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Sentenza 17 agosto 2025
Sentenza 17 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/08/2025, n. 2126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2126 |
| Data del deposito : | 17 agosto 2025 |
Testo completo
N. 13458/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Bologna, Sezione III civile, in persona del Giudice delegato dott. Paola
Matteucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 27 settembre 2024 da:
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avvocato Eugenio
Biondi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Piazza San Domenico 2 nonché telematicamente all'indirizzo pec Email_1 nei confronti di:
in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede a Bologna, Via Alfredo Testoni n. 6 (C.F.
), contumace P.IVA_1
in punto a: opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 avverso decreto di liquidazione del compenso al difensore di soggetto ammesso al PSS.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 18 febbraio 2025 sulle seguenti conclusioni: la parte ricorrente conclude come da atto introduttivo, con il favore delle spese di lite.
pagina 1 di 14 FATTO E DIRITTO
A)
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 27 settembre 2024 avanti al Tribunale intestato,
l'avvocato del foro di Bologna proponeva opposizione ai sensi dell'articolo 170 DPR Parte_1
115/2002 avverso il decreto n. 2160/2023 R.G. Dib. emesso in data 19 luglio 2024 (depositato il 25 luglio 2024; notificato a mezzo PEC il 30 luglio 2024) mediante il quale il Tribunale di Bologna Prima
Sezione Penale aveva liquidato il compenso maturato per attività difensiva svolta (quale difensore di fiducia) in favore dell'imputata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Parte_2
Esponeva che il procedimento penale de quo era stato definito in primo grado con sentenza emessa in data 22 settembre 2023 a seguito di dibattimento.
Si doleva della quantificazione operata dal Tribunale penale (euro 609,50 oltre CPA 4%), laddove aveva operato la diminuzione della metà ex art. 17 D.M. 55/2014 atteso che l'avvocato Parte_1 si era fatto sostituire da un collaboratore di studio.
Deduceva al tal proposito che la norma citata atteneva alla diversa casistica del praticante avvocato, mentre nel caso di specie l'avvocato autorizzato al patrocinio a spese dello Stato si era Parte_1 limitato a nominare un sostituto d'udienza (che poteva essere anche un praticante abilitato), come era sua facoltà ex art. 102 c.p.p.
In subordine, riteneva priva di giustificazione la riduzione della metà dell'onorario in relazione alla fase di studio della controversia.
Concludeva quindi come segue:
“Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Bologna ivi adito, contraiis reiectis: in parziale riforma del decreto, accogliere il presente ricorso ex art. 281 decies c.p.c. con conseguente rideterminazione della liquidazione spettante al difensore per il procedimento in epigrafe precisato.
Accertare e dichiarare che l'Avv. ha provveduto a depositare nei termini istanza di Parte_1 liquidazione del compenso prestato a favore di soggetto ammesso a patrocinio a spese dello Stato e per
l'effetto dichiarare tenuto e condannare il nella persona del Ministro Controparte_2 pro tempore a corrispondere all'Avv. in relazione all'attività professionale da Parte_1 quest'ultimo espletata a favore di , nel procedimento avente RGNR 1206/22, la somma Parte_2 corretta di euro 1.219,00, aggiungendo a quanto già liquidato la somma di euro 609,50 corrispondente
(già applicata la riduzione di un terzo), oltre cpa (4%) alla luce di quanto esposto, o nella somma
pagina 2 di 14 maggiore o minore che risulterà giusta e dovuta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese (c.u. e marca da bollo), compensi ed onorari”.
La scrivente Giudicante (designata per la trattazione della causa quale Giudice delegato nell'ambito del turno presidenziale settimanale sezionale) con decreto emesso in data 4 ottobre 2024 fissava udienza in presenza in data 18 febbraio 2025.
All'udienza del 18 febbraio 2025:
-la parte opponente deduceva e concludeva come a verbale;
-la scrivente Giudicante: a) dichiarava la contumacia del resistente, nei cui confronti la CP_1 notifica eseguita a mezzo PEC si era perfezionata in data 22 ottobre 2024, ma che non si era costituito a mezzo difensore;
b) tratteneva la causa in decisione.
B)
1.
1.a.
Gli articoli 82 e 84 del D.P.R. 115/2002 sono del seguente tenore per quanto qui di interesse:
*Art. 82 (Onorario e spese del difensore):
“
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, [ soppresso dalla
L. 311 del 2004 “e previo parere del consiglio dell'ordine” ], tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
…
3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero”;
*Art. 84 (Opposizione al decreto di pagamento):
“
1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170”. pagina 3 di 14 Ai sensi dell'articolo 170 comma 1 del D.P.R. 115/2002, “Avverso il decreto di pagamento … il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione.
L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150”.
A seguito della riforma Cartabia, l'opposizione è regolata non più dal rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., ma dal rito semplificato di cognizione disciplinato dagli artt. 281 decies ss. c.p.c.
L'atto introduttivo è un ricorso.
La causa va decisa non più con ordinanza bensì con sentenza “impugnabile nei modi ordinari” (art. 281 terdecies u. co. c.p.c.).
1.b.
La giurisprudenza di legittimità (risalente al periodo ante novella ) ha chiarito che CP_3
l'opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 va proposta entro il termine decadenziale di trenta giorni
(dalla avvenuta comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato) stabilito in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario introdotto dal d. lgs. 150/2011.
In tal senso si veda l'ordinanza n. 27418/2017 pronunciata dalla Suprema Corte di cassazione con riferimento a una vertenza nell'ambito della quale era stata proposta opposizione ex art. 170 avverso decreto di liquidazione del compenso al CTU.
La Suprema Corte ha evidenziato in motivazione:
-che la Corte Costituzionale con la decisione n. 106 del 12 maggio 2016 ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 comma 17 d. lgs. 150/2011 nella parte in cui ha soppresso il termine di 20 giorni dall'avvenuta comunicazione (previsto dall'art. 170 per la proposizione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia), precisando che
l'attrazione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia nel modello del rito sommario comporta che il termine per la sua proposizione sia quello di trenta giorni “stabilito in generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario” (così anche Corte Cost. 234/2016);
-che sussiste quindi un termine che l'opponente deve rispettare, ex art. 170 citato, a pena di decadenza dell'opposizione. pagina 4 di 14 Si veda, in senso conforme, Cass. 3848/2020.
