CASS
Sentenza 8 febbraio 2024
Sentenza 8 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/02/2024, n. 5629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5629 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI OR RI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Cagliari il 20/12/2022 visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Antonio Balsamo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla affermazione di responsabilità per il reato di peculato con riguardo ai fatti indicati da 139 a 148 del decreto che dispone il giudizio e il rigetto del ricorso per il resto;
udito l'avv. Davide Mascia, difensore delle parti civili, NA NI e ND EN LT, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Massimiliano Ravenna, difensore dell'imputato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato nei riguardi di RI OR RI la condanna per il reato di peculato 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 5629 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 12/10/2023 quanto ai fatti di cui ai capi A) e B) e, limitatamente ai fatti contestati ai n. 136- 137- 138, per quelli di al capo C), ricondotti ai reati previsti dagli artt. 480- 491 bis cod. pen. A RI, in qualità di notaio e quindi di pubblico ufficiale, è contestato: - di essersi appropriato in più occasioni delle somme ricevute dai clienti per il versamento delle imposte dovute a seguito della stipula di atti notarili, omettendo di effettuare i prescritti versamenti e versando solo successivamente, alle richieste della Agenzia delle entrate, parte delle somme in questione (Capi A- B); - di aver dato disposizioni ai dipendenti affinchè fossero compilati i c.d. modelli 69 attraverso i quali venivano effettuati i pagamenti all'Agenzia delle entrate, apponendo dati diversi da quelli reali e formando con tale condotta atti falsi (falsità ideologica in certificati). 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando sei motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità; l'imputato avrebbe versato una somma inferiore rispetto a quella ricevuta non perché volesse appropriarsi della differenza ma perché, essendo in stato di crisi economica, aspettava che fosse l'Agenzia delle entrate a richiedere dette somme, così da potere in quel periodo incassare altri denari e provvedere a sanare la posizione (in tal senso si richiama una parte della motivazione della sentenza di primo grado). La sentenza sarebbe viziata anche nella parte in cui ha ritenuto sussistente il dolo del reato contestato, avendo invece l'imputato riconosciuto che il denaro non fosse suo e che non volesse trarre profitto. Ove pure si volesse ritenere che la condotta sia qualificabile in termini di distrazione, essendo state quelle somme destinate a finalità solo "irregolari", ma pur sempre pubbliche e non egoistiche, nondimeno si tratterebbe di una distrazione non appropriativa e quindi penalmente irrilevante. In subordine si ritiene che al più, quantomeno dal punto di vista soggettivo, sarebbe configurabile la fattispecie di peculato d'uso. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte avrebbe assolto da una serie di fatti di falso (quelli indicati con i numeri da 139 a 148) assumendo che l'Agenzia delle entrate avesse comunicato che la tassazione fosse corretta e quindi che i relativi modelli 69 non fossero stati falsificati nel loro contenuto ideologico;
assume il ricorrente che sei quindil l'importo della tassazione era stato correttamente apposto e se la somma correttamente indicata era stata versata dall'imputato, il peculato per tali fatti sarebbe insussistente. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità, non avendo la Corte accertato la condotta appropriativa per ogni singolo fatto contestato. 2 La Corte si sarebbe limitata ad affermare che: a) l'imputato aveva ammesso di essersi appropriato in alcune occasioni f in tutto o in parte deldenaro ricevuto;
b) un simile modo di operare era stato ammesso anche dai dipendenti del notaio;
c) nei fascicoli relativi ai versamenti irregolari era stata apposta la sigla "F" o "furbo"; d) in tutti i casi (150) l'Agenzia delle entrate aveva accertato che RI aveva versato somme inferiori a quelle dovute;
e) alcuni fascicoli erano stati distrutti. Una sentenza, si argomenta, viziata per essersi la Corte accontentata di una prova unica e collettiva, ad esclusione dei fatti per i quali l'imputato aveva dedotto contestazioni specifiche e sostanzialmente fornito la prova della sua innocenza. Una responsabilità affermata con una sostanziale inversione dell'onere della prova. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione;
il tema attiene all'acquisizione e alla valutazione di una serie di documenti volti a comprovare, da una parte, come in relazione all'unico caso menzionato dal Tribunale, l'Agenzia delle Entrate avesse ritenuto corretta la tassazione, e, dall'altra, che in una serie di casi l'importo destinato al pagamento della imposta non fosse stato corrisposto dai clienti. Sul punto la Corte sarebbe silente. 2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge quanto ai reati di falso. Il modello c.d. 69 non sarebbe stato usato più già all'epoca, trasmettendo il notaio telematicamente i dati, e comunque, si aggiunge, la cifra indicata in detto documento era quella versata all'erario a prescindere dalla erroneità soggettiva della indicazione della cifra. 2.6. Con il sesto motivo si deduce violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. Il tema attiene al motivo di appello con cui si era lamentato il difetto di correlazione in relazione ai delitti di falso;
il Pubblico ministero aveva contestato il falso materiale e non ideologico e, soprattutto, facendo riferimento ai capi A e B, cioè agli atti notarili e non al modello 69 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo, mentre è nel complesso inammissibile nel resto. 2. Il primo e il terzo motivo, relativi al giudizio di responsabilità per il reato di peculato, sono inammissibili. 2.1. Dalle sentenze di merito emerge che: a) l'imputato ha sistematicamente omesso, in tutto o parte, di versare le somme ricevute dai propri clienti e destinate al pagamento delle imposte;
b) l'Agenzia delle Entrate aveva rilevato, in relazione ai fatti oggetto delle contestazioni, il parziale pagamento delle imposte (cfr. pag. 8 sentenza di primo 3 grado); c) il sistematico omesso versamento della intera somma dovuta è stato confermato con riguardo ai fatti per cui si procede oltre che dagli accertamenti della Agenzia delle entrate, anche da molteplici fonti di prova, tutte indicate ed esaminate, da ulteriori molteplici elementi indiziari, dalle dichiarazioni ammissive dello stesso imputato (cfr., a titolo esemplificativo, pagg. 30 - 31 sentenza impugnata e, soprattutto, pagg. 7 e ss. sentenza del Tribunale); d) il sistema illecito aveva una evidente, generale, diffusività; e) in alcuni casi, a seguito della comunicazione dell'Agenzia delle entrate dell'avviso di accertamento relativo alla differenze delle somme non pagate, furono gli stessi clienti a rinnovare la corresponsione delle somme e, in altri, il notaio a corrispondere in grave ritardo- a distanza di mesi o anni- le somme;
f) i clienti avevano consegnato al notaio le somme da destinare al pagamento del tributo. 2.2. Rispetto a tale quadro di riferimento i motivi di ricorso rivelano la loro strutturale inammissibilità, essendosi l'imputato limitato, da una parte, a riproporre le stesse argomentazioni sottoposte ai giudici di merito e da questi adeguatamente valutate, e, dall'altra, a fare riferimento alla esistenza di una indefinita e salvifica "crisi economica", di cui non è stato spiegato alcunchè in ordine alla sua entità, a come in concreto si fosse manifestata, al perché "la crisi economica" avrebbe impedito a RI di versare le somme a lui di volta in volta corrisposte dai clienti (cfr., pag. 9-10- 11 sentenza di primo grado, relative anche alle condizioni di vita dell'imputato). Una giustificazione di posizione, obiettivamente instabile, finalizzata ad alleggerire il chiaro quadro accusatorio e le stesse dichiarazioni ammissive. Quanto ai fatti di omesso versamento delle somme ricevute, i motivi di ricorso sono inammissibili, non avendo l'imputato nemmeno contestato la condotta omissiva. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. A non diverse conclusioni deve giungersi anche quanto alle condotte relative al ritardato pagamento. 4 La Corte di cassazione ha già spiegato come nelle ipotesi, come quella in esame, in cui il reato è legato allo spirare di un termine, la responsabilità consegue solo quando sia comunque raggiunta la prova della intervenuta interversione del titolo del possesso, cioè che il pubblico ufficiale abbia agito "uti dominus". L'individuazione del momento in cui si realizza l'interversione del titolo del possesso, e dunque la condotta appropriativa, non coincide automaticamente con lo spirare del termine, ma va accertata caso per caso sulla base dell'attenta considerazione delle circostanze di fatto, evitando semplificazioni probatorie che trasformerebbero la fattispecie di peculato, gravemente punita, in un reato "formale". Occorre, cioè, che la sottrazione della "res" alla disponibilità dell'ente pubblico si sia pur sempre protratta per un lasso di tempo ragionevolmente apprezzabile e comunque tale da denotare inequivocabilmente l'atteggiamento "appropriativo" dell'agente (così testualmente, Sez. 6, n. 38339 del 29/09/2022, De Marco, Rv. 283940; cfr., sul tema Sez. 6, n. 16786 del 02/02/2021, Conte, Rv. 281335, in cui si è affermato che l'appropriazione del denaro, riscosso dal notaio a titolo di imposte e non riversato all'erario, si realizza non già per effetto del mero ritardo nell'adempimento, bensì allorquando si determina la certa interversione del titolo del possesso, che si realizza allorquando il pubblico agente compia un atto di dominio sulla cosa, con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria, condotta che non necessariamente può essere ritenuta insita nella mancata osservanza del termine di adempimento). Si tratta di questioni in cui il profilo giuridico si accompagna ad un profilo probatorio, che deve essere compiuto senza automatismi, caso per caso, in concreto, sulla base di tutte le circostanze portate alla cognizione del Giudice. Nel caso di specie, rispetto ai fatti indicati, a sentenze che hanno evidenziato sistematici ritardi - anche di anni -, a giustificazioni del tutto generiche, non è chiaro perché non sarebbe configurabile la condotta appropriativa e il dolo del peculato, perché si tratterebbe di una distrazione finalizzata a finalità comunque pubblicistiche e quali sarebbero dette finalità pubblicistiche. 2.3. Né è fondato l'assunto secondo cui nel caso di specie i Giudici non avrebbero acquisito la prova dei singoli fatti appropriativi. Nel processo in esame, a fronte di una documentazione originaria significativa relativa agli accertamenti della Agenzia delle entrate, sono intervenute le risultanze delle indagini, comprese le dichiarazioni ammissive dell'imputato, che hanno colorato quella documentazione di significato penalmente rilevante sotto molteplici profili;
si tratta di casi in cui le risultanze investigative si sviluppano sulla base di una documentazione originaria e portano a far emergere una situazione in cui il difetto di giustificazione dell'uso del denaro ricevuto si manifesta in modo chiaro e stringente, atteso il numero, 5 il tipo, la sequenza, la sistematicità, l'oggetto e le coordinate di tempo e di luogo delle modalità di gestione complessiva del denaro. Sul punto il ricorso è del tutto silente. In tali contesti la dialettica probatoria può rivelare e fare emergere l'esistenza di situazioni altamente significative sul piano probatorio della condotta appropriativa. Non si intende fare riferimento ai casi in cui, a fronte di una fisiologica richiesta di spiegazioni a seguito delle risultanze di indagini, il soggetto interessato produca documenti o alleghi circostanze che, pur incomplete, pur non decisive, lascino il fondato, ragionevole dubbio che quel denaro possa essere stato utilizzato per il conseguimento delle finalità istituzionali. Assumono invece rilievo i casi in cui l'interessato, in situazioni come quelle descritte, non fornisca nessuna spiegazione ovvero adduca spiegazioni che, al di là dei convincimenti soggettivi, confermano, anche solo implicitamente, la causale esterna dell'uso del denaro rispetto alle finalità attributive del potere pubblico e finiscono per provare l'interversione del possesso. Un procedimento probatorio indiziario e complesso, in cui il requisito della molteplicità degli indizi, che consente una valutazione di concordanza, e quello di gravità si completano a vicenda;
un ragionamento indiziario in cui elementi singoli, anche di limitata valenza, assumono rilievo per il loro numero elevato e per la loro cadenza sistematica e si accompagnano ad altri indizi, forse numericamente minori, ma di maggiore consistenza dimostrativa del fatto da provare. (ex multis Sez. 5, n. 16397 del 21/2/2014, P.G. in proc. Maggi, Rv. 259552). Si tratta di profili che sono accertati sul piano processuale "caso per caso"; una fattispecie, quella di peculato, che, in casi complessi come quelli in esame, si pone tra diritto e prova, tra requisiti di struttura, riscontro empirico ed accertamento probatorio, tra tipicità e contesti mutevoli;
