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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/12/2025, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4277/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4277/2022 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. CORRADO Parte_1 C.F._1 BELFIORE;
OPPONENTE contro
c.f. ), in persona dell'Amministratore Unico e Legale Controparte_1 P.IVA_1 Rappresentante, legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti CESARE GIOVANNI GRASSINI e ALESSANDRO ALOIA;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Ragusa n. 1497/2022 (R.G. n. 3237/2022) del 2.11.2022, notificato in pari data.
Citazione in opposizione notificata in data 7.12.2022.
Decreto ingiuntivo basato su crediti relativi alla fornitura di energia elettrica/gas; importo ingiunto di
€ 12.227,94, oltre interessi e spese.
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
- dichiarare inammissibile, nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, revocarlo con qualsiasi statuizione di legge;
- preliminarmente, accertare e dichiarare non dovuta la somma portata dal decreto ingiuntivo oggi opposto, in quanto la pretesa creditoria è assolutamente infondata per i motivi di cui sopra;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. ; - nel merito, accertare e dichiarare non provato il presunto credito Parte_1 vantato dalla società nei confronti del sig. ; - per l'effetto, annullare Controparte_1 Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 1497/2022 in quanto del tutto illegittimo. Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, I.v.a. e c.p.a., come per legge.
Per parte opposta: pagina 1 di 3 - 1) In via preliminare: - rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in quanto infondata in fatto e in diritto;
2) Nel merito in via principale: - respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal sig. e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1497/2022 emesso Parte_1 dal Tribunale di Ragusa e qui opposto per l'importo di € 12.227,94, oltre interessi legali dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese di procedura;
3) Nel merito in via subordinata - in ogni caso, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare il sig. in favore Parte_1 della società della somma di € 12.227,94 in linea capitale oltre gli interessi legali Controparte_1 dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese di procedura, oppure della maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio a qualsiasi titolo o ragione. In ogni caso con rifusione di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso forfettario, I.V.A. nella misura di legge ed il contributo alla Cassa degli Avvocati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato in data 7.12.2022, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1497/2022 emesso dal Tribunale di Ragusa il 2.11.2022 nell'ambito del procedimento civile n. 3237/2022 R.G., con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 12.227,94 oltre interessi e spese in favore di per Controparte_1 forniture di energia elettrica/gas rimaste insolute.
L'opposizione non può essere accolta per i motivi che seguono.
Preliminarmente, parte opponente eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la fornitura di cui chiede il pagamento è relativa ad un periodo di tempo Controparte_1 (dal 24.09.2021 al 14.10.2021) in cui l'azienda agricola non conduceva più in locazione Parte_1 il fondo destinatario della fornitura, sito in Ispica, C.da Cancaleo s.n.c. Invero, in data 1.8.2018 l'azienda agricola stipulava un contratto di locazione con , avente ad Parte_1 Persona_1 oggetto il suddetto fondo, che veniva risolto in data 19.9.2019. Successivamente, con comunicazione del 28.3.2020, l'azienda agricola chiedeva ad la disdetta della Parte_1 Controparte_1 fornitura di energia elettrica per il fondo, ma qualche minuto più tardi inoltrava la richiesta di annullamento della precedente disdetta. Pertanto, indipendentemente dalle sorti del contratto di locazione, il contratto di fornitura di energia elettrica è proseguito nei confronti di Pt_1
unico titolare dell'utenza in oggetto, che risponde del pagamento delle relative bollette fino alla
[...] cessazione del rapporto (avvenuta nell'ottobre del 2021).
Nel merito, parte opponente lamenta la carenza di prova della pretesa creditoria.
Come noto, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ordinario giudizio a cognizione piena, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, mentre spetta all'opponente, convenuto in senso sostanziale, l'onere di allegare e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa creditoria dall'attore azionata in sede monitoria.
Deve ritenersi che abbia assolto l'onere probatorio su di lei gravante. In Controparte_1 particolare, in sede monitoria la società opposta ha prodotto copia dell'estratto del libro “Giornale dei crediti in contenzioso dal 01.12.21 al 31.12.21”, regolarmente autenticato dal notaio in Milano, dott. in cui è indicata la fattura n. 4166180862 del 24.9.2021 di € Persona_2 12.227,94 indirizzata all'azienda agricola e rimasta insoluta. Nel presente giudizio parte Parte_1 opposta ha prodotto la copia di detta fattura, recapitata a parte opponente e riconducibile all'utenza di C.da Cancaleo s.n.c., completa dei dati del cliente e della fornitura (sito della fornitura, POD, matricola contatore, uso non residenziale), nonché del periodo e della consistenza dei consumi, ed il sollecito di pagamento per la medesima fattura ed il medesimo importo indirizzato pagina 2 di 3 a . La sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti in causa si Parte_1 desume, peraltro, dalla richiesta – poi annullata – di disdetta della fornitura, indirizzata dall'azienda agricola ad in data 28.3.2020 Parte_1 Controparte_1
Sotto il profilo della quantificazione della pretesa creditoria, è principio consolidato quello per cui la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr. Cass. n. 9542/2018, Cass. n. 299/2016, Cass. n. 14363/2011, Cass. n. 5915/2011, Cass. n. 15383/2010, Cass. n. 5071/09, Cass. n. 10860/07 e Cass. n. 8126/04); questo principio si deve tuttavia coordinare, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore (Cass. n. 17078/2017 e Cass. n. 23699/2016), sicché i consumi effettivi riportati nelle fatture possono ritenersi provati in assenza di specifiche e congrue contestazioni da parte dell'utente in merito all'effettività del consumo e/o al corretto funzionamento del contatore (Cass. n. 7045/2018, Cass. n. 17078/2017 e Cass. n. 23699/2016). Nel caso di specie, parte opponente non ha mosso alcuna contestazione specifica in ordine alla modalità di contabilizzazione dei consumi indicati nella fattura prodotta dall'opposta, né ha fornito prova dell'avvenuto pagamento degli importi contabilizzati.
Alla luce di quanto detto, deve ritenersi l'infondatezza delle contestazioni svolte da , Parte_1 mentre va rilevato che parte opposta ha dato prova della fondatezza della pretesa creditoria, fornendo dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto azionato.
L'opposizione deve, pertanto, essere rigettata con conseguente condanna alle spese di lite di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1497/2022, che dichiara esecutivo;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida Parte_1 Controparte_1 in complessivi € 4.000,00, oltre Iva, CPA e rimborso spese generali al 15%.
Ragusa, 17/12/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4277/2022 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. CORRADO Parte_1 C.F._1 BELFIORE;
OPPONENTE contro
c.f. ), in persona dell'Amministratore Unico e Legale Controparte_1 P.IVA_1 Rappresentante, legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti CESARE GIOVANNI GRASSINI e ALESSANDRO ALOIA;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Ragusa n. 1497/2022 (R.G. n. 3237/2022) del 2.11.2022, notificato in pari data.
Citazione in opposizione notificata in data 7.12.2022.
Decreto ingiuntivo basato su crediti relativi alla fornitura di energia elettrica/gas; importo ingiunto di
€ 12.227,94, oltre interessi e spese.
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
- dichiarare inammissibile, nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, revocarlo con qualsiasi statuizione di legge;
- preliminarmente, accertare e dichiarare non dovuta la somma portata dal decreto ingiuntivo oggi opposto, in quanto la pretesa creditoria è assolutamente infondata per i motivi di cui sopra;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. ; - nel merito, accertare e dichiarare non provato il presunto credito Parte_1 vantato dalla società nei confronti del sig. ; - per l'effetto, annullare Controparte_1 Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 1497/2022 in quanto del tutto illegittimo. Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, I.v.a. e c.p.a., come per legge.
Per parte opposta: pagina 1 di 3 - 1) In via preliminare: - rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in quanto infondata in fatto e in diritto;
2) Nel merito in via principale: - respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal sig. e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1497/2022 emesso Parte_1 dal Tribunale di Ragusa e qui opposto per l'importo di € 12.227,94, oltre interessi legali dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese di procedura;
3) Nel merito in via subordinata - in ogni caso, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare il sig. in favore Parte_1 della società della somma di € 12.227,94 in linea capitale oltre gli interessi legali Controparte_1 dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese di procedura, oppure della maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio a qualsiasi titolo o ragione. In ogni caso con rifusione di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso forfettario, I.V.A. nella misura di legge ed il contributo alla Cassa degli Avvocati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato in data 7.12.2022, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1497/2022 emesso dal Tribunale di Ragusa il 2.11.2022 nell'ambito del procedimento civile n. 3237/2022 R.G., con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 12.227,94 oltre interessi e spese in favore di per Controparte_1 forniture di energia elettrica/gas rimaste insolute.
L'opposizione non può essere accolta per i motivi che seguono.
Preliminarmente, parte opponente eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la fornitura di cui chiede il pagamento è relativa ad un periodo di tempo Controparte_1 (dal 24.09.2021 al 14.10.2021) in cui l'azienda agricola non conduceva più in locazione Parte_1 il fondo destinatario della fornitura, sito in Ispica, C.da Cancaleo s.n.c. Invero, in data 1.8.2018 l'azienda agricola stipulava un contratto di locazione con , avente ad Parte_1 Persona_1 oggetto il suddetto fondo, che veniva risolto in data 19.9.2019. Successivamente, con comunicazione del 28.3.2020, l'azienda agricola chiedeva ad la disdetta della Parte_1 Controparte_1 fornitura di energia elettrica per il fondo, ma qualche minuto più tardi inoltrava la richiesta di annullamento della precedente disdetta. Pertanto, indipendentemente dalle sorti del contratto di locazione, il contratto di fornitura di energia elettrica è proseguito nei confronti di Pt_1
unico titolare dell'utenza in oggetto, che risponde del pagamento delle relative bollette fino alla
[...] cessazione del rapporto (avvenuta nell'ottobre del 2021).
Nel merito, parte opponente lamenta la carenza di prova della pretesa creditoria.
Come noto, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ordinario giudizio a cognizione piena, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, mentre spetta all'opponente, convenuto in senso sostanziale, l'onere di allegare e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa creditoria dall'attore azionata in sede monitoria.
Deve ritenersi che abbia assolto l'onere probatorio su di lei gravante. In Controparte_1 particolare, in sede monitoria la società opposta ha prodotto copia dell'estratto del libro “Giornale dei crediti in contenzioso dal 01.12.21 al 31.12.21”, regolarmente autenticato dal notaio in Milano, dott. in cui è indicata la fattura n. 4166180862 del 24.9.2021 di € Persona_2 12.227,94 indirizzata all'azienda agricola e rimasta insoluta. Nel presente giudizio parte Parte_1 opposta ha prodotto la copia di detta fattura, recapitata a parte opponente e riconducibile all'utenza di C.da Cancaleo s.n.c., completa dei dati del cliente e della fornitura (sito della fornitura, POD, matricola contatore, uso non residenziale), nonché del periodo e della consistenza dei consumi, ed il sollecito di pagamento per la medesima fattura ed il medesimo importo indirizzato pagina 2 di 3 a . La sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti in causa si Parte_1 desume, peraltro, dalla richiesta – poi annullata – di disdetta della fornitura, indirizzata dall'azienda agricola ad in data 28.3.2020 Parte_1 Controparte_1
Sotto il profilo della quantificazione della pretesa creditoria, è principio consolidato quello per cui la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr. Cass. n. 9542/2018, Cass. n. 299/2016, Cass. n. 14363/2011, Cass. n. 5915/2011, Cass. n. 15383/2010, Cass. n. 5071/09, Cass. n. 10860/07 e Cass. n. 8126/04); questo principio si deve tuttavia coordinare, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore (Cass. n. 17078/2017 e Cass. n. 23699/2016), sicché i consumi effettivi riportati nelle fatture possono ritenersi provati in assenza di specifiche e congrue contestazioni da parte dell'utente in merito all'effettività del consumo e/o al corretto funzionamento del contatore (Cass. n. 7045/2018, Cass. n. 17078/2017 e Cass. n. 23699/2016). Nel caso di specie, parte opponente non ha mosso alcuna contestazione specifica in ordine alla modalità di contabilizzazione dei consumi indicati nella fattura prodotta dall'opposta, né ha fornito prova dell'avvenuto pagamento degli importi contabilizzati.
Alla luce di quanto detto, deve ritenersi l'infondatezza delle contestazioni svolte da , Parte_1 mentre va rilevato che parte opposta ha dato prova della fondatezza della pretesa creditoria, fornendo dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto azionato.
L'opposizione deve, pertanto, essere rigettata con conseguente condanna alle spese di lite di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1497/2022, che dichiara esecutivo;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida Parte_1 Controparte_1 in complessivi € 4.000,00, oltre Iva, CPA e rimborso spese generali al 15%.
Ragusa, 17/12/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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