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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXV, sentenza 03/02/2026, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 270/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 25, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
COLAVOLPE RENATO, Presidente e Relatore FERRERO DR ROBERTO, Giudice VICINI GIANLUCA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 12/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona - Via Ponchielli, 2 26100 Cremona CR
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 98/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CREMONA sez. 1 e pubblicata il 24/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TM220191T009632000 IVA-ALIQUOTE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da richieste delle Parti riportate nel Verbale Resistente/Appellato: come da richieste delle Parti riportate nel Verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cremona con sentenza (n. 98/1/2024), depositata Resistente_1il 24 giugno 2024, ha accolto il ricorso (con compensazione delle spese) proposto da avverso l'Avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni, meglio identificato in epigrafe, mediante il quale l'Agenzia delle Entrate DP di Cremona, in relazione all'atto pubblico stipulato dalla stessa ricorrente in data 29 luglio 2019, registrato il 31 luglio 2019, Serie 1T,
n. 009632, aveva disposto la revoca dell'aliquota agevolata del 4% prevista per l'acquisto di case di abitazione non di lusso , di cui alla Tabella A, parte seconda, n. 21 allegata al DPR 26 ottobre 1972
n. 633, per violazione delle disposizioni dell'art. 1, nota II bis, della Tariffa parte prima allegata al DPR
131/1986, ritenendo conseguentemente dovuta l'Iva nella misura ordinaria , con applicazione degli interessi di mora e della relativa sanzione pecuniaria.
1.2 Avverso la citata sentenza ha proposto appello l'Ufficio che, preliminarmente, ricostruisce la vicenda in fatto nonché ripercorre l'applicabile normativa in materia, con richiami alla giurisprudenza di legittimità. Lamenta, quindi, l'erroneità del reso giudicato affermando, quindi, di non potere che aderire all'orientamento della Cassazione (Ordinanze n.ri 14740 e 19255 del 2017) secondo la quale la norma della nuova formulazione (a seguito della Legge n. 549/1995), pone rilievo al solo parametro
“oggettivo” della classificazione catastale dello stesso, senza che possano più contare la situazione soggettiva del contribuente o il concreto utilizzo;
ed in ogni caso, anche laddove si volesse fare riferimento alla più recente pronuncia della Cassazione (Ordinanza n. 30585/2023) richiamata nella sentenza impugnata, rimane in ogni caso legittimo l'assunto di parte pubblica sulla non spettanza dell'agevolazione.
L'Ufficio afferma, in particolare, che non è corretto sostenere, come si rinviene nella sentenza impugnata, che l'idoneità debba essere valutata alla luce della presenza di eventuali vincoli giuridici, quale la presenza di un contratto di locazione, atteso che:
- il contratto di locazione non priva il proprietario della titolarità dell'immobile, poiché il conduttore semplicemente lo “detiene”;
- la locazione è strutturalmente temporanea, ed è comunque legata al “volere” dello stesso soggetto che chiede di usufruire dell'agevolazione; - non è corretto sostenere, in linea di principio, che la locazione può cessare solo alla scadenza contrattuale.
Quanto al profilo “soggettivo” precisa che la Cassazione fa riferimento (quale requisito per l'inidoneità) ad un fabbricato “inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative”. Sul punto l'Ufficio, ai fini dell'idoneità abitativa, si richiama agli articoli 2 e 3 del D.M. 5 luglio 1975, che contengono norme relative al rapporto tra superficie dell'alloggio e i suoi abitanti, precisando che l'art. 2 stabilisce che
“per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti ed a mq 10, per ciascuno dei successivi”. Segnala, altresì, che l'immobile pre-posseduto di 50
Indirizzo_1mq sito in può essere considerato idoneo, dal punto di vista abitativo, ad accogliere n. 3 persone. Chiede che venga confermata la legittimità dell'Avviso di liquidazione impugnato;
con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
1.3 Con atto di “Controdeduzioni”, a mezzo dei propri difensori, si è ritualmente costituita nel presente procedimento la ricorrente che, preliminarmente, ricostruita la vicenda, afferma che l'appello dell'Ufficio è infondato poiché basato su di una errata interpretazione della Tariffa, parte prima, art. 1, nota II bis, allegata al DPR n. 131/1986, considerato che:
- le isolate pronunce della Corte di Cassazione citate dallo stesso Ufficio (Ordinanze n.ri 14740 e
1925, del 2017) sono da considerarsi superate da un più recente e consolidato orientamento giurisprudenziale;
- quanto dichiarato dalla contribuente, in sede di atto pubblico di compravendita, ovvero di non essere titolare esclusiva o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, di altra casa di abitazione, corrisponde al vero;
- la tesi dell'Ufficio nella valutazione dei requisiti di abitabilità dei due immobili pre-posseduti, sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo, risultano lacunose oltreché radicalmente errate, nonché già correttamente confutate e respinte dai giudici di prime cure. Svolge, quindi, le proprie difese approfondendo l'orientamento della giurisprudenza in materia, segnalando che all'epoca della compravendita la contribuente non era proprietaria di alcun immobile adibito ad abitazione né tantomeno utilizzabile a tale scopo, considerato il nucleo familiare (composto da 3 persone), per il quale fossero già state usufruite le c.d. agevolazioni “prima casa”.
La contribuente svolge, quindi, ampiamente le proprie difese con richiami alla giurisprudenza di legittimità e di merito, nonché all'Ordinanza della Corte Costituzionale n. 203 del 22.6.2011, segnalando, inoltre, quanto all'asserita dichiarazione “mendace”, in sede di stipula dell'atto pubblico di compravendita, di avere il convincimento di dichiarare il “vero”, in quanto gli immobili pre-posseduti nello stesso Comune (locati a terzi) non erano, nemmeno potenzialmente adatti ed idonei, ovvero utilizzati o utilizzabili, sia in termini soggettivi sia i termini oggettivi, quali “case di abitazione”, per sé e per il proprio nucleo familiare, considerata altresì la costante presenza di un cane di taglia medio-grande, razza labrador retriever. Sul punto richiama la Sentenza n. 10807/2012 della Corte di
Cassazione, che ha affermato che: “per dichiarazione <> deve intendersi ogni e qualsiasi richiesta di fruizione del beneficio in difetto delle condizioni, soggettive ed oggettive, previste dalla
Legge”.
Quanto ai requisiti oggettivi dell'idoneità abitativa degli immobili pre-posseduti, la contribuente segnala l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19989/2018 secondo cui “l'agevolazione spetta anche all'acquirente che sia titolare del diritto di proprietà su altra casa situata nello stesso Comune in cui si trova l'immobile che viene acquistato allorché tale casa sia oggetto di un rapporto locativo regolarmente registrato e non maliziosamente preordinato a creare lo stato di indisponibilità della stessa”. Conclude con la richiesta di rigetto dell'appello e di conferma dell'annullamento dell'Avviso originariamente impugnato e condanna di controparte al rimborso delle imposte provvisoriamente corrisposte, oltre agli interessi di legge;
con vittoria delle spese legali, per entrambi i gradi di giudizio.
1.4 La controversia è trattata in pubblica udienza, su istanza di parte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 L'appello dell'Agenzia delle Entrate è infondato e, pertanto, deve respinto, risultando la sentenza impugnata immune da vizi. 2.2 Occorre, preliminarmente, osservare che la Suprema Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 29404/2025 ha affermato il principio, condiviso da questo giudice, secondo cui “Va dunque, data continuità all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, conforme all'interpretazione della Corte
Costituzionale (ndr n. 203 del 22.06.2011), che ha ritenuto sussistere il beneficio fiscale di cui all'art.1 del D.L. n. 16 del 1993 nell'ipotesi di possesso di altro alloggio non concretamente idoneo per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi del contribuente e della sua famiglia.
