso variassero le condizioni personali e familiari del debitore rispetto a quanto indicato nel ricorso (dagli atti risulta che il sig. Pt_1 CP_
percepisce reddito da pensione mensilmente dall' e bimestralmente
[...] dall' , per importi complessivi mensili di circa 1350 mensili, e che il reddito familiare CP_2 comprende anche la pensione della moglie convivente di circa euro 1.950,00);
− considerato infine che ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. b) CCII, deve essere nominato liquidatore l'OCC che ha presentato la relazione ex art. 269 CCII oppure, per giustificati motivi, un liquidatore scelto dall'elenco dei gestori della crisi di cui al dm 24.12.2014 n. 2002. Nel caso concreto, poiché l'attuale gestore ha comunicato di rinunciare a nuovi incarichi e nuove nomine nelle procedure concorsuali e da sovraindebitamento non potendo per sopravvenute ragioni garantire la disponibilità e continuità nello svolgimento di tali incarichi, si nomina un liquidatore scelto dall'elenco dei gestori della crisi
P.Q.M.
visto l'art. 270 del d. lgs. n. 14/2019 DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata di (C.F. , nato Parte_1 C.F._1 a Trivero (BI) il 27/9/1954, residente in [...];
NOMINA
- giudice delegato Rossella Incardona;
- liquidatore il rag. Persona_1
ORDINA al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
ORDINA
- la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- la trascrizione, a cura del liquidatore, presso gli uffici competenti della presente sentenza su tutti gli immobili e i beni mobili registrati dei debitori;
DISPONE l'inserimento, a cura del liquidatore, della presente sentenza nel sito internet del Tribunale;
DISPONE che il liquidatore notifichi la presente sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, co, 4, C.C.I.I.; MANDA alla cancelleria per la notificazione al debitore della presente sentenza, nonché per la sua comunicazione al liquidatore nominato.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025 Il Presidente Andrea Ghinetti
Il Giudice rel. Rossella Incardona