Rigetto
Sentenza breve 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 13/02/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01202/2025REG.PROV.COLL.
N. 09589/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9589 del 2024, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cipriani, con domicilio eletto presso il suo studio in San Miniato, piazza Marianelli 17;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Pisa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 511/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Pisa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 il Cons. Enzo Bernardini e uditi per le parti gli avvocati, anche ai sensi dell’art. 60 c.p.a., come da verbale;
1. L’odierno appellante ha proposto ricorso in primo grado avverso il rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana per inammissibilità, in quanto cancellato d’ufficio dall’anagrafe del Comune di -OMISSIS- per irreperibilità e poi reiscritto, venendo così a mancare il periodo di residenza ininterrotta di dieci anni.
2. Il Giudice di prime cure ha respinto il gravame in quanto “ la residenza considerata utile ai fini della concessione della cittadinanza italiana è solo quella con pieno riscontro nei registri anagrafici comunali, non potendo prendersi in considerazione una residenza esclusivamente fattuale consistente nella stabile e continuativa permanenza nel territorio nazionale, non supportata da corrispondenti risultanze anagrafiche (T.A.R Toscana II, 22 aprile 2024 n. 485); la legale residenza decennale in Italia richiesta dal citato art. 9, comma 1, lett. f) della 1. n. 91/1992 costituisce presupposto fattuale al fine dell'esame della domanda di concessione della cittadinanza italiana, del quale il Giudice Amministrativo deve accertare la sussistenza o l'insussistenza; non costituendo detto presupposto un antecedente logico-giuridico, ma meramente fattuale della decisione da assumere nella presente sede, appare inibito a questo Giudice accertare incidentalmente i presupposti per l'iscrizione ,anagrafica del ricorrente nel periodo di irreperibilità, poiché sulla materia insiste la giurisdizione del Giudice Ordinario; inoltre tale questione, ed è considerazione tranciante, attiene allo status delle persone essendo manifestazione della posizione complessiva del singolo nel contesto sociale, e pertanto su di essa è esclusa la cognizione incidentale del giudice amministrativo come previsto dall'art. 8, comma 2, c.p.a.; è infatti stato stabilito che "grava sullo straniero l'onere di attivare i previsti rimedi per correggere gli errori nelle certificazioni anagrafiche presso i competenti uffici anagrafici comunali, ai fini della dimostrazione della propria residenza decennale in un Comune italiano" (T.A.R. Lazio-Roma V, 3 febbraio 2023 n. 1939), e a tanto il ricorrente ha già provveduto mediante proposizione di ricorso gerarchico nella competente sede ”.
3.1. Con l’appello qui in scrutinio viene dedotto che “ la Prefettura di Pisa ha erroneamente desunto la mancanza del requisito della residenza legale decennale dal certificato storico di residenza trasmesso dall’Ufficio Anagrafe del Comune di -OMISSIS- in data -OMISSIS- (doc. 1 bis fasc. 1° gr.), dal quale risulta la cancellazione dall’Ufficio Anagrafe di quel Comune in data -OMISSIS- per irreperibilità e la reiscrizione all’anagrafe del Comune di -OMISSIS- per ricomparsa in data -OMISSIS-, per un periodo complessivo di irreperibilità di circa due anni e cinque mesi. L’assunto è errato, dal momento che il ricorrente non ha mai lasciato il territorio italiano, neppure durante il periodo compreso fra il -OMISSIS- ed il -OMISSIS-, risiedendovi stabilmente in modo continuativo per oltre dieci anni, a dispetto del provvedimento di cancellazione anagrafica adottato dal Comune di -OMISSIS- a mezzo del quale l’appellante è stato cancellato dall’anagrafe comunale dal -OMISSIS-, che è illegittimo in quanto mai notificato all’appellante e da quest’ultimo impugnato con ricorso gerarchico al Prefetto di Lucca per nullità della notifica e mancato accertamento della irreperibilità dell’appellante in violazione delle prescrizioni stabilite dall’art.11 comma 1 lett. c) d.p.r. 223/1989. Infatti, -OMISSIS- nel periodo intercorrente tra il -OMISSIS- e il -OMISSIS-, era regolarmente residente nel territorio italiano e prestava attività lavorativa presso la -OMISSIS-, avente sede legale in -OMISSIS-, come dimostrato dalle Certificazioni Uniche 2016, 2017, 2018 e dalle buste paga, da cui si desumono le giornate lavorative, comunicate via pec all’Ufficio Cittadinanza della Prefettura di Pisa in data -OMISSIS-…ha impugnato il provvedimento -OMISSIS- del Prefetto di Lucca di rigetto del ricorso gerarchico (doc. 5), con ricorso ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Firenze (R.G. -OMISSIS-) (doc. 6) in accoglimento del quale il Tribunale di Firenze, esperita l’istruttoria di rito e previa assunzione di sommarie informazioni (cfr. verbale udienza -OMISSIS-: doc. 7), ha accertato che “dall’istruttoria orale svolta nonché dal documento prodotto sub 19 emerge chiaramente che il ricorrente avesse una disponibilità di un alloggio in -OMISSIS- in -OMISSIS-, condiviso con altri connazionali. Tali aspetti istruttori corroborano la tesi del ricorrente e rendono fondato il ricorso stante anche il periculum in mora rappresentato dal fatto che la perdita della continuità anagrafica sta impedendo al ricorrente di ottenere la cittadinanza italiana”. In accoglimento del ricorso il Tribunale di Firenze con ordinanza -OMISSIS- ha pertanto ordinato al Sindaco del Comune di -OMISSIS- di reiscrivere -OMISSIS-, nato il -OMISSIS- a -OMISSIS- (-OMISSIS-), nel registro della popolazione residente a far data dal -OMISSIS-” (doc. 8). In esecuzione di tale ordinanza il Comune di -OMISSIS- con pec del -OMISSIS- ha comunicato di aver provveduto al ripristino della posizione anagrafica del sig. -OMISSIS- come da ordinanza del Tribunale” (doc. 9) e in data -OMISSIS- ha rilasciato nuovo certificato storico attestante che -OMISSIS- “è stato iscritto nell’anagrafe della popolazione residente di questo Comune per immigrazione dal Comune di -OMISSIS- il -OMISSIS- in -OMISSIS- con variazione dell’indirizzo all’interno del Comune il -OMISSIS- in -OMISSIS-” e poi cancellato per emigrazione a -OMISSIS- il -OMISSIS- (doc. 10). Ebbene, stante l’efficacia retroattiva ex tunc delle risultanze anagrafiche riprodotte da quest’ultimo certificato storico anagrafico, il gravato provvedimento di inammissibilità della domanda di concessione dello status civitatis è illegittimo per aver escluso che al momento della domanda -OMISSIS- fosse in possesso del requisito della residenza legale decennale (iscrizione anagrafica c/o il Comune) di cui all’art.9 comma 1 lett.f) L. 91/1992, avendo fondato tale esclusione sulla erronea cancellazione dall’anagrafe del Comune di -OMISSIS- per irreperibilità dal -OMISSIS- al -OMISSIS- ”.
3.2. In via cautelare viene invocata la sospensiva in quanto “ i motivi dedotti e i documenti prodotti palesano l’esistenza del fumus boni juris. Il danno subito dall’appellante per il mancato acquisto della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1 lett. f) della L. 91/1992 è rilevante, dal momento che, laddove il gravato provvedimento non fosse sospeso, le conseguenze pregiudizievoli per l’interessato, che risiede in Italia da oltre dieci anni, diverrebbero irreparabili considerato che, per ottenere il riconoscimento dello status civitatis dovrebbe ripresentare all’Amministrazione dell’Interno una nuova domanda ed attenderne l’esito protraendo l’attesa fino al -OMISSIS-, termine in cui maturerebbe il requisito della residenza legale ed anagrafica decennale ove si ritenesse legittima la cancellazione anagrafica disposta dal Comune di -OMISSIS- dal -OMISSIS- al -OMISSIS- (data della iscrizione anagrafica nel Comune di -OMISSIS-), presupposta al gravato provvedimento di inammissibilità della domanda di cittadinanza italiana per presunta mancanza del requisito della residenza legale decennale. Considerato che l’esito del giudizio di merito non può che tradursi, in caso di accoglimento del ricorso, in un giudizio di annullamento senza effetto costitutivo o ricognitivo dello status civitatis, in tale eventualità la Prefettura di Pisa sarebbe tenuta esclusivamente, alla conclusione del giudizio di merito, a rivalutare se l’odierno appellante possegga o meno i requisiti di residenza legale continuativa per un decennio sul t.n. per essere inserito a pieno titolo nella comunità nazionale, trasmettendo successivamente la pratica per la prosecuzione dell’istruttoria al Ministero dell’Interno. Qualora il denunciato difetto istruttorio fosse ritenuto effettivamente sussistente dal Tribunale adito, a tutela dell’aspettativa dell’appellante sarebbe dunque opportuno che il riesame possa essere svolto sollecitamente dall’Amministrazione. Sussistono pertanto i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare di sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato è della sentenza appellata. Ne deriva ai sensi dell’art.98 del d. lgs. 104/2010 la sussistenza dei presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora per la concessione della tutela cautelare nelle more del giudizio di merito, ai fini del riesame ”.
3.3. Il legale, inoltre, dichiaratosi procuratore antistatario, ha chiesto il passaggio della causa in decisione senza discussione.
4. L’Amministrazione si è costituita senza depositare memoria.
5. Alla camera di consiglio del 9 gennaio 2025, emersi i presupposti per una decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previo avviso alle parti, dato atto della nota di passaggio in decisione depositata dal legale dell’appellante, l’appello è stato introitato per la decisione.
6. L’appello è infondato e va, quindi, respinto.
7.1. Secondo la giurisprudenza costante della Sezione, al cospetto dell'esercizio di un potere altamente discrezionale come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell'inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all'autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l'acquisizione dello status di cittadino (Cons. St., sez. III, n. 334/2025).
7.2. Le vigenti disposizioni legislative sono univoche nel disporre che per la concessione della cittadinanza italiana occorra la maturazione del requisito della residenza per almeno dieci anni, per la proposizione della domanda. Infatti, l’art. 9, comma 1, lett. f, l. n. 91 del 1992, dispone che può essere concessa la cittadinanza “ allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica ”.
7.3. Ciò posto la Prefettura, facendo applicazione dei richiamati principi, ha correttamente rigettato l’istanza di rilascio della cittadinanza italiana per il mancato requisito di cui alla normativa citata.
7.4. In tale ambito, le sopravvenienze rappresentate nel ricorso e negli atti depositati dalla difesa dell’appellante, debbono ritenersi non rilevanti ai fini della valutazione di legittimità del provvedimento impugnato, necessariamente improntata al principio “ tempus regit actum”.
7.5. In conclusione, le statuizioni del Giudice di prime cure resistono alle censure proposte e la valutazione esperita dall’amministrazione nel decreto impugnato è pienamente conforme al paradigma normativo.
8. Alla luce di quanto esposto, l'appello va respinto. Tuttavia sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti in causa delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO