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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/05/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4503/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4503/2020 promossa da:
, in persona del titolare e legale Parte_1
rappresentante (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. GIONFRIDDO EMANUELE, presso il cui studio, in Siracusa, via Tisia,
Ronco II, n.1/B, giusta procura in atti.
ATTORE
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. TR
), rappresentato e difeso dall'avv. MIGNOSA DOMENICO, C.F._2
pagina 1 di 10 presso il cui studio, in Priolo Gargallo, via Maria Carmela Gargallo n. 30, è
elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 novembre 2024, svoltasi in modalità
cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la ditta , ha adito codesto Tribunale Parte_1
per sentire condannare al pagamento, in suo favore, della TR
complessiva somma di euro 26.360,97 o quella diversa di euro 23.626,26 con vittoria di spese e compensi.
A tal fine, ha esposto: di aver ricevuto da l'incarico per l'esecuzione TR
dei lavori di realizzazione di un impianto elettrico presso il di lui immobile, sito in Via
Mentana n. 120, Canicattini Bagni, per un importo pari a euro 39.130,51, così come da fattura n. 7/2019 allegata in atti;
di aver più volte sollecitato l'adempimento del pagamento a parte resistente senza successo, e di aver, pertanto, promosso una ATP volta all'accertamento e alla quantificazione del costo dei lavori eseguiti dalla propria ditta presso l'immobile di , conclusasi con “la quantificazione dei TR
lavori necessari all'eliminazione delle violazioni accertate nelle parti di impianto pagina 2 di 10 ispezionate nel corso delle operazioni peritali su indicazione di parte resistente è pari a €
2.500,00, il corrispettivo finale dei lavori da corrispondere al ricorrente, nell'ipotesi dallo stesso prospettata in relazione alla somma di € 2.000,00 ricevuta dal resistente è pari a € 26.360,97 ( € 30.860,97 - € 2.500,00 - € 2.000,00 ), mentre, nell'ipotesi prospettata dal resistente è pari a € 23.626,26 (€ 30.860,97 - € 2.500,00 - € 4.734,71)”.
(vd pag. 4 della valutazione alle osservazioni di parte)
Parte ricorrente ha, infine, esposto di aver incardinato il presente giudizio in quanto, a a seguito della conclusione del procedimento di ATP, non ha TR
provveduto all'adempimento del pagamento.
Si è costituito in giudizio , il quale, ha eccepito il proprio difetto di TR
titolarità passiva nel rapporto giuridico per cui è causa e la inutilizzabilità delle risultanze dell'ATP; ha, inoltre, dedotto di non aver incaricato il Pt_1
dell'esecuzione dei lavori, precisando, altresì, che gli stessi sono stati eseguiti presso un immobile locato sin dal 1.09.2008 dai suoi genitori, e Persona_1 CP_2
alla Soc. Coop. Madre Teresa il cui legale rappresentante è il medesimo
[...] Pt_1
e che i coniugi – ON avevano azionato nei confronti della detta società CP_1
una procedura di sfratto per morosità, in seno alla quale il , in via Pt_1
riconvenzionale, aveva dedotto di aver effettuato i lavori per cui è causa.
All'udienza del 3.02.2021 veniva disposta la conversione del rito e assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., infine, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, a mezzo di note scritte, all'udienza del 20.11.2024, a seguito della quale, la causa veniva trattenuta in pagina 3 di 10 decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
Il Tribunale, valutati i fatti e gli atti di causa, ritiene che la domanda di parte attrice sia da accogliersi per i motivi di seguito indicati.
In primo luogo, è da ritenersi pacifica l'avvenuta esecuzione dei lavori ad opera del
, in quanto circostanza non contestata da parte convenuta, e tra l'altro, Pt_1
confermata in sede di prova testimoniale dai vari testi escussi alle udienze del 22 giugno
2023 e 1° febbraio 2024.
Ciò premesso, con le proprie doglianze ha eccepito il proprio difetto TR
di legittimazione passiva in ordine al rapporto giuridico dedotto in giudizio, asserendo di non aver conferito alcun incarico alla ditta del per l'esecuzione dei lavori Pt_1
presso l'immobile di sua proprietà.
In tema di legittimazione, è da precisarsi che a fronte di un ormai consolidato orientamento della Suprema Corte che: “La legittimazione ad causam dal lato passivo (o legittimazione a contraddire) costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere (asseritamente violato), in relazione al diritto per cui si agisce,
onde il controllo del giudice al riguardo si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a 'subire' la pronuncia giurisdizionale. Quando, invece, il convenuto pagina 4 di 10 eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi, non di una condizione per la trattazione del merito della causa, qual è la legittimatio ad causam, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè
dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore. Tale ultima questione concerne il merito della causa: per cui il giudice che riconosca fondata detta eccezione, correttamente decide la controversia, non con una pronuncia di rito sulla regolare costituzione del contraddittorio, ma con una sentenza di rigetto nel merito della domanda dell'attore per difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in causa.” (cfr. Cass. civ. Sentenza. n. 14177 del 27706/2011; Cass.
civ. Sentenza n. 8040 del 06/04/2006).
Nel merito l'eccezione va disattesa a fronte di quanto emerso dall'istruttoria compiuta in corso di causa, più precisamente, in sede di interrogatorio formale lo stesso convenuto,
proprietario dell'immobile sito presso Via Montana n.120, ha dichiarato che fu il padre,
a commissionare i lavori al e di non sapere null'altro al Persona_1 Pt_1
riguardo, per poi, confermare di essersi avvalso per la stesura del progetto relativo all'impianto elettrico dell'immobile sopramenzionato della consulenza dell'Ing.
, il quale, escusso come teste, ha riferito, di aver ricevuto Persona_2
indicazioni per il completamento della progettazione alla presenza di Persona_1
e , dichiarando: “nelle tre occasioni in cui mi sono recato sul cantiere TR
era presente anche il sig. il quale, insieme al , definivano il Persona_1 Pt_1
da farsi sotto il profilo di posizionamento degli interruttori” (come da verbale di udienza del 22.06.2023).
pagina 5 di 10 Orbene, dal tenore di tali affermazioni appare confermato che , TR
contrariamente a quanto sostenuto, fosse a conoscenza dei lavori effettuati nel proprio immobile e che conoscesse la ditta del , in quanto, più testi hanno confermato la Pt_1
presenza del convenuto presso il cantiere, riferendo, altresì, che lo stesso si fosse rapportato con parte attrice nel corso dell'esecuzione dei lavori, di cui lo stesso
[...]
ha confermato di beneficiare in qualità di proprietario dell'immobile. CP_1
Per quanto concerne il conferimento dell'incarico allo svolgimento dei lavori, il punto non è pacifico, poiché solo il teste titolare di una ditta della Testimone_1
medesima natura di quella del , ha confermato la circostanza riferitagli da Pt_1
secondo la quale fu lui stesso a conferire l'incarico per l'esecuzione Persona_1
dei lavori al , circostanza della quale gli altri testi hanno riferito di non essere a Pt_1
conoscenza.
Quanto asserito dal teste dunque, non può costituire da sé solo prova che il Tes_1
committente dei lavori sia stato esclusivamente il padre dell'odierno convenuto, in quanto, tale circostanza, oltre a essere stata riferita de relato non ha trovato riscontro alcuno nelle dichiarazioni rilasciate degli altri testimoni, conservando natura meramente indiziaria e non idonea a superare le difese di controparte: la doglianza con la quale parte resistente ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva, pertanto, deve essere disattesa.
Passando al quantum della pretesa creditoria vantata da parte attrice, è da rilevarsi che con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. del 7.08.2019 in qualità di Parte_1
rappresentante della ditta omonima, aveva incardinato innanzi a codesto Tribunale un pagina 6 di 10 procedimento volto all'accertamento dello stato dei luoghi e dei lavori effettuati presso l'immobile di proprietà dell'odierno convenuto, conclusosi, come sopra già richiamato, con una quantificazione del costo dei lavori pari alla somma di euro 26.360,97 o della minore di euro 23.626,26 qualora venisse accertato il versamento all'odierna parte attrice dell'acconto sui lavori pari a euro 2.000,00.
Orbene nell'ambito del citato procedimento di ATP iscritto al n. 4152/2019 del ruolo generale, aveva eccepito la inammissibilità del ricorso ex art. 696 bis TR
in quanto assente il presupposto della unicità del punto di dissenso tra le parti, doglianza che ha reiterato nel presente giudizio.
