Ordinanza cautelare 17 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00548/2026REG.PROV.COLL.
N. 03521/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3521 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Maria di Paolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria, sez. I, n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dall’appellante in data 14 gennaio 2026;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il consigliere AR EL UT e udito per il Ministero intimato l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante, ispettore dell’Arma dei Carabinieri, impugna la sentenza in epigrafe, con la quale il T.a.r. per l’Umbria ha respinto il ricorso dal medesimo proposto avverso il decreto del Ministero della difesa n. M_D GMIL REG2020 0044661 del 30 gennaio 2020, con cui, in applicazione dell’art. 1051, comma 8, del codice dell’ordinamento militare (c.o.m.), di cui al d.lgs. n. 66/2010, è stata disposta nei suoi confronti l’esclusione da ogni procedura di avanzamento in carriera e dalla possibilità di transito in altro ruolo.
2. Come si evince dagli atti di causa – e in particolare dal provvedimento medesimo –, l’odierno appellante era stato condannato con sentenza n. -OMISSIS- della Corte d’appello di Torino – divenuta definitiva a seguito della sentenza n. -OMISSIS-della Corte di cassazione – alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione per delitto non colposo (detenzione e porto illegale di armi ed esplosivi e detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope); per i medesimi fatti era stata, inoltre, irrogata nei suoi confronti la sanzione disciplinare di stato della sospensione per mesi dodici con decreto del Direttore generale per il personale militare del Ministero della difesa n. M_D GMIL REG2018 0230938 del 6 aprile 2018.
3. Il giudice di prime cure respingeva il gravame, ritenendo, in estrema sintesi, che:
- il provvedimento originariamente avversato fosse correttamente motivato ricorrendo entrambi i presupposti, di carattere per un verso penale e per altro verso disciplinare, richiesti dalla norma innanzi richiamata;
- il provvedimento medesimo, essendo vincolato in ragione del citato disposto legislativo, non fosse annullabile per la mancata comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 21- octies della legge n. 241/1990;
- non fossero fondati i dubbi di illegittimità costituzionale della norma in parola avanzati dal ricorrente, dal momento che, secondo la giurisprudenza ivi evocata (Cons. Stato, sez. II, n. 10494/2022), l’automatismo previsto dall’art. 1051, comma 8, c.o.m. non è “ perpetuo, essendo destinato a venir meno a seguito di provvedimento di riabilitazione ”, in presenza del quale “ l’esclusione non è più un atto vincolato, ma discrezionale ”.
4. Avverso detta pronuncia propone appello l’interessato, il quale a tal fine, ripercorsa la vicenda, si affida ai motivi di seguito sinteticamente riepilogati, chiedendo altresì il risarcimento dei danni patiti e patendi :
I. la sentenza gravata sarebbe contraddittoria dal momento che l’art. 1051, comma 8, c.o.m. richiede una valutazione discrezionale dell’Amministrazione “ autonoma ed ulteriore rispetto al fatto storico ” quanto allo specifico disvalore della condotta, di talché il provvedimento non potrebbe essere considerato “ vincolato ”;
II. il giudice di prime cure non avrebbe considerato che nel caso di specie era stata concessa la riabilitazione, e ciò anche in considerazione del fatto che l’esclusione normativamente prevista sarebbe “ temporalmente coordinata con la durata stessa della causa di impedimento ”, tanto che “ gli stessi bandi annuali per gli avanzamenti recano tra le cause di esclusione proprio le condanne anche con intervenuta riabilitazione ”;
III. avrebbe errato il primo giudice nel ritenere insussistente il contestato difetto di motivazione del provvedimento originariamente avversato, il quale asseritamente si limiterebbe “ a una ricostruzione di fatti storici ” e non conterrebbe una valutazione, pure richiesta dalla norma, circa la violazione del dovere di fedeltà alle Istituzioni o all’offesa del prestigio dell’Arma; la valutazione a suo tempo condotta dall’Amministrazione ai fini disciplinari non potrebbe rilevare anche ai fini in parola, e ciò anche in considerazione del fatto che nella vicenda per la quale era stato condannato il militare “ non aveva agito da ‘spacciatore’, ma da ‘agente provocatore’ ”, tanto che sul piano disciplinare l’interessato era stato sospeso ma non destituito dal servizio;
In conclusione, l’appellante ripropone l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 1051, comma 8, ove interpretata nel senso seguito dall’Amministrazione ed avallato dalla sentenza gravata, in quanto il “ ‘blocco a vita’ della carriera di un dipendente solo perché colpito da una condanna ” sarebbe asseritamente in contrasto con gli artt. 3, 27 e 36 della Costituzione e con la “ convenzione CEDU ex art. 117 ”, dovendosi in concreto valutare il disvalore delle diverse condotte sanzionabili con condanna non inferiore a due anni di reclusione.
