CASS
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/05/2025, n. 18100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18100 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL NI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/05/2024 della Corte d'appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RA UL, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
lette le conclusioni dell'Avv. NI CULTRERA, difensore della parte civile Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia rigettato e che l'imputato sia condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla suddetta parte civile, come da allegata nota spese;
lette le conclusioni a firma dell'avv. GIORGIO ASSENZA e dell'Avv. BIAGIO ZI CATALANO, difensori di EL AN, i quali, nel replicare alle conclusioni del Pubblico Ministero, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14/05/2024, la Corte d'appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del 13/01/2022 del G.u.p. del Tribunale di Ragusa, emessa in esito a giudizio abbreviato, riconosciuta la relativa non menzione nel certificato Penale Sent. Sez. 2 Num. 18100 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 20/03/2025 del casellario giudiziale, confermava la condanna di AN EL alla pena di un anno di reclusione ed C 200,00 di multa per il reato di truffa continuata e pluriaggravata (dLLavere commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti a un pubblico servizio e a danno di un ente pubblico) ai danni dell'Azienda sanitaria provinciale (ASP) di Ragusa. Secondo il capo d'imputazione, tale reato era stato contestato LLEL «perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, quale medico/chirurgo specialista in endocrinologia e malattie del ricambio, legato da un rapporto di lavoro esclusivo con l'Azienda Sanitaria di Ragusa nella qualità di Dirigente Medico presso l'UOC di Medicina Interna dell'Opedale AN Paolo II di Ragusa, avendo concordato lo svolgimento dell'attività libero professionale in regime di intra moenia (c/o un ambulatorio ubicato al piano terra del suddetto nosocomio), inducendo in errore l'ASP di Ragusa in ordine al regolare svolgimento del servizio e al rispetto del vincolo di esclusività, con artifici e raggiri, in violazione del Regolamento per la disciplina dell'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria approvato con delibera n. 1542 del 23/07/2015, effettuando indebitamente, senza alcuna autorizzazione, numerose visite private a domicilio - in realtà, contemplate solo esclusivamente in casi straordinari ed occasionali -, senza fare transitare i pazienti dal preposto sportello ALPI dell'Azienda Sanitaria per la preventiva prenotazione e per il pagamento di quanto dovuto LLASP di Ragusa, si appropriava interamente delle somme di denaro direttamente ricevute dagli assistiti (senza il rilascio di alcuna fattura o ricevuta fiscale) per le prestazioni sanitarie arbitrariamente erogate, omettendo di riversare le quote di spettanza dell'Ente di appartenenza, così da procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno, garantendosi, altresì, la regolare percezione periodica dell'indennità collegata LLesclusività del rapporto». 2. Avverso tale sentenza del 14/05/2024 della Corte d'appello di Catania, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei propri difensori avv. Giorgio Assenza e avv. Biagio Maurizio Catalano, AN EL, affidato a due motivi, con i quali lamenta, in relazione LLart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alle regole di cui LLart. 192 cod. proc. pen. in tema di valutazione della prova, con riguardo «alla dimostrazione degli elementi costitutivi del reato» di truffa, nonché, in relazione LLart. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza e/o l'erronea interpretazione dell'art. 640 cod. pen., avendo la Corte d'appello di Catania anche omesso di confutare i motivi del suo atto di appello riguardanti l'insussistenza degli elementi del danno altrui e degli artifici o raggiri. 