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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/03/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza di discussione del 17.03.2025 ha pronunciato, con motivi contestuali la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 263/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ” e vertente TRA
rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Sibillo ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio legale sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) Via Santagata n. 73 – opponente - E
– in persona del legale rappresentante p.t. - rapp.to Controparte_1 zzupoli, ed IT De TI ed elettivamente domiciliato in Caserta, via Arena Località San Benedetto - opposto -
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 14/1/2023, la parte opponente, in epigrafe indicato, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, chiedendo di annullare l'avviso di addebito n. n. 32820220004154217000 dell'importo di € 24.359,24 notificato a mezzo pec in data
05.12.2022, con cui l' aveva richiesto il pagamento della totale somma di € 24.359,24 a titolo di CP_1
Contributi gestione commercianti anno 2014, con le relative sanzioni e interessi, deducendo l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato, nonché l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione nella predetta gestione. Vinte le spese di lite con distrazione.
Esponeva che l'avviso di addebito in oggetto si fonderebbe sull'avviso di accertamento unificato
TF7010803564 definito con adesione il 10.07.2020 relativo all'anno d'imposta 2014, all'esito del quale veniva accertato un maggior imponibile;
che, in particolare, all'esito dell'accertamento, che veniva definito con adesione da parte del contribuente, venivano liquidate, oltre alle maggiori imposte sul reddito, anche i contributi previdenziali, che nell'occasione venivano ascritti della gestione separata, essendo il contribuente un libero professionista;
che non vi erano i presupposti per il recupero di somme afferenti ad una gestione (quella commercianti) presso la quale il ricorrente non è iscritto e presso la quale non è tenuto a versare alcun contributo.
Tanto premesso concludeva nei termini indicati.
1 CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' che resisteva all'avverso ricorso deducendo l'infondatezza della stesso, per le argomentazioni indicate in memoria difensiva, e concludeva per il suo rigetto.
Rinviata per la discussione, all'esito dell'odierna udienza, la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione.
***
Preliminarmente giova evidenziare che l'opposizione avverso il predetto avviso di addebito è tempestiva, in quanto proposta entro il termine di 40 giorni di cui al quinto comma dell'art. 24 della L. 46/99, dalla data di notifica dell'avviso di addebito impugnato.
Venendo al merito va rilevato che l'avviso di addebito opposto ha ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di euro 24.359,24 a titolo di contributi a percentuale per il reddito eccedente il minimale di legge per l'anno 2014, contributi da versarsi alla gestione speciale commercianti ex legge 662/1996 fondante sull'avviso di accertamento n. TF7010803564 del 10.07.2020 emesso dall'Agenzia delle Entrate.
Ebbene, come si evince dalla documentazione allegata in atti (cfr. visura camerale) il ricorrente figura iscritto alla Camera di commercio quale titolare di ditta individuale esercente attività di “Servizi di investigazione privata” dal 4.03.2005.
Sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito che “l'attività di investigatore privato, volta alla produzione di un servizio di acquisizione di dati e di elaborazione degli stessi, va inquadrata ai fini previdenziali ed assistenziali nel settore del commercio, con la conseguenza che chi esercita tale attività deve iscriversi non alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 - non essendo le professioni intellettuali oggetto di detta normativa assimilabili all'attività professionale svolta dall'investigatore privato - ma nella gestione assicurativa degli esercenti le attività commerciali, in applicazione del disposto della lettera d) dell'art. 49 della legge
n. 88 del 1989, che nel classificare ai fini previdenziali ed assistenziali (in forza di una norma generale ed esaustiva della materia, come tale modificabile solo attraverso successive norme speciali) le diverse attività lavorative e nell'includere nel settore terziario quelle commerciali, comprende in esse anche le attività che si concretizzano in una prestazione di servizi”
(cfr. Corte di Cassazione sentenza n. Sezione Lavoro - 05.08.2008 n. 21137; Corte di Cassazione sezione
Lavoro sentenza n. 3228/2014).
Ne consegue che risulta legittima l'iscrizione dell'opponente nella gestione commercianti.
Per quanto attiene alla eccezione di prescrizione, in relazione al dies a quo, va rilevato che i contributi a percentuale relativi anno 2014 andavano versati entro il mese di giugno dell'anno successivo. Da tale termine può ritenersi decorra la prescrizione.
Sul punto si osserva che, nella fattispecie in esame, la prescrizione risulta tempestivamente interrotta dall'accertamento unificato in questione TF7010803564, notificato in data 17.12.2019 e successivamente dall'avviso di addebito impugnato notificato in data 5.12.2022
L'avviso di accertamento costituisce certamente valido atto interruttivo della prescrizione.
2 CP_ Del resto in tal senso milita consolidata giurisprudenza di legittimità citata anche dall' nelle proprie difese “In tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta pro-duzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della l. n. 233/1990, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 335 del
1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo - ed CP_ avente so-lo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell - con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito” (Cass. n.13463/17).
Alla stregua di tale pronuncia, e di numerose altri concordi, l'atto di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate, ha natura di atto interruttivo della prescrizione anche nei confronti dell CP_1
Ne consegue che, non essendo maturata alcuna prescrizione quinquennale ed in assenza di ulteriori eccezioni, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della non complessità della controversia e dell'assenza di istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione CP_
2) condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite, in favore dell liquidate in euro
1.860,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
.
3
rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Sibillo ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio legale sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) Via Santagata n. 73 – opponente - E
– in persona del legale rappresentante p.t. - rapp.to Controparte_1 zzupoli, ed IT De TI ed elettivamente domiciliato in Caserta, via Arena Località San Benedetto - opposto -
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 14/1/2023, la parte opponente, in epigrafe indicato, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, chiedendo di annullare l'avviso di addebito n. n. 32820220004154217000 dell'importo di € 24.359,24 notificato a mezzo pec in data
05.12.2022, con cui l' aveva richiesto il pagamento della totale somma di € 24.359,24 a titolo di CP_1
Contributi gestione commercianti anno 2014, con le relative sanzioni e interessi, deducendo l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato, nonché l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione nella predetta gestione. Vinte le spese di lite con distrazione.
Esponeva che l'avviso di addebito in oggetto si fonderebbe sull'avviso di accertamento unificato
TF7010803564 definito con adesione il 10.07.2020 relativo all'anno d'imposta 2014, all'esito del quale veniva accertato un maggior imponibile;
che, in particolare, all'esito dell'accertamento, che veniva definito con adesione da parte del contribuente, venivano liquidate, oltre alle maggiori imposte sul reddito, anche i contributi previdenziali, che nell'occasione venivano ascritti della gestione separata, essendo il contribuente un libero professionista;
che non vi erano i presupposti per il recupero di somme afferenti ad una gestione (quella commercianti) presso la quale il ricorrente non è iscritto e presso la quale non è tenuto a versare alcun contributo.
Tanto premesso concludeva nei termini indicati.
1 CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' che resisteva all'avverso ricorso deducendo l'infondatezza della stesso, per le argomentazioni indicate in memoria difensiva, e concludeva per il suo rigetto.
Rinviata per la discussione, all'esito dell'odierna udienza, la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione.
***
Preliminarmente giova evidenziare che l'opposizione avverso il predetto avviso di addebito è tempestiva, in quanto proposta entro il termine di 40 giorni di cui al quinto comma dell'art. 24 della L. 46/99, dalla data di notifica dell'avviso di addebito impugnato.
Venendo al merito va rilevato che l'avviso di addebito opposto ha ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di euro 24.359,24 a titolo di contributi a percentuale per il reddito eccedente il minimale di legge per l'anno 2014, contributi da versarsi alla gestione speciale commercianti ex legge 662/1996 fondante sull'avviso di accertamento n. TF7010803564 del 10.07.2020 emesso dall'Agenzia delle Entrate.
Ebbene, come si evince dalla documentazione allegata in atti (cfr. visura camerale) il ricorrente figura iscritto alla Camera di commercio quale titolare di ditta individuale esercente attività di “Servizi di investigazione privata” dal 4.03.2005.
Sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito che “l'attività di investigatore privato, volta alla produzione di un servizio di acquisizione di dati e di elaborazione degli stessi, va inquadrata ai fini previdenziali ed assistenziali nel settore del commercio, con la conseguenza che chi esercita tale attività deve iscriversi non alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 - non essendo le professioni intellettuali oggetto di detta normativa assimilabili all'attività professionale svolta dall'investigatore privato - ma nella gestione assicurativa degli esercenti le attività commerciali, in applicazione del disposto della lettera d) dell'art. 49 della legge
n. 88 del 1989, che nel classificare ai fini previdenziali ed assistenziali (in forza di una norma generale ed esaustiva della materia, come tale modificabile solo attraverso successive norme speciali) le diverse attività lavorative e nell'includere nel settore terziario quelle commerciali, comprende in esse anche le attività che si concretizzano in una prestazione di servizi”
(cfr. Corte di Cassazione sentenza n. Sezione Lavoro - 05.08.2008 n. 21137; Corte di Cassazione sezione
Lavoro sentenza n. 3228/2014).
Ne consegue che risulta legittima l'iscrizione dell'opponente nella gestione commercianti.
Per quanto attiene alla eccezione di prescrizione, in relazione al dies a quo, va rilevato che i contributi a percentuale relativi anno 2014 andavano versati entro il mese di giugno dell'anno successivo. Da tale termine può ritenersi decorra la prescrizione.
Sul punto si osserva che, nella fattispecie in esame, la prescrizione risulta tempestivamente interrotta dall'accertamento unificato in questione TF7010803564, notificato in data 17.12.2019 e successivamente dall'avviso di addebito impugnato notificato in data 5.12.2022
L'avviso di accertamento costituisce certamente valido atto interruttivo della prescrizione.
2 CP_ Del resto in tal senso milita consolidata giurisprudenza di legittimità citata anche dall' nelle proprie difese “In tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta pro-duzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della l. n. 233/1990, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 335 del
1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo - ed CP_ avente so-lo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell - con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito” (Cass. n.13463/17).
Alla stregua di tale pronuncia, e di numerose altri concordi, l'atto di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate, ha natura di atto interruttivo della prescrizione anche nei confronti dell CP_1
Ne consegue che, non essendo maturata alcuna prescrizione quinquennale ed in assenza di ulteriori eccezioni, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della non complessità della controversia e dell'assenza di istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione CP_
2) condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite, in favore dell liquidate in euro
1.860,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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