Vale la pena riportare qui di seguito la motivazione della sentenza 106/2016 della Corte Costituzionale:
“1.1.- Il testo originario dell'art. 170 prevedeva … al comma 1, che <<avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato "..." beneficiario e le parti processuali, compreso pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente>>.
In attuazione della delega di cui ai primi quattro commi dell'art. 54 della legge n. 69 del 2009, il legislatore delegato ha, per quanto qui rileva, con il denunciato art. 34, comma 17, del d. lgs. n. 150 del 2011, sostituito, come detto, il primo comma dell'art. 170 ed abrogato i due suoi commi successivi, sicché effettivamente esso, ora, solamente prevede che <<avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato "..." beneficiario e le parti processuali, compreso pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente>> e che <<l'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150>>.
Quest'ultima disposizione definisce l'iter processuale delle opposizioni in esame, stabilendo che esse
<<sono regolate dal rito sommario di cognizione"..."il ricorso è proposto al capo dell'ufficio < i>
giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato"..."Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente"..."L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa"..."Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione"..."L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.>> A sua volta, anche il predetto art. 15 non fa, però, menzione alcuna del termine perentorio originariamente previsto per la proposizione della opposizione di che trattasi.
Da ciò il sospetto di violazione dell'art. 76 Cost., riferito alla denunciata normativa delegata, la quale
-con il "sopprimere" il termine di cui sopra, <<coessenziale alla certezza del diritto e quindi funzione stessa processo>>- avrebbe ecceduto dagli obiettivi, di "coordinamento", fissati dal legislatore delegante del 2009.
1.2.- Nella prospettazione comune ad entrambi i rimettenti, la questione, così sollevata, muove, dunque, dalla premessa che -in conseguenza dell'intervenuta sostituzione dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 ad opera dell'art. 34, comma 17, del d. lgs. n. 150 del 2011- l'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso dovuto all'ausiliario del giudice sia ora proponibile "sine die" e resti, perciò, soggetta solo al termine ordinario di prescrizione, <>. pagina 5 di 14 1.3.- Una tale premessa evidenzia, però, una non completa ricognizione del quadro normativo di riferimento.
1.3.1.- In attuazione della delega di cui al comma 1 dell'art. 54 della legge n. 69 del 2009 -la quale demandava al Governo di adottare uno o più decreti legislativi <<in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria sono regolati dalla legislazione speciale>>- il legislatore delegato, con il d. lgs. n. 150 del 2011, ha, come è noto, "ricondotto" varie tipologie di procedimenti a tre soli principali schemi di rito: rispettivamente, il cosiddetto rito del lavoro, il rito ordinario ed il rito sommario. E, quanto a quest'ultimo, ha fatto riferimento alla disciplina introdotta ex novo dall'art. 51 della medesima legge di delega, con l'inserimento -nel corpus del codice di procedura civile, all'interno del Titolo I del suo
Libro IV- di un Capo III-bis (rubricato <>), composto dagli artt. 702-bis (Forma della domanda- Costituzione delle parti), 702-ter (Procedimento) e 702- quater (Appello).
In particolare, l'art. 702-quater prevede che il provvedimento adottato in prima istanza dal giudice monocratico si consolidi in giudicato se non è appellato <<entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione>>.
1.3.2.- Orbene, l'art. 15, comma 1, del d. lgs. n. 150 del 2011 dispone, appunto, che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia <>.
Ciò presuppone che, nello schema base di tale modulo processuale, il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario -emesso dal giudice che lo ha nominato ed opponibile (ex art. 15, comma 2, del predetto decreto legislativo) innanzi al capo dell'ufficio cui appartiene quel magistrato- debba, di conseguenza, considerarsi equiparato all'ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702- quater cod. proc. civ.
Pertanto, il termine, di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, di cui al citato art. 702-quater cod. proc. civ., deve ritenersi parimenti riferito, sia all'opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia, sia all'appello avverso l'ordinanza di cui all'art. 702-ter dello stesso codice, per esigenze di omogeneità del rito, al quale i due (sia pur diversi) comparati procedimenti sono ricondotti.
1.3.3.- L'attrazione dell'opposizione in esame nel modello del rito sommario di cognizione spiega, dunque, perché il termine per la correlativa proposizione non sia più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, bensì quello di trenta giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario. pagina 6 di 14 1.3.4.- Cade, così, la premessa che l'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia -nel testo del predetto art. 170, come novellato dall'impugnato art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 del
2011- sia stata sottratta a qualsiasi termine impugnatorio e resa proponibile sine die. E ciò conduce ad escludere che abbia alcun fondamento il dubbio di violazione dell'art. 76 Cost., riferito, in ragione di quella errata premessa, ai denunciati artt. 34, comma 17, e 15, comma 2, del d. lgs. n. 150 del 2011”.
Fermo che “In caso di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore di cui all'art.
170 del d.P.R. n. 115 del 2002, si applica il termine impugnatorio cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c., sia per la parte contumace che per quella costituita, ove non intervenga la comunicazione del provvedimento. Il decreto di liquidazione viene, infatti, emesso all'esito di un processo che, ancorché sommario, è idoneo ad assicurare la tutela dei diritti soggettivi con caratteri di stabilità e definitività e che soggiace, quindi, alla pari degli altri all'applicazione degli strumenti presenti nel sistema aventi carattere generale, tra cui quello di cui all'art. 327 c.p.c.)” (Cass. 30432/2022).
Nel caso di specie, l'opposizione è tempestiva in quanto -a fronte di decreto notificato all'avvocato a mezzo PEC in data 30 luglio 2024- risulta proposta mediante ricorso depositato il 27 Parte_1 settembre 2024, nel rispetto del termine decadenziale di gg 30 (dovendosi tenere conto del periodo di sospensione dei termini nel periodo feriale, pari a 31 gg dal 1° al 31 agosto 2024).
Ciò si dice, ovviamente ritenendosi che a fronte della novella che ha introdotto il rito semplificato di cognizione permanga la pregressa regolamentazione, essendosi il rito semplificato di cognizione sostituito in tutto e per tutto al rito sommario di cognizione.
