TAR Torino, sez. III, sentenza 10/03/2026, n. 538
TAR
Sentenza 10 marzo 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia

    Il TAR ritiene che i giudizi medico-legali degli organi tecnici siano sindacabili solo per evidenti vizi di irragionevolezza e illogicità. Nel caso specifico, il parere del comitato di verifica è frutto di un'istruttoria non carente e sorretto da motivazione adeguata, escludendo il nesso causale tra servizio e infermità. La patologia può derivare da fattori individuali, come indicato nella stessa relazione medico-legale di parte. Inoltre, nessuno degli altri partecipanti alla cena ha manifestato sintomi simili, e le mansioni svolte dal ricorrente non appaiono particolarmente disagiate.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per errore e/o carenza nei presupposti di fatto, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, difetto e insufficienza di istruttoria

    Il TAR ritiene che il parere del comitato di verifica sia il frutto di un'istruttoria non carente e sorretto da adeguata motivazione, escludendo il nesso causale tra servizio e infermità. La patologia può derivare da fattori individuali e le mansioni svolte non appaiono particolarmente disagiate. Le allegazioni del ricorrente sono generiche e non supportate da prove sufficienti.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di motivazione

    Il TAR afferma che il parere del Comitato di verifica, se recepito dall'Amministrazione, assolve all'obbligo motivazionale. Nel caso di specie, il parere è considerato immune da vizi logici e di ragionevolezza, basato su una valutazione tecnico-discrezionale.

  • Rigettato
    Violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 12 del d.P.R. 461/2001

    Il TAR, pur non esplicitando un'analisi diretta sull'art. 12, implicitamente lo ritiene applicato correttamente in quanto il parere del Comitato di verifica è considerato vincolante e immune da vizi, e l'amministrazione si è conformata ad esso.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione

    Il TAR non affronta specificamente questo punto, ma la reiezione del ricorso implica che non ha riscontrato violazioni di tali principi.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per sviamento

    Il TAR non affronta specificamente questo punto, ma la reiezione del ricorso implica che non ha riscontrato un vizio di sviamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 10/03/2026, n. 538
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 538
    Data del deposito : 10 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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