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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/10/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 413/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Cons. Dott. Pier Giorgio Palestini
Cons. Dott. Cesare Marziali Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 413/2023 R.G. e promossa
DA
(cf ), personalmente nonché in qualità di genitore Parte_1 C.F._1 esercente la responsabilità genitoriale sui minori (cf ), e Persona_1 C.F._2
(cf ), (cf ), Parte_2 C.F._3 Parte_3 C.F._4 Pt_4
(cf ), rappresentati e difesi dall'Avv. Enrico D'Ambrosio del Foro di
[...] C.F._5
Urbino (cf ), con studio in Urbino, P.le Gonzaga n. 2, presso il quale sono C.F._6 elettivamente domiciliati, con autorizzazione a ricevere comunicazioni e/o avvisi a mezzo fax al num. 0722/4076 o all'indirizzo p.e.c. Email_1
Appellante
Contro
(CF: ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Letizia Bocchini (C.F. CP_1 P.IVA_1
) ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Pesaro Viale dei Partigiani n. 31 C.F._7
pagina 1 di 9 che formula avviso che le comunicazioni e notificazioni potranno essere effettuate agli indirizzi di posta elettronica Email_2 Email_3
- Appellata-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Urbino in materia di responsabilità professionale – danno parentale .
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note telematiche
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1 - Gli odierni appellanti, rispettivamente figlio ( ) e nipoti ( , Parte_1 Persona_1 Pt_2
, ) della deceduta in Pesaro in data 26 febbraio
[...] Parte_3 Parte_4 Controparte_2
2012, proponevano domanda innanzi al trib. Urbino, esponendo che , figlio di primo Parte_1 letto della Sig.ra apprendeva delle reali cause del decesso della madre solo nel corso Controparte_2 dell'anno 2021, in maniera del tutto casuale durante un colloquio con uno dei fratellastri, il quale gli rivelava di aver ricevuto un cospicuo risarcimento per la morte della madre. Infatti, gli altri eredi, figli di secondo letto della defunta, a seguito del decesso avevano instaurato un giudizio per responsabilità medica al fine di ottenere il risarcimento del danno quali eredi e nel corso di detto giudizio il CTU concludeva che “la condotta omissiva dei sanitari aveva conseguenze letali per la paziente, che in data
26.2.2012 giungeva morte per una meningite tubercolare, evoluzione terminale di una malattia specifica extrapolmonare in fieri quantomeno da due anni e diagnosticata postuma ad opera degli infettivologi pesaresi, i quali avevano comunque formulato il sospetto diagnostico nel corso della brevissima degenza effettuata nel loro reparto specialistico dalla de cuius”.
Gli attori riferivano di essere stati tenuti all'oscuro dell'azione di risarcimento del danno intrapresa dai fratellastri, i quali avrebbero omesso di indicare quale erede il sig. che per tali fatti Parte_1 depositava specifico atto di denuncia-querela presso la competente Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Urbino.
Pertanto il , anche quale esercente la potestà genitoriale sui figli, citava in giudizio Parte_1
richiedendo il risarcimento del danno iure proprio ex art 2043 c.c. CP_3
pagina 2 di 9 Si costituiva eccependo da subito che l'azione extracontrattuale oltre a comportare CP_3 un differente onere probatorio a carico delle parti (incombendo sul danneggiato ai sensi dell'art. 2043
c.c., la prova di tutti i fatti costitutivi richiesti dalla norma come la colpa del danneggiante, il danno evento, il danno conseguenza ed il nesso causale materiale e giuridico) - implicava anche l'assoggettamento al regime della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2947, 1° comma, c.c..
Il primo giudice riteneva l'eccezione fondata, ritenendo che la circostanza riferita dagli attori, di essere stati tenuti all'oscuro da parte del patrigno e dei fratellastri delle responsabilità dei sanitari in ordine alle cause del decesso della loro congiunta avendo questi riferito loro che la madre era venuta a mancare per morte naturale a causa delle patologie di cui era portatrice, non poteva avere alcuna rilevanza sul “dies a quo” del termine di decorrenza della prescrizione.
L'impossibilità di far valere il diritto che impedisce la decorrenza della prescrizione deriva da cause giuridiche e non comprende impedimenti soggettivi od ostacoli di mero fatto, tra i quali non rientra sicuramente l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cassazione civile sez. II, 15/12/2021, n.40104) Gli attori riferiscono di essere venuti a conoscenza della vera causa della morte della madre solo nel 2021 quando, per caso, ne hanno sentito parlare da uno dei fratellastri.
Osservava ancora il primo giudice come le istanze istruttorie non fossero state ammesse, in quanto non indirizzate a provare lo stretto legame affettivo con la madre bensì a provare di non essere venuti a conoscenza delle vere cause della di lei morte, ma tale fatto costituirebbe prova in una eventuale causa nei confronti dei fratelli ma non certo nei confronti di CP_3
Avverso la predetta sentenza viene interposto appello dagli attori in primo grado, con i seguenti motivi
:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2947 c.c. in relazione all'erroneo accoglimento dell'eccezione di prescrizione, in relazione all'esordio del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno in materia di responsabilità medica
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2947 c.c. in relazione al termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale
3) Violazione e falsa applicazione dell'artt. 2697 e 2059 c.c , nella parte in cui è stata esclusa la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale per asserita carenza di prova Cont Si è costituita l' come in epigrafe indicata, la quale ha chiesto il rigetto integrale dell'appello.
I motivi di appello possono unitariamente essere affrontati come ai paragrafi che seguono. pagina 3 di 9 § 2 - La prima questione da affrontare riguarda il problema della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da morte di un congiunto (c.d. danno parentale) e la dimostrazione dell'effettiva conoscenza dell'evento da parte dell'attore, che potrebbe impedire il decorso del termine prescrizionale.
Secondo l'articolo 2947 del Codice Civile, il termine di prescrizione per il risarcimento del danno è di cinque anni dal momento in cui il fatto si è verificato. Tuttavia, la giurisprudenza afferma che il termine prescrizionale inizia a decorrere dal momento in cui il soggetto ha avuto effettiva conoscenza del danno e del fatto che lo ha causato (c.d. notizia conoscitiva), purché tale conoscenza sia ragionevolmente acquisibile.
Nel caso specifico del danno parentale, se l'attore sostiene di aver avuto conoscenza del decesso solo successivamente alla sua occorrenza, spetta a lui dimostrare tale circostanza per evitare che la prescrizione sia già decorsa. La prova dell'effettiva conoscenza può essere fornita tramite una serie di elementi, quali, a mero titolo di esempio, documenti, comunicazioni, testimonianze o altri elementi che dimostrino che l'attore non era in grado di conoscere il decreto prima della data indicata. Ovvero circostanze personali o familiari che abbiano impedito la conoscenza immediata dell'evento (ad esempio, distanza geografica, isolamento, mancanza di comunicazione con i familiari: aspetti, questi, particolarmente rilevanti nel caso in esame). A tali ultimi fattori si possono ricollegare gli aspetti quali la dimostrazione che l'evento non era noto o non poteva essere ragionevolmente conosciuto prima della data indicata.
La giurisprudenza ha sottolineato che l'onere della prova grava sull'attore, il quale deve fornire elementi precisi per dimostrare che la conoscenza dell'evento è avvenuta successivamente. La valutazione del giudice di merito è una tipica quaestio facti, in relazione all'eventuale giudizio di legittimità.
§ 3 - Si pone, a questo punto, la problematica della reiterazione delle prove orali articolate in primo grado e richieste in questo grado d'appello, perché, come sopra visto, disattese dal primo giudice. Si tratta dei seguenti capitoli, “se del caso depurati da eventuali locuzioni negative e/o valutative” :
1) Vero che al Sig. alcuni mesi dopo la morte della moglie ( , Parte_5 Controparte_2 veniva fatta una segnalazione, da parte di un medico già in servizio presso l'Ospedale di Pesaro,
pagina 4 di 9 circa la possibile eziologia sanitaria della morte della stessa, per circostanze verificatesi presso l'Ospedale di Urbino?
Si tratta di un capitolo inutile, in quanto riguarda la conoscenza, ritardata ma comunque abbastanza vicina all'intervenuto decesso, che ha riguardato la conoscenza del nuovo nucleo familiare costituito dal patrigno dell'attore principale.
2) Vero che, fino a quel momento, il Sig. era convinto che la moglie fosse deceduta Parte_5 per cause naturali, correlate al pregresso stato di salute della stessa?
Idem c.s.
3) Vero che, una volta messo in allerta circa la possibile eziologia sanitaria della morte della moglie, il Sig. si rivolgeva per la prima volta ad confronti di il rilascio Parte_5 CP_3
della cartella clinica relativa al ricovero della madre presso l'Ospedale di Urbino dall'01/07/2010 al 16/07/2010?
Idem c.s.
4) Vero che il Sig. non rivelava nulla di quanto sopra al Sig. e/o ai Parte_5 Parte_1 di lui figli?
Si tratta di aspetto importante, che è collegato a tutto il contesto della vicenda e che verrà esaminato successivamente, proprio nell'analisi del contesto generale, in quanto alcuni dati sono rilevanti o meno a seconda della relativa interpretazione
5) Vero che il Sig. anche dopo aver intrapreso l'azione risarcitoria nei confronti di Parte_5
(Rg 100/2015), manteneva stretto riserbo circa l'intera vicenda riguardante il decesso della CP_3 moglie, senza rivelare alcunchè al riguardo nè al Sig. nè ai di lui figli? Parte_1
Idem c.s.
6) Vero che il Sig. imponeva anche ai figli di non rivelare alcunchè né al Sig. Parte_5
né ai di lui figli circa l'intera vicenda relativa al decesso della moglie, anche in Parte_1 ordine all'azione risarcitoria nel frattempo dai medesimi intrapresa?
Idem c.s.
7) Vero che il Sig. apprendeva per la prima volta nel corso dell'anno 2021, in Parte_1 maniera casuale durante un colloquio con uno dei figli del Sig. le circostanze Parte_5
pagina 5 di 9 relative al decesso della Sig.ra nonché al risarcimento dagli stessi ottenuto a Controparte_2 seguito della relativa azione risarcitoria (Rg n. 100/2015)?
Idem c.s.
8) Descriva il teste il rapporto tra la Sig.ra e ciascuno degli odierni attori ( Controparte_2 Pt_1
, , , , ).
[...] Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Generico e pertanto inammissibile . Sarebbe stato, piuttosto, rilevante una richiesta se c'era una persistente lontananza geografica, il perché di tale lontananza, le possibili frequentazioni della madre col figlio ed i nipoti, la cadenza, ecc. ecc. Nulla di tutto ciò viene detto, ponendo fra l'altro la controparte nell'impossibilità di articolare un'utile controprova
§ 4 – Valutazione del contesto complessivo, per come emerge nella stringata descrizione di parte appellante.
Parte appellante si limita ad esporre molto sinteticamente il contesto in cui si colloca la sua mancanza di conoscenza della malpractice, tenuta nascosta dal patrigno dell'attore:
“…è necessario evidenziare che il Sig. , figlio di primo letto della Sig.ra (da nubile , Parte_1 Controparte_2 Per_2 apprendeva delle reali cause del decesso della madre solo nel corso dell'anno 2021, in maniera del tutto casuale durante un colloquio con uno dei fratellastri, il quale gli rivelava di aver ricevuto un cospicuo risarcimento per la morte della madre.
Dell'intera vicenda, così come del relativo iter giudiziario, il Sig. veniva tenuto completamente all'oscuro da parte del Parte_1 patrigno e dei fratellastri, che gli avevano sempre riferito che la madre era venuta a mancare per morte naturale a causa delle patologie di cui era portatrice.
Risulta altresì che il patrigno dell'odierno attore, nato a [...] il [...], proprio al fine di Parte_5 intraprendere la relativa causa risarcitoria, in data 04/11/2014 abbia sottoscritto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di fronte al funzionario incaricato dell'Ufficio di Urbino, dove dichiarava falsamente che gli eredi legittimi della de cuius fossero i soli:
, , ovvero i medesimi attori nell'ambito del procedimento Rg n. Parte_5 Persona_3 Parte_6 Parte_7 100/2015, così escludendo i membri della famiglia eredi legittimi di pari grado….[…]…. si evidenzia come la premorienza della Pt_1Controparte_ Sig.ra (da nubile abbi il Sig. della figura materna cui era profondamente legato, e i Per_2 Parte_1 Pt_ Per di lui figli , , e della nonna paterna, che in particolare i primi due, per ragioni anagrafiche, hanno Parte_4 Pt_2 avuto modo di frequentare maggiormente, mantenendone vivido il ricordo….”.
Oltre quanto più strettamente attiene alla malpractice, anche la documentazione prodotta è alquanto stringata e consistente nell'atto di querela cui si è fatto cenno :
“…Da circa 7/8 mesi sono venuto a conoscenza che il mio patrigno nato a [...] il [...] e residente a Parte_5 Urbino in Loc. Viapiana Via Monte Petralata n.l int.6 e i miei fratellastri: nata a [...] il [...] e Persona_3 residente a [...]; nata a [...] il [...] e residente a [...] nato a [...] il [...] e residente a Urbino in Loc. Viapiana a seguito di un'azione giudiziaria per Parte_7 risarcimento danni da mala sanità per la morte di , quali prossimi congiunti, il marito il primo e figli gli altri tre avevano Persona_4 ottenuto un notevole risarcimento.
Di tali fatti, pur essendo anche io figlio della con il primo marito, sono stato sempre tenuto all'oscuro di quanto accaduto Persona_4CP_ a mia madre morta, da quanto mi è stato sempre riferito dai miei famigliari, per morte naturale a causa delle patologie di cui era portatrice.
pagina 6 di 9 Non sono mai stato informato dai miei fratellastri o dal mio patrigno, nè ho mai avuto il minimo sospetto della effettiva causa della morte di mia madre e delle ragioni che hanno indotto i miei famigliari ad intraprendere un'azione di risarcimento danni nei confronti dell'Ospedale di Urbino. Solo adesso sono venuto a conoscenza che un medico dell'Ospedale di Muraglia di Pesaro, dove era stata trasferita dall'Ospedale di Urbino mia madre, aveva fatto capire al mio patrigno che forse mia madre presso l'Ospedale di Urbino non aveva ricevute le giuste cure, di rivolgersi ad un avvocato per le tutele del caso. Di tutto ciò, ripeto, ne sono venuto a conoscenza solo adesso che ho incaricato il mio avvocato di eseguire degli accertamenti relativi alla vicenda e le ragioni della mia esclusione decisa, arbitrariamente e falsamente dal mio patrigno. Nemmeno sono stato avvisato e incluso nell'azione esercitata contro l'Asl. Sono stato sempre tenuto all'oscuro di quanto stavano facendo e ciò sino a quando insospettito della vicenda davo incarico al mio avvocato per recuperare i documenti e gli atti prodotti per la richiesta di risarcimento….[…]….”.
Non è dato sapere se tale denuncia, del 11.3.22, quindi oltre 3 anni addietro, abbia avuto ulteriori sviluppi in sede di procedimento penale.
In ogni caso restano del tutto sconosciuti, né oggetto di richiesta di specifico approfondimento, come sopra accennato, elementi che invece avevano assoluto rilievo sia ai fini dell'ipotizzata problematica
(ovvero impossibile) conoscenza da parte del sia della tipologia dei rapporti che il figlio Pt_1 intratteneva con la madre.
In particolare, non risulta e/o non è stato oggetto di esposizione in fatto e/o di specifici approfondimenti
1) Se ed in che modo il patrigno impediva contatti fra sua moglie ed il figliastro (e con i nipoti di lei)
2) In che termini il patrigno avesse impedito ai suoi consanguinei di specificare la conoscenza effettiva della causa del decesso e quindi della responsabilità medica, posto che successivamente il ne era venuto a conoscenza proprio dal fratellastro, nella descrizione Pt_1 fornita.
3) Se il sapeva degli ultimi ricoveri ospedalieri ed in che modo si operava per recare Pt_1 conforto materiale o spirituale alla madre, d'accordo ovvero in contrasto con l'atteggiamento
(in ipotesi) ostativo del patrigno : elemento, quest'ultimo, veramente decisivo sotto due profili vale a dire a) l'effettivo legame tenuto dal con la madre, sino a prova del contrario non Pt_1 impedito da alcuna lontananza (Urbino è il comune di residenza della defunta, , in Per_5 provincia di Pesaro, come risulta dalla querela, il comune di residenza del b) la Pt_1 conoscenza, da parte dei sanitari, dell'esistenza di un figlio, avente titolo (oltre che dovere, forse anche giuridico1 in caso di impossibilità di determinarsi della malata, sicuramente morale) alla conoscenza dello stato di salute della madre. 1 Non sarà inutile, circa la conoscenza che gli stretti parenti debbono avere della malattia del congiunto, richiamare il codice deontologico: Art. 9 Segreto professionale Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua professione;
deve, altresì, conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, nel rispetto dei principi che garantiscano la tutela della riservatezza. pagina 7 di 9 È appena il caso di dire, alla luce di tutto ciò, che l'esposizione dei fatti, data dall'appellante in I e II grado, è del tutto insufficiente a supportare la pretesa incolpevole conoscenza. E gli approfondimenti richiesti, a loro volta, con la prova orale sono inconducenti per superare tale insufficienza .
§§§§§§§
L'infondatezza dei motivi d'appello, alla stregua delle assorbenti considerazioni che precedono, comportano il rigetto dello stesso, con conseguente regolamento delle spese secondo la soccombenza ed i valori medi dello scaglione di riferimento, e la declaratoria in tema di CU.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 personalmente nonché in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori Per_1
, , , , così provvede:
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
Cont
- condanna la parte appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate: per la Fase di studio della controversia, € 2.518,00; per la Fase introduttiva del giudizio, € 1.665,00; per la Fase di trattazione, € 3.686,00; per la Fase decisionale, € 4.287,00; il tutto oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
- condanna la parte appellante al versamento di una somma pari al raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c. I quater, DPR. 115/2002.
Ancona c.c. 16.9.25
Il cons. est.
