TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/12/2025, n. 4385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4385 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 2670/2025 R.G., avente ad oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre ipotesi
PROMOSSA DA
, COD FISC. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to/ degli Avv.ti GUERRERA ROSA , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
I.N.A.I.L. , , con il Patrocinio dell'Avv.to ORIGLIO CP_1 P.IVA_1 CONCETTO, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti, la causa viene decisa alla luce delle conclusioni come rassegnate ed in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha adito la presente sede per l'accertamento del maggiore grado di invalidità rispetto a quello riconosciuto in sede amministrativa (10%) a seguito dell'infortunio sul lavoro avvenuto in data 24.9.2021.
Queste le conclusioni del ricorso: TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
“- accertare e dichiarare che l'infortunio lavorativo sofferto in data 24.09.2021 dal Sig.
, dipendente della ditta con sede in Terme Vigliatore (ME) Parte_1 Parte_2
Via 28 Giugno 966 s.n.c., si è protratto dal 24.09.2021 al 30.09.2022, e che l'intero periodo deve ritenersi unico e continuativo sia sotto il profilo medico legale che sotto il profilo amministrativo con unica competenza dell'INAIL.
- accertare e dichiarare che in conseguenza del predetto infortunio il sig. ha Parte_1
una menomazione dell'integrità psico-fisica pari a 16% punti percentuale o comunque nella diversa percentuale che sarà accertata in corso di causa, sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. 38/2000 e del D.M. 12.7.2000;
- condannare, per l'effetto, l'INAIL in persona del Presidente pro tempore, a corrispondere al Sig. a corrispondere la differenza della indennità Parte_1
dovuta, maggiorata degli interessi maturati, oltre alla dovuta rendita vitalizia, come prevista dalla legge, per la menomazione psico fisica sofferta a causa dell'infortunio del 24.09.2021, valutabile in 16 % punti percentuale, o nella diversa valutazione ritenuta corretta all'esito del presente procedimento, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati, come per legge.
Con vittoria e competenze professionali in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituito l' il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_2
Il ricorso è parzialmente fondato per quanto di ragione.
Giova, preliminarmente, ricordare che con l'entrata in vigore dell'articolo 13 D.Lgs
38/2000, per gli eventi dal 25 luglio 2000, le menomazioni riferite al danno biologico inteso come "lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale", derivanti da un infortunio sul lavoro o da malattia professionale, vengono risarcite dall'INAIL, al sussistere delle condizioni di legge, attraverso la corresponsione di un indennizzo in capitale (invalidità 6% e fino al 15%) o la costituzione di una rendita (invalidità dal 16% in poi).
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
Nel caso in scrutinio, il C.T.U. nominato, con relazione congruamente motivata, immune da vizi logico giuridici, che deve intendersi richiamata per relationem e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento, ha concluso come segue:
“Il Sig. di anni 66, operaio carpentiere, in atto disoccupato, è Parte_1
in atto affetto da: “Esiti di frattura scomposta del terzo medio-distale della diafisi femorale sinistra, trattata chirurgicamente con apposizione di chiodo endomidollare e viti metalliche di osteosintesi (rimossa vite distale in data 09/02/2022)”.
Dall'attento esame documentale è giustificata l'estensione della prognosi e dunque del periodo di ITA fino al 31/07/2022.
Il danno biologico complessivo di cui il soggetto è in atto portatore è pari al 12%
(dodici per cento)”.
Le conclusioni del C.T.U. appaiono totalmente condivisibili, in quanto frutto di un esame scrupoloso della fattispecie in scrutinio.
L'INAIL va pertanto condannata a corrispondere la provvidenza richiesta da parte ricorrente, in ragione della percentuale riconosciuta dal C.T.U. sopra indicata, oltre agli accessori, come per legge.
Dalle somme spettanti vanno detratte quelle eventualmente già erogate dall' per CP_2
la medesima fattispecie, in ragione del riconoscimento della percentuale accertata in sede amministrativa.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico delle parti in solido, nei rapporti tra le medesime e il C.T.U., e a carico del soccombente nei rapporti tra le parti.
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto:
ACCERTA che la menomazione permanente di cui è affetta parte ricorrente, per come stimata dal C.T.U., è dipendente da causa di servizio;
Pagina 3 TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
CONDANNA l'INAIL a corrispondere, in favore della parte ricorrente, la provvidenza dalla stessa richiesta, in ragione della percentuale riconosciuta dal C.T.U. sopra indicata, oltre agli accessori, come per legge, con decorrenza dalla domanda e detratti gli importi già erogati, come specificato in parte motiva;
CONDANNA l'INAIL al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in €.1310, oltre I.V.A., C.P., rimborso forfettario al 15%, come per legge, disponendone la distrazione in favore del Procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
PONE le spese di C.T.U. come indicato in motivazione.
Così deciso, in Catania, il dì 10/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO
Pagina 4 TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
DECRETO DI LIQUIDAZIONE SPESE C.T.U.
Il Giudice, vista l'istanza formulata dal C.T.U. nominato dott. Persona_1
nel corso del presente procedimento, N. 2670/2025 R.G
[...]
viste le tabelle di legge;
considerato il pregio dell'Opera resa nonché le maggiorazioni e/o riduzioni applicabili, anche alla luce dei tempi di deposito;
p.q.m.
LIQUIDA in favore del C.T.U. l'importo di Persona_1
€.290, oltre I.V.A., C.P., come per legge.
ORDINA l'immediato pagamento del suddetto importo, ponendolo a carico delle parti in solido.
Si comunichi.
Catania, 10/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO
Pagina 5
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 2670/2025 R.G., avente ad oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre ipotesi
PROMOSSA DA
, COD FISC. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to/ degli Avv.ti GUERRERA ROSA , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
I.N.A.I.L. , , con il Patrocinio dell'Avv.to ORIGLIO CP_1 P.IVA_1 CONCETTO, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti, la causa viene decisa alla luce delle conclusioni come rassegnate ed in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha adito la presente sede per l'accertamento del maggiore grado di invalidità rispetto a quello riconosciuto in sede amministrativa (10%) a seguito dell'infortunio sul lavoro avvenuto in data 24.9.2021.
Queste le conclusioni del ricorso: TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
“- accertare e dichiarare che l'infortunio lavorativo sofferto in data 24.09.2021 dal Sig.
, dipendente della ditta con sede in Terme Vigliatore (ME) Parte_1 Parte_2
Via 28 Giugno 966 s.n.c., si è protratto dal 24.09.2021 al 30.09.2022, e che l'intero periodo deve ritenersi unico e continuativo sia sotto il profilo medico legale che sotto il profilo amministrativo con unica competenza dell'INAIL.
- accertare e dichiarare che in conseguenza del predetto infortunio il sig. ha Parte_1
una menomazione dell'integrità psico-fisica pari a 16% punti percentuale o comunque nella diversa percentuale che sarà accertata in corso di causa, sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. 38/2000 e del D.M. 12.7.2000;
- condannare, per l'effetto, l'INAIL in persona del Presidente pro tempore, a corrispondere al Sig. a corrispondere la differenza della indennità Parte_1
dovuta, maggiorata degli interessi maturati, oltre alla dovuta rendita vitalizia, come prevista dalla legge, per la menomazione psico fisica sofferta a causa dell'infortunio del 24.09.2021, valutabile in 16 % punti percentuale, o nella diversa valutazione ritenuta corretta all'esito del presente procedimento, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati, come per legge.
Con vittoria e competenze professionali in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituito l' il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_2
Il ricorso è parzialmente fondato per quanto di ragione.
Giova, preliminarmente, ricordare che con l'entrata in vigore dell'articolo 13 D.Lgs
38/2000, per gli eventi dal 25 luglio 2000, le menomazioni riferite al danno biologico inteso come "lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale", derivanti da un infortunio sul lavoro o da malattia professionale, vengono risarcite dall'INAIL, al sussistere delle condizioni di legge, attraverso la corresponsione di un indennizzo in capitale (invalidità 6% e fino al 15%) o la costituzione di una rendita (invalidità dal 16% in poi).
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
Nel caso in scrutinio, il C.T.U. nominato, con relazione congruamente motivata, immune da vizi logico giuridici, che deve intendersi richiamata per relationem e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento, ha concluso come segue:
“Il Sig. di anni 66, operaio carpentiere, in atto disoccupato, è Parte_1
in atto affetto da: “Esiti di frattura scomposta del terzo medio-distale della diafisi femorale sinistra, trattata chirurgicamente con apposizione di chiodo endomidollare e viti metalliche di osteosintesi (rimossa vite distale in data 09/02/2022)”.
Dall'attento esame documentale è giustificata l'estensione della prognosi e dunque del periodo di ITA fino al 31/07/2022.
Il danno biologico complessivo di cui il soggetto è in atto portatore è pari al 12%
(dodici per cento)”.
Le conclusioni del C.T.U. appaiono totalmente condivisibili, in quanto frutto di un esame scrupoloso della fattispecie in scrutinio.
L'INAIL va pertanto condannata a corrispondere la provvidenza richiesta da parte ricorrente, in ragione della percentuale riconosciuta dal C.T.U. sopra indicata, oltre agli accessori, come per legge.
Dalle somme spettanti vanno detratte quelle eventualmente già erogate dall' per CP_2
la medesima fattispecie, in ragione del riconoscimento della percentuale accertata in sede amministrativa.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico delle parti in solido, nei rapporti tra le medesime e il C.T.U., e a carico del soccombente nei rapporti tra le parti.
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto:
ACCERTA che la menomazione permanente di cui è affetta parte ricorrente, per come stimata dal C.T.U., è dipendente da causa di servizio;
Pagina 3 TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
CONDANNA l'INAIL a corrispondere, in favore della parte ricorrente, la provvidenza dalla stessa richiesta, in ragione della percentuale riconosciuta dal C.T.U. sopra indicata, oltre agli accessori, come per legge, con decorrenza dalla domanda e detratti gli importi già erogati, come specificato in parte motiva;
CONDANNA l'INAIL al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in €.1310, oltre I.V.A., C.P., rimborso forfettario al 15%, come per legge, disponendone la distrazione in favore del Procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
PONE le spese di C.T.U. come indicato in motivazione.
Così deciso, in Catania, il dì 10/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO
Pagina 4 TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
DECRETO DI LIQUIDAZIONE SPESE C.T.U.
Il Giudice, vista l'istanza formulata dal C.T.U. nominato dott. Persona_1
nel corso del presente procedimento, N. 2670/2025 R.G
[...]
viste le tabelle di legge;
considerato il pregio dell'Opera resa nonché le maggiorazioni e/o riduzioni applicabili, anche alla luce dei tempi di deposito;
p.q.m.
LIQUIDA in favore del C.T.U. l'importo di Persona_1
€.290, oltre I.V.A., C.P., come per legge.
ORDINA l'immediato pagamento del suddetto importo, ponendolo a carico delle parti in solido.
Si comunichi.
Catania, 10/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO
Pagina 5