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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 15352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15352 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN NI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 21239 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(FOCSANI-ROMANIA, 19/12/1975), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. TEDESCO GRAZIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 11/06/1966), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. IACOVELLI EMANUELA giusta procura speciale in atti;
resistente nonché
Avv. in qualità di curatore speciale della minore CP_2 [...]
(Roma, 08/11/2011), rappresentata e difesa in proprio;
Per_1
terza intervenuta 2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22/05/2024, ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Pt_1
, premesso che in data 13/04/2002 ha contratto in Roma
[...]
matrimonio civile con e che dall'unione sono nati i Controparte_1
figli (25/02/2004), maggiorenne ed economicamente autonomo, e Per_2
(08/11/2011), ha dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta Per_1
intollerabile a causa del contegno violento e aggressivo serbato dal marito ai suoi danni pure al cospetto dei figli minori e anche nei confronti dei medesimi ed ha chiesto, quindi, di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, affidamento esclusivo rafforzato di Per_1
alla madre, assegnazione a costei della casa familiare, obbligo del CP_1
di contribuire al mantenimento della figlia e della moglie e divieto del medesimo di avvicinarsi all'istante e alla minore Per_1
A sostegno e fondamento delle domande proposte la ha Pt_1
dedotto che:
il rapporto tra le parti, ad eccezione del periodo di fidanzamento, è
stato caratterizzato dal persistente sentimento di gelosia del marito nei confronti della moglie, avendo il la convinzione che la moglie CP_1
intrattenesse delle relazioni sentimentali con altri uomini, ciò che lo ha condotto a porre in essere quotidianamente condotte autoritarie, controllanti, 3 umilianti e aggressive ai danni della moglie, intensificatesi dopo la nascita del primogenito, , allorché oltre ad aggredire verbalmente e Per_2
psicologicamente la coniuge, il ha iniziato ad aggredirla anche CP_1
fisicamente;
in particolare nel 2006 il per gelosia, ha accusato la moglie CP_1
di intrattenere una relazione amorosa con un suo anziano ex collega e, per questo, l'ha percossa fisicamente oltre che offesa con frasi del tipo “sei la
puttana del quartiere ti porti i clienti a casa”;
sebbene determinata a lasciare il marito, a fronte del suo pentimento e della sua richiesta di perdono, la ricorrente gli accordava una seconda possibilità, essendo costretta fino al compimento del quarto anno di età di a rinunciare ad ogni attività lavorativa per occuparsi di , Per_2 Per_2
delle ulteriori esigenze familiari/domestiche e dell'accudimento quotidiano della anziana suocera convivente;
durante questo periodo il marito ha continuato a controllarla con numerose chiamate per conoscere dettagliatamente dove si trovasse, cosa stesse facendo e se avesse incontrato qualcuno, impedendole di intrattenere rapporti amicali, di truccarsi e di vestirsi bene;
nel 2008 la ha ripreso il lavoro come segretaria presso Pt_1
l'ufficio di un amico del marito, ciò che ha accresciuto la gelosia, la diffidenza e la mania di controllo della moglie da parte del giunto CP_1
financo ad introdursi nello stabile ove ella lavorava per osservarla nell'interazione con i colleghi, ciò che ha indotto la a dimettersi;
Pt_1
negli anni successivi la condotta controllante del marito ai danni della moglie si è acuita ed è divenuta particolarmente aggressiva, minacciosa ed incontrollabile soprattutto nei momenti in cui lo stesso abusava nel consumo 4 di alcool, tanto che la ricorrente ha più volte lasciato la casa familiare unitamente al figlio, come avvenuto nel 2008 allorché si è trasferita con presso un appartamento locato per loro dalla sorella, Per_2 [...]
; Persona_3
a fronte della richiesta del di perdono e della promessa di CP_1
non assumere più condotte maltrattanti, la ricorrente, priva di risorse economiche, ha fatto ritorno nella casa familiare e nel 2011 è nata la secondogenita ma nulla è mutato nella condotta del che ha Per_1 CP_1
costretto moglie e figli a vivere in un clima contrassegnato da continue offese, accuse, urla e aggressioni rivolte dal medesimo alla moglie anche talvolta dinanzi ai figli;
nel 2017/2018, dopo un periodo di apparente cambiamento, il ha ripreso ad accusare la moglie di intrattenere una relazione CP_1
sentimentale, questa volta, con il vicino di casa, giungendo a malmenarla violentemente dinanzi al figlio e inducendola ad allontanarsi dalla Per_2
casa familiare unitamente ai bambini, salvo poi farvi ritorno dopo poco tempo a causa delle scarse disponibilità economiche e per la paura di ritorsioni da parte del marito;
nel 2018 il ha financo colpito a schiaffi il figlio , CP_1 Per_2
intervenuto in un litigio tra i due genitori in difesa della madre;
in tale occasione ha chiesto ed ottenuto l'intervento della zia paterna, Per_2
che aveva interrotto ogni rapporto con il fratello a causa CP_3
della sua condotta maltrattante e prevaricatoria, ed ha chiamato le forze dell'ordine, poi intervenute;
a seguito dell'aggressione nei confronti del figlio, la ha Pt_1
lasciato nuovamente la casa familiare per trasferirsi con i figli presso 5
l'abitazione di una amica in zona San Cesareo, salvo farvi rientro dopo mesi a seguito dell'ennesimo “pentimento” del CP_1
nel 2022 quest'ultimo ha di nuovo accusato la moglie di intrattenere una relazione extraconiugale con il proprio datore di lavoro, Tes_1
e la ricorrente si è ancora una volta allontanata con i figli dalla
[...]
