TRIB
Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 19/04/2024, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
RGL n. 812/20
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 16/04/2024), nella causa n. 812/2020 RGL, promossa da:
, , Parte_1 C.F._1
, Parte_2 C.F._2
, , Parte_3 C.F._3
, Parte_4 C.F._4 ass. dall'Avv.to FRANCESCO STARA,
PARTE RICORRENTE
contro
:
ATP- , ass. dall'Avv.to CP_1 Parte_5 P.IVA_1
PAOLO SECHI,
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− i ricorrenti hanno convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Sassari in funzione di Giudice del Lavoro, l' deducendo: di Controparte_2 prestare attività lavorativa alle dipendenze della società resistente, con inquadramento professionale di operatore di esercizio con parametro retributivo 183 (CCNL area professionale 3° area operativa esercizio: sezione automobilistico, filoviario e tranviario) e con orario settimanale di 39 ore e nastro massimo giornaliero di ore 7.30; che per il turno iniziale della mattina è previsto e corrisposto un pre servizio, e per quello finale serale un post servizio, pari a venti minuti per il trasferimento dal deposito al capolinea e viceversa, mentre nessuna indennità è riconosciuta al lavoratore che effettua il turno della mattina o del pomeriggio, il quale, pur prendendo servizio in deposito, è tenuto a raggiungere il punto di scambio per subentrare al collega smontante della mattina;
che non sarebbe riconosciuta nessuna indennità per rientrare dal capolinea al deposito;
che il datore di lavoro, nel percorso di tutte le linee, non avrebbe predisposto i servizi igienici ai quali accedere in caso di bisogno;
che 1 RGL n. 812/20
agli operatori di servizio sarebbe richiesto di indossare la divisa aziendale, lavata personalmente dai lavoratori stessi, mancando un servizio di lavanderia messo a disposizione dal datore di lavoro;
hanno chiesto al Tribunale di accertare il loro diritto ad essere retribuiti per il servizio pre e post servizio per il turno mattina/pomeriggio e per l'effetto sentir condannare ATP al pagamento della somma di Euro: 10.041,00 (Euro 167,35 X 60 mesi) nonché sentir dichiarare l'obbligo della stessa di provvedere al lavaggio, igienizzazione e manutenzione completi giacca pantalone e altri indumenti accessori assegnati ai dipendenti, in quanto dispositivi di protezione individuale, e accertare il loro risarcimento dei danni per il mancato lavaggio con una somma corrispondente ad una retribuzione straordinaria diurna di un'ora alla settimana per tutto il periodo lavorato o con una somma diversa da stabilirsi anche in via equitativa, pari ad euro 7600,00 (euro 760,00 mensile moltiplicato per 40 settimane 760x10); nonché, infine, sentir accertare l'obbligo di ATP di adibire i singoli capolinea dei servizi igienici assistenziale obbligatori nei luoghi di lavoro, con condanna al risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale, indicato in
€ 10.000,00 (euro 1.000 per anno) per ciascun ricorrente;
− parte convenuta ha eccepito, in via Controparte_3 preliminare, l'improcedibilità della domanda a causa del mancato esperimento, da parte dei ricorrenti, del procedimento amministrativo precontenzioso ex art. 10 RD 148/1931 e, nel merito, l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto;
− la causa, istruita con prova per testi, viene decisa in seguito a discussione in trattazione scritta.
Ritenuto che:
1. il ricorso è infondato;
2. come già osservato in precedenti analoghi da questo Tribunale (cfr. sent. n. 181/22 e n. 422/23), con argomentazioni del tutto condivisibili, in ordine all'indennità pre e post turno richiesta dagli operatori per il periodo temporale intercorrente tra il pre e post turno infragiornaliero necessario per raggiungere o spostarsi dal deposito al capolinea per prendere servizio sull'autobus, sul presupposto che tali momenti siano da qualificarsi periodo di lavoro a pieno titolo, si osserva che il nostro ordinamento prevede il riconoscimento del diritto a percepire la metà della retribuzione ai sensi dell'art. 17, lett. c), R.D.L. 19 ottobre 1923 n. 2328, secondo cui “si computa come lavoro effettivo (…) la metà del tempo impiegato per recarsi, senza prestare servizio, con un mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una località ad un'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto”;
3. tuttavia, affinché scatti il diritto alla remunerazione del tempo impiegato dal lavoratore, all'inizio o alla fine del turno, per arrivare o rientrare nel luogo dove ha iniziato la prestazione, è necessario che lo spostamento avvenga in ossequio ad una direttiva aziendale, non essendo sufficiente che inizio e fine del lavoro avvengano in luoghi differenti;
2 RGL n. 812/20
4. la norma considera che, in base alle più diffuse esigenze, il dipendente, al termine del lavoro, ripercorra la stessa strada che l'ha inizialmente condotto al lavoro ed abbia in tal modo interesse a concludere la prestazione nel luogo in cui l'ha iniziata;
5. quando ciò non avvenga a causa della programmazione aziendale, il tempo necessario allo spostamento dall'uno all'altro luogo assume la natura di tempo di lavoro, ed in tale forma è normativamente qualificato;
6. la Suprema Corte, con la sentenza n. 9301 del 24 aprile 2014, ha precisato che, secondo un costante principio di diritto “al fine di poter considerare – ai sensi dell'art. 17 del R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328 – come lavoro effettivo la metà del tempo impiegato dal lavoratore dipendente di una società di pubblici servizi di trasporto in concessione per recarsi, “senza prestare servizio, con un mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una località all'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto”, è necessario che non vi sia coincidenza del luogo di inizio con quello di cessazione del lavoro giornaliero e che tale circostanza sia determinata non da una scelta del lavoratore, bensì, in via esclusiva, da una necessità logistica aziendale, rimanendo irrilevante l'uso del mezzo gratuito di servizio da parte del lavoratore e che quest'ultimo si rechi al lavoro con un proprio mezzo ovvero con mezzi pubblici od anche a piedi. Concorrendo tali condizioni, il lavoratore può ottenere il riconoscimento del diritto previsto dalla suddetta norma (alla lett. c), il cui fondamento è insito nell'esigenza di compensare il tempo necessario al menzionato spostamento indotto dall'organizzazione del lavoro riconducibile all'azienda (Cass. 20 febbraio 2006 n. 3575; Cass. 21 febbraio 2008 n. 4496; Cass. 25 marzo 2010 n. 7197; Cass. 8 aprile 2010 n. 8355; Cass. 6 maggio 2011 n. 10020; Cass. 12 dicembre 2011 n. 26581)”; nello stesso senso si è espressa anche Cass. n. 9062/14, precisando che l'onere probatorio circa la sussistenza dei presupposti grava sul lavoratore;
7. da ultimo Cass. n. 11338/21 ha confermato che “L'art. 17 del r.d.l. n. 2328 del 1923, nella parte in cui prevede, per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, che si computa come lavoro effettivo "la metà del tempo impiegato per recarsi, senza prestare servizio, con un mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una località ad un'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto", deve interpretarsi intendendo per "viaggio comandato" ogni trasferimento inevitabile per l'organizzazione dei turni derivante da disposizione aziendale, effettuato sia con mezzo gratuito di servizio sia con proprio mezzo di trasporto con onere di spesa a carico del lavoratore. A tal fine, il computo del tempo di viaggio presuppone che non vi sia coincidenza del luogo di inizio con quello di cessazione del lavoro giornaliero e che tale circostanza sia determinata non da una scelta del lavoratore, bensì, in via esclusiva, da una necessità logistica aziendale, restando irrilevante la scelta del mezzo usato per lo spostamento. Concorrendo tali condizioni, il lavoratore può ottenere il riconoscimento del diritto previsto dalla suddetta norma, il cui fondamento è insito nell'esigenza di compensare il tempo necessario al
3 RGL n. 812/20
menzionato spostamento indotto dall'organizzazione del lavoro riconducibile all'azienda”;
8. risulta che nel caso di specie la resistente non ha mai imposto ai lavoratori un obbligo in tal senso: non è, infatti, emersa in sede istruttoria la sussistenza di un obbligo aziendale di passare dal deposito all'inizio o al termine del turno infragiornaliero;
in tali ipotesi quindi, gli autisti prendono servizio nei punti di cambio situati in città e terminano in un'altra fermata prestabilita, dove ricevono il cambio di un altro collega, senza avere, dunque, in nessuno dei due casi, alcun obbligo di passare dal deposito;
9. deve pertanto ritenersi non dovuta la retribuzione per il pre e per il post servizio nei turni infragiornalieri, posto che nell'organizzazione del lavoro, la prestazione di lavoro dell'autista impegnato nei turni infragiornalieri inizia quando prende in consegna l'autobus al punto di cambio e termina nel momento in cui egli consegna il mezzo al collega subentrante;
da quel momento il dipendente è libero dal servizio e non ha alcun obbligo, men che meno quello di rientrare in deposito;
10.come chiarito dalla giurisprudenza sopra citata, risulta irrilevante sia la modalità con cui il lavoratore si è recato sul posto di lavoro sia l'uso della navetta messa a disposizione dall'azienda per il collegamento con il deposito, poiché il passaggio dallo stesso è frutto di una scelta logistica del lavoratore, non di un obbligo aziendale;
11.quanto alla richiesta di servizi igienici, si osserva che le norme di cui al TU sulla Salute e Sicurezza non impongono l'obbligo di dotare i mezzi, le fermate o i capolinea di servizi igienici;
12.nella fattispecie l'istruttoria ha permesso di dimostrare che in via Tavolara, punto di cambio di numerose tratte di autobus, vi è un punto vendita dell'ATP dotato di servizi igienici ad uso esclusivo del personale ATP e che, nella fase emergenziale dovuta alla pandemia nel marzo del 2020, la società resistente ha installato wc chimici nei punti strategici della città, dei quali possono usufruire solo i conducenti (cfr. anche doc.
8-10 resistente);
13.peraltro, le prove testimoniali hanno dimostrato che, in caso di necessità, la partenza viene ritardata di qualche minuto oppure l'autista viene avvicendato da un collega;
14. i disagi legati a normali esigenze fisiologiche possono quindi essere superati grazie agli accorgimenti messi in atto dalla società resistente, né gli stessi risultano tali da giustificare la condanna al risarcimento danni avanzata dai ricorrenti, rientrando nel limite della normale tollerabilità;
15. si aggiunga che il lavoratore può contare sui servizi igienici dei pubblici esercizi obbligatoriamente a disposizione del pubblico, come, tra l'altro, prevede espressamente l'art. 187 TULPS: “Salvo quanto dispongono gli articoli 689 e 691 del codice penale, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo”; 4 RGL n. 812/20
16.la richiesta di risarcimento è dunque non solo genericamente formulata, ma altresì priva di supporto probatorio e deve perciò essere respinta non essendovi alcuna concreta allegazione in ordine sia alle condotte illegittime imputate all'azienda sia in ordine alle presunte sofferenze patite dai ricorrenti a causa della mancanza di servizi igienici;
17.quanto alla richiesta di risarcimento danni per il lavaggio delle divise, la stessa va disattesa, dal momento che le divise fornite da ATP agli autisti non sono e non costituiscono DPI (dispositivi di protezione individuale);
18.dai documenti in atti emerge che la divisa estiva dei ricorrenti è formata attualmente da polo a manica corta, pantalone e giubbino (in passato camicia a mezze maniche e pantalone), quella invernale da camicia a maniche lunghe, maglione, pantalone, giaccone e copricapo;
19.trattasi perciò di indumenti di lavoro che in nessun caso possono essere annoverati tra i dispositivi di protezione, essendo i DPI dotazioni specifiche individuate dall'art 74 del D Lvo 81/2008 quali, a titolo esemplificativo, tute ignifughe dei vigili del fuoco o scarpe antinfortunistiche, non certo la cravatta o Cont la camicia dell'autista di
20. secondo la normativa di settore applicabile al caso di specie (art. 74 D.lvo n. 81/2008) si intende “per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché' ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI (2) : a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
(…) d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto
….”;
21. nel settore degli autoferrotranvieri l'obbligo di indossare la divisa è previsto dalle norme di legge (art 2 all A, RDL 148/1931) e contrattuali vigenti (art 50 del ccnl 23.7.1976 (doc. 13); è pacifico che il datore di lavoro debba provvedere al lavaggio dei dispositivi di protezione individuale, ma come detto, tali non possono considerarsi gli indumenti di lavoro;
22. pertanto, è del tutto assente il presupposto su cui i ricorrenti avanzano le loro pretese;
23. come affermato da recente giurisprudenza di legittimità, "in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi dì lavoro, ed in particolare di fornitura ai lavoratori di indumenti, alla stregua della finalità della disciplina normativa apprestata dal legislatore, per "indumenti di lavoro specifici" si debbono intendere le divise o gli abiti aventi la funzione di tutelare l'integrità fisica del lavoratore nonché quegli altri indumenti, essenziali in relazione a specifiche e peculiari funzioni, volti ad eliminare o quanto meno a ridurre i rischi ad esse connessi (come la tuta ignifuga del vigile del fuoco),oppure a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle
5 RGL n. 812/20
sue incombenze, onde scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie” (Cass. n. 17132, 26/06/2019);
24.caratteristica, dunque, non propria delle divise fornite ai ricorrenti dall'azienda, le cui componenti rientrano tra gli indumenti di lavoro ordinari o uniformi, con spese di lavaggio, quindi, a carico dei lavoratori (nello stesso senso cfr. C. App. Torino n. 146/2022);
25.si decide quindi come da dispositivo, anche in ordine alle spese processuali che seguono la regola della soccombenza e vengono poste a carico dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
-respinge il ricorso;
-condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano complessivamente in € 2.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Sassari, il 19/04/2024.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 16/04/2024), nella causa n. 812/2020 RGL, promossa da:
, , Parte_1 C.F._1
, Parte_2 C.F._2
, , Parte_3 C.F._3
, Parte_4 C.F._4 ass. dall'Avv.to FRANCESCO STARA,
PARTE RICORRENTE
contro
:
ATP- , ass. dall'Avv.to CP_1 Parte_5 P.IVA_1
PAOLO SECHI,
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− i ricorrenti hanno convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Sassari in funzione di Giudice del Lavoro, l' deducendo: di Controparte_2 prestare attività lavorativa alle dipendenze della società resistente, con inquadramento professionale di operatore di esercizio con parametro retributivo 183 (CCNL area professionale 3° area operativa esercizio: sezione automobilistico, filoviario e tranviario) e con orario settimanale di 39 ore e nastro massimo giornaliero di ore 7.30; che per il turno iniziale della mattina è previsto e corrisposto un pre servizio, e per quello finale serale un post servizio, pari a venti minuti per il trasferimento dal deposito al capolinea e viceversa, mentre nessuna indennità è riconosciuta al lavoratore che effettua il turno della mattina o del pomeriggio, il quale, pur prendendo servizio in deposito, è tenuto a raggiungere il punto di scambio per subentrare al collega smontante della mattina;
che non sarebbe riconosciuta nessuna indennità per rientrare dal capolinea al deposito;
che il datore di lavoro, nel percorso di tutte le linee, non avrebbe predisposto i servizi igienici ai quali accedere in caso di bisogno;
che 1 RGL n. 812/20
agli operatori di servizio sarebbe richiesto di indossare la divisa aziendale, lavata personalmente dai lavoratori stessi, mancando un servizio di lavanderia messo a disposizione dal datore di lavoro;
hanno chiesto al Tribunale di accertare il loro diritto ad essere retribuiti per il servizio pre e post servizio per il turno mattina/pomeriggio e per l'effetto sentir condannare ATP al pagamento della somma di Euro: 10.041,00 (Euro 167,35 X 60 mesi) nonché sentir dichiarare l'obbligo della stessa di provvedere al lavaggio, igienizzazione e manutenzione completi giacca pantalone e altri indumenti accessori assegnati ai dipendenti, in quanto dispositivi di protezione individuale, e accertare il loro risarcimento dei danni per il mancato lavaggio con una somma corrispondente ad una retribuzione straordinaria diurna di un'ora alla settimana per tutto il periodo lavorato o con una somma diversa da stabilirsi anche in via equitativa, pari ad euro 7600,00 (euro 760,00 mensile moltiplicato per 40 settimane 760x10); nonché, infine, sentir accertare l'obbligo di ATP di adibire i singoli capolinea dei servizi igienici assistenziale obbligatori nei luoghi di lavoro, con condanna al risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale, indicato in
€ 10.000,00 (euro 1.000 per anno) per ciascun ricorrente;
− parte convenuta ha eccepito, in via Controparte_3 preliminare, l'improcedibilità della domanda a causa del mancato esperimento, da parte dei ricorrenti, del procedimento amministrativo precontenzioso ex art. 10 RD 148/1931 e, nel merito, l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto;
− la causa, istruita con prova per testi, viene decisa in seguito a discussione in trattazione scritta.
Ritenuto che:
1. il ricorso è infondato;
2. come già osservato in precedenti analoghi da questo Tribunale (cfr. sent. n. 181/22 e n. 422/23), con argomentazioni del tutto condivisibili, in ordine all'indennità pre e post turno richiesta dagli operatori per il periodo temporale intercorrente tra il pre e post turno infragiornaliero necessario per raggiungere o spostarsi dal deposito al capolinea per prendere servizio sull'autobus, sul presupposto che tali momenti siano da qualificarsi periodo di lavoro a pieno titolo, si osserva che il nostro ordinamento prevede il riconoscimento del diritto a percepire la metà della retribuzione ai sensi dell'art. 17, lett. c), R.D.L. 19 ottobre 1923 n. 2328, secondo cui “si computa come lavoro effettivo (…) la metà del tempo impiegato per recarsi, senza prestare servizio, con un mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una località ad un'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto”;
3. tuttavia, affinché scatti il diritto alla remunerazione del tempo impiegato dal lavoratore, all'inizio o alla fine del turno, per arrivare o rientrare nel luogo dove ha iniziato la prestazione, è necessario che lo spostamento avvenga in ossequio ad una direttiva aziendale, non essendo sufficiente che inizio e fine del lavoro avvengano in luoghi differenti;
2 RGL n. 812/20
4. la norma considera che, in base alle più diffuse esigenze, il dipendente, al termine del lavoro, ripercorra la stessa strada che l'ha inizialmente condotto al lavoro ed abbia in tal modo interesse a concludere la prestazione nel luogo in cui l'ha iniziata;
5. quando ciò non avvenga a causa della programmazione aziendale, il tempo necessario allo spostamento dall'uno all'altro luogo assume la natura di tempo di lavoro, ed in tale forma è normativamente qualificato;
6. la Suprema Corte, con la sentenza n. 9301 del 24 aprile 2014, ha precisato che, secondo un costante principio di diritto “al fine di poter considerare – ai sensi dell'art. 17 del R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328 – come lavoro effettivo la metà del tempo impiegato dal lavoratore dipendente di una società di pubblici servizi di trasporto in concessione per recarsi, “senza prestare servizio, con un mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una località all'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto”, è necessario che non vi sia coincidenza del luogo di inizio con quello di cessazione del lavoro giornaliero e che tale circostanza sia determinata non da una scelta del lavoratore, bensì, in via esclusiva, da una necessità logistica aziendale, rimanendo irrilevante l'uso del mezzo gratuito di servizio da parte del lavoratore e che quest'ultimo si rechi al lavoro con un proprio mezzo ovvero con mezzi pubblici od anche a piedi. Concorrendo tali condizioni, il lavoratore può ottenere il riconoscimento del diritto previsto dalla suddetta norma (alla lett. c), il cui fondamento è insito nell'esigenza di compensare il tempo necessario al menzionato spostamento indotto dall'organizzazione del lavoro riconducibile all'azienda (Cass. 20 febbraio 2006 n. 3575; Cass. 21 febbraio 2008 n. 4496; Cass. 25 marzo 2010 n. 7197; Cass. 8 aprile 2010 n. 8355; Cass. 6 maggio 2011 n. 10020; Cass. 12 dicembre 2011 n. 26581)”; nello stesso senso si è espressa anche Cass. n. 9062/14, precisando che l'onere probatorio circa la sussistenza dei presupposti grava sul lavoratore;
7. da ultimo Cass. n. 11338/21 ha confermato che “L'art. 17 del r.d.l. n. 2328 del 1923, nella parte in cui prevede, per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, che si computa come lavoro effettivo "la metà del tempo impiegato per recarsi, senza prestare servizio, con un mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una località ad un'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto", deve interpretarsi intendendo per "viaggio comandato" ogni trasferimento inevitabile per l'organizzazione dei turni derivante da disposizione aziendale, effettuato sia con mezzo gratuito di servizio sia con proprio mezzo di trasporto con onere di spesa a carico del lavoratore. A tal fine, il computo del tempo di viaggio presuppone che non vi sia coincidenza del luogo di inizio con quello di cessazione del lavoro giornaliero e che tale circostanza sia determinata non da una scelta del lavoratore, bensì, in via esclusiva, da una necessità logistica aziendale, restando irrilevante la scelta del mezzo usato per lo spostamento. Concorrendo tali condizioni, il lavoratore può ottenere il riconoscimento del diritto previsto dalla suddetta norma, il cui fondamento è insito nell'esigenza di compensare il tempo necessario al
3 RGL n. 812/20
menzionato spostamento indotto dall'organizzazione del lavoro riconducibile all'azienda”;
8. risulta che nel caso di specie la resistente non ha mai imposto ai lavoratori un obbligo in tal senso: non è, infatti, emersa in sede istruttoria la sussistenza di un obbligo aziendale di passare dal deposito all'inizio o al termine del turno infragiornaliero;
in tali ipotesi quindi, gli autisti prendono servizio nei punti di cambio situati in città e terminano in un'altra fermata prestabilita, dove ricevono il cambio di un altro collega, senza avere, dunque, in nessuno dei due casi, alcun obbligo di passare dal deposito;
9. deve pertanto ritenersi non dovuta la retribuzione per il pre e per il post servizio nei turni infragiornalieri, posto che nell'organizzazione del lavoro, la prestazione di lavoro dell'autista impegnato nei turni infragiornalieri inizia quando prende in consegna l'autobus al punto di cambio e termina nel momento in cui egli consegna il mezzo al collega subentrante;
da quel momento il dipendente è libero dal servizio e non ha alcun obbligo, men che meno quello di rientrare in deposito;
10.come chiarito dalla giurisprudenza sopra citata, risulta irrilevante sia la modalità con cui il lavoratore si è recato sul posto di lavoro sia l'uso della navetta messa a disposizione dall'azienda per il collegamento con il deposito, poiché il passaggio dallo stesso è frutto di una scelta logistica del lavoratore, non di un obbligo aziendale;
11.quanto alla richiesta di servizi igienici, si osserva che le norme di cui al TU sulla Salute e Sicurezza non impongono l'obbligo di dotare i mezzi, le fermate o i capolinea di servizi igienici;
12.nella fattispecie l'istruttoria ha permesso di dimostrare che in via Tavolara, punto di cambio di numerose tratte di autobus, vi è un punto vendita dell'ATP dotato di servizi igienici ad uso esclusivo del personale ATP e che, nella fase emergenziale dovuta alla pandemia nel marzo del 2020, la società resistente ha installato wc chimici nei punti strategici della città, dei quali possono usufruire solo i conducenti (cfr. anche doc.
8-10 resistente);
13.peraltro, le prove testimoniali hanno dimostrato che, in caso di necessità, la partenza viene ritardata di qualche minuto oppure l'autista viene avvicendato da un collega;
14. i disagi legati a normali esigenze fisiologiche possono quindi essere superati grazie agli accorgimenti messi in atto dalla società resistente, né gli stessi risultano tali da giustificare la condanna al risarcimento danni avanzata dai ricorrenti, rientrando nel limite della normale tollerabilità;
15. si aggiunga che il lavoratore può contare sui servizi igienici dei pubblici esercizi obbligatoriamente a disposizione del pubblico, come, tra l'altro, prevede espressamente l'art. 187 TULPS: “Salvo quanto dispongono gli articoli 689 e 691 del codice penale, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo”; 4 RGL n. 812/20
16.la richiesta di risarcimento è dunque non solo genericamente formulata, ma altresì priva di supporto probatorio e deve perciò essere respinta non essendovi alcuna concreta allegazione in ordine sia alle condotte illegittime imputate all'azienda sia in ordine alle presunte sofferenze patite dai ricorrenti a causa della mancanza di servizi igienici;
17.quanto alla richiesta di risarcimento danni per il lavaggio delle divise, la stessa va disattesa, dal momento che le divise fornite da ATP agli autisti non sono e non costituiscono DPI (dispositivi di protezione individuale);
18.dai documenti in atti emerge che la divisa estiva dei ricorrenti è formata attualmente da polo a manica corta, pantalone e giubbino (in passato camicia a mezze maniche e pantalone), quella invernale da camicia a maniche lunghe, maglione, pantalone, giaccone e copricapo;
19.trattasi perciò di indumenti di lavoro che in nessun caso possono essere annoverati tra i dispositivi di protezione, essendo i DPI dotazioni specifiche individuate dall'art 74 del D Lvo 81/2008 quali, a titolo esemplificativo, tute ignifughe dei vigili del fuoco o scarpe antinfortunistiche, non certo la cravatta o Cont la camicia dell'autista di
20. secondo la normativa di settore applicabile al caso di specie (art. 74 D.lvo n. 81/2008) si intende “per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché' ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI (2) : a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
(…) d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto
….”;
21. nel settore degli autoferrotranvieri l'obbligo di indossare la divisa è previsto dalle norme di legge (art 2 all A, RDL 148/1931) e contrattuali vigenti (art 50 del ccnl 23.7.1976 (doc. 13); è pacifico che il datore di lavoro debba provvedere al lavaggio dei dispositivi di protezione individuale, ma come detto, tali non possono considerarsi gli indumenti di lavoro;
22. pertanto, è del tutto assente il presupposto su cui i ricorrenti avanzano le loro pretese;
23. come affermato da recente giurisprudenza di legittimità, "in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi dì lavoro, ed in particolare di fornitura ai lavoratori di indumenti, alla stregua della finalità della disciplina normativa apprestata dal legislatore, per "indumenti di lavoro specifici" si debbono intendere le divise o gli abiti aventi la funzione di tutelare l'integrità fisica del lavoratore nonché quegli altri indumenti, essenziali in relazione a specifiche e peculiari funzioni, volti ad eliminare o quanto meno a ridurre i rischi ad esse connessi (come la tuta ignifuga del vigile del fuoco),oppure a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle
5 RGL n. 812/20
sue incombenze, onde scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie” (Cass. n. 17132, 26/06/2019);
24.caratteristica, dunque, non propria delle divise fornite ai ricorrenti dall'azienda, le cui componenti rientrano tra gli indumenti di lavoro ordinari o uniformi, con spese di lavaggio, quindi, a carico dei lavoratori (nello stesso senso cfr. C. App. Torino n. 146/2022);
25.si decide quindi come da dispositivo, anche in ordine alle spese processuali che seguono la regola della soccombenza e vengono poste a carico dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
-respinge il ricorso;
-condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano complessivamente in € 2.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Sassari, il 19/04/2024.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
6