2.
Venendo al merito, la domanda è fondata e va accolta.
2.a.
L'avvocato con riferimento al procedimento penale n. 1206/2022 R.G.N.R., 2160/2023 Parte_1
R.G. Dib. era difensore di fiducia dell'imputata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Parte_2
pagina 7 di 14 Tale procedimento, a seguito di due udienze dibattimentali svoltesi in data 9 giugno 2023 e in data 22 settembre 2023, veniva definito dal Tribunale di Bologna in composizione monocratica con sentenza emessa in data 22 settembre 2023.
In tale ultima data deve ritenersi completata l'attività difensiva dell'avvocato quanto al Parte_1 primo grado di giudizio.
Ratione temporis, quindi, la liquidazione avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 come novellato in forza del D.M. 147 del 13 agosto 2022, le cui disposizioni ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore
(corrispondente al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal 23 ottobre 2022 in poi.
Ad ogni buon conto, il decreto opposto non è stato fatto oggetto di impugnazione-doglianza, laddove il
Tribunale penale:
-ha richiamato e applicato il D.M. 55/2014;
-ha richiamato e applicato il “Protocollo per la liquidazione dei compensi in materia penale nelle procedure di patrocinio a spese dello Stato e Difese d'ufficio” siglato nel maggio-giugno 2023 a
Bologna;
-ha fatto applicazione del punto 6 del citato Protocollo, disciplinante i “Processi dibattimentali con istruttoria semplice (fino a tre testimoni)” (nel caso di specie veniva esaminato un testimone);
-ha conteggiato, come da istanza dell'avvocato e in perfetta corrispondenza con il Parte_1
Protocollo, le seguenti fasi e i seguenti importi: fase di studio euro 240 fase istruttoria euro 630 fase decisoria euro 720 = euro 1.590 – diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002 pari a euro 530 = euro 1.060,00 + aumento del 15% per spese generali pari a euro 159 = euro 1.219,00.
Si badi che nella propria istanza del 9 ottobre 2023 l'avvocato aveva chiesto la Parte_1 liquidazione del compenso quantificandolo in complessivi euro 1.060,00 così calcolati: fase di studio euro 240 fase istruttoria euro 630 pagina 8 di 14 fase decisionale euro 720 = euro 1.590 – 1/3 ex art. 106 bis TUSG pari a euro 530 = euro 1.060,00 oltre spese generali 15% e CPA 4%.
Occorre allora intendersi sugli importi, seguendo la quantificazione (comprensiva del rimborso forfettario 15%) operata dal Tribunale.
Infatti, solo così si capisce (l'opponente non lo ha spiegato esplicitamente) come il Tribunale penale sia giunto a quantificare la somma finale di euro 609,50.
Tale somma si ottiene dividendo per 2 il totale di cui al Protocollo, comprensivo del 15% (euro 1.219 :
2 = euro 609,50).
A fronte di ciò, è inconferente la doglianza mediante la quale l'opponente sembrerebbe lamentare
“ulteriormente” che il Tribunale penale avrebbe ridotto della metà la “fase di studio della controversia”.
Infatti, come detto, la dimidiazione ex art. 17 è stata effettuata con riferimento a tutte e tre le fasi richieste dall'avvocato liquidate dal Tribunale penale come da Protocollo. Parte_1
Quindi a ben vedere l'opposizione dell'avvocato va intesa per quello che è: Parte_1
l'opposizione ha ad oggetto l'avvenuta dimidiazione ex art. 17 di tutte e tre le fasi dette, non solo di quella di studio.
2.b.
Va a questo punto valutata la pertinenza o meno della divisione per due del totale delle 3 fasi come da
Protocollo, al lordo del rimborso forfettario 15%, operata dal Tribunale ex art. 17 D.M. 55/2014.
Il Tribunale con decreto del 19.7-25.7.2024 ha così motivato (doc. 2 opp.):
“visti gli artt. 82, 106 bis DPR 115/2002, il D.M. Giustizia 55/2014 e il Protocollo per la liquidazione dei compensi in materia penale nelle procedure di patrocinio a spese dello Stato e difese d'ufficio vigente nel Tribunale di Bologna liquida in favore dell'avv. la somma di cui alla voce Parte_1
6 del Protocollo, con diminuzione ai sensi dell'art. 17 D.M. 55/2014 perché sostituito con delega scritta da praticante avvocato abilitato al patrocinio, per un totale di euro 609,50 oltre CPA e IVA se dovuta”. pagina 9 di 14 La parte qui di interesse è stata sottolineata dalla scrivente Giudicante.
La doglianza dell'avvocato fondata. Parte_1
L'articolo 17 del D.M. 55/2014 è del seguente tenore:
“Art. 17. Praticanti avvocati abilitati al patrocinio.
1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato.”.
L'articolo 102 c.p.p. è del seguente tenore:
“Art. 102 – Sostituto del difensore.
1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio possono nominare un sostituto.
2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore.”.
L'articolo 34 disp. att. c.p.p. è del seguente tenore:
“Art. 34 – Designazione del sostituto del difensore.
1. Il difensore designa il sostituto nelle forme indicate nell'articolo 96 comma 2 del codice”.
L'articolo 96 co. 2 c.p.p. è del seguente tenore:
“Art. 96 - Difensore di fiducia.
…
2. La nomina è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata”.
Dunque, la nomina del difensore di fiducia e per quanto qui di interesse del sostituto d'udienza può avvenire essenzialmente in tre modi, da considerarsi non tassativi, stante la libertà di forma:
-con dichiarazione orale resa all'autorità procedente;
-con dichiarazione scritta consegnata alla autorità procedente dal difensore;
-con dichiarazione scritta trasmessa per raccomandata al difensore.
Quanto alle modalità con cui va effettuata la nomina del sostituto, si veda Cass. pen. 48862/2018: “La designazione del sostituto da parte del difensore può essere effettuata con delega "orale" ai sensi dall'art. 96, comma 2, cod. proc. pen., come interpretato alla luce della tacita abrogazione dell'art. 9
pagina 10 di 14 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, conv. dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, per effetto della legge
31 dicembre 2012, n. 247 di riforma dell'ordinamento della professione forense”.
La Suprema Corte ha altresì avuto modo di precisare quanto segue, in ordine alla dirimente posizione del difensore iscritto all'albo speciale del PSS che abbia nominato un sostituto d'udienza:
- Cass. pen. 90/2006: “Non rileva, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che la relativa istanza sia presentata in udienza dal sostituto del difensore che non risulti iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 81 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, purché in detto elenco sia iscritto il difensore sostituito, in quanto in caso di nomina del sostituto il titolare dell'ufficio del difensore resta sempre il soggetto originariamente nominato”;
-Cass. pen. S.U. 30433/2004: “Il sostituto del difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato non deve necessariamente essere scelto tra gli iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 80
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)”.
Nel caso di specie:
a.
-la liquidazione del compenso è stata chiesta non dal praticante abilitato, delegato quale sostituto dall'avvocato con riferimento all'udienza del 22 settembre 2023, bensì direttamente Parte_1 dall'avvocato Parte_1
-quindi non scatta il disposto di cui all'articolo 17 D.M. 55/2014, disciplinante la diversa fattispecie in cui la difesa penale sia stata assunta direttamente ed esclusivamente dal praticante abilitato (“Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato “);
b.
-ai sensi dell'articolo 102 c.p.c. l'avvocato era abilitato a nominare un sostituto Parte_1
d'udienza, e ciò egli poteva fare anche in forma orale;
-in concreto, dai verbali dibattimentali risulta che l'avvocato nominava l'avvocato Parte_1
Eugenio Biondi con delega orale (per l'udienza del 9 giugno 2023) e il praticante dott. Antonio
Abbatiello con delega scritta (per l'udienza del 22 settembre 2023);
-tali deleghe sono rispettose del dettato normativo, poiché la delega può farsi anche oralmente;
ad ogni buon conto l'avvocato bbe a differenziare i due tipi di delega, avvalendosi della delega Parte_1
pagina 11 di 14 orale con riguardo all'avvocato Biondi e di delega scritta laddove dovette farsi sostituire da un praticante;
-in entrambi i casi, era sufficiente che soltanto l'avvocato risultasse iscritto all'albo Parte_1 speciale di cui all'art. 80 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 11, in quanto “il titolare dell'ufficio del difensore resta sempre il soggetto originariamente nominato”.
Pertanto, la dimidiazione operata sulle tre fasi non trova giustificazione, e per l'effetto il decreto opposto va parzialmente riformato, nel senso che all'opponente spetta l'intero importo liquidato prima della dimidiazione, cioè la somma di complessivi euro 1.219,00 (al lordo del rimborso forfettario 15%) oltre CPA 4%.
A ciò consegue che il va condannato al pagamento di euro 609,50 (al lordo del rimborso CP_1 forfettario 15%) oltre CPA 4%, somma che si aggiunge ai 609,50 euro (sempre al lordo del rimborso forfettario 15%) oltre CPA 4% liquidati dal Tribunale penale e non fatti oggetto di impugnazione.
2.c.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite mediante l'ordinanza n. 8611 del 16 marzo 2022 ha dettato il seguente principio di diritto, in tema di liquidazione del compenso all'avvocato (rispetto ad attività difensiva svolta in sede civile) e alla decorrenza degli interessi: “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c., competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui al D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore”.
Nel caso in esame si è al di fuori della disciplina dettata dall'articolo 14 citato.
Tuttavia, dal principio riportato deriva -anche ai nostri fini- che gli interessi vanno riconosciuti a far tempo dalla messa in mora che qui coincide con la data di proposizione della domanda giudiziale, cioè con la data di deposito del ricorso introduttivo (27 settembre 2024).
pagina 12 di 14 Si ha a che fare con un debito di valuta, soggetto al principio nominalistico.
Ne consegue: che la rivalutazione monetaria non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito;
che gli interessi spettano nella misura legale salvo che l'istante “dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., il quale, può, peraltro, ritenersi esistente in via presuntiva, sempre che il creditore alleghi che, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di
Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali”
(vedasi Cass. 20547/2019).
Nel caso di specie, l'opponente ha chiesto la rivalutazione ma non ha allegato il maggior danno.
Pertanto, spettano all'opponente unicamente gli interessi nella misura legale ut supra.
C)
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico del resistente. CP_1
E infatti la circostanza che il sia rimasto contumace non esonera dall'applicazione del CP_1 principio di soccombenza (in tal senso Cass. 5255/2022 in tema di opposizione avverso decreto di liquidazione per PSS: i principi ivi scanditi sono applicabili in generale a tutte le opposizioni ex art. 170 DPR 115/2002).
La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n.
55/2014, novellato in forza del D.M. 147 del 13 agosto 2022, le cui disposizioni ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore
(corrispondente al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal 23 ottobre 2022 in poi.
In particolare:
-alla luce della somma accertata come dovuta, si applica lo scaglione da euro 0,01 a euro 1.100,00
(Tabella 2);
-le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, trattazione e decisoria;
-sussistono i presupposti per liquidare complessivi euro 462,00 (valori medi per le prime 2 fasi e così euro 131 + 131; atteso che la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della prima e unica udienza, senza scritti conclusivi, valori minimi per la terza e quarta fase, e così euro 100 + 100), oltre rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'articolo 2 comma 2 D.M. citato.
pagina 13 di 14 Le anticipazioni vanno quantificate in complessivi euro 125,00 per C.U. e marca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
• In accoglimento dell'opposizione e in parziale riforma del decreto n. 1206/2022 R.G.N.R., n.
2160/2023 R.G. Dib. emesso dal Tribunale di Bologna, Prima Sezione penale in data 19 luglio
2024 (depositato il 25 luglio 2024), liquida in favore dell'avvocato ulteriori Parte_1 euro 609,50 (al lordo del rimborso forfettario 15%) oltre CPA 4% (somma che si aggiunge ai
609,50 euro sempre al lordo del rimborso forfettario 15% oltre CPA 4% liquidati dal Tribunale penale e non fatti oggetto di impugnazione) oltre interessi legali dalla domanda (27 settembre
2024) sino al saldo. Condanna quindi il al pagamento di Controparte_1 detti importi a favore dell'avvocato Parte_1
• Condanna il al pagamento in favore dell'avvocato Controparte_1 [...] delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 462,00 per compenso Parte_1 di avvocato ed euro 125,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA come per legge.