abitazione familiare per rifugiarsi presso la sorella per poi far ritorno nell'abitazione familiare dopo poco per mancanza di risorse economiche;
al fine di fare chiarezza, la stessa si è recata presso la sede della società “Euronoleggi” in San Cesareo ove prestava attività lavorativa il e costui, alla vista della moglie, con la scusa di doverle parlare, CP_1
l'ha obbligata a risalire in macchina e allontanarsi mentre cercava di colpirla con il lancio di alcuni sassi in direzione della vettura;
a quel punto la si è recata presso la vicina Stazione dei Carabinieri per chiedere Pt_1
aiuto e denunciare il marito e qui è stata raggiunta dal che l'ha CP_1
costretta ad entrare in macchina e tornare a casa;
giunti a casa, il ha esternato la sua rabbia contro la moglie, CP_1
offendendola con frasi del seguente tenore “sei una mignotta zoccola e rumena di merda”; ciò ha indotto la a chiedere l'intervento delle Pt_1
Forze dell'ordine e ad allontanarsi da casa con i figli, dove ancora una volta faceva rientro tempo dopo a fronte della promessa del marito di farsi aiutare e di lasciare la casa a moglie e figli qualora fosse ricaduto in condotte maltrattanti;
nonostante la promessa di farsi seguire da uno specialista per il controllo dell'aggressività e per l'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti,
il dopo sole tre sedute ha interrotto il percorso specialistico CP_1
intrapreso; 6 la situazione è precipitata irreparabilmente il 25/03/2023, allorquando il rientrato da lavoro, ha iniziato improvvisamente ad offendere la CP_1
moglie dicendole di essere una prostituta e di averlo tradito con il suo datore di lavoro;
la moglie a quel punto gli ha chiesto di lasciare l'abitazione prima che la situazione degenerasse, come da lui stesso promesso, ma il mattino successivo il anziché, allontanarsi da casa, ha iniziato ad inveire CP_1
contro la moglie ordinandole di andare via;
contemporaneamente ha iniziato a rompere mobili e suppellettili presenti in casa, scaraventandoli fuori dalla finestra, mentre profferiva frasi minacciose del seguente tenore: “tanto questa è casa mia e faccio come mi pare … annate via tutti”; ha rivolto alla moglie appellativi del tipo “pezza de merda, infame, bastarda, zoccola”, l'ha colpita violentemente al viso con un pugno;
a quel punto la e la Pt_1
figlia hanno deciso di scappare via dall'abitazione e mentre Per_1
prendevano alcuni vestiti il ha afferrato un comodino per lanciarlo CP_1
contro la moglie e la figlia, gesto che è stato bloccato dal figlio Per_2
che, sopraggiunto nella camera dove si stava verificando tale aggressione, è
riuscito a fermare il padre mediante l'utilizzo di uno spray al peperoncino nebulizzato contro lo stesso, mentre il strattonava violentemente il CP_1
figlio e la moglie e spingeva contro un armadio causandole Per_2 Per_1
una lesione al dito;
la minore impaurita ha iniziato ad urlare chiedendo aiuto ai vicini e chiedendo di chiamare le Forze dell'ordine;
nello stesso frangente il ha continuato a minacciare la CP_1
famiglia dicendo che non avrebbe mai lasciato la casa e che sarebbe stato disposto anche a dargli fuoco con moglie e figli dentro;
in precedenza lo stesso aveva minacciato di morte la moglie dicendole
“ti levo dalla faccia della terra”, “che ci vuole a comprare una pistola e 7 levarti da mezzo”;
a seguito di tale ennesimo episodio la e i figli hanno lasciato Pt_1
definitivamente la casa familiare e quindi sporto denuncia-querela contro il trasferendosi dapprima presso l'abitazione della sorella della CP_1
ricorrente e successivamente in un appartamento locato dal figlio Per_2
in Roma nelle vicinanze della scuola frequentata da;
Per_1
dalla denuncia – querela sporta dalla ricorrente e dal figlio maggiore dinanzi al Tribunale di Roma è scaturito il procedimento penale n. 13232/23
R.G.N.R. – 31115/23 R.G. G.I.P. a carico di imputato Controparte_1
per i seguenti reati:
“
1. Per il reato di cui all'art. 94, 572 commi 1, 2 e 4 c.p. perché, con
condotte reiterate, maltrattava la moglie , insultandola e Parte_1
aggredendola fisicamente, anche in presenza del figlio Persona_4
(nato il [...]) e della figlia, tuttora minorenne, Persona_1
(nata l'[...]). Nella specie, condotte consistite: - In più occasioni, per
ragioni di gelosia o per futili motivi, diceva alla donna frasi del tipo “sei la
puttana del quartiere, ti porti i clienti a casa” e distruggeva mobili e
suppellettili della casa familiare, lasciandoli a terra;
- in più occasioni, per
ragioni di gelosia o per futili motivi, percuoteva la moglie con schiaffi;
- in
data 8 dicembre 2018, mentre erano in casa, a seguito di un banale litigio,
percuoteva la moglie con schiaffi, tanto che il figlio Persona_4
cercava di difenderla e chiamava in aiuto la zia , oltre a CP_3
richiedere l'intervento delle forze dell'ordine; - durante l'estate 2022,
accusava insistentemente la moglie di avere un rapporto extraconiugale con
il datore di lavoro di lui e, nel momento in cui lei si recava presso l'officina
dove lavorava il per cercare di convincerlo del contrario, lui la CP_1 8 accompagnava fuori dalla sede prendendola per un braccio e poi le tirava
dei sassi per farla risalire velocemente in auto;
circostanza che la induceva
ad allontanarsi dalla casa coniugale con i figli per il timore di subire
ulteriori violenze;
- in data 26 marzo 2023, durante una discussione con la
moglie, cominciava a distruggere arredi e suppellettili, nonché a scardinare
le ante delle finestre gettandole in terra sia nel salone che nel giardino,
mentre diceva “tanto questa è casa mia e faccio come mi pare”, “annate
via tutti” e insultava la moglie dicendole “pezza de merda, 'nfame,
bastarda, zoccola”, poi le dava un pugno sul viso e, dopo aver spintonato la
figlia che si era frapposta tra lui e la moglie, sollevava un comodino Per_1
come per lanciarlo addosso a interrompendo l'azione Parte_1
per l'intervento del figlio che gli spruzzava in viso uno spray Per_2
urticante. Fatti aggravati poiché commessi in presenza dei figli minori degli
anni 18 ed in stato di ubriachezza abituale. In Roma dal 2003 (anno del
matrimonio) all'attualità.
2. Per il reato di cui agli artt. 94, 572 commi 1 e
2 c.p. perché, con condotte reiterate, maltrattava, fin da quando era minore,
con condotte consistite: - sistematicamente in numerose occasioni, lo
costringeva ad assistere agli insulti e alle aggressioni fisiche nei confronti
della madre di cui al precedente capo 1, così da provocargli sentimenti di
sofferenza e frustrazione, tali da indurgli uno stato di umore deflesso e
difficoltà relazionali;
- in data 8 dicembre 2018, mentre erano in casa, a
seguito di un banale litigio con la madre , percuoteva con Parte_1
schiaffi il figlio all'epoca minorenne, intervenuto a Persona_4
difesa della madre, tanto che questi chiamava in aiuto la zia CP_3
e richiedeva l'intervento delle forze dell'ordine; Fatto aggravato poiché
commesso in danno di persona minore e in stato di ubriachezza abituale. In 9
Roma da data successiva al 25.02.2004 all'attualità”;
a seguito della medesima denuncia, dinanzi il Tribunale per i
Minorenni di Roma, su istanza ex art. 333 – 473 bis 13 c.p.c. del PMM,
nell'interesse della minore si è instaurato il procedimento n. RG Per_1
861/2024 con nomina del curatore speciale per la minore nella persona dell'Avv. CP_2
Con comparsa del 25/09/2024 si è costituita in giudizio l'avv. CP_2
nominata curatore speciale della minore dal giudice
[...] Persona_1
delegato con il decreto di fissazione della prima udienza, chiedendo disporsi la sospensione della responsabilità genitoriale del padre sulla minore Per_1
l'affidamento esclusivo rafforzato della stessa alla madre con divieto del di avvicinarsi alla moglie e alla figlia e riservando all'esito CP_1
dell'istruttoria e della indagine dei servizi sociali eventuali ulteriori richieste.
Non si è costituito tempestivamente in giudizio Controparte_1
Alla prima udienza del 30/09/2024 sono comparsi la ricorrente e il curatore speciale della minore e il giudice delegato, sentite le parti e acquisita la documentazione complessivamente prodotta, ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori (ordinanza del 03/10/2024) e rimesso la causa al collegio per la decisione sullo status:
1)autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco
rispetto disponendo che ciascuno provveda autonomamente al proprio
mantenimento;
2) dichiara (Roma, 11 marzo 1960) sospeso dalla Controparte_1
responsabilità genitoriale sulla figlia (Roma, 8 novembre Persona_1
2011); 10
3) affida (Roma, 8 novembre 2011) in via esclusiva e Persona_1
rafforzata alla madre presso cui è fissata la sua residenza e alla quale
spettano in via del pari esclusiva tutte le decisioni di maggior importanza
afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza
abituale della minore;
4) assegna la casa familiare sita in Roma Via Santa Maria del Cedro
n. 21 alla ricorrente , disponendo che se Parte_1 Controparte_1
ne allontani entro il 31 ottobre 2024 asportando i suoi beni ed effetti
personali;
5) vieta a di avvicinarsi alla moglie Controparte_1 Pt_1
e alla figlia nonché ai luoghi dalle stesse abitualmente
[...] Per_1
frequentati;
6) dispone che a far data dalla domanda il padre corrisponda alla
madre, a titolo di contributo per il mantenimento di , la somma Per_1
mensile di euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat
con base maggio 2024, e condanna il al versamento, in favore CP_1
della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi, Pt_1
comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17 dicembre 2014;
7) pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle
spese straordinarie afferenti , intendendosi per tali quelle concernenti Per_1
eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (quali, a titolo
esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività
sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi
ordinari non inclusi nel mantenimento (quali, a titolo esemplificativo, le
spese per tasse scolastiche, libri di testo, gite scolastiche, per attività 11 sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, le spese sanitarie non
rimborsate dal SSN), spese che, in considerazione dell'affidamento super -
esclusivo della minore alla madre non dovranno essere preventivamente
concordate e dovranno essere rimborsate dal padre nella misura del 50%
anche in assenza di un suo previo accordo, dietro esibizione del
giustificativo di spesa .
Manda al Servizio Sociale del Municipio VI di Roma Capitale di
svolgere, in raccordo e collaborazione con i competenti servizi specialistici
della ASL di riferimento territoriale, un 'indagine psico -socio -ambientale
al fine di: accertare le competenze genitoriali di ambo le parti, la qualità
della relazione della minore con entrambi i genitori, le condizioni Per_1
psico - fisiche di , la sussistenza o meno delle condizioni per avviare Per_1
incontri in spazio neutro tra il padre e , previa adeguata preparazione Per_1
del e della minore e sempreché il ne faccia richiesta;
CP_1 CP_1
fornire al Tribunale ogni ulteriore informazione e notizia ritenuta utile e
necessaria al fine di disciplinare compiutamente l'affidamento e il
mantenimento della minore.
Manda alla ricorrente e al curatore speciale di contattare il Servizio
Sociale del Municipio VI entro sette giorni dalla comunicazione della
presente ordinanza e al predetto Servizio di inoltrare una relazione sul caso
entro il 31 maggio 2025.
Non ammette le prove orali articolate dalla ricorrente [per mancata indicazione dei testi da escutere].
Dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in sede
affinché formuli le istanze di sua competenza anche in ordine ai
provvedimenti de potestate afferenti la minore e fornisca Per_1 12 aggiornamenti in ordine al prosieguo e all'esito del procedimento penale a
carico del resistente (RGNR n. 13232/2023). Controparte_1
Dichiara la contumacia di Controparte_1
Fissa per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 7
ottobre 2025, ore di rito, assegnando alle parti i termini di cui all'art.
473bis.28 c.p.c. e mandando alle stesse di depositare unitamente alle note
di precisazione delle conclusioni le dichiarazioni reddituali successive a
quelle in atti nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata e
contenente tutte le indicazioni di cui al decreto di fissazione d'udienza.
Si comunichi alle parti, al Pubblico Ministero in sede, al competente
Ufficiale di Stato Civile, al Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio VI
e alla Legione Carabinieri Lazio Stazione di Tor Bellamonaca al fine di
assicurare il rispetto del divieto di avvicinamento del alla moglie e CP_1
alla figlia . Per_1
Con sentenza non definitiva n. 15497/2024 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
Con comparsa del 13/06/2025 si è costituito tardivamente in giudizio contestando le avverse allegazioni e istanze. Controparte_1
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti,
inclusi i verbali delle deposizioni testimoniali rese nel giudizio penale a carico del nonché la relazione del Servizio Sociale e il parere del CP_1
Pubblico Ministero in sede, all'udienza del 07/10/2025 il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva di separazione il collegio
è chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie, prima fra 13 tutte quella di addebito proposta dalla ricorrente.
La stessa è fondata e meritevole di accoglimento.
Invero a norma dell'art. 151 comma 2 c.c. “Il giudice, pronunziando
la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto,
a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del
suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.”
Alla stregua dell'art. 143 c.c. “dal matrimonio deriva l'obbligo
reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla
collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i
coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla
propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai
bisogni della famiglia.”
Con specifico riferimento ai maltrattamenti e alla violenza domestica,
secondo la Suprema Corte “la violenza domestica ai danni dell'altro
coniuge è, di per sé, causa giustificatrice della fine del rapporto coniugale e
quindi dell'addebito della separazione. Tuttavia, la valutazione della
specifica gravità dei comportamenti resta comunque affidata alla
valutazione del giudice di merito.” (Cass. ord. 17892/2022).
In ordine alla valutazione della gravità ed efficienza causale va osservato che “le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro,
costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio
da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale,
in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche
la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare
il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere
di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il 14 comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti
che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con
comportamenti omogenei” (Cass. n. 7388/2017; cfr. Cass. n. 7321/2005;
Cass. n. 11844/2006).
Non è esclusa la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro “qualora risulti provato un unico episodio di
percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere
definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della
pari dignità di ogni persona (Cass. n. 433/2016; cfr. Cass. n. 817/2011).
Del pari, la pronuncia di addebito non è esclusa nemmeno nel caso di posteriorità temporale delle violenze rispetto alla crisi coniugale stante
“l'inaccettabilità di un comportamento violento nella relazione coniugale e
la sua incidenza causale preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente
di crisi dell'affectio coniugalis” (Cass. n. 7388/2017).
Orbene, nel caso specifico la analitica ricostruzione della storia familiare, costellata dai plurimi e reiterati agiti violenti e aggressivi del seguiti da “pentimenti”, richieste di perdono e promesse di CP_1
cambiamento, di cui all'atto introduttivo, trova riscontro non solo nella denuncia sporta dalla e nella deposizione dalla stessa resa nel corso Pt_1
del procedimento penale, ma anche e soprattutto nella deposizione resa nel ridetto procedimento dal figlio comune delle parti , che ha Per_2
integralmente confermato gli episodi sopra descritti, in particolare quelli afferenti gli anni dal 2017/2018 in poi e quello del marzo 2023 che ha definitivamente sancito la fine della relazione tra le parti, rappresentando il culmine di una escalation di violenza verbale, psicologica e fisica agita dal il quale, costituendosi tardivamente in giudizio, non ha affatto CP_1 15 contestato il contegno geloso e controllante tenuto negli anni di matrimonio nei confronti della moglie (v. verbali esame testimoni nel processo penale prodotti dalla ricorrente).
A ciò aggiungasi che lo stesso resistente non ha affatto mostrato alcuna resipiscenza, né consapevolezza, né presa di coscienza del suo operato, continuando anzi ad intimidire moglie e figli anche nel corso del presente giudizio.
Sintomatico è il contegno tenuto in occasione del rilascio della casa familiare, rilascio non avvenuto da parte del nel termine fissato dal CP_1
giudice delegato, ma solo successivamente anche grazie all'intervenuto delle forze dell'ordine che hanno accompagnato la ricorrente allorché ella ha fatto ritorno nell'abitazione familiare e hanno così annotato il rinvenimento sul tavolo del salone di un proiettile di fucile, ad evidente scopo intimidatorio, ritrovamento per cui sia la ricorrente che il figlio maggiorenne hanno sporto denuncia a novembre 2024.
Per completezza giova evidenziare che il Pubblico Ministero presso l'intestato Tribunale ha chiesto l'archiviazione del procedimento penale a carico di e scaturito dalla denuncia per Persona_4 Parte_1
lesioni sporta dal resistente a seguito dell'episodio del marzo 2023, sopra descritto, ravvisando la sussistenza dell'esimente della legittima difesa,
considerati il contesto e la dinamica dei fatti, il contegno gravemente aggressivo posto in essere dal e, peraltro, confermato anche dalla CP_1
di lui sorella , sebbene non presente all'accaduto, la quale sentita dagli CP_3
investigatori, ha confermato il carattere violento del fratello, acuito dall'abuso di sostanze alcoliche ed ha affermato di essere a conoscenza di 16 altri episodi di violenza avvenuti in passato in danno della moglie e del figlio del CP_1
La grave condotta serbata dal nei confronti della moglie e dei CP_1
figli durante la vita matrimoniale e successivamente protrattasi fonda e giustifica l'accoglimento della domanda di addebito della separazione proposta dalla ed anche la declaratoria di decadenza dalla Pt_1
responsabilità genitoriale del sulla figlia minore . Il CP_1 Per_1 CP_1
ha dimostrato, infatti, di non possedere le competenze genitoriali necessarie a garantire il benessere psicofisico alla figlia, la sua sana crescita, a comprenderne i desideri, i bisogni, le aspirazioni, né, tantomeno, a condividere le scelte alla medesima afferenti con l'altro genitore e ciò a prescindere da ogni indagine circa l'intenzionalità o meno di tali condotte,
essendo l'elemento soggettivo del tutto irrilevante nelle pronunce de
potestate.
A ciò aggiungasi che il è inadempiente all'obbligo di CP_1
mantenimento di mostrando anche in ciò di non prendersi affatto cura Per_1
delle esigenze materiali della figlia, da sempre accudita dalla madre che, di contro, nonostante il vissuto descritto, ha mostrato intatte e adeguate competenze genitoriali e ha sempre costituito un punto di riferimento costante per i figli.
Dalla declaratoria di decadenza del dalla responsabilità CP_1
genitoriale sulla figlia consegue la concentrazione della titolarità e Per_1
dell'esercizio della responsabilità genitoriale in capo alla madre cui la minore deve essere affidata in via esclusiva e rafforzata per le ragioni sopra evidenziate, con divieto di incontri e contatti con il padre, avendo, peraltro,
manifestato più volte il categorico rifiuto di vedere e di stare con il Per_1 17 padre anche in modalità protetta.
Considerati i comportamenti minacciosi e intimidatori serbati dal pure nel corso del presente giudizio, deve essere reiterato in questa CP_1
sede l'ordine al medesimo di non avvicinarsi alla moglie e alla figlia nonché
ai luoghi dalle stesse abitualmente frequentati.
Infine possono essere confermati i vigenti provvedimenti economici come, peraltro, richiesto dalla ricorrente ed afferenti la figlia mentre Per_1
in mancanza anche di dati certi e univoci circa l'effettiva situazione economico patrimoniale del non può trovare accoglimento la CP_1
domanda di mantenimento per sé proposta dalla , peraltro donna Pt_1
capace ed abile al lavoro, in possesso del titolo di studio del diploma e titolare di una retribuzione netta mensile pari nel corrente anno 2025 a circa euro 600,00, nel pieno ed esclusivo godimento della casa familiare di proprietà del CP_1
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico del che ha dato causa alla CP_1
separazione dei coniugi.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 21239/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara che la separazione personale dei coniugi Pt_1
e pronunciata con sentenza non
[...] Controparte_1
definitiva n. 15497/2024, è da addebitare al marito e alle Controparte_1 18 seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
2) dichiara decaduto dalla responsabilità Controparte_1
genitoriale sulla figlia minore (08/11/2011); Per_1
3) affida in via esclusiva e rafforzata alla madre presso cui è Per_1
fissata la sua residenza e alla quale spettano in vai del pari esclusiva tutte le decisioni di maggior importanza per la minore afferenti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale, con divieto di incontri e contatti padre/figlia;
4) assegna la casa familiare sita in Roma Via Santa Maria del Cedro n.
21 alla ricorrente;
5) vieta a di avvicinarsi alla moglie Controparte_1 Parte_1
e alla figlia nonché ai luoghi abitualmente frequentati dalle stesse;
Per_1
6) dispone che a far data dalla domanda (22/05/2024) il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di Per_1
la somma mensile di euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base maggio 2024, e condanna il al versamento, in CP_1
favore della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi ratei Pt_1
comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
7) pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese straordinarie afferenti intendendosi per tali quelle concernenti Per_1
eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (quali, a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività
sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi 19 ordinari non inclusi nel mantenimento (quali, a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche, libri di testo, gite scolastiche, per attività
sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN), spese che, in considerazione dell'affidamento super -
esclusivo della minore alla madre non dovranno essere preventivamente concordate e dovranno essere rimborsate dal padre nella misura del 50%
anche in assenza di un suo previo accordo, dietro esibizione del giustificativo di spesa;
8) condanna a rifondere alla ricorrente le spese di Controparte_1
lite liquidate in complessivi euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre
IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 14/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa AN NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN NI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 21239 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(FOCSANI-ROMANIA, 19/12/1975), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. TEDESCO GRAZIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 11/06/1966), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. IACOVELLI EMANUELA giusta procura speciale in atti;
resistente nonché
Avv. in qualità di curatore speciale della minore CP_2 [...]
