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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 5733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5733 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
dott. AN OC Presidente
dott. Antonio Quaranta Consigliere
dott.ssa RI RO UP Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avverso la sentenza n. 607 del 2023, pubblicata il 28/02/2023, del Tribunale di Torre
Annunziata, II sez. civile, nella causa civile iscritta a N.R.G. 805 / 2018
TRA
(C.F. ), residente a [...] CodiceFiscale_1
LL, n. 37, rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Oscar MU DI
(PEC: - CF e dall'avv. Email_1 C.F._2
IN MU DI (CF - PEC: C.F._3
con studio in Napoli alla Via del Parco Email_2
Margherita, n.32 presso cui ha eletto il proprio domicilio, giusta procura alle liti allegato in calce;
APPELLANTE
E
, nata ad [...] il [...] - C.F. - residente in Controparte_1 C.F._4
Pompei alla via S. Giovanni Battista De Salle n. 16, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce al presente atto, dall'avv. CH TR del Foro di Torre Annunziata (C.F. 1 ), avente studio in Pompei (NA) alla Via Anastasio Rossi n.14, il quale C.F._5
dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo PEC: ed entrambi elettivamente domiciliati Email_3
in Napoli alla Via Toledo n°156 presso lo studio dell'avv. Roberto Marsili.
PARTE APPELLATA
E
(CF e P.IVA - PEC: Controparte_2 P.IVA_1
, in persona del legale rapp.te p.t., dom.ta in Milano, alla Via Email_4
Torino, n. 2.
ER AM
NONCHE'
Avv. CH TR, nato a [...] il [...] e residente in [...]alla via
Mazzini II traversa n. 5 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avvocato C.F._5
EN LO (C.F. - pec: del Foro di C.F._6 Email_5
Torre Annunziata – entrambi elettivamente domiciliati in Napoli alla via Toledo n. 156, presso lo studio dell'avv. Roberto Marsili, in forza di procura ad lites resa in calce al presente atto.
PARTE APPELLATA
OGGETTO: responsabilità professionale avvocati – mancata ottemperanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante gli Avv.ti IN MU DI e Oscar MU DI così Parte_1 insistono: “: – i le e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 607/2023 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata,2^ Sez. Civ., GI Sorbo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 805/2018, CP_3 depositata in cancelleria in .2023, notificata il 28.2.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: • accerti e dichiari la responsabilità della convenuta ai sensi degli artt. 1176 e 1218 cod. civ. per i fatti esposti in narrativa;
• accerti e dichiari il danno sofferto dall'attore consistente nella parcella richiesta dalla convenuta e che, portandone la relativa somma in compensazione, dichiari che nulla è 2 dovuto all'avv. per l'attività professionale espletata in favore dell'architetto Controparte_1 nel giudizio, n. R.G. 2326/2010, conclusosi innanzi al Tribunale di Torre Parte_1
Annunziata; • condanni la convenuta al pagamento delle spese di giustizia e legali del presente giudizio, con attribuzione alla difesa dell'attore perché anticipataria e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”.
Per la parte appellata , l'Avv.to CH TR così insiste: “ contrariis Controparte_4 reiectis, previa ogni ne ria in rito e nel merito: 1) in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 607/2023, pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata in data 28.02.2023, in quanto manifestamente infondata, per insussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e periculum in mora;
2) nel merito: - dichiarare l'improcedibilità dell'appello per violazione dell'art. 347 II comma c.p.c., stanate il mancato deposito della sentenza impugnata;
- dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello, ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., per la mancata specificità dei motivi di gravame e perché esso non ha alcuna ragionevole pro accolto e, per gli effetti, rigettarlo;
- rigettare l'appello proposto dall'arch. avverso la sentenza n° 607/2023, perché Parte_1 infondato in fatto ed in diritto nfermare la sentenza di primo grado, in ogni sua parte e statuizione;
- rigettare, ex art. 345 c.p.c., in quanto inammissibile, la nuova eccezione d'inammissibilità della domanda riconvenzionale, per l'asserita violazione del disposto normativo di cui agli artt. 702 bis e 702 ter, nonché del Dlgs 150/2011 e degli artt. 50 quater 161 e 276 c.p.c.; spiegata dall'appellata ed accolta dal Giudice di primo grado;
- in via gradata e nella malaugurata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, accogliere l'APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO e SUBORDINATO e, per gli effetti, così disporre: - in ragione dell'intercorso contratto assicurativo - le conseguenze risarcitorie debbano essere imputate alla AG di IO – in Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t. avente sede l za n. Hcc 16- w0002176 del 18/04/2017, con validità dal 10/04/2017 al 10/04/2018, per un massimale di € 500.000,00. Ragion per cui, nei confronti della predetta società, in virtù dell'intercorso rapporto negoziale, ex art 32 c.p.c. si ripropone la domanda di garanzia, di a per ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare all'avv.
dall'azione che ci occupa. Quindi, in accoglime Controparte_1
x art. 32 c.p.c., si chiede che la compagnia
[...]