Così deciso in Bologna il 17 agosto 2025.
IL GIUDICE DELEGATO
(dott. Paola Matteucci)
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Bologna, Sezione III civile, in persona del Giudice delegato dott. Paola
Matteucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 27 settembre 2024 da:
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avvocato Eugenio
Biondi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Piazza San Domenico 2 nonché telematicamente all'indirizzo pec Email_1 nei confronti di:
in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede a Bologna, Via Alfredo Testoni n. 6 (C.F.
), contumace P.IVA_1
in punto a: opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 avverso decreto di liquidazione del compenso al difensore di soggetto ammesso al PSS.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 18 febbraio 2025 sulle seguenti conclusioni: la parte ricorrente conclude come da atto introduttivo, con il favore delle spese di lite.
pagina 1 di 14 FATTO E DIRITTO
A)
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 27 settembre 2024 avanti al Tribunale intestato,
l'avvocato del foro di Bologna proponeva opposizione ai sensi dell'articolo 170 DPR Parte_1
115/2002 avverso il decreto n. 2160/2023 R.G. Dib. emesso in data 19 luglio 2024 (depositato il 25 luglio 2024; notificato a mezzo PEC il 30 luglio 2024) mediante il quale il Tribunale di Bologna Prima
Sezione Penale aveva liquidato il compenso maturato per attività difensiva svolta (quale difensore di fiducia) in favore dell'imputata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Parte_2
Esponeva che il procedimento penale de quo era stato definito in primo grado con sentenza emessa in data 22 settembre 2023 a seguito di dibattimento.
Si doleva della quantificazione operata dal Tribunale penale (euro 609,50 oltre CPA 4%), laddove aveva operato la diminuzione della metà ex art. 17 D.M. 55/2014 atteso che l'avvocato Parte_1 si era fatto sostituire da un collaboratore di studio.
Deduceva al tal proposito che la norma citata atteneva alla diversa casistica del praticante avvocato, mentre nel caso di specie l'avvocato autorizzato al patrocinio a spese dello Stato si era Parte_1 limitato a nominare un sostituto d'udienza (che poteva essere anche un praticante abilitato), come era sua facoltà ex art. 102 c.p.p.
In subordine, riteneva priva di giustificazione la riduzione della metà dell'onorario in relazione alla fase di studio della controversia.
Concludeva quindi come segue:
“Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Bologna ivi adito, contraiis reiectis: in parziale riforma del decreto, accogliere il presente ricorso ex art. 281 decies c.p.c. con conseguente rideterminazione della liquidazione spettante al difensore per il procedimento in epigrafe precisato.
Accertare e dichiarare che l'Avv. ha provveduto a depositare nei termini istanza di Parte_1 liquidazione del compenso prestato a favore di soggetto ammesso a patrocinio a spese dello Stato e per
l'effetto dichiarare tenuto e condannare il nella persona del Ministro Controparte_2 pro tempore a corrispondere all'Avv. in relazione all'attività professionale da Parte_1 quest'ultimo espletata a favore di , nel procedimento avente RGNR 1206/22, la somma Parte_2 corretta di euro 1.219,00, aggiungendo a quanto già liquidato la somma di euro 609,50 corrispondente
(già applicata la riduzione di un terzo), oltre cpa (4%) alla luce di quanto esposto, o nella somma
pagina 2 di 14 maggiore o minore che risulterà giusta e dovuta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese (c.u. e marca da bollo), compensi ed onorari”.
La scrivente Giudicante (designata per la trattazione della causa quale Giudice delegato nell'ambito del turno presidenziale settimanale sezionale) con decreto emesso in data 4 ottobre 2024 fissava udienza in presenza in data 18 febbraio 2025.
All'udienza del 18 febbraio 2025:
-la parte opponente deduceva e concludeva come a verbale;
-la scrivente Giudicante: a) dichiarava la contumacia del resistente, nei cui confronti la CP_1 notifica eseguita a mezzo PEC si era perfezionata in data 22 ottobre 2024, ma che non si era costituito a mezzo difensore;
b) tratteneva la causa in decisione.
B)
1.
1.a.
Gli articoli 82 e 84 del D.P.R. 115/2002 sono del seguente tenore per quanto qui di interesse:
*Art. 82 (Onorario e spese del difensore):
“
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, [ soppresso dalla
L. 311 del 2004 “e previo parere del consiglio dell'ordine” ], tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
…
3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero”;
*Art. 84 (Opposizione al decreto di pagamento):
“
1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170”. pagina 3 di 14 Ai sensi dell'articolo 170 comma 1 del D.P.R. 115/2002, “Avverso il decreto di pagamento … il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione.
L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150”.
A seguito della riforma Cartabia, l'opposizione è regolata non più dal rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., ma dal rito semplificato di cognizione disciplinato dagli artt. 281 decies ss. c.p.c.
L'atto introduttivo è un ricorso.
La causa va decisa non più con ordinanza bensì con sentenza “impugnabile nei modi ordinari” (art. 281 terdecies u. co. c.p.c.).
1.b.
La giurisprudenza di legittimità (risalente al periodo ante novella ) ha chiarito che CP_3
l'opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 va proposta entro il termine decadenziale di trenta giorni
(dalla avvenuta comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato) stabilito in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario introdotto dal d. lgs. 150/2011.
In tal senso si veda l'ordinanza n. 27418/2017 pronunciata dalla Suprema Corte di cassazione con riferimento a una vertenza nell'ambito della quale era stata proposta opposizione ex art. 170 avverso decreto di liquidazione del compenso al CTU.
La Suprema Corte ha evidenziato in motivazione:
-che la Corte Costituzionale con la decisione n. 106 del 12 maggio 2016 ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 comma 17 d. lgs. 150/2011 nella parte in cui ha soppresso il termine di 20 giorni dall'avvenuta comunicazione (previsto dall'art. 170 per la proposizione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia), precisando che
l'attrazione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia nel modello del rito sommario comporta che il termine per la sua proposizione sia quello di trenta giorni “stabilito in generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario” (così anche Corte Cost. 234/2016);
-che sussiste quindi un termine che l'opponente deve rispettare, ex art. 170 citato, a pena di decadenza dell'opposizione. pagina 4 di 14 Si veda, in senso conforme, Cass. 3848/2020.