5. Con ordinanza n. 1959/2023 la sezione ha respinto l’istanza cautelare incidentalmente proposta dall’appellante non ravvisando “ aspetti della controversia che a un primo sommario esame po[tessero] indurre alla ragionevole previsione di un esito favorevole del giudizio nel merito ”.
6. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio e, confutate le tesi di controparte, insiste per il rigetto.
7. All’udienza pubblica del 20 gennaio 2026 la causa è stata ritualmente discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. L’appello è infondato.
Le censure possono essere esaminate congiuntamente, stante la loro connessione logico-sistematica.
8.1. Giova preliminarmente ricordare che l’art. 1051, comma 8, c.o.m. dispone che “ Il personale militare inserito nei ruoli del servizio permanente che è stato condannato con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare è escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilità di transito da un ruolo a un altro ”.
8.2. Ciò posto, deve in primo luogo rilevarsi che, come risulta dal provvedimento originariamente avversato – e come del resto rilevato dal giudice di prime cure –, nel caso all’esame l’Amministrazione non solo ha considerato la condanna penale irrevocabile ad una pena detentiva non inferiore a due anni per i delitti non colposi innanzi ricordati, ma ha anche tenuto conto della specifica valutazione del disvalore della condotta già effettuata sul piano disciplinare di stato e puntualmente richiamata nel provvedimento medesimo, laddove si precisa che detta condotta è stata ritenuta “ contraria ai doveri attinenti al giuramento prestato, ai principi di moralità e di rettitudine che devono improntare l’agire di un militare, a quelli di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare e si appartenente all’Arma dei Carabinieri ”.
Si deve inoltre rilevare che nel provvedimento viene espressamente richiamato per relationem il decreto ministeriale del 6 aprile 2018 – per quanto risulta non oggetto di autonoma impugnazione e con il quale nei confronti dell’appellante era stata irrogata la sanzione disciplinare di stato della sospensione dall’impiego per dodici mesi –, in atti, nella cui articolata motivazione, cui per brevità si rinvia, veniva tra l’altro precisato che le condotte del militare oggetto di condanna penale erano state anche specificamente ritenute dall’Amministrazione “ lesive del prestigio dell’Istituzione ”.
8.3. Diversamente da quanto dedotto dall’appellante, quindi, l’Amministrazione non si è limitata a una mera “ ricostruzione di fatti storici ”, ma risulta piuttosto aver compiuto una specifica ed autonoma valutazione del disvalore della condotta addebitata al militare, riconoscendone espressamente sia la gravità, sia la lesività al prestigio dell’Istituzione di appartenenza.
E ciò, vale rilevare, indipendentemente dal fatto che detta valutazione sia stata precedentemente operata in sede disciplinare, dal momento che i relativi esiti risultano (anche) espressamente richiamati, come detto, nel provvedimento originariamente avversato.
E del resto – sia consentito sia pure in via incidentale rilevare – appare ragionevole che una Forza di polizia riconnetta particolare gravità e lesività alla condotta di un dipendente che abbia comportato in sede penale una condanna definitiva per dei gravi delitti che sarebbe istituzionalmente chiamato a prevenire e reprimere.
Correttamente, quindi, il giudice di prime cure ha ritenuto che il provvedimento avversato fosse adeguatamente motivato, avendo l’Amministrazione “ posto a fondamento della determinazione qui impugnata, da un lato, il dato oggettivo della condanna penale irrevocabile ad una pena detentiva non inferiore a due anni per delitto non colposo e, dall’altro, la valutazione della condotta già effettuata in sede disciplinare ed in contraddittorio con l’interessati in termini di contrarietà ai doveri di fedeltà assunti con il giuramento e di lesività della stessa rispetto all’immagine ed al prestigio dell’Istituzione (…) ”.
Come pure devono ritenersi corrette le considerazioni espresse dal primo giudice in ordine alla vincolatività del provvedimento, una volta che l’Amministrazione accerti, come avvenuto nel caso di specie, la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma.