Dr. Cesare Marziali
Il Presidente dr. G. Marcelli
La rivelazione assume particolare gravità quando ne derivi profitto, proprio o altrui, o nocumento della persona o di altri. Costituiscono giusta causa di rivelazione, oltre alle inderogabili ottemperanze a specifiche norme legislative (referti, denunce, notifiche e certificazioni obbligatorie): a) la richiesta o l'autorizzazione da parte della persona assistita o del suo legale rappresentante, previa specifica informazione sulle conseguenze o sull'opportunità o meno della rivelazione stessa;
b) l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute dell'interessato o di terzi, nel caso in cui l'interessato stesso non sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere e di volere;
c) l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche nel caso di diniego dell'interessato, ma previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali…” pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Cons. Dott. Pier Giorgio Palestini
Cons. Dott. Cesare Marziali Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 413/2023 R.G. e promossa
DA
(cf ), personalmente nonché in qualità di genitore Parte_1 C.F._1 esercente la responsabilità genitoriale sui minori (cf ), e Persona_1 C.F._2
(cf ), (cf ), Parte_2 C.F._3 Parte_3 C.F._4 Pt_4
(cf ), rappresentati e difesi dall'Avv. Enrico D'Ambrosio del Foro di
[...] C.F._5
Urbino (cf ), con studio in Urbino, P.le Gonzaga n. 2, presso il quale sono C.F._6 elettivamente domiciliati, con autorizzazione a ricevere comunicazioni e/o avvisi a mezzo fax al num. 0722/4076 o all'indirizzo p.e.c. Email_1
Appellante
Contro
(CF: ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Letizia Bocchini (C.F. CP_1 P.IVA_1
) ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Pesaro Viale dei Partigiani n. 31 C.F._7
pagina 1 di 9 che formula avviso che le comunicazioni e notificazioni potranno essere effettuate agli indirizzi di posta elettronica Email_2 Email_3
- Appellata-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Urbino in materia di responsabilità professionale – danno parentale .
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note telematiche
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1 - Gli odierni appellanti, rispettivamente figlio ( ) e nipoti ( , Parte_1 Persona_1 Pt_2
, ) della deceduta in Pesaro in data 26 febbraio
[...] Parte_3 Parte_4 Controparte_2
2012, proponevano domanda innanzi al trib. Urbino, esponendo che , figlio di primo Parte_1 letto della Sig.ra apprendeva delle reali cause del decesso della madre solo nel corso Controparte_2 dell'anno 2021, in maniera del tutto casuale durante un colloquio con uno dei fratellastri, il quale gli rivelava di aver ricevuto un cospicuo risarcimento per la morte della madre. Infatti, gli altri eredi, figli di secondo letto della defunta, a seguito del decesso avevano instaurato un giudizio per responsabilità medica al fine di ottenere il risarcimento del danno quali eredi e nel corso di detto giudizio il CTU concludeva che “la condotta omissiva dei sanitari aveva conseguenze letali per la paziente, che in data
26.2.2012 giungeva morte per una meningite tubercolare, evoluzione terminale di una malattia specifica extrapolmonare in fieri quantomeno da due anni e diagnosticata postuma ad opera degli infettivologi pesaresi, i quali avevano comunque formulato il sospetto diagnostico nel corso della brevissima degenza effettuata nel loro reparto specialistico dalla de cuius”.
Gli attori riferivano di essere stati tenuti all'oscuro dell'azione di risarcimento del danno intrapresa dai fratellastri, i quali avrebbero omesso di indicare quale erede il sig. che per tali fatti Parte_1 depositava specifico atto di denuncia-querela presso la competente Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Urbino.
Pertanto il , anche quale esercente la potestà genitoriale sui figli, citava in giudizio Parte_1
richiedendo il risarcimento del danno iure proprio ex art 2043 c.c. CP_3
pagina 2 di 9 Si costituiva eccependo da subito che l'azione extracontrattuale oltre a comportare CP_3 un differente onere probatorio a carico delle parti (incombendo sul danneggiato ai sensi dell'art. 2043
c.c., la prova di tutti i fatti costitutivi richiesti dalla norma come la colpa del danneggiante, il danno evento, il danno conseguenza ed il nesso causale materiale e giuridico) - implicava anche l'assoggettamento al regime della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2947, 1° comma, c.c..
Il primo giudice riteneva l'eccezione fondata, ritenendo che la circostanza riferita dagli attori, di essere stati tenuti all'oscuro da parte del patrigno e dei fratellastri delle responsabilità dei sanitari in ordine alle cause del decesso della loro congiunta avendo questi riferito loro che la madre era venuta a mancare per morte naturale a causa delle patologie di cui era portatrice, non poteva avere alcuna rilevanza sul “dies a quo” del termine di decorrenza della prescrizione.
L'impossibilità di far valere il diritto che impedisce la decorrenza della prescrizione deriva da cause giuridiche e non comprende impedimenti soggettivi od ostacoli di mero fatto, tra i quali non rientra sicuramente l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cassazione civile sez. II, 15/12/2021, n.40104) Gli attori riferiscono di essere venuti a conoscenza della vera causa della morte della madre solo nel 2021 quando, per caso, ne hanno sentito parlare da uno dei fratellastri.
Osservava ancora il primo giudice come le istanze istruttorie non fossero state ammesse, in quanto non indirizzate a provare lo stretto legame affettivo con la madre bensì a provare di non essere venuti a conoscenza delle vere cause della di lei morte, ma tale fatto costituirebbe prova in una eventuale causa nei confronti dei fratelli ma non certo nei confronti di CP_3
Avverso la predetta sentenza viene interposto appello dagli attori in primo grado, con i seguenti motivi
:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2947 c.c. in relazione all'erroneo accoglimento dell'eccezione di prescrizione, in relazione all'esordio del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno in materia di responsabilità medica
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2947 c.c. in relazione al termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale
3) Violazione e falsa applicazione dell'artt. 2697 e 2059 c.c , nella parte in cui è stata esclusa la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale per asserita carenza di prova Cont Si è costituita l' come in epigrafe indicata, la quale ha chiesto il rigetto integrale dell'appello.
I motivi di appello possono unitariamente essere affrontati come ai paragrafi che seguono. pagina 3 di 9 § 2 - La prima questione da affrontare riguarda il problema della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da morte di un congiunto (c.d. danno parentale) e la dimostrazione dell'effettiva conoscenza dell'evento da parte dell'attore, che potrebbe impedire il decorso del termine prescrizionale.
Secondo l'articolo 2947 del Codice Civile, il termine di prescrizione per il risarcimento del danno è di cinque anni dal momento in cui il fatto si è verificato. Tuttavia, la giurisprudenza afferma che il termine prescrizionale inizia a decorrere dal momento in cui il soggetto ha avuto effettiva conoscenza del danno e del fatto che lo ha causato (c.d. notizia conoscitiva), purché tale conoscenza sia ragionevolmente acquisibile.
Nel caso specifico del danno parentale, se l'attore sostiene di aver avuto conoscenza del decesso solo successivamente alla sua occorrenza, spetta a lui dimostrare tale circostanza per evitare che la prescrizione sia già decorsa. La prova dell'effettiva conoscenza può essere fornita tramite una serie di elementi, quali, a mero titolo di esempio, documenti, comunicazioni, testimonianze o altri elementi che dimostrino che l'attore non era in grado di conoscere il decreto prima della data indicata. Ovvero circostanze personali o familiari che abbiano impedito la conoscenza immediata dell'evento (ad esempio, distanza geografica, isolamento, mancanza di comunicazione con i familiari: aspetti, questi, particolarmente rilevanti nel caso in esame). A tali ultimi fattori si possono ricollegare gli aspetti quali la dimostrazione che l'evento non era noto o non poteva essere ragionevolmente conosciuto prima della data indicata.
La giurisprudenza ha sottolineato che l'onere della prova grava sull'attore, il quale deve fornire elementi precisi per dimostrare che la conoscenza dell'evento è avvenuta successivamente. La valutazione del giudice di merito è una tipica quaestio facti, in relazione all'eventuale giudizio di legittimità.
§ 3 - Si pone, a questo punto, la problematica della reiterazione delle prove orali articolate in primo grado e richieste in questo grado d'appello, perché, come sopra visto, disattese dal primo giudice. Si tratta dei seguenti capitoli, “se del caso depurati da eventuali locuzioni negative e/o valutative” :
1) Vero che al Sig. alcuni mesi dopo la morte della moglie ( , Parte_5 Controparte_2 veniva fatta una segnalazione, da parte di un medico già in servizio presso l'Ospedale di Pesaro,
pagina 4 di 9 circa la possibile eziologia sanitaria della morte della stessa, per circostanze verificatesi presso l'Ospedale di Urbino?
Si tratta di un capitolo inutile, in quanto riguarda la conoscenza, ritardata ma comunque abbastanza vicina all'intervenuto decesso, che ha riguardato la conoscenza del nuovo nucleo familiare costituito dal patrigno dell'attore principale.
2) Vero che, fino a quel momento, il Sig. era convinto che la moglie fosse deceduta Parte_5 per cause naturali, correlate al pregresso stato di salute della stessa?
Idem c.s.
3) Vero che, una volta messo in allerta circa la possibile eziologia sanitaria della morte della moglie, il Sig. si rivolgeva per la prima volta ad confronti di il rilascio Parte_5 CP_3
della cartella clinica relativa al ricovero della madre presso l'Ospedale di Urbino dall'01/07/2010 al 16/07/2010?
Idem c.s.
4) Vero che il Sig. non rivelava nulla di quanto sopra al Sig. e/o ai Parte_5 Parte_1 di lui figli?
Si tratta di aspetto importante, che è collegato a tutto il contesto della vicenda e che verrà esaminato successivamente, proprio nell'analisi del contesto generale, in quanto alcuni dati sono rilevanti o meno a seconda della relativa interpretazione
5) Vero che il Sig. anche dopo aver intrapreso l'azione risarcitoria nei confronti di Parte_5
(Rg 100/2015), manteneva stretto riserbo circa l'intera vicenda riguardante il decesso della CP_3 moglie, senza rivelare alcunchè al riguardo nè al Sig. nè ai di lui figli? Parte_1
Idem c.s.
