Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 25/02/2026, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00545/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02567/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2567 del 2025, proposto da
Garaffo & Scilio S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati EP Cirelli e Antonino Galasso, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Antonino Galasso in Giarre, via N. Tommaseo, 216;
contro
Comune di Giarre, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo 11.1.2020 n. 183 del Tribunale di Catania, dichiarato definitivamente esecutivo il 25/26.6.2020 per mancata opposizione del Comune intimato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. IO EP TO TO e udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 27 novembre 2025 e depositato in data 1 dicembre 2025 la deducente ha rappresentato quanto segue.
A causa del mancato pagamento da parte del Comune di Giarre di alcune fatture del 2018 e 2019, per forniture d’acqua potabile in parte relative al 2017, la società ricorrente ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale Civile di Catania - a seguito di successivi pagamenti e correzioni della cifra da parte della società ricorrente - l’adozione del decreto ingiuntivo 11 gennaio 2020, n. 183, con il quale è stato ingiunto all’Ente comunale il pagamento della complessiva somma di Euro 149.391,38, con “gli interessi come da domanda” ( id est : “interessi da calcolarsi come da D.Lgs. 231/2002 dalle singole fatture al soddisfo”), e le spese di lite, liquidate in Euro 870,00 per spese e Euro 5.441,00 per compensi, “oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15% sull’importo dei compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. ed oltre spese occorrende”; ad essi poi si è aggiunta la tassa di registro pari ad Euro 870,00, nonché le altre spese necessarie (spese per la notifica del decreto ingiuntivo Euro 27,53 e spese per le copie del decreto ingiuntivo Euro 31,00).
Non essendo stato opposto, il decreto ingiuntivo n. 183/2020 è stato dichiarato dal Tribunale definitivamente esecutivo in data 26 giugno 2020 e rilasciato con la formula esecutiva in data 24 agosto 2020.
Nel frattempo il Comune intimato aveva dichiarato lo stato di dissesto, che si è concluso il 2 maggio 2025 con il verbale/delibera 2 maggio 2025 n. 2 della commissione straordinaria di liquidazione, che ha approvato il rendiconto di gestione (artt. 248, comma 2, e 256, comma 11, D.Lgs. n. 267/2000).
Pertanto, in data 22 maggio 2025 la parte ricorrente ha notificato al Comune di Giarre il decreto ingiuntivo 183/2020, con la formula esecutiva ed in copia conforme; tuttavia, nonostante il decorso dei termini di legge, il Comune non ha provveduto al pagamento delle somme dovute.
Quanto alla procedura di dissesto, la parte ricorrente ha evidenziato di aver presentato una istanza di ammissione al passivo, ma non ha accettato la relativa proposta transattiva avanzata nell’ambito del procedimento semplificato ex art. 258 del D.Lgs. n. 267/2000 che il Comune aveva adottato (segnatamente, le somme ammesse al passivo ammontavano a Euro 206.769,83, come risulta dalla nota 6 giugno 2024, n. 23746 dell’organo straordinario di liquidazione; non essendo stata accettata dalla creditrice la proposta transattiva, le somme dovute sono state accantonate nella misura del 50% e le somme accantonate sono soggette “a vincolo di destinazione per il pagamento dei debiti non estinti”).
Per l’esponente le somme accantonate non esauriscono il credito della società ricorrente che ha diritto di richiedere al Comune anche le ulteriori somme ad essa dovute nonché gli ulteriori interessi (in ordine ai quali, concluso il dissesto, il creditore ha diritto alla liquidazione di tutti gli interessi dovuti dalla data di origine delle relative sorti capitali e fino al definitivo soddisfo, compresi gli interessi che si sono prodotti nelle more del dissesto, ma che sono rimasti congelati durante il periodo di dissesto).
1.1. Il Comune di Giarre non si è costituito in giudizio.
1.2. In vista della celebrazione dell’udienza camerale la parte ricorrente ha depositato, in data 23 gennaio 2026, memoria e corredo documentale (precedenti giurisprudenziali).
1.3. Alla camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026, presente il difensore della parte ricorrente, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. La società ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di dichiarare la mancata ottemperanza del Comune di Giarre in ordine al pagamento delle somme dovute in esecuzione del decreto ingiuntivo 11 gennaio 2020, n. 183 del Tribunale di Catania, esecutivo, e di adottare, nella eventuale perdurante inerzia dell’Amministrazione debitrice, i conseguenti atti sostitutivi per l'integrale ottemperanza al giudicato e la liquidazione degli interessi legali dovuti e delle spese/onorari per le attività successive.
2. Il ricorso merita di essere accolto, nei sensi e nei termini in appresso specificati.
2.1. In via preliminare, il Collegio rileva che la situazione di dissesto finanziario del Comune di Giarre è venuta meno “ con la deliberazione di cui al verbale n. 2 del 2 maggio 2025, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione straordinaria di cui all’art. 256, comma 6, T.U.E.L. ” (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. V, 6 ottobre 2025, n. 2858).
Inoltre, la Sezione ha già ribadito che il rifiuto delle transazioni - come avvenuto nella vicenda in esame - rientra nelle prerogative del creditore che, una volta completata la procedura di risanamento finanziario, conserva integralmente le ragioni creditorie nei confronti dell'ente locale, essendosi in particolare precisato che resta integra - secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata - la facoltà del creditore di esercitare tali diritti nei confronti del Comune, una volta cessato lo stato di dissesto ed esaurita la procedura di gestione straordinaria; né per effetto della liquidazione straordinaria in caso di dissesto - che tende al risanamento finanziario dell'ente locale ed a fare fronte ai suoi debiti anche con risorse aggiuntive, derivanti da un apposito mutuo a carico dello Stato - si determina alcuna estinzione dei crediti, o della parte di essi, rimasti insoddisfatti in sede concorsuale, giacché i crediti non ammessi o residui, conclusa la procedura di liquidazione, potranno essere fatti valere nei confronti dell'ente risanato (cfr. cit. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. V, 6 ottobre 2025, n. 2858; cfr. anche T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 31 maggio 2023, n. 829; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 6 ottobre 2021, n. 764).
In definitiva, una volta che sia stato chiuso il procedimento di dissesto e l’Ente sia ritornato “ in bonis ”, il creditore riacquista la piena possibilità di recuperare il proprio credito in misura integrale (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 28 marzo 2023, n. 756 ed ivi precedenti giurisprudenziali).
2.2. Deve osservarsi che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione.
Condizione essenziale perché il ricorso de quo possa essere proposto anche per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto, di cui agli artt. 633 e ss. cod. proc. civ., è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 19 aprile 2021, n. 327).
Nel caso che occupa, la parte ricorrente ha depositato in giudizio il decreto ingiuntivo del Tribunale di Catania n. 183/2020 dell’11 gennaio 2020, n. r.g. 17390/2019, nonché il decreto di esecutorietà n. cronol. 1729/2020 del 26 giugno 2020 n. r.g. 17390/2019, con il quale il medesimo Tribunale di Catania ha dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo in questione.
2.3. Risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. (quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione) e, in ordine al termine per il deposito del ricorso, dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d)).
2.4. In ordine al disposto dell’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e ss. mm. ed ii., è stata documentata l’avvenuta notificazione al Comune intimato, in data 22 maggio 2025 (all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.giarre.ct.it), dei sopra richiamati decreto ingiuntivo e decreto di esecutorietà.
2.5. Nel merito, poi, visto il rituale esercizio dell’azione di ottemperanza e l’affermato perdurante inadempimento del Comune di Giarre, sussiste in capo all’Ente debitore l’obbligo giuridico di dare esecuzione al titolo in epigrafe con il quale è stato ingiunto al medesimo Ente di pagare alla parte ricorrente:
- la somma di Euro 149.391,38, oltre IVA se dovuta;
- gli interessi “ come da domanda ” (occorre precisare che nel ricorso per decreto ingiuntivo la società ricorrente aveva chiesto - anche - gli “ interessi da calcolarsi come da D. Lgs 231/2002 dalle singole fatture al soddisfo ”: cfr. pag. 6 del ricorso per decreto ingiuntivo);
- le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 5.441,00 per compensi, in Euro 870,00 per spese, oltre rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% sull'importo dei compensi, oltre i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende.
Il Collegio rileva, inoltre, che per giurisprudenza costante, le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti e onorari successivi al giudicato sono dovute solo in relazione alla pubblicazione della sentenza, all'esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss. cod. proc. civ.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (cfr., ex plurimis , T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 15 gennaio 2026, n. 290).
Nei suddetti limiti, pertanto, le ulteriori spese - documentate dalla parte ricorrente - devono essere rifuse dal Comune debitore.
Deve essere conseguentemente ordinato al Comune di Giarre di dare esecuzione al titolo in epigrafe entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza.
2.6. Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine di sessanta (60) giorni ora visto, il Collegio provvede, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., alla nomina di un commissario ad acta , individuandolo nel segretario comunale del Comune di Giardini Naxos, che darà corso all’adempimento, compiendo tutti gli atti necessari, entro il termine di sessanta (60) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione comunale debitrice.
Insediatosi, il commissario ad acta designato dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione Quinta di questo Tribunale.
Si fa riserva, ove si rendesse necessario l’intervento del commissario ad acta , di liquidare il relativo compenso, secondo la normativa vigente, a carico dell’Ente inottemperante e con segnalazione del conseguente danno all’erario; il compenso, da calcolare secondo la normativa vigente, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente l'indicazione della misura degli onorari spettanti (e la prova della somma effettivamente pagata alla parte ricorrente).
Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.
3. Le spese di lite (tenuto conto dei criteri di liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza: cfr. Cons. Giust. Amm., Reg. Sic., sez. giur., 24 ottobre 2025, n. 807, in particolare punto 5.2. della sentenza) seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini in motivazione, e per l’effetto:
- ordina al Comune di Giarre di dare esecuzione - entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza - al titolo in epigrafe nei termini sopra specificati;
- per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora, quale commissario ad acta , il segretario comunale del Comune di Giardini Naxos affinché provveda in via sostitutiva nei termini sopra specificati.
Condanna il Comune di Giarre al pagamento delle spese di giudizio in favore della società ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (€. millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NE AN RO, Presidente
IO EP TO TO, Primo Referendario, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO EP TO TO | NE AN RO |
IL SEGRETARIO