Sentenza 30 agosto 2004
Massime • 1
Con riguardo a rapporto di lavoro proseguito nella vigenza della legge 29 maggio 1982 n. 297, la determinazione dell'indennità di anzianità per il periodo sino al 31 maggio 1982, la quale, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della stessa legge, va calcolata secondo la disciplina vigente sino alla data suddetta e con applicazione delle disposizioni (in tema di rivalutazione annuale) di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 2120, nuovo testo, cod.civ., deve essere compiuta alla stregua degli artt. 2120 e 2121 cod.civ. (nel loro testo originario) sull'ipotetico presupposto che il rapporto sia venuto meno alla data anzidetta e il risultato di tale operazione, meramente contabile, va a confluire, come una sua componente, nel trattamento di fine rapporto, il quale, pur formato, in relazione ai due distinti periodi, con diversi criteri di calcolo, conserva un carattere unitario; pertanto, ove occorra stabilire se il trattamento convenzionale dell'indennità di anzianità per il periodo suindicato sia o meno più favorevole di quello legale, non può considerarsi compresa nel primo un'erogazione (nella specie, prevista dall'art. 40 del CCNL 21 aprile 1970 per i dipendenti ENEL e pari a quattro mensilità di retribuzione) collegata, ai sensi della contrattazione collettiva, a condizioni venute ad esistenza non già al momento dell'indicata ipotetica estinzione del rapporto, bensì in un momento successivo e, cioè, nel vigore della nuova normativa. Infatti l'operazione di comparazione fra trattamento legale e trattamento contrattuale - legittima esclusivamente nel previgente regime dell'indennità di anzianità - postula necessariamente che i trattamenti da comparare siano relativi al periodo da chiudere, ai fini della liquidazione meramente contabile dell'indennità stessa, al 31 maggio 1982.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/08/2004, n. 17327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17327 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ENEL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RÈ PE, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI POMAR, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 43/02 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 23/01/02 - R.G.N. 1684/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 07/07/04 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato GENTILE per delega PESSI;
udito l'Avvocato POMAR;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso. RILEVATO IN FATTO
1 - che il sign. PP NF dipendente della spa ENEL, collocato a riposo il 1997, assume di aver ricevuto un t.f.r di importo inferiore a quanto spettantegli;
2 - che lo stesso sostiene che procedutosi, come previsto dalla l. 297/82, al calcolo di quanto dovutogli per indennità di anzianità
al 31.5.82, secondo i criteri della legge previgente, non era stato tenuto conto di quanto da lui percepito per straordinario prestato in maniera continuativa;
3 - che la esclusione di detta voce dal novero di quelle computabili ai fini del calcolo (puramente contabile) dell'indennità di anzianità è stato dall'Enel giustificato con la corresponsione di quattro mensilità - avvenuta al momento dell'estinzione del rapporto di lavoro - ai sensi del ccnl vigente;
4 - che tali emolumenti, secondo l'Enel, rientranti nel trattamento convenzionale dell'indennità di fine rapporto comportavano per il lavoratore un trattamento globalmente più favorevole di quello legale di cui egli lamentava la violazione;
5 - che la Corte d'Appello di Palermo, riformando la decisione di primo grado, ha ritenuto che non si potesse procedere ad una comparazione fra trattamento legale e trattamento convenzionale, per stabilire quale di essi fosse, globalmente più favorevole per il lavoratore;
6 - che tale giudice ha asserito di essere a conoscenza di un indirizzo - da esso, evidentemente, disatteso - secondo cui la comparazione (fra trattamento legale e trattamento convenzionale) non è consentita laddove il trattamento convenzionale risulti corrisposto in epoca successiva a quella in cui deve avvenire la predetta operazione contabile al 31.5.82 di liquidazione dell'indennità di anzianità a tale data;
7 - che gli stessi, tanto premesso, sostengono che dall'interpretazione delle norme contrattuali attributive delle stesse, le predette quattro mensilità risultano erogate dall'ENEL per ragioni non riconducibili all'indennità di anzianità - di cui non sono, pertanto, integrative, avendo, invece, funzione di indennità sostitutiva del preavviso e di incentivazione all'esodo e non costituiscono, quindi, un trattamento convenzionale dell'indennità di anzianità da compararsi con quello legale al fine di accertare quale sia, globalmente, più favorevole;
8 - che gli stessi hanno quindi deciso che nel calcolo dell'indennità di anzianità, dovuta al 31.5.82, dovesse esser computato quanto dovuto al lavoratore per lavoro straordinario;
9 - che l'Enel chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo cui il sign. NF resiste con controricorso;
RITENUTO IN DIRITTO
1 - che il ricorrente con un unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2120 c.c., e dell'art. 4 l. 297/82, degli art. 1362 ss. c.c.; vizi di motivazione e sostiene;
a - che il Tribunale abbia errato nell'interpretazione della predetta disposizione contrattuale (art. 43 ignorando una serie di elementi, risultanti dal testo della stessa, che inequivocabilmente escludevano che le predette mensilità avessero le funzioni individuate dai giudici d'appello (di indennità di mancato preavviso e di incentivazione all'esodo) costituendo, invece, inequivocabilmente, emolumenti corrisposti in funzione di indennità (convenzionale di fine rapporto);
b - che ove fosse stata, invece, esclusa tale natura le clausole attributive dell'indennità in questione sono mille per contrasto con l'art. 5 comma 11 l. 297782 che dispone che sono nulle o vengono sostituite di diritto dalle norme della legge stessa tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la materia del trattamento di fine rapporto;
2 - che tale questione - sottoposta a questa Corte sin dall'inizi degli anni 90 ha trovato soluzioni diverse - sebbene tutte non favorevoli al ricorrente;
3 - che alcune decisioni, anche di recente, ( 10172/04, 9246/04, 17418/02) hanno percorso la via prescelta dai giudici palermitani, e quindi hanno riconosciuto centralità alla interpretazione della norma della contrattazione collettiva, affermando la comparabilità (nell'ambito dell'operazione, puramente contabile, di liquidazione dell'indennità di anzianità al 31.5.82) fra trattamento legale e trattamento convenzionale solo se all'esito dell'operazione ermetica contrattuale, da compiersi da parte del giudice di merito, si giunga a qualificare la maggiorazione aggiuntiva come componente del trattamento di fine rapporto;
3 - che le predette recenti decisioni n. 10172/04 e 9246/04 in relazione ad argomentazioni del ricorrente del tutto analoghe a quelle che sostengono il ricorso in esame ritengono corretta la interpretazione del giudice di merito che ha escluso che l'attribuzione delle quattro mensilità abbia funzione integrativa dell'indennità di fine rapporto;
4 - che altre meno recenti decisioni ( 2213/95, 2765/90) hanno, invece, escluso, in radice, la comparabilità fra trattamento legale e trattamento convenzionale (quattro mensilità) trattandosi di emolumenti corrisposti successivamente al momento (31.5.82) prescelto dalla legge (art. 5 l. 297/82) per compiere, ai fini della determinazione del t.f.r., l'operazione, puramente contabile, di liquidazione dell'indennità di anzianità;
5 - che la prima delle predette decisioni statuisce che:
a - l'art. 5 della l. 297/82 recante "disposizioni transitorie"nel regolare al primo comma i rapporti di lavoro già in corso (come quello del sign. NF) al momento del mutamento legislativo, prescrive che "l'indennità di anzianità che sarebbe spettata ai singoli prestatori di lavoro in caso di cessazione del rapporto all'atto dell'entrata in vigore della presente legge è calcolata secondo la disciplina vigente sino a tale momento"ed aggiunge che codesta indennità "si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di cui all'art. 2120 del codice civile " (ossia col nuovo trattamento di fine rapporto)e che "si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma di detto articolo", il che importa, tra l'altro, la sottoposizione alla rivalutazione annuale anche dell'indennità come sopra calcolata;
b - nei rapporti sorti sotto il vigore della precedente disciplina e proseguiti poi nella vigenza del nuovo regime, la determinazione dell'indennità di anzianità per il periodo sino al 31 maggio 1982 deve essere, dunque, compiuta alla stregua degli art. 2120 e 2121 c.c. (nel loro testo originario) sull'ipotetico presupposto che il rapporto sia venuto a cessare alla data anzidetta, ed il risultato di tale operazione, meramente contabile, va a confluire, come sua componente, nel trattamento di fine rapporto, il quale, pur formato, in relazione a due distinti periodi, con diversi criteri di calcolo, conserva, tuttavia, un carattere unitario;
c - ai fini della determinazione dell'indennità di anzianità, alla stregua della citata disposizione intertemporale del art. 5 della l. 297/82, ove occorra stabilire se il relativo trattamento convenzionale sia più favorevole di quello legale, non può considerarsi ricompresso nel primo un'indennità dovuta, ai sensi della contrattazione collettiva, in presenza di determinate condizioni le quali siano venute ad esistenza non già nel momento della indicata ipotetica cessazione del rapporto di lavoro, bensì in un momento successivo, cioè all'atto della effettiva estinzione del rapporto nel vigore della nuova normativa di legge, e soggetta quindi alla nuova disciplina;
d - sia l'interpretazione della norma contrattuale attributiva delle mensilità in questione che quella della delibera del consiglio di amministrazione esulano, di conseguenza dal thema decidendum della controversia limitato al calcolo dell'indennità di anzianità alla data del 31.5.82 alla stregua della disciplina sino a quella data vigente e che può assumere rilevanza soltanto ai fini, estranei alla controversia, di stabilire se le quattro mensilità rientrino nel campo di applicazione del nuovo regime del trattamento di fine rapporto applicabile per il periodo successivo, ovvero ne rimangano escluse, come previsto dall'art. 4 della l. 297/82 che fa appunto salve le indennità corrisposte alla cessazione del rapporto di lavoro aventi natura e funzione diversa da quella dell'indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate;
6 - che la Corte ritiene che l'esatta soluzione della questione sottopostale sia stata individuata dalla decisione prima riportata - nelle sue statuizioni essenziali - atteso che le altre, incentrate sulla interpretazione della norma contrattuale attributiva delle mensilità aggiuntive - prescindono, del tutto, da un dato basilare e pregiudiziale: per il quale l'operazione di comparazione fra trattamento legale e trattamento contrattuale - legittima esclusivamente nel previgente regime dell'indennità di anzianità, postula necessariamente che i trattamenti da comparare siano relativi al periodo da chiudere, ai fini della liquidazione meramente contabile dell'indennità stessa, al 31 5.82, con la conseguenza che nell'operazione di comparazione non possono rientrare emolumenti corrisposti successivamente a tale data l'individuazione della cui natura esula dal thema decidendum costituito, per l'appunto, dal computo meramente contabile della (estinta) indennità di anzianità;
7 - che il rigetto del primo profilo di censura, per le anzidetto ragioni, esonera la Corte dall'esame del secondo relativo alla nullità delle clausole attributive delle mensilità in questione per violazione del comma 1 dell'art. 5 l. 297/82 che dispone che (nel nuovo regime) sono mille o vengono sostituite di diritto dalle norme della legge stessa tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la materia del trattamento di fine rapporto;
8 - che il ricorso va quindi rigettato con correzione della motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., nei sensi predetti;
9 - che il ricorrente va condannato a rivalere la controparte delle spese di lite;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 60,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2004