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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 11/03/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 11/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1697/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Assegno - pensione ” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to GENUA ANTONIO giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to MARITATO LELIO giusta procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 26/11/2022 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di:
“1. in via preliminare, accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare che il Sig. è soggetto inabile in modo totale e permanente con invalidità Parte_1 pari o superiore al 74% e per l'effetto riconoscere mediante sentenza il suindicato beneficio così come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo;
2. si chiede, sin da ora, il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio;
3. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario.” Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza Persona_1 la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data
24.1.2025, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:
“Esiti di protesizzazione totale dell'anca destra e sinistra. Spondilodiscoartrosi vertebrale. Periartrite scapolo-omerale destra. Gonartrosi bilaterale. Disturbo ansioso-depressivo reattivo. Ipoacusia bilaterale > a sinistra in esiti chirurgici di timpanoplastica. Ernia iatale da scivolamento con esofagite da reflusso di I° in gastrite ipersecretiva e duodenite bulbare microerosiva. Ipertensione arteriosa in compenso farmacologico. Ipertrofia prostatica con urgenza minzionale. Pregressi interventi di ernioplastica inguinale sinistra e di asportazione di lesione cutanea retro-auricolare sinistra.”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente una riduzione della sua capacità di lavoro in misura superiore al 75% (settantacinque percento). Conseguentemente sussiste il diritto del ricorrente a percepire l'assegno mensile di invalidità civile, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 30/03/1971 n° 118 modificato dall'articolo 9 del Decreto Legislativo 23/11/1988 n° 509, a decorrere dalla protesizzazione bilaterale delle anche (maggio 2023).
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_1 affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico- conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio richiesto).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'assegno mensile di invalidità civile, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 30/03/1971 n° 118 modificato dall'articolo 9 del Decreto Legislativo 23/11/1988 n° 509).
D'altro canto le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti
Pag. 2 di 4 chiarimenti.
2.2 XXX La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento CP_1 della provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'assegno mensile di invalidità civile, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 30/03/1971 n° 118 modificato dall'articolo 9 del
Decreto Legislativo 23/11/1988 n° 509.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase e in quella di ATP vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e CP_1 vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2 provvede:
1) 1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[...]
[nato il [...] a [...]], si trova nelle condizioni Pt_1 sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 30/03/1971 n° 118 modificato dall'articolo 9 del
Decreto Legislativo 23/11/1988 n° 509, a decorrere dal mese di maggio 2023.
2) Compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di CP_1 legge, in favore del dott. . Persona_3
Pag. 3 di 4 Vallo della Lucania, così deciso il 11/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 11/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1697/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Assegno - pensione ” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to GENUA ANTONIO giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to MARITATO LELIO giusta procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 26/11/2022 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di:
“1. in via preliminare, accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare che il Sig. è soggetto inabile in modo totale e permanente con invalidità Parte_1 pari o superiore al 74% e per l'effetto riconoscere mediante sentenza il suindicato beneficio così come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo;
2. si chiede, sin da ora, il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio;
3. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario.” Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza Persona_1 la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data
24.1.2025, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:
“Esiti di protesizzazione totale dell'anca destra e sinistra. Spondilodiscoartrosi vertebrale. Periartrite scapolo-omerale destra. Gonartrosi bilaterale. Disturbo ansioso-depressivo reattivo. Ipoacusia bilaterale > a sinistra in esiti chirurgici di timpanoplastica. Ernia iatale da scivolamento con esofagite da reflusso di I° in gastrite ipersecretiva e duodenite bulbare microerosiva. Ipertensione arteriosa in compenso farmacologico. Ipertrofia prostatica con urgenza minzionale. Pregressi interventi di ernioplastica inguinale sinistra e di asportazione di lesione cutanea retro-auricolare sinistra.”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente una riduzione della sua capacità di lavoro in misura superiore al 75% (settantacinque percento). Conseguentemente sussiste il diritto del ricorrente a percepire l'assegno mensile di invalidità civile, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 30/03/1971 n° 118 modificato dall'articolo 9 del Decreto Legislativo 23/11/1988 n° 509, a decorrere dalla protesizzazione bilaterale delle anche (maggio 2023).
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_1 affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico- conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio richiesto).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'assegno mensile di invalidità civile, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 30/03/1971 n° 118 modificato dall'articolo 9 del Decreto Legislativo 23/11/1988 n° 509).
D'altro canto le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti
Pag. 2 di 4 chiarimenti.
2.2 XXX La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento CP_1 della provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'assegno mensile di invalidità civile, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 30/03/1971 n° 118 modificato dall'articolo 9 del
Decreto Legislativo 23/11/1988 n° 509.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase e in quella di ATP vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e CP_1 vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2 provvede:
1) 1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[...]
[nato il [...] a [...]], si trova nelle condizioni Pt_1 sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 30/03/1971 n° 118 modificato dall'articolo 9 del
Decreto Legislativo 23/11/1988 n° 509, a decorrere dal mese di maggio 2023.
2) Compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di CP_1 legge, in favore del dott. . Persona_3
Pag. 3 di 4 Vallo della Lucania, così deciso il 11/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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