una fattispecie in movimento, in divenire, che pone questioni ed esigenze di conformazione di consolidati schemi interpretativi, che, senza cedere a semplificazioni incontrollate, siano tuttavia capaci di "studiare" le condotte ed il loro significato obiettivo. E dunque, l'assunto secondo cui la prova della condotta appropriativa sarebbe stata raggiunta sulla base di una non consentita inversione della prova, è, da una parte, manifestamente infondato e, dall'altra, generico, non essendo chiaro neppure in quali casi sarebbe stata fornita e non considerata la prova della estraneità ai fatti dell'imputato. 3. È manifestamente infondato per genericità anche il quarto motivo. Il tema attiene alla produzione documentale allegata all'atto di appello, di cui la Corte mostra di essere stata a conoscenza (pag. 26 sentenza impugnata). 6 Si tratta di un motivo di cui non è stato esplicitato alcunchè, nemmeno l'indicazione degli specifici fatti di peculato a cui quella documentazione sarebbe riferibile;
né è chiaro cosa abbia fatto la parte in relazione al paventato silenzio della Corte rispetto alla richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale e neppure è stato spiegato se e in che limiti sia stato fatto rilevare il silenzio sulla richiesta di rinnovazione, tenuto conto che nel giudizio di appello l'acquisizione di documenti, pur non subordinata alla necessità di una ordinanza che disponga la rinnovazione parziale del dibattimento, dev'essere operata dopo che al riguardo sia stato assicurato il contraddittorio fra le parti, con la sanzione, in caso contrario, della inutilizzabilità dell'atto ai fini della deliberazione, ai sensi dell'art. 526, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231676). 4. Sono infondati, ai limiti della inammissibilità, anche il quinto e il sesto motivo di ricorso. 4.1. Quanto al quinto, la Corte di cassazione, in una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame, ha già condivisibilmente chiarito che la condotta del notaio che attesta falsamente, e cioè in maniera contrastante con i dati reali in documenti relativi all'autoliquidazione delle imposte fatti dei quali gli atti erano destinati a provare le verità, integra il reato previsto dagli artt. 480- 491 bis cod. pen. (Sez. 5, n. 3051 del 18/04/2014, Pongelli, Rv. 261904). 4.2. Quanto al sesto motivo, si tratta di un motivo privo del requisito della specificità non avendo il ricorrente prospettato alcuna concreta emergenza alla stregua della quale poter apprezzare se e in che modo sia stato leso il suo diritto di difesa e, soprattutto, l'esercizio del diritto alla prova, tenuto conto del chiaro perimetro della imputazione, degli assunti accusatori, del giudizio di appello in cui il ricorrente ha potuto richiedere l'assunzione di nuove prove ed esercitare il diritto di difendersi provando. 5. È invece fondato il secondo motivo di ricorso. Con riferimento ai fatti di falso contestati in relazione alle condotte di peculato indicate dal n. 139 al n. 148 del capo A), la Corte di appello ha assolto l'imputato per avere la Agenzia delle entrate accertato che nella specie la tassazione era stata indicata correttamente e che, quindi, quanto riportato nel modello di autoliquidazione corrispondeva al dato reale: le imposte, cioè , erano state liquidate tutte per intero. Sulla base di tale presupposto non è chiaro però perché, secondo la Corte di appello, per i fatti in questione, pur in presenza dell'accertamento indicato, sarebbe configurabile il reato di peculato. Sul punto la sentenza è obiettivamente silente. 7 Ne consegue che, rispetto alle condotte di peculato indicate dal n. 139 al n. 148 del capo A), la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio/ al cui esito la Corte di appello provvederà, se del caso, alla rideterminazione della pena. Si tratta di un annullamento con rinvio che non attiene ai fatti per i quali vi è costituzione di parte civile e che quindi consente di condannare l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parte civili NA NI e LT ND EN, che si liquidano in complessivi euro quattromila, oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alle condotte di peculato indicate dal n. 139 al n. 148 del capo A) e rinvia per nuovo giudizio sui predetti capi ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità per le residue imputazioni. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parte civili NA NI e LT ND EN, che si liquida in complessivi euro quattromila, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Antonio Balsamo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla affermazione di responsabilità per il reato di peculato con riguardo ai fatti indicati da 139 a 148 del decreto che dispone il giudizio e il rigetto del ricorso per il resto;
udito l'avv. Davide Mascia, difensore delle parti civili, NA NI e ND EN LT, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Massimiliano Ravenna, difensore dell'imputato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato nei riguardi di RI OR RI la condanna per il reato di peculato 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 5629 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 12/10/2023 quanto ai fatti di cui ai capi A) e B) e, limitatamente ai fatti contestati ai n. 136- 137- 138, per quelli di al capo C), ricondotti ai reati previsti dagli artt. 480- 491 bis cod. pen. A RI, in qualità di notaio e quindi di pubblico ufficiale, è contestato: - di essersi appropriato in più occasioni delle somme ricevute dai clienti per il versamento delle imposte dovute a seguito della stipula di atti notarili, omettendo di effettuare i prescritti versamenti e versando solo successivamente, alle richieste della Agenzia delle entrate, parte delle somme in questione (Capi A- B); - di aver dato disposizioni ai dipendenti affinchè fossero compilati i c.d. modelli 69 attraverso i quali venivano effettuati i pagamenti all'Agenzia delle entrate, apponendo dati diversi da quelli reali e formando con tale condotta atti falsi (falsità ideologica in certificati). 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando sei motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità; l'imputato avrebbe versato una somma inferiore rispetto a quella ricevuta non perché volesse appropriarsi della differenza ma perché, essendo in stato di crisi economica, aspettava che fosse l'Agenzia delle entrate a richiedere dette somme, così da potere in quel periodo incassare altri denari e provvedere a sanare la posizione (in tal senso si richiama una parte della motivazione della sentenza di primo grado). La sentenza sarebbe viziata anche nella parte in cui ha ritenuto sussistente il dolo del reato contestato, avendo invece l'imputato riconosciuto che il denaro non fosse suo e che non volesse trarre profitto. Ove pure si volesse ritenere che la condotta sia qualificabile in termini di distrazione, essendo state quelle somme destinate a finalità solo "irregolari", ma pur sempre pubbliche e non egoistiche, nondimeno si tratterebbe di una distrazione non appropriativa e quindi penalmente irrilevante. In subordine si ritiene che al più, quantomeno dal punto di vista soggettivo, sarebbe configurabile la fattispecie di peculato d'uso. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte avrebbe assolto da una serie di fatti di falso (quelli indicati con i numeri da 139 a 148) assumendo che l'Agenzia delle entrate avesse comunicato che la tassazione fosse corretta e quindi che i relativi modelli 69 non fossero stati falsificati nel loro contenuto ideologico;
assume il ricorrente che sei quindil l'importo della tassazione era stato correttamente apposto e se la somma correttamente indicata era stata versata dall'imputato, il peculato per tali fatti sarebbe insussistente. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità, non avendo la Corte accertato la condotta appropriativa per ogni singolo fatto contestato. 2 La Corte si sarebbe limitata ad affermare che: a) l'imputato aveva ammesso di essersi appropriato in alcune occasioni f in tutto o in parte deldenaro ricevuto;
b) un simile modo di operare era stato ammesso anche dai dipendenti del notaio;
c) nei fascicoli relativi ai versamenti irregolari era stata apposta la sigla "F" o "furbo"; d) in tutti i casi (150) l'Agenzia delle entrate aveva accertato che RI aveva versato somme inferiori a quelle dovute;
e) alcuni fascicoli erano stati distrutti. Una sentenza, si argomenta, viziata per essersi la Corte accontentata di una prova unica e collettiva, ad esclusione dei fatti per i quali l'imputato aveva dedotto contestazioni specifiche e sostanzialmente fornito la prova della sua innocenza. Una responsabilità affermata con una sostanziale inversione dell'onere della prova. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione;
il tema attiene all'acquisizione e alla valutazione di una serie di documenti volti a comprovare, da una parte, come in relazione all'unico caso menzionato dal Tribunale, l'Agenzia delle Entrate avesse ritenuto corretta la tassazione, e, dall'altra, che in una serie di casi l'importo destinato al pagamento della imposta non fosse stato corrisposto dai clienti. Sul punto la Corte sarebbe silente. 2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge quanto ai reati di falso. Il modello c.d. 69 non sarebbe stato usato più già all'epoca, trasmettendo il notaio telematicamente i dati, e comunque, si aggiunge, la cifra indicata in detto documento era quella versata all'erario a prescindere dalla erroneità soggettiva della indicazione della cifra. 2.6. Con il sesto motivo si deduce violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. Il tema attiene al motivo di appello con cui si era lamentato il difetto di correlazione in relazione ai delitti di falso;
il Pubblico ministero aveva contestato il falso materiale e non ideologico e, soprattutto, facendo riferimento ai capi A e B, cioè agli atti notarili e non al modello 69 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo, mentre è nel complesso inammissibile nel resto. 2. Il primo e il terzo motivo, relativi al giudizio di responsabilità per il reato di peculato, sono inammissibili. 2.1. Dalle sentenze di merito emerge che: a) l'imputato ha sistematicamente omesso, in tutto o parte, di versare le somme ricevute dai propri clienti e destinate al pagamento delle imposte;
b) l'Agenzia delle Entrate aveva rilevato, in relazione ai fatti oggetto delle contestazioni, il parziale pagamento delle imposte (cfr. pag. 8 sentenza di primo 3 grado); c) il sistematico omesso versamento della intera somma dovuta è stato confermato con riguardo ai fatti per cui si procede oltre che dagli accertamenti della Agenzia delle entrate, anche da molteplici fonti di prova, tutte indicate ed esaminate, da ulteriori molteplici elementi indiziari, dalle dichiarazioni ammissive dello stesso imputato (cfr., a titolo esemplificativo, pagg. 30 - 31 sentenza impugnata e, soprattutto, pagg. 7 e ss. sentenza del Tribunale); d) il sistema illecito aveva una evidente, generale, diffusività; e) in alcuni casi, a seguito della comunicazione dell'Agenzia delle entrate dell'avviso di accertamento relativo alla differenze delle somme non pagate, furono gli stessi clienti a rinnovare la corresponsione delle somme e, in altri, il notaio a corrispondere in grave ritardo- a distanza di mesi o anni- le somme;
f) i clienti avevano consegnato al notaio le somme da destinare al pagamento del tributo. 2.2. Rispetto a tale quadro di riferimento i motivi di ricorso rivelano la loro strutturale inammissibilità, essendosi l'imputato limitato, da una parte, a riproporre le stesse argomentazioni sottoposte ai giudici di merito e da questi adeguatamente valutate, e, dall'altra, a fare riferimento alla esistenza di una indefinita e salvifica "crisi economica", di cui non è stato spiegato alcunchè in ordine alla sua entità, a come in concreto si fosse manifestata, al perché "la crisi economica" avrebbe impedito a RI di versare le somme a lui di volta in volta corrisposte dai clienti (cfr., pag. 9-10- 11 sentenza di primo grado, relative anche alle condizioni di vita dell'imputato). Una giustificazione di posizione, obiettivamente instabile, finalizzata ad alleggerire il chiaro quadro accusatorio e le stesse dichiarazioni ammissive. Quanto ai fatti di omesso versamento delle somme ricevute, i motivi di ricorso sono inammissibili, non avendo l'imputato nemmeno contestato la condotta omissiva. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. A non diverse conclusioni deve giungersi anche quanto alle condotte relative al ritardato pagamento. 