In particolare, il beneficio deve essere riconosciuto sa in relazione a < oggettiva>> come nel caso in cui l'immobile sia inadeguato per dimensioni o caratteristiche alle esigenze del nucleo familiare (Cass. Civ. Sez. V, sentenza 18 febbraio 2003, n. 2418; n. 30585/2023;
Cass. 2010 n. 100). Non si può ritenere d'ostacolo, dunque, all'applicazione delle agevolazioni
<> la circostanza che l'acquirente dell'immobile sia al contempo proprietario d'altro immobile- acquistato senza agevolazioni nel medesimo Comune – che, << per qualsiasi ragione>> sia inidoneo, per le ridotte dimensioni o altro, ad essere destinato a sua abitazione (Cass. Sez. V, sentenza 17 maggio 2006, n. 1564, Sez. 5, Sentenza n. 52, 36 del 28/02/2008)”.
2.3 Orbene, relativamente al caso di specie, occorre rilevare che: - gli immobili pre-posseduti nello stesso Comune dalla contribuente non erano, neppure potenzialmente, adatti e idonei, sia in termini “soggettivi” che “oggettivi” (per la ridotta dimensione ed in quanto locati a terzi) a soddisfare le esigenze abitative della stessa contribuente e del suo nucleo familiare, composto da tre persone (oltre al cane golden retriever, di apprezzabili dimensioni);
- che la dichiarazione, asseritamente mendace, resa dalla contribuente in sede di atto pubblico di compravendita (conditio sine qua non, al fine di ottenere le agevolazioni) deve ritenersi invece veritiera poiché resa nel convincimento che gli immobili pre-posseduti nello stesso Comune non erano, neppure potenzialmente, adatti ed idonei, sia in termini “soggettivi” sia in termini “oggettivi”, quali case di abitazione per sé e per il proprio nucleo familiare. 2.4 Le restanti questioni restano necessariamente assorbite. 2.5 l'Avviso di liquidazione impugnato va, dunque, annullato, poiché illegittimo, e le imposte eventualmente corrisposte in corso di giudizio restituite, con gli interessi di legge.
2.6 Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia – Sezione Staccata di Brescia (25^): respinge l'appello dell'Ufficio che condanna al pagamento delle spese del grado, liquidate in €
3.500,00 oltre oneri accessori, confermando integralmente la sentenza impugnata.
Così deciso in Brescia, il 15 gennaio 2026
Il Presidente /Estensore
Dott. Renato Colavolpe
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 25, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
COLAVOLPE RENATO, Presidente e Relatore FERRERO DR ROBERTO, Giudice VICINI GIANLUCA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 12/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona - Via Ponchielli, 2 26100 Cremona CR
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 98/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CREMONA sez. 1 e pubblicata il 24/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TM220191T009632000 IVA-ALIQUOTE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da richieste delle Parti riportate nel Verbale Resistente/Appellato: come da richieste delle Parti riportate nel Verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cremona con sentenza (n. 98/1/2024), depositata Resistente_1il 24 giugno 2024, ha accolto il ricorso (con compensazione delle spese) proposto da avverso l'Avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni, meglio identificato in epigrafe, mediante il quale l'Agenzia delle Entrate DP di Cremona, in relazione all'atto pubblico stipulato dalla stessa ricorrente in data 29 luglio 2019, registrato il 31 luglio 2019, Serie 1T,
n. 009632, aveva disposto la revoca dell'aliquota agevolata del 4% prevista per l'acquisto di case di abitazione non di lusso , di cui alla Tabella A, parte seconda, n. 21 allegata al DPR 26 ottobre 1972
n. 633, per violazione delle disposizioni dell'art. 1, nota II bis, della Tariffa parte prima allegata al DPR
131/1986, ritenendo conseguentemente dovuta l'Iva nella misura ordinaria , con applicazione degli interessi di mora e della relativa sanzione pecuniaria.
1.2 Avverso la citata sentenza ha proposto appello l'Ufficio che, preliminarmente, ricostruisce la vicenda in fatto nonché ripercorre l'applicabile normativa in materia, con richiami alla giurisprudenza di legittimità. Lamenta, quindi, l'erroneità del reso giudicato affermando, quindi, di non potere che aderire all'orientamento della Cassazione (Ordinanze n.ri 14740 e 19255 del 2017) secondo la quale la norma della nuova formulazione (a seguito della Legge n. 549/1995), pone rilievo al solo parametro
“oggettivo” della classificazione catastale dello stesso, senza che possano più contare la situazione soggettiva del contribuente o il concreto utilizzo;
ed in ogni caso, anche laddove si volesse fare riferimento alla più recente pronuncia della Cassazione (Ordinanza n. 30585/2023) richiamata nella sentenza impugnata, rimane in ogni caso legittimo l'assunto di parte pubblica sulla non spettanza dell'agevolazione.
L'Ufficio afferma, in particolare, che non è corretto sostenere, come si rinviene nella sentenza impugnata, che l'idoneità debba essere valutata alla luce della presenza di eventuali vincoli giuridici, quale la presenza di un contratto di locazione, atteso che:
- il contratto di locazione non priva il proprietario della titolarità dell'immobile, poiché il conduttore semplicemente lo “detiene”;
- la locazione è strutturalmente temporanea, ed è comunque legata al “volere” dello stesso soggetto che chiede di usufruire dell'agevolazione; - non è corretto sostenere, in linea di principio, che la locazione può cessare solo alla scadenza contrattuale.
Quanto al profilo “soggettivo” precisa che la Cassazione fa riferimento (quale requisito per l'inidoneità) ad un fabbricato “inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative”. Sul punto l'Ufficio, ai fini dell'idoneità abitativa, si richiama agli articoli 2 e 3 del D.M. 5 luglio 1975, che contengono norme relative al rapporto tra superficie dell'alloggio e i suoi abitanti, precisando che l'art. 2 stabilisce che
“per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti ed a mq 10, per ciascuno dei successivi”. Segnala, altresì, che l'immobile pre-posseduto di 50
Indirizzo_1mq sito in può essere considerato idoneo, dal punto di vista abitativo, ad accogliere n. 3 persone. Chiede che venga confermata la legittimità dell'Avviso di liquidazione impugnato;
con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
1.3 Con atto di “Controdeduzioni”, a mezzo dei propri difensori, si è ritualmente costituita nel presente procedimento la ricorrente che, preliminarmente, ricostruita la vicenda, afferma che l'appello dell'Ufficio è infondato poiché basato su di una errata interpretazione della Tariffa, parte prima, art. 1, nota II bis, allegata al DPR n. 131/1986, considerato che:
- le isolate pronunce della Corte di Cassazione citate dallo stesso Ufficio (Ordinanze n.ri 14740 e
1925, del 2017) sono da considerarsi superate da un più recente e consolidato orientamento giurisprudenziale;
- quanto dichiarato dalla contribuente, in sede di atto pubblico di compravendita, ovvero di non essere titolare esclusiva o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, di altra casa di abitazione, corrisponde al vero;
- la tesi dell'Ufficio nella valutazione dei requisiti di abitabilità dei due immobili pre-posseduti, sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo, risultano lacunose oltreché radicalmente errate, nonché già correttamente confutate e respinte dai giudici di prime cure. Svolge, quindi, le proprie difese approfondendo l'orientamento della giurisprudenza in materia, segnalando che all'epoca della compravendita la contribuente non era proprietaria di alcun immobile adibito ad abitazione né tantomeno utilizzabile a tale scopo, considerato il nucleo familiare (composto da 3 persone), per il quale fossero già state usufruite le c.d. agevolazioni “prima casa”.
La contribuente svolge, quindi, ampiamente le proprie difese con richiami alla giurisprudenza di legittimità e di merito, nonché all'Ordinanza della Corte Costituzionale n. 203 del 22.6.2011, segnalando, inoltre, quanto all'asserita dichiarazione “mendace”, in sede di stipula dell'atto pubblico di compravendita, di avere il convincimento di dichiarare il “vero”, in quanto gli immobili pre-posseduti nello stesso Comune (locati a terzi) non erano, nemmeno potenzialmente adatti ed idonei, ovvero utilizzati o utilizzabili, sia in termini soggettivi sia i termini oggettivi, quali “case di abitazione”, per sé e per il proprio nucleo familiare, considerata altresì la costante presenza di un cane di taglia medio-grande, razza labrador retriever. Sul punto richiama la Sentenza n. 10807/2012 della Corte di
Cassazione, che ha affermato che: “per dichiarazione <> deve intendersi ogni e qualsiasi richiesta di fruizione del beneficio in difetto delle condizioni, soggettive ed oggettive, previste dalla
Legge”.
Quanto ai requisiti oggettivi dell'idoneità abitativa degli immobili pre-posseduti, la contribuente segnala l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19989/2018 secondo cui “l'agevolazione spetta anche all'acquirente che sia titolare del diritto di proprietà su altra casa situata nello stesso Comune in cui si trova l'immobile che viene acquistato allorché tale casa sia oggetto di un rapporto locativo regolarmente registrato e non maliziosamente preordinato a creare lo stato di indisponibilità della stessa”. Conclude con la richiesta di rigetto dell'appello e di conferma dell'annullamento dell'Avviso originariamente impugnato e condanna di controparte al rimborso delle imposte provvisoriamente corrisposte, oltre agli interessi di legge;
con vittoria delle spese legali, per entrambi i gradi di giudizio.
1.4 La controversia è trattata in pubblica udienza, su istanza di parte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 L'appello dell'Agenzia delle Entrate è infondato e, pertanto, deve respinto, risultando la sentenza impugnata immune da vizi. 2.2 Occorre, preliminarmente, osservare che la Suprema Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 29404/2025 ha affermato il principio, condiviso da questo giudice, secondo cui “Va dunque, data continuità all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, conforme all'interpretazione della Corte
Costituzionale (ndr n. 203 del 22.06.2011), che ha ritenuto sussistere il beneficio fiscale di cui all'art.1 del D.L. n. 16 del 1993 nell'ipotesi di possesso di altro alloggio non concretamente idoneo per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi del contribuente e della sua famiglia.
In particolare, il beneficio deve essere riconosciuto sa in relazione a < oggettiva>> come nel caso in cui l'immobile sia inadeguato per dimensioni o caratteristiche alle esigenze del nucleo familiare (Cass. Civ. Sez. V, sentenza 18 febbraio 2003, n. 2418; n. 30585/2023;
Cass. 2010 n. 100). Non si può ritenere d'ostacolo, dunque, all'applicazione delle agevolazioni
<> la circostanza che l'acquirente dell'immobile sia al contempo proprietario d'altro immobile- acquistato senza agevolazioni nel medesimo Comune – che, << per qualsiasi ragione>> sia inidoneo, per le ridotte dimensioni o altro, ad essere destinato a sua abitazione (Cass. Sez. V, sentenza 17 maggio 2006, n. 1564, Sez. 5, Sentenza n. 52, 36 del 28/02/2008)”.
2.3 Orbene, relativamente al caso di specie, occorre rilevare che: - gli immobili pre-posseduti nello stesso Comune dalla contribuente non erano, neppure potenzialmente, adatti e idonei, sia in termini “soggettivi” che “oggettivi” (per la ridotta dimensione ed in quanto locati a terzi) a soddisfare le esigenze abitative della stessa contribuente e del suo nucleo familiare, composto da tre persone (oltre al cane golden retriever, di apprezzabili dimensioni);
- che la dichiarazione, asseritamente mendace, resa dalla contribuente in sede di atto pubblico di compravendita (conditio sine qua non, al fine di ottenere le agevolazioni) deve ritenersi invece veritiera poiché resa nel convincimento che gli immobili pre-posseduti nello stesso Comune non erano, neppure potenzialmente, adatti ed idonei, sia in termini “soggettivi” sia in termini “oggettivi”, quali case di abitazione per sé e per il proprio nucleo familiare. 2.4 Le restanti questioni restano necessariamente assorbite. 2.5 l'Avviso di liquidazione impugnato va, dunque, annullato, poiché illegittimo, e le imposte eventualmente corrisposte in corso di giudizio restituite, con gli interessi di legge.
2.6 Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia – Sezione Staccata di Brescia (25^): respinge l'appello dell'Ufficio che condanna al pagamento delle spese del grado, liquidate in €
3.500,00 oltre oneri accessori, confermando integralmente la sentenza impugnata.
Così deciso in Brescia, il 15 gennaio 2026
Il Presidente /Estensore
Dott. Renato Colavolpe