6) Vero che il Sig. imponeva anche ai figli di non rivelare alcunchè né al Sig. Parte_5
né ai di lui figli circa l'intera vicenda relativa al decesso della moglie, anche in Parte_1 ordine all'azione risarcitoria nel frattempo dai medesimi intrapresa?
Idem c.s.
7) Vero che il Sig. apprendeva per la prima volta nel corso dell'anno 2021, in Parte_1 maniera casuale durante un colloquio con uno dei figli del Sig. le circostanze Parte_5
pagina 5 di 9 relative al decesso della Sig.ra nonché al risarcimento dagli stessi ottenuto a Controparte_2 seguito della relativa azione risarcitoria (Rg n. 100/2015)?
Idem c.s.
8) Descriva il teste il rapporto tra la Sig.ra e ciascuno degli odierni attori ( Controparte_2 Pt_1
, , , , ).
[...] Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Generico e pertanto inammissibile . Sarebbe stato, piuttosto, rilevante una richiesta se c'era una persistente lontananza geografica, il perché di tale lontananza, le possibili frequentazioni della madre col figlio ed i nipoti, la cadenza, ecc. ecc. Nulla di tutto ciò viene detto, ponendo fra l'altro la controparte nell'impossibilità di articolare un'utile controprova
§ 4 – Valutazione del contesto complessivo, per come emerge nella stringata descrizione di parte appellante.
Parte appellante si limita ad esporre molto sinteticamente il contesto in cui si colloca la sua mancanza di conoscenza della malpractice, tenuta nascosta dal patrigno dell'attore:
“…è necessario evidenziare che il Sig. , figlio di primo letto della Sig.ra (da nubile , Parte_1 Controparte_2 Per_2 apprendeva delle reali cause del decesso della madre solo nel corso dell'anno 2021, in maniera del tutto casuale durante un colloquio con uno dei fratellastri, il quale gli rivelava di aver ricevuto un cospicuo risarcimento per la morte della madre.
Dell'intera vicenda, così come del relativo iter giudiziario, il Sig. veniva tenuto completamente all'oscuro da parte del Parte_1 patrigno e dei fratellastri, che gli avevano sempre riferito che la madre era venuta a mancare per morte naturale a causa delle patologie di cui era portatrice.
Risulta altresì che il patrigno dell'odierno attore, nato a [...] il [...], proprio al fine di Parte_5 intraprendere la relativa causa risarcitoria, in data 04/11/2014 abbia sottoscritto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di fronte al funzionario incaricato dell'Ufficio di Urbino, dove dichiarava falsamente che gli eredi legittimi della de cuius fossero i soli:
, , ovvero i medesimi attori nell'ambito del procedimento Rg n. Parte_5 Persona_3 Parte_6 Parte_7 100/2015, così escludendo i membri della famiglia eredi legittimi di pari grado….[…]…. si evidenzia come la premorienza della Pt_1Controparte_ Sig.ra (da nubile abbi il Sig. della figura materna cui era profondamente legato, e i Per_2 Parte_1 Pt_ Per di lui figli , , e della nonna paterna, che in particolare i primi due, per ragioni anagrafiche, hanno Parte_4 Pt_2 avuto modo di frequentare maggiormente, mantenendone vivido il ricordo….”.
Oltre quanto più strettamente attiene alla malpractice, anche la documentazione prodotta è alquanto stringata e consistente nell'atto di querela cui si è fatto cenno :
“…Da circa 7/8 mesi sono venuto a conoscenza che il mio patrigno nato a [...] il [...] e residente a Parte_5 Urbino in Loc. Viapiana Via Monte Petralata n.l int.6 e i miei fratellastri: nata a [...] il [...] e Persona_3 residente a [...]; nata a [...] il [...] e residente a [...] nato a [...] il [...] e residente a Urbino in Loc. Viapiana a seguito di un'azione giudiziaria per Parte_7 risarcimento danni da mala sanità per la morte di , quali prossimi congiunti, il marito il primo e figli gli altri tre avevano Persona_4 ottenuto un notevole risarcimento.
Di tali fatti, pur essendo anche io figlio della con il primo marito, sono stato sempre tenuto all'oscuro di quanto accaduto Persona_4CP_ a mia madre morta, da quanto mi è stato sempre riferito dai miei famigliari, per morte naturale a causa delle patologie di cui era portatrice.
pagina 6 di 9 Non sono mai stato informato dai miei fratellastri o dal mio patrigno, nè ho mai avuto il minimo sospetto della effettiva causa della morte di mia madre e delle ragioni che hanno indotto i miei famigliari ad intraprendere un'azione di risarcimento danni nei confronti dell'Ospedale di Urbino. Solo adesso sono venuto a conoscenza che un medico dell'Ospedale di Muraglia di Pesaro, dove era stata trasferita dall'Ospedale di Urbino mia madre, aveva fatto capire al mio patrigno che forse mia madre presso l'Ospedale di Urbino non aveva ricevute le giuste cure, di rivolgersi ad un avvocato per le tutele del caso. Di tutto ciò, ripeto, ne sono venuto a conoscenza solo adesso che ho incaricato il mio avvocato di eseguire degli accertamenti relativi alla vicenda e le ragioni della mia esclusione decisa, arbitrariamente e falsamente dal mio patrigno. Nemmeno sono stato avvisato e incluso nell'azione esercitata contro l'Asl. Sono stato sempre tenuto all'oscuro di quanto stavano facendo e ciò sino a quando insospettito della vicenda davo incarico al mio avvocato per recuperare i documenti e gli atti prodotti per la richiesta di risarcimento….[…]….”.
Non è dato sapere se tale denuncia, del 11.3.22, quindi oltre 3 anni addietro, abbia avuto ulteriori sviluppi in sede di procedimento penale.
In ogni caso restano del tutto sconosciuti, né oggetto di richiesta di specifico approfondimento, come sopra accennato, elementi che invece avevano assoluto rilievo sia ai fini dell'ipotizzata problematica
(ovvero impossibile) conoscenza da parte del sia della tipologia dei rapporti che il figlio Pt_1 intratteneva con la madre.
In particolare, non risulta e/o non è stato oggetto di esposizione in fatto e/o di specifici approfondimenti
1) Se ed in che modo il patrigno impediva contatti fra sua moglie ed il figliastro (e con i nipoti di lei)
2) In che termini il patrigno avesse impedito ai suoi consanguinei di specificare la conoscenza effettiva della causa del decesso e quindi della responsabilità medica, posto che successivamente il ne era venuto a conoscenza proprio dal fratellastro, nella descrizione Pt_1 fornita.
3) Se il sapeva degli ultimi ricoveri ospedalieri ed in che modo si operava per recare Pt_1 conforto materiale o spirituale alla madre, d'accordo ovvero in contrasto con l'atteggiamento
(in ipotesi) ostativo del patrigno : elemento, quest'ultimo, veramente decisivo sotto due profili vale a dire a) l'effettivo legame tenuto dal con la madre, sino a prova del contrario non Pt_1 impedito da alcuna lontananza (Urbino è il comune di residenza della defunta, , in Per_5 provincia di Pesaro, come risulta dalla querela, il comune di residenza del b) la Pt_1 conoscenza, da parte dei sanitari, dell'esistenza di un figlio, avente titolo (oltre che dovere, forse anche giuridico1 in caso di impossibilità di determinarsi della malata, sicuramente morale) alla conoscenza dello stato di salute della madre. 1 Non sarà inutile, circa la conoscenza che gli stretti parenti debbono avere della malattia del congiunto, richiamare il codice deontologico: Art. 9 Segreto professionale Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua professione;
deve, altresì, conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, nel rispetto dei principi che garantiscano la tutela della riservatezza. pagina 7 di 9 È appena il caso di dire, alla luce di tutto ciò, che l'esposizione dei fatti, data dall'appellante in I e II grado, è del tutto insufficiente a supportare la pretesa incolpevole conoscenza. E gli approfondimenti richiesti, a loro volta, con la prova orale sono inconducenti per superare tale insufficienza .
§§§§§§§
L'infondatezza dei motivi d'appello, alla stregua delle assorbenti considerazioni che precedono, comportano il rigetto dello stesso, con conseguente regolamento delle spese secondo la soccombenza ed i valori medi dello scaglione di riferimento, e la declaratoria in tema di CU.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 personalmente nonché in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori Per_1
, , , , così provvede:
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
Cont
- condanna la parte appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate: per la Fase di studio della controversia, € 2.518,00; per la Fase introduttiva del giudizio, € 1.665,00; per la Fase di trattazione, € 3.686,00; per la Fase decisionale, € 4.287,00; il tutto oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
- condanna la parte appellante al versamento di una somma pari al raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c. I quater, DPR. 115/2002.
Ancona c.c. 16.9.25
Il cons. est.
Dr. Cesare Marziali
Il Presidente dr. G. Marcelli
La rivelazione assume particolare gravità quando ne derivi profitto, proprio o altrui, o nocumento della persona o di altri. Costituiscono giusta causa di rivelazione, oltre alle inderogabili ottemperanze a specifiche norme legislative (referti, denunce, notifiche e certificazioni obbligatorie): a) la richiesta o l'autorizzazione da parte della persona assistita o del suo legale rappresentante, previa specifica informazione sulle conseguenze o sull'opportunità o meno della rivelazione stessa;
b) l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute dell'interessato o di terzi, nel caso in cui l'interessato stesso non sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere e di volere;
c) l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche nel caso di diniego dell'interessato, ma previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali…” pagina 8 di 9 pagina 9 di 9