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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/12/2025, n. 3835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3835 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3899/2016 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3899/2016 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 10.7.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
VITTORIO VENETO, 19 SAN MARZANO SUL SARNO, presso lo studio dell'Avv.
IV AN (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._3
VIA VITTORIO VENETO, 19 SAN MARZANO SUL SARNO, presso lo studio dell'Avv.
IV AN (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTRICE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Parte_3 CodiceFiscale_4 in VIA VITTORIO VENETO, 19 SAN MARZANO SUL SARNO, presso lo studio dell'Avv. IV AN (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_4 CodiceFiscale_5
VIA VITTORIO VENETO, 19 SAN MARZANO SUL SARNO, presso lo studio dell'Avv.
IV AN (c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_5 CodiceFiscale_6
VIA VITTORIO VENETO, 19 SAN MARZANO SUL SARNO, presso lo studio dell'Avv.
IV AN (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
Pagina 1 di 7 ATTORE
(c.f.: ), elettivamente Parte_6 CodiceFiscale_7 domiciliato in VIA VITTORIO VENETO, 19 SAN MARZANO SUL SARNO, presso lo studio dell'Avv. IV AN (c.f.: , dal quale è rappresentata e C.F._2 difesa;
ATTRICE
(c.f.: , elettivamente domiciliato in VIA Parte_7 C.F._8
VITTORIO VENETO, 19 SAN MARZANO SUL SARNO, presso lo studio dell'Avv.
IV AN (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_8 CodiceFiscale_9
VITTORIO VENETO, 19 SAN MARZANO SUL SARNO, presso lo studio dell'Avv.
IV AN (c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
E
IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE Controparte_1 [...]
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Via Controparte_2 P.IVA_1
Nazionale, 374 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. D'ANGELO ALDO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._10
CONVENUTO
Oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom..
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata cessata la materia del contendere, atteso che la delibera impugnata (del 19.3.2016) è stata revocata e sostituita con la delibera del 17.9.2016.
Ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio occorrerà applicare il principio della soccombenza virtuale e, pertanto, valutare la fondatezza nel merito della impugnativa.
In primo luogo, va esaminata l'eccezione di decadenza dall'impugnazione sollevata dal
Essa è infondata. CP_1
Pagina 2 di 7 Invero, posto che il termine per impugnare la delibera condominiale decorre dalla data di deliberazione ove il condomino sia dissenziente ovvero astenuto, e dalla data di comunicazione per gli assenti, alla luce dell'esame della delibera in oggetto, va rilevato come nella seduta condominiale non fossero presenti, personalmente o per delega, i condomini odierno attori.
Consegue, pertanto, che il termine di trenta giorni per procedere all'impugnazione della delibera assembleare del 19.3.2016 decorre dalla data di comunicazione ad essi condomini del deliberato assembleare.
Data di comunicazione di cui agli atti non v'è traccia alcuna né, tantomeno, il convenuto ha fornito prova della stessa, fatta eccezione per le condomine e CP_1 Parte_2
(le quali, peraltro, hanno tempestivamente impugnato la delibera in oggetto per Parte_8 come riconosciuto anche dal condominio).
Va da sé, allora, che nel caso in esame non può dichiararsi l'intervenuta decadenza dal diritto di impugnare le delibere condominiali.
In punto di diritto si osserva che la delibera assunta all'esito di assemblea svoltasi in assenza di regolare convocazione dà luogo a vizio di annullabilità, così come previsto in forza del disposto di cui all'art. 66, comma terzo, disp. att. c.c.
Tale vizio può essere dedotto solo dall'interessato, ossia dal condòmino che non sia stato convocato, trovando applicazione la regola generale dell'art. 1441 c.c., secondo cui l'annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge
(v., ex multis, Cass. sent. n. 6735/2020; sent. n. 10071/2020).
Tanto premesso, si evidenzia che dalla disamina dei documenti agli atti si evince che avvisi di convocazione dell'assemblea tenutasi in seconda convocazione in data 19.3.2016 Par sono stati consegnati a mano a: per;
a ; a Parte_2 Parte_1 Parte_7
Par
per ; a per Persona_1 Parte_8 CP_3 Persona_2
Pertanto, il motivo di impugnazione afferente vizio di convocazione fatto valere da
[...]
Par
, e è infondato, avendo costoro ricevuto (o per essi Parte_7 Parte_8 Persona_2
i familiari) l'avviso a mano.
Anche gli altri motivi di impugnazione fatti valere da tali condomini sono infondati.
Invero, per quanto concerne la questione della partecipazione per delega del condomino la S.C. ha affermato che "In tema di condominio, i rapporti tra il Controparte_4 rappresentante intervenuto in assemblea e il condomino rappresentato debbono ritenersi disciplinati, in difetto di norme particolari, dalle regole generali sul mandato, con la conseguenza che solo il condomino delegante e quello che si ritenga falsamente rappresentato
Pagina 3 di 7 sono legittimati a far valere gli eventuali vizi della delega o la carenza del potere di rappresentanza, e non anche gli altri condomini estranei a tale rapporto."(Cass. Civ., Sez. II,
25/01/2016, n.1234).
Pertanto, trattandosi di invalidità relativa, l'unico legittimato a sollevare l'eccezione in merito al proprio diritto di partecipazione all'assemblea, era Controparte_4
Quanto alla doglianza circa l'approvazione in un'unica assemblea di più bilanci consuntivi (relativi a più annualità), essa è infondata, atteso che l'annualità della gestione attiene allo obbligo dell'amministratore di rendicontazione annuale del proprio operato e della situazione economico-finanziaria del ma non esclude il potere dovere della CP_1 assemblea di deliberare in ordine ai rendiconti anche se presentati con ritardo dallo amministratore e di sanare eventuali omissioni nella contabilità tenuta dall'amministratore.
La violazione del principio di annualità della contabilità può essere solo motivo di responsabilità e di revoca dell'amministratore, ma non motivo di nullità della delibera assembleare di approvazione (con ritardo) del rendiconto.
Infondato appare anche il motivo di impugnazione concernente l'inesistenza dei documenti contabili giustificativi di spesa, atteso che il ha allegato, alla CP_1 comparsa di costituzione e risposta, corposa documentazione concernente le spese sostenute.
Va, inoltre rilevato che la giurisprudenza della S.C. (v. Cass. n. 21966/2017 e Cass. n.
15587/2018, ord.) ha condivisibilmente statuito che l'obbligo di preventiva informazione dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea risponde alla finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l'oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentire loro di partecipare consapevolmente alla relativa deliberazione (v., anche, Cass. n. 25693/2018, citata nella motivazione dell'impugnata sentenza).
Tuttavia, al fine di soddisfare adeguatamente il diritto d'informazione dei condomini circa l'oggetto della delibera non è necessario - non emergendo un tale specifico obbligo nemmeno dall'esplicito testo dell'art. 66 disp. att. c.c., comma 3 - allegare all'avviso tutta la documentazione cui si riferiscono i punti all'ordine del giorno, posto che per assolvere agli oneri di specificità e chiarezza dello stesso e soddisfare il diritto d'informazione dei condomini è sufficiente l'indicazione della materia su cui deve vertere la discussione e la votazione, mentre è onere del condomino interessato, ove intenda avere a disposizione i dati specifici e la documentazione relativa alla materia su cui decidere, attivarsi per visionarla presso l'amministratore stesso ed eventualmente farsene rilasciare copia a proprie spese.
Pagina 4 di 7 Pertanto, detti condomini, in omaggio al principio della soccombenza virtuale sono a tenuti al pagamento delle spese di lite in favore del Condominio.
A questo punto occorre, quanto all'impugnativa fatta valere dagli altri condomini, valutare se, in caso di immobile in comproprietà, sia valida la convocazione che sia stata consegnata ad uno solo di questi.
