CASS
Sentenza 19 settembre 2024
Sentenza 19 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2024, n. 35272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35272 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TE AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/12/2023 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
il letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, compia 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., con la quale il PG GIUSEPPINA CASELLA ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35272 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 16/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Napoli confermava il provvedimento con il quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di RA TE per concorso nell'omicidio volontario di NC RD, avvenuto in Napoli il 25 giugno 1999. Le indagini, archiviate a distanza di pochi mesi dal fatto, veqivano riaperte con provvedimento del 23 dicembre 2021 grazie al contributo di alcuni collaboratori di giustizia. Importanza centrale, in tale contesto, assumevano le dichiarazioni rese da LV NO, il quale, nell'interrogatorio reso il 18 giugnO 2021, aveva riferito di essere stato coinvolto, insieme ad altri (il fratello AF, VA OS e DA DE FELICE), nell'omicidio dell'RD, a lui noto con il soprannome di "Tattà", da RA TE, il quale gestiva, con i suoi familiari (il padre AF e gli zii paterni UI e NI), numerosi traffici di droga nell'ambito del clan DI LAURO. L'RD, secondo il narrato del NO, doveva essere punito per aver mancato di rispetto a RA TE. Quest'ultimo, messo sull'avviso dai correi, esplose, nell'occorso, all'indirizzo della vittima quattro colpi di pistola a tamburo e un quinto colpo a bruciapelo, per poi allontanarsi velocemente dal luogo del delitto (il lotto T/B di Scampia, noto come "sott'o furn") insieme agli altri. In quei frangenti, venne sequestrato il motoveicolo del collaborante. L'attendibilità intrinseca del narrato del NO si fondava sulle numerose corrispondenze con la prova di generica (l'arma utilizzata dal killer, una pistola a tamburo;
il numero di colpi esplosi, l'ultimo dei quali a bruciapelo all'altezza dello zigomo destro, circostanza confermata dalla consuleza autoptica;
il sequestro del ciclomotore Piaggio Free tg 57V45, rubato il giornO prima, con il quale LV e AF NO giunsero sul luogo del delitto), nonché sui riscontri forniti dalle dichiarazioni rese dagli altri collaboratori di giustizia IG NT e LV LL, mentre quelle rese dal collaboràtore IO PR venivano reputate generiche. Quanto alle esigenze cautelari, supportavano il concreto e attuale pericolo di recidiva la presunzione legale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., le modalità del fatto e la negativa personalità dell'indagato, dimostrata dai gravi precedenti documentati a suo carico. 2 2. Ha proposto ricorso l'interessato, per mezzo del difenso e, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'attendibilità dei collaboratori di giustizia. Il Tribunale del riesame non avrebbe approfondito il ruolo di LV NO nel clan, sul quale il collaboratore nulla aveva riferito. Non avrebbe spiegato, in particolare, il giudice a quo la ragione per la quale egli avesse partecipato a un omicidio quando l'altro collaboratore NT a‘lfeva dichiarato che "gli TE" non coinvolgevano negli omicidi persone diverse dai familiari. Silente era rimasto il Tribunale anche sulla circostanza, inesattamente riferita dal NO, del sequestro di un secondo motociclo, que lo, cioè, usato dalla vittima per giungere sul luogo dove avrebbe trovato la morte. Né le dichiarazioni di NT avrebbero potuto riscontrare quelle di NO, essendo inverosimile il suo racconto dell'accanimento di TE, la sera dei fatti e poco prima dell'omicidio, sul "povero cocome incarnazione della vittima), frantumato a coltellate con le parole ro" (simbolica "mo' ti faccio vedere io i cafoni" (appellativo con cui venivano chiamati i "Maranesi" per offenderli). Inoltre, NT aveva ricevuto conferma dell'omicid o da VA CARRIELLO, fonte non verificabile. Il collaboratore LI, dal canto suo, riferiva de relatO "di seconda mano", ossia da IO AN, il quale avrebbe saputo da "un TE". PR, infine, aveva genericamente parlato di un omicidio deciso "dagli TE". 3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitOria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, giudicato semplicemente rivalutativo. 4. Il procedimento, già fissato per l'udienza pubblica del 4 éprile 2024, è stato rinviato all'odierna udienza per impedimento del relatore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato, perché, nel complesso, infondato. 2. Occorre premettere che, in tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imPutata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. - in virtù dell'estensione appliativa dell'art. 192, commi 3 e 4, ad opera dell'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pén., introdotto dall'art. 11 I. n. 63 del 2001 - soltanto se esse, oltre ad essere in rinsecamente 3 attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizz nti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, P.G. in proc. Spennato, Rv. 234598 - 01). Le stesse Sezioni Unite hanno, in seguito, affermato che la chiamata in correità o in reità "de relato", anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini délla prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di ahalogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primÒ; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevant del "thema probandum"; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
e) sussista l'autonbmia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina e altri, Rv. 255143 - 01). Va, poi, ricordato che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia su fatti e circostanze attinenti alla vita e alle attività del sodalizio criminoso, appresi come componente dello stesso, seppure non sono assimilabili a dichiarazidni "de relato", possono assumere rilievo probatorio, purché supportate da validi elementi di verifica circa le modalità di acquisizione dell'informazione resa, che Consentano di ritenerle effettivamente oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli associati (Sez. 1, n. 17647 del 19/02/2020, Schirripa, Rv. 279185 - 02; Sei. 2, n. 29923 del 04/07/2013, Favata, Rv. 256065 - 01; Sez. 1, n. 23242 del 06/05/2010, Ribisi, Rv. 247585 - 01; Sez. