Articolo 2856 del Codice civile
Articolo 2621 bisArticolo 2622
Versione
19 aprile 1942
Art. 2856.

(Surrogazione del creditore perdente).

Il creditore che ha ipoteca sopra uno o piu' immobili, qualora si trovi perdente perche' sul loro prezzo si e' in tutto o in parte soddisfatto un creditore anteriore, la cui ipoteca si estendeva ad altri beni dello stesso debitore, puo' surrogarsi nell'ipoteca iscritta a favore del creditore soddisfatto, al fine di esercitare l'azione ipotecaria su questi altri beni con preferenza rispetto ai creditori posteriori alla propria iscrizione. Lo stesso diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta surrogazione.

Questa disposizione si applica anche ai creditori perdenti per causa di privilegi immobiliari.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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