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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/10/2025, n. 3447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3447 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10701/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente Relatore dott. Raffaella Simone Giudice dott. Assunta Napoliello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10701/2020 promossa da:
COMUNIONE DEGLI EREDI DELL'ING. NELLA QUOTA AD EGLI Persona_1 SPETTANTE NELLA SOC. , IN PERSONA DEL SUO RAPPRESENTANTE, Parte_1 ING. CP_1
con il patrocinio dell'avv. FU FRANCESCO, IA e dell'avv. DE BARTOLOMEO FLAVIA ( VIA FRANCESCO CRISPI 6 70100 BARI;
, elettivamente domiciliato in C.F._1 Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FU FRANCESCO, IA
ATTORE/I contro
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. LUPO DARIO e dell'avv. D'ALESSANDRO FRANCESCO ( ) CORSO RI MA SALITA MIRAMARE 3 70122 BARI;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA V.LE VIRGILIO 101/A TARANTO presso il difensore avv. LUPO DARIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 1° settembre 2020, la comunione ereditaria della quota sociale dell'ing.
(tuttora indivisa), allora amministrata dal geom. evocava in giudizio Persona_1 CP_2 la per veder annullate le delibere assembleari del 29 giugno 2020 (approvazione del Controparte_3 Bilancio di esercizio al 31/12/2019) e 31 luglio 2020 (approvazione dell'aumento di capitale sociale) entrambe da considerarsi illegittime e adottate in abuso di posizione di maggioranza. Esponeva l'attrice che, dal momento della regolamentazione della comunione ereditaria e della nomina del geom. a rappresentante comune di essa (23/01/2006), il socio (e comunista) CP_2 Controparte_4
complice lo smarrimento del libro soci, pretendeva di esser considerato socio di maggioranza
[...] dalla madre e dai fratelli , SC e AR, anch'essi tutti, singolarmente, soci di Per_2 Parte_1 al 77%, per come sino ad allora regolarmente iscritto al Registro delle Imprese. Facendosi forte
[...] della sentenza del Tribunale di Taranto n. 1627 del 20/08/2006 che gli riconosceva una partecipazione societaria del 58% circa delle quote, il avrebbe preso il controllo della società, Controparte_4 estromettendo gli altri soci ed esautorando in quale modo anche il geom. primo CP_2 rappresentante della suddetta comunione. Ciò premesso, l'attrice assumeva che:
- la deliberazione di approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2019, avvenuta con l'assemblea del 29/06/2020, era nulla per mancata convocazione della comunione ereditaria della quota appartenuta all'ing. , in violazione del combinato disposto degli artt. Persona_1
2479-bis e 2479-ter, comma 3, c.c. (in termini, Cass. Civ., Sez. I Civ., Ord. 18/6-16/9/2019), o quanto meno annullabile;
- la deliberazione di approvazione dell'aumento di capitale sociale adottata dall'assemblea straordinaria del 31/07/2020 era illegittima per abuso di maggioranza, in violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., anche in virtù del volutamente tardivo avviso di convocazione inoltrato al
, peraltro privo di relazione allegata, piano di investimenti, né altro. CP_2 Si costituiva la società, la quale eccepiva che l'impugnazione doveva essere proposta in nome della comunione e non degli altri soci;
che il geom. non possedeva legittimazione attiva all'azione, CP_2 poiché l'art. 5 dello Statuto di avrebbe legittimato alla rappresentanza di una comunione Parte_1 ereditaria in seno al sodalizio soltanto uno degli eredi e soltanto questi;
eccepiva infine il difetto di legittimazione attiva del anche sotto il profilo della straordinarietà della contesa, eccedente i suoi CP_2 poteri. Con comparsa di costituzione del 14/05/2021 si costituiva in giudizio , nuovo CP_1 amministratore della comunione ereditaria degli eredi di , in sostituzione del geom. Persona_1
, come da assemblea dei comunisti del 19/03/2021. Questi “riportandosi integralmente CP_2
a quanto esposto, dedotto e prodotto nel e con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e nei successivi atti e scritture in difesa di parte attrice e, richiamate tutte le ragioni e difese espresse negli atti depositati in giudizio, che si fanno propri, così come ogni altro argomento, tesi, eccezione, domanda ed istanza anche istruttoria avanzata negli scritti difensivi già agli atti, che devono ritenersi qui tutti per intero trascritti e riproposti”, concludeva per l'accoglimento della domanda. Istruita la causa documentalmente, essa era rimessa al collegio sulle conformi conclusioni delle parti. La domanda è inammissibile. Non è in discussione che l'ing. , deceduto il 12/03/1999, lasciava eredi della propria Persona_1 quota in partecipazione nel sodalizio denominato la moglie (a sua volta Parte_1 Persona_3 deceduta in Monza il 15 settembre 2018) ed i figli, , , e CP_5 CP_6 CP_1
. Gli eredi del erano comunque singolarmente già soci. Un Controparte_4 Persona_1 successivo giudizio, incardinato al Tribunale di Taranto dal nel 2004 e Controparte_4 conclusosi con sentenza n. 1627 del 20/10/2006, depositata il 29/11/2007, riconosceva in capo al la titolarità del 58% circa delle quote;
la sentenza del Tribunale di Taranto Controparte_4
pagina 2 di 4 veniva confermata dalla Corte d'Appello territoriale ed, infine, dalla Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 22005 del 24/09-28/10/2015. Nati contrasti tra il e gli altri soci, Controparte_4 nelle date del 29 giugno 2020 e 31 luglio 2020, l'assemblea dei soci (di fatto il solo Controparte_4
deliberava rispettivamente l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2019 e l'aumento di
[...] capitale sociale da 622.200,00 a 1.250.000,00 euro Tutto ciò premesso, quanto alla prima delibera, la comunione attrice assume che la deliberazione di approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2019, avvenuta con l'assemblea del 29/06/2020, era ed da considerarsi nulla per mancata convocazione della comunione ereditaria della quota appartenuta al
, in violazione del combinato disposto degli artt. 2479-bis e 2479-ter, comma 3, c.c. o Persona_1 comunque annullabile per il medesimo motivo, considerando che il socio ha impugnato la delibera entro i 90 gg. dalla sua approvazione. Invece la deliberazione di approvazione dell'aumento di capitale sociale adottata dall'assemblea straordinaria del 31/07/2020 a giudizio di parte attrice sarebbe illegittima per abuso di maggioranza, in violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.. Parte convenuta assume però che in forza dell'art. 5 dello statuto sociale, in deroga a quanto stabiliscono gli artt. 2468, co. 5, 1105 e 1106 c.c , “Per le successioni mortis causa, quando gli eredi siano più di uno, soltanto uno di essi ha il diritto di rappresentarli nei rapporti con la società” Ad avviso di parte convenuta, pertanto, vi sarebbe carenza di legitimatio ad causam del geom. , e CP_2 per di più, ove il geom. si fosse potuto reputare “rappresentante comune”, lo stesso non era mai CP_2 stato autorizzato a proporre il giudizio dall'assemblea dei comunisti. L'eccezione è fondata. Infatti parte attrice ha chiesto al G.I., la sospensione in corso di causa dell'efficacia della deliberazione impugnata. Il giudice, con ordinanza del 1° ottobre 2020, ha rigettato l'istanza, anche perché «l'amministratore della comunione anche se nominato giudiziariamente ai sensi del precedente articolo
