CASS
Sentenza 6 agosto 2024
Sentenza 6 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/08/2024, n. 32067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32067 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AN SA nato a [...] il [...] MO NA nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
. preso atto che, al deposito di memoria con richiesta di liquidazione e nota spese da parte dell'Avv. NICOLA MASSINI, per le parti civili, è seguito il deposito di dichiarazione di revoca della costituzione e di atto di remissione di querela;
lette le conclusioni dell'Avv. SA GOSTOLI, per gli imputati, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 17 novembre 2023 dalla Corte di appello di Bologna, che — decidendo su appello degli imputati contro la sentenza del Tribunale di Rimini del 12 dicembre 2022 — ha confermato la Penale Sent. Sez. 5 Num. 32067 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 20/06/2024 condanna di DR NA e TE DI, anche agli effetti civili, per il reato di diffamazione aggravata. Il fatto riguarda la pubblicazione, sulla piattaforma Facebook, di commenti offensivi sui fratelli TE e GI OT, apparsi in concomitanza con l'apertura di un esercizio commerciale da parte di quest'ultima. NA e OT erano stati soci e poi OT aveva concluso un contratto di affitto di azienda, che era stato poi risolto perché NA era moroso. 2. Avverso detta decisione hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati a mezzo del comune difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso eccepisce la prescrizione del reato al gennaio 2024. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto all'individuazione, come persona offesa, anche di GI OT, dal momento che le affermazioni erano tutte relative al fratello TE. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto all'individuazione dei responsabili in quanto — contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale — gli imputati non lamentavano un furto di identità, ma solo che la pagina Facebook del locale PescioI8 (prima di proprietà anche di NA) era sotto il controllo di TE OT, che avrebbe potuto postare commenti ed attribuirli ad altri. 2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto alla mancata applicazione dell'art. 51 cod. pen. e dell'art. 131-bis cod. pen. Dopo una breve premessa sul diritto di critica, i ricorrenti sostengono che quanto attribuito a NA non è tale da «recare alcuna paura o timore», trattandosi di semplici considerazioni sulla condotta di vita di TE OT e sui suoi debiti. Le frasi attribuite alla DI hanno carattere caricaturale e non hanno portata intimidatoria. Sulla rilevanza e gravità — prosegue il ricorso — erano stati escussi degli amici di OT e non vi sarebbe prova della visibilità da parte di più persone perché i commenti erano stati subito cancellati;
né vi sarebbe prova dei danni economici subiti. 2.5. Il quinto motivo di ricorso denunzia erronea applicazione dell'alt 595 cod. pen. perché le espressioni incriminate non avrebbero svelato nulla in quanto OT era noto per i suoi debiti verso dipendenti e fornitori. 2.6. Il sesto motivo di ricorso deduce violazione di legge quanto alla mancata concessione dei «benefici di legge», motivata in appello dall'incensuratezza dei due e dal basso se non nullo grado di offensività della condotta. 2 3. 11 13 giugno 2024, il difensore delle parti civili ha trasmesso dichiarazione di revoca della costituzione per «definizione bonaria delle questioni civilistiche», rappresentando che «è stata raggiunta una transazione con esito satisfattivo per le parti civili», donde il venir meno dell'interesse a coltivare la costituzione. Il 14 giugno 2024 è stato altresì trasmesso a questa Corte il verbale di remissione di querela sottoscritto dall'Avv. Massini, quale procuratore speciale delle persone offese;
a tale trasmissione è seguita quella del I verbale di accettazione della predetta remissione di querela. CONSIDERATO IN DIRITTO La sentenza deve essere annullata senza rinvio in quanto i reati — procedibili a querela di parte — sono estinti per remissione di querela. Le persone offese, infatti, hanno rimesso la querela il 14 giugno 2024 e gli imputati hanno accettato tale remissione il 18 giugno 2024. In assenza di accordi diversi, le spese del procedimento devono essere poste a carico dei querelati, ai sensi dell'art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per remissione di querela. Pone le spese a carico dei querelati. Così deciso il 20/06/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