(Roma, 08/11/2011), rappresentata e difesa in proprio;
Per_1
terza intervenuta 2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22/05/2024, ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Pt_1
, premesso che in data 13/04/2002 ha contratto in Roma
[...]
matrimonio civile con e che dall'unione sono nati i Controparte_1
figli (25/02/2004), maggiorenne ed economicamente autonomo, e Per_2
(08/11/2011), ha dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta Per_1
intollerabile a causa del contegno violento e aggressivo serbato dal marito ai suoi danni pure al cospetto dei figli minori e anche nei confronti dei medesimi ed ha chiesto, quindi, di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, affidamento esclusivo rafforzato di Per_1
alla madre, assegnazione a costei della casa familiare, obbligo del CP_1
di contribuire al mantenimento della figlia e della moglie e divieto del medesimo di avvicinarsi all'istante e alla minore Per_1
A sostegno e fondamento delle domande proposte la ha Pt_1
dedotto che:
il rapporto tra le parti, ad eccezione del periodo di fidanzamento, è
stato caratterizzato dal persistente sentimento di gelosia del marito nei confronti della moglie, avendo il la convinzione che la moglie CP_1
intrattenesse delle relazioni sentimentali con altri uomini, ciò che lo ha condotto a porre in essere quotidianamente condotte autoritarie, controllanti, 3 umilianti e aggressive ai danni della moglie, intensificatesi dopo la nascita del primogenito, , allorché oltre ad aggredire verbalmente e Per_2
psicologicamente la coniuge, il ha iniziato ad aggredirla anche CP_1
fisicamente;
in particolare nel 2006 il per gelosia, ha accusato la moglie CP_1
di intrattenere una relazione amorosa con un suo anziano ex collega e, per questo, l'ha percossa fisicamente oltre che offesa con frasi del tipo “sei la
puttana del quartiere ti porti i clienti a casa”;
sebbene determinata a lasciare il marito, a fronte del suo pentimento e della sua richiesta di perdono, la ricorrente gli accordava una seconda possibilità, essendo costretta fino al compimento del quarto anno di età di a rinunciare ad ogni attività lavorativa per occuparsi di , Per_2 Per_2
delle ulteriori esigenze familiari/domestiche e dell'accudimento quotidiano della anziana suocera convivente;
durante questo periodo il marito ha continuato a controllarla con numerose chiamate per conoscere dettagliatamente dove si trovasse, cosa stesse facendo e se avesse incontrato qualcuno, impedendole di intrattenere rapporti amicali, di truccarsi e di vestirsi bene;
nel 2008 la ha ripreso il lavoro come segretaria presso Pt_1
l'ufficio di un amico del marito, ciò che ha accresciuto la gelosia, la diffidenza e la mania di controllo della moglie da parte del giunto CP_1
financo ad introdursi nello stabile ove ella lavorava per osservarla nell'interazione con i colleghi, ciò che ha indotto la a dimettersi;
Pt_1
negli anni successivi la condotta controllante del marito ai danni della moglie si è acuita ed è divenuta particolarmente aggressiva, minacciosa ed incontrollabile soprattutto nei momenti in cui lo stesso abusava nel consumo 4 di alcool, tanto che la ricorrente ha più volte lasciato la casa familiare unitamente al figlio, come avvenuto nel 2008 allorché si è trasferita con presso un appartamento locato per loro dalla sorella, Per_2 [...]
; Persona_3
a fronte della richiesta del di perdono e della promessa di CP_1
non assumere più condotte maltrattanti, la ricorrente, priva di risorse economiche, ha fatto ritorno nella casa familiare e nel 2011 è nata la secondogenita ma nulla è mutato nella condotta del che ha Per_1 CP_1
costretto moglie e figli a vivere in un clima contrassegnato da continue offese, accuse, urla e aggressioni rivolte dal medesimo alla moglie anche talvolta dinanzi ai figli;
nel 2017/2018, dopo un periodo di apparente cambiamento, il ha ripreso ad accusare la moglie di intrattenere una relazione CP_1
sentimentale, questa volta, con il vicino di casa, giungendo a malmenarla violentemente dinanzi al figlio e inducendola ad allontanarsi dalla Per_2
casa familiare unitamente ai bambini, salvo poi farvi ritorno dopo poco tempo a causa delle scarse disponibilità economiche e per la paura di ritorsioni da parte del marito;
nel 2018 il ha financo colpito a schiaffi il figlio , CP_1 Per_2
intervenuto in un litigio tra i due genitori in difesa della madre;
in tale occasione ha chiesto ed ottenuto l'intervento della zia paterna, Per_2
che aveva interrotto ogni rapporto con il fratello a causa CP_3
della sua condotta maltrattante e prevaricatoria, ed ha chiamato le forze dell'ordine, poi intervenute;
a seguito dell'aggressione nei confronti del figlio, la ha Pt_1
lasciato nuovamente la casa familiare per trasferirsi con i figli presso 5
l'abitazione di una amica in zona San Cesareo, salvo farvi rientro dopo mesi a seguito dell'ennesimo “pentimento” del CP_1
nel 2022 quest'ultimo ha di nuovo accusato la moglie di intrattenere una relazione extraconiugale con il proprio datore di lavoro, Tes_1
e la ricorrente si è ancora una volta allontanata con i figli dalla
[...]