1105 c.c., è privo della legittimazione ad agire in giudizio mancando, in materia di comunione, una disposizione, analoga a quella prevista per l'amministratore del condominio dall'art. 1131 c.c., che, in via eccezionale, attribuisca a questi il potere di agire in giudizio sia contro i terzi che nei confronti dei condomini (Cass., sez. II, 25 febbraio 1995, n. 2170; Cass., sez. II, 11 luglio 2006, n. 15684)». L'ordinanza è stata confermata in sede di reclamo, laddove il collegio ha osservato ancor più esattamente che l'art. 5 dello statuto è “previsione più restrittiva rispetto a quanto stabilito dall'art. 1106 c.c., richiamato dall'art. 2468 c.c., che consente la nomina di un amministratore estraneo, e tuttavia si tratta di una facoltà indubbiamente rientrante nella disponibilità dei soci e nella loro autonomia negoziale, non presentando la predetta clausola alcun profilo di invalidità”. D'altra parte la tardiva costituzione del nuovo rappresentante comune (non a caso avvenuta dopo la decisione cautelare del collegio) non ha “efficacia sanante” del difetto di legittimazione processuale. Parte attrice avrebbe dovuto regolarizzare tempestivamente la propria posizione a fronte della tempestiva eccezione di parte, essendo mancati il rilievo officioso e la conseguente assegnazione di termine ex art. 182 comma 2 c.p.c.: infatti questo tribunale ha già avuto modo di decidere, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, che in caso di eccezione tempestiva di difetto di rappresentanza, è onere della parte interessata sanare il vizio immediatamente, nella prima difesa utile, senza che operi il termine ex art. 182 c.p.c., previsto solo in caso di rilievo d' ufficio (Tribunale Bari sez. II, 16/07/2025, n.2825). In sostanza non occorre che il giudice provveda ad assegnare il termine per regolarizzare la costituzione dell'attore, ove il relativo vizio sia stato tempestivamente eccepito dal convenuto nella sua comparsa, giacché, in tal caso, l'onere di sanatoria sorge immediatamente ed è a carico della parte attrice: ove non vi provveda tempestivamente il vizio diviene insanabile. Né vale assumere che il precedente amministratore della comunione fosse stato in qualche modo riconosciuto come interlocutore, negli anni, della quotidiana gestione sociale: infatti la questione sollevata da parte convenuta attiene ad un meccanismo che non è sostanziale ma processuale, ossia quello della legittimazione processuale. pagina 3 di 4 Va infine considerato, in aggiunta, che l'impugnazione di deliberazioni assembleari effettuata in assenza di valida nomina del rappresentante comune, non avrebbe mai potuto impedire il decorso del termine stabilito dalla legge per impugnare validamente le delibere assembleari. Le spese di lite, liquidate come appresso, seguono la soccombenza. Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare € 6.713,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile la domanda;
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della società che liquida in € 6713,00 per compensi, oltre RAG 15% IVA e CAP;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, 6.10.2025
Il Presidente Relatore dott. Giuseppe Rana
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente Relatore dott. Raffaella Simone Giudice dott. Assunta Napoliello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10701/2020 promossa da:
COMUNIONE DEGLI EREDI DELL'ING. NELLA QUOTA AD EGLI Persona_1 SPETTANTE NELLA SOC. , IN PERSONA DEL SUO RAPPRESENTANTE, Parte_1 ING. CP_1
con il patrocinio dell'avv. FU FRANCESCO, IA e dell'avv. DE BARTOLOMEO FLAVIA ( VIA FRANCESCO CRISPI 6 70100 BARI;
, elettivamente domiciliato in C.F._1 Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FU FRANCESCO, IA
ATTORE/I contro
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. LUPO DARIO e dell'avv. D'ALESSANDRO FRANCESCO ( ) CORSO RI MA SALITA MIRAMARE 3 70122 BARI;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA V.LE VIRGILIO 101/A TARANTO presso il difensore avv. LUPO DARIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 1° settembre 2020, la comunione ereditaria della quota sociale dell'ing.
(tuttora indivisa), allora amministrata dal geom. evocava in giudizio Persona_1 CP_2 la per veder annullate le delibere assembleari del 29 giugno 2020 (approvazione del Controparte_3 Bilancio di esercizio al 31/12/2019) e 31 luglio 2020 (approvazione dell'aumento di capitale sociale) entrambe da considerarsi illegittime e adottate in abuso di posizione di maggioranza. Esponeva l'attrice che, dal momento della regolamentazione della comunione ereditaria e della nomina del geom. a rappresentante comune di essa (23/01/2006), il socio (e comunista) CP_2 Controparte_4
complice lo smarrimento del libro soci, pretendeva di esser considerato socio di maggioranza
[...] dalla madre e dai fratelli , SC e AR, anch'essi tutti, singolarmente, soci di Per_2 Parte_1 al 77%, per come sino ad allora regolarmente iscritto al Registro delle Imprese. Facendosi forte
[...] della sentenza del Tribunale di Taranto n. 1627 del 20/08/2006 che gli riconosceva una partecipazione societaria del 58% circa delle quote, il avrebbe preso il controllo della società, Controparte_4 estromettendo gli altri soci ed esautorando in quale modo anche il geom. primo CP_2 rappresentante della suddetta comunione. Ciò premesso, l'attrice assumeva che:
- la deliberazione di approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2019, avvenuta con l'assemblea del 29/06/2020, era nulla per mancata convocazione della comunione ereditaria della quota appartenuta all'ing. , in violazione del combinato disposto degli artt. Persona_1
2479-bis e 2479-ter, comma 3, c.c. (in termini, Cass. Civ., Sez. I Civ., Ord. 18/6-16/9/2019), o quanto meno annullabile;
- la deliberazione di approvazione dell'aumento di capitale sociale adottata dall'assemblea straordinaria del 31/07/2020 era illegittima per abuso di maggioranza, in violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., anche in virtù del volutamente tardivo avviso di convocazione inoltrato al
, peraltro privo di relazione allegata, piano di investimenti, né altro. CP_2 Si costituiva la società, la quale eccepiva che l'impugnazione doveva essere proposta in nome della comunione e non degli altri soci;
che il geom. non possedeva legittimazione attiva all'azione, CP_2 poiché l'art. 5 dello Statuto di avrebbe legittimato alla rappresentanza di una comunione Parte_1 ereditaria in seno al sodalizio soltanto uno degli eredi e soltanto questi;
eccepiva infine il difetto di legittimazione attiva del anche sotto il profilo della straordinarietà della contesa, eccedente i suoi CP_2 poteri. Con comparsa di costituzione del 14/05/2021 si costituiva in giudizio , nuovo CP_1 amministratore della comunione ereditaria degli eredi di , in sostituzione del geom. Persona_1
, come da assemblea dei comunisti del 19/03/2021. Questi “riportandosi integralmente CP_2
a quanto esposto, dedotto e prodotto nel e con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e nei successivi atti e scritture in difesa di parte attrice e, richiamate tutte le ragioni e difese espresse negli atti depositati in giudizio, che si fanno propri, così come ogni altro argomento, tesi, eccezione, domanda ed istanza anche istruttoria avanzata negli scritti difensivi già agli atti, che devono ritenersi qui tutti per intero trascritti e riproposti”, concludeva per l'accoglimento della domanda. Istruita la causa documentalmente, essa era rimessa al collegio sulle conformi conclusioni delle parti. La domanda è inammissibile. Non è in discussione che l'ing. , deceduto il 12/03/1999, lasciava eredi della propria Persona_1 quota in partecipazione nel sodalizio denominato la moglie (a sua volta Parte_1 Persona_3 deceduta in Monza il 15 settembre 2018) ed i figli, , , e CP_5 CP_6 CP_1
. Gli eredi del erano comunque singolarmente già soci. Un Controparte_4 Persona_1 successivo giudizio, incardinato al Tribunale di Taranto dal nel 2004 e Controparte_4 conclusosi con sentenza n. 1627 del 20/10/2006, depositata il 29/11/2007, riconosceva in capo al la titolarità del 58% circa delle quote;
la sentenza del Tribunale di Taranto Controparte_4
pagina 2 di 4 veniva confermata dalla Corte d'Appello territoriale ed, infine, dalla Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 22005 del 24/09-28/10/2015. Nati contrasti tra il e gli altri soci, Controparte_4 nelle date del 29 giugno 2020 e 31 luglio 2020, l'assemblea dei soci (di fatto il solo Controparte_4
deliberava rispettivamente l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2019 e l'aumento di
[...] capitale sociale da 622.200,00 a 1.250.000,00 euro Tutto ciò premesso, quanto alla prima delibera, la comunione attrice assume che la deliberazione di approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2019, avvenuta con l'assemblea del 29/06/2020, era ed da considerarsi nulla per mancata convocazione della comunione ereditaria della quota appartenuta al
, in violazione del combinato disposto degli artt. 2479-bis e 2479-ter, comma 3, c.c. o Persona_1 comunque annullabile per il medesimo motivo, considerando che il socio ha impugnato la delibera entro i 90 gg. dalla sua approvazione. Invece la deliberazione di approvazione dell'aumento di capitale sociale adottata dall'assemblea straordinaria del 31/07/2020 a giudizio di parte attrice sarebbe illegittima per abuso di maggioranza, in violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.. Parte convenuta assume però che in forza dell'art. 5 dello statuto sociale, in deroga a quanto stabiliscono gli artt. 2468, co. 5, 1105 e 1106 c.c , “Per le successioni mortis causa, quando gli eredi siano più di uno, soltanto uno di essi ha il diritto di rappresentarli nei rapporti con la società” Ad avviso di parte convenuta, pertanto, vi sarebbe carenza di legitimatio ad causam del geom. , e CP_2 per di più, ove il geom. si fosse potuto reputare “rappresentante comune”, lo stesso non era mai CP_2 stato autorizzato a proporre il giudizio dall'assemblea dei comunisti. L'eccezione è fondata. Infatti parte attrice ha chiesto al G.I., la sospensione in corso di causa dell'efficacia della deliberazione impugnata. Il giudice, con ordinanza del 1° ottobre 2020, ha rigettato l'istanza, anche perché «l'amministratore della comunione anche se nominato giudiziariamente ai sensi del precedente articolo
1105 c.c., è privo della legittimazione ad agire in giudizio mancando, in materia di comunione, una disposizione, analoga a quella prevista per l'amministratore del condominio dall'art. 1131 c.c., che, in via eccezionale, attribuisca a questi il potere di agire in giudizio sia contro i terzi che nei confronti dei condomini (Cass., sez. II, 25 febbraio 1995, n. 2170; Cass., sez. II, 11 luglio 2006, n. 15684)». L'ordinanza è stata confermata in sede di reclamo, laddove il collegio ha osservato ancor più esattamente che l'art. 5 dello statuto è “previsione più restrittiva rispetto a quanto stabilito dall'art. 1106 c.c., richiamato dall'art. 2468 c.c., che consente la nomina di un amministratore estraneo, e tuttavia si tratta di una facoltà indubbiamente rientrante nella disponibilità dei soci e nella loro autonomia negoziale, non presentando la predetta clausola alcun profilo di invalidità”. D'altra parte la tardiva costituzione del nuovo rappresentante comune (non a caso avvenuta dopo la decisione cautelare del collegio) non ha “efficacia sanante” del difetto di legittimazione processuale. Parte attrice avrebbe dovuto regolarizzare tempestivamente la propria posizione a fronte della tempestiva eccezione di parte, essendo mancati il rilievo officioso e la conseguente assegnazione di termine ex art. 182 comma 2 c.p.c.: infatti questo tribunale ha già avuto modo di decidere, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, che in caso di eccezione tempestiva di difetto di rappresentanza, è onere della parte interessata sanare il vizio immediatamente, nella prima difesa utile, senza che operi il termine ex art. 182 c.p.c., previsto solo in caso di rilievo d' ufficio (Tribunale Bari sez. II, 16/07/2025, n.2825). In sostanza non occorre che il giudice provveda ad assegnare il termine per regolarizzare la costituzione dell'attore, ove il relativo vizio sia stato tempestivamente eccepito dal convenuto nella sua comparsa, giacché, in tal caso, l'onere di sanatoria sorge immediatamente ed è a carico della parte attrice: ove non vi provveda tempestivamente il vizio diviene insanabile. Né vale assumere che il precedente amministratore della comunione fosse stato in qualche modo riconosciuto come interlocutore, negli anni, della quotidiana gestione sociale: infatti la questione sollevata da parte convenuta attiene ad un meccanismo che non è sostanziale ma processuale, ossia quello della legittimazione processuale. pagina 3 di 4 Va infine considerato, in aggiunta, che l'impugnazione di deliberazioni assembleari effettuata in assenza di valida nomina del rappresentante comune, non avrebbe mai potuto impedire il decorso del termine stabilito dalla legge per impugnare validamente le delibere assembleari. Le spese di lite, liquidate come appresso, seguono la soccombenza. Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare € 6.713,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile la domanda;
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della società che liquida in € 6713,00 per compensi, oltre RAG 15% IVA e CAP;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, 6.10.2025
Il Presidente Relatore dott. Giuseppe Rana
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