Vale la pena riportare qui di seguito la motivazione della sentenza 106/2016 della Corte Costituzionale:
“1.1.- Il testo originario dell'art. 170 prevedeva … al comma 1, che <<avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato "..." beneficiario e le parti processuali, compreso pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente>>.
In attuazione della delega di cui ai primi quattro commi dell'art. 54 della legge n. 69 del 2009, il legislatore delegato ha, per quanto qui rileva, con il denunciato art. 34, comma 17, del d. lgs. n. 150 del 2011, sostituito, come detto, il primo comma dell'art. 170 ed abrogato i due suoi commi successivi, sicché effettivamente esso, ora, solamente prevede che <<avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato "..." beneficiario e le parti processuali, compreso pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente>> e che <<l'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150>>.
Quest'ultima disposizione definisce l'iter processuale delle opposizioni in esame, stabilendo che esse
<<sono regolate dal rito sommario di cognizione"..."il ricorso è proposto al capo dell'ufficio < i>
giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato"..."Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente"..."L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa"..."Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione"..."L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.>> A sua volta, anche il predetto art. 15 non fa, però, menzione alcuna del termine perentorio originariamente previsto per la proposizione della opposizione di che trattasi.
Da ciò il sospetto di violazione dell'art. 76 Cost., riferito alla denunciata normativa delegata, la quale
-con il "sopprimere" il termine di cui sopra, <<coessenziale alla certezza del diritto e quindi funzione stessa processo>>- avrebbe ecceduto dagli obiettivi, di "coordinamento", fissati dal legislatore delegante del 2009.
1.2.- Nella prospettazione comune ad entrambi i rimettenti, la questione, così sollevata, muove, dunque, dalla premessa che -in conseguenza dell'intervenuta sostituzione dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 ad opera dell'art. 34, comma 17, del d. lgs. n. 150 del 2011- l'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso dovuto all'ausiliario del giudice sia ora proponibile "sine die" e resti, perciò, soggetta solo al termine ordinario di prescrizione, <
1.3.1.- In attuazione della delega di cui al comma 1 dell'art. 54 della legge n. 69 del 2009 -la quale demandava al Governo di adottare uno o più decreti legislativi <<in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria sono regolati dalla legislazione speciale>>- il legislatore delegato, con il d. lgs. n. 150 del 2011, ha, come è noto, "ricondotto" varie tipologie di procedimenti a tre soli principali schemi di rito: rispettivamente, il cosiddetto rito del lavoro, il rito ordinario ed il rito sommario. E, quanto a quest'ultimo, ha fatto riferimento alla disciplina introdotta ex novo dall'art. 51 della medesima legge di delega, con l'inserimento -nel corpus del codice di procedura civile, all'interno del Titolo I del suo
Libro IV- di un Capo III-bis (rubricato <
In particolare, l'art. 702-quater prevede che il provvedimento adottato in prima istanza dal giudice monocratico si consolidi in giudicato se non è appellato <<entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione>>.
1.3.2.- Orbene, l'art. 15, comma 1, del d. lgs. n. 150 del 2011 dispone, appunto, che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia <
Ciò presuppone che, nello schema base di tale modulo processuale, il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario -emesso dal giudice che lo ha nominato ed opponibile (ex art. 15, comma 2, del predetto decreto legislativo) innanzi al capo dell'ufficio cui appartiene quel magistrato- debba, di conseguenza, considerarsi equiparato all'ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702- quater cod. proc. civ.
Pertanto, il termine, di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, di cui al citato art. 702-quater cod. proc. civ., deve ritenersi parimenti riferito, sia all'opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia, sia all'appello avverso l'ordinanza di cui all'art. 702-ter dello stesso codice, per esigenze di omogeneità del rito, al quale i due (sia pur diversi) comparati procedimenti sono ricondotti.
1.3.3.- L'attrazione dell'opposizione in esame nel modello del rito sommario di cognizione spiega, dunque, perché il termine per la correlativa proposizione non sia più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, bensì quello di trenta giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario. pagina 6 di 14 1.3.4.- Cade, così, la premessa che l'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia -nel testo del predetto art. 170, come novellato dall'impugnato art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 del
2011- sia stata sottratta a qualsiasi termine impugnatorio e resa proponibile sine die. E ciò conduce ad escludere che abbia alcun fondamento il dubbio di violazione dell'art. 76 Cost., riferito, in ragione di quella errata premessa, ai denunciati artt. 34, comma 17, e 15, comma 2, del d. lgs. n. 150 del 2011”.
Fermo che “In caso di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore di cui all'art.
170 del d.P.R. n. 115 del 2002, si applica il termine impugnatorio cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c., sia per la parte contumace che per quella costituita, ove non intervenga la comunicazione del provvedimento. Il decreto di liquidazione viene, infatti, emesso all'esito di un processo che, ancorché sommario, è idoneo ad assicurare la tutela dei diritti soggettivi con caratteri di stabilità e definitività e che soggiace, quindi, alla pari degli altri all'applicazione degli strumenti presenti nel sistema aventi carattere generale, tra cui quello di cui all'art. 327 c.p.c.)” (Cass. 30432/2022).
Nel caso di specie, l'opposizione è tempestiva in quanto -a fronte di decreto notificato all'avvocato a mezzo PEC in data 30 luglio 2024- risulta proposta mediante ricorso depositato il 27 Parte_1 settembre 2024, nel rispetto del termine decadenziale di gg 30 (dovendosi tenere conto del periodo di sospensione dei termini nel periodo feriale, pari a 31 gg dal 1° al 31 agosto 2024).
Ciò si dice, ovviamente ritenendosi che a fronte della novella che ha introdotto il rito semplificato di cognizione permanga la pregressa regolamentazione, essendosi il rito semplificato di cognizione sostituito in tutto e per tutto al rito sommario di cognizione.
2.
Venendo al merito, la domanda è fondata e va accolta.
2.a.
L'avvocato con riferimento al procedimento penale n. 1206/2022 R.G.N.R., 2160/2023 Parte_1
R.G. Dib. era difensore di fiducia dell'imputata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Parte_2
pagina 7 di 14 Tale procedimento, a seguito di due udienze dibattimentali svoltesi in data 9 giugno 2023 e in data 22 settembre 2023, veniva definito dal Tribunale di Bologna in composizione monocratica con sentenza emessa in data 22 settembre 2023.
In tale ultima data deve ritenersi completata l'attività difensiva dell'avvocato quanto al Parte_1 primo grado di giudizio.
Ratione temporis, quindi, la liquidazione avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 come novellato in forza del D.M. 147 del 13 agosto 2022, le cui disposizioni ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore
(corrispondente al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal 23 ottobre 2022 in poi.
Ad ogni buon conto, il decreto opposto non è stato fatto oggetto di impugnazione-doglianza, laddove il
Tribunale penale:
-ha richiamato e applicato il D.M. 55/2014;
-ha richiamato e applicato il “Protocollo per la liquidazione dei compensi in materia penale nelle procedure di patrocinio a spese dello Stato e Difese d'ufficio” siglato nel maggio-giugno 2023 a
Bologna;
-ha fatto applicazione del punto 6 del citato Protocollo, disciplinante i “Processi dibattimentali con istruttoria semplice (fino a tre testimoni)” (nel caso di specie veniva esaminato un testimone);
-ha conteggiato, come da istanza dell'avvocato e in perfetta corrispondenza con il Parte_1
Protocollo, le seguenti fasi e i seguenti importi: fase di studio euro 240 fase istruttoria euro 630 fase decisoria euro 720 = euro 1.590 – diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002 pari a euro 530 = euro 1.060,00 + aumento del 15% per spese generali pari a euro 159 = euro 1.219,00.
Si badi che nella propria istanza del 9 ottobre 2023 l'avvocato aveva chiesto la Parte_1 liquidazione del compenso quantificandolo in complessivi euro 1.060,00 così calcolati: fase di studio euro 240 fase istruttoria euro 630 pagina 8 di 14 fase decisionale euro 720 = euro 1.590 – 1/3 ex art. 106 bis TUSG pari a euro 530 = euro 1.060,00 oltre spese generali 15% e CPA 4%.
Occorre allora intendersi sugli importi, seguendo la quantificazione (comprensiva del rimborso forfettario 15%) operata dal Tribunale.
Infatti, solo così si capisce (l'opponente non lo ha spiegato esplicitamente) come il Tribunale penale sia giunto a quantificare la somma finale di euro 609,50.
Tale somma si ottiene dividendo per 2 il totale di cui al Protocollo, comprensivo del 15% (euro 1.219 :
2 = euro 609,50).
A fronte di ciò, è inconferente la doglianza mediante la quale l'opponente sembrerebbe lamentare
“ulteriormente” che il Tribunale penale avrebbe ridotto della metà la “fase di studio della controversia”.
Infatti, come detto, la dimidiazione ex art. 17 è stata effettuata con riferimento a tutte e tre le fasi richieste dall'avvocato liquidate dal Tribunale penale come da Protocollo. Parte_1
Quindi a ben vedere l'opposizione dell'avvocato va intesa per quello che è: Parte_1
l'opposizione ha ad oggetto l'avvenuta dimidiazione ex art. 17 di tutte e tre le fasi dette, non solo di quella di studio.
2.b.
Va a questo punto valutata la pertinenza o meno della divisione per due del totale delle 3 fasi come da
Protocollo, al lordo del rimborso forfettario 15%, operata dal Tribunale ex art. 17 D.M. 55/2014.
Il Tribunale con decreto del 19.7-25.7.2024 ha così motivato (doc. 2 opp.):
“visti gli artt. 82, 106 bis DPR 115/2002, il D.M. Giustizia 55/2014 e il Protocollo per la liquidazione dei compensi in materia penale nelle procedure di patrocinio a spese dello Stato e difese d'ufficio vigente nel Tribunale di Bologna liquida in favore dell'avv. la somma di cui alla voce Parte_1
6 del Protocollo, con diminuzione ai sensi dell'art. 17 D.M. 55/2014 perché sostituito con delega scritta da praticante avvocato abilitato al patrocinio, per un totale di euro 609,50 oltre CPA e IVA se dovuta”. pagina 9 di 14 La parte qui di interesse è stata sottolineata dalla scrivente Giudicante.
La doglianza dell'avvocato fondata. Parte_1
L'articolo 17 del D.M. 55/2014 è del seguente tenore:
“Art. 17. Praticanti avvocati abilitati al patrocinio.
1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato.”.
L'articolo 102 c.p.p. è del seguente tenore:
“Art. 102 – Sostituto del difensore.
1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio possono nominare un sostituto.
2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore.”.
L'articolo 34 disp. att. c.p.p. è del seguente tenore:
“Art. 34 – Designazione del sostituto del difensore.
1. Il difensore designa il sostituto nelle forme indicate nell'articolo 96 comma 2 del codice”.
L'articolo 96 co. 2 c.p.p. è del seguente tenore:
“Art. 96 - Difensore di fiducia.
…
2. La nomina è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata”.
Dunque, la nomina del difensore di fiducia e per quanto qui di interesse del sostituto d'udienza può avvenire essenzialmente in tre modi, da considerarsi non tassativi, stante la libertà di forma:
-con dichiarazione orale resa all'autorità procedente;
-con dichiarazione scritta consegnata alla autorità procedente dal difensore;
-con dichiarazione scritta trasmessa per raccomandata al difensore.
Quanto alle modalità con cui va effettuata la nomina del sostituto, si veda Cass. pen. 48862/2018: “La designazione del sostituto da parte del difensore può essere effettuata con delega "orale" ai sensi dall'art. 96, comma 2, cod. proc. pen., come interpretato alla luce della tacita abrogazione dell'art. 9
pagina 10 di 14 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, conv. dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, per effetto della legge
31 dicembre 2012, n. 247 di riforma dell'ordinamento della professione forense”.
La Suprema Corte ha altresì avuto modo di precisare quanto segue, in ordine alla dirimente posizione del difensore iscritto all'albo speciale del PSS che abbia nominato un sostituto d'udienza:
- Cass. pen. 90/2006: “Non rileva, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che la relativa istanza sia presentata in udienza dal sostituto del difensore che non risulti iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 81 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, purché in detto elenco sia iscritto il difensore sostituito, in quanto in caso di nomina del sostituto il titolare dell'ufficio del difensore resta sempre il soggetto originariamente nominato”;
-Cass. pen. S.U. 30433/2004: “Il sostituto del difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato non deve necessariamente essere scelto tra gli iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 80
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)”.
Nel caso di specie:
a.
-la liquidazione del compenso è stata chiesta non dal praticante abilitato, delegato quale sostituto dall'avvocato con riferimento all'udienza del 22 settembre 2023, bensì direttamente Parte_1 dall'avvocato Parte_1
-quindi non scatta il disposto di cui all'articolo 17 D.M. 55/2014, disciplinante la diversa fattispecie in cui la difesa penale sia stata assunta direttamente ed esclusivamente dal praticante abilitato (“Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato “);
b.
-ai sensi dell'articolo 102 c.p.c. l'avvocato era abilitato a nominare un sostituto Parte_1
d'udienza, e ciò egli poteva fare anche in forma orale;
-in concreto, dai verbali dibattimentali risulta che l'avvocato nominava l'avvocato Parte_1
Eugenio Biondi con delega orale (per l'udienza del 9 giugno 2023) e il praticante dott. Antonio
Abbatiello con delega scritta (per l'udienza del 22 settembre 2023);
-tali deleghe sono rispettose del dettato normativo, poiché la delega può farsi anche oralmente;
ad ogni buon conto l'avvocato bbe a differenziare i due tipi di delega, avvalendosi della delega Parte_1
pagina 11 di 14 orale con riguardo all'avvocato Biondi e di delega scritta laddove dovette farsi sostituire da un praticante;
-in entrambi i casi, era sufficiente che soltanto l'avvocato risultasse iscritto all'albo Parte_1 speciale di cui all'art. 80 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 11, in quanto “il titolare dell'ufficio del difensore resta sempre il soggetto originariamente nominato”.
Pertanto, la dimidiazione operata sulle tre fasi non trova giustificazione, e per l'effetto il decreto opposto va parzialmente riformato, nel senso che all'opponente spetta l'intero importo liquidato prima della dimidiazione, cioè la somma di complessivi euro 1.219,00 (al lordo del rimborso forfettario 15%) oltre CPA 4%.
A ciò consegue che il va condannato al pagamento di euro 609,50 (al lordo del rimborso CP_1 forfettario 15%) oltre CPA 4%, somma che si aggiunge ai 609,50 euro (sempre al lordo del rimborso forfettario 15%) oltre CPA 4% liquidati dal Tribunale penale e non fatti oggetto di impugnazione.
2.c.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite mediante l'ordinanza n. 8611 del 16 marzo 2022 ha dettato il seguente principio di diritto, in tema di liquidazione del compenso all'avvocato (rispetto ad attività difensiva svolta in sede civile) e alla decorrenza degli interessi: “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c., competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui al D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore”.
Nel caso in esame si è al di fuori della disciplina dettata dall'articolo 14 citato.
Tuttavia, dal principio riportato deriva -anche ai nostri fini- che gli interessi vanno riconosciuti a far tempo dalla messa in mora che qui coincide con la data di proposizione della domanda giudiziale, cioè con la data di deposito del ricorso introduttivo (27 settembre 2024).
pagina 12 di 14 Si ha a che fare con un debito di valuta, soggetto al principio nominalistico.
Ne consegue: che la rivalutazione monetaria non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito;
che gli interessi spettano nella misura legale salvo che l'istante “dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., il quale, può, peraltro, ritenersi esistente in via presuntiva, sempre che il creditore alleghi che, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di
Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali”
(vedasi Cass. 20547/2019).
Nel caso di specie, l'opponente ha chiesto la rivalutazione ma non ha allegato il maggior danno.
Pertanto, spettano all'opponente unicamente gli interessi nella misura legale ut supra.
C)
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico del resistente. CP_1
E infatti la circostanza che il sia rimasto contumace non esonera dall'applicazione del CP_1 principio di soccombenza (in tal senso Cass. 5255/2022 in tema di opposizione avverso decreto di liquidazione per PSS: i principi ivi scanditi sono applicabili in generale a tutte le opposizioni ex art. 170 DPR 115/2002).
La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n.
55/2014, novellato in forza del D.M. 147 del 13 agosto 2022, le cui disposizioni ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore
(corrispondente al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal 23 ottobre 2022 in poi.
In particolare:
-alla luce della somma accertata come dovuta, si applica lo scaglione da euro 0,01 a euro 1.100,00
(Tabella 2);
-le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, trattazione e decisoria;
-sussistono i presupposti per liquidare complessivi euro 462,00 (valori medi per le prime 2 fasi e così euro 131 + 131; atteso che la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della prima e unica udienza, senza scritti conclusivi, valori minimi per la terza e quarta fase, e così euro 100 + 100), oltre rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'articolo 2 comma 2 D.M. citato.
pagina 13 di 14 Le anticipazioni vanno quantificate in complessivi euro 125,00 per C.U. e marca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
• In accoglimento dell'opposizione e in parziale riforma del decreto n. 1206/2022 R.G.N.R., n.
2160/2023 R.G. Dib. emesso dal Tribunale di Bologna, Prima Sezione penale in data 19 luglio
2024 (depositato il 25 luglio 2024), liquida in favore dell'avvocato ulteriori Parte_1 euro 609,50 (al lordo del rimborso forfettario 15%) oltre CPA 4% (somma che si aggiunge ai
609,50 euro sempre al lordo del rimborso forfettario 15% oltre CPA 4% liquidati dal Tribunale penale e non fatti oggetto di impugnazione) oltre interessi legali dalla domanda (27 settembre
2024) sino al saldo. Condanna quindi il al pagamento di Controparte_1 detti importi a favore dell'avvocato Parte_1
• Condanna il al pagamento in favore dell'avvocato Controparte_1 [...] delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 462,00 per compenso Parte_1 di avvocato ed euro 125,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA come per legge.
Così deciso in Bologna il 17 agosto 2025.
IL GIUDICE DELEGATO
(dott. Paola Matteucci)
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