Articolo 2 della Legge 10 febbraio 1992, n. 145
Articolo 1Articolo 3
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7 marzo 1992
Art. 2. 1. I progetti esecutivi degli interventi, inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6, che concernono i beni statali o i beni non statali per i quali lo Stato interviene direttamente, sono predisposti dai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali.
2. La predisposizione dei progetti di cui al comma 1, in caso di motivata impossibilita', puo' essere affidata dai responsabili degli organi periferici, mediante apposita convenzione, ad istituti universitari o di alta cultura o a professionisti esterni. I compensi per gli incarichi affidati gravano sugli stanziamenti iscritti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6, per i singoli interventi.
3. I progetti per i quali lo Stato interviene con contributo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sono predisposti a cura e spese dei soggetti promotori.
4. I progetti esecutivi degli interventi inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6 - con l'indicazione dei tempi necessari per l'esecuzione - sono approvati dai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, fino ad un importo complessivo della spesa di lire 1.000 milioni, e dal direttore generale del competente ufficio centrale, per importi superiori fino a lire 1.500 milioni, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , come da ultimo modificato dalla legge 25 maggio 1978, n. 233 . Il predetto limite puo' essere aggiornato ogni anno con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. I provvedimenti di approvazione dei progetti, adottati dagli organi periferici e dai direttori generali, sono sottoposti al solo controllo successivo in sede di rendiconto contabile.
5. I progetti per il censimento, l'inventariazione, la precatalogazione e la catalogazione, inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6, devono riguardare in via prioritaria i beni esposti a maggior rischio di sottrazione e distruzione. Essi devono prevedere un censimento o una inventariazione di massima dei beni archivistici e una precatalogazione dei beni storico-artistici, anche in vista dell'attuazione del mercato unico europeo, quali beni costituenti il patrimonio culturale nazionale secondo quanto disposto dall' articolo 1, comma 3, della legge 19 aprile 1990, n. 84 . Le modalita' tecniche del censimento, dell'inventariazione, della precatalogazione e della catalogazione sono dettate dai competenti istituti e uffici centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali. Ogni progetto, anche in corso, finanziato dallo Stato deve rispondere ai criteri catalografici definiti dai predetti istituti ed uffici.
Note all' art. 2:
- Il D.P.R. n. 748/1972 , come modificato dalla legge 25 maggio 1978, n. 233 , reca: "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo".
- Il testo dell' art. 1, comma 3, della legge n. 84/1990 (Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta del rischio dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore dell'Atto unico europeo: primi interventi) e' il seguente: "3. I beni culturali, in quanto elementi costitutivi dell'identita' culturale della Nazione, per quanto riguarda il regime della circolazione, non sono assimilabili a merci".
Entrata in vigore il 7 marzo 1992