4 La Corte di cassazione ha già spiegato come nelle ipotesi, come quella in esame, in cui il reato è legato allo spirare di un termine, la responsabilità consegue solo quando sia comunque raggiunta la prova della intervenuta interversione del titolo del possesso, cioè che il pubblico ufficiale abbia agito "uti dominus". L'individuazione del momento in cui si realizza l'interversione del titolo del possesso, e dunque la condotta appropriativa, non coincide automaticamente con lo spirare del termine, ma va accertata caso per caso sulla base dell'attenta considerazione delle circostanze di fatto, evitando semplificazioni probatorie che trasformerebbero la fattispecie di peculato, gravemente punita, in un reato "formale". Occorre, cioè, che la sottrazione della "res" alla disponibilità dell'ente pubblico si sia pur sempre protratta per un lasso di tempo ragionevolmente apprezzabile e comunque tale da denotare inequivocabilmente l'atteggiamento "appropriativo" dell'agente (così testualmente, Sez. 6, n. 38339 del 29/09/2022, De Marco, Rv. 283940; cfr., sul tema Sez. 6, n. 16786 del 02/02/2021, Conte, Rv. 281335, in cui si è affermato che l'appropriazione del denaro, riscosso dal notaio a titolo di imposte e non riversato all'erario, si realizza non già per effetto del mero ritardo nell'adempimento, bensì allorquando si determina la certa interversione del titolo del possesso, che si realizza allorquando il pubblico agente compia un atto di dominio sulla cosa, con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria, condotta che non necessariamente può essere ritenuta insita nella mancata osservanza del termine di adempimento). Si tratta di questioni in cui il profilo giuridico si accompagna ad un profilo probatorio, che deve essere compiuto senza automatismi, caso per caso, in concreto, sulla base di tutte le circostanze portate alla cognizione del Giudice. Nel caso di specie, rispetto ai fatti indicati, a sentenze che hanno evidenziato sistematici ritardi - anche di anni -, a giustificazioni del tutto generiche, non è chiaro perché non sarebbe configurabile la condotta appropriativa e il dolo del peculato, perché si tratterebbe di una distrazione finalizzata a finalità comunque pubblicistiche e quali sarebbero dette finalità pubblicistiche. 2.3. Né è fondato l'assunto secondo cui nel caso di specie i Giudici non avrebbero acquisito la prova dei singoli fatti appropriativi. Nel processo in esame, a fronte di una documentazione originaria significativa relativa agli accertamenti della Agenzia delle entrate, sono intervenute le risultanze delle indagini, comprese le dichiarazioni ammissive dell'imputato, che hanno colorato quella documentazione di significato penalmente rilevante sotto molteplici profili;
si tratta di casi in cui le risultanze investigative si sviluppano sulla base di una documentazione originaria e portano a far emergere una situazione in cui il difetto di giustificazione dell'uso del denaro ricevuto si manifesta in modo chiaro e stringente, atteso il numero, 5 il tipo, la sequenza, la sistematicità, l'oggetto e le coordinate di tempo e di luogo delle modalità di gestione complessiva del denaro. Sul punto il ricorso è del tutto silente. In tali contesti la dialettica probatoria può rivelare e fare emergere l'esistenza di situazioni altamente significative sul piano probatorio della condotta appropriativa. Non si intende fare riferimento ai casi in cui, a fronte di una fisiologica richiesta di spiegazioni a seguito delle risultanze di indagini, il soggetto interessato produca documenti o alleghi circostanze che, pur incomplete, pur non decisive, lascino il fondato, ragionevole dubbio che quel denaro possa essere stato utilizzato per il conseguimento delle finalità istituzionali. Assumono invece rilievo i casi in cui l'interessato, in situazioni come quelle descritte, non fornisca nessuna spiegazione ovvero adduca spiegazioni che, al di là dei convincimenti soggettivi, confermano, anche solo implicitamente, la causale esterna dell'uso del denaro rispetto alle finalità attributive del potere pubblico e finiscono per provare l'interversione del possesso. Un procedimento probatorio indiziario e complesso, in cui il requisito della molteplicità degli indizi, che consente una valutazione di concordanza, e quello di gravità si completano a vicenda;
un ragionamento indiziario in cui elementi singoli, anche di limitata valenza, assumono rilievo per il loro numero elevato e per la loro cadenza sistematica e si accompagnano ad altri indizi, forse numericamente minori, ma di maggiore consistenza dimostrativa del fatto da provare. (ex multis Sez. 5, n. 16397 del 21/2/2014, P.G. in proc. Maggi, Rv. 259552). Si tratta di profili che sono accertati sul piano processuale "caso per caso"; una fattispecie, quella di peculato, che, in casi complessi come quelli in esame, si pone tra diritto e prova, tra requisiti di struttura, riscontro empirico ed accertamento probatorio, tra tipicità e contesti mutevoli;
