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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/05/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 1810/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della udienza svoltasi nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di opposizione ad avviso di addebito iscritta al n. 1810 del R.A.C.L. dell'anno 2015, promossa da:
, con sede legale in Iglesias, in persona del legale Controparte_1
rappresentante, elettivamente domiciliata in AG presso lo studio dell'avvocato Sandro
Piseddu, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso introduttivo del giudizio;
OPPONENTE
CONTRO
e Controparte_2 CP_3
, con sede in Roma, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliate in AG Viale Regina Margherita n. 1, presso l'avvocato Marina
Olla, che le rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti come in atti;
OPPOSTE
Sulle conclusioni di cui alle note sostitutive depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Motivi in fatto e in diritto della decisione
L'opposizione in esame concerne l'avviso di addebito n. 325 2014 00063770 49 000, notificato l'8 aprile 2015, relativo ad un credito per omissioni contributive vantato dall'Ente
1 previdenziale per complessivi euro 191.442,86, già compresi compensi, spese di notifica e compensi di riscossione.
La pretesa vantata dall' trae origine dall'accertamento contenuto nel verbale unico di CP_2
accertamento e notificazione n. CA 446/2012 del 17 settembre 2012, in forza del quale il personale ispettivo della Direzione Territoriale del Lavoro di AG, all'esito di una verifica ultimata nel settembre 2012, avrebbe accertato l'esistenza, in fatto, di una serie di rapporti di lavoro subordinato (solo) nominalmente instaurati come collaborazioni a progetto con 45
lavoratori indicati nel medesimo verbale per il periodo che va dal settembre 2010 al dicembre
2011 (cfr. doc. n. 2 produzioni parti opposte).
La società ricorrente ha dedotto di svolgere attività di call center in outbound nella sede operativa di AG ubicata nella locale via Calamattia e di aver sottoscritto con i lavoratori interessati dall'accertamento ispettivo in parola validi contratti di collaborazione concernenti, rispettivamente, campagne relative ad attività di recupero crediti, vendita prodotti Wind
Infostrada e . CP_4
Costoro, dunque, hanno sempre operato quali collaboratori in regime di autonomia senza che vi fosse alcuna figura aziendale che esercitasse nei loro confronti poteri direttivi e/o disciplinari essendosi al più limitata a coordinarne il lavoro.
In particolare gli addetti al call center: non dovevano osservare un orario di lavoro rigido,
potevano accedere alla postazione lavorativa anche dalle rispettive abitazioni con un codice personale di accesso, non dovevano comunicare alla opponente eventuali assenze, potendo di contro scegliere se e quando recarsi nella predetta sede di AG nella fascia oraria ricompresa tra le 9,00 e le 21,00, non dovevano effettuare timbrature onde registrare l'accesso/l'uscita dal lavoro, percepivano un compenso commisurato alla quantità e qualità del lavoro svolto a prescindere dal tempo impiegato per eseguirlo.
Tali circostanze sono state d'altronde confermate da diversi collaboratori, meglio individuati nel ricorso, proprio agli ispettori, a riprova dell'esistenza di veri e propri contratti di collaborazione e dunque del fatto che i rapporti di lavoro che costoro hanno intrattenuto con la opponente non possono essere ascritti all'area della subordinazione.
Ha quindi contestato la fondatezza dell'avversa pretesa, deducendo in definitiva la genuinità
2 dei rapporti di lavoro in contestazione domandando l'annullamento dell'avviso di addebito opposto o, in subordine, ove venisse accertata una omissione contributiva, disporsi la compensazione con la contribuzione già corrisposta in relazione ai predetti contratti di lavoro sulla Gestione Separata come da conforme documentazione allegata al ricorso. CP_2
L' e la ritualmente costituitesi in giudizio, hanno, di contro, dedotto la CP_2 Controparte_3
infondatezza del ricorso, alla luce della complessiva documentazione prodotta in atti, indicativa dell'esistenza di rapporti di lavoro di tipo subordinato per i periodi in contestazione e correttamente formata dall'Istituto onde quantificare il credito azionato con l'avviso opposto.
La causa, istruita mediante produzioni documentali (comprendenti anche gli atti ispettivi) e prova per testi, viene decisa in data odierna all'esito della assegnazione della stessa a questo giudicante, unitamente ad altre di remota iscrizione, avvenuta in data 6 dicembre 2022 in forza del corrispondente provvedimento del Presidente del Tribunale di AG del 25 novembre
2022 volto a perequare i ruoli dei giudici assegnati alla Sezione.
*
1. L'opposizione proposta dalla non è fondata e deve, pertanto, Controparte_1
essere rigettata per le ragioni che si passa ad esporre.
2. Va anzitutto osservato che la disciplina operante ratione temporis, relativamente alla figura del contratto di collaborazione a progetto che costituisce l'oggetto del presente giudizio, è quella dell'art. 61/1 del D.lgs. n. 276/2003.
Tale disposizione, nella formulazione vigente nel periodo per cui è causa, ossia dal settembre
2010 al dicembre 2011, prevedeva che:
“….Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di
subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere
riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati
dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel
rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa….”.
Il successivo art. 69 prevede(va), altresì, che:
3
1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di
uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma
sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di
costituzione del rapporto.
2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61
sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto
di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.
3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in
conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto,
programma di lavoro o fase di esso e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel
merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente.
3. Pare preliminarmente opportuno, onde delimitare l'ambito entro il quale nel presente giudizio è consentito il vaglio dell'operato della società opponente, chiarire che la causa petendi dedotta in causa non si estende alla effettiva esistenza di un programma di lavoro o fase di esso ovvero di uno specifico progetto.
Difatti tale profilo non è stato censurato dagli organi ispettivi né, in seguito, ha costituito oggetto di deduzioni difensive da parte dell' talchè non può essere qui esaminato, pena CP_2
la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (cfr. Cass. sent. n.
24358/2018).
L'Istituto opposto, infatti, nella memoria di costituzione e difesa ha richiamato il contenuto del verbale ispettivo ed in particolare la parte in cui gli accertatori hanno ritenuto che i rapporti di collaborazione per cui è causa abbiano avuto reale natura subordinata.
Ha proseguito sostenendo come sia stata accertata la natura subordinata dei suddetti rapporti
ed ancora ha elencato gli elementi di conoscenza che unitariamente considerati depongono nel
senso della natura subordinata delle prestazioni rese dagli operatori del call center gestito
dalla società opponente.
Dunque l'esame dei rapporti di collaborazione per cui l' ha ritenuto sussistere CP_2
altrettanti rapporti di lavoro subordinato può essere condotto solamente con riguardo al disposto dell'art. 69 comma 2 del D.lgs. n. 276/2003, quindi omettendo di valutare se il testo
4 contrattuale rechi in allegato un vero e proprio specifico progetto, questione non affrontata dagli stessi ispettori ministeriali.
E' appena il caso di aggiungere che la clausola contrattuale con la quale le parti escludono di voler instaurare un rapporto di lavoro subordinato non assume rilevanza dirimente ai fini decisori posto che, ovviamente, rileva il dato sostanziale, ossia come si è concretamente atteggiato, nella sua fase esecutiva, il rapporto nominalmente qualificato come collaborazione.
4. Passando quindi alla ricostruzione nel merito delle modalità di attuazione dei rapporti di collaborazione occorre precisare che la ascrivibilità all'area della subordinazione di tali rapporti di lavoro costituisce tema di prova gravante sull' : la Suprema Corte con la CP_2
sentenza n. 12108/2010, cui ha fatto seguito l'analoga sentenza n. 22862/2010, ha infatti chiarito, in ordine alle modalità di distribuzione tra le parti dell'onus probandi, che In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti
costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo
valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel
giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo
contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto CP_2
previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non
riveste efficacia probatoria. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla
massima, ha escluso che incombesse sulla società promotrice del giudizio di accertamento
negativo del credito contributivo dell' l'onere di provare l'inesistenza, dovendosi CP_2
escludere che alle dichiarazioni dei lavoratori riportate nel verbale ispettivo potesse attribuirsi
efficacia probatoria).
4.1. Ebbene nel corso del giudizio è stato prodotto il verbale di accertamento unico e notificazione del prot. n. 042439 del 18 settembre 2012 ove il personale del
[...]
ha esposto le argomentazioni e le successive conclusioni cui è Controparte_5
pervenuto (cfr. doc. 2 produzioni parti opposte).
Gli operanti hanno infatti ritenuto che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto in realtà celassero altrettanti rapporti di lavoro subordinato sicchè hanno provveduto a disconoscere tale assetto nominale dei rapporti di lavoro con conseguente accertamento della
5 omissione contributiva meglio quantificata nel successivo avviso di addebito qui in contestazione
4.2. Sono presenti in atti anche parte dei relativi allegati recanti, tra gli altri, le dichiarazioni rese dai lavoratori interessati (cfr. doc. 7 – 18 produzioni parti opposte e doc. 3 produzioni parte opponente.).
4.3. Il Tribunale, con riguardo al valore probatorio di tali atti, aderisce a quanto statuito dalla
Suprema Corte secondo la quale i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti
previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno
un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia
in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i
verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e
possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ., sì da
consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto (cfr. Cass. n.
14965/2012).
A tale riguardo questo giudicante ritiene dover condividere quest'ultima opzione interpretativa volta ad attribuire alla documentazione complessivamente formata all'esito dell'attività ispettiva siffatto spessore probatorio.
La relativa valutazione, nondimeno, non può prescindere dal contenuto delle dichiarazioni complessivamente raccolte dagli ispettori, soprattutto al livello di dettaglio delle circostanze ivi riferite per quanto di interesse ai fini di causa.
Tali dichiarazioni, inoltre, vanno vagliate alla luce di vari elementi che concorrono a delinearne il valore dimostrativo quali, ad esempio, l'esistenza al momento delle dichiarazioni di un rapporto di lavoro tra l'interrogato ed il datore di lavoro interessato dagli accertamenti,
la immediatezza di tali dichiarazioni rispetto ai fatti narrati anche in relazione alla improbabile elaborazione di versioni di comodo, ben più diffuse laddove le dichiarazioni vengano rese, in sede giudiziale o meno, a distanza di tempo dall'attività ispettiva.
5. Ciò detto gli elementi di conoscenza acquisiti all'esito della istruttoria e globalmente considerati consentono, ad avviso del Tribunale, di ravvisare con sufficiente sicurezza l'esistenza dei rapporti di lavoro di tipo subordinato come accertati dalla D.T.L. operante.
6 Sul punto vale riportare brevemente quanto riferito dai lavoratori sentiti dagli ispettori presso la D.P.L. di AG:
5.1. , già operatore di call center presso la opponente, ha riferito che gli Testimone_1
addetti alla promozione di contratti per il mercato dei prodotti energetici utilizzavano un apposito script ed una anagrafica ove erano individuati i potenziali clienti e che dovevano dare la disponibilità per lavorare nel turno della mattina, dalle 9,00 alle 15,00 ovvero alla sera dalle
15,00 alle 21,00, che erano autorizzate massimo due pause di 15 minuti ciascuna da comunicare al rispettivo team leader e che eventuali assenze dovevano essere comunicate preventivamente.
5.2. , già addetta al call center come operatore dapprima per la promozione di Testimone_2
prodotti del mercato elettrico e quindi per il recupero crediti sulla scorta di decisioni adottate dal team leader di riferimento, ha dichiarato, al pari del , che gli addetti utilizzavano Tes_1
una apposita anagrafica registrata su un applicativo installato nella postazione di lavoro per contattare il possibile cliente ovvero il cliente moroso per il sollecito del pagamento, comunque sempre sotto il controllo dei teams leader quanto alla individuazione delle concrete modalità di ammortamento del debito.
Per quanto concerne l'orario di lavoro era prevista una disponibilità per il turno antimeridiano ovvero per quello pomeridiano e serale con previa indicazione a cadenza settimanale del turno prescelto, mentre le assenze dovevano essere comunicate in anticipo e determinavano una riduzione del compenso peraltro nemmeno verificabile dal lavoratore interessato posto che i prospetti paga non consentivano tale controllo.
5.3. , altro operatore di call center, ha confermato quanto sopra circa la Testimone_3
impossibilità di scelta della campagna (recupero crediti o vendita di prodotti energetici) cui essere assegnati, l'utilizzo di anagrafiche già implementate sul sistema da osservarsi dall'operatore senza possibilità di modifica, la necessaria indicazione del turno di lavoro prescelto, le conseguenze economiche in caso di assenza.
5.4. addetta alle vendite telefoniche anche al momento delle sue Testimone_4
dichiarazioni del 23 marzo 2012 (come tale di limitata attendibilità siccome in servizio presso la VA s.r.l., società che fa capo ai titolari della opponente) ha riferito che ciascun operatore
7 decide autonomamente se fare il turno della mattina o della sera e tuttavia poco dopo, in modo parzialmente contraddittorio, ha precisato che nel fine settimana gli operatori si organizzano per concordare tra loro i turni della settimana successiva aggiungendo, al pari degli ex colleghi anzidetti, che le assenze debbono essere comunicate il giorno prima per organizzare la gestione delle postazioni di lavoro.
5.5. , già operatore nel call center per cui è causa nel maggio 2011 solo per Tes_5
alcuni giorni prima di transitare, al pari di numerosi colleghi, già dall'1 giugno 2011 presso
VA s.r.l., ha riferito per lo più sul lavoro presso quest'ultima talchè il rilievo delle sue dichiarazioni, per quanto di interesse nel presente giudizio, è assai marginale.
La ha comunque confermato: l'utilizzo di anagrafica clienti, script aziendale per le Tes_5
modalità di svolgimento del colloquio, la necessità di scegliere previamente uno dei due turni giornalieri di lavoro, la presenza di teams leader e del supervisor che orientavano l'attività degli operatori anche con riguardo al tipo di campagna sulla quale ciascuno di costoro era destinato ad operare;
5.6. dipendente della VA s.r.l. al momento del rilascio delle Testimone_6
dichiarazioni verbalizzate dalla D.T.L. non risulta soggetto di interesse in causa non avendo, per quanto consta, fornito informazioni sull'assetto organizzativo del lavoro presso la società opponente.
5.7. , già collaboratrice della e collaboratrice a progetto Testimone_7 Controparte_1
operativa presso VA s.r.l. allorchè ha reso le sue dichiarazioni, come tale dotata anch'essa di limitata attendibilità, ha escluso, contrariamente ai suoi ex colleghi, che dovesse essere previamente indicato un turno di lavoro, che le assenze dovessero essere giustificate o comunicate in anticipo ed ha poi precisato che il compenso fisso giornaliero presso CP_1
non era riconosciuto in caso di assenza dal call center.
5.8. , operatore dapprima presso e quindi, anche al momento Parte_1 Controparte_1
del colloquio con il personale ispettivo presso VA s.r.l. ha anch'essa escluso di avere obblighi di orario e che vi sia una predisposizione di appositi turni ed ancora ha negato che eventuali assenze debbano essere previamente segnalate.
Vi è da osservare che il tenore complessivo e le espressioni adoperate nelle risposte inducono
8 a ritenere che la dichiarante riferisca circostanze tutte da collocare al momento presente, quindi relative non al lavoro che ella ha svolto in precedenza presso l'opponente ma a quello, irrilevante in causa, presso la VA s.r.l. talchè, anche in questo caso, la valenza di tali affermazioni non è di particolare significato.
5.9. operatrice telefonica presso la VA s.r.l. dal giugno 2011 ha Testimone_8
parimenti riferito circostanze relative al presente mentre con riguardo al periodo di lavoro presso la opponente non ha reso specifiche risposte, salvo riferire al termine delle sue dichiarazioni che tra le due società non ha riscontrato particolari differenze nella organizzazione del lavoro.
5.10. operatore di call center presso VA s.r.l. ed in passato presso la Testimone_9
opponente ha escluso di aver vincoli di orario e di dover avvisare circa la sua presenza o assenza dal lavoro.
Ha poi riferito di non avere una postazione di lavoro fissa e di poter lavorare anche da casa precisando che il compenso è di 15,00 euro al giorno per la presenza incrementato in ragione dei contratti conclusi in relazione agli obiettivi assegnati.
Tale assetto organizzativo, ha precisato, era analogo anche durante il suo lavoro presso la
. CP_1
Anche in tal caso valgono le riserve sulla attendibilità di tali affermazioni a cagione della particolare condizione lavorativa della dichiarante allorchè è stata sentita dagli ispettori.
5.11. , collaboratore dapprima della opponente e quindi di VA s.r.l. ha Testimone_10
dichiarato che vi è piena identità sia il personale preposto che delle modalità di organizzazione del lavoro ossia uso di anagrafiche, salva la diversa tipologia di clientela nuova per la VA
o già acquisita per la ed ha poi rammentato la mancanza di un orario specifico e la CP_1
possibilità di scegliere i quali giorni lavorare.
Ha precisato che il compenso presso la opponente era legato al numero di contratti concluso mentre con la VA è assicurato un fisso di 15,00 euro per ciascuna giornata di lavoro.
Valgono anche in tal caso le considerazioni relative alla condizione lavorativa della dichiarante non priva di possibili condizionamenti al momento di fornire dettagli sulle modalità
con le quali svolgeva il suo lavoro presso la . CP_1
9 5.12. collaboratore VA al momento del colloquio con il personale Testimone_11
ispettivo, ha dichiarato di scegliere il suo orario di lavoro e di comunicare assenze o ritardi per
educazione posto che datrice di lavoro non pretendeva tale adempimento.
Anche per la vanno richiamate le considerazioni sul limitato tasso di attendibilità delle Tes_11
sue dichiarazioni.
6. In corso di causa è stata svolta apposita attività istruttoria, segnatamente consistita nell'escussione di vari testi, per lo più dedotti dall' esaminati sulle modalità di CP_2
organizzazione del lavoro dei collaboratori a progetto.
Nello specifico: il teste ispettore del lavoro, ha riferito sull'attività di ufficio svolta Tes_12
trasfusa nel verbale unico di accertamento e notifica in atti e nei documenti ad esso correlati;
i testi , e hanno in sostanza confermato quanto già dichiarato in sede Tes_3 Tes_1 Tes_2
ispettiva, precisando il ruolo del team leader che ben poteva ingerirsi nell'attività dell'operatore anche con poteri di controllo e di verifica delle presenze;
la teste ha invece riferito di Tes_13
aver lavorato presso la opponente nel 2010-2011 in regime di turnazione dalle 9,00 alle 15,00
oppure dalle 15,00 alle 21,00 dal lunedì al venerdì e talvolta anche il sabato in caso di particolari esigenze ed ha aggiunto che era il team leader che per ciascuna settimana assegnava agli operatori i turni da seguire, precisando poco dopo che ella poteva assentarsi a suo piacimento senza doversi giustificare, in tal modo contraddicendo evidentemente quanto poco prima riferito posto che un regime organizzativo di lavoro in turni, pianificato da un superiore non può certamente tollerare assenze discrezionali ed ingiustificate o, ancor peggio,
improvvisate da parte del personale inserito nei turni;
la teste infine, ha dichiarato di aver Tes_14
lavorato come operatore di call center nella sede di Via Calamattia a AG dal 2010 al 2015
e di aver preso accordi con la supervisor per la scelta del turno di assegnazione, ma non ha affatto confermato, per quanto di interesse in causa, che ciascun operatore potesse liberamente decidere se recarsi o meno al lavoro e che non dovesse fornire giustificazioni o preavvisare in caso di assenza.
7. In definitiva, da quanto emerso sulla scorta delle dichiarazioni rese sia dai tre collaboratori che hanno attivato l'intervento degli organi ispettivi ( , e , della cui Tes_3 Tes_1 Tes_2
attendibilità non vi è ragione di dubitare non avendo costoro nemmeno attivato, per quanto
10 consta, autonome iniziative giudiziarie per ottenere il riconoscimento di spettanze economiche maturate e non corrisposte, sia dagli altri collaboratori provvisti di un tasso di attendibilità non intaccato da persistenti legami con il gruppo aziendale cui faceva capo la opponente ed in seguito la VA s.r.l., la natura subordinata dei rapporti di collaborazione per cui è causa può
ritenersi debitamente accertata.
7.1. Difatti le anzidette dichiarazioni risultano sostanzialmente concordi quanto ai tratti caratterizzanti i rapporti di lavoro intrattenuti dai collaboratori giacchè costoro: non erano affatto liberi di recarsi al lavoro quando ritenevano di farlo dovendo comunicare il turno prescelto e relazionarsi al riguardo col proprio team leader;
dovevano svolgere l'attività di operatore outbound per almeno 6 ore al giorno secondo il turno assegnatogli, non erano autorizzati ad assentarsi discrezionalmente né ad effettuare pause durante il turno assegnato posto che era prescritta sul punto una autorizzazione del team leader di riferimento;
dovevano utilizzare l'anagrafica messa loro a disposizione dalla committente e seguire uno specifico lo script aziendale atteso che, in mancanza, era possibile un intervento correttivo del team leader anche durante il colloquio col potenziale cliente;
venivano remunerati solo se presenti sul posto di lavoro ed ancora solo in caso di superamento di un dato target di produttività potevano beneficiare di un incremento del compenso.
Si tratta di circostanze che il Tribunale reputa adeguatamente dimostrate siccome riferite con sufficiente dettaglio da soggetti che hanno effettivamente svolto attività lavorativa presso la opponente, peraltro rese con l'assunzione formale dell'impegno a rendere dichiarazioni genuine ed ulteriormente confermate in corso di causa nel contraddittorio tra le parti.
8. Tali elementi di conoscenza consentono con sufficiente sicurezza di ritenere che i rapporti di lavoro in disamina si siano concretamente atteggiati come rapporti di lavoro subordinato.
Si è trattato di rapporti connotati da una sostanziale eterodirezione da parte dei team leaders rispetto alle modalità di svolgimento dei compiti demandati ai collaboratori.
Tali compiti, a ben vedere, erano predeterminati rigidamente con appositi script ed anagrafiche aziendali, con la previsione di un sostanziale obbligo di presenza in servizio per 6
giorni settimanali per almeno 6 ore secondo il turno assegnato, con obbligo di comunicare eventuali assenze o ritardi e con la impossibilità di scegliere il settore di intervento (cd.
11 campagna) sul quale operare, invero rigidamente ascritto al potere decisionale delle figure preposte agli operatori ai quali non restava altro che dar corso alle direttive volta per volta ricevute al riguardo.
8.1 D'altra parte appare invero difficile sostenere che un tale assetto regolamentare all'interno di un rapporto di lavoro possa essere ascritto alla collaborazione a progetto la quale si caratterizza, pur nell'ambito di un coordinamento riservato alla committenza, per l'ampia autonomia operativa del collaboratore quanto alla organizzazione del suo lavoro in vista del conseguimento degli obiettivi concordati.
9. In senso contrario non paiono dirimenti le contrastanti affermazioni rese da diversi operatori, meglio sopra indicati, in passato collaboratori della opponente e poi passati ad operare presso la VA.
Costoro infatti conservando tale collocazione lavorativa anche momento delle rispettive deposizioni erano da ragionevolmente ritenersi ben poco propensi a riferire elementi sfavorevoli alla attuale datrice di lavoro amministrata dalle stesse persone fisiche preposte alla
Controparte_1
Deve dunque preferirsi, secondo una ragionata valutazione del livello di attendibilità dei soggetti complessivamente esaminati sia in sede amministrativa che in sede giurisdizionale, la narrazione offerta da chi ormai risultava al momento in cui tali dichiarazioni ha reso privo di apprezzabile interesse a riferire circostanze non vere ovvero ad omettere di fornire informazioni rilevanti.
Peraltro la scarsa verosimiglianza di quanto riferito dai collaboratori della VA, allorchè
hanno dichiarato che i collaboratori potevano nella sostanza scegliere se andare al lavoro o meno ovvero decidere in quale turno prestare la loro attività o ancora assentarsi senza comunicare alcunchè ovvero segnalare l'assenza a titolo di mera cortesia, appare evidente ove si abbia riguardo alle conseguenze, invero assai singolari, di tale organizzazione del lavoro.
Difatti a voler dar credito a quanto ora evidenziato era possibile che in date fasce orarie l'ufficio fosse vuoto, avendo in ipotesi la totalità o la maggioranza degli operatori deciso di non lavorare, con conseguente interruzione del servizio offerto alla/e committente/i e viceversa in altri momenti della giornata era possibile un sovraffollamento con un numero di operatori
12 magari eccessivo rispetto a quello necessario.
In tal modo l'attività del fornitore del servizio, in questo caso la odierna opponente, sarebbe stata lasciata alla mercè delle decisioni degli operatori con ogni ovvia conseguenza sull'assetto dei rapporti commerciali con le società committenti dei servizi di promozione dei contratti e/o di recupero crediti.
9.1. In ogni caso tali affermazioni, di per sé inverosimili per le ragioni di ordine logico testè
indicate, sono efficacemente contrastate anche in sede processuale, da quanto riferito dai testi
Tes_1
, e nonché dalla stessa teste che escussa in corso di causa alla Tes_1 Tes_3 Tes_2
udienza del 30 marzo 2023 non ha confermato, come si è già evidenziato, che gli addetti al call center potessero discrezionalmente decidere se recarsi o meno al lavoro, né che fossero sollevati dall'onere di comunicare previamente eventuali assenze, circostanza che conferma, se ve ne fosse ancora bisogno, il penetrante ruolo assunto sul piano organizzativo e delle dinamiche lavorative ascritto ai team leaders anche per quanto concerne la gestione e la verifica delle presenze degli operatori presso la sede operativa di AG.
10. In definitiva sulla scorta degli elementi di conoscenza acquisiti in causa reputa il Tribunale che l' abbia legittimamente disconosciuto, sulla scorta degli esiti degli accertamenti CP_2
ispettivi in atti, l'esistenza di genuini rapporti di collaborazione a progetto ritenendo di contro sussistenti altrettanti rapporti di lavoro subordinato.
Pertanto, in coerenza con le prescrizioni di cui all'art. 69 comma 2 del D.lgs. n. 276/2003, i rapporti di lavoro di collaborazione sono stati riqualificati ai fini previdenziali in rapporti di lavoro subordinato siccome così attuati in punto di fatto, con conseguente ricalcolo della contribuzione dovuta dalla opponente (cfr. Cass. sent. n. 17127/2016) nei termini dettagliati nell'avviso di addebito opposto.
11. Va per completezza richiamata, anche per le finalità di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza n. 224/2019 della Corte di Appello di AG (est. Caredda), con la quale, confermandosi sul punto le statuizioni rese in primo grado, è stata rigettata l'opposizione della odierna ricorrente avverso le sanzioni amministrative irrogatele per i medesimi fatti oggetto del presente giudizio.
Il giudice di appello in tale statuizione, nemmeno gravata per quanto consta con ricorso per
13 cassazione e dunque ormai definitiva, ha ritenuto dimostrata l'instaurazione in fatto di rapporti di lavoro subordinato a fronte di nominali contratti di collaborazione a progetto.
12. Il ricorso in opposizione, stante la sussistenza delle ragioni di credito vantate dall' , CP_2
nella misura quantificata nell'avviso di addebito opposto, invero nemmeno oggetto di censure quanto alla correttezza del calcolo ivi operato, deve, in conclusione, essere rigettato.
13. Nella competente sede amministrativa potrà d'altra parte essere opportunamente effettuata la dovuta compensazione con i versamenti effettuati a valere sulla posizione previdenziale di ciascun collaboratore nella Gestione Separata di cui all'art. 2 comma 26 della legge n. CP_2
335/1995.
Sul punto la opponente, senza che l' abbia contestato l'effettiva corresponsione di tali CP_2
contributi, ha allegato una serie di modelli F24 e altra analoga documentazione.
La stessa opponente ha tuttavia omesso di precisare, nel corpo del ricorso o comunque nel corso del giudizio, l'entità complessiva di tali importi, limitandosi a richiamare le quietanze di versamento (cfr. docc. 4 produzioni parte opponente) che però recano indistintamente varie voci a debito talchè non è in definitiva possibile ricavare il necessario dato contabile da portare in compensazione.
La relativa domanda, pur astrattamente ammissibile, non può pertanto trovare in questa sede accoglimento, fermo quanto osservato sulla necessaria verifica delle partite dare/avere tra le parti nei termini dianzi indicati.
14. Le spese di lite restano a carico della società opponente, rimasta soccombente, con liquidazione come da parte dispositiva (cause previdenziali, scaglione di valore fino a
260.000,00 euro, applicazione di valori inferiori a quelli medi tenuto conto della limitata complessità dell'attività processuale svolta nella fase contenziosa dinanzi al Tribunale e del valore effettivo della causa, avuto riguardo alla contribuzione virtualmente utilizzabile in compensazione, sensibilmente inferiore al limite massimo dello scaglione di riferimento).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Rigetta, siccome infondato, il ricorso in opposizione proposto da Parte_2
[...]
[...] ;
[...]
- Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore delle Controparte_1
parti opposte, liquidandole in euro 8.000,00 complessivi per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori, ove dovuti, nella misura di legge.
Così deciso in AG il 20 maggio 2025.
IL GIUDICE
Giorgio Murru
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della udienza svoltasi nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di opposizione ad avviso di addebito iscritta al n. 1810 del R.A.C.L. dell'anno 2015, promossa da:
, con sede legale in Iglesias, in persona del legale Controparte_1
rappresentante, elettivamente domiciliata in AG presso lo studio dell'avvocato Sandro
Piseddu, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso introduttivo del giudizio;
OPPONENTE
CONTRO
e Controparte_2 CP_3
, con sede in Roma, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliate in AG Viale Regina Margherita n. 1, presso l'avvocato Marina
Olla, che le rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti come in atti;
OPPOSTE
Sulle conclusioni di cui alle note sostitutive depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Motivi in fatto e in diritto della decisione
L'opposizione in esame concerne l'avviso di addebito n. 325 2014 00063770 49 000, notificato l'8 aprile 2015, relativo ad un credito per omissioni contributive vantato dall'Ente
1 previdenziale per complessivi euro 191.442,86, già compresi compensi, spese di notifica e compensi di riscossione.
La pretesa vantata dall' trae origine dall'accertamento contenuto nel verbale unico di CP_2
accertamento e notificazione n. CA 446/2012 del 17 settembre 2012, in forza del quale il personale ispettivo della Direzione Territoriale del Lavoro di AG, all'esito di una verifica ultimata nel settembre 2012, avrebbe accertato l'esistenza, in fatto, di una serie di rapporti di lavoro subordinato (solo) nominalmente instaurati come collaborazioni a progetto con 45
lavoratori indicati nel medesimo verbale per il periodo che va dal settembre 2010 al dicembre
2011 (cfr. doc. n. 2 produzioni parti opposte).
La società ricorrente ha dedotto di svolgere attività di call center in outbound nella sede operativa di AG ubicata nella locale via Calamattia e di aver sottoscritto con i lavoratori interessati dall'accertamento ispettivo in parola validi contratti di collaborazione concernenti, rispettivamente, campagne relative ad attività di recupero crediti, vendita prodotti Wind
Infostrada e . CP_4
Costoro, dunque, hanno sempre operato quali collaboratori in regime di autonomia senza che vi fosse alcuna figura aziendale che esercitasse nei loro confronti poteri direttivi e/o disciplinari essendosi al più limitata a coordinarne il lavoro.
In particolare gli addetti al call center: non dovevano osservare un orario di lavoro rigido,
potevano accedere alla postazione lavorativa anche dalle rispettive abitazioni con un codice personale di accesso, non dovevano comunicare alla opponente eventuali assenze, potendo di contro scegliere se e quando recarsi nella predetta sede di AG nella fascia oraria ricompresa tra le 9,00 e le 21,00, non dovevano effettuare timbrature onde registrare l'accesso/l'uscita dal lavoro, percepivano un compenso commisurato alla quantità e qualità del lavoro svolto a prescindere dal tempo impiegato per eseguirlo.
Tali circostanze sono state d'altronde confermate da diversi collaboratori, meglio individuati nel ricorso, proprio agli ispettori, a riprova dell'esistenza di veri e propri contratti di collaborazione e dunque del fatto che i rapporti di lavoro che costoro hanno intrattenuto con la opponente non possono essere ascritti all'area della subordinazione.
Ha quindi contestato la fondatezza dell'avversa pretesa, deducendo in definitiva la genuinità
2 dei rapporti di lavoro in contestazione domandando l'annullamento dell'avviso di addebito opposto o, in subordine, ove venisse accertata una omissione contributiva, disporsi la compensazione con la contribuzione già corrisposta in relazione ai predetti contratti di lavoro sulla Gestione Separata come da conforme documentazione allegata al ricorso. CP_2
L' e la ritualmente costituitesi in giudizio, hanno, di contro, dedotto la CP_2 Controparte_3
infondatezza del ricorso, alla luce della complessiva documentazione prodotta in atti, indicativa dell'esistenza di rapporti di lavoro di tipo subordinato per i periodi in contestazione e correttamente formata dall'Istituto onde quantificare il credito azionato con l'avviso opposto.
La causa, istruita mediante produzioni documentali (comprendenti anche gli atti ispettivi) e prova per testi, viene decisa in data odierna all'esito della assegnazione della stessa a questo giudicante, unitamente ad altre di remota iscrizione, avvenuta in data 6 dicembre 2022 in forza del corrispondente provvedimento del Presidente del Tribunale di AG del 25 novembre
2022 volto a perequare i ruoli dei giudici assegnati alla Sezione.
*
1. L'opposizione proposta dalla non è fondata e deve, pertanto, Controparte_1
essere rigettata per le ragioni che si passa ad esporre.
2. Va anzitutto osservato che la disciplina operante ratione temporis, relativamente alla figura del contratto di collaborazione a progetto che costituisce l'oggetto del presente giudizio, è quella dell'art. 61/1 del D.lgs. n. 276/2003.
Tale disposizione, nella formulazione vigente nel periodo per cui è causa, ossia dal settembre
2010 al dicembre 2011, prevedeva che:
“….Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di
subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere
riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati
dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel
rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa….”.
Il successivo art. 69 prevede(va), altresì, che:
3
1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di
uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma
sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di
costituzione del rapporto.
2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61
sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto
di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.
3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in
conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto,
programma di lavoro o fase di esso e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel
merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente.
3. Pare preliminarmente opportuno, onde delimitare l'ambito entro il quale nel presente giudizio è consentito il vaglio dell'operato della società opponente, chiarire che la causa petendi dedotta in causa non si estende alla effettiva esistenza di un programma di lavoro o fase di esso ovvero di uno specifico progetto.
Difatti tale profilo non è stato censurato dagli organi ispettivi né, in seguito, ha costituito oggetto di deduzioni difensive da parte dell' talchè non può essere qui esaminato, pena CP_2
la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (cfr. Cass. sent. n.
24358/2018).
L'Istituto opposto, infatti, nella memoria di costituzione e difesa ha richiamato il contenuto del verbale ispettivo ed in particolare la parte in cui gli accertatori hanno ritenuto che i rapporti di collaborazione per cui è causa abbiano avuto reale natura subordinata.
Ha proseguito sostenendo come sia stata accertata la natura subordinata dei suddetti rapporti
ed ancora ha elencato gli elementi di conoscenza che unitariamente considerati depongono nel
senso della natura subordinata delle prestazioni rese dagli operatori del call center gestito
dalla società opponente.
Dunque l'esame dei rapporti di collaborazione per cui l' ha ritenuto sussistere CP_2
altrettanti rapporti di lavoro subordinato può essere condotto solamente con riguardo al disposto dell'art. 69 comma 2 del D.lgs. n. 276/2003, quindi omettendo di valutare se il testo
4 contrattuale rechi in allegato un vero e proprio specifico progetto, questione non affrontata dagli stessi ispettori ministeriali.
E' appena il caso di aggiungere che la clausola contrattuale con la quale le parti escludono di voler instaurare un rapporto di lavoro subordinato non assume rilevanza dirimente ai fini decisori posto che, ovviamente, rileva il dato sostanziale, ossia come si è concretamente atteggiato, nella sua fase esecutiva, il rapporto nominalmente qualificato come collaborazione.
4. Passando quindi alla ricostruzione nel merito delle modalità di attuazione dei rapporti di collaborazione occorre precisare che la ascrivibilità all'area della subordinazione di tali rapporti di lavoro costituisce tema di prova gravante sull' : la Suprema Corte con la CP_2
sentenza n. 12108/2010, cui ha fatto seguito l'analoga sentenza n. 22862/2010, ha infatti chiarito, in ordine alle modalità di distribuzione tra le parti dell'onus probandi, che In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti
costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo
valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel
giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo
contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto CP_2
previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non
riveste efficacia probatoria. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla
massima, ha escluso che incombesse sulla società promotrice del giudizio di accertamento
negativo del credito contributivo dell' l'onere di provare l'inesistenza, dovendosi CP_2
escludere che alle dichiarazioni dei lavoratori riportate nel verbale ispettivo potesse attribuirsi
efficacia probatoria).
4.1. Ebbene nel corso del giudizio è stato prodotto il verbale di accertamento unico e notificazione del prot. n. 042439 del 18 settembre 2012 ove il personale del
[...]
ha esposto le argomentazioni e le successive conclusioni cui è Controparte_5
pervenuto (cfr. doc. 2 produzioni parti opposte).
Gli operanti hanno infatti ritenuto che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto in realtà celassero altrettanti rapporti di lavoro subordinato sicchè hanno provveduto a disconoscere tale assetto nominale dei rapporti di lavoro con conseguente accertamento della
5 omissione contributiva meglio quantificata nel successivo avviso di addebito qui in contestazione
4.2. Sono presenti in atti anche parte dei relativi allegati recanti, tra gli altri, le dichiarazioni rese dai lavoratori interessati (cfr. doc. 7 – 18 produzioni parti opposte e doc. 3 produzioni parte opponente.).
4.3. Il Tribunale, con riguardo al valore probatorio di tali atti, aderisce a quanto statuito dalla
Suprema Corte secondo la quale i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti
previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno
un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia
in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i
verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e
possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ., sì da
consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto (cfr. Cass. n.
14965/2012).
A tale riguardo questo giudicante ritiene dover condividere quest'ultima opzione interpretativa volta ad attribuire alla documentazione complessivamente formata all'esito dell'attività ispettiva siffatto spessore probatorio.
La relativa valutazione, nondimeno, non può prescindere dal contenuto delle dichiarazioni complessivamente raccolte dagli ispettori, soprattutto al livello di dettaglio delle circostanze ivi riferite per quanto di interesse ai fini di causa.
Tali dichiarazioni, inoltre, vanno vagliate alla luce di vari elementi che concorrono a delinearne il valore dimostrativo quali, ad esempio, l'esistenza al momento delle dichiarazioni di un rapporto di lavoro tra l'interrogato ed il datore di lavoro interessato dagli accertamenti,
la immediatezza di tali dichiarazioni rispetto ai fatti narrati anche in relazione alla improbabile elaborazione di versioni di comodo, ben più diffuse laddove le dichiarazioni vengano rese, in sede giudiziale o meno, a distanza di tempo dall'attività ispettiva.
5. Ciò detto gli elementi di conoscenza acquisiti all'esito della istruttoria e globalmente considerati consentono, ad avviso del Tribunale, di ravvisare con sufficiente sicurezza l'esistenza dei rapporti di lavoro di tipo subordinato come accertati dalla D.T.L. operante.
6 Sul punto vale riportare brevemente quanto riferito dai lavoratori sentiti dagli ispettori presso la D.P.L. di AG:
5.1. , già operatore di call center presso la opponente, ha riferito che gli Testimone_1
addetti alla promozione di contratti per il mercato dei prodotti energetici utilizzavano un apposito script ed una anagrafica ove erano individuati i potenziali clienti e che dovevano dare la disponibilità per lavorare nel turno della mattina, dalle 9,00 alle 15,00 ovvero alla sera dalle
15,00 alle 21,00, che erano autorizzate massimo due pause di 15 minuti ciascuna da comunicare al rispettivo team leader e che eventuali assenze dovevano essere comunicate preventivamente.
5.2. , già addetta al call center come operatore dapprima per la promozione di Testimone_2
prodotti del mercato elettrico e quindi per il recupero crediti sulla scorta di decisioni adottate dal team leader di riferimento, ha dichiarato, al pari del , che gli addetti utilizzavano Tes_1
una apposita anagrafica registrata su un applicativo installato nella postazione di lavoro per contattare il possibile cliente ovvero il cliente moroso per il sollecito del pagamento, comunque sempre sotto il controllo dei teams leader quanto alla individuazione delle concrete modalità di ammortamento del debito.
Per quanto concerne l'orario di lavoro era prevista una disponibilità per il turno antimeridiano ovvero per quello pomeridiano e serale con previa indicazione a cadenza settimanale del turno prescelto, mentre le assenze dovevano essere comunicate in anticipo e determinavano una riduzione del compenso peraltro nemmeno verificabile dal lavoratore interessato posto che i prospetti paga non consentivano tale controllo.
5.3. , altro operatore di call center, ha confermato quanto sopra circa la Testimone_3
impossibilità di scelta della campagna (recupero crediti o vendita di prodotti energetici) cui essere assegnati, l'utilizzo di anagrafiche già implementate sul sistema da osservarsi dall'operatore senza possibilità di modifica, la necessaria indicazione del turno di lavoro prescelto, le conseguenze economiche in caso di assenza.
5.4. addetta alle vendite telefoniche anche al momento delle sue Testimone_4
dichiarazioni del 23 marzo 2012 (come tale di limitata attendibilità siccome in servizio presso la VA s.r.l., società che fa capo ai titolari della opponente) ha riferito che ciascun operatore
7 decide autonomamente se fare il turno della mattina o della sera e tuttavia poco dopo, in modo parzialmente contraddittorio, ha precisato che nel fine settimana gli operatori si organizzano per concordare tra loro i turni della settimana successiva aggiungendo, al pari degli ex colleghi anzidetti, che le assenze debbono essere comunicate il giorno prima per organizzare la gestione delle postazioni di lavoro.
5.5. , già operatore nel call center per cui è causa nel maggio 2011 solo per Tes_5
alcuni giorni prima di transitare, al pari di numerosi colleghi, già dall'1 giugno 2011 presso
VA s.r.l., ha riferito per lo più sul lavoro presso quest'ultima talchè il rilievo delle sue dichiarazioni, per quanto di interesse nel presente giudizio, è assai marginale.
La ha comunque confermato: l'utilizzo di anagrafica clienti, script aziendale per le Tes_5
modalità di svolgimento del colloquio, la necessità di scegliere previamente uno dei due turni giornalieri di lavoro, la presenza di teams leader e del supervisor che orientavano l'attività degli operatori anche con riguardo al tipo di campagna sulla quale ciascuno di costoro era destinato ad operare;
5.6. dipendente della VA s.r.l. al momento del rilascio delle Testimone_6
dichiarazioni verbalizzate dalla D.T.L. non risulta soggetto di interesse in causa non avendo, per quanto consta, fornito informazioni sull'assetto organizzativo del lavoro presso la società opponente.
5.7. , già collaboratrice della e collaboratrice a progetto Testimone_7 Controparte_1
operativa presso VA s.r.l. allorchè ha reso le sue dichiarazioni, come tale dotata anch'essa di limitata attendibilità, ha escluso, contrariamente ai suoi ex colleghi, che dovesse essere previamente indicato un turno di lavoro, che le assenze dovessero essere giustificate o comunicate in anticipo ed ha poi precisato che il compenso fisso giornaliero presso CP_1
non era riconosciuto in caso di assenza dal call center.
5.8. , operatore dapprima presso e quindi, anche al momento Parte_1 Controparte_1
del colloquio con il personale ispettivo presso VA s.r.l. ha anch'essa escluso di avere obblighi di orario e che vi sia una predisposizione di appositi turni ed ancora ha negato che eventuali assenze debbano essere previamente segnalate.
Vi è da osservare che il tenore complessivo e le espressioni adoperate nelle risposte inducono
8 a ritenere che la dichiarante riferisca circostanze tutte da collocare al momento presente, quindi relative non al lavoro che ella ha svolto in precedenza presso l'opponente ma a quello, irrilevante in causa, presso la VA s.r.l. talchè, anche in questo caso, la valenza di tali affermazioni non è di particolare significato.
5.9. operatrice telefonica presso la VA s.r.l. dal giugno 2011 ha Testimone_8
parimenti riferito circostanze relative al presente mentre con riguardo al periodo di lavoro presso la opponente non ha reso specifiche risposte, salvo riferire al termine delle sue dichiarazioni che tra le due società non ha riscontrato particolari differenze nella organizzazione del lavoro.
5.10. operatore di call center presso VA s.r.l. ed in passato presso la Testimone_9
opponente ha escluso di aver vincoli di orario e di dover avvisare circa la sua presenza o assenza dal lavoro.
Ha poi riferito di non avere una postazione di lavoro fissa e di poter lavorare anche da casa precisando che il compenso è di 15,00 euro al giorno per la presenza incrementato in ragione dei contratti conclusi in relazione agli obiettivi assegnati.
Tale assetto organizzativo, ha precisato, era analogo anche durante il suo lavoro presso la
. CP_1
Anche in tal caso valgono le riserve sulla attendibilità di tali affermazioni a cagione della particolare condizione lavorativa della dichiarante allorchè è stata sentita dagli ispettori.
5.11. , collaboratore dapprima della opponente e quindi di VA s.r.l. ha Testimone_10
dichiarato che vi è piena identità sia il personale preposto che delle modalità di organizzazione del lavoro ossia uso di anagrafiche, salva la diversa tipologia di clientela nuova per la VA
o già acquisita per la ed ha poi rammentato la mancanza di un orario specifico e la CP_1
possibilità di scegliere i quali giorni lavorare.
Ha precisato che il compenso presso la opponente era legato al numero di contratti concluso mentre con la VA è assicurato un fisso di 15,00 euro per ciascuna giornata di lavoro.
Valgono anche in tal caso le considerazioni relative alla condizione lavorativa della dichiarante non priva di possibili condizionamenti al momento di fornire dettagli sulle modalità
con le quali svolgeva il suo lavoro presso la . CP_1
9 5.12. collaboratore VA al momento del colloquio con il personale Testimone_11
ispettivo, ha dichiarato di scegliere il suo orario di lavoro e di comunicare assenze o ritardi per
educazione posto che datrice di lavoro non pretendeva tale adempimento.
Anche per la vanno richiamate le considerazioni sul limitato tasso di attendibilità delle Tes_11
sue dichiarazioni.
6. In corso di causa è stata svolta apposita attività istruttoria, segnatamente consistita nell'escussione di vari testi, per lo più dedotti dall' esaminati sulle modalità di CP_2
organizzazione del lavoro dei collaboratori a progetto.
Nello specifico: il teste ispettore del lavoro, ha riferito sull'attività di ufficio svolta Tes_12
trasfusa nel verbale unico di accertamento e notifica in atti e nei documenti ad esso correlati;
i testi , e hanno in sostanza confermato quanto già dichiarato in sede Tes_3 Tes_1 Tes_2
ispettiva, precisando il ruolo del team leader che ben poteva ingerirsi nell'attività dell'operatore anche con poteri di controllo e di verifica delle presenze;
la teste ha invece riferito di Tes_13
aver lavorato presso la opponente nel 2010-2011 in regime di turnazione dalle 9,00 alle 15,00
oppure dalle 15,00 alle 21,00 dal lunedì al venerdì e talvolta anche il sabato in caso di particolari esigenze ed ha aggiunto che era il team leader che per ciascuna settimana assegnava agli operatori i turni da seguire, precisando poco dopo che ella poteva assentarsi a suo piacimento senza doversi giustificare, in tal modo contraddicendo evidentemente quanto poco prima riferito posto che un regime organizzativo di lavoro in turni, pianificato da un superiore non può certamente tollerare assenze discrezionali ed ingiustificate o, ancor peggio,
improvvisate da parte del personale inserito nei turni;
la teste infine, ha dichiarato di aver Tes_14
lavorato come operatore di call center nella sede di Via Calamattia a AG dal 2010 al 2015
e di aver preso accordi con la supervisor per la scelta del turno di assegnazione, ma non ha affatto confermato, per quanto di interesse in causa, che ciascun operatore potesse liberamente decidere se recarsi o meno al lavoro e che non dovesse fornire giustificazioni o preavvisare in caso di assenza.
7. In definitiva, da quanto emerso sulla scorta delle dichiarazioni rese sia dai tre collaboratori che hanno attivato l'intervento degli organi ispettivi ( , e , della cui Tes_3 Tes_1 Tes_2
attendibilità non vi è ragione di dubitare non avendo costoro nemmeno attivato, per quanto
10 consta, autonome iniziative giudiziarie per ottenere il riconoscimento di spettanze economiche maturate e non corrisposte, sia dagli altri collaboratori provvisti di un tasso di attendibilità non intaccato da persistenti legami con il gruppo aziendale cui faceva capo la opponente ed in seguito la VA s.r.l., la natura subordinata dei rapporti di collaborazione per cui è causa può
ritenersi debitamente accertata.
7.1. Difatti le anzidette dichiarazioni risultano sostanzialmente concordi quanto ai tratti caratterizzanti i rapporti di lavoro intrattenuti dai collaboratori giacchè costoro: non erano affatto liberi di recarsi al lavoro quando ritenevano di farlo dovendo comunicare il turno prescelto e relazionarsi al riguardo col proprio team leader;
dovevano svolgere l'attività di operatore outbound per almeno 6 ore al giorno secondo il turno assegnatogli, non erano autorizzati ad assentarsi discrezionalmente né ad effettuare pause durante il turno assegnato posto che era prescritta sul punto una autorizzazione del team leader di riferimento;
dovevano utilizzare l'anagrafica messa loro a disposizione dalla committente e seguire uno specifico lo script aziendale atteso che, in mancanza, era possibile un intervento correttivo del team leader anche durante il colloquio col potenziale cliente;
venivano remunerati solo se presenti sul posto di lavoro ed ancora solo in caso di superamento di un dato target di produttività potevano beneficiare di un incremento del compenso.
Si tratta di circostanze che il Tribunale reputa adeguatamente dimostrate siccome riferite con sufficiente dettaglio da soggetti che hanno effettivamente svolto attività lavorativa presso la opponente, peraltro rese con l'assunzione formale dell'impegno a rendere dichiarazioni genuine ed ulteriormente confermate in corso di causa nel contraddittorio tra le parti.
8. Tali elementi di conoscenza consentono con sufficiente sicurezza di ritenere che i rapporti di lavoro in disamina si siano concretamente atteggiati come rapporti di lavoro subordinato.
Si è trattato di rapporti connotati da una sostanziale eterodirezione da parte dei team leaders rispetto alle modalità di svolgimento dei compiti demandati ai collaboratori.
Tali compiti, a ben vedere, erano predeterminati rigidamente con appositi script ed anagrafiche aziendali, con la previsione di un sostanziale obbligo di presenza in servizio per 6
giorni settimanali per almeno 6 ore secondo il turno assegnato, con obbligo di comunicare eventuali assenze o ritardi e con la impossibilità di scegliere il settore di intervento (cd.
11 campagna) sul quale operare, invero rigidamente ascritto al potere decisionale delle figure preposte agli operatori ai quali non restava altro che dar corso alle direttive volta per volta ricevute al riguardo.
8.1 D'altra parte appare invero difficile sostenere che un tale assetto regolamentare all'interno di un rapporto di lavoro possa essere ascritto alla collaborazione a progetto la quale si caratterizza, pur nell'ambito di un coordinamento riservato alla committenza, per l'ampia autonomia operativa del collaboratore quanto alla organizzazione del suo lavoro in vista del conseguimento degli obiettivi concordati.
9. In senso contrario non paiono dirimenti le contrastanti affermazioni rese da diversi operatori, meglio sopra indicati, in passato collaboratori della opponente e poi passati ad operare presso la VA.
Costoro infatti conservando tale collocazione lavorativa anche momento delle rispettive deposizioni erano da ragionevolmente ritenersi ben poco propensi a riferire elementi sfavorevoli alla attuale datrice di lavoro amministrata dalle stesse persone fisiche preposte alla
Controparte_1
Deve dunque preferirsi, secondo una ragionata valutazione del livello di attendibilità dei soggetti complessivamente esaminati sia in sede amministrativa che in sede giurisdizionale, la narrazione offerta da chi ormai risultava al momento in cui tali dichiarazioni ha reso privo di apprezzabile interesse a riferire circostanze non vere ovvero ad omettere di fornire informazioni rilevanti.
Peraltro la scarsa verosimiglianza di quanto riferito dai collaboratori della VA, allorchè
hanno dichiarato che i collaboratori potevano nella sostanza scegliere se andare al lavoro o meno ovvero decidere in quale turno prestare la loro attività o ancora assentarsi senza comunicare alcunchè ovvero segnalare l'assenza a titolo di mera cortesia, appare evidente ove si abbia riguardo alle conseguenze, invero assai singolari, di tale organizzazione del lavoro.
Difatti a voler dar credito a quanto ora evidenziato era possibile che in date fasce orarie l'ufficio fosse vuoto, avendo in ipotesi la totalità o la maggioranza degli operatori deciso di non lavorare, con conseguente interruzione del servizio offerto alla/e committente/i e viceversa in altri momenti della giornata era possibile un sovraffollamento con un numero di operatori
12 magari eccessivo rispetto a quello necessario.
In tal modo l'attività del fornitore del servizio, in questo caso la odierna opponente, sarebbe stata lasciata alla mercè delle decisioni degli operatori con ogni ovvia conseguenza sull'assetto dei rapporti commerciali con le società committenti dei servizi di promozione dei contratti e/o di recupero crediti.
9.1. In ogni caso tali affermazioni, di per sé inverosimili per le ragioni di ordine logico testè
indicate, sono efficacemente contrastate anche in sede processuale, da quanto riferito dai testi
Tes_1
, e nonché dalla stessa teste che escussa in corso di causa alla Tes_1 Tes_3 Tes_2
udienza del 30 marzo 2023 non ha confermato, come si è già evidenziato, che gli addetti al call center potessero discrezionalmente decidere se recarsi o meno al lavoro, né che fossero sollevati dall'onere di comunicare previamente eventuali assenze, circostanza che conferma, se ve ne fosse ancora bisogno, il penetrante ruolo assunto sul piano organizzativo e delle dinamiche lavorative ascritto ai team leaders anche per quanto concerne la gestione e la verifica delle presenze degli operatori presso la sede operativa di AG.
10. In definitiva sulla scorta degli elementi di conoscenza acquisiti in causa reputa il Tribunale che l' abbia legittimamente disconosciuto, sulla scorta degli esiti degli accertamenti CP_2
ispettivi in atti, l'esistenza di genuini rapporti di collaborazione a progetto ritenendo di contro sussistenti altrettanti rapporti di lavoro subordinato.
Pertanto, in coerenza con le prescrizioni di cui all'art. 69 comma 2 del D.lgs. n. 276/2003, i rapporti di lavoro di collaborazione sono stati riqualificati ai fini previdenziali in rapporti di lavoro subordinato siccome così attuati in punto di fatto, con conseguente ricalcolo della contribuzione dovuta dalla opponente (cfr. Cass. sent. n. 17127/2016) nei termini dettagliati nell'avviso di addebito opposto.
11. Va per completezza richiamata, anche per le finalità di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza n. 224/2019 della Corte di Appello di AG (est. Caredda), con la quale, confermandosi sul punto le statuizioni rese in primo grado, è stata rigettata l'opposizione della odierna ricorrente avverso le sanzioni amministrative irrogatele per i medesimi fatti oggetto del presente giudizio.
Il giudice di appello in tale statuizione, nemmeno gravata per quanto consta con ricorso per
13 cassazione e dunque ormai definitiva, ha ritenuto dimostrata l'instaurazione in fatto di rapporti di lavoro subordinato a fronte di nominali contratti di collaborazione a progetto.
12. Il ricorso in opposizione, stante la sussistenza delle ragioni di credito vantate dall' , CP_2
nella misura quantificata nell'avviso di addebito opposto, invero nemmeno oggetto di censure quanto alla correttezza del calcolo ivi operato, deve, in conclusione, essere rigettato.
13. Nella competente sede amministrativa potrà d'altra parte essere opportunamente effettuata la dovuta compensazione con i versamenti effettuati a valere sulla posizione previdenziale di ciascun collaboratore nella Gestione Separata di cui all'art. 2 comma 26 della legge n. CP_2
335/1995.
Sul punto la opponente, senza che l' abbia contestato l'effettiva corresponsione di tali CP_2
contributi, ha allegato una serie di modelli F24 e altra analoga documentazione.
La stessa opponente ha tuttavia omesso di precisare, nel corpo del ricorso o comunque nel corso del giudizio, l'entità complessiva di tali importi, limitandosi a richiamare le quietanze di versamento (cfr. docc. 4 produzioni parte opponente) che però recano indistintamente varie voci a debito talchè non è in definitiva possibile ricavare il necessario dato contabile da portare in compensazione.
La relativa domanda, pur astrattamente ammissibile, non può pertanto trovare in questa sede accoglimento, fermo quanto osservato sulla necessaria verifica delle partite dare/avere tra le parti nei termini dianzi indicati.
14. Le spese di lite restano a carico della società opponente, rimasta soccombente, con liquidazione come da parte dispositiva (cause previdenziali, scaglione di valore fino a
260.000,00 euro, applicazione di valori inferiori a quelli medi tenuto conto della limitata complessità dell'attività processuale svolta nella fase contenziosa dinanzi al Tribunale e del valore effettivo della causa, avuto riguardo alla contribuzione virtualmente utilizzabile in compensazione, sensibilmente inferiore al limite massimo dello scaglione di riferimento).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Rigetta, siccome infondato, il ricorso in opposizione proposto da Parte_2
[...]
[...] ;
[...]
- Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore delle Controparte_1
parti opposte, liquidandole in euro 8.000,00 complessivi per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori, ove dovuti, nella misura di legge.
Così deciso in AG il 20 maggio 2025.
IL GIUDICE
Giorgio Murru
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