A tal riguardo è necessario premettere che, in forza della L. n. 220/12, il testo della previsione di cui all'art. 66 disp. att., c.c., è stato modificato nel senso di prevedere che l'avviso di convocazione all'assemblea debba essere comunicato a tutti gli “aventi diritto”, espressione che ha sostituito il generico riferimento ai “condomini”, presente prima della novella legislativa di cui si è dato atto. Per giurisprudenza pacifica, in caso di comproprietà, gli aventi diritto a partecipare all'assemblea sono tutti i comproprietari pro indiviso della unità immobiliare, cosicché spetta all'amministratore convocarli individualmente, a nulla rilevando che questi abbiano diritto ad un solo rappresentante in assemblea designato dai comproprietari interessati, o, in mancanza, individuato per sorteggio dal presidente, tenuto conto che è comunque riconosciuto ad ognuno loro la facoltà di impugnare la delibera assembleare ex art. 1137, c.c., non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario (v. Cass. ord. n. 27772/23; conf. Cass. ord. n. 19435/21).
È bene altresì sottolineare che, prima della novella legislativa, il disposto di cui all'art. 66, disp. att., c.c., obbligava genericamente l'amministratore a convocare il condòmino all'assemblea entro 5 giorni dalla data di prima convocazione, mentre nel testo ora vigente sono specificate le modalità attraverso le quali è possibile convocare gli aventi diritto alla partecipazione all'assemblea. In particolare, l'amministratore può ricorrere soltanto ad avvisi in forma scritta, da inoltrare agli aventi diritto a mezzo raccomandata, pec, fax o con consegna a mano. Ne deriva che, in caso di proprietà comune, ad ogni comproprietario spetta ricevere l'avviso di convocazione in forma scritta.
A fronte di tale previsione, che esclude la validità di una convocazione data in forma orale, non può più trovare applicazione quell'indirizzo giurisprudenziale, sviluppatosi appunto ante riforma, a mente del quale “affinché uno dei comproprietari "pro indiviso" di un piano o porzione di piano possa ritenersi ritualmente convocato a partecipare all'assemblea condominiale non si richiedono particolari formalità, essendo sufficiente che risulti provato - nella ricorrenza di circostanze presuntive affidate alla valutazione del giudice del merito - che, dato l'avviso ad uno dei comproprietari, quest'ultimo abbia reso edotti gli altri della convocazione” (v. Cass. sent. n. 1830/00). Del pari, per le stesse ragioni, non può più considerarsi attuale la decisione della Suprema Corte in relazione alla quale “in tema di
Pagina 5 di 7 non è previsto alcun obbligo di forma per Parte_9
l'avviso di convocazione dell'assemblea, sicché la comunicazione può essere fatta anche oralmente, in base al principio della libertà delle forme, salvo che il regolamento non prescriva particolari modalità di notifica del detto avviso;
deve, quindi, ritenersi legittima la prassi, precedentemente non contestata, in base alla quale l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, destinato ad un condomino non abitante nell'edificio condominiale, venga consegnato ad altro condomino, congiunto del primo” (v. Cass. sent. n. 8449/08).
Tanto premesso, nel caso che ci occupa nessun avviso di convocazione in forma scritta
è stato fatto personalmente per i condomini , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
e . Parte_5 Parte_6
Pertanto, per detti condomini la domanda di annullamento della delibera per omessa convocazione di uno degli aventi diritto a partecipare all'assemblea, avrebbe dovuto essere accolta, con conseguente assorbimento degli altri motivi di impugnativa.
Ne discende che in base al principio della soccombenza virtuale il (che ha CP_1 revocato la delibera solo a seguito della notifica dell'atto di citazione) è tenuto a rifondere le spese a detti condomini che vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciano così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'impugnativa della delibera del 19.3.2016;
2) Condanna , e al pagamento delle spese Parte_7 Parte_8 Persona_2 di lite in favore dell'avv. Aldo D'Angelo, difensore del Controparte_1 dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 2.540,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
3) Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 dell'avv. Franco Oliva, difensore di , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
e dichiaratosi antistatario, che si liquidano in Parte_5 Parte_6 euro 397,40 per spese vive ed euro 5.588,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 05/12/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
Pagina 6 di 7 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 7 di 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3899/2016 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 10.7.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
VITTORIO VENETO, 19 SAN MARZANO SUL SARNO, presso lo studio dell'Avv.
IV AN (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._3
VIA VITTORIO VENETO, 19 SAN MARZANO SUL SARNO, presso lo studio dell'Avv.
IV AN (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTRICE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Parte_3 CodiceFiscale_4 in VIA VITTORIO VENETO, 19 SAN MARZANO SUL SARNO, presso lo studio dell'Avv. IV AN (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_4 CodiceFiscale_5
VIA VITTORIO VENETO, 19 SAN MARZANO SUL SARNO, presso lo studio dell'Avv.
IV AN (c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_5 CodiceFiscale_6
VIA VITTORIO VENETO, 19 SAN MARZANO SUL SARNO, presso lo studio dell'Avv.
IV AN (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
Pagina 1 di 7 ATTORE
(c.f.: ), elettivamente Parte_6 CodiceFiscale_7 domiciliato in VIA VITTORIO VENETO, 19 SAN MARZANO SUL SARNO, presso lo studio dell'Avv. IV AN (c.f.: , dal quale è rappresentata e C.F._2 difesa;
ATTRICE
(c.f.: , elettivamente domiciliato in VIA Parte_7 C.F._8
VITTORIO VENETO, 19 SAN MARZANO SUL SARNO, presso lo studio dell'Avv.
IV AN (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_8 CodiceFiscale_9
VITTORIO VENETO, 19 SAN MARZANO SUL SARNO, presso lo studio dell'Avv.
IV AN (c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
E
IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE Controparte_1 [...]
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Via Controparte_2 P.IVA_1
Nazionale, 374 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. D'ANGELO ALDO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._10
CONVENUTO
Oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom..
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata cessata la materia del contendere, atteso che la delibera impugnata (del 19.3.2016) è stata revocata e sostituita con la delibera del 17.9.2016.
Ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio occorrerà applicare il principio della soccombenza virtuale e, pertanto, valutare la fondatezza nel merito della impugnativa.
In primo luogo, va esaminata l'eccezione di decadenza dall'impugnazione sollevata dal
Essa è infondata. CP_1
Pagina 2 di 7 Invero, posto che il termine per impugnare la delibera condominiale decorre dalla data di deliberazione ove il condomino sia dissenziente ovvero astenuto, e dalla data di comunicazione per gli assenti, alla luce dell'esame della delibera in oggetto, va rilevato come nella seduta condominiale non fossero presenti, personalmente o per delega, i condomini odierno attori.
Consegue, pertanto, che il termine di trenta giorni per procedere all'impugnazione della delibera assembleare del 19.3.2016 decorre dalla data di comunicazione ad essi condomini del deliberato assembleare.
Data di comunicazione di cui agli atti non v'è traccia alcuna né, tantomeno, il convenuto ha fornito prova della stessa, fatta eccezione per le condomine e CP_1 Parte_2
(le quali, peraltro, hanno tempestivamente impugnato la delibera in oggetto per Parte_8 come riconosciuto anche dal condominio).
Va da sé, allora, che nel caso in esame non può dichiararsi l'intervenuta decadenza dal diritto di impugnare le delibere condominiali.
In punto di diritto si osserva che la delibera assunta all'esito di assemblea svoltasi in assenza di regolare convocazione dà luogo a vizio di annullabilità, così come previsto in forza del disposto di cui all'art. 66, comma terzo, disp. att. c.c.
Tale vizio può essere dedotto solo dall'interessato, ossia dal condòmino che non sia stato convocato, trovando applicazione la regola generale dell'art. 1441 c.c., secondo cui l'annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge
(v., ex multis, Cass. sent. n. 6735/2020; sent. n. 10071/2020).
Tanto premesso, si evidenzia che dalla disamina dei documenti agli atti si evince che avvisi di convocazione dell'assemblea tenutasi in seconda convocazione in data 19.3.2016 Par sono stati consegnati a mano a: per;
a ; a Parte_2 Parte_1 Parte_7
Par
per ; a per Persona_1 Parte_8 CP_3 Persona_2
Pertanto, il motivo di impugnazione afferente vizio di convocazione fatto valere da
[...]
Par
, e è infondato, avendo costoro ricevuto (o per essi Parte_7 Parte_8 Persona_2
i familiari) l'avviso a mano.
Anche gli altri motivi di impugnazione fatti valere da tali condomini sono infondati.
Invero, per quanto concerne la questione della partecipazione per delega del condomino la S.C. ha affermato che "In tema di condominio, i rapporti tra il Controparte_4 rappresentante intervenuto in assemblea e il condomino rappresentato debbono ritenersi disciplinati, in difetto di norme particolari, dalle regole generali sul mandato, con la conseguenza che solo il condomino delegante e quello che si ritenga falsamente rappresentato
Pagina 3 di 7 sono legittimati a far valere gli eventuali vizi della delega o la carenza del potere di rappresentanza, e non anche gli altri condomini estranei a tale rapporto."(Cass. Civ., Sez. II,
25/01/2016, n.1234).
Pertanto, trattandosi di invalidità relativa, l'unico legittimato a sollevare l'eccezione in merito al proprio diritto di partecipazione all'assemblea, era Controparte_4
Quanto alla doglianza circa l'approvazione in un'unica assemblea di più bilanci consuntivi (relativi a più annualità), essa è infondata, atteso che l'annualità della gestione attiene allo obbligo dell'amministratore di rendicontazione annuale del proprio operato e della situazione economico-finanziaria del ma non esclude il potere dovere della CP_1 assemblea di deliberare in ordine ai rendiconti anche se presentati con ritardo dallo amministratore e di sanare eventuali omissioni nella contabilità tenuta dall'amministratore.
La violazione del principio di annualità della contabilità può essere solo motivo di responsabilità e di revoca dell'amministratore, ma non motivo di nullità della delibera assembleare di approvazione (con ritardo) del rendiconto.
Infondato appare anche il motivo di impugnazione concernente l'inesistenza dei documenti contabili giustificativi di spesa, atteso che il ha allegato, alla CP_1 comparsa di costituzione e risposta, corposa documentazione concernente le spese sostenute.
Va, inoltre rilevato che la giurisprudenza della S.C. (v. Cass. n. 21966/2017 e Cass. n.
15587/2018, ord.) ha condivisibilmente statuito che l'obbligo di preventiva informazione dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea risponde alla finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l'oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentire loro di partecipare consapevolmente alla relativa deliberazione (v., anche, Cass. n. 25693/2018, citata nella motivazione dell'impugnata sentenza).
Tuttavia, al fine di soddisfare adeguatamente il diritto d'informazione dei condomini circa l'oggetto della delibera non è necessario - non emergendo un tale specifico obbligo nemmeno dall'esplicito testo dell'art. 66 disp. att. c.c., comma 3 - allegare all'avviso tutta la documentazione cui si riferiscono i punti all'ordine del giorno, posto che per assolvere agli oneri di specificità e chiarezza dello stesso e soddisfare il diritto d'informazione dei condomini è sufficiente l'indicazione della materia su cui deve vertere la discussione e la votazione, mentre è onere del condomino interessato, ove intenda avere a disposizione i dati specifici e la documentazione relativa alla materia su cui decidere, attivarsi per visionarla presso l'amministratore stesso ed eventualmente farsene rilasciare copia a proprie spese.
Pagina 4 di 7 Pertanto, detti condomini, in omaggio al principio della soccombenza virtuale sono a tenuti al pagamento delle spese di lite in favore del Condominio.
A questo punto occorre, quanto all'impugnativa fatta valere dagli altri condomini, valutare se, in caso di immobile in comproprietà, sia valida la convocazione che sia stata consegnata ad uno solo di questi.
A tal riguardo è necessario premettere che, in forza della L. n. 220/12, il testo della previsione di cui all'art. 66 disp. att., c.c., è stato modificato nel senso di prevedere che l'avviso di convocazione all'assemblea debba essere comunicato a tutti gli “aventi diritto”, espressione che ha sostituito il generico riferimento ai “condomini”, presente prima della novella legislativa di cui si è dato atto. Per giurisprudenza pacifica, in caso di comproprietà, gli aventi diritto a partecipare all'assemblea sono tutti i comproprietari pro indiviso della unità immobiliare, cosicché spetta all'amministratore convocarli individualmente, a nulla rilevando che questi abbiano diritto ad un solo rappresentante in assemblea designato dai comproprietari interessati, o, in mancanza, individuato per sorteggio dal presidente, tenuto conto che è comunque riconosciuto ad ognuno loro la facoltà di impugnare la delibera assembleare ex art. 1137, c.c., non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario (v. Cass. ord. n. 27772/23; conf. Cass. ord. n. 19435/21).
È bene altresì sottolineare che, prima della novella legislativa, il disposto di cui all'art. 66, disp. att., c.c., obbligava genericamente l'amministratore a convocare il condòmino all'assemblea entro 5 giorni dalla data di prima convocazione, mentre nel testo ora vigente sono specificate le modalità attraverso le quali è possibile convocare gli aventi diritto alla partecipazione all'assemblea. In particolare, l'amministratore può ricorrere soltanto ad avvisi in forma scritta, da inoltrare agli aventi diritto a mezzo raccomandata, pec, fax o con consegna a mano. Ne deriva che, in caso di proprietà comune, ad ogni comproprietario spetta ricevere l'avviso di convocazione in forma scritta.
A fronte di tale previsione, che esclude la validità di una convocazione data in forma orale, non può più trovare applicazione quell'indirizzo giurisprudenziale, sviluppatosi appunto ante riforma, a mente del quale “affinché uno dei comproprietari "pro indiviso" di un piano o porzione di piano possa ritenersi ritualmente convocato a partecipare all'assemblea condominiale non si richiedono particolari formalità, essendo sufficiente che risulti provato - nella ricorrenza di circostanze presuntive affidate alla valutazione del giudice del merito - che, dato l'avviso ad uno dei comproprietari, quest'ultimo abbia reso edotti gli altri della convocazione” (v. Cass. sent. n. 1830/00). Del pari, per le stesse ragioni, non può più considerarsi attuale la decisione della Suprema Corte in relazione alla quale “in tema di
Pagina 5 di 7 non è previsto alcun obbligo di forma per Parte_9
l'avviso di convocazione dell'assemblea, sicché la comunicazione può essere fatta anche oralmente, in base al principio della libertà delle forme, salvo che il regolamento non prescriva particolari modalità di notifica del detto avviso;
deve, quindi, ritenersi legittima la prassi, precedentemente non contestata, in base alla quale l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, destinato ad un condomino non abitante nell'edificio condominiale, venga consegnato ad altro condomino, congiunto del primo” (v. Cass. sent. n. 8449/08).
Tanto premesso, nel caso che ci occupa nessun avviso di convocazione in forma scritta
è stato fatto personalmente per i condomini , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
e . Parte_5 Parte_6
Pertanto, per detti condomini la domanda di annullamento della delibera per omessa convocazione di uno degli aventi diritto a partecipare all'assemblea, avrebbe dovuto essere accolta, con conseguente assorbimento degli altri motivi di impugnativa.
Ne discende che in base al principio della soccombenza virtuale il (che ha CP_1 revocato la delibera solo a seguito della notifica dell'atto di citazione) è tenuto a rifondere le spese a detti condomini che vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciano così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'impugnativa della delibera del 19.3.2016;
2) Condanna , e al pagamento delle spese Parte_7 Parte_8 Persona_2 di lite in favore dell'avv. Aldo D'Angelo, difensore del Controparte_1 dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 2.540,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
3) Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 dell'avv. Franco Oliva, difensore di , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
e dichiaratosi antistatario, che si liquidano in Parte_5 Parte_6 euro 397,40 per spese vive ed euro 5.588,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 05/12/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
Pagina 6 di 7 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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