– in persona del legale rapp. te p.t. avente sede l Controparte_2 via Torino n. 2, venga condannata a garantire, rivalere e manlevare l'avv. da Controparte_1 ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivarle dal presente gi ria
– ex art. 210 c.p.c. – si chiede ordinarsi a parte app ne ed il deposito della comparsa di costituzione formalizzata per conto di nel giudizio di appello Parte_1 promosso dal sig. avverso la sentenza n. 2180/2017, emessa dal Tribunale di Controparte_5
Torre Annunziata, ine la controversia che ci vede impegnati. Con vittoria di spese e compensi di lite del presente gravame, con attribuzione. Con riserva assoluta di ogni ulteriore difesa anche in relazione al comportamento processuale di controparte.”.
Per la parte appellata Avv. CH TR, l'Avv. EN LO così insiste: “- respinta e disattesa ogni contraria istanza - previa ogni necessaria declaratoria in rito e nel merito: 1)
3 accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, proposto nei confronti dell'avv. CH TR, per difetto di legittimazione passiva dell'appellato e per carenza di interesse dell'appellante ad impugnare il provvedimento di distrazione e, per gli effetti, rigettarlo;
2) vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione.”.
Svolgimento del processo
1 con atto di citazione datato 27.01.2018, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata, l'Avv. al fine di accertare la responsabilità Controparte_1
della convenuta, ai sensi degli artt. 1176 e 1218, c.c., per colpa professionale con conseguente esonero dell'attore dal pagamento degli onorari dovuti in relazione all'attività professionale espletata in favore dell'Arch. nella causa iscritta a R.G. 2326/2010. Pt_1
Citava a comparire dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli, all'udienza del giorno 12 luglio
2023, altresì , in qualità di terza chiamata in causa Controparte_2
dall'Avv. , ai fini di manleva, nonché l'Avv. CH TR (procuratore dell'Avv. CP_1
), in qualità di attributario delle spese di soccombenza. CP_1
Il giudizio de quo (R.G. 2326/2010), in particolare, veniva instaurato dal Sig. Controparte_5
(promissario acquirente) nei confronti dell'Arch. (promissario venditore) quando – a Pt_1
seguito del recesso dal contratto preliminare di compravendita dell'Arch. “stante Pt_1
l'impossibilità di procedere con la stipula del definitivo per fatti sopravvenuti” – il primo agiva in giudizio per chiedere la condanna al pagamento del doppio della somma (pari ad euro
30.000) già versata all'Arch. a titolo di caparra. Pt_1
L'Arch. si costituiva in giudizio, a mezzo dell'Avv. Roberto De Rienzo, insistendo per il Pt_1
rigetto della domanda, nonché per la risoluzione del contratto per inadempimento del promissario acquirente e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, per la condanna dell'attore risarcimento dei danni, da quantificare e provare nel corso del giudizio.
Il Tribunale di Torre Annunziata – dopo aver emesso, nel corso del giudizio, ordinanza ex art. 186.bis, c.p.c., con cui condannava l'Arch. alla restituzione, in favore del LL, della Pt_1
somma di euro 30.000,00 – con sentenza n. 2180/2017 rigettava, per mancanza di prova, sia la domanda principale sollevata dall'attore che quella riconvenzionale avanzata da parte convenuta: nel primo caso, il LL non avrebbe fornito prova dell'inadempimento del Sig.
4 che ha esercitato il diritto di recesso, avendo le parti, a mezzo di scrittura privata, Pt_1
previsto la risoluzione del contratto con conseguente restituzione delle somme ricevute a titolo di caparra confirmatoria “nel caso in cui la parte promissaria acquirente non otterrà il mutuo per il pagamento [della restante parte di prezzo]”, “Ebbene è chiaro che la caparra confirmatoria è stata legata alla mancanza di erogazione del mutuo per il pagamento del residuo del prezzo, circostanza non provata dalla parte attrice che, anzi, accetta il recesso avanzato dal promittente venditore e richiedendo unicamente il pagamento del doppio dell'acconto versato. Deve, pertanto, accertarsi un mutuo assenso su un recesso avanzato da parte venditrice provato documentalmente dalle missive in atti e mai contestate dalle parti stesse” (pag. 5 sentenza); nel secondo, perché l'Arch. non avrebbe fornito la prova di Pt_1
aver subito alcun danno e che “anzi, propone il recesso avallato e, si ripete, accettato da parte attrice.” (pag. 7 sentenza).
Disponeva, infine, l'integrale compensazione delle spese di lite.
1.1.Sulla base di questi fatti esposti in narrativa, dunque, ravvisava la Parte_1
sussistenza di una responsabilità professionale a carico del proprio difensore per la condotta professionale tenuta sia durante il giudizio che dopo l'emissione della sentenza. In particolare:
- Sulle condotte tenute nel corso del giudizio, l'attore deduceva che: “[..] è stata rilevata
l'imperizia della convenuta che ha impegolato l'attore nel giudizio nel quale lo aveva difeso invece rifuggire, laddove invece andava adottata tutt'altra strategia difensiva e processuale. È palese, infatti, che la resistenza in giudizio dell'arch. fu indotta dalla superficialità del Pt_1
suo difensore che non si era avveduto che nel contratto preliminare sottoposto al giudice adito dal LL, oltre a non evidenziarsi una precisa e inequivocabile reciproca volontà di entrambe le parti di assoggettarsi alla caparra, non compariva assolutamente alcun riferimento alla stessa e che pertanto l'acconto versato dal promesso acquirente andava qualificato come acconto sul prezzo definitivo e non come caparra, come era stato definito e spacciato dal difensore del LL. Tali considerazioni avrebbero dovuto indurre la convenuta
a non esacerbare i rapporti tra i contendenti né a resistere in giudizio proponendo addirittura una domanda riconvenzionale, destituita di qualsiasi seria prospettiva di accoglimento […];
L'Avv. avrebbe dovuto anticipare le iniziative avversarie, precedendone l'atto di CP_1
5 citazione: ' - con il ricorso alla procedura della mora accipiendi, a mezzo dell'offerta reale avente ad oggetto la restituzione dell'acconto al creditore, e più precisamente provvedendo a rendere conseguenziale ed effettiva I'offerta di restituzione proposta precedentemente dall'Arch. intraprendendo in caso di resistenza dell'accipiens il giudizio di convalida Pt_1
dell'offerta reale;
nel corso del giudizio, evitando di rendere il suo cliente destinatario del provvedimento di restituzione dell'acconto incassato, di cui all'art. l86.quater cpc, emesso dal
Tribunale di Torre Annunziata in conseguenza della raggiunta prova da parte di chi aveva proposto la domanda di condanna al pagamento di somme;
ed evitando, infine, la proposizione della domanda riconvenzionale che ha allungato a dismisura il brodo processuale.”.
-Sulle condotte tenute dopo l'emissione della sentenza, invece, l'attore deduceva che: “Il
02.10.2017 recatosi presso lo studio dell'avv. l'attore apprese che il 29.9.2017 il CP_1
difensore del LL gli aveva notificato telematicamente l'appello avverso la sentenza presso il domicilio eletto presso il suo difensore, avv. ; che ella - senza specificarne i motivi CP_1
- non intendeva proseguire nella sua difesa nel giudizio di appello per cui gli sarebbe stato necessario avvalersi di altro avvocato;
sottoscrisse sua malgrado una dichiarazione sottopostagli dall'avv. con cui assumeva impegno che avrebbe provveduto al saldo CP_1
della parcella;
con pec del 13-10.2011, prendendo lo spunto da una telefonata ricevuta dal sottoscritto avvocato che nel frattempo aveva ricevuto mandato dall a difenderlo nel Pt_1
giudizio di appello, I'avv. convocò presso il suo studio legale per il CP_1 CP_6
successivo 18 ottobre per restituirgli il carteggio e la produzione del giudizio e, cogliendo
l'occasione per sollecitare il saldo della parcella, minacciò il suo ormai ex cliente che in mancanza avrebbe adito I 'autorità giudiziaria. '15) OS (..) presso lo studio dell'avv.
[...]
