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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/05/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1353/2018 e successivi giudizi riuniti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei Giudizi riuniti, R.G. nn: - 1353/2018 (opp. a d.i. 50/2018 – R.G. 4967/2017, in solido con
); - 1355/2018 (opp. a d.i. 61/2018 – R.G. 4978/2017, in solido con Controparte_1 [...]
); - 1356/2018 (opp. a d.i. 62/2018 – R.G. 4982/2017, in solido con ); - CP_2 Controparte_3
1360/2018 (opp. a d.i. 63/2018 – R.G. 4979/2017, in solido con ); - 1375/2018 (opp. Persona_1
a d.i. 65/2018 – R.G. 4981/2017, in solido con , promossi da: Controparte_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PICCOLO Parte_1 P.IVA_1
SALAFIA SERGIO
ATTORE/I - OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona Controparte_5 P.IVA_2 dell'amministratore pro tempore avv , con il patrocinio dell'avv. Katiuscia Scalogna CP_6
CONVENUTO/I - OPPOSTO
OGGETTO
Opposizione a decreti ingiuntivi n. 50/2018, 61/2018, 62/2018, 63/2018, 65/2018, emessi dal Tribunale di Ragusa in data 13.1.2018 nei confronti dei singoli assegnatari di immobili siti nello stabile condominiale di v. dei Platani n. 22 ( , , CP_5 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_7
, ) e della cooperativa quale obbligata in solido, in forza della Controparte_3 Persona_1 delibera assembleare dell'1.9.2017 di approvazione dei punti posti all'ordine del giorno con la convocazione del 24.8.2017 (tra questi, l'esecuzione di lavori di rifacimento della facciata e di ripartizione della spesa per ogni condomino/assegnatario).
CONCLUSIONI
Parte opponente: revocare il decreto ingiuntivo…accertare il difetto di titolarità attiva della domanda monitoria per difetto di rappresentanza dell'avv prima del deposito del ricorso (29.11.2017) CP_6
parte opposta: pagina 1 di 3 rigettare l'opposizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta.
Va preliminarmente rilevato che con le note depositate il 4.2.25 l'avv Scalogna chiede il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo;
inoltre dà atto che, in data 07.01.2025, l'amministratore p. t. del 22 ha rinunciato all'incarico e consegnato il Controparte_8 carteggio ad altro amministratore p. t., avv. Agatino AR, come da verbale di assemblea che si allega;
in tale verbale del 7.1.25 risulta che l'amministratore p.t. illustra i preventivi pervenuti…l'assemblea approva il preventivo di Agatino AR. L'amministratore uscente provvederà a consegnare tutta la documentazione ed espletare il passaggio di consegne entro fine gennaio, impegnandosi inoltre al saldo dei fornitori…
Non può dirsi dunque concretizzata, sulla scorta del predetto verbale, l'effettiva cessazione della carica rappresentativa, così da far luogo all'interruzione del processo.
Alla data del 29.11.2017, data di deposito del ricorso monitorio, l'avv non era munita del CP_6 relativo potere di rappresentanza, vale a dire non era amministratore del CP_5
In materia di rappresentanza condominiale, spetta a “chi agisce per conto del condominio…dare la prova, in caso di contestazione, di essere amministratore e, quando la causa esorbita dai limiti delle attribuzioni stabilite dall'art. 1130 c.c., di essere stato autorizzato a promuovere l'azione contro i singoli condomini o terzi. Tale onere probatorio è da ritenersi assolto con l'esibizione della delibera dell'assemblea condominiale dalla quale risulti che egli è l'amministratore e che gli è stato conferito mandato a promuovere l'azione giudiziaria” (ex multis, Cass. civ., sez. II, sent., 25/10/2001, n. 13164).
Ciò premesso, deve osservarsi che nella vicenda in esame sono state prodotte plurime e divergenti delibere asseritamente riferibili al medesimo , ma adottate da compagini di condomini - CP_5 effettivi o presunti tali - contrapposte.
Con riguardo alle delibere prodotte dall'opposto del 23/6/2017, del 21/7/2017, del 28/7/2017, 1/9/2017
e del 21/11/2017, va intanto rilevato il mancato raggiungimento della maggioranza dei voti dei condomini titolati (come tempestivamente eccepito da parte opponente), essendo delibere adottate con voti di diversi ex soci ( , e ) all'epoca già esclusi Parte_2 Parte_3 Controparte_1 dalla cooperativa proprietaria dell'immobile; è poi sufficiente ed assorbente osservare che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato richiesto dal opposto invocando le delibere del 23/7/2017 e CP_5 del 1/9/2017 quale fonte di conferimento del potere rappresentativo del sedicente amministratore (avv.
), nonostante le stesse fossero già state superate, con revoca del predetto amministratore, CP_6 con una successiva delibera del 31/8/2017 ed un'altra del 3.11.2017, adottate sia da parte dei soci divenuti proprietari esclusivi e sia dall'amministratore della cooperativa edilizia, pacificamente trasmesse ai condomini non presenti e mai impugnate, nonostante non vi sia dubbio che ogni vizio relativo alla corretta convocazione dell'assemblea, per asserita violazione di legge (ad es., dell'art. 66 disp. att. c.c.), sia da ricondurre alla categoria dell'annullabilità (cfr. Cass., sez. unite 9839/2021, punto 6.2, ult. cpv.: “Anche deliberazioni pacificamente annullabili (ad es. una deliberazione adottata in assenza di comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea a taluno dei condomini) possono provocare ricadute negative sul patrimonio di singoli condomini;
ciò non vale, tuttavia, a ritenere tali deliberazioni affette da nullità”).
A fronte dell'espressa eccezione formulata con l'opposizione, il si è costituito nel CP_5 giudizio di opposizione sempre tramite la rappresentanza dell'amministratore avv. , CP_6 invocando ad ulteriore sostegno della prova di tale potere la delibera del 21/11/2017, sebbene la stessa, pagina 2 di 3 prima della costituzione nel giudizio a cognizione piena, successivamente alla formulata eccezione, fosse già stata superata - con espressa revoca della stessa e conferma del nuovo amministratore Agatino AR e diffida dell'avv. a cessare di agire in giudizio “nella qualità di amministratore” - CP_6 dalla delibera del 22/12/2017, parimenti pacificamente trasmessa ai condomini non presenti (fatto allegato a p. 7 dell'opposizione e non contestato) e mai impugnata.
Sulla base di quanto precede deve escludersi che l'avv. , alla data di presentazione dei ricorsi per CP_6 decreto ingiuntivo, esercitasse legittimamente i poteri di rappresentanza del condominio previsti dal combinato disposto degli artt. 1130 e 1131 c.c. e 63 disp.att.c.c. come amministratore pro tempore, poiché già sostituita con altro amministratore.
L'opposizione deve, dunque, essere accolta, con revoca dei decreti ingiuntivi opposti.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza: revoca i decreti ingiuntivi n. 50/2018, 61/2018, 62/2018, 63/2018, 65/2018, emessi dal Tribunale di
Ragusa in data 13.1.2018; condanna parte opposta al pagamento, in favore di parte opponente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.500,00, oltre esborsi pari ad € 727,50 ed oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 24/05/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei Giudizi riuniti, R.G. nn: - 1353/2018 (opp. a d.i. 50/2018 – R.G. 4967/2017, in solido con
); - 1355/2018 (opp. a d.i. 61/2018 – R.G. 4978/2017, in solido con Controparte_1 [...]
); - 1356/2018 (opp. a d.i. 62/2018 – R.G. 4982/2017, in solido con ); - CP_2 Controparte_3
1360/2018 (opp. a d.i. 63/2018 – R.G. 4979/2017, in solido con ); - 1375/2018 (opp. Persona_1
a d.i. 65/2018 – R.G. 4981/2017, in solido con , promossi da: Controparte_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PICCOLO Parte_1 P.IVA_1
SALAFIA SERGIO
ATTORE/I - OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona Controparte_5 P.IVA_2 dell'amministratore pro tempore avv , con il patrocinio dell'avv. Katiuscia Scalogna CP_6
CONVENUTO/I - OPPOSTO
OGGETTO
Opposizione a decreti ingiuntivi n. 50/2018, 61/2018, 62/2018, 63/2018, 65/2018, emessi dal Tribunale di Ragusa in data 13.1.2018 nei confronti dei singoli assegnatari di immobili siti nello stabile condominiale di v. dei Platani n. 22 ( , , CP_5 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_7
, ) e della cooperativa quale obbligata in solido, in forza della Controparte_3 Persona_1 delibera assembleare dell'1.9.2017 di approvazione dei punti posti all'ordine del giorno con la convocazione del 24.8.2017 (tra questi, l'esecuzione di lavori di rifacimento della facciata e di ripartizione della spesa per ogni condomino/assegnatario).
CONCLUSIONI
Parte opponente: revocare il decreto ingiuntivo…accertare il difetto di titolarità attiva della domanda monitoria per difetto di rappresentanza dell'avv prima del deposito del ricorso (29.11.2017) CP_6
parte opposta: pagina 1 di 3 rigettare l'opposizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta.
Va preliminarmente rilevato che con le note depositate il 4.2.25 l'avv Scalogna chiede il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo;
inoltre dà atto che, in data 07.01.2025, l'amministratore p. t. del 22 ha rinunciato all'incarico e consegnato il Controparte_8 carteggio ad altro amministratore p. t., avv. Agatino AR, come da verbale di assemblea che si allega;
in tale verbale del 7.1.25 risulta che l'amministratore p.t. illustra i preventivi pervenuti…l'assemblea approva il preventivo di Agatino AR. L'amministratore uscente provvederà a consegnare tutta la documentazione ed espletare il passaggio di consegne entro fine gennaio, impegnandosi inoltre al saldo dei fornitori…
Non può dirsi dunque concretizzata, sulla scorta del predetto verbale, l'effettiva cessazione della carica rappresentativa, così da far luogo all'interruzione del processo.
Alla data del 29.11.2017, data di deposito del ricorso monitorio, l'avv non era munita del CP_6 relativo potere di rappresentanza, vale a dire non era amministratore del CP_5
In materia di rappresentanza condominiale, spetta a “chi agisce per conto del condominio…dare la prova, in caso di contestazione, di essere amministratore e, quando la causa esorbita dai limiti delle attribuzioni stabilite dall'art. 1130 c.c., di essere stato autorizzato a promuovere l'azione contro i singoli condomini o terzi. Tale onere probatorio è da ritenersi assolto con l'esibizione della delibera dell'assemblea condominiale dalla quale risulti che egli è l'amministratore e che gli è stato conferito mandato a promuovere l'azione giudiziaria” (ex multis, Cass. civ., sez. II, sent., 25/10/2001, n. 13164).
Ciò premesso, deve osservarsi che nella vicenda in esame sono state prodotte plurime e divergenti delibere asseritamente riferibili al medesimo , ma adottate da compagini di condomini - CP_5 effettivi o presunti tali - contrapposte.
Con riguardo alle delibere prodotte dall'opposto del 23/6/2017, del 21/7/2017, del 28/7/2017, 1/9/2017
e del 21/11/2017, va intanto rilevato il mancato raggiungimento della maggioranza dei voti dei condomini titolati (come tempestivamente eccepito da parte opponente), essendo delibere adottate con voti di diversi ex soci ( , e ) all'epoca già esclusi Parte_2 Parte_3 Controparte_1 dalla cooperativa proprietaria dell'immobile; è poi sufficiente ed assorbente osservare che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato richiesto dal opposto invocando le delibere del 23/7/2017 e CP_5 del 1/9/2017 quale fonte di conferimento del potere rappresentativo del sedicente amministratore (avv.
), nonostante le stesse fossero già state superate, con revoca del predetto amministratore, CP_6 con una successiva delibera del 31/8/2017 ed un'altra del 3.11.2017, adottate sia da parte dei soci divenuti proprietari esclusivi e sia dall'amministratore della cooperativa edilizia, pacificamente trasmesse ai condomini non presenti e mai impugnate, nonostante non vi sia dubbio che ogni vizio relativo alla corretta convocazione dell'assemblea, per asserita violazione di legge (ad es., dell'art. 66 disp. att. c.c.), sia da ricondurre alla categoria dell'annullabilità (cfr. Cass., sez. unite 9839/2021, punto 6.2, ult. cpv.: “Anche deliberazioni pacificamente annullabili (ad es. una deliberazione adottata in assenza di comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea a taluno dei condomini) possono provocare ricadute negative sul patrimonio di singoli condomini;
ciò non vale, tuttavia, a ritenere tali deliberazioni affette da nullità”).
A fronte dell'espressa eccezione formulata con l'opposizione, il si è costituito nel CP_5 giudizio di opposizione sempre tramite la rappresentanza dell'amministratore avv. , CP_6 invocando ad ulteriore sostegno della prova di tale potere la delibera del 21/11/2017, sebbene la stessa, pagina 2 di 3 prima della costituzione nel giudizio a cognizione piena, successivamente alla formulata eccezione, fosse già stata superata - con espressa revoca della stessa e conferma del nuovo amministratore Agatino AR e diffida dell'avv. a cessare di agire in giudizio “nella qualità di amministratore” - CP_6 dalla delibera del 22/12/2017, parimenti pacificamente trasmessa ai condomini non presenti (fatto allegato a p. 7 dell'opposizione e non contestato) e mai impugnata.
Sulla base di quanto precede deve escludersi che l'avv. , alla data di presentazione dei ricorsi per CP_6 decreto ingiuntivo, esercitasse legittimamente i poteri di rappresentanza del condominio previsti dal combinato disposto degli artt. 1130 e 1131 c.c. e 63 disp.att.c.c. come amministratore pro tempore, poiché già sostituita con altro amministratore.
L'opposizione deve, dunque, essere accolta, con revoca dei decreti ingiuntivi opposti.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza: revoca i decreti ingiuntivi n. 50/2018, 61/2018, 62/2018, 63/2018, 65/2018, emessi dal Tribunale di
Ragusa in data 13.1.2018; condanna parte opposta al pagamento, in favore di parte opponente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.500,00, oltre esborsi pari ad € 727,50 ed oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 24/05/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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