A riguardo è da precisarsi che il disposto di cui all'art. 696 bis c.p.c., comma primo, disciplina la consulenza tecnica preventiva volta alla conciliazione della lite, prevedendo che: “l'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696 c.p.c. ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti”.
Ordunque, dal tenore del primo comma dell'art. 696 bis c.p.c., appare chiaro che tale strumento deflattivo possa essere utilizzato anche al di fuori dei casi di cui all'art. 696
c.p.c., in quanto la consulenza tecnica preventiva prevista dall'art. 696 bis c.p.c. non richiede ai fini dell'ammissibilità la sussistenza del requisito del periculum in mora.
pagina 7 di 10 Ad oggi, infatti, l'orientamento giurisprudenziale prevalente ammette che la consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis possa essere promossa nelle controversie relative al pagamento di somme di denaro derivanti da illeciti contrattuali o extracontrattuali,
potendo accertare anche l'an oltre al quantum del diritto fatto valere.
Il disposto di cui all'art. 696 bis c.p.c., difatti, inerisce l'accertamento del credito, ammettendo che la consulenza tecnica preventiva possa essere richiesta anche per far accertare se sussista o meno il credito invocato dal ricorrente, diversamente, se le parti fossero già d'accordo in ordine alla sua sussistenza, l'accertamento non avrebbe ragion d'essere.
A fronte dell'orientamento giurisprudenziale prospettato, dunque, l'eccezione di inammissibilità della espletata ATP per carenza del requisito di unicità del punto di dissenso deve essere rigettata.
Ebbene, tornando alla disamina del quantum della domanda avanzata dal ricorrente.
E' da rilevarsi che a fronte dell'ammissibilità nel presente giudizio delle risultanze della relazione di consulenza tecnica preventiva esperita ex art. 696 bis c.p.c., parte convenuta nulla ha dedotto in ordine al quantum della pretesta creditoria del , non fornendo Pt_1
alcuna prova circa la sussistenza di circostanze estintive o modificative del credito, per di più affermando, in sede istruttoria, di beneficiare dei lavori posti in essere dal in Via Mentana n. 120, in quanto proprietario dell'immobile. Pt_1
Per tutto quanto detto e stante la mancata allegazione di prova contraria ad opera di controparte la domanda avanzata dal volta ad ottenere la condanna di Pt_1 CP_1
pagina 8 di 10 al pagamento di euro 26.360,97 deve ritenersi fondata e va accolta. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed applicate le tariffe di riferimento di cui al d.m. 55/2014.
Anche le spese sostenute da parte attrice nel giudizio di ATP ex art. 696 bis c.p.c.,
segnatamente le spese legali, le spese di CTU e le spese di CTP, vanno alla stessa rimborsate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Condanna al pagamento di euro 26.360,97 in favore della ditta TR
; Parte_1
- Condanna al pagamento delle spese della presente lite, TR
liquidate in euro 286,00 per esborsi ed €. 7.616,00 per compensi oltre IVA e CPA e spese generali come per legge;
- Condanna condannare il sig. , al TR TR
pagamento in favore dell'impresa individuale , in persona del legale Parte_1
rappresentante , della somma di € 300,00 per il rimborso delle spese Parte_1
di CTU nel procedimento di ATP n. 4152/2019, ponendo il saldo definitivamente a carico di;
TR
- condanna al pagamento in favore dell'impresa TR Parte_1
in persona del legale rappresentante , della somma € 286,00
[...] Parte_1
pagina 9 di 10 per il pagamento del contributo unificato e marca da bollo del giudizio di ATP n.
4152/2019 presso il Tribunale di Siracusa;
-condanna , al pagamento in favore dell'impresa , TR Parte_1
in persona del legale rappresentante al pagamento degli onorari Parte_1
legali per l'assistenza nel giudizio di ATP, nella misura di €. 1.528,00, oltre accessori di legge;
- condanna , al pagamento in favore dell'impresa , TR Parte_1
in persona del legale rappresentante degli onorari stragiudiziali e Parte_1
tecnici spettanti all'Ing. a per l'assistenza nel giudizio di ATP, nella Controparte_3
misura di € 500,00;
- Dispone la distrazione delle spese e degli onorari in favore dell'avv. ON
Emanuele.
Così deciso in Siracusa, il 16 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4503/2020 promossa da:
, in persona del titolare e legale Parte_1
rappresentante (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. GIONFRIDDO EMANUELE, presso il cui studio, in Siracusa, via Tisia,
Ronco II, n.1/B, giusta procura in atti.
ATTORE
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. TR
), rappresentato e difeso dall'avv. MIGNOSA DOMENICO, C.F._2
pagina 1 di 10 presso il cui studio, in Priolo Gargallo, via Maria Carmela Gargallo n. 30, è
elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 novembre 2024, svoltasi in modalità
cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la ditta , ha adito codesto Tribunale Parte_1
per sentire condannare al pagamento, in suo favore, della TR
complessiva somma di euro 26.360,97 o quella diversa di euro 23.626,26 con vittoria di spese e compensi.
A tal fine, ha esposto: di aver ricevuto da l'incarico per l'esecuzione TR
dei lavori di realizzazione di un impianto elettrico presso il di lui immobile, sito in Via
Mentana n. 120, Canicattini Bagni, per un importo pari a euro 39.130,51, così come da fattura n. 7/2019 allegata in atti;
di aver più volte sollecitato l'adempimento del pagamento a parte resistente senza successo, e di aver, pertanto, promosso una ATP volta all'accertamento e alla quantificazione del costo dei lavori eseguiti dalla propria ditta presso l'immobile di , conclusasi con “la quantificazione dei TR
lavori necessari all'eliminazione delle violazioni accertate nelle parti di impianto pagina 2 di 10 ispezionate nel corso delle operazioni peritali su indicazione di parte resistente è pari a €
2.500,00, il corrispettivo finale dei lavori da corrispondere al ricorrente, nell'ipotesi dallo stesso prospettata in relazione alla somma di € 2.000,00 ricevuta dal resistente è pari a € 26.360,97 ( € 30.860,97 - € 2.500,00 - € 2.000,00 ), mentre, nell'ipotesi prospettata dal resistente è pari a € 23.626,26 (€ 30.860,97 - € 2.500,00 - € 4.734,71)”.
(vd pag. 4 della valutazione alle osservazioni di parte)
Parte ricorrente ha, infine, esposto di aver incardinato il presente giudizio in quanto, a a seguito della conclusione del procedimento di ATP, non ha TR
provveduto all'adempimento del pagamento.
Si è costituito in giudizio , il quale, ha eccepito il proprio difetto di TR
titolarità passiva nel rapporto giuridico per cui è causa e la inutilizzabilità delle risultanze dell'ATP; ha, inoltre, dedotto di non aver incaricato il Pt_1
dell'esecuzione dei lavori, precisando, altresì, che gli stessi sono stati eseguiti presso un immobile locato sin dal 1.09.2008 dai suoi genitori, e Persona_1 CP_2
alla Soc. Coop. Madre Teresa il cui legale rappresentante è il medesimo
[...] Pt_1
e che i coniugi – ON avevano azionato nei confronti della detta società CP_1
una procedura di sfratto per morosità, in seno alla quale il , in via Pt_1
riconvenzionale, aveva dedotto di aver effettuato i lavori per cui è causa.
All'udienza del 3.02.2021 veniva disposta la conversione del rito e assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., infine, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, a mezzo di note scritte, all'udienza del 20.11.2024, a seguito della quale, la causa veniva trattenuta in pagina 3 di 10 decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
Il Tribunale, valutati i fatti e gli atti di causa, ritiene che la domanda di parte attrice sia da accogliersi per i motivi di seguito indicati.
In primo luogo, è da ritenersi pacifica l'avvenuta esecuzione dei lavori ad opera del
, in quanto circostanza non contestata da parte convenuta, e tra l'altro, Pt_1
confermata in sede di prova testimoniale dai vari testi escussi alle udienze del 22 giugno
2023 e 1° febbraio 2024.
Ciò premesso, con le proprie doglianze ha eccepito il proprio difetto TR
di legittimazione passiva in ordine al rapporto giuridico dedotto in giudizio, asserendo di non aver conferito alcun incarico alla ditta del per l'esecuzione dei lavori Pt_1
presso l'immobile di sua proprietà.
In tema di legittimazione, è da precisarsi che a fronte di un ormai consolidato orientamento della Suprema Corte che: “La legittimazione ad causam dal lato passivo (o legittimazione a contraddire) costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere (asseritamente violato), in relazione al diritto per cui si agisce,
onde il controllo del giudice al riguardo si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a 'subire' la pronuncia giurisdizionale. Quando, invece, il convenuto pagina 4 di 10 eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi, non di una condizione per la trattazione del merito della causa, qual è la legittimatio ad causam, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè
dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore. Tale ultima questione concerne il merito della causa: per cui il giudice che riconosca fondata detta eccezione, correttamente decide la controversia, non con una pronuncia di rito sulla regolare costituzione del contraddittorio, ma con una sentenza di rigetto nel merito della domanda dell'attore per difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in causa.” (cfr. Cass. civ. Sentenza. n. 14177 del 27706/2011; Cass.
civ. Sentenza n. 8040 del 06/04/2006).
Nel merito l'eccezione va disattesa a fronte di quanto emerso dall'istruttoria compiuta in corso di causa, più precisamente, in sede di interrogatorio formale lo stesso convenuto,
proprietario dell'immobile sito presso Via Montana n.120, ha dichiarato che fu il padre,
a commissionare i lavori al e di non sapere null'altro al Persona_1 Pt_1
riguardo, per poi, confermare di essersi avvalso per la stesura del progetto relativo all'impianto elettrico dell'immobile sopramenzionato della consulenza dell'Ing.
, il quale, escusso come teste, ha riferito, di aver ricevuto Persona_2
indicazioni per il completamento della progettazione alla presenza di Persona_1
e , dichiarando: “nelle tre occasioni in cui mi sono recato sul cantiere TR
era presente anche il sig. il quale, insieme al , definivano il Persona_1 Pt_1
da farsi sotto il profilo di posizionamento degli interruttori” (come da verbale di udienza del 22.06.2023).
pagina 5 di 10 Orbene, dal tenore di tali affermazioni appare confermato che , TR
contrariamente a quanto sostenuto, fosse a conoscenza dei lavori effettuati nel proprio immobile e che conoscesse la ditta del , in quanto, più testi hanno confermato la Pt_1
presenza del convenuto presso il cantiere, riferendo, altresì, che lo stesso si fosse rapportato con parte attrice nel corso dell'esecuzione dei lavori, di cui lo stesso
[...]
ha confermato di beneficiare in qualità di proprietario dell'immobile. CP_1
Per quanto concerne il conferimento dell'incarico allo svolgimento dei lavori, il punto non è pacifico, poiché solo il teste titolare di una ditta della Testimone_1
medesima natura di quella del , ha confermato la circostanza riferitagli da Pt_1
secondo la quale fu lui stesso a conferire l'incarico per l'esecuzione Persona_1
dei lavori al , circostanza della quale gli altri testi hanno riferito di non essere a Pt_1
conoscenza.
Quanto asserito dal teste dunque, non può costituire da sé solo prova che il Tes_1
committente dei lavori sia stato esclusivamente il padre dell'odierno convenuto, in quanto, tale circostanza, oltre a essere stata riferita de relato non ha trovato riscontro alcuno nelle dichiarazioni rilasciate degli altri testimoni, conservando natura meramente indiziaria e non idonea a superare le difese di controparte: la doglianza con la quale parte resistente ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva, pertanto, deve essere disattesa.
Passando al quantum della pretesa creditoria vantata da parte attrice, è da rilevarsi che con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. del 7.08.2019 in qualità di Parte_1
rappresentante della ditta omonima, aveva incardinato innanzi a codesto Tribunale un pagina 6 di 10 procedimento volto all'accertamento dello stato dei luoghi e dei lavori effettuati presso l'immobile di proprietà dell'odierno convenuto, conclusosi, come sopra già richiamato, con una quantificazione del costo dei lavori pari alla somma di euro 26.360,97 o della minore di euro 23.626,26 qualora venisse accertato il versamento all'odierna parte attrice dell'acconto sui lavori pari a euro 2.000,00.
Orbene nell'ambito del citato procedimento di ATP iscritto al n. 4152/2019 del ruolo generale, aveva eccepito la inammissibilità del ricorso ex art. 696 bis TR
in quanto assente il presupposto della unicità del punto di dissenso tra le parti, doglianza che ha reiterato nel presente giudizio.
A riguardo è da precisarsi che il disposto di cui all'art. 696 bis c.p.c., comma primo, disciplina la consulenza tecnica preventiva volta alla conciliazione della lite, prevedendo che: “l'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696 c.p.c. ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti”.
Ordunque, dal tenore del primo comma dell'art. 696 bis c.p.c., appare chiaro che tale strumento deflattivo possa essere utilizzato anche al di fuori dei casi di cui all'art. 696
c.p.c., in quanto la consulenza tecnica preventiva prevista dall'art. 696 bis c.p.c. non richiede ai fini dell'ammissibilità la sussistenza del requisito del periculum in mora.
pagina 7 di 10 Ad oggi, infatti, l'orientamento giurisprudenziale prevalente ammette che la consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis possa essere promossa nelle controversie relative al pagamento di somme di denaro derivanti da illeciti contrattuali o extracontrattuali,
potendo accertare anche l'an oltre al quantum del diritto fatto valere.
Il disposto di cui all'art. 696 bis c.p.c., difatti, inerisce l'accertamento del credito, ammettendo che la consulenza tecnica preventiva possa essere richiesta anche per far accertare se sussista o meno il credito invocato dal ricorrente, diversamente, se le parti fossero già d'accordo in ordine alla sua sussistenza, l'accertamento non avrebbe ragion d'essere.
A fronte dell'orientamento giurisprudenziale prospettato, dunque, l'eccezione di inammissibilità della espletata ATP per carenza del requisito di unicità del punto di dissenso deve essere rigettata.
Ebbene, tornando alla disamina del quantum della domanda avanzata dal ricorrente.
E' da rilevarsi che a fronte dell'ammissibilità nel presente giudizio delle risultanze della relazione di consulenza tecnica preventiva esperita ex art. 696 bis c.p.c., parte convenuta nulla ha dedotto in ordine al quantum della pretesta creditoria del , non fornendo Pt_1
alcuna prova circa la sussistenza di circostanze estintive o modificative del credito, per di più affermando, in sede istruttoria, di beneficiare dei lavori posti in essere dal in Via Mentana n. 120, in quanto proprietario dell'immobile. Pt_1
Per tutto quanto detto e stante la mancata allegazione di prova contraria ad opera di controparte la domanda avanzata dal volta ad ottenere la condanna di Pt_1 CP_1
pagina 8 di 10 al pagamento di euro 26.360,97 deve ritenersi fondata e va accolta. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed applicate le tariffe di riferimento di cui al d.m. 55/2014.
Anche le spese sostenute da parte attrice nel giudizio di ATP ex art. 696 bis c.p.c.,
segnatamente le spese legali, le spese di CTU e le spese di CTP, vanno alla stessa rimborsate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Condanna al pagamento di euro 26.360,97 in favore della ditta TR
; Parte_1
- Condanna al pagamento delle spese della presente lite, TR
liquidate in euro 286,00 per esborsi ed €. 7.616,00 per compensi oltre IVA e CPA e spese generali come per legge;
- Condanna condannare il sig. , al TR TR
pagamento in favore dell'impresa individuale , in persona del legale Parte_1
rappresentante , della somma di € 300,00 per il rimborso delle spese Parte_1
di CTU nel procedimento di ATP n. 4152/2019, ponendo il saldo definitivamente a carico di;
TR
- condanna al pagamento in favore dell'impresa TR Parte_1
in persona del legale rappresentante , della somma € 286,00
[...] Parte_1
pagina 9 di 10 per il pagamento del contributo unificato e marca da bollo del giudizio di ATP n.
4152/2019 presso il Tribunale di Siracusa;
-condanna , al pagamento in favore dell'impresa , TR Parte_1
in persona del legale rappresentante al pagamento degli onorari Parte_1
legali per l'assistenza nel giudizio di ATP, nella misura di €. 1.528,00, oltre accessori di legge;
- condanna , al pagamento in favore dell'impresa , TR Parte_1
in persona del legale rappresentante degli onorari stragiudiziali e Parte_1
tecnici spettanti all'Ing. a per l'assistenza nel giudizio di ATP, nella Controparte_3
misura di € 500,00;
- Dispone la distrazione delle spese e degli onorari in favore dell'avv. ON
Emanuele.
Così deciso in Siracusa, il 16 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
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