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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/01/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
RG nr. 161/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Gianluca Alessio Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 15/03/2021 da (C.F. ) e (C.F. e P.I.V.A. n. ), Pt_1 P.IVA_1 Pt_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale di Venezia, Dorsoduro n. 3500/D, Pt_1 con l'avv. Sergio Aprile Parte appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano Ferrante, Paolo Laverda e Federico Andriolo con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Padova - Via Trieste 33, Parte appellata
* oggetto: appello avverso la sentenza n. 220/2020, resa dal Tribunale di Venezia, sez. lav., pubblicata il 16.09.2020 e non notificata. in punto: obbligo contributivo del datore di lavoro.
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante: in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Venezia – Giudice del lavoro: - rigettarsi il ricorso introduttivo di primo grado;
- confermare l'impugnato avviso di addebito o, in ogni caso, accertare e dichiarare la debenza a favore dell' delle somme in esso portate, con condanna Pt_1 dell'appellato al relativo versamento;
- condannarsi contro lla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% per rimorso forfettario.
Per parte appellata: Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Pt_ disattesa Nel merito: respingersi le domande e le conclusioni tutte formulate dall' in sede di appello e per l'effetto confermare la sentenza dallo stesso impugnata. In via subordinata: nell gata ipotesi di riforma della sentenza impugnata, l'appellata ripropone tutte le conclusioni già formulate in prime cure: - in via
1 preliminare: per il grave pregiudizio economico che deriverebbe dall'esecuzione del provvedimento e per il fumus boni juris circa la fondatezza dei motivi di opposizione, disporsi la sospensione dell'esecutorietà dell'avviso opposto;
- nel merito: accertare e dichiarare la nullità o comunque annullare l'avviso di addebito opposto per i motivi esposti e dichiarare non dovuti i contributi e le somme aggiuntive richieste per le ragioni esposte in narrativa;
con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre IVA e CPA ed al rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
*
Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Venezia ha, con la sentenza impugnata, accolto l'opposizione avverso l'avviso si addebito n. 41920190000325286000 notificato il 13/6/2019 per l'importo di euro 3.327,39 a titolo di contributi, sanzioni, interessi ed oneri di riscossione per il periodo da novembre 2015 a dicembre 2017; opposizione proposta da quale Controparte_1 esercente la ditta individuale Schizzopizza di Schizzerotto Massimo.
1.1. Dalla sentenza gravata si ricava che nel caso in esame si verte in materia di recupero di sgravi contributivi inerenti alla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con la lavoratrice Persona_1 avvenuta il 21.11.2015, secondo l' (che ciò ha rilevato solo nel 2018) fruiti Pt_1 dall'opponente nel suddetto periodo novembre 2015/dicembre 2017 in modo illegittimo per carenza del presupposto della regolarità contributiva, carenza dovuta a un errore formale nella compilazione del modello Uniemens di novembre 2015, presentato dall'azienda, tramite il proprio consulente del lavoro, il 23.12.2015 [precisa nel proprio atto di appello trattarsi di Pt_1 mancata presentazione della denuncia contributiva relativa al DM inerente al periodo 11/2015].
Risulta in particolare che, come da ricostruzione effettuata dalla pronuncia di primo grado, concesso (con comunicazione datata 4/4/2018) termine di 15 giorni per la sanatoria dell'irregolarità, lo non abbia CP_1 provveduto nel termine suddetto;
la rettifica da parte dell'azienda, sarebbe stata infatti effettuata tramite il Consulente del lavoro, a maggio 2018, dunque oltre il termine di 15 giorni dall'invito, con conseguente ritorno del Durc regolare solo a partire dal 29 maggio 2018.
Da ciò è derivato il disconoscimento da parte dell' della legittimità delle Pt_1 agevolazioni fruite non già limitatamente alla mensilità oggetto di contestazione (novembre 2015 per € 82,00), bensì quanto a tutti i mesi da novembre 2015 a dicembre 2017, ossia per euro € 3.327,39.
2 1.2. Quanto alle ragioni dell'accoglimento dell'opposizione, in Tribunale di Venezia, pur dando atto di conoscere l'orientamento espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 27107/2018 avallata da alcune pronunce di Corte d'appello ha evidenziato come l'irregolarità solo formale non avesse determinato un mancato versamento di contributi e come la stessa non potesse causare il mancato rilascio del DURC [<L'irregolarità rilevata dall' Pt_1 attinente alla mensilità di novembre 2015 e dall' opponente non tempestivamente sanata nei 15 giorni dall' avviso 4.4.2018, era, infatti, costituita da un mero errore formale tale da non comportare un minor versamento di contributi. L' invito a regolarizzare 4.4.2018 non porta, infatti, alcun importo a debito e lo sblocco dell' allarme (semaforo rosso senza alcuna indicazione da parte dell' Istituto del motivo) il 24.5.2018 è conseguito al mero nuovo invio della denuncia mensile del novembre 2015, costituita da una denuncia relativa al periodo in cui la lavoratrice era assunta con contratto a tempo determinato, fino al Persona_1
20.11.2015, e una denuncia per il periodo in cui il rapporto di lavoro con la stessa lavoratrice era “trasformato” a tempo indeterminato (v. docc. 5 e 6 parte opponente). Con tale nuovo invio l' ha accettato la denuncia mensile senza pretendere alcun versamento. Pt_1
Non si è dunque trattato di una irregolarità nel versamento dei contributi atta nello specifico ad incidere in concreto sul rapporto previdenziale, ossia a produrre effettive concrete ripercussioni contributive e come tale idonea a rilevare quale causa ostativa al rilascio del durc>>].
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione, con ricorso in data 15/3/2021, sulla base di un unico motivo di appello. Pt_1
Contesta in particolare parte appellante la sentenza gravata nella porzione in cui:
a) ritiene che la mancata presentazione della Denuncia Mensile sia un mero errore formale e che tale tipologia di errore possa essere sanata in ogni tempo;
b) ritiene che ciò che dovrebbe unicamente rilevare al fine di poter riconoscere o negare la regolarità contributiva da parte dell' sia la Pt_1 scopertura contributiva posto che qualsiasi altro vizio sarebbe irrilevante ovvero sanabile in ogni tempo;
c) pare ritenere che il recupero contributivo dovrebbe essere limitato alla mensilità oggetto di irregolarità per cui, avendo il ricorrente omesso la presentazione della Denuncia mensile relativa alla mensilità di novembre
3 2018, la decadenza dai benefici fruiti avrebbe al più potuto riguardare tale mensilità.
2.1. Parte appellante, con riferimento all'ultimo aspetto sopra evidenziato, richiama le ormai consolidate pronunce rese dalla Suprema Corte di Cassazione.
2.2. Quanto alla prima tematica sopra evidenziata [superiori punti a) e b)] parte appellante rileva come l'omissione di cui si discute sia di carattere sostanziale in quanto determina violazione dell'obbligo incombente sul datore di lavoro di comunicare mensilmente <le retribuzioni e la contribuzione dovuta per ciascun lavoratore dipendente o l'assenza di essa>>. Ed infatti, prosegue nel Pt_1 proprio argomentare, <La mancata dichiarazione, oltreché configurare una violazione all'obbligo di legge, impedisce all di salvaguardare il proprio credito contributivo. CP_2
L'assenza di dichiarazione non può essere svalutata a mera irregolarità>>; ciò anche tenuto conto del fatto che <nel caso di specie è stato correttamente notificato l'invito a regolarizzare, con l'indicazione del termine entro il quale adempiere. Pertanto si è trattato di una omissione, reiterata a seguito dell'Invito a regolarizzare>>.
Secondo in buona sostanza, le anomalie “formali” equivalgono alle Pt_1 mancanze “sostanziali” (mancati pagamenti), in ragione del fatto che le prime, impedirebbero le verifiche necessarie alle seconde.
3. Si è costituito con memoria depositata Controparte_1 in data 29/4/2022 prendendo specifica posizione sui motivi di appello.
3.1. In particolare, quanto al primo rilievo mosso da parte appellata Pt_1 richiama pronuncia di merito resa dal Tribunale di Roma.
3.2. In ordine alla seconda tematica sviluppata da rileva parte appellata Pt_1 come la tesi di parte appellante <cede il passo alla tipizzazione normativa dei requisiti previsti, ex articolo 3 D.M. 30 gennaio 2015, il quale fa espresso riferimento ai «pagamenti dovuti dall'impresa» o, in relazione allo “scostamento non grave”, alle «somme dovute e quelle versate»>> atteso che <«l'unico presupposto realmente sotteso all'accertamento della "regolarità contributiva" è l'adempimento delle obbligazioni concernenti contributi e premi […] e che le stesse ipotesi in cui la presenza di un inadempimento non è d'ostacolo al rilascio del DURC sono rigidamente tipizzate dalle fonti primarie e secondarie, per modo che l'ente previdenziale preposto al suo rilascio non è chiamato ad esercitare, nell'ambito del relativo procedimento, poteri discrezionali, ma deve esclusivamente verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti normativamente previsti
4 nello svolgimento di una attività vincolata, di carattere meramente ricognitivo» (Cass. 3 marzo 2021, n. 5825)>>.
4. La controversia, con prima udienza fissata al 12/5/2022 (decreto del 24/3/2021), dopo taluni rinvii disposti per ragioni organizzative (con decreti del 4/5/2022, del 16/5/2022, del 30/4/2024 e del 23/10/2024), è stata definitivamente decisa all'udienza del 12/12/2024 come da dispositivo.
*
5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
6. Ed infatti, ove si ritenesse di applicare al caso di specie i principii espressi 1dalla Cassazione con la sentenza n. 27107/2018 , l'appello dovrebbe essere accolto, se non che la pronuncia di legittimità or ora citata – i cui principii in tema di retroattività ben possono essere ancora oggi ritenuta validi - è stata emessa alla luce di un referente normativo non più attuale: il DM 24/10/2007 Min. Lav. (in GU n. 279 del 30-11-2007), mentre la pronuncia emessa dal Consiglio di Stato (n. 2320/2019reg.prov.coll.) che evidentemente esprime identici concetti, dimessa dall' in sede di discussione, riporta Pt_1 affermazione del principio tuttavia non ancorandolo ad un ben individuabile iter argomentativo in tal modo non consentendo all'interprete di apprezzarne le effettive ragioni decisorie.
La vicenda in esame risulta invero essersi dipanata integralmente sotto la vigenza del DM 30/11/2015, che ha esplicitamente abrogato il precedente DM 24/10/2007, essendo stato emanato all'esplicito fine di fornire chiarimenti in ordine alla regolamentazione del DURC e che, per quanto qui interessa, ha introdotto significative novità che consentono di discostarsi dal
5 precedente orientamento di legittimità, sopra citato, espresso con riferimento alle violazioni di irrisoria entità e, a fortiori, solo formali.
7. Ciò detto, occorre ora evidenziare come la violazione che ha determinato la decadenza dai benefici contributivi goduti dallo e, quindi, CP_1
l'emissione di DURC interno negativo, ha natura meramente formale (il dato è pacifico).
7.1. Con riferimento alle irregolatià formali questa Corte d'Appello ha già avuto modo di affermare, con sentenza resa nell'ambito del giudizio rubricato al n. 827/2020 RGLav., che <Non assume rilevanza il richiamo dell al CP_2 precedente di legittimità (Cass. 27108/2018) nel quale si afferma che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell non può Pt_1 determinare l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che fanno capo, in primis, al datore di lavoro, giungendo ad affermare che la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilità risarcitoria per l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi (ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un tale danno), atteso che nella fattispecie di causa non si è verificata alcuna omissione contributiva da parte della società ma solo una minore e meno grave violazione consistita nel mancato invio del mod. DM 10 che la società avrebbe potuto sanare, ove tempestivamente portata a conoscenza della irregolarità riscontrata, e senza che da tale omissione sia, comunque, derivato alla stessa un reale beneficio economico di natura contributiva.
La mancata presentazione del mod DM 10 a fronte di un regolare versamento contributivo non costituisce, ad avviso del Collegio, una irregolarità di tale gravità da comportare la revoca degli sgravi contributivi non avendo la [xxx] tratto da tale omesso invio alcun beneficio contributivo.
Va evidenziato, sul punto, che l'art 3 del DM 8.1.2015, nell'individuare i requisiti e le ipotesi in cui sussiste la regolarità contributiva, all'ultimo comma stabilisce che la “regolarità sussiste anche in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Non si considera Parte_3 grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si e' determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge”.
6 Da tale previsione emerge che le violazioni connotate da ridotta gravità non possono comportare la perdita degli sgravi contributivi e la ipotesi del mancato invio del Mod DM10, a fronte del regolare versamento contributivo (di cui alla fattispecie in esame), deve intendersi come violazione di ridotta gravità ed entità ed inidonea a determinare la perdita degli sgravi contributivi>>.
Deve inoltre essere rilevato – questo essendo un dato ineluttabile e del quale non è possibile non tenere conto – come, oltre alla esplicita previsione dell'art. 3, co. 3 del DM 30/1/2015, l'integrale Decreto in esame ricostruisce l'irregolarità contributiva rilevante al fine della emissione di DURC negativo come mancato versamento di contributi dovuti in tal modo implicitamente escludendo la rilevanza delle mere omissioni formali le quali, checché ne dica ben possono, seppur non in termini agevoli, essere dalla stessa Pt_1 verificate.
In particolare, fanno rimando al mancato versamento di somme di denaro lo stesso art. 3, co. 3 del DM 30/1/2015, allorquando fa riferimento ad <uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate>>, l'art. 3, co. 1 del DM 30/1/2015, nel momento in cui precisa che <La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti>>, l'art. 4, co. 4 del DM 30/1/2015, allorquando stabilisce che <la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità>> e l'integrale art. 5 del DM 30/1/2015 che, in tema di procedure concorsuali, esclude l'irregolarità ove sia data agli Enti previdenziali la possibilità di soddisfare i propri crediti monetari.
Deve pertanto concludersi che anche le violazioni meramente formali non consentono l'emissione di DURC interno negativo.
8. L'appello deve, pertanto, essere accolto.
9. Quanto alle spese di lite, stante la complessità della controversia implicante la risoluzione di questione interpretativa ed in ragione di precedenti contrastanti ancorchè fondati su differente dato normativo, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
7 - integralmente compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 12 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
Il Presidente dott. Gianluca Alessio
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In buona sostanza, secondo quanto affermato da cass. civ. 27107/2018, la perdita del beneficio contributivo è correlata ad una qualunque irregolarità contributiva che si sia verificata in data antecedente il godimento del beneficio ovvero in concomitanza o nel corso del suo godimento. Secondo la pronuncia della Cassazione il DURC interno negativo avrà quindi ha effetto ampiamente retroattivo (così anche cass. civ. 12591/2024). In particolare, secondo quanto affermato da cass. civ. 27107/2018, comporteranno irregolarità contributiva: a) le violazioni sostanziali (mancati pagamenti di contributi) che non siano state sanate entro 15 giorni dall'invito a sanare;
b) le mere violazioni formali che non siano state sanate entro 15 giorni dall'invito a sanare. Inoltre la perdita del beneficio contributivo non sarebbe, non è, esclusa da errori/irregolarità/inadempienze che abbiano impedito la regolarizzazione (così anche cass. civ. 12591/2024 e 30273/2024) né è Pt_1 possibile una regolarizzazione tardiva oltre il termine di 15 giorni (<In tema di benefici contributivi, per la cui fruizione è richiesto - ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della l. n. 296 del 2006 - il possesso del documento unico di regolarità Pt_ contributiva (c.d. Durc), la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell' non determina l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi;
né, in assenza dello specifico procedimento di cui all'art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007, di natura eccezionale, può consentirsi una regolarizzazione "ex post" ed in qualsiasi tempo, in contrasto con la "ratio" della norma, intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi>>).
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Gianluca Alessio Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 15/03/2021 da (C.F. ) e (C.F. e P.I.V.A. n. ), Pt_1 P.IVA_1 Pt_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale di Venezia, Dorsoduro n. 3500/D, Pt_1 con l'avv. Sergio Aprile Parte appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano Ferrante, Paolo Laverda e Federico Andriolo con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Padova - Via Trieste 33, Parte appellata
* oggetto: appello avverso la sentenza n. 220/2020, resa dal Tribunale di Venezia, sez. lav., pubblicata il 16.09.2020 e non notificata. in punto: obbligo contributivo del datore di lavoro.
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CONCLUSIONI
Per parte appellante: in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Venezia – Giudice del lavoro: - rigettarsi il ricorso introduttivo di primo grado;
- confermare l'impugnato avviso di addebito o, in ogni caso, accertare e dichiarare la debenza a favore dell' delle somme in esso portate, con condanna Pt_1 dell'appellato al relativo versamento;
- condannarsi contro lla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% per rimorso forfettario.
Per parte appellata: Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Pt_ disattesa Nel merito: respingersi le domande e le conclusioni tutte formulate dall' in sede di appello e per l'effetto confermare la sentenza dallo stesso impugnata. In via subordinata: nell gata ipotesi di riforma della sentenza impugnata, l'appellata ripropone tutte le conclusioni già formulate in prime cure: - in via
1 preliminare: per il grave pregiudizio economico che deriverebbe dall'esecuzione del provvedimento e per il fumus boni juris circa la fondatezza dei motivi di opposizione, disporsi la sospensione dell'esecutorietà dell'avviso opposto;
- nel merito: accertare e dichiarare la nullità o comunque annullare l'avviso di addebito opposto per i motivi esposti e dichiarare non dovuti i contributi e le somme aggiuntive richieste per le ragioni esposte in narrativa;
con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre IVA e CPA ed al rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
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Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Venezia ha, con la sentenza impugnata, accolto l'opposizione avverso l'avviso si addebito n. 41920190000325286000 notificato il 13/6/2019 per l'importo di euro 3.327,39 a titolo di contributi, sanzioni, interessi ed oneri di riscossione per il periodo da novembre 2015 a dicembre 2017; opposizione proposta da quale Controparte_1 esercente la ditta individuale Schizzopizza di Schizzerotto Massimo.
1.1. Dalla sentenza gravata si ricava che nel caso in esame si verte in materia di recupero di sgravi contributivi inerenti alla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con la lavoratrice Persona_1 avvenuta il 21.11.2015, secondo l' (che ciò ha rilevato solo nel 2018) fruiti Pt_1 dall'opponente nel suddetto periodo novembre 2015/dicembre 2017 in modo illegittimo per carenza del presupposto della regolarità contributiva, carenza dovuta a un errore formale nella compilazione del modello Uniemens di novembre 2015, presentato dall'azienda, tramite il proprio consulente del lavoro, il 23.12.2015 [precisa nel proprio atto di appello trattarsi di Pt_1 mancata presentazione della denuncia contributiva relativa al DM inerente al periodo 11/2015].
Risulta in particolare che, come da ricostruzione effettuata dalla pronuncia di primo grado, concesso (con comunicazione datata 4/4/2018) termine di 15 giorni per la sanatoria dell'irregolarità, lo non abbia CP_1 provveduto nel termine suddetto;
la rettifica da parte dell'azienda, sarebbe stata infatti effettuata tramite il Consulente del lavoro, a maggio 2018, dunque oltre il termine di 15 giorni dall'invito, con conseguente ritorno del Durc regolare solo a partire dal 29 maggio 2018.
Da ciò è derivato il disconoscimento da parte dell' della legittimità delle Pt_1 agevolazioni fruite non già limitatamente alla mensilità oggetto di contestazione (novembre 2015 per € 82,00), bensì quanto a tutti i mesi da novembre 2015 a dicembre 2017, ossia per euro € 3.327,39.
2 1.2. Quanto alle ragioni dell'accoglimento dell'opposizione, in Tribunale di Venezia, pur dando atto di conoscere l'orientamento espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 27107/2018 avallata da alcune pronunce di Corte d'appello ha evidenziato come l'irregolarità solo formale non avesse determinato un mancato versamento di contributi e come la stessa non potesse causare il mancato rilascio del DURC [<L'irregolarità rilevata dall' Pt_1 attinente alla mensilità di novembre 2015 e dall' opponente non tempestivamente sanata nei 15 giorni dall' avviso 4.4.2018, era, infatti, costituita da un mero errore formale tale da non comportare un minor versamento di contributi. L' invito a regolarizzare 4.4.2018 non porta, infatti, alcun importo a debito e lo sblocco dell' allarme (semaforo rosso senza alcuna indicazione da parte dell' Istituto del motivo) il 24.5.2018 è conseguito al mero nuovo invio della denuncia mensile del novembre 2015, costituita da una denuncia relativa al periodo in cui la lavoratrice era assunta con contratto a tempo determinato, fino al Persona_1
20.11.2015, e una denuncia per il periodo in cui il rapporto di lavoro con la stessa lavoratrice era “trasformato” a tempo indeterminato (v. docc. 5 e 6 parte opponente). Con tale nuovo invio l' ha accettato la denuncia mensile senza pretendere alcun versamento. Pt_1
Non si è dunque trattato di una irregolarità nel versamento dei contributi atta nello specifico ad incidere in concreto sul rapporto previdenziale, ossia a produrre effettive concrete ripercussioni contributive e come tale idonea a rilevare quale causa ostativa al rilascio del durc>>].
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione, con ricorso in data 15/3/2021, sulla base di un unico motivo di appello. Pt_1
Contesta in particolare parte appellante la sentenza gravata nella porzione in cui:
a) ritiene che la mancata presentazione della Denuncia Mensile sia un mero errore formale e che tale tipologia di errore possa essere sanata in ogni tempo;
b) ritiene che ciò che dovrebbe unicamente rilevare al fine di poter riconoscere o negare la regolarità contributiva da parte dell' sia la Pt_1 scopertura contributiva posto che qualsiasi altro vizio sarebbe irrilevante ovvero sanabile in ogni tempo;
c) pare ritenere che il recupero contributivo dovrebbe essere limitato alla mensilità oggetto di irregolarità per cui, avendo il ricorrente omesso la presentazione della Denuncia mensile relativa alla mensilità di novembre
3 2018, la decadenza dai benefici fruiti avrebbe al più potuto riguardare tale mensilità.
2.1. Parte appellante, con riferimento all'ultimo aspetto sopra evidenziato, richiama le ormai consolidate pronunce rese dalla Suprema Corte di Cassazione.
2.2. Quanto alla prima tematica sopra evidenziata [superiori punti a) e b)] parte appellante rileva come l'omissione di cui si discute sia di carattere sostanziale in quanto determina violazione dell'obbligo incombente sul datore di lavoro di comunicare mensilmente <le retribuzioni e la contribuzione dovuta per ciascun lavoratore dipendente o l'assenza di essa>>. Ed infatti, prosegue nel Pt_1 proprio argomentare, <La mancata dichiarazione, oltreché configurare una violazione all'obbligo di legge, impedisce all di salvaguardare il proprio credito contributivo. CP_2
L'assenza di dichiarazione non può essere svalutata a mera irregolarità>>; ciò anche tenuto conto del fatto che <nel caso di specie è stato correttamente notificato l'invito a regolarizzare, con l'indicazione del termine entro il quale adempiere. Pertanto si è trattato di una omissione, reiterata a seguito dell'Invito a regolarizzare>>.
Secondo in buona sostanza, le anomalie “formali” equivalgono alle Pt_1 mancanze “sostanziali” (mancati pagamenti), in ragione del fatto che le prime, impedirebbero le verifiche necessarie alle seconde.
3. Si è costituito con memoria depositata Controparte_1 in data 29/4/2022 prendendo specifica posizione sui motivi di appello.
3.1. In particolare, quanto al primo rilievo mosso da parte appellata Pt_1 richiama pronuncia di merito resa dal Tribunale di Roma.
3.2. In ordine alla seconda tematica sviluppata da rileva parte appellata Pt_1 come la tesi di parte appellante <cede il passo alla tipizzazione normativa dei requisiti previsti, ex articolo 3 D.M. 30 gennaio 2015, il quale fa espresso riferimento ai «pagamenti dovuti dall'impresa» o, in relazione allo “scostamento non grave”, alle «somme dovute e quelle versate»>> atteso che <«l'unico presupposto realmente sotteso all'accertamento della "regolarità contributiva" è l'adempimento delle obbligazioni concernenti contributi e premi […] e che le stesse ipotesi in cui la presenza di un inadempimento non è d'ostacolo al rilascio del DURC sono rigidamente tipizzate dalle fonti primarie e secondarie, per modo che l'ente previdenziale preposto al suo rilascio non è chiamato ad esercitare, nell'ambito del relativo procedimento, poteri discrezionali, ma deve esclusivamente verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti normativamente previsti
4 nello svolgimento di una attività vincolata, di carattere meramente ricognitivo» (Cass. 3 marzo 2021, n. 5825)>>.
4. La controversia, con prima udienza fissata al 12/5/2022 (decreto del 24/3/2021), dopo taluni rinvii disposti per ragioni organizzative (con decreti del 4/5/2022, del 16/5/2022, del 30/4/2024 e del 23/10/2024), è stata definitivamente decisa all'udienza del 12/12/2024 come da dispositivo.
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5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
6. Ed infatti, ove si ritenesse di applicare al caso di specie i principii espressi 1dalla Cassazione con la sentenza n. 27107/2018 , l'appello dovrebbe essere accolto, se non che la pronuncia di legittimità or ora citata – i cui principii in tema di retroattività ben possono essere ancora oggi ritenuta validi - è stata emessa alla luce di un referente normativo non più attuale: il DM 24/10/2007 Min. Lav. (in GU n. 279 del 30-11-2007), mentre la pronuncia emessa dal Consiglio di Stato (n. 2320/2019reg.prov.coll.) che evidentemente esprime identici concetti, dimessa dall' in sede di discussione, riporta Pt_1 affermazione del principio tuttavia non ancorandolo ad un ben individuabile iter argomentativo in tal modo non consentendo all'interprete di apprezzarne le effettive ragioni decisorie.
La vicenda in esame risulta invero essersi dipanata integralmente sotto la vigenza del DM 30/11/2015, che ha esplicitamente abrogato il precedente DM 24/10/2007, essendo stato emanato all'esplicito fine di fornire chiarimenti in ordine alla regolamentazione del DURC e che, per quanto qui interessa, ha introdotto significative novità che consentono di discostarsi dal
5 precedente orientamento di legittimità, sopra citato, espresso con riferimento alle violazioni di irrisoria entità e, a fortiori, solo formali.
7. Ciò detto, occorre ora evidenziare come la violazione che ha determinato la decadenza dai benefici contributivi goduti dallo e, quindi, CP_1
l'emissione di DURC interno negativo, ha natura meramente formale (il dato è pacifico).
7.1. Con riferimento alle irregolatià formali questa Corte d'Appello ha già avuto modo di affermare, con sentenza resa nell'ambito del giudizio rubricato al n. 827/2020 RGLav., che <Non assume rilevanza il richiamo dell al CP_2 precedente di legittimità (Cass. 27108/2018) nel quale si afferma che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell non può Pt_1 determinare l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che fanno capo, in primis, al datore di lavoro, giungendo ad affermare che la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilità risarcitoria per l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi (ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un tale danno), atteso che nella fattispecie di causa non si è verificata alcuna omissione contributiva da parte della società ma solo una minore e meno grave violazione consistita nel mancato invio del mod. DM 10 che la società avrebbe potuto sanare, ove tempestivamente portata a conoscenza della irregolarità riscontrata, e senza che da tale omissione sia, comunque, derivato alla stessa un reale beneficio economico di natura contributiva.
La mancata presentazione del mod DM 10 a fronte di un regolare versamento contributivo non costituisce, ad avviso del Collegio, una irregolarità di tale gravità da comportare la revoca degli sgravi contributivi non avendo la [xxx] tratto da tale omesso invio alcun beneficio contributivo.
Va evidenziato, sul punto, che l'art 3 del DM 8.1.2015, nell'individuare i requisiti e le ipotesi in cui sussiste la regolarità contributiva, all'ultimo comma stabilisce che la “regolarità sussiste anche in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Non si considera Parte_3 grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si e' determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge”.
6 Da tale previsione emerge che le violazioni connotate da ridotta gravità non possono comportare la perdita degli sgravi contributivi e la ipotesi del mancato invio del Mod DM10, a fronte del regolare versamento contributivo (di cui alla fattispecie in esame), deve intendersi come violazione di ridotta gravità ed entità ed inidonea a determinare la perdita degli sgravi contributivi>>.
Deve inoltre essere rilevato – questo essendo un dato ineluttabile e del quale non è possibile non tenere conto – come, oltre alla esplicita previsione dell'art. 3, co. 3 del DM 30/1/2015, l'integrale Decreto in esame ricostruisce l'irregolarità contributiva rilevante al fine della emissione di DURC negativo come mancato versamento di contributi dovuti in tal modo implicitamente escludendo la rilevanza delle mere omissioni formali le quali, checché ne dica ben possono, seppur non in termini agevoli, essere dalla stessa Pt_1 verificate.
In particolare, fanno rimando al mancato versamento di somme di denaro lo stesso art. 3, co. 3 del DM 30/1/2015, allorquando fa riferimento ad <uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate>>, l'art. 3, co. 1 del DM 30/1/2015, nel momento in cui precisa che <La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti>>, l'art. 4, co. 4 del DM 30/1/2015, allorquando stabilisce che <la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità>> e l'integrale art. 5 del DM 30/1/2015 che, in tema di procedure concorsuali, esclude l'irregolarità ove sia data agli Enti previdenziali la possibilità di soddisfare i propri crediti monetari.
Deve pertanto concludersi che anche le violazioni meramente formali non consentono l'emissione di DURC interno negativo.
8. L'appello deve, pertanto, essere accolto.
9. Quanto alle spese di lite, stante la complessità della controversia implicante la risoluzione di questione interpretativa ed in ragione di precedenti contrastanti ancorchè fondati su differente dato normativo, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
7 - integralmente compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 12 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
Il Presidente dott. Gianluca Alessio
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In buona sostanza, secondo quanto affermato da cass. civ. 27107/2018, la perdita del beneficio contributivo è correlata ad una qualunque irregolarità contributiva che si sia verificata in data antecedente il godimento del beneficio ovvero in concomitanza o nel corso del suo godimento. Secondo la pronuncia della Cassazione il DURC interno negativo avrà quindi ha effetto ampiamente retroattivo (così anche cass. civ. 12591/2024). In particolare, secondo quanto affermato da cass. civ. 27107/2018, comporteranno irregolarità contributiva: a) le violazioni sostanziali (mancati pagamenti di contributi) che non siano state sanate entro 15 giorni dall'invito a sanare;
b) le mere violazioni formali che non siano state sanate entro 15 giorni dall'invito a sanare. Inoltre la perdita del beneficio contributivo non sarebbe, non è, esclusa da errori/irregolarità/inadempienze che abbiano impedito la regolarizzazione (così anche cass. civ. 12591/2024 e 30273/2024) né è Pt_1 possibile una regolarizzazione tardiva oltre il termine di 15 giorni (<In tema di benefici contributivi, per la cui fruizione è richiesto - ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della l. n. 296 del 2006 - il possesso del documento unico di regolarità Pt_ contributiva (c.d. Durc), la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell' non determina l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi;
né, in assenza dello specifico procedimento di cui all'art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007, di natura eccezionale, può consentirsi una regolarizzazione "ex post" ed in qualsiasi tempo, in contrasto con la "ratio" della norma, intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi>>).