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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2025, n. 9598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9598 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 17362 /2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 08/05/2025 e vertente
TRA
) , nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. MAGGIO GIAN ANTONIO presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nato a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data
18/6/2025
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Precisazione delle conclusioni per parte ricorrente: pronunciare lo status
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 08/05/2025 premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito civile a Milano in data 24/3/2014 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Milano - A. 2014 -N 311 – P I), con dalla cui unione non CP_1 sono nati figli, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale tra i coniugi.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 18/6/2025, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis. 17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, considerato che il convenuto seppur destinatario di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, non si era costituito né era comparso in udienza, ha proceduto all'audizione della parte ricorrente, che ha reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato, quindi, autorizzati i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti nonché di istanze istruttorie, ha invitato il procuratore di parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni, invitandolo alla discussione orale della causa.
Terminata la discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisone, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 3/12/2025
Osservato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n.
1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in
Italia la ricorrente. La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo,
l'interruzione da tempo della convivenza e di qualsivoglia contatto tra i coniugi, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. in conformità della domanda della parte ricorrente.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha svolto difese, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi
E che hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 civile a Milano in data 24/3/2014 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Milano - A. 2014 -N 311 – P I),
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 3/12/2025 IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 08/05/2025 e vertente
TRA
) , nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. MAGGIO GIAN ANTONIO presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nato a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data
18/6/2025
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Precisazione delle conclusioni per parte ricorrente: pronunciare lo status
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 08/05/2025 premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito civile a Milano in data 24/3/2014 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Milano - A. 2014 -N 311 – P I), con dalla cui unione non CP_1 sono nati figli, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale tra i coniugi.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 18/6/2025, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis. 17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, considerato che il convenuto seppur destinatario di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, non si era costituito né era comparso in udienza, ha proceduto all'audizione della parte ricorrente, che ha reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato, quindi, autorizzati i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti nonché di istanze istruttorie, ha invitato il procuratore di parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni, invitandolo alla discussione orale della causa.
Terminata la discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisone, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 3/12/2025
Osservato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n.
1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in
Italia la ricorrente. La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo,
l'interruzione da tempo della convivenza e di qualsivoglia contatto tra i coniugi, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. in conformità della domanda della parte ricorrente.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha svolto difese, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi
E che hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 civile a Milano in data 24/3/2014 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Milano - A. 2014 -N 311 – P I),
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 3/12/2025 IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato