Sentenza 10 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 10/03/2026, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00538/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01040/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1040 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa e Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispetti Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS- adottato dal Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, II Reparto, 5° Divisione, 3° Sezione, in data -OMISSIS- e notificato al ricorrente in data 27.9.2021 con cui veniva riconosciuta l'infermità “esiti di intervento chirurgico per occlusione intestinale complicata e i suoi postumi funzionali e cicatriziali” sofferta dal Maggiore (…) come non dipendente da fatti di servizio, con conseguente rigetto dell'istanza di equo indennizzo presentata in data 23.09.2019, e del correlato parere n.-OMISSIS- del Comitato di Verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con cui veniva rilevato che l'infermità “esiti di intervento chirurgico per occlusione intestinale complicata e suoi postumi funzionali e cicatriziali non puo' riconoscersi dipendente da fatti di servizio”;
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali comunque lesivi dei diritti del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi da remoto, il dott. CO PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, maggiore dell’Esercito italiano arruolatosi nel 1996, in data 23 settembre 2019 presentava domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità “ occlusione intestinale complicata e suoi postumi funzionali e cicatriziali ”.
1.1. Con verbale n. -OMISSIS- la CMO di -OMISSIS- riconosceva affetto il ricorrente dalla patologia “ esiti di intervento chirurgico per occlusione intestinale complicata e suoi postumi funzionali e cicatriziali ” ascrivibile alla tabella B.
1.2. In data 23 luglio 2021, il comitato di verifica per le cause di servizio esprimeva parere nel senso che la infermità sopra riportata - discendente da ricovero nel maggio 2019 in Libano, durante la missione colà espletata; dall’intervento di urgenza effettuato in Italia dopo pochi giorni “ per occlusione intestinale complicata da estesa sofferenza ischemica, aderenze e perforazione viscerale ” - non fosse dipendente da fatti di servizio, in mancanza di un nesso di causalità o di concausalità tra essa patologia ed il servizio prestato, tenuto conto sia degli elementi prodotti dall’interessato che di quelli in possesso dell’Amministrazione, non essendo rinvenibile nel servizio prestato specifiche situazioni di disagio o strapazzo, né elementi di eccezionale gravità, ovvero tali da prevalere sui fattori individuali.
1.3. Infine, con provvedimento del -OMISSIS-, il Ministero della Difesa emanava il provvedimento con cui definitivamente sanciva la non dipendenza da cause di servizio della infermità patita da parte ricorrente, rigettando la sua istanza.
1.4. Avverso tale ultimo provvedimento insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, a motivi del gravame essenzialmente deducendo:
- eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia. eccesso di potere per errore e/o carenza nei presupposti di fatto, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, difetto e insufficienza di istruttoria ed errore sul metodo di accertamento, violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 12 del d.P.R. 461/2001 - eccesso di potere per difetto di motivazione - violazione dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990 - violazione dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione. eccesso di potere per sviamento; e, invero, il parere del comitato di verifica, acriticamente acquisito e fatto proprio dal Ministero resistente, non avrebbe preso nella dovuta considerazione i disagi patiti dal ricorrente nella missione -OMISSIS-, ove prestava la propria attività nella qualità di formatore in metodologia esperienziale innovativa presso la scuola -OMISSIS- e, indi, a cagione delle precarie condizioni igieniche e della alimentazione somministratagli, dopo aver cenato presso la mensa Ufficiali della -OMISSIS- Scuola in data 15 maggio 2019, aveva iniziato ad accusare nausea e forti crampi addominali, con la gestione sanitaria inadeguata dei primi momenti di malessere e la successiva operazione chirurgica, effettuata alfine in Italia; il periodo di servizio svolto dal ricorrente, ancorché breve, sarebbe stata la causa della patologia contratta, giusta le modalità effettive di svolgimento, tutte comprovate dalla documentazione versata in atti, segnatamente dalla relazione medico-legale di parte del 25 novembre 2021.
1.5. Si costituivano gli intimati Ministero, instando per la reiezione del gravame.
1.6. La causa veniva al fine introitata per la decisione nella odierna udienza, tenutasi con collegamenti da remoto.
2. Il ricorso non è fondato.
2.1. E, invero, quanto alle deduzioni con le quali sostanzialmente si censura il giudizio tecnico afferente alla irriducibilità della infermità contratta al servizio prestato in Libano - melior , alle precarie condizioni igieniche e alla scorretta alimentazione connotante il servizio, e alla omessa, tempestiva, diagnosi del malessere accusato dal ricorrente ad opra dei sanitari operanti in loco -valga il rilevare quanto appresso.
2.1.1. Costituisce dato inveterato del diritto vivente quello in forza del quale i giudizi medico legali espressi dagli organi tecnico consultivi, espressamente individuati dalla normazione di riferimento quali titolari dei munera di acclaramento della dipendenza da causa di servizio di una infermità del pubblico dipendente, costituiscono manifestazione di una potestas di accertamento tecnico, in quanto tali suscettibili di scrutinio in sede di legittimità nei limiti in cui si appalesino affetti da evidenti vizi di irragionevolezza e di illogicità (TAR Lazio, I, 30 agosto 2022, n. 11332; Id., id., 18 marzo 2019, n. 3632).
2.1.2. E, invero, le valutazioni del comitato di verifica per le cause di servizio sono sindacabili in sede giurisdizionale solo ab externo , ossia per errore di fatto o per violazione dei canoni di logica formale, cristallizzati nei principi di non contraddizione, di ragionevolezza, di consequenzialità argomentativa; “ il sindacato che il Giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce una competenza esclusiva in materia, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili, non essendo consentito in alcun caso al giudicante di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall'organo tecnico nell'esercizio di una attività tipicamente discrezionale e giustificata dal possesso di un patrimonio di conoscenze specialistiche del tutto estranee al patrimonio culturale di detto giudice (Cons. Stato, sez. IV, 9 aprile 2018, n. 2140; 4 ottobre 2017, n. 4619) ” (CdS, I, 30 aprile 2019, n. 1315).
2.1.3. Orbene, applicando alla fattispecie de qua agitur le coordinate esegetiche che connotano le statuizioni sopra richiamate, nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata in subiecta materia , va rimarcato che il parere emesso dal comitato di verifica costituisce, all’evidenza, il frutto di una istruttoria non carente ed è altresì sorretto da un idoneo apparato motivazionale, con riferimento alla rilevata esclusione del nesso eziologico tra il servizio prestato e la infermità contratta dal ricorrente, in quanto tra i possibili fattori nocivi derivanti dal servizio non ne è stato ravvisato alcuno che potesse assurgere a fattore causale diretto o concausale preponderante ed efficiente nel determinismo della affezione in esame.
2.1.4. E ciò, in particolare, tenuto conto di “ tutti gli elementi connesso con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti ”, la disamina dei quali ha consentito di acclarare la irriducibilità della infermità all’effettivo servizio svolto dal ricorrente, addetto giustappunto alla attività di formazione ed addestramento durante la missione in Libano nel maggio 2019, con mansioni che ictu oculi non si appalesano foriere di situazioni di particolare disagio, sforzo ovvero stress psico-fisico.
2.1.5. E, invero:
- trattasi di una infermità sostanziantesi in “ esiti di intervento chirurgico per occlusione intestinale complicata e i suoi postumi funzionali e cicatriziali omissis ”;
- trattasi di patologia che può essere derivata da molteplici fattori, personalmente e direttamente riconducibili allo stesso ricorrente, siccome expressis verbis riconosciuto nella stessa relazione medico-legale di parte del 25 novembre 2021, vertendosi in tema di “ paziente peraltro con pregressa peritonite e anamnesi positiva per aderenze addominali ”;
- non supera la soglia minima di plausibilità o attendibilità -se non anche di verosimiglianza- la tesi del ricorrente volta ad accreditare valenza quanto meno “concausale” ai “ disagi di natura igienico-sanitaria e logistico- organizzativa, cui i militari sono sottoposti durante le Missioni in teatro operativo ”, stante: i) la presenza dei ridetti “fattori individuali”, riconducibili giustappunto alla persona del ricorrente; ii) al fatto che la occlusione intestinale effettivamente si verificava, quasi illico et immediate in data 15 maggio 2019, subito dopo l’arrivo del ricorrente in Libano, avvenuto in data 11 maggio 2019; iii) al fatto che nessuno degli altri partecipanti alla cena del 15 maggio 2019 -dopo la quale si iniziarono a manifestare i sintomi del malessere- manifestava disagi, sintomi di malessere o intossicazione, siccome allegato dalla difesa erariale, all’uopo richiamando la nota del comando “ Missione militare bilaterale italiana in Libano ” del 25 gennaio 2022, a mente della quale “ nulla è emerso a carico di altri partecipanti all’attività in argomento, come neanche ulteriore documentata informazione in merito all’evento descritto in ricorso giurisdizionale e riportato da codesta D.G. ”;
- non è dato rinvenire - tenuto conto della natura stessa del servizio, dell’esiguo lasso temporale in cui si è concretato, del contesto ambientale in cui si è calato, della inesistenza di veruna situazione di disagio a carico di altri colleghi, ovvero partecipanti alla ridetta cena del 15 maggio 2019 - la esistenza di specifiche situazioni anche solo potenzialmente idonee a determinare la insorgenza della occlusione intestinale poscia lamentata dal ricorrente, e dei successivi esiti;
- di qui la ragionevolezza e logicità, secondo l’ id quod plerumque accidit , del giudizio sotteso alla gravata determinazione, per cui su tale patologia nessuna influenza causale o concausale efficiente e determinante può essere attribuita al servizio prestato.
2.1.6. Le considerazioni espresse dal comitato risultano pienamente aderenti a quanto emerge dagli atti prodotti, non essendo stato dedotto, né è emerso dall’esame della tipologia dei servizi svolti, alcun elemento che potesse evidenziare condizioni particolarmente disagiate -rispetto a quelle che hanno connotato e connotano le mansioni generalmente espletate dai colleghi del ricorrente, anche in quello specifico contesto “igienico-alimentare”- o la esposizione a peculiari e specifici fattori che avrebbero potuto incidere sull’emergere della patologia.
2.1.7. Sul punto, indi, le allegazioni del ricorrente, funzionali ad evidenziare invece che l’attività lavorativa ed i servizi svolti – peraltro comuni a quella di tanti altri ufficiali e sottufficiali dell’Esercito Italiano, operanti nella ridetta missione in Libano – potrebbero avere avuto un ruolo quanto meno di concausa nell’insorgenza della malattia- si appalesano:
- genericamente formulate, in quanto non adeguatamente circostanziate; del resto: i) la stessa relazione medico-legale prodotta dal ricorrente avvalora la tesi della Amministrazione circa la riconducibilità dell’evento a “ fattori individuali ” (visti i precedenti patiti); ii) affatto vaghe, di poi e sfornite del benché minimo principio di prova, sono le allegazioni circa presunti ritardi o omissioni nelle attività diagnostiche dei sanitari operanti in loco e, a fortiori , circa la loro valenza causale o concausale nella determinazione dell’evento patologico;
- inidonee, indi, ad incrinare la attendibilità dell’avversato parere, e della consequenziale determinazione reiettiva.
2.1.8. D’altra parte, il parere del comitato appare immune da vizi logici e di ragionevolezza, nella misura in cui fa leva giustappunto:
- sul fatto che il servizio prestato dal ricorrente, come risultante dalla documentazione messa a disposizione, non risulta essere stato caratterizzato da fattori di inusitato stress , o disagio di particolare intensità , in guisa cioè eccessiva ovvero sensibilmente superiore a quella che connota le mansioni ordinariamente svolte dagli appartenenti a reparti militari, pur operanti nell’ambito di missioni all’estero, in territori quali il Libano; le contestazioni svolte su questo punto – che è chiaramente determinante - appaiono invero genericamente formulate, non essendo peraltro fornito alcun elemento che faccia ritenere che il giudizio del comitato di verifica si basi su dati incompleti o comunque insufficienti o addirittura erronei (Tar Campania, VI, 19 luglio 2018, n. 4812).
2.2. In ultimo, va rilevata anche sotto altro profilo la legittimità dell’operato della Amministrazione che, nel denegare la istanza del ricorrente, ha correttamente recepito le valutazioni tecniche del comitato di verifica, costituendo ius receptum che “ dalla data di entrata in vigore del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 il parere del Comitato di verifica sulla causa di servizio è vincolante per la Pubblica amministrazione, diversamente da quello in precedenza reso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, che invece era solo obbligatorio; di conseguenza non sussiste alcun obbligo per la Pubblica amministrazione di motivare le ragioni per le quali non recepisce il parere della Commissione medica ospedaliera atteso che, con la nuova disciplina introdotta dal cit. d.P.R. n. 461 del 2001, la procedura per il riconoscimento della causa di servizio è stata sostanzialmente riformata, dovendo la Commissione medica ospedaliera solo pronunciare sull'esistenza dell'infermità, mentre è il Comitato di verifica che è chiamato ad esprimere un parere sulla dipendenza da cause di servizio, al quale l'Amministrazione è tenuta a conformarsi, salva soltanto la facoltà di richiedere, motivatamente, un ulteriore parere allo stesso Comitato, al quale è poi tenuta comunque ad adeguarsi. Ed ancora, il prefato parere, oltre ad essere obbligatorio, vincolante ed insurrogabile, costituisce il frutto di una valutazione tecnico discrezionale effettuata da tale consesso per il tramite della sua componente medica e, ove costituisca parte integrante del provvedimento, comporta l'assolvimento dell'obbligo motivazionale. Peraltro, la documentazione medica di parte non è idonea a confutare l'attendibilità del giudizio del comitato, in quanto prevale la valutazione medico-legale dell'organo tecnico collegiale ” (CdS, I, 3 febbraio 2025, n. 99; Id., IV, 11 settembre 2017, n. 4266; TAR Campania, VI, 22 aprile 2024, n. 2716; TAR Lazio, I, 20 gennaio 2020, n. 726 e n. 728).
3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare inter partes le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi da remoto, con l'intervento dei signori magistrati:
GL AS Di PO, Presidente
CO PA, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO PA | GL AS Di PO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.