- che si rifiutò di incontrarlo - l'arch. fu ricevuto da un impiegato che gli CP_1 Pt_1
consegnò parte della produzione. 16)E fu così che il 23.10.17 con una pec indirizzato all'avv.
il sottoscritto avvocato si interpose per tentare un bonario componimento, CP_1
caldeggiando un incontro di persona con la collega, ma invano perché, eludendo l'invito, con un messaggio PEC del 30.10.20 1 7 la colse I 'occasione per rinnovare, invece, le CP_1
sue minacce di azioni giudiziarie nei confronti del suo ex cliente. 17) ln risposta il sottoscritto avvocato con PEC del 7.'11.2017 nel richiedere all'avv. la restituzione di alcuni CP_1
documenti che non erano stati consegnati all'ex cliente, contestò alla scalpitante quanto 6 scortese collega l'atteggiamento poco conciliante che traspariva dalla sua PEC del 30.10, chiarendole che la propria interposizione aveva lo scopo di stemperare i toni della contrapposizione e nel contempo, di mediare per una dilazione del pagamento delia parcella.
18)ln tutta risposta, il giorno dopo la invece di trasmettere copia dei documenti CP_1
richiesti li depositò (con palese scopo emulativo ed ostruzionistico) presso il Cons. dell'Ordine degli avvocati di Torre Annunziata ove, tra notevoli difficoltà legate alla sua professione, l'Arch. dovette recarsi a ritirarseli.”. Pt_1
1.2. Il Tribunale di Torre Annunziata, II Sez. Civile, con sentenza n. 607 del 2023, pubblicata il
28.02.2023, rigettava la domanda attorea considerando “insussistenti tutti gli elementi necessari per fondare l'azione di responsabilità”: a) nessun profilo di negligenza avrebbe potuto ravvisarsi in capo all'Avv. per aver suggerito all'attore di difendersi in un CP_1
giudizio – non anche offrire in pagamento la somma in contestazione – avente ad oggetto non soltanto la restituzione della somma corrisposta all (pari ad euro 30.000,00) bensì il Pt_1
doppio, essendo stata questa somma (secondo la prospettazione di parte attrice) corrisposta a titolo di caparra confirmatoria;
b) nessun profilo di negligenza avrebbe potuto ravvisarsi in capo all'Avv. per effetto della proposizione della domanda riconvenzionale, poi CP_1
rivelatasi totalmente infondata, “ben potendo ritenersi una strategia difensiva”.
D'altro lato, in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dall'Avv. , CP_1
condannava l'Arch. al pagamento, in favore della della somma Pt_1 CP_1
complessiva di € 7.872,49 oltre accessori di legge, così come risultante dalla soma di €
7.454,00, dovuta a titolo di onorari – così come determinato da notula parcella, comunicata all a mezzo PEC in data 12.09.2017, e corredata da parere di congruità del Consiglio Pt_1
dell'Ordine degli Avvocati di Appartenenza (prot. 3379/2017) – più € 418,49, a titolo di spese sostenute per il rilascio del parere di congruità.
Le spese del giudizio seguivano, infine, la soccombenza con conseguente condanna al pagamento delle stesse totalmente a carico dell'Arch. Pt_1
Giudizio di appello.
2. Per l'integrale riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, n. 607 del 2023,
l'Arch. propone in questa sede impugnazione articolando il gravame in quattro motivi. Pt_1
7 Con il primo motivo è prospettata erronea ricostruzione dei fatti, nonché violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 1176 e 1218, c.c., per avere il Tribunale erroneamente interpretato i fatti posti a fondamento della domanda dell'attore, non considerando che oggetto di contestazione nel giudizio di primo grado non erano “le modalità con cui era stato restituito il carteggio dall'avvocato al suo ex cliente, né […] per aver resistito nel giudizio intrapreso dal
LL per la restituzione del doppio della caparra”. Ciò che contestava l'attore, in altri termini, era “la errata scelta di linea difensiva e, insomma, che invece di attendere le iniziative giudiziarie del promesso acquirente avrebbe viceversa essa dovuto intraprendere la più opportuna soluzione della richiamata offerta reale”.
Con il secondo motivo è denunciata ulteriore violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché erronea interpretazione degli artt. 1176 e 1218 c.c. e dell'art. 1460 c.c., per avere il Tribunale erroneamente omesso di considerare che, se l'Avv. avesse reso edotto l'assistito CP_1
della possibilità di avvalersi dell'istituto della mora credendi, il giudizio sarebbe stato, a monte, evitato;
responsabilità professionale – continua l'appellante – ulteriormente aggravata a seguito della proposizione di una domanda riconvenzionale e consistente nella domanda di risoluzione del contratto di compravendita tra l ed il LL ed i danni conseguenti – Pt_1
contratto da cui aveva receduto per cause a sé non imputabili – trascurando poi che Pt_1
detto preliminare doveva già ritenersi irrimediabilmente risolto per inadempimento del promittente venditore in applicazione di quanto sancito dall'art. 1460 cod. civ.
Con il terzo motivo è prospettata l'erronea ricostruzione dei fatti nonché violazione degli artt.
1385 c.c. e 112 c.p.c., per avere il Tribunale rigettato la domanda attorea sull'erroneo presupposto che “non emergeva chiaramente – dal contratto preliminare – la natura attribuita dalle parti ai 30.000,00 euro versati.”.
Con il quarto motivo, infine, è denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 702-bis e 702-ter, c.p.c., degli artt. 3,4 e 14 d.lgs. 150/2011 nonché degli artt. 50-quater, 161 e 276, c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente omesso di pronunciarsi sulle eccezioni relative alla domanda riconvenzionale avanzata dall'Avv.
[...]
in primo grado, cioè l'eccezione di inammissibilità della domanda per tardività CP_1
(sollevata in sede di prima udienza di comparizione) ed eccezione di erroneità del rito instaurato (cioè il rito ordinario anziché quello del rito sommario di cognizione, prospettata in
8 sede di memorie ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c.); pertanto – chiosa l'appellante – la decisione pronunziata dal giudice monocratico anziché dal collegio oltre che illegittima per violazione dell'art. 14 D.lgs. 150/2011 è anche nulla per violazione degli artt. 50 quater, 161 e
276 cpc.
2.1. L'Avv. si costituisce in giudizio depositando comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta prospettando, in via preliminare, l'improcedibilità dell'appello per mancato deposito della sentenza impugnata e, in ogni caso, la sua inammissibilità per difetto di specificità dei motivi, ex artt. 342 e 348-bis, c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza delle doglianze prospettate dall'appellante.
Nella denegata ipotesi in cui l'appello principale venisse accolto, la parte convenuta solleva altresì appello incidentale condizionato e subordinato, chiedendo – al fine di essere manlevata dalle conseguenze pregiudizievoli eventualmente derivanti dal presente giudizio – la condanna di AG di IO , dato Controparte_2
il rapporto assicurativo intercorrente tra le parti (giusta polizza n. Hcc 16- w0002176 del
18/04/2017, con validità dal 10/04/2017 al 10/04/2018, per un massimale di € 500.000,00).
2.2. Deposita comparsa di costituzione e risposta anche l'Avv. CH TR, procuratore dell'Avv. , insistendo per la declaratoria di inammissibilità Controparte_1
dell'appello formulata nei suoi confronti “per difetto di legittimazione passiva dell'appellato e per carenza di interesse dell'appellante ad impugnare il provvedimento di distrazione” con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione.
3. In data 15.12.2023, questa Corte, con ordinanza depositata in data 18.12.2023, respingeva l'istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c. e rimetteva la causa in decisione, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., per il 18.04.2025.
3.1. Con ordinanza datata 22.04.2025, il Collegio rinviava all'udienza del 3.10.2025 onerando parte appellante di notificare l'atto introduttivo, contestualmente all'ordinanza di rinvio, alla in persona del legale rappresentate Controparte_2
protempore, domiciliata in Milano, via Torino, n. 2, nel rispetto dei termini fissati con l'art. 342, ult. Co., c.p.c.
9 3.2. A questo punto, l'Arch. replicava all'ordinanza collegiale del 22.04.2025 Pt_1
prospettando: a) in via preliminare, la necessità di questa Corte di verificare se la convenuta
, nel giudizio di primo grado, avesse regolarmente citato in giudizio la società CP_1
assicuratrice chiedendo, per l'effetto, di ordinare alla convenuta di depositare nel fascicolo telematico la copia della ricevuta di ritorno relativa alla notifica postale della chiamata in causa del terzo del 16.5.2018; b) in via subordinata, in caso di regolarità della notifica dell'atto di chiamata in causa, la necessità che venga disposto un rinvio più lungo della prossima udienza, fissata per il 3 ottobre 2025, per la rinotifica dell'appello ex art 342 cpc a causa del già trascorso termine di 150 giorni cui all'art 163/bis per la notifica dell'appello all'estero.
Contestualmente, provvedeva al deposito sia della schermata di INIPEC (ultimo aggiornamento, datato 30 marzo 2023) da cui risulta come PEC dell'
[...]
, quella di che della visura Controparte_2 Email_4
camerale relativa al Registro delle Imprese (estratto in data 23.04.2025) dal quale risulta che,
a far data 5.11.2020, la ha ceduto il Controparte_2
proprio portafoglio alla Parte_2 Controparte_7
, con sede legale a Londra-Aldgate 1, Gran Bretagna.
[...]
3.3. Depositato l'atto di ritorno della notifica della chiamata in causa dell' Controparte_2
da parte dell'Avv. , quest'ultima si opponeva alla richiesta di rinvio con concessione CP_1
del termine per la notifica ex art. 163.bis, c.p.c., “in quanto, parte appellante volendo perseguire i propri intendimenti nei confronti della soc. Controparte_2
, stante, peraltro, l'avvenuta declaratoria di contumacia del terzo, avrebbe
[...]
dovuto, ab origine, eseguire preliminarmente gli accertamenti camerali rivolti ad individuare la sede e l'indirizzo pec del destinatario dell'atto nei cui confronti si intendeva agire in sede di gravame. [..] non avendo parte appellante ottemperato all'obbligo di integrare il contraddittorio, si chiede il rigetto dell'avversa istanza e, per gli effetti, Voglia l'adita On.le
Corte dichiarare l'appello inammissibile ed improcedibile, per la palese violazione del disposto normativo di cui all'art. 331 c.p.c., non avendo parte appellante ottemperato all'ordine di notificare l'atto introduttivo del giudizio di gravame.”. (Note difensive in prossimità dell'Ud. 3.10.2025).
10 3.4. In sostituzione dell'udienza del 3.10.2025 le parti depositano note a trattazione scritta insistendo sulle conclusioni rassegnate fino a quel momento.
3.5. Con ordinanza del 3.10.2025 il Collegio, respinte le richieste di parte appellante, riservava la causa in decisione rilevando l'inadempimento dell'Arch. rispetto Pt_1
all'ordine di integrazione del contraddittorio disposto con ordinanza del 23.04.2025.
Motivi della decisione
L'appello è inammissibile per mancato assolvimento dell'ordine di integrazione del contraddittorio nel termine perentorio assegnato da questa Corte ai sensi e per gli effetti dell'art. 331 c.p.c., sussistendo tra l'appellata, Avv. , e la terza chiamata in causa, CP_1
, un rapporto di litisconsorzio necessario di Controparte_2
tipo processuale.
Il termine per integrare il contraddittorio, ai sensi dell'art. 331, primo comma, c.p.c., infatti, avendo natura perentoria, è sottratto alla disponibilità sia delle parti che del giudice come confermato dall'art. 153, primo comma, c.p.c.
Da ciò consegue che, quando il giudice ha pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto – come nel caso di specie – non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dalla disposizione sopra richiamata. La richiesta di assegnazione di un nuovo termine, per altro tempestivamente presentata prime della scadenza di quello già concesso, potrebbe al più essere considerata laddove la parte onerata dovesse fornire prova che l'impossibilità di integrare il contraddittorio derivi da una causa ad ella non imputabile. (Cass. II, Sent. 28298 del 2021; Cass. III, Sent. 6982 del 2016).
L'unico istituto che l'ordinamento offre per superare la barriera del termine perentorio è quello della rimessione in termini, di cui all'art. 153, secondo comma, c.p.c., tramite il quale alla parte che dimostri di essere incorsa in una decadenza è data la possibilità di esercitare quel potere processuale come se il termine non fosse decorso. Ma ciò, si ribadisce, è
11 possibile per espressa previsione normativa solo nel momento in cui il mancato rispetto del termine dipenda da causa non imputabile alla stessa parte.
E tale ultima circostanza non ricorre nel caso di specie.
Infatti, l'assolvimento dell'ordine di integrazione del contraddittorio dato da questa Corte con l'ordinanza del 24 aprile del 2025 non sarebbe stato possibile proprio a causa di un fatto imputabile alla stessa parte appellante che avrebbe cioè errato, a monte, nella individuazione del soggetto cui notificare l'atto d'appello. Infatti, dagli atti depositati dalle parti risulta che in data 05.11.2020 – dunque, ben due anni prima la notificazione dell'atto di appello, datata
30.03.2023 – l' (C.F. ) abbia Controparte_2 P.IVA_1
ceduto l'azienda e, contestualmente ad essa, tutti i contratti relativi ai portafogli assicurativi alla società (C.F. Controparte_8
, con sede legale a Lussemburgo, Avenue De la Libertè, 26, pec. P.IVA_2
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Pertanto, è meritevole di condivisione l'affermazione – formulata dalla difesa di parte appellata in sede di note difensive (con atto datato 09.09.2025) – secondo cui la prima volta in cui parte appellante si è posta il problema di individuare il corretto indirizzo PEC cui notificare l'appello è a seguito dell'ordine di integrazione del contraddittorio disposto, da questo
Collegio, con l'ordinanza del 22.04.2025.
Prima di allora, infatti, l'appellante ha fatto erroneamente affidamento sulla correttezza del procedimento notificatorio dallo stesso attivato al momento della notifica dell'atto di appello all'indirizzo email (così come risultante dal sistema INIPEC, a Email_4
far data 30 marzo 2023, in relazione alla società Controparte_2
), nonostante il sistema avesse generato “ricevuta di mancata consegna”,
[...]
rilevando un errore “5.1.1. – InfoCert S.p.A. – indirizzo non valido”. E, quanto detto, è confermato dalle dichiarazioni della stessa difesa di parte appellante che, in sede di note di replica all'ordinanza di rinvio dell'aprile del 2025, così afferma: “[..] effettivamente avevamo ripetutamente tentato la notifica dell'atto di appello alla terza chiamata, ma invano benché dalla visura del 30.3.2023 sul sito ReGinDe si fosse appreso l'indirizzo pec presso il quale era stata poi provveduta la notifica alla destinataria dell'atto. E ci siamo ricordati che non ci
12 dannammo, tormentati dalla mancata notifica dell'atto di appello alla sua destinataria a mezzo della pec, a causa dell'orientamento dell'epoca della giurisprudenza della Cassazione che prendeva le mosse dal presupposto che, ai sensi dell'art. 20 del D.M. n. 40/2011, il soggetto tenuto ad avere un indirizzo PEC aveva anche l'onere di provvedere al controllo della propria casella PEC, con la conseguenza che, in caso di casella piena, “il notificante può procedere all'utilizzazione dell'atto come se fosse stato notificato”, impostazione ripresa e confermata anche da alcune pronunce e precisamente dalle ordinanze nn. 24110/2022,
26810/2022 e 25586/2023.”.
Ebbene, con tali affermazioni parte appellante sostanzialmente conferma che, a fronte di un procedimento notificatorio conclusosi con una ricevuta di mancata consegna – e, dunque, non correttamente perfezionatosi per il destinatario, ai sensi dell'art. art. 3-bis, comma 3, della legge n. 53/1994 –, non si sia interrogata sulla causa dell'errore e sul motivo per cui il sistema avesse generato la dicitura “indirizzo non valido”. Anche a fronte di un indirizzo risultante in tal senso dai pubblici registri, infatti, l'appellante avrebbe dovuto sin dal momento della notificazione dell'atto d'appello acquisire un estratto dal Registro delle
Imprese per indagare sull'effettiva posizione giuridica e i relativi riferimenti (tra cui la PEC) dell' con la conseguenza che avrebbe sin da subito scoperto (non soltanto dopo l'ordine di integrazione del contraddittorio) che, in realtà, essa aveva già ceduto l'azienda e i relativi portafogli assicurativi ad altra società con sede all'estero.
Inoltre, l'affidamento che l'appellante avrebbe riposto nella citata giurisprudenza di legittimità riguardante l'asserito perfezionamento del procedimento notificatorio in caso di casella di posta elettronica piena (perché la mancata gestione della casella di posta sarebbe frutto di una condotta negligente del destinatario della notifica) non è meritevole di condivisione per due motivi.
Il primo è che il parallelismo effettuato non è pertinente al caso di specie: da una situazione in cui una casella di posta elettronica valida e non in grado di generare una ricevuta di avvenuta consegna per negligenza del suo titolare nella gestione della stessa (casella piena piuttosto che mancato rinnovamento dell'abbonamento) si distingue nettamente quella in cui la casella di posta elettronica non è in grado di generare una ricevuta di avvenuta consegna perché, come nel caso di specie, l'indirizzo di riferimento non è valido;
circostanza,
13 quest'ultima, evidentemente al di fuori della sfera di controllo del destinatario della notifica, non potendosi concepire a monte un comportamento negligente nella gestione di una casella di posta elettronica inattiva.
Il secondo motivo, e ad abundantiam, riguarda la non perdurante attualità di quella giurisprudenza richiamata da parte appellante.
Nel dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla questione su se sia da considerare perfezionata la notifica a mezzo PEC in caso di ricevuta attestante la “casella piena” della posta elettronica del destinatario, la Corte di Cassazione nella sua composizione più autorevole ha affermato il seguente principio di diritto: “nel regime antecedente alla novella recata dal d.lgs. n. 149 del 2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall'avvocato ai sensi dell'art.
3-bis della legge n. 53 del 1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell'ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura “casella piena”), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. “RdAC”). Ne consegue che il notificante, ove debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo PEC”. (Cass. SU, Sent.
28452/2024).
La sentenza ivi riportata ha, dunque, considerato recessivo l'orientamento di legittimità
(richiamato da parte appellata) che, valorizzando il principio di autoresponsabilità nella gestione della casella di posta elettronica del destinatario della notifica, riteneva come perfezionato il procedimento notificatorio anche nel caso in cui il sistema avesse generato una 'mancata consegna per posta piena'; e ciò, argomentando in riferimento all'impianto normativo in materia vigente ante d.lgs. 149 del 2022 e successive modificazioni e, ratione temporis, applicabile anche al caso di specie e che, ex adverso, confermerebbe
(direttamente e indirettamente) come il procedimento notificatorio si perfezionerebbe, per il destinatario della notifica, soltanto nel momento in cui il sistema generi una ricevuta di avvenuta consegna.
14 In ultima analisi e ad ulteriore conferma del ragionamento sin qui svolto, se questa Corte avesse accolto la richiesta di un nuovo rinvio dell'udienza per consentire il rispetto del termine dilatorio di 150 giorni per le notifiche da effettuare all'estero, di fatto l'appellante – pur in presenza di un errore a lui imputabile – sarebbe stato rimesso in termini nel potere di notificare l'atto di appello e quindi di instaurare correttamente il contraddittorio nei confronti dell'unica parte cui l'appello avrebbe dovuto essere notificato sin dall'inizio, cioè
[...]
(C.F. . Controparte_8 P.IVA_2
Sulle spese processuali del presente grado
In applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese processuali del presente grado devono porsi integralmente a carico di che dovrà rifondere, ex Parte_1
adverso, ciascuna delle due parti appellate risultate vittoriose: e Controparte_1
CH TR.
Essendo stato quest'ultimo citato in giudizio dall'appellante, in qualità di attributario delle spese di lite del primo grado per la difesa della allora convenuta , infatti, CH CP_1
TR ha dovuto costituirsi e difendersi autonomamente nel presente giudizio con conseguente diritto di quest'ultimo di ottenere la condanna al rimborso delle spese di lite medio tempore sostenute.
Applicando le Tabelle del 2022, attualmente vigenti, e dato il valore della causa pari ad €
10.000 – così come indicato dallo stesso all'interno dell'atto di appello –, la somma Pt_1
così dovuta a titolo di onorari per l'attività professionale svolta è pari ad € 5.077,00, oltre il
15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
15 Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla sentenza n. 607 del 2023 del Tribunale di Torre
Annunziata, II sez. civile, pubblicata il 28/02/2023, nella causa civile iscritta a N.R.G. 805 /
2018, così statuisce:
• dichiara l'appello inammissibile, ai sensi dell'art. 331, primo comma, c.p.c., per mancato assolvimento dell'ordine di integrazione del contraddittorio nel termine perentorio disposto da questa Corte con ordinanza del 22.04.2025;
• condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di Parte_1
giudizio che ammontano ad euro € 5.077,00, per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, in favore sia di , con Controparte_1
distrazione in favore dell'Avv. CH TR che ne ha fatto richiesta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., sia di CH TR, con distrazione in favore dell'Avv. EN
LO che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
• in conseguenza della declaratoria di inammissibilità dell'appello, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002.
Così deciso, Napoli, 12 novembre 2025.
Presidente
AN OC
Consigliere Estensore
RI RO UP
Il presente provvedimento è stato sottoscritto con l'integrale collaborazione della Dott.ssa
Federica Ponticelli – Magistrato Ordinario in Tirocinio (MOT).
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