abitazione familiare per rifugiarsi presso la sorella per poi far ritorno nell'abitazione familiare dopo poco per mancanza di risorse economiche;
al fine di fare chiarezza, la stessa si è recata presso la sede della società “Euronoleggi” in San Cesareo ove prestava attività lavorativa il e costui, alla vista della moglie, con la scusa di doverle parlare, CP_1
l'ha obbligata a risalire in macchina e allontanarsi mentre cercava di colpirla con il lancio di alcuni sassi in direzione della vettura;
a quel punto la si è recata presso la vicina Stazione dei Carabinieri per chiedere Pt_1
aiuto e denunciare il marito e qui è stata raggiunta dal che l'ha CP_1
costretta ad entrare in macchina e tornare a casa;
giunti a casa, il ha esternato la sua rabbia contro la moglie, CP_1
offendendola con frasi del seguente tenore “sei una mignotta zoccola e rumena di merda”; ciò ha indotto la a chiedere l'intervento delle Pt_1
Forze dell'ordine e ad allontanarsi da casa con i figli, dove ancora una volta faceva rientro tempo dopo a fronte della promessa del marito di farsi aiutare e di lasciare la casa a moglie e figli qualora fosse ricaduto in condotte maltrattanti;
nonostante la promessa di farsi seguire da uno specialista per il controllo dell'aggressività e per l'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti,
il dopo sole tre sedute ha interrotto il percorso specialistico CP_1
intrapreso; 6 la situazione è precipitata irreparabilmente il 25/03/2023, allorquando il rientrato da lavoro, ha iniziato improvvisamente ad offendere la CP_1
moglie dicendole di essere una prostituta e di averlo tradito con il suo datore di lavoro;
la moglie a quel punto gli ha chiesto di lasciare l'abitazione prima che la situazione degenerasse, come da lui stesso promesso, ma il mattino successivo il anziché, allontanarsi da casa, ha iniziato ad inveire CP_1
contro la moglie ordinandole di andare via;
contemporaneamente ha iniziato a rompere mobili e suppellettili presenti in casa, scaraventandoli fuori dalla finestra, mentre profferiva frasi minacciose del seguente tenore: “tanto questa è casa mia e faccio come mi pare … annate via tutti”; ha rivolto alla moglie appellativi del tipo “pezza de merda, infame, bastarda, zoccola”, l'ha colpita violentemente al viso con un pugno;
a quel punto la e la Pt_1
figlia hanno deciso di scappare via dall'abitazione e mentre Per_1
prendevano alcuni vestiti il ha afferrato un comodino per lanciarlo CP_1
contro la moglie e la figlia, gesto che è stato bloccato dal figlio Per_2
che, sopraggiunto nella camera dove si stava verificando tale aggressione, è
riuscito a fermare il padre mediante l'utilizzo di uno spray al peperoncino nebulizzato contro lo stesso, mentre il strattonava violentemente il CP_1
figlio e la moglie e spingeva contro un armadio causandole Per_2 Per_1
una lesione al dito;
la minore impaurita ha iniziato ad urlare chiedendo aiuto ai vicini e chiedendo di chiamare le Forze dell'ordine;
nello stesso frangente il ha continuato a minacciare la CP_1
famiglia dicendo che non avrebbe mai lasciato la casa e che sarebbe stato disposto anche a dargli fuoco con moglie e figli dentro;
in precedenza lo stesso aveva minacciato di morte la moglie dicendole
“ti levo dalla faccia della terra”, “che ci vuole a comprare una pistola e 7 levarti da mezzo”;
a seguito di tale ennesimo episodio la e i figli hanno lasciato Pt_1
definitivamente la casa familiare e quindi sporto denuncia-querela contro il trasferendosi dapprima presso l'abitazione della sorella della CP_1
ricorrente e successivamente in un appartamento locato dal figlio Per_2
in Roma nelle vicinanze della scuola frequentata da;
Per_1
dalla denuncia – querela sporta dalla ricorrente e dal figlio maggiore dinanzi al Tribunale di Roma è scaturito il procedimento penale n. 13232/23
R.G.N.R. – 31115/23 R.G. G.I.P. a carico di imputato Controparte_1
per i seguenti reati:
“
1. Per il reato di cui all'art. 94, 572 commi 1, 2 e 4 c.p. perché, con
condotte reiterate, maltrattava la moglie , insultandola e Parte_1
aggredendola fisicamente, anche in presenza del figlio Persona_4
(nato il [...]) e della figlia, tuttora minorenne, Persona_1
(nata l'[...]). Nella specie, condotte consistite: - In più occasioni, per
ragioni di gelosia o per futili motivi, diceva alla donna frasi del tipo “sei la
puttana del quartiere, ti porti i clienti a casa” e distruggeva mobili e
suppellettili della casa familiare, lasciandoli a terra;
- in più occasioni, per
ragioni di gelosia o per futili motivi, percuoteva la moglie con schiaffi;
- in
data 8 dicembre 2018, mentre erano in casa, a seguito di un banale litigio,
percuoteva la moglie con schiaffi, tanto che il figlio Persona_4
cercava di difenderla e chiamava in aiuto la zia , oltre a CP_3
richiedere l'intervento delle forze dell'ordine; - durante l'estate 2022,
accusava insistentemente la moglie di avere un rapporto extraconiugale con
il datore di lavoro di lui e, nel momento in cui lei si recava presso l'officina
dove lavorava il per cercare di convincerlo del contrario, lui la CP_1 8 accompagnava fuori dalla sede prendendola per un braccio e poi le tirava
dei sassi per farla risalire velocemente in auto;
circostanza che la induceva
ad allontanarsi dalla casa coniugale con i figli per il timore di subire
ulteriori violenze;
- in data 26 marzo 2023, durante una discussione con la
moglie, cominciava a distruggere arredi e suppellettili, nonché a scardinare
le ante delle finestre gettandole in terra sia nel salone che nel giardino,
mentre diceva “tanto questa è casa mia e faccio come mi pare”, “annate
via tutti” e insultava la moglie dicendole “pezza de merda, 'nfame,
bastarda, zoccola”, poi le dava un pugno sul viso e, dopo aver spintonato la
figlia che si era frapposta tra lui e la moglie, sollevava un comodino Per_1
come per lanciarlo addosso a interrompendo l'azione Parte_1
per l'intervento del figlio che gli spruzzava in viso uno spray Per_2
urticante. Fatti aggravati poiché commessi in presenza dei figli minori degli
anni 18 ed in stato di ubriachezza abituale. In Roma dal 2003 (anno del
matrimonio) all'attualità.
2. Per il reato di cui agli artt. 94, 572 commi 1 e
2 c.p. perché, con condotte reiterate, maltrattava, fin da quando era minore,
con condotte consistite: - sistematicamente in numerose occasioni, lo
costringeva ad assistere agli insulti e alle aggressioni fisiche nei confronti
della madre di cui al precedente capo 1, così da provocargli sentimenti di
sofferenza e frustrazione, tali da indurgli uno stato di umore deflesso e
difficoltà relazionali;
- in data 8 dicembre 2018, mentre erano in casa, a
seguito di un banale litigio con la madre , percuoteva con Parte_1
schiaffi il figlio all'epoca minorenne, intervenuto a Persona_4
difesa della madre, tanto che questi chiamava in aiuto la zia CP_3
e richiedeva l'intervento delle forze dell'ordine; Fatto aggravato poiché
commesso in danno di persona minore e in stato di ubriachezza abituale. In 9
Roma da data successiva al 25.02.2004 all'attualità”;
a seguito della medesima denuncia, dinanzi il Tribunale per i
Minorenni di Roma, su istanza ex art. 333 – 473 bis 13 c.p.c. del PMM,
nell'interesse della minore si è instaurato il procedimento n. RG Per_1
861/2024 con nomina del curatore speciale per la minore nella persona dell'Avv. CP_2
Con comparsa del 25/09/2024 si è costituita in giudizio l'avv. CP_2
nominata curatore speciale della minore dal giudice
[...] Persona_1
delegato con il decreto di fissazione della prima udienza, chiedendo disporsi la sospensione della responsabilità genitoriale del padre sulla minore Per_1
l'affidamento esclusivo rafforzato della stessa alla madre con divieto del di avvicinarsi alla moglie e alla figlia e riservando all'esito CP_1
dell'istruttoria e della indagine dei servizi sociali eventuali ulteriori richieste.
Non si è costituito tempestivamente in giudizio Controparte_1
Alla prima udienza del 30/09/2024 sono comparsi la ricorrente e il curatore speciale della minore e il giudice delegato, sentite le parti e acquisita la documentazione complessivamente prodotta, ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori (ordinanza del 03/10/2024) e rimesso la causa al collegio per la decisione sullo status:
1)autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco
rispetto disponendo che ciascuno provveda autonomamente al proprio
mantenimento;
2) dichiara (Roma, 11 marzo 1960) sospeso dalla Controparte_1
responsabilità genitoriale sulla figlia (Roma, 8 novembre Persona_1
2011); 10
3) affida (Roma, 8 novembre 2011) in via esclusiva e Persona_1
rafforzata alla madre presso cui è fissata la sua residenza e alla quale
spettano in via del pari esclusiva tutte le decisioni di maggior importanza
afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza
abituale della minore;
4) assegna la casa familiare sita in Roma Via Santa Maria del Cedro
n. 21 alla ricorrente , disponendo che se Parte_1 Controparte_1
ne allontani entro il 31 ottobre 2024 asportando i suoi beni ed effetti
personali;
5) vieta a di avvicinarsi alla moglie Controparte_1 Pt_1
e alla figlia nonché ai luoghi dalle stesse abitualmente
[...] Per_1
frequentati;
6) dispone che a far data dalla domanda il padre corrisponda alla
madre, a titolo di contributo per il mantenimento di , la somma Per_1
mensile di euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat
con base maggio 2024, e condanna il al versamento, in favore CP_1
della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi, Pt_1
comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17 dicembre 2014;
7) pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle
spese straordinarie afferenti , intendendosi per tali quelle concernenti Per_1
eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (quali, a titolo
esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività
sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi
ordinari non inclusi nel mantenimento (quali, a titolo esemplificativo, le
spese per tasse scolastiche, libri di testo, gite scolastiche, per attività 11 sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, le spese sanitarie non
rimborsate dal SSN), spese che, in considerazione dell'affidamento super -
esclusivo della minore alla madre non dovranno essere preventivamente
concordate e dovranno essere rimborsate dal padre nella misura del 50%
anche in assenza di un suo previo accordo, dietro esibizione del
giustificativo di spesa .
Manda al Servizio Sociale del Municipio VI di Roma Capitale di
svolgere, in raccordo e collaborazione con i competenti servizi specialistici
della ASL di riferimento territoriale, un 'indagine psico -socio -ambientale
al fine di: accertare le competenze genitoriali di ambo le parti, la qualità
della relazione della minore con entrambi i genitori, le condizioni Per_1
psico - fisiche di , la sussistenza o meno delle condizioni per avviare Per_1
incontri in spazio neutro tra il padre e , previa adeguata preparazione Per_1
del e della minore e sempreché il ne faccia richiesta;
CP_1 CP_1
fornire al Tribunale ogni ulteriore informazione e notizia ritenuta utile e
necessaria al fine di disciplinare compiutamente l'affidamento e il
mantenimento della minore.
Manda alla ricorrente e al curatore speciale di contattare il Servizio
Sociale del Municipio VI entro sette giorni dalla comunicazione della
presente ordinanza e al predetto Servizio di inoltrare una relazione sul caso
entro il 31 maggio 2025.
Non ammette le prove orali articolate dalla ricorrente [per mancata indicazione dei testi da escutere].
Dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in sede
affinché formuli le istanze di sua competenza anche in ordine ai
provvedimenti de potestate afferenti la minore e fornisca Per_1 12 aggiornamenti in ordine al prosieguo e all'esito del procedimento penale a
carico del resistente (RGNR n. 13232/2023). Controparte_1
Dichiara la contumacia di Controparte_1
Fissa per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 7
ottobre 2025, ore di rito, assegnando alle parti i termini di cui all'art.
473bis.28 c.p.c. e mandando alle stesse di depositare unitamente alle note
di precisazione delle conclusioni le dichiarazioni reddituali successive a
quelle in atti nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata e
contenente tutte le indicazioni di cui al decreto di fissazione d'udienza.
Si comunichi alle parti, al Pubblico Ministero in sede, al competente
Ufficiale di Stato Civile, al Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio VI
e alla Legione Carabinieri Lazio Stazione di Tor Bellamonaca al fine di
assicurare il rispetto del divieto di avvicinamento del alla moglie e CP_1
alla figlia . Per_1
Con sentenza non definitiva n. 15497/2024 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
Con comparsa del 13/06/2025 si è costituito tardivamente in giudizio contestando le avverse allegazioni e istanze. Controparte_1
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti,
inclusi i verbali delle deposizioni testimoniali rese nel giudizio penale a carico del nonché la relazione del Servizio Sociale e il parere del CP_1
Pubblico Ministero in sede, all'udienza del 07/10/2025 il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva di separazione il collegio
è chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie, prima fra 13 tutte quella di addebito proposta dalla ricorrente.
La stessa è fondata e meritevole di accoglimento.
Invero a norma dell'art. 151 comma 2 c.c. “Il giudice, pronunziando
la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto,
a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del
suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.”
Alla stregua dell'art. 143 c.c. “dal matrimonio deriva l'obbligo
reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla
collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i
coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla
propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai
bisogni della famiglia.”
Con specifico riferimento ai maltrattamenti e alla violenza domestica,
secondo la Suprema Corte “la violenza domestica ai danni dell'altro
coniuge è, di per sé, causa giustificatrice della fine del rapporto coniugale e
quindi dell'addebito della separazione. Tuttavia, la valutazione della
specifica gravità dei comportamenti resta comunque affidata alla
valutazione del giudice di merito.” (Cass. ord. 17892/2022).
In ordine alla valutazione della gravità ed efficienza causale va osservato che “le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro,
costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio
da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale,
in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche
la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare
il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere
di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il 14 comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti
che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con
comportamenti omogenei” (Cass. n. 7388/2017; cfr. Cass. n. 7321/2005;
Cass. n. 11844/2006).
Non è esclusa la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro “qualora risulti provato un unico episodio di
percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere
definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della
pari dignità di ogni persona (Cass. n. 433/2016; cfr. Cass. n. 817/2011).
Del pari, la pronuncia di addebito non è esclusa nemmeno nel caso di posteriorità temporale delle violenze rispetto alla crisi coniugale stante
“l'inaccettabilità di un comportamento violento nella relazione coniugale e
la sua incidenza causale preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente
di crisi dell'affectio coniugalis” (Cass. n. 7388/2017).
Orbene, nel caso specifico la analitica ricostruzione della storia familiare, costellata dai plurimi e reiterati agiti violenti e aggressivi del seguiti da “pentimenti”, richieste di perdono e promesse di CP_1
cambiamento, di cui all'atto introduttivo, trova riscontro non solo nella denuncia sporta dalla e nella deposizione dalla stessa resa nel corso Pt_1
del procedimento penale, ma anche e soprattutto nella deposizione resa nel ridetto procedimento dal figlio comune delle parti , che ha Per_2
integralmente confermato gli episodi sopra descritti, in particolare quelli afferenti gli anni dal 2017/2018 in poi e quello del marzo 2023 che ha definitivamente sancito la fine della relazione tra le parti, rappresentando il culmine di una escalation di violenza verbale, psicologica e fisica agita dal il quale, costituendosi tardivamente in giudizio, non ha affatto CP_1 15 contestato il contegno geloso e controllante tenuto negli anni di matrimonio nei confronti della moglie (v. verbali esame testimoni nel processo penale prodotti dalla ricorrente).
A ciò aggiungasi che lo stesso resistente non ha affatto mostrato alcuna resipiscenza, né consapevolezza, né presa di coscienza del suo operato, continuando anzi ad intimidire moglie e figli anche nel corso del presente giudizio.
Sintomatico è il contegno tenuto in occasione del rilascio della casa familiare, rilascio non avvenuto da parte del nel termine fissato dal CP_1
giudice delegato, ma solo successivamente anche grazie all'intervenuto delle forze dell'ordine che hanno accompagnato la ricorrente allorché ella ha fatto ritorno nell'abitazione familiare e hanno così annotato il rinvenimento sul tavolo del salone di un proiettile di fucile, ad evidente scopo intimidatorio, ritrovamento per cui sia la ricorrente che il figlio maggiorenne hanno sporto denuncia a novembre 2024.
Per completezza giova evidenziare che il Pubblico Ministero presso l'intestato Tribunale ha chiesto l'archiviazione del procedimento penale a carico di e scaturito dalla denuncia per Persona_4 Parte_1
lesioni sporta dal resistente a seguito dell'episodio del marzo 2023, sopra descritto, ravvisando la sussistenza dell'esimente della legittima difesa,
considerati il contesto e la dinamica dei fatti, il contegno gravemente aggressivo posto in essere dal e, peraltro, confermato anche dalla CP_1
di lui sorella , sebbene non presente all'accaduto, la quale sentita dagli CP_3
investigatori, ha confermato il carattere violento del fratello, acuito dall'abuso di sostanze alcoliche ed ha affermato di essere a conoscenza di 16 altri episodi di violenza avvenuti in passato in danno della moglie e del figlio del CP_1
La grave condotta serbata dal nei confronti della moglie e dei CP_1
figli durante la vita matrimoniale e successivamente protrattasi fonda e giustifica l'accoglimento della domanda di addebito della separazione proposta dalla ed anche la declaratoria di decadenza dalla Pt_1
responsabilità genitoriale del sulla figlia minore . Il CP_1 Per_1 CP_1
ha dimostrato, infatti, di non possedere le competenze genitoriali necessarie a garantire il benessere psicofisico alla figlia, la sua sana crescita, a comprenderne i desideri, i bisogni, le aspirazioni, né, tantomeno, a condividere le scelte alla medesima afferenti con l'altro genitore e ciò a prescindere da ogni indagine circa l'intenzionalità o meno di tali condotte,
essendo l'elemento soggettivo del tutto irrilevante nelle pronunce de
potestate.
A ciò aggiungasi che il è inadempiente all'obbligo di CP_1
mantenimento di mostrando anche in ciò di non prendersi affatto cura Per_1
delle esigenze materiali della figlia, da sempre accudita dalla madre che, di contro, nonostante il vissuto descritto, ha mostrato intatte e adeguate competenze genitoriali e ha sempre costituito un punto di riferimento costante per i figli.
Dalla declaratoria di decadenza del dalla responsabilità CP_1
genitoriale sulla figlia consegue la concentrazione della titolarità e Per_1
dell'esercizio della responsabilità genitoriale in capo alla madre cui la minore deve essere affidata in via esclusiva e rafforzata per le ragioni sopra evidenziate, con divieto di incontri e contatti con il padre, avendo, peraltro,
manifestato più volte il categorico rifiuto di vedere e di stare con il Per_1 17 padre anche in modalità protetta.
Considerati i comportamenti minacciosi e intimidatori serbati dal pure nel corso del presente giudizio, deve essere reiterato in questa CP_1
sede l'ordine al medesimo di non avvicinarsi alla moglie e alla figlia nonché
ai luoghi dalle stesse abitualmente frequentati.
Infine possono essere confermati i vigenti provvedimenti economici come, peraltro, richiesto dalla ricorrente ed afferenti la figlia mentre Per_1
in mancanza anche di dati certi e univoci circa l'effettiva situazione economico patrimoniale del non può trovare accoglimento la CP_1
domanda di mantenimento per sé proposta dalla , peraltro donna Pt_1
capace ed abile al lavoro, in possesso del titolo di studio del diploma e titolare di una retribuzione netta mensile pari nel corrente anno 2025 a circa euro 600,00, nel pieno ed esclusivo godimento della casa familiare di proprietà del CP_1
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico del che ha dato causa alla CP_1
separazione dei coniugi.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 21239/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara che la separazione personale dei coniugi Pt_1
e pronunciata con sentenza non
[...] Controparte_1
definitiva n. 15497/2024, è da addebitare al marito e alle Controparte_1 18 seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
2) dichiara decaduto dalla responsabilità Controparte_1
genitoriale sulla figlia minore (08/11/2011); Per_1
3) affida in via esclusiva e rafforzata alla madre presso cui è Per_1
fissata la sua residenza e alla quale spettano in vai del pari esclusiva tutte le decisioni di maggior importanza per la minore afferenti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale, con divieto di incontri e contatti padre/figlia;
4) assegna la casa familiare sita in Roma Via Santa Maria del Cedro n.
21 alla ricorrente;
5) vieta a di avvicinarsi alla moglie Controparte_1 Parte_1
e alla figlia nonché ai luoghi abitualmente frequentati dalle stesse;
Per_1
6) dispone che a far data dalla domanda (22/05/2024) il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di Per_1
la somma mensile di euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base maggio 2024, e condanna il al versamento, in CP_1
favore della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi ratei Pt_1
comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
7) pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese straordinarie afferenti intendendosi per tali quelle concernenti Per_1
eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (quali, a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività
sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi 19 ordinari non inclusi nel mantenimento (quali, a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche, libri di testo, gite scolastiche, per attività
sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN), spese che, in considerazione dell'affidamento super -
esclusivo della minore alla madre non dovranno essere preventivamente concordate e dovranno essere rimborsate dal padre nella misura del 50%
anche in assenza di un suo previo accordo, dietro esibizione del giustificativo di spesa;
8) condanna a rifondere alla ricorrente le spese di Controparte_1
lite liquidate in complessivi euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre
IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 14/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa AN NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi