CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 461/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
ZI DANIELA, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3926/2022 depositato il 28/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N. 17 90129 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210108676083000 TASSA AUTO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), rappresentata e difesa come da atti, impugna LA cartella di pagamento n. 29620210108676083000 relativa a tassa automobilistica anno 2016 (targhe Targa_1 e Targa_2), notificata in data 08.06.2022. Convine in giudizio la Regione Siciliana – Assessorato dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito, in persona del legale rappresentante p.t.,
Con il ricorso ex art. 17-bis D.Lgs. 546/1992, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava la cartella indicata in epigrafe, per un importo complessivo di € 498,88 (tra tributo, sanzioni, interessi e oneri) relativo a tassa automobilistica 2016 su due veicoli (targhe Targa_1 e Targa_2).
Si costituiva la Regione Siciliana, la quale depositava controdeduzioni rappresentando che, medio tempore, la ricorrente aveva pagato/aderito alla definizione agevolata (cd. “Rottamazione-quater”), chiedendo quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
All'udienza del 17.10.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio può essere definito con declaratoria di estinzione in presenza di un evento sopravvenuto che ha eliminato l'interesse alla decisione (nella specie, l'integrale definizione del debito oggetto di cartella mediante pagamento/adesione agevolata), con conseguente estinzione del processo ex art. 46 D.Lgs. 546/1992 in combinato con gli artt. 100 e 382 c.p.c., nonché secondo costante prassi giurisprudenziale.
Sulle spese, tenuto conto:
- della natura della controversia e del sopravvenire della definizione per scelta della parte privata dopo l'introduzione del giudizio;
- dell'assenza di una soccombenza piena accertata nel merito;
- delle richieste delle parti (la resistente ha espressamente chiesto la cessazione con compensazione), si ravvisano giusti motivi per compensarle integralmente tra le parti (art. 15, comma 8, D.Lgs. 546/1992, in relazione anche all'art. 92, comma 2, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, definitivamente pronunciando sul ricorso n.
3926/2022 R.G.:
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Palermo 17.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
ZI DANIELA, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3926/2022 depositato il 28/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N. 17 90129 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210108676083000 TASSA AUTO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), rappresentata e difesa come da atti, impugna LA cartella di pagamento n. 29620210108676083000 relativa a tassa automobilistica anno 2016 (targhe Targa_1 e Targa_2), notificata in data 08.06.2022. Convine in giudizio la Regione Siciliana – Assessorato dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito, in persona del legale rappresentante p.t.,
Con il ricorso ex art. 17-bis D.Lgs. 546/1992, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava la cartella indicata in epigrafe, per un importo complessivo di € 498,88 (tra tributo, sanzioni, interessi e oneri) relativo a tassa automobilistica 2016 su due veicoli (targhe Targa_1 e Targa_2).
Si costituiva la Regione Siciliana, la quale depositava controdeduzioni rappresentando che, medio tempore, la ricorrente aveva pagato/aderito alla definizione agevolata (cd. “Rottamazione-quater”), chiedendo quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
All'udienza del 17.10.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio può essere definito con declaratoria di estinzione in presenza di un evento sopravvenuto che ha eliminato l'interesse alla decisione (nella specie, l'integrale definizione del debito oggetto di cartella mediante pagamento/adesione agevolata), con conseguente estinzione del processo ex art. 46 D.Lgs. 546/1992 in combinato con gli artt. 100 e 382 c.p.c., nonché secondo costante prassi giurisprudenziale.
Sulle spese, tenuto conto:
- della natura della controversia e del sopravvenire della definizione per scelta della parte privata dopo l'introduzione del giudizio;
- dell'assenza di una soccombenza piena accertata nel merito;
- delle richieste delle parti (la resistente ha espressamente chiesto la cessazione con compensazione), si ravvisano giusti motivi per compensarle integralmente tra le parti (art. 15, comma 8, D.Lgs. 546/1992, in relazione anche all'art. 92, comma 2, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, definitivamente pronunciando sul ricorso n.
3926/2022 R.G.:
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Palermo 17.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE