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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 4673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4673 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, ottava sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Antonio Quaranta - Presidente -
Dott. Maria Rosaria Pupo - Consigliere -
D.ssaIT NA De AL - Giudice ausil. - Relatore - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello, avverso la sentenza n. 1779/2019 pubblicata il
09.08.2019, dal Tribunale di Nola, iscritto al n. 4241/2019 RGAC, avente ad oggetto “risarcimento danno alla persona”, riservata per la decisione, con concessione dei termini, di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
TRA
( P. IV ), con sede Parte_1 P.IV_1
in Bologna alla Via Stalingrado n.45, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Procuratore ad negotia, Dr. Valter Pavia, in forza di procura speciale del 20.12.2016 per notar in Bologna, (Rep. n. Persona_1
23313)rapp.ta e difesa, in virtù di procura allegata all'atto di appello dall'avv. PP Moriello ( c.f. ) con studio sito C.F._1
in Capodrise (CE), Via Potenza 14, e con questi elett.te domiciliata, in Napoli alla Via Luigi Volpicella n. 269 presso lo studio dell'avv. Annunziata Mosca.
-appellante-
E
.A c. Pag. 1 di 19 CP_1 Pt_2 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'PP DI NAPOLI Ottava sezione civile
( C.F. ), ( C.F. Parte_3 C.F._2 Parte_4
), (C.F. ), in C.F._3 Parte_5 C.F._4
proprio e nella qualità di genitore esercente (all'epoca) la potestà sulla figlia
( ), oggi maggiorenne, tutti in proprio e Persona_2 C.F._5
nella qualità di eredi legittimi di (deceduto il 6.3.2010), Persona_3
rappresentati e difesi dagli avv.ti Angelo Guadagni (C.F.
) e AR VI (C.F. ), C.F._6 C.F._7
giusta procura allegata agli atti, presso il cui studio elett.te domiciliano in
GL D'CO (NA) alla Piazza Salvo D'Acquisto n.6
-appellati-
E (C.F. ; (C.F. Controparte_2 C.F._8 Controparte_3
); minore rappresentata dalla madre C.F._9 Controparte_2
(C.F. , tutti eredi di Persona_3 C.F._10 Persona_4
(nato il [...] a [...] ed ivi deceduto il 02.12. 2014 attore
[...]
in primo grado ed erede pro- quota del fu , tutti elettiva- Persona_3
mente dom.ti in Napoli, alla Via de Gasperi 55, presso lo studio dell'avv.
PP OS (C.F. ), che li rappresenta e difende in C.F._11
virtù di mandato in calce alla copia dell'atto di appello in riassunzione – pec
: – Email_1
-appellati-
E
con sede in Sorbo Serpico (AV), in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro-tempore ( P. IV ), rappresentata e difesa P.IV_2
per mandato in calce all'atto costitutivo dall'avv. Rosario Guardi (C.F.
) con studio sito in GL D'CO al Viale C.F._12
IL OT n.
8 -Pec: Email_2
- appellata/appellante incidentale-
. Pag. 2 di 19 Parte_1 Pt_2 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'PP DI NAPOLI Ottava sezione civile
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “1) Dichiarare la nullità della sentenza per carenza di mo- tivazione, quale requisito di forma essenziale;
2) Dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. nella causazione del sinistro e rigettare Persona_3
la domanda di risarcimento del danno in quanto non provata e comunque non fondata, e, di conseguenza, in accoglimento del primo motivo di appello, ri- formare la sentenza impugnata nella parte in cui, in accoglimento della do- manda viene dichiarata la responsabilità esclusiva del veicolo di parte con- venuta nella determinazione del sinistro e condannata l'appellante al paga- mento della complessiva somma di euro 227.170,34, oltre rivalutazione mo- netaria ed interessi legali;
3) In estremo subordine, dichiarare la concorrente responsabilità delle parti nella determinazione del sinistro per cui è causa, avendo posto il sig. , un comportamento in violazione di Persona_3
norme giuridiche e/o di regole comportamentali di prudenza;
4) In via ancor più gradata, nel denegato caso in cui la Corte di Appello ritenga la domanda fondata, in via concorsuale si chiede, in riforma della sentenza di primo grado, di condannare la qui appellante in solido con Parte_6
la soc. al pagamento della sola somma dovuta a titolo di danno CP_4
non patrimoniale, trattandosi di decesso per causa diversa dalla lesione ed ammontante ad € 44.304,00, decurtato della metà, in caso di pronuncia ex art. 2054 2° comma c.p.c.; 5) Con ogni altro ed utile provvedimento di giu- stizia. Vinte le spese del doppio grado di giudizio. In via istruttoria: disporsi
CTU tecnico comparativa sui veicoli coinvolti, previa ricostruzione cinema- tica del sinistro”.
Per gli appellati: , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, e, , : CP_5 Controparte_2 Controparte_6 CP_7 Persona_3
1) In via preliminare, dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.,
l'appello proposto dalla per le ragioni indicate in atto Parte_6
. Pag. 3 di 19 Parte_1 Pt_2 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'PP DI NAPOLI Ottava sezione civile ovvero dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'impugnazione della 2) Nel merito rigettare, l'appello in quanto inam- Controparte_8
missibile ed infondato, e tutti i motivi di appello proposti dalla
[...]
in p.l.r.p.t., confermando la sentenza n. 1779/2019, resa dal Parte_6
Tribunale di Nola;
3) In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa richiesta di corresponsabilità, nella produzione del sinistro de quo, in capo ad entrambi i conducenti, ex art. 2054 c.c., II comma, stabilirsi una concorsualità nella misura più favorevole al sig. ; 4) In Persona_3
estremo subordine, qualora la Corte d'Appello adita, dovesse ritenere acco- glibili in tutto e/o in parte le doglianze dell'appellante in ordine al quantum liquidato, stabilirsi una somma dovuta a titolo di risarcimento in favore degli odierni appellati, che rispecchi una piena riparazione del danno subito, te- nendo conto del gravissimo pregiudizio psicofisico e morale sofferto dalla vittima in conseguenza del sinistro stradale per cui è causa;
5) procedere alla correzione dell'errore materiale rilevato in premessa al presente atto e, quindi, precisare, anche nel
PQM
, che gli interessi di legge sono dovuti dal dì dell'evento. Vinte le spese del doppio grado di giudizio con distrazione.
Per l'appellata ed appellante incidentale:
Conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.11.2011, i sigg.ri
[...]
, ed , tutti Parte_7 Parte_4 Parte_8 Parte_9
in proprio e nella qualità di eredi di deceduto il 6.3.2010, Persona_3
nonché la sig.ra , in proprio e nella qualità di erede di Parte_5 Per_5
( deceduto il 6.12.2010), eredi di e nella qualità
[...] Persona_3
di l. r. della minore , nonché tutti anche quali eredi della sig.ra Persona_2
(deceduta il 25.8.2010), moglie del sig. , Persona_6 Persona_3
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, la soc.
[...]
Pag. 4 di 19 Controparte_9 Pt_2 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'PP DI NAPOLI Ottava sezione civile e la (oggi , sul dedotto CP_4 Controparte_10 Parte_6
presupposto che il 19.02.2008, in Mariglianella (NA) alla Via Marconi, il veicolo IA PE 50 tg. 93KM1, fermo lungo il ciglio destro della strada, con a bordo il sig. , veniva tamponato dall'autocarro Fiat Persona_3
SC tg. CA329MS, di proprietà della soc. il cui conducente, CP_4
nel tentativo di superare un'auto che lo precedeva, si spostava sulla propria destra, collidendo l' PE IA, danneggiandolo insieme al suo occupante che, in conseguenza delle lesioni patite, decedeva in Napoli il 6.3.2010.
Deducevano altresì le parti istanti, nella spiegata qualità, che al momento del sinistro l'autocarro Fiat SC tg. CA329MS, di proprietà della soc.
[...]
risultava assicurata con la soc. che veniva CP_4 Parte_6
diffidata ai sensi di legge, e chiedevano, previo accertamento dei fatti, la condanna della soc. in solido con la società Controparte_4 [...]
al risarcimento dei danni tutti patiti, oltre le spese legali. Parte_6
Istauratosi il contradditorio, si costituiva la soc. la Parte_6
quale impugnava la domanda come formulata dagli istanti e ne chiedeva il rigetto per inammissibilità ed infondatezza.
Si costituiva, altresì la società chiedendo il rigetto della Controparte_4
domanda.
Nel corso del giudizio, veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale, di parte attorea e convenuta, nonché CTU medico legale, all'esito della quale venivano precisate le conclusioni, e la causa veniva riservata in deci- sione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.LA SENTENZA APPELLATA E IL GIUDIZIO DI PP.
1.1. LA SENTENZA APPELLATA.
Il Tribunale di Nola Sez. I civile con sentenza n. 1779/2019, sulla domanda spiegata dagli eredi di così provvedeva: Persona_3
. Pag. 5 di 19 Parte_1 Pt_2 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'PP DI NAPOLI Ottava sezione civile
- dichiarava la responsabilità esclusiva della convenuta Controparte_4
nella causazione del sinistro;
- per l'effetto, accoglieva, per quanto di ragione, la domanda degli eredi di
e, condannava la e la Persona_3 Parte_6 CP_4
in persona dei legali rapp.ti p.t. al pagamento, in favore degli eredi
[...]
costituiti, pro quota ereditaria, della somma di € 227.670,34; il tutto, oltre interessi di legge dalla domanda giudiziale, oltre rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla minor somma iniziale progressivamente rivalutata;
- condannava, inoltre, la , in solido con la Parte_6 CP_4
al pagamento delle spese e competenze di giudizio che liquidava in €
[...]
13.430,00, oltre IV e CAP ed articolo 2 D.M. 55/2014 ad ognuno dei difen- sori costituiti per conto degli attori, con attribuzione;
- poneva definitivamente a carico delle convenute le spese di CTU, come da separato decreto.
Con atto di appello notificato in data 27.09.2019 la Parte_6
ha interposto appello avverso l'indicata decisione, con tre motivi di censura, lamentando l'errata valutazione delle risultanze processuali (prova testimo- niale, rapporto dei Carabinieri intervenuti sul posto ), ritenendo, errata la ricostruzione dell'an debeatur (sentenza impugnata in quanto le motivazioni poste a sostegno dell'accoglimento della domanda di parte attrice sarebbero il frutto di un ragionamento artificioso, illogico e contraddittorio).
Con il terzo motivo di censura lamenta inoltre, l'errato calcolo del quantum debeatur (l'eccessiva personalizzazione in aumento del danno non patrimo- niale, asserendo che, non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'in- dividuazione – da parte del primo giudice – di specifiche circostanze pecu- liari al caso concreto. Nel corso del giudizio si costituiva la società
[...]
aderendo ai motivi di appello della , e CP_4 Parte_1
. Pag. 6 di 19 Parte_1 Pt_2 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'PP DI NAPOLI Ottava sezione civile spiegava appello incidentale, per omessa pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali a carico della Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta, con contestuale istanza di corre- zione di errore materiale della sentenza impugnata, si costituiva gli eredi di e, precisamente , Persona_3 Parte_3 Parte_4 [...]
e esposito , resistendo all'appello. Vinte le spese del grado. CP_11 Per_2
Con comparsa di costituzione e risposta del 19.02.2021 si costituivano in giudizio, gli ulteriori eredi con diverso difensore e, precisamente
[...]
minore rappresentata dalla madre CP_2 Controparte_3 Persona_7
e tutti eredi di (deceduto il
[...] Persona_3 Parte_9
02.12.2014), attore in primo grado ed erede pro- quota del fu Persona_8
, nonché , resistendo all'appello. Vinte le spese del
[...] Parte_8
grado.
Instauratosi il contraddittorio, ed acquisito agli atti il fascicolo di primo, grado la causa giungeva all'udienza del 24/05/2024 per le precisazioni delle conclusioni. Tale udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte;
in tale data le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe. Con ordinanza di pari data la causa è stata assegnata a sentenza, con i termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse con- clusionali e memorie di replica.
Entrambe le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE1.
2.Preliminarmente è opportuno precisare che, in punto di diritto, priva fon- damento risulta essere l'eccezione di inammissibilità sollevata dalle appel- lante Società ai sensi dell'art.342 c.p.c., come modificato dall'art.54 del
D.L.n.83/2012 convertito in L.n.143/2012, in quanto, i motivi di appello risultano sufficientemente specifici, risultando chiaramente indicate le parti
. Pag. 7 di 19 Parte_1 Pt_2 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'PP DI NAPOLI Ottava sezione civile del provvedimento che si intendono appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto del primo giudice, e l'indicazione delle circostanze, da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza, ai fini della decisione impugnata (ved. Cass. n. 24464 del 04.11. 2020; 8845/2017). Si osserva, inoltre, che la Suprema Corte è intervenuta più volte, al fine di chia- rire i limiti sull'ammissibilità dell'appello, e da ultimo le SS.UU. con sen- tenza del 16/11/2017 n. 27199 hanno precisato, che “gli artt. 342 e 434 cod.proc.civ., nel testo formulato dal decreto – legge 22 giugno 2012,n.83, convertito, con modificazioni, legge 7 agosto 2012,n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni adottate dal primo giudice. Resta tuttavia escluso – in considerazione della permanente natura di revisio priorisinstan- tiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolante- che l'atto di appello debba rivestire parti- colari forme sacramentali o ,che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione ,da contrappore a quella di primo grado “ (ved. anche
Cass. civ. n. 21401 del 26. luglio 2021; e per ultima Cass. Civ. n. 3929 del
9 febbraio 2023 sul principio di specificità dei motivi di appello).
L'appello in esame, così come formulato, consente senza dubbio di indivi- duare i motivi di censura rivolti alla sentenza di primo grado.
Sempre in via preliminare sulla declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., auspicata dalla parte appellata Parte_10
, la questione deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo
[...]
alla trattazione della causa nel merito, ha pure implicitamente, ritenuto in- sussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
. Pag. 8 di 19 Parte_1 Pt_2 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'PP DI NAPOLI Ottava sezione civile
In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proce- duto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvi- sare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio, secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (cfr. Cass. civ.,
Sez.3,sent. n. 10422 del 15.04.2019).
Detto ciò l'appello spiegato dalla in persona Parte_1
del legale rapp.pro- tempore, non merita accoglimento per come infra.
2.1- ME LLPP.
Con il primo motivo di censura, l'appellante si duole del fatto, che il primo giudice ha erroneamente valutato le risultanze di alcuni elementi probatori raccolti, pervenendo ad una sentenza errata ed iniqua e, che la motivazione posta a sostegno dell'accoglimento della domanda attorea sarebbero il frutto di un ragionamento artificioso, illogico e contraddittorio.
Con il secondo motivo l'appellante censura l'analisi svolta dal primo giudice sulle risultanze istruttorie, ritenendo errata la motivazione del Tribunale nella parte in cui non rileva l'inattendibilità e la contraddittorietà delle depo- sizioni dei testi escussi, smentite dagli altri elementi probatori acquisti in giudizio e, quindi non provata la domanda attorea ex art. 2697 c.c..
Con il terzo motivo di censura l'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia riconosciuto il danno con la massima personalizzazione dello stesso.
Precisa inoltre, che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che, una volta intervenuta la morte del soggetto danneggiato l'incidenza della menoma- zione permanente a suo dire andava risarcita sull'effettiva durata della vita successiva all'evento lesivo, e non con riferimento al calcolo probabilistico
.
. Pag. 9 di 19 Parte_1 Pt_2 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'PP DI NAPOLI Ottava sezione civile
I primi due motivi possono essere esaminati unitamente essendo stretta- mente connessi tra loro.
Sostanzialmente, l'appellante si duole del fatto, che il primo giudice ha erro- neamente valutato le risultanze di alcuni elementi probatori raccolti, perve- nendo ad una sentenza errata ed iniqua e, che la motivazione posta a sostegno dell'accoglimento della domanda attorea sarebbe il frutto di un ragionamento artificioso, illogico e contraddittorio.
La Corte ritiene che, in ossequio al principio del libero convincimento del giudice (ex artt. 115 e 116 cpc,), il Tribunale ha correttamente valutato tutti gli elementi raccolti durante lo svolgimento del processo, volti a dimostrare l'esistenza del fatto dichiarato dalle parti. In particolare, si ricorda che, il giu- dice, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dal teste escusso,
è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità del teste in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vici- nanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la conver- genza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni, che lo hanno portato a ritenere attendibile una testimonianza ri- spetto alle altre emergenze istruttorie (Cass. n. 1547/2015).
Premesso che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di indi- viduare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere la rilevanza di una o più prove, dovendosi ritenere,che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare, specificamente, che la controversia può essere decisa senza ne- cessità di ulteriori acquisizioni (Cass. n. 13485/2014 e Cass. n. 13054/2014), osserva la Corte che coerentemente con quanto si evince dal combinato
. Pag. 10 di 19 Parte_1 Pt_2 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'PP DI NAPOLI Ottava sezione civile disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c., il giudice di prime cure ha valutato gli elementi ritenuti necessari ai fini della decisione, la quale, dunque, si dimo- stra essere assolutamente argomentata e pienamente motivata sia sul piano logico che giuridico, tanto da risultare esente da vizi e priva di fratture.
L'appellante fonda il gravame sul presupposto che, il primo giudice, nel va- lutare gli elementi in suo possesso, non abbia considerato che, i testi escussi di parte attrice, avrebbero riferito una dinamica che, non avrebbe trovato al- cun riscontro nelle risultanze del rapporto dei CC intervenuti sul luogo del sinistro, in particolare sul punto di impatto tra i veicoli coinvolti.
Passando al compendio probatorio offerto dall'attore, ed in particolare al rap- porto di sommarie informazioni (SIT), e ai rilievi svolti dai Carabinieri di
Castello di Cisterna in quanto redatto in prossimità dell'evento e pertanto ragionevolmente attendibile (in quanto atto pubblico, fa “piena prova”fino a querela di falso), da tale rapporto emerge che, l'autocarro percorreva l'asso viario “a velocità sostenuta” andando ad impattare violentemente contro il veicola “A” (l'PE di proprietà di ). Persona_3
Dai reperti fotografici allegati agli atti si evincono i danni riportati dai vei- coli, nonché i punti d'impatto, e precisamente il Fiat SC (furgone veicolo
(B) presenta un danno al lato anteriore destro compatibile con il corrispon- dente danno sul lato anteriore sinistro, zona portiera, dell'PE (veicolo A) da tali elementi appare verosimile che lo “ scartocciameto” della lamiera sul punto di chiusura dello sportello del motoveicolo sia la conseguenza di un urto assiale tipico del momento di apertura dell'abitacolo, compatibile con la descrizione resa dai testi escussi di parte attorea, e, con quanto dichiarato nel libello introduttivo.
a) Il furgone (B) a forte velocità nel centro abitato tamponava violente- mente da tergo il piccolo veicolo PE (A) posizionato fermo sul
. Pag. 11 di 19 Parte_1 Pt_2 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'PP DI NAPOLI Ottava sezione civile margine destro della carreggiata con a bordo intento Persona_3
a scendere;
b) la violenza dell'urto determinata dalla velocità del furgone (B) cau- sava la rotazione del veicolo PE e le gravi lesioni riportate dall CP_5
sito;
c) Il furgone -B- dopo l'urto si fermava metri più avanti nella medesima direzione iniziale;
d) L'PE dopo l'urto a causa della rotazione assumeva una posizione or- togonale alla carreggiata.
Passando al testimoniale, all'udienza del 14.04.2015 veniva escusso il teste il quale dichiarava : “ero fuori al bar Sweet dream sul mar- Testimone_1
ciapiede e vidi arrivare il sig. con la sua PE con dire- Persona_3
zione da Brusciano a Marigliano e lo vidi parcheggiare l'PE davanti al marciapiede, sul margine destro della carreggiata;
vidi sopraggiungere da posteriori un furgone e quindi da Brusciano direzione Marigliano e nel men- tre il sig. stava aprendo la portiera per uscire dall'abita- Persona_3
colo, il suddetto furgone tamponò l'PE alla parte posteriore sinistra, con la sua parte anteriore destra;
ricordo che a seguito del tamponamento il sig.
venne sbalzato fuori dall'PE sul marciapiede, mentre l'PE ruotò Pt_2
su se stessa, sulla propria destra andando di nuovo a collidere con la propria parte anteriore destra contro la parte destra del furgone, per poi posizio- narsi trasversalmente alla carreggiata….preciso che, il sig. Persona_8
era al suolo sanguinante non so chi chiamò il 118 perché ero intento a
[...]
soccorrere il sig. .Sul posto sopraggiunsero i Carabi- CP_12
nieri……riconosco nelle foto l'PE del sig. e gli urti che Persona_3
subì in quella circostanza;
riconosco lo stato dei luoghi, riconosco, inoltre le foto del furgone….”Dello stesso tenore letterale le dichiarazioni rese dal teste di parte attrice all'udienza del 07.07.2015. Testimone_2
. Pag. 12 di 19 Parte_1 Pt_2 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'PP DI NAPOLI Ottava sezione civile
La censura non può essere condivisa.
La Corte evidenzia che, le dichiarazioni dei testi escussi in primo grado, am- piamente riportate dal Tribunale, hanno trovato puntuale riscontro con i fatti di causa dando prova del fatto storico, nonché della dinamica del sinistro, così come esposto dall'attore nel libello introduttivo, risultando concordanti ed univoci e della cui attendibilità non sono emerse ragioni per dubitare.
Quanto al contenuto delle propalazioni rese dai testi della convenuta società non trovano alcun riscontro sulla dinamica descritta dai testi di parte attrice, né con la dinamica ricostruita dai Carabinieri;
in particolare non riconoscono né il luogo del sinistro, indicando direzioni opposte e le dichiarazioni rese si contraddicono tra loro. Ed ancora si osserva che, nel referto del P.S. dell'Ospedale di Nola, si legge:” trauma cranico…..trauma toracico…..frat- tura esposta collo piede dx” …….il teste di parte convenuta Testimone_3
dichiarava di aver visto il conducente dell'PE IA scendere dallo stesso
(ved. verbali di causa).
Effettivamente, risulta poco credibile, sulla scorta delle dichiarazioni rese, che l'incidente si sia verificato con entrambi i mezzi in movimento mentre il conducente del motoveicolo effettuasse una inversione di marcia, ciò a maggior ragione in virtù della tipologia degli urti rappresentati nelle istanta- nee fotografiche allegate agli atti, avendosi dovuto produrre un urto intro- flesso nello sportello dell'PE e non perpendicolare alla chiusura, come si evince dai reperti in atti.
In conclusione va condivisa la ricostruzione operata dal Tribunale, per cui la motivazione della sentenza impugnata risulta congrua, esente da vizi lo- gico-giuridici e pienamente condivisibile.
Ed invero,il giudice è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla forma- zione dello stesso, essendo sufficiente, ai fini della congruità della
. Pag. 13 di 19 Parte_1 Pt_2 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'PP DI NAPOLI Ottava sezione civile motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convin- cimento nell'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una motiva- zione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso (vedi Cass. Civ. 21684/2005).
Si ricorda inoltre, che la relazione di servizio stilata dagli agenti del Corpo della Polizia Locale, intervenuta sui luoghi del sinistro nell'immediatezza dell'evento, assume valore di prova legale privilegiata vincolante, nel rela- tivo contenuto, salvo querela di falso, solo quanto ai fatti e/o dichiarazioni direttamente constatati o raccolte dagli agenti.
2.2.Sulla concorrente responsabilità ex art. 2054, comma 2 c.c., sostenuta dall'odierna appellante.
La Corte osserva che, in ordine all'accertamento delle responsabilità dei con- ducenti dei veicoli antagonisti, in caso di tamponamento tra veicoli deve presumersi, la colpa del conducente del veicolo tamponante il quale deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evi- tando collisioni con il veicolo che precede;
l'avvenuta collisione pone a ca- rico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza delle regole sulla distanza di sicurezza e, conseguentemente, non trovando applicazione la presunzione di pari colpa, di cui all'art.2054 c.c., comma 2, questi resta gravato dall'onere- nel caso in esame affatto assolto- di dare la prova liberatoria ai sensi del primo comma del medesimo articolo, e cioè di aver uniformato la propria condotta alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno o comunque, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione siano stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.
Da ciò si evince che, il conducente dell'autocarro, ha tenuto una condotta in dispregio delle normative codicistiche della strada ed ad esso va addebitata
. Pag. 14 di 19 Parte_1 Pt_2 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'PP DI NAPOLI Ottava sezione civile la responsabilità esclusiva, come ha giustamente statuito il primo giudice.
Sul punto si osserva che, la Suprema Corte ha chiarito che, ai sensi dell'art.
107 C.d.S, il conducente del veicolo retrostante deve essere in grado di ga- rantire l'arresto tempestivo del mezzo ed evitare collisioni con quello prece- dente;
l'eventuale tamponamento pone, dunque a carico del conducente me- desimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza sul punto (ved. Cass. civ. Sez. III, 26/09/2018; Cass. Civ. n. 13703 del
31/05/2017).
2.3 Passando allo scrutinio del terzo motivo di gravame, la Corte ritiene che la doglianza lamentata dalle sull'errata liquidazione del Parte_1
danno operata dal primo giudice – a favore degli eredi dell Persona_8
– e sulla eccessiva personalizzazione del danno riconosciuta dal Tribu-
[...]
nale. Il motivo risulta infondato.
Si osserva che, il Tribunale nella quantificazione del danno non patrimoniale subito dal de cuius , ha scientemente e giustamente ritenuto Persona_3
di non applicare, nel caso in esame, la nuova tabella del Tribunale di Milano per la liquidazione del cosiddetto danno da premorienza, come avrebbe vo- luto l'odierna appellante. Si evidenzia inoltre che, il Ctu ha dichiarato che: “
l'evento morte che ha colpito il sig. non è riconducibile Persona_3
alla vertenza per cui è causa, in quanto dagli atti di causa si evince che il de cuius in vita è stato affetto da Linfoma non Hodgking, variante sclerosi no- dulare stadio IIA sottodiaframmatico in trattamento chemioterapico e non vi
è documentazione sanitaria che possa mettere in rapporto causale la morte con i postumi del sinistro stradale avvenuto in data 19.02.2008”.
Tornando alla omessa applicazione delle tabelle per la liquida- Per_9
zione del cosiddetto danno da premorienza, a tale riguardo occorre precisare che, la Suprema Corte ha più volte ribadito (v. tra le altre, Cass. Civ.
15084/2019) che in materia di liquidazione del danno non patrimoniale le
. Pag. 15 di 19 Parte_1 Pt_2 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'PP DI NAPOLI Ottava sezione civile conseguenze dannose possono distinguersi in primis come conseguenze co- muni a tutte le persone, in dipendenza da quella tipologia di danno e, in se- cundis, in conseguenze peculiari del caso concreto, in cui il pregiudizio sof- ferto dalla vittima sia superiore alla media (come nel caso in esame – perdita di un arto-). La personalizzazione è un'operazione che permette al giudice di applicare una maggiorazione del danno rispetto a quello forfettizzato in base ai criteri tabellari. Con sentenza n. 25164 del 2020 la Suprema Corte, ripren- dendo un ormai consolidato orientamento, ha stabilito che tale operazione non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'allegazione e l'individua- zione – da parte del giudice- di specifiche circostanze peculiari al caso con- creto e più precisamente: “nel positivo accertamento di specifiche condizioni eccezionali ulteriori rispetto a quelle ordinariamente già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare”.
Fermo resta la possibilità, però, di una ulteriore personalizzazione nel sin- golo caso concreto, laddove risultino allegate e provate specifiche peculiarità in relazione ad uno, o entrambi, gli aspetti predetti, ovverosia quelle condi- zioni specifiche ed eccezionali che incidano sullo svolgimento delle attività comuni – che l' non ha potuto svolgere per il resto della Persona_3
vita-.
Si osserva che, per giurisprudenza di legittimità la tabella milanese sul danno da premorienza si dimostra non equa e, come tale, non può costituire un utile strumento per la liquidazione del relativo danno.
Inoltre vi è un vuoto legislativo circa le tabelle di cui all'art. 138 cit. poiché
l'orientamento della Suprema Corte sulla liquidazione del danno da premo- rienza è un orientamento in attesa di un futuro intervento del legislatore, allo scopo di evitare che le liquidazioni ricadano in un arbitrio generale che, co- stituirebbe l'antitesi dell'equità. Non bisogna dimenticare, infatti, che la li- quidazione di cui si discute rimane una liquidazione equitativa, rispetto alla
. Pag. 16 di 19 Parte_1 Pt_2 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'PP DI NAPOLI Ottava sezione civile quale i giudici di merito sono liberi di esercitare la valutazione discrezionale dalla specificità dei singoli casi (per tutte ved. Cass. 29/12/2021 n. 41 933).
Al di fuori di questi casi, in attesa di tabelle medico legali di legge, per le lesioni macro-permanenti (9-100%) il giudizio è ancora di tipo equitativo ex art. 1226 c.c. e, di conseguenza, la scelta del baréme è un aspetto che, rientra nella disponibilità del giudice e non solo del consulente tecnico, per cui con- segue che, la scelta del baréme in base al quale stimare il grado di percentuale di invalidità permanente non può essere lasciata solo al medico-legale.
Ne consegue che, la liquidazione equitativa effettuata dal primo giudice va confermata.
Passando, infine all'appello incidentale spigato dalla ge- Controparte_4
nericamente formulato, lo stesso va dichiarato inammissibile.
Vista l'istanza di correzione dell'errore materiale avanzata dagli eredi di
, nel
PQM
della sentenza impugnata la voce della somma Persona_3
di €. 227.670,34 riconosciuta agli attori, va corretta come segue: “Su tali somme decorrono gli interessi di legge dal dì dell'evento e rivalutazione mo- netaria sulla minor somma progressivamente rivalutata”.
DECISIONE DELLA CORTE.
La sentenza impugnata resiste cioè alle critiche formulate, il che comporta il rigetto sia dell'appello principale spiegato dalla Parte_1
, che quello incidentale spiegato dalla , con la con-
[...] Controparte_4
danna delle stesse in solido tra loro, per il principio della soccombenza, al pagamento in favore degli appellati delle spese processuali del presente grado, e si liquidano, in conformità al decreto del Ministero della Giustizia
13 agosto 2022 n. 147, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022 negli importi medi dello scaglione di riferimento ( da €. 52.001 a 260.000,00), in conside- razione delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva
. Pag. 17 di 19 Parte_1 Pt_2 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'PP DI NAPOLI Ottava sezione civile concretamente svolta, con esclusione della voce per la fase istruttoria, non svoltasi (Cass. ord. N. 10206/2021).
Visto il totale rigetto dell'appello, e dell'appello incidentale, introdotto dopo il 30.1.2013, ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater, come inserito dall'art.1 comma 17 L.228/2012,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, Ottava Sezione Civile, definitivamente pro- nunciando nella causa civile di appello come in epigrafe proposta, così prov- vede:
a) Rigetta l'appello proposto dalla , non- Parte_1
chè l'appello incidentale spiegato dalla Controparte_4
b) Condanna le appellanti al pagamento delle spese di lite in favore degli eredi di che liquida, in complessivi €. 9.991,00 per Persona_3
compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%
, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari: avv.ti Angelo Guadagni, AR VI e PP Jo- ssa;
c) Al secondo punto della sentenza il dispositivo va corretto come segue: “su tali somme decorrono gli interessi di legge dal dì dell'evento e rivalutazione monetaria sulla minor somma progressiva- mente rivalutata”.
d) La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante e dell'appellante incidentale, a versare un ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impu- gnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r.n. 115/02.
Così deciso in Napoli il 04 luglio 2025, nella camera di consiglio della ottava sezione civile di questa Corte.
. Pag. 18 di 19 Parte_1 Pt_2 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'PP DI NAPOLI Ottava sezione civile
Il Giudice aus. est. Il Presidente
(IT NA De AL) (Antonio Quaranta)
Documento firmato digitalmente
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