8.4. Né può ai presenti fini rilevare il fatto che il militare, come sostenuto nell’atto di appello, “ non aveva agito da ‘spacciatore’, ma da ‘agente provocatore’ ”, dal momento che si tratta di questioni che non solo il giudice penale ha compiutamente vagliato nella sede giurisdizionale di competenza –come chiaramente risulta dalla sentenza della Corte d’appello (vgs. pagg. 1, 15, 17, 23, 24 e 25), giungendo a ritenere che “ secondo la ricostruzione accolta in primo grado e condivisa da questa Corte il M/llo -OMISSIS-è stato colui che ha determinato le operazioni illecite descritte nei capi di imputazione ” –, ma che, in ogni caso, non hanno attinenza alcuna con il presente giudizio.
7.5. Non conduce a conclusioni di segno diverso la tesi sostenuta dall’appellante secondo la quale l’esclusione normativamente prevista andrebbe coordinata temporalmente con la durata della causa di impedimento, affermazione a supporto della quale l0interessato cita, tra l’altro, i bandi emessi annualmente dall’Arma dei Carabinieri per gli avanzamenti, nei quali si farebbe espresso riferimento anche alle condanne con avvenuta riabilitazione.
Sul punto, correttamente il giudice di prime cure ha ricordato, citando l’orientamento espresso da questo Consiglio di Stato con la sentenza n. 10494/2022, che l’effetto declinato dall’art. 1051, comma 8, c.o.m. “ non è perpetuo, essendo destinato a venir meno a seguito di provvedimento di riabilitazione (…) ”; riabilitazione che, secondo quanto afferma l’appellante, nel suo caso è stata concessa dal giudice penale.
Ebbene, come rilevato da questo Consiglio in un caso analogo, l’interessato, una volta intervenuta la riabilitazione, potrebbe presentare una (nuova e diversa) istanza all’Amministrazione finalizzata ad ottenere il reinserimento nelle aliquote di avanzamento ai fini della progressione della propria carriera militare (cfr. Cons. Stato, sez. I, parere n. 1941/2020) o il transito di ruolo, circostanza che nella fattispecie non risulta tuttavia essersi verificata.
Giova peraltro ricordare che, in ogni caso, l’intervenuta riabilitazione, a mente dell’art. 178 c.p., non estingue il reato, né la condanna, bensì solo le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna medesima, salvo che la legge disponga altrimenti (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 11366/2023 e l’ulteriore giurisprudenza in essa richiamata).
Ed ancora, “ La riabilitazione, annoverata dal codice penale tra le cause di estinzione della pena, pur comportando la estinzione delle incapacità giuridiche e degli altri effetti penali che conseguono automaticamente ad una sentenza di condanna, non elimina la condanna, la quale, anzi, continua ad esistere e a produrre integralmente tutti quegli effetti giuridici che non sono rimossi dal benefico estintivo. Il suo ambito di operatività è circoscritto alle pene accessorie e agli altri effetti penali che conseguono di diritto e automaticamente ad una sentenza di condanna, anche quando, come nella specie, vi sia stata la condanna per il reato di distruzione di armamenti, compreso dal bando tra le situazioni preclusive (sugli effetti limitati della riabilitazione, da ultimo, Consiglio Stato, Sez. IV, dec. n. 1557 del 2008). Con la espressione ‘ogni altro effetto penale’, il legislatore si è riferito a tutti gli effetti che discendono direttamente dalla sentenza di condanna e comportano una diminuzione della capacità giuridica del condannato (le limitazioni e le privazioni all’esercizio di posizioni giuridiche di natura pubblica o privata e, ancora, l’acquisto di tali posizioni), ma non ha anche precluso che l’Amministrazione eserciti le sue valutazioni discrezionali (sia in sede di bando di concorso, sia in sede di valutazioni delle singole posizioni), considerando negativamente la condanna penale ” (così Cons. Stato, sez. IV, n. 3503/2009).
In altri termini, la cessazione degli effetti della pena che discendono dalla riabilitazione, non eliminando la condanna in sé quale fatto storico rilevante, non preclude comunque la facoltà dell’Amministrazione di esercitare le sue valutazioni discrezionali anche su questo specifico aspetto nell’ambito delle procedure interne che riguardino l’interessato (cfr. anche, sul punto, Cons. Stato, sez. IV, n. 6922/2010).
Ma comunque, è appena il caso di rilevare, si tratterebbe di valutazioni – per l’appunto discrezionali – relative ad un procedimento del tutto diverso e successivo, da attivarsi, in ipotesi, su istanza di parte a seguito di intervenuta riabilitazione, il che con ogni evidenza non ha attinenza con il presente giudizio.
8.5. Alla luce di quanto sin qui esposto in ordine agli effetti della riabilitazione – e, quindi, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, alla non perpetuità delle conseguenze sancite dall’art. 1051, comma 8 –, non possono, quindi, che condividersi le considerazioni espresse dal giudice di prime cure con riferimento alla qui reiterata questione di legittimità costituzionale della norma.
Sul punto, per completezza ed anche al fine di meglio comprendere la ratio della norma in parola, vale anche richiamare per esteso le diffuse e condivisibili considerazioni espresse in un caso analogo da questo Consiglio di Stato, laddove a fronte di analoga eccezione si è osservato che “ L’art. 1051 del d.lgs. n. 66/2010 introduce un effetto extrapenale collegato alla condanna, che non incide sulla condanna stessa: ossia, l’esclusione del militare da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilità di transito da un ruolo a un altro, fermo restando il disvalore penale del fatto costituente reato, valutato in base alle norme vigenti al momento della sua commissione o a quelle successivamente entrate in vigore, se più favorevoli. La misura ha natura di sanzione amministrativa ed è atto vincolato per l’Amministrazione, che ha fatto compiuta applicazione di una norma esistente al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, in ossequio al principio del tempus regit actum, in forza del quale essa ha l’obbligo di pretendere la sussistenza - alla data di adozione dell’atto conclusivo del procedimento - delle condizioni imposte dalla disciplina al momento vigente. Nella fattispecie, sussistevano entrambi i presupposti: condanna penale ad anni 2 di reclusione; valutazione del comportamento tenuto dal militare contraria al prestigio dell’istituzione e ai doveri del proprio status. La Sezione osserva che l’art. 1051, comma 8, del d.lgs. n. 66/2010 fissa un criterio di valutazione del personale militare nelle procedure di avanzamento, individuando una causa di esclusione dalle stesse a danno di coloro che abbiano riportato condanne penali particolarmente gravi per il prestigio dell’Arma. Si tratta di una misura non nuova all’ordinamento militare poiché essa era già contemplata dall’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 490/1997, oggi abrogato dall’articolo 2268, comma 1, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, nella cui disciplina il primo è confluito. La previsione dell’esclusione dalle procedure di avanzamento del personale militare condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'Amministrazione o dell’onore militare costituisce, invero, una sanzione amministrativa e non penale che legittimamente il Legislatore ha rimesso alla valutazione dell’Amministrazione circa la sussistenza in concreto del presupposto fattuale rappresentato dalla contrarietà ai doveri di status o al prestigio dell’Istituzione, trattandosi di una misura espulsiva dalle procedure amministrative di avanzamento che non può che scontare il previo giudizio di disvalore formulato all’interno della stessa Istituzione militare all’esito della valutazione autonoma dei fatti che hanno integrato la condotta penalmente rilevante. Nella fattispecie, siffatta valutazione (del comportamento) è avvenuta in sede di procedimento disciplinare in contraddittorio con l’interessato; rispetto a tale presupposto ed all’altro, rappresentato dalla sentenza di condanna per delitto non colposo, l’avversata determinazione costituisce lo scontato sbocco provvedimentale. La norma neppure appare irragionevole, arbitraria o sproporzionata poiché intende, non solo tutelare il prestigio dell’Istituzione militare bensì, anche assicurare che ai gradi superiori accedano militari in grado di ben rappresentare l’Ente, che abbiano altresì dimostrato di avere sufficiente dominio delle proprie facoltà, istinti, sentimenti; in altri termini, una capacità di controllo delle proprie azioni che rappresenta la base per potere adempiere correttamente ai propri doveri di status, specie quando si tratta di assumere gradi superiori. Nel contemperamento dei contrapposti interessi, non appare dunque illogico né irragionevole che il Legislatore, a fronte di reati particolarmente gravi e sulla scorta di un previo giudizio di disvalore ordinamentale rimesso alla stessa Amministrazione titolare del particolare e specifico ius imperi militare, abbia accordato prevalenza all’interesse pubblico mediante l’assunzione di scelte anche rigorose e severe ma giustificate dal particolare regime che connota l’ordinamento militare ” (Cons. Stato, sez. I, parere n. 1941/2020, cit).
Considerazioni, queste, che il Collegio condivide e dalle quali non ha comunque ragione di discostarsi.
8.6. Va da sé che alla reiezione del ricorso consegue l’infondatezza anche della pretesa risarcitoria, peraltro genericamente avanzata dall’appellante.
9. Alla luce di tali complessive considerazioni l’appello è infondato e come tale deve essere respinto.
10. Le spese di giudizio sono poste, come di regola, a carico della parte soccombente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla refusione a favore del Ministero della difesa delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AB OR, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
AR EL UT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR EL UT | AB OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.