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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/11/2025, n. 4614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4614 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 262/23 RG in data 12.1.23, avente per oggetto: separazione giudiziale tra i coniugi
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa, come da procura allegata al Parte_1 C.F._1 ricorso introduttivo, dall'avv. Cosimo Iannone, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Battipaglia alla via Olevano n. 20;
RICORRENTE
E
(C.F.: , rappresentato e difeso, come da procura allegata Controparte_1 C.F._2 alla memoria difensiva, dall'avv. Ilario Noschese, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Bellizzi alla via Vespucci n. 30;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 13.11.25, sulle conclusioni delle parti, la causa era riservata al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con rinuncia ai termini.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.1.23, premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in data 20.9.15 con e che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1 Per_1
(5.7.16) e (25.11.17), chiedeva dichiararsi la separazione dal coniuge, proponendo altresì Per_2 domanda di addebito, lamentando condotte aggressive nei suoi confronti ed anche dei figli.
Instaurato il contraddittorio, nessuno si costituiva in giudizio per il resistente ed, all'esito dell'audizione della ricorrente all'udienza presidenziale, con ordinanza depositata in data 27.6.23, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, si disponeva l'affido super esclusivo dei minori alla madre, con incontri protetti innanzi ai Servizi sociali, previo percorso di sostegno alla genitorialità, determinandosi anche a titolo di contributo per ciascun figlio la somma di € 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e partecipazione nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie.
La causa era poi rimessa innanzi al giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
Con comparsa di costituzione depositata in data 20.11.23 si costituiva in giudizio il resistente che instava per il rigetto della domanda di addebito, non opponendosi alla separazione, contestando tuttavia la modalità di affido.
Con sentenza non definitiva emessa in data 1.12.23 veniva dichiarata la separazione tra i coniugi, rimettendosi la causa sul ruolo, come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
All'esito della comparizione delle parti disposta per l'udienza del 13.11.25, compariva la sola ricorrente;
sulle conclusioni delle parti, la causa era rimessa al collegio per la decisione, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, deve darsi atto che è stata già pronunciata sentenza sullo status, dovendo quindi esaminarsi le ulteriori domande, tra cui quella relativa all'addebito proposta dalla ricorrente.
In particolare, quest'ultima lamenta che la rottura dell'affectio coniugalis sarebbe stata causata dalle condotte prepotenti, aggressive, violente sia nei modi che psicologicamente, anche alla presenza dei figli;
“in pratica il sig. ha iniziato ad assumere il medesimo atteggiamento che lo aveva Pt_1 precedentemente condotto ad interrompere la sua precedente relazione sentimentale e soprattutto a favorire l'affido e la collocazione del figlio presso l'abitazione dei di lui genitori;
per tali ragioni la ricorrente, intimorita e paurosa per la sua incolumità e per quella dei suoi figli, decise di interrompere il suo matrimonio”.
Articola, tuttavia, prove generiche, non avendo neanche insistito all'udienza di precisazione delle conclusioni per la loro ammissione.
Ora, deve ricordarsi che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte
(cd. addebito reciproco). Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143
c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11448).
Nel caso di specie, non è stata acquisita alcuna prova in ordine alle allegazioni delle parti sulle cause della rottura dell'affectio coniugalis, avendo il resistente, al momento della sua costituzione, contestato di aver usato violenza.
Non vi sono quindi prove che la crisi coniugale sia addebitale al resistente, da ciò conseguendo il rigetto della domanda di addebito.
Quanto all'affido dei figli minori, deve in primo luogo evidenziarsi che, come riconosciuto dallo stesso resistente nel corso dei colloqui con i Servizi sociali, egli ha avuto da un'altra relazione un altro figlio, oggi diciottenne, che è cresciuto con i nonni paterni. Inoltre, dall'esame delle relazioni dei Servizi sociali, se inizialmente si riscontrava un atteggiamento positivo e responsabile per il recupero del rapporto padre figli con l'organizzazione di incontri in spazio neutro, con il tempo, con il tentativo di liberalizzare in parte gli incontri, sono emerse importanti criticità. Ed invero, nella relazione dei Servizi sociali del 27.5.25 risulta che il resistente non si è presentato all'incontro concordato, non ha risposto ai messaggi;
ha disatteso l'impegno di prelevare i bambini da scuola o di accompagnarli al pattinaggio con l'auto, anche perché privo di documenti di identità e di patente, manifestando verbalmente la volontà di far pervenire copia della denuncia di smarrimento, mai di fatto acquisita. Egli è discontinuo negli incontri con i figli, provocando anche delusione soprattutto in ed è il fratellino più grande, che cerca di consolarla, invitandola a non aver Per_2 Per_1 aspettative verso il padre (rassegnato a quelle che sono le caratteristiche del genitore) (si vedano relazioni del 27.5.25 e del 10.10.25 depositate in atti).
La situazione de qua trova conferma anche nelle dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del
13.11.25 (il resistente non è comparso senza addurre alcuna motivazione) che è apparsa consapevole delle caratteristiche dell'altro genitore e che ha manifestato la sua disponibilità ad essere sempre presente negli incontri tra il padre ed i minori.
In presenza di tale quadro probatorio, evidenziando che tali condotte sono espressione di un'incostanza del genitore e propriamente di una sua inidoneità genitoriale (di fatto, il padre sta riproponendo le dinamiche già poste in essere con il primo figlio) si ritiene di dover confermare l'affido esclusivo rafforzato alla ricorrente. È noto, in proposito, che il disinteresse verso i figli, secondo giurisprudenza ormai consolidata, costituisce causa di affidamento esclusivo;
integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi.
Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso (sul punto Cass. civ., sez.
I, 17 dicembre 2009 n. 26587).
La giurisprudenza ha da tempo evidenziato che, fermo restando, in linea di principio, che nel modulo di affidamento monogenitoriale della prole il genitore affidatario ha, di regola, l'esercizio della titolarità genitoriale, anche se le decisioni di maggior interesse per la prole sono adottate da entrambi i genitori, l'esercizio concreto della titolarità e responsabilità genitoriale in ordine alle scelte ed alle determinazioni più rilevanti - salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita - può, però, ove sia necessario nel cogente, poziore interesse del figlio minore, trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”: art. 337 ter e 337 quater c.c.).
Si tratta in questi casi di rimettere al genitore monoaffidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, potendosi, invero, parlare, a titolo meramente descrittivo, di “affido superesclusivo” (in arg. v. Trib. Milano 20 marzo 2014, in De Jure).
La concentrazione della genitorialità e della responsabilità in capo ad uno dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità in capo ad uno solo dei genitori della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio: il genitore non affidatario ha, infatti, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.).
Nel caso di specie, l'affido (super)esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi dei minori sia inibita nel funzionamento, a causa del disinteresse del padre (che non conosce neanche le esigenze dei figli, avendo un ruolo marginale nella loro vita).
Quanto al diritto di visita, non avendo neanche contezza il Tribunale di documenti di identità o di patente, va disposto che il padre possa incontrare i minori solo alla presenza della madre, in modo da garantire i minori, senza recidere quel flebile legame che li lega.
Nulla va disposto in ordine all'assegnazione della casa coniugale, che è stata lasciata, essendo ora la ricorrente assegnataria di un immobile popolare.
In ordine al mantenimento dei figli, considerando che, dall'esame delle relazioni dei Servizi sociali
(secondo quanto dal resistente dichiarato) egli è titolare di una pensione di invalidità, oltre a svolgere lavori saltuari, va determinato dalla presente pronuncia la somma di € 250,00 per ciascun figlio da corrispondere mensilmente alla ricorrente, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, considerando tra l'altro anche i tempi ridotti di permanenza con i minori.
Ciascuno dei genitori inoltre contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse del minore.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal CP_2
– a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in De Jure).
Quanto alle spese di lite, esse vanno integralmente compensate, considerazione che la crisi familiare
è ascrivibile in ugual misura alla condotta di entrambi i coniugi e stante la natura necessita del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) rigetta la domanda di addebito proposta da parte ricorrente;
1) Affida i figli minori in via esclusiva rafforzata alla madre, con facoltà per quest'ultima di assumere da sola anche le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed al rilascio/rinnovo del documento valido per l'espatrio del minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori;
2) Dispone che il padre possa incontrare i minori solo alla presenza della madre;
2) Determina, dalla presente pronuncia, in € 250,00 l'assegno mensile di mantenimento per ciascun figlio, oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat, a carico del resistente ed in favore della ricorrente da corrispondersi entro il 10 di ogni mese;
3) dispone che ciascuno dei genitori contribuisca nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie;
4) compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 17.11.25
Il Presidente est. dott.ssa Ilaria Bianchi