Sentenza 18 luglio 2023
Accoglimento
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 07/03/2025, n. 1917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1917 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01917/2025REG.PROV.COLL.
N. 01793/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1793 del 2024, proposto da AG IA ET in proprio e quale titolare dell’omonima Azienda agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato IA Comita Ragnedda, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Regione Sardegna, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mattia Pani, Alessandra Putzu, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Golfo Aranci, Suape, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n.546/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 il Cons. Riccardo Carpino;
Nessuno è comparso per le parti costituite, come da verbale quanto al passaggio in decisione.
FATTO e DIRITTO
1. La questione controversa riguarda la costruzione di un fabbricato residenziale composto da un piano terra e un piano interrato in località Sa Curi, nel Comune di Golfo Aranci, ove ha sede l’attività agricola dell’appellante, nonché l’applicabilità del parere paesaggistico da parte della Regione autonoma Sardegna.
In particolare, l’appellante è titolare di una azienda agricola; in data 10 giugno 2022 ha presentato al SUAPE del Comune di Golfo Aranci la Dichiarazione unica autocertificata (DUA) avente ad oggetto la realizzazione di un fabbricato ad uso abitativo in località Sa Curi, ove ha sede l’attività agricola.
In relazione al progetto sono stati adottati i pareri favorevoli della Soprintendenza ABAP per le Province di Sassari e Nuoro e del Comune di Golfo Aranci, Uffici comunali urbanistica - edilizia privata ed ambiente.
Con nota prot. n. 33285 del 27 giugno 2022, il Servizio Tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord Est della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, facente capo all’ Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica della Regione Sardegna - anche esso coinvolto nell’istruttoria dal SUAPE - ha richiesto alcune integrazioni alla documentazione tecnico - amministrativa relativa al progetto.
In particolare sono stati chiesti “chiarimenti sulla destinazione di tutti gli immobili presenti nei terreni dell’azienda (da indicare su apposita planimetria), in particolare all’interno del mappale 530 del F. 15, salvo altri”.
In riscontro a detta richiesta l’appellante, in data 11 luglio 2022, ha integrato il materiale richiesto attraverso un’apposita relazione tecnico-paesaggistica integrativa.
Il richiamato ufficio ha poi espresso parere negativo, con nota prot. n. 40279 del 4 agosto 2022, in ordine all’intervento richiesto in quanto lo stesso:
- “incide negativamente sul bene paesaggistico dell’assetto storico - culturale del PPR (“stazzo Canu”) interferendo con esso dal punto di vista visuale e andando a posizionarsi su un’area identificata come di stretta relazione con lo stesso in sede di redazione del PUC “
- “contrasta con le prescrizioni di cui all'art. 83 delle n.t.a. del PPR come recepite dalle n.t.a. del PUC del Comune di Golfo Aranci (cfr. prec. § 6. Note)” facendo quindi riferimento al mancato riscontro di quanto richiesto con la richiamata nota prot.n.33285/2022 “che non consente di valutare correttamente e compiutamente il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 83 delle n.t.a. del PPR come recepite dalle n.t.a. del PUC vigente del Comune di Golfo Aranci.”
In conseguenza del parere negativo reso dalla Regione, il responsabile del SUAPE ha adottato il provvedimento unico di diniego (prot.n. 130 del 30 agosto 2022), anche esso impugnato.
2. Avverso i richiamati provvedimenti ha proposto ricorso l’odierno appellante innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, che lo ha rigettato.
Propone ora appello per i seguenti motivi
I. Error in iudicando - violazione e falsa applicazione dell’art.52 n.t.a del PUC del Comune di Golfo Aranci in relazione all’art. 83 n.t.a del PPR - travisamento dei fatti.
II Error in iudicando - illogicità della motivazione - violazione e falsa applicazione dell’art.52 n.t.a del PUC del Comune di Golfo Aranci in relazione all’art. 83 n.t.a del PPR
2.1 In particolare, con il primo motivo, l’appellante censura il parere negativo nella parte in cui si fonda sul presunto contrasto dell’intervento con l’articolo 83 n.t.a del PPR; detta disposizione - ad avviso dell’appellante - non potrebbe essere applicata in quanto il Comune di Golfo Aranci è dotato di un PUC già adeguato al PPR mentre la disposizione richiamata operava solo nella fase transitoria (dall’entrata in vigore del PPR e fino all’adeguamento del PUC), come una sorta di “norma di salvaguardia”.
Al riguardo rileva che il fatto che tra le due disposizioni vi siano alcune assonanze non implica che si radichi una sorta di ulteriore competenza in capo alla Regione, sul falso presupposto che la norma (avente natura urbanistica, essendo inserita nel PUC) abbia natura paesaggistica e per tale ragione rientri nell’ambito di cui all’art. 146 d.lgs. 42/2004, essendo invece la competenza riservata esclusivamente al Comune per gli aspetti urbanistici.
Sostiene l’appellante inoltre che tra le due disposizioni non vi sia identità, quanto al loro contenuto, atteso che l’articolo 83 n.t.a. del PPR impone l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti mentre l’articolo 52 n.t.a. del PUC introdurrebbe un parametro valutativo differente, meno rigoroso facendo riferimento a “per quanto possibile”.
La Regione nel caso specifico non avrebbe compiuto alcuna valutazione di compatibilità paesaggistica ma si sarebbe sostituita al servizio di edilizia privata del Comune adottando un diniego giustificato su profili che non attengono al paesaggio e basato su un quadro normativo non applicabile in concreto.
2.2 Con il secondo motivo d’appello in relazione alla richiesta dell’amministrazione regionale circa la disponibilità dei fabbricati siti nel mappale 530, l’appellante rileva che gli stessi non sono nella disponibilità materiale e giuridica della sua azienda e quindi non sono in alcun modo a lui riconducibili sia come persona fisica, sia quale titolare dell’omonima azienda agricola; al riguardo rileva che in ogni caso, la valutazione relativa alla “connessione” tra abitazione ed azienda è riservata al Comune, in quanto non si tratta di questione avente valenza paesaggistica.
2.3 L’appellante inoltre ripropone integralmente i motivi già proposti in primo grado in considerazione del fatto che il TAR ha rappresentato un “difetto di interesse” all’esame del secondo motivo trattandosi di un provvedimento plurimotivato.
In particolare ripropone i seguenti motivi:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 n.t.a del puc del Comune di Golfo Aranci anche in relazione all’articolo 83 n.t.a. del PPR - invalidità derivata violazione e falsa applicazione art. 14 - bis legge 241/90 – incompetenza.
II. Eccesso di potere e violazione art. 3 l. 241/90 per carenza di motivazione e carenza di istruttoria - sviamento di potere - violazione e falsa applicazione dell’art. 92 n.t.a puc del comune di Golfo Aranci - violazione e falsa applicazione dell’art. 52 n.t.a del puc del Comune di Golfo Aranci anche in relazione all’art. 83 n.t.a del PPR - invalidata’ derivata
Quanto al primo motivo fa riferimento ai motivi già scrutinati dal giudice di primo grado circa l’inapplicabilità automatica e diretta della disciplina transitoria inserita dall’art. 83 delle n.t.a. del PPR.
Quanto al secondo motivo fa riferimento alla motivazione del diniego nella parte in cui ritiene che l'intervento è percepibile da visuali panoramiche dall’area circostante ed entra in conflitto con lo stazzo Canu, oggetto di tutela puntuale da parte del PPR.
Al riguardo rileva che:
- il fabbricato sarebbe collocato in un’area che non interferisce in alcun modo con lo “Stazzu Canu”;
- nelle n.t.a. non vi è alcuna disposizione che imponga una tutela indiretta (in termini di distanza o “interferenza” visiva) o fascia di rispetto;
- nella tavola ASC01 “Carta dei beni identitari Golfo Aranci”, citata nell’art. 92 n.t.a. PUC e allegata allo stesso si evince chiaramente come non vi sia alcun perimetro di tutela nel caso in questione.
3. In considerazione della interconnessione tra i motivi del ricorso in appello questi possono essere trattati unitariamente.
Il ricorso in appello è fondato, nei sensi di cui appresso.
3.1 Preliminarmente occorre considerare che la competenza della Regione ad esprimere il parere nella fattispecie in esame è da individuarsi nel fatto che la zona, come evidenziato dalla Regione medesima in sede di memoria di costituzione depositata agli atti di causa in data 15 marzo 2024, ed in questo non contestata dall’appellante, è soggetta al vincolo paesaggistico dal d.m. 10 gennaio 1968 oltre che dal PPR ai sensi dell’art. 17, c. 3, lett. a) n.t.a. PPR in quanto è localizzata nella fascia costiera.
In questo si ravvisa il titolo della Regione ad esprimere il parere risultando erronea la ricostruzione operata dall’appellante circa la legittimazione solo del Comune ad esprimere le valutazioni in questione, ex art 52 n.t.a. del puc comunale.
3.2 Occorre quindi esaminare la questione prospettata dall’appellante circa la differenza del contenuto delle due disposizioni richiamate in relazione alla priorità del recupero edilizio.
Le disposizioni dell’art 83 n.t.a ppr e dell’art. 52 n.t.a del puc del Comune di Golfo Aranci esprimono, sebbene con formulazioni etimologicamente differenti, in realtà la medesima regola.
In particolare:
- l’art 83, comma 1 lett . a) delle n.t.a. del PPR dispone che
“ a) per gli imprenditori agricoli e le aziende che svolgono effettiva e prevalente attività agricola, fermo restando l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, la costruzione di nuovi edifici ad esclusiva funzione agricola è consentita per le opere indispensabili alla conduzione del fondo ed alle attrezzature necessarie per le attività aziendali secondo le prescrizioni contenute nelle Direttive di cui al D.P.G.R. 3 agosto 1994, n.228, previa attenta verifica della stretta connessione tra l’edificazione e la conduzione agricola e zootecnica del fondo (…) ”; detta disposizione risulta applicabile “ fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici al P.P.R ”; adeguamento che è già intervenuto come risulta dagli atti di causa;
- l’art. 52 n.t.a del puc del Comune di Golfo Aranci dispone per la parte di interesse:
“ Fermo restando che le possibilità edificatorie delle aree agricole sono subordinate alla effettiva connessione funzionale tra l'edificazione e la conduzione agricola e zootecnica del fondo e che devono, per quanto possibile, essere privilegiati gli interventi che assicurino il recupero del patrimonio edilizio esistente, l'indice massimo di fabbricabilità per le nuove residenze è pari a 0,03 mc/mq per il primo ettaro, da ridurre del 50 per cento per il secondo e del 75 per cento per i successivi .”…
“Il rilascio della concessione, di residenza o di fabbricati rustici, è subordinato alla presentazione di documento di proprietà, peraltro necessariamente allegato al momento della presentazione dell’istanza o di acquisto del terreno, ciò in quanto l’area di cui all’atto (o di cui alla superficie aziendale agricola quale risulta dal piano di trasformazione fondiaria) verrà vincolata con trascrizione pubblica, come pertinente alla costruzione nelle planimetrie catastali” .
Le due disposizioni quindi esprimono un contenuto analogo in quanto la prima fa riferimento all’obbligo di procedere prioritariamente al recupero mentre la seconda fa riferimento al recupero del patrimonio edilizio per quanto possibile.
Nella sostanza - indipendentemente dalla loro applicabilità temporalmente diversa - si tratta del medesimo iter amministrativo atteso che verificare “per quanto possibile” il recupero di cui all’art 52 n.t.a del Comune appellato non può che essere una operazione preliminare e quindi da svolgere prima del rilascio di un permesso di costruire per una nuova realizzazione cui fa riferimento, con differente terminologia, il richiamato art 83 n.t.a del ppr.
In conclusione sussiste la competenza della Regione ad esprimere il parere paesaggistico con riguardo alla priorità del recupero edilizio atteso che anche mediante detta modalità si tutela il paesaggio evitando la realizzazione di nuove costruzioni ed il consumo di suolo.
4. Quanto poi alla questione circa la disponibilità di altri immobili da recuperare va rilevato che la Regione, con la richiesta di integrazione della documentazione del 27 giugno 2022, ha chiesto “chiarimenti sulla destinazione di tutti gli immobili presenti nei terreni dell’azienda (da indicare su apposita planimetria) in particolare all’interno del mappale 530 (ora 743 e 744 NCT) del F.15, salvo altri.”
In riscontro a detta richiesta, l’odierno appellante ha riferito che “tutti i terreni facenti parte dell’azienda sono condotti in affitto dal conduttore e i fabbricati presenti nel fondo agricolo nel mappale 530 non sono in uso all’azienda.”
In sede di diniego la Regione (sub nota 6 del provvedimento impugnato) ha motivato il rigetto dell’istanza in quanto “La mancata integrazione di quanto richiesto dal Servizio scrivente con nota prot.n.33285 del 27 giugno 2022 non consente di valutare correttamente e compiutamente il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 83 delle n.t.a. del PPR come recepite dalle n.t.a. del PUC vigente del Comune di Golfo Aranci”.
Ma non può sfuggire come la motivazione del provvedimento di diniego sia insufficiente e rischi di essere tautologica.
Da quanto sopra esposto ai richiesti chiarimenti sulla destinazione degli immobili siti all’interno dell’azienda, l’odierno appellante ha risposto che i fabbricati presenti nel fondo agricolo nel mappale 530 non erano in uso all’azienda; quindi sotto questo profilo l’appellante ha risposto, sebbene in modo sintetico, alla richiesta per come indirizzata.
Non poteva che competere dunque all’amministrazione svolgere una serie di verifiche ed addurre una serie di fatti, sulla scorta di una più ampia istruttoria (ad es. verifiche anagrafiche, fiscali etc.) della quale dare conto in sede di provvedimento motivando circa la disponibilità dei medesimi ed il possibile recupero degli immobili esistenti.
Sulla scorta di ciò il ricorso è da accogliere, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti che l’amministrazione riterrà di adottare.
5. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
6. Sussistono idonei motivi per una compensazione delle spese in considerazione della complessità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l 'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Riccardo Carpino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Riccardo Carpino | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO