Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/03/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente Rel. est
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09.01.2025 da
1) Parte_1
Nato a Magenta (MI) il 23.7.1974 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_1 residente in [...], con l'Avv. Laura Depalma presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Lucia Carla Omazzi presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Sedriano (MI) il 23.09.2000
(atto iscritto al n. 5, anno 2000, parte I, serie)
Divorziati con sentenza n. 3957/2019 del Tribunale di Milano pubblicata il 18.04.2019
pagina 1 di 4
, nato il [...] ( maggiorenne ed economicamente autosufficiente) e Parte_3
, nata il [...] Per_1
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
07.01.2025
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 u.c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data
09/01/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio resa dal Tribunale di Milano n. 3957/2019 del 10.04.2019, pubblicata in data 18.04.2019; in particolare, dando atto dell'intervenuta indipendenza economica del figlio e degli accordi raggiunti dalle parti, chiedevano di Parte_3 accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“1. i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la figlia minore continuerà ad essere affidata in via condivisa ad entrambi i Per_1 genitori, i quali provvederanno all'educazione ed all'istruzione della medesima, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della minore, con collocamento prevalente materno della stessa;
3. la residenza anagrafica della minore continuerà ad essere fissata presso l'abitazione della madre;
4. tutte le decisioni di maggiore rilevanza riguardanti la minore verranno assunte in modo condiviso tra i genitori ed, in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute che saranno, pertanto, assunte di comune accordo tra le parti, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni della stessa. Per le sole decisioni di ordinaria amministrazione potrà, di volta in volta, decidere in via autonoma ciascun genitore;
5. salvo diverso e miglior accordo tra le Parti in considerazione delle esigenze e dei desideri della minore, trascorrerà col padre fine settimana alternati dal sabato Per_1 mattina alla domenica sera quando il IG. riaccompagnerà la figlia presso la casa CP_1 della madre;
6. a partire dalla pubblicazione della sentenza di modifica delle condizioni di divorzio, il
IG. si impegna a versare a favore della IG.ra , entro e non oltre il Pt_1 Parte_2 giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia , importo soggetto a rivalutazione annuale Istat;
Per_1
7. stante la raggiunta autosufficienza economica da parte del figlio maggiorenne le Parti sono concordi nel revocare il mantenimento ordinario e straordinario Parte_3 riferito a quest'ultimo (pari all'importo rivalutato di € 419,22) e ciò con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di modifica delle condizioni di divorzio;
8. ciascuna Parte si impegna a rimborsare al genitore anticipatario il 50% delle spese straordinarie relative alla minore – così come individuate dalle Linee Guida del Per_1
Tribunale di Milano del 22.11.2017 a cui si rimanda integralmente – dallo stesso sostenute pagina 2 di 4 ed anticipate nell'interesse della minore e ciò dietro presentazione di apposita documentazione certificativa. In particolare, per quanto attiene le spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatorio delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email o WhatsApp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire nei successivi 15 giorni dalla richiesta;
9. in deroga a quanto previsto dal Protocollo menzionato al punto che precede, il IG. si impegna, sin da ora, a rimborsare l'importo pari al 50% di ogni spesa mensile Pt_1 sostenute per le cure ordinarie del cavallo di;
Per_1
10. l'assegno unico verrà richiesto e percepito esclusivamente dalla IG.ra nella Parte_2 misura del 100% ed, in tal senso, il IG. sin da ora esprime formale rinuncia allo Pt_1 stesso astenendosi dal presentare la relativa domanda;
11. il IG. si impegna a versare a favore della IG.ra l'importo pari ad € Pt_1 Parte_2
2.674,14 a titolo di arretrati sulla rivalutazione ISTAT del mantenimento ordinario entro e non oltre il 31 dicembre 2024 anche a mezzo di pagamenti parziali sino ad arrivare al totale dovuto;
12. salvo diversa modalità, concordata di volta in volta tra i genitori, che tenga conto del preminente interesse della minore e dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici, la minore trascorrerà:
- durante le vacanze scolastiche estive, tre settimane (anche non consecutive) con ciascun genitore da stabilirsi tra le Parti entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
- con riferimento alle festività natalizie, il primo periodo (dalla sospensione della scuola sino al 30 dicembre) ed il secondo periodo (dal 30 dicembre sino alla ripresa della scuola) in maniera alternata con i due genitori;
- quanto alle altre principali festività ed i relativi ponti (Pasqua, Carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) in maniera alternata tra i genitori;
13. le detrazioni fiscali connesse al mantenimento della figlia verranno effettuate e suddivise al 50% tra i genitori che si impegneranno diligentemente a richiedere fatture, scontrini e ricevute intestate alla minore;
14. le Parti si danno reciprocamente assenso al rilascio e rinnovo del passaporto nonché a qualsiasi documento d'identità valido per l'espatrio relativo alla figlia minore;
15. i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, per patrimonio e per reddito e di non pretendere reciprocamente alcun importo a titolo di contributo per il loro personale mantenimento;
16. i coniugi dichiarano che non vi sono procedimenti pendenti o conclusi, aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.”
DIRITTO
pagina 3 di 4 Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa.
Ritiene, altresì, il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto tra le parti in tal senso;
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio resa dal
Tribunale di Milano n. 3957/2019 del 10.04.2019, pubblicata in data 18.04.2019, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura
Così deciso in Milano, il 5.02.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Susanna Terni
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