. preso atto che, al deposito di memoria con richiesta di liquidazione e nota spese da parte dell'Avv. NICOLA MASSINI, per le parti civili, è seguito il deposito di dichiarazione di revoca della costituzione e di atto di remissione di querela;
lette le conclusioni dell'Avv. SA GOSTOLI, per gli imputati, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 17 novembre 2023 dalla Corte di appello di Bologna, che — decidendo su appello degli imputati contro la sentenza del Tribunale di Rimini del 12 dicembre 2022 — ha confermato la Penale Sent. Sez. 5 Num. 32067 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 20/06/2024 condanna di DR NA e TE DI, anche agli effetti civili, per il reato di diffamazione aggravata. Il fatto riguarda la pubblicazione, sulla piattaforma Facebook, di commenti offensivi sui fratelli TE e GI OT, apparsi in concomitanza con l'apertura di un esercizio commerciale da parte di quest'ultima. NA e OT erano stati soci e poi OT aveva concluso un contratto di affitto di azienda, che era stato poi risolto perché NA era moroso. 2. Avverso detta decisione hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati a mezzo del comune difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso eccepisce la prescrizione del reato al gennaio 2024. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto all'individuazione, come persona offesa, anche di GI OT, dal momento che le affermazioni erano tutte relative al fratello TE. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto all'individuazione dei responsabili in quanto — contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale — gli imputati non lamentavano un furto di identità, ma solo che la pagina Facebook del locale PescioI8 (prima di proprietà anche di NA) era sotto il controllo di TE OT, che avrebbe potuto postare commenti ed attribuirli ad altri. 2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto alla mancata applicazione dell'art. 51 cod. pen. e dell'art. 131-bis cod. pen. Dopo una breve premessa sul diritto di critica, i ricorrenti sostengono che quanto attribuito a NA non è tale da «recare alcuna paura o timore», trattandosi di semplici considerazioni sulla condotta di vita di TE OT e sui suoi debiti. Le frasi attribuite alla DI hanno carattere caricaturale e non hanno portata intimidatoria. Sulla rilevanza e gravità — prosegue il ricorso — erano stati escussi degli amici di OT e non vi sarebbe prova della visibilità da parte di più persone perché i commenti erano stati subito cancellati;
né vi sarebbe prova dei danni economici subiti. 2.5. Il quinto motivo di ricorso denunzia erronea applicazione dell'alt 595 cod. pen. perché le espressioni incriminate non avrebbero svelato nulla in quanto OT era noto per i suoi debiti verso dipendenti e fornitori. 2.6. Il sesto motivo di ricorso deduce violazione di legge quanto alla mancata concessione dei «benefici di legge», motivata in appello dall'incensuratezza dei due e dal basso se non nullo grado di offensività della condotta. 2 3. 11 13 giugno 2024, il difensore delle parti civili ha trasmesso dichiarazione di revoca della costituzione per «definizione bonaria delle questioni civilistiche», rappresentando che «è stata raggiunta una transazione con esito satisfattivo per le parti civili», donde il venir meno dell'interesse a coltivare la costituzione. Il 14 giugno 2024 è stato altresì trasmesso a questa Corte il verbale di remissione di querela sottoscritto dall'Avv. Massini, quale procuratore speciale delle persone offese;
a tale trasmissione è seguita quella del I verbale di accettazione della predetta remissione di querela. CONSIDERATO IN DIRITTO La sentenza deve essere annullata senza rinvio in quanto i reati — procedibili a querela di parte — sono estinti per remissione di querela. Le persone offese, infatti, hanno rimesso la querela il 14 giugno 2024 e gli imputati hanno accettato tale remissione il 18 giugno 2024. In assenza di accordi diversi, le spese del procedimento devono essere poste a carico dei querelati, ai sensi dell'art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per remissione di querela. Pone le spese a carico dei querelati. Così deciso il 20/06/2024.