una fattispecie in movimento, in divenire, che pone questioni ed esigenze di conformazione di consolidati schemi interpretativi, che, senza cedere a semplificazioni incontrollate, siano tuttavia capaci di "studiare" le condotte ed il loro significato obiettivo. E dunque, l'assunto secondo cui la prova della condotta appropriativa sarebbe stata raggiunta sulla base di una non consentita inversione della prova, è, da una parte, manifestamente infondato e, dall'altra, generico, non essendo chiaro neppure in quali casi sarebbe stata fornita e non considerata la prova della estraneità ai fatti dell'imputato. 3. È manifestamente infondato per genericità anche il quarto motivo. Il tema attiene alla produzione documentale allegata all'atto di appello, di cui la Corte mostra di essere stata a conoscenza (pag. 26 sentenza impugnata). 6 Si tratta di un motivo di cui non è stato esplicitato alcunchè, nemmeno l'indicazione degli specifici fatti di peculato a cui quella documentazione sarebbe riferibile;
né è chiaro cosa abbia fatto la parte in relazione al paventato silenzio della Corte rispetto alla richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale e neppure è stato spiegato se e in che limiti sia stato fatto rilevare il silenzio sulla richiesta di rinnovazione, tenuto conto che nel giudizio di appello l'acquisizione di documenti, pur non subordinata alla necessità di una ordinanza che disponga la rinnovazione parziale del dibattimento, dev'essere operata dopo che al riguardo sia stato assicurato il contraddittorio fra le parti, con la sanzione, in caso contrario, della inutilizzabilità dell'atto ai fini della deliberazione, ai sensi dell'art. 526, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231676). 4. Sono infondati, ai limiti della inammissibilità, anche il quinto e il sesto motivo di ricorso. 4.1. Quanto al quinto, la Corte di cassazione, in una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame, ha già condivisibilmente chiarito che la condotta del notaio che attesta falsamente, e cioè in maniera contrastante con i dati reali in documenti relativi all'autoliquidazione delle imposte fatti dei quali gli atti erano destinati a provare le verità, integra il reato previsto dagli artt. 480- 491 bis cod. pen. (Sez. 5, n. 3051 del 18/04/2014, Pongelli, Rv. 261904). 4.2. Quanto al sesto motivo, si tratta di un motivo privo del requisito della specificità non avendo il ricorrente prospettato alcuna concreta emergenza alla stregua della quale poter apprezzare se e in che modo sia stato leso il suo diritto di difesa e, soprattutto, l'esercizio del diritto alla prova, tenuto conto del chiaro perimetro della imputazione, degli assunti accusatori, del giudizio di appello in cui il ricorrente ha potuto richiedere l'assunzione di nuove prove ed esercitare il diritto di difendersi provando. 5. È invece fondato il secondo motivo di ricorso. Con riferimento ai fatti di falso contestati in relazione alle condotte di peculato indicate dal n. 139 al n. 148 del capo A), la Corte di appello ha assolto l'imputato per avere la Agenzia delle entrate accertato che nella specie la tassazione era stata indicata correttamente e che, quindi, quanto riportato nel modello di autoliquidazione corrispondeva al dato reale: le imposte, cioè , erano state liquidate tutte per intero. Sulla base di tale presupposto non è chiaro però perché, secondo la Corte di appello, per i fatti in questione, pur in presenza dell'accertamento indicato, sarebbe configurabile il reato di peculato. Sul punto la sentenza è obiettivamente silente. 7 Ne consegue che, rispetto alle condotte di peculato indicate dal n. 139 al n. 148 del capo A), la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio/ al cui esito la Corte di appello provvederà, se del caso, alla rideterminazione della pena. Si tratta di un annullamento con rinvio che non attiene ai fatti per i quali vi è costituzione di parte civile e che quindi consente di condannare l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parte civili NA NI e LT ND EN, che si liquidano in complessivi euro quattromila, oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alle condotte di peculato indicate dal n. 139 al n. 148 del capo A) e rinvia per nuovo giudizio sui predetti capi ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità per le residue imputazioni. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parte civili NA NI e LT ND EN, che si liquida in complessivi euro quattromila, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023.