2.1. Con la prima doglianza, che concerne l'elemento della truffa del danno altrui, l'EL deduce anzitutto che, nell'effettuare delle visite «al di fuori dell'orario 2 e dei luoghi di lavoro», egli non si era «appropriato d'alcuna somma, destinata LLEnte». Ciò in quanto «i fatti sono caratterizzati da modalità incompatibili con l'iter burocratico volto a specifica autorizzazione per la visita domiciliare», atteso che «i pazienti autonomamente chiedevano di essere visitati presso il proprio domicilio (nella stessa giornata della chiamata)», con la conseguenza che si tratterebbe «di prestazioni che il Servizio Pubblico giammai avrebbe potuto garantire negli stessi termini». Secondo il ricorrente, «[l]a visita domiciliare "a chiamata", senza orari prestabiliti, nella stessa giornata, poteva essere assicurata solo quando il professionista non era impegnato nelle sue ordinarie mansioni. Ed infatti: alcuna delle visite incriminate si è mai svolta durante l'orario del lavoro ospedaliero o dell'attività intramoenia». Da ciò discenderebbe che sarebbe «pertanto escluso l'omesso versamento di quote di spettanza dell'ente e, quindi, un effettivo danno a carico dell'Ente medesimo, visto che comunque si trattava di prestazioni che - per tempi e modi - l'Azienda Sanitaria non avrebbe potuto ugualmente (alternativamente) fornire». In secondo luogo, sull'assunto che il danno sarebbe stato «reputato sussistente quale automatica conseguenza della violazione della clausola di esclusività», l'EL contesta, da un lato, che la Corte d'appello di Catania avrebbe indebitamente «omologa[to] le visite a domicilio (nella stessa giornata della chiamata al medico) alle visite intramoenia, LLinterno della struttura ospedaliera», e, dLLaltro lato, come «l'originario thema decidendum (come da contestazione) riguardasse l'omesso versamento di quote di spettanza dell'Ente, quale danno per l'Ente medesimo, non già la mera corresponsione dell'indennità collegata LLesclusività del rapporto». Il ricorrente aggiunge che, «nel caso di specie, la violazione della clausola di esclusività non ha minimamente interferito con l'attività ospedaliera ed intramoenia, considerato che i compensi corrisposti dai pazienti LLEL non erano di spettanza dell'Ente, non lo sarebbero stati, né potevano esserlo, in considerazione delle modalità sopra specificate. Sicché [...] al profitto dell'imputato non è corrisposto un altrui danno, avente tangibile contenuto economico». L'EL puntualizza che, poiché se non lo avesse fatto lui stesso, un altro medico avrebbe effettuato la visita, giacché quei pazienti intendevano essere visitati presso il proprio domicilio in tempi brevi, «in ogni caso, alcuna somma avrebbe mai potuto percepire l'Azienda Sanitaria, quand'anche il ricorrente avesse rifiutato di effettuare quelle visite domiciliari». Il ricorrente conclude sul punto che la mancanza di prova certa della sussistenza di un altrui danno non consentirebbe l'affermazione di responsabilità «pur al cospetto della violazione della clausola di esclusività, non risultando 3 dimostrato che i pazienti, senza l'adesione dell'imputato alla richiesta di visita domiciliare, si sarebbero rivolti LLAzienda Sanitaria secondo le vie ordinarie, risultando semmai la diversa volontà dei pazienti medesimi di essere visitati in tempi rapidi a casa propria». 2.2. Con la seconda doglianza, che concerne l'elemento della truffa degli artifici o raggiri, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Catania non avrebbe motivato con riguardo allo stesso elemento. L'EL argomenta poi che, nel caso di specie, il silenzio da lui serbato non potrebbe essere sussunto nella nozione di raggiro in quanto non si era sostanziato in un "silenzio-espressivo", concretizzandosi in un comportamento concludente idoneo a ingannare la persona offesa, ma si era risolto in un semplice "silenzio- inerzia", costituito dLL«avere svolto, al di fuori dell'orario e dei luoghi di lavoro, un'attività meramente collaterale e occasionale, diversa dalla prestazioni istituzionali e che con le stesse non poteva interferire». Il ricorrente aggiunge che la condotta a lui contestata non si potrebbe ritenere corredata da altre circostanze, ulteriori elementi o fattori di contesto, idonei a realizzare i presupposti del reato di truffa. A tale proposito, rileverebbe «non soltanto l'innocuità del contegno, assunto senza invadenze dell'ambito lavorativo istituzionale e in assenza di un correlato effettivo danno della p.o., ma, ancor prima, quale antecedente logico-giuridico, la mancanza di variazioni, rilevanti ai fini del sinallagma contrattuale, cui consegue la derubricazione dell'obbligo di comunicazione LLaltro contraente (in osservanza del principio ex art. 1375 c.c.), per l'inconsistenza della violazione contrattuale, meramente formale, che - in ogni caso - non ha inciso sulla regolare esecuzione del contratto». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In ordine logico, deve essere esaminata per prima la seconda doglianza (di cui al punto 2.2 della parte in fatto), concernente l'elemento della truffa degli artifici o raggiri. Essa non è consentita ed è, comunque, manifestamente infondata. La doglianza non è consentita perché, nel proprio atto di appello, come risulta dLLintegrale lettura di esso, l'EL nulla aveva dedotto con riguardo al suddetto elemento, attinente alla condotta, degli artifici o raggiri, con le conseguenze che legittimamente la Corte d'appello non ha motivato in ordine alla sussistenza dello stesso elemento, già ritenuta dal G.u.p. Tribunale di Ragusa, e che la doglianza si appalesa del tutto nuova, in quanto prospettata per la prima volta davanti a questa Corte e, perciò, non consentita. 4 La stessa doglianza sarebbe, comunque, manifestamente infondata, atteso che la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato, con riguardo a fattispecie concrete sovrapponibili a quella in esame, che integra il reato di truffa aggravata a norma del n. 1) del secondo comma dell'art. 640 cod. pen., commesso nell'esecuzione del contratto, la condotta del dirigente medico ospedaliero, autorizzato a svolgere attività libero professionale in regime di intra moenia in rapporto di esclusività con un'Azienda sanitaria, il quale non comunichi a tale ente pubblico di svolgere attività professionale presso il proprio studio privato, così inducendo lo stesso ente in errore in ordine al regolare svolgimento del rapporto e, quindi, a corrispondergli lo stipendio maggiorato dell'indennità di esclusiva (Sez. 2, n. 46209 del 03/10/2023, Alfonso, Rv. 285442-01; Sez. 6, n. 13411 del 05/03/2019, C., Rv. 275463-04). Tale fattispecie risulta sovrapponibile a quella, che viene qui in rilievo, di mancata comunicazione, da parte del dirigente medico ospedaliero in regime di intra moenia in rapporto di esclusività, dello svolgimento di attività professionale presso il domicilio dei pazienti (anziché presso il proprio studio). La fattispecie concreta che ha costituito l'oggetto della prima delle sentenze citate (quella della Seconda sezione) non differisce sostanzialmente dalla fattispecie concreta che viene qui in rilievo neppure sotto i profili che sono stati invocati dal ricorrente, atteso che, diversamente da quanto è stato dallo stesso sostenuto (alla pag. 4 del suo ricorso), anche nel caso in esame, come in quello di cui al precedente, l'imputato non aveva fatto «transitare i pazienti presso il CUP e presso l'ufficio ticket» (pag. 4 della sentenza di primo grado) e aveva ricevuto direttamente dagli stessi pazienti le parcelle per le visite svolte. 2. La prima doglianza (di cui al punto 2.1 della parte in fatto), concernente l'elemento della truffa costituito dLLevento del danno altrui, è manifestamente infondata. Si deve anzitutto rilevare che, contrariamente a sembra sostenere l'EL, nel capo d'imputazione gli era stato contestato anche che, con la propria condotta decettiva, egli si era «garanti[to], altresì, la regolare percezione dell'indennità collegata LLesclusività del rapporto». Ciò rilevato, la Corte d'appello di Catania ha correttamente ritenuto tale profilo come «assorbente», atteso che, anche a voler ritenere che, come sostenuto dLLEL, i pazienti che egli aveva visitato a domicilio non si sarebbero rivolti LLASP di Ragusa - con la conseguente insussistenza di quote delle parcelle da essi corrisposte di spettanza della stessa ASP e a essa non versate -, il danno patrimoniale in capo LLASP di Ragusa si era comunque in tutta evidenza realizzato con la corresponsione LLEL dell'indennità di esclusiva, che l'ente sanitario gli aveva erogato sul presupposto che egli, come si era obbligato a fare, svolgesse 5 effettivamente attività libero professionale esclusivamente in regime di intra moenia. 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. DLLinammissibilità del ricorso consegue altresì la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa in persona del direttore generale pro tempore, che si liquidano in complessivi euro 3.167,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa in persona del direttore generale p.t. che liquida in complessivi euro 3.167,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 20/03/2025.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RA UL, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
lette le conclusioni dell'Avv. NI CULTRERA, difensore della parte civile Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia rigettato e che l'imputato sia condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla suddetta parte civile, come da allegata nota spese;
lette le conclusioni a firma dell'avv. GIORGIO ASSENZA e dell'Avv. BIAGIO ZI CATALANO, difensori di EL AN, i quali, nel replicare alle conclusioni del Pubblico Ministero, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14/05/2024, la Corte d'appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del 13/01/2022 del G.u.p. del Tribunale di Ragusa, emessa in esito a giudizio abbreviato, riconosciuta la relativa non menzione nel certificato Penale Sent. Sez. 2 Num. 18100 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 20/03/2025 del casellario giudiziale, confermava la condanna di AN EL alla pena di un anno di reclusione ed C 200,00 di multa per il reato di truffa continuata e pluriaggravata (dLLavere commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti a un pubblico servizio e a danno di un ente pubblico) ai danni dell'Azienda sanitaria provinciale (ASP) di Ragusa. Secondo il capo d'imputazione, tale reato era stato contestato LLEL «perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, quale medico/chirurgo specialista in endocrinologia e malattie del ricambio, legato da un rapporto di lavoro esclusivo con l'Azienda Sanitaria di Ragusa nella qualità di Dirigente Medico presso l'UOC di Medicina Interna dell'Opedale AN Paolo II di Ragusa, avendo concordato lo svolgimento dell'attività libero professionale in regime di intra moenia (c/o un ambulatorio ubicato al piano terra del suddetto nosocomio), inducendo in errore l'ASP di Ragusa in ordine al regolare svolgimento del servizio e al rispetto del vincolo di esclusività, con artifici e raggiri, in violazione del Regolamento per la disciplina dell'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria approvato con delibera n. 1542 del 23/07/2015, effettuando indebitamente, senza alcuna autorizzazione, numerose visite private a domicilio - in realtà, contemplate solo esclusivamente in casi straordinari ed occasionali -, senza fare transitare i pazienti dal preposto sportello ALPI dell'Azienda Sanitaria per la preventiva prenotazione e per il pagamento di quanto dovuto LLASP di Ragusa, si appropriava interamente delle somme di denaro direttamente ricevute dagli assistiti (senza il rilascio di alcuna fattura o ricevuta fiscale) per le prestazioni sanitarie arbitrariamente erogate, omettendo di riversare le quote di spettanza dell'Ente di appartenenza, così da procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno, garantendosi, altresì, la regolare percezione periodica dell'indennità collegata LLesclusività del rapporto». 2. Avverso tale sentenza del 14/05/2024 della Corte d'appello di Catania, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei propri difensori avv. Giorgio Assenza e avv. Biagio Maurizio Catalano, AN EL, affidato a due motivi, con i quali lamenta, in relazione LLart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alle regole di cui LLart. 192 cod. proc. pen. in tema di valutazione della prova, con riguardo «alla dimostrazione degli elementi costitutivi del reato» di truffa, nonché, in relazione LLart. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza e/o l'erronea interpretazione dell'art. 640 cod. pen., avendo la Corte d'appello di Catania anche omesso di confutare i motivi del suo atto di appello riguardanti l'insussistenza degli elementi del danno altrui e degli artifici o raggiri. 2.1. Con la prima doglianza, che concerne l'elemento della truffa del danno altrui, l'EL deduce anzitutto che, nell'effettuare delle visite «al di fuori dell'orario 2 e dei luoghi di lavoro», egli non si era «appropriato d'alcuna somma, destinata LLEnte». Ciò in quanto «i fatti sono caratterizzati da modalità incompatibili con l'iter burocratico volto a specifica autorizzazione per la visita domiciliare», atteso che «i pazienti autonomamente chiedevano di essere visitati presso il proprio domicilio (nella stessa giornata della chiamata)», con la conseguenza che si tratterebbe «di prestazioni che il Servizio Pubblico giammai avrebbe potuto garantire negli stessi termini». Secondo il ricorrente, «[l]a visita domiciliare "a chiamata", senza orari prestabiliti, nella stessa giornata, poteva essere assicurata solo quando il professionista non era impegnato nelle sue ordinarie mansioni. Ed infatti: alcuna delle visite incriminate si è mai svolta durante l'orario del lavoro ospedaliero o dell'attività intramoenia». Da ciò discenderebbe che sarebbe «pertanto escluso l'omesso versamento di quote di spettanza dell'ente e, quindi, un effettivo danno a carico dell'Ente medesimo, visto che comunque si trattava di prestazioni che - per tempi e modi - l'Azienda Sanitaria non avrebbe potuto ugualmente (alternativamente) fornire». In secondo luogo, sull'assunto che il danno sarebbe stato «reputato sussistente quale automatica conseguenza della violazione della clausola di esclusività», l'EL contesta, da un lato, che la Corte d'appello di Catania avrebbe indebitamente «omologa[to] le visite a domicilio (nella stessa giornata della chiamata al medico) alle visite intramoenia, LLinterno della struttura ospedaliera», e, dLLaltro lato, come «l'originario thema decidendum (come da contestazione) riguardasse l'omesso versamento di quote di spettanza dell'Ente, quale danno per l'Ente medesimo, non già la mera corresponsione dell'indennità collegata LLesclusività del rapporto». Il ricorrente aggiunge che, «nel caso di specie, la violazione della clausola di esclusività non ha minimamente interferito con l'attività ospedaliera ed intramoenia, considerato che i compensi corrisposti dai pazienti LLEL non erano di spettanza dell'Ente, non lo sarebbero stati, né potevano esserlo, in considerazione delle modalità sopra specificate. Sicché [...] al profitto dell'imputato non è corrisposto un altrui danno, avente tangibile contenuto economico». L'EL puntualizza che, poiché se non lo avesse fatto lui stesso, un altro medico avrebbe effettuato la visita, giacché quei pazienti intendevano essere visitati presso il proprio domicilio in tempi brevi, «in ogni caso, alcuna somma avrebbe mai potuto percepire l'Azienda Sanitaria, quand'anche il ricorrente avesse rifiutato di effettuare quelle visite domiciliari». Il ricorrente conclude sul punto che la mancanza di prova certa della sussistenza di un altrui danno non consentirebbe l'affermazione di responsabilità «pur al cospetto della violazione della clausola di esclusività, non risultando 3 dimostrato che i pazienti, senza l'adesione dell'imputato alla richiesta di visita domiciliare, si sarebbero rivolti LLAzienda Sanitaria secondo le vie ordinarie, risultando semmai la diversa volontà dei pazienti medesimi di essere visitati in tempi rapidi a casa propria». 2.2. Con la seconda doglianza, che concerne l'elemento della truffa degli artifici o raggiri, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Catania non avrebbe motivato con riguardo allo stesso elemento. L'EL argomenta poi che, nel caso di specie, il silenzio da lui serbato non potrebbe essere sussunto nella nozione di raggiro in quanto non si era sostanziato in un "silenzio-espressivo", concretizzandosi in un comportamento concludente idoneo a ingannare la persona offesa, ma si era risolto in un semplice "silenzio- inerzia", costituito dLL«avere svolto, al di fuori dell'orario e dei luoghi di lavoro, un'attività meramente collaterale e occasionale, diversa dalla prestazioni istituzionali e che con le stesse non poteva interferire». Il ricorrente aggiunge che la condotta a lui contestata non si potrebbe ritenere corredata da altre circostanze, ulteriori elementi o fattori di contesto, idonei a realizzare i presupposti del reato di truffa. A tale proposito, rileverebbe «non soltanto l'innocuità del contegno, assunto senza invadenze dell'ambito lavorativo istituzionale e in assenza di un correlato effettivo danno della p.o., ma, ancor prima, quale antecedente logico-giuridico, la mancanza di variazioni, rilevanti ai fini del sinallagma contrattuale, cui consegue la derubricazione dell'obbligo di comunicazione LLaltro contraente (in osservanza del principio ex art. 1375 c.c.), per l'inconsistenza della violazione contrattuale, meramente formale, che - in ogni caso - non ha inciso sulla regolare esecuzione del contratto». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In ordine logico, deve essere esaminata per prima la seconda doglianza (di cui al punto 2.2 della parte in fatto), concernente l'elemento della truffa degli artifici o raggiri. Essa non è consentita ed è, comunque, manifestamente infondata. La doglianza non è consentita perché, nel proprio atto di appello, come risulta dLLintegrale lettura di esso, l'EL nulla aveva dedotto con riguardo al suddetto elemento, attinente alla condotta, degli artifici o raggiri, con le conseguenze che legittimamente la Corte d'appello non ha motivato in ordine alla sussistenza dello stesso elemento, già ritenuta dal G.u.p. Tribunale di Ragusa, e che la doglianza si appalesa del tutto nuova, in quanto prospettata per la prima volta davanti a questa Corte e, perciò, non consentita. 4 La stessa doglianza sarebbe, comunque, manifestamente infondata, atteso che la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato, con riguardo a fattispecie concrete sovrapponibili a quella in esame, che integra il reato di truffa aggravata a norma del n. 1) del secondo comma dell'art. 640 cod. pen., commesso nell'esecuzione del contratto, la condotta del dirigente medico ospedaliero, autorizzato a svolgere attività libero professionale in regime di intra moenia in rapporto di esclusività con un'Azienda sanitaria, il quale non comunichi a tale ente pubblico di svolgere attività professionale presso il proprio studio privato, così inducendo lo stesso ente in errore in ordine al regolare svolgimento del rapporto e, quindi, a corrispondergli lo stipendio maggiorato dell'indennità di esclusiva (Sez. 2, n. 46209 del 03/10/2023, Alfonso, Rv. 285442-01; Sez. 6, n. 13411 del 05/03/2019, C., Rv. 275463-04). Tale fattispecie risulta sovrapponibile a quella, che viene qui in rilievo, di mancata comunicazione, da parte del dirigente medico ospedaliero in regime di intra moenia in rapporto di esclusività, dello svolgimento di attività professionale presso il domicilio dei pazienti (anziché presso il proprio studio). La fattispecie concreta che ha costituito l'oggetto della prima delle sentenze citate (quella della Seconda sezione) non differisce sostanzialmente dalla fattispecie concreta che viene qui in rilievo neppure sotto i profili che sono stati invocati dal ricorrente, atteso che, diversamente da quanto è stato dallo stesso sostenuto (alla pag. 4 del suo ricorso), anche nel caso in esame, come in quello di cui al precedente, l'imputato non aveva fatto «transitare i pazienti presso il CUP e presso l'ufficio ticket» (pag. 4 della sentenza di primo grado) e aveva ricevuto direttamente dagli stessi pazienti le parcelle per le visite svolte. 2. La prima doglianza (di cui al punto 2.1 della parte in fatto), concernente l'elemento della truffa costituito dLLevento del danno altrui, è manifestamente infondata. Si deve anzitutto rilevare che, contrariamente a sembra sostenere l'EL, nel capo d'imputazione gli era stato contestato anche che, con la propria condotta decettiva, egli si era «garanti[to], altresì, la regolare percezione dell'indennità collegata LLesclusività del rapporto». Ciò rilevato, la Corte d'appello di Catania ha correttamente ritenuto tale profilo come «assorbente», atteso che, anche a voler ritenere che, come sostenuto dLLEL, i pazienti che egli aveva visitato a domicilio non si sarebbero rivolti LLASP di Ragusa - con la conseguente insussistenza di quote delle parcelle da essi corrisposte di spettanza della stessa ASP e a essa non versate -, il danno patrimoniale in capo LLASP di Ragusa si era comunque in tutta evidenza realizzato con la corresponsione LLEL dell'indennità di esclusiva, che l'ente sanitario gli aveva erogato sul presupposto che egli, come si era obbligato a fare, svolgesse 5 effettivamente attività libero professionale esclusivamente in regime di intra moenia. 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. DLLinammissibilità del ricorso consegue altresì la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa in persona del direttore generale pro tempore, che si liquidano in complessivi euro 3.167,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa in persona del direttore generale p.t. che liquida in complessivi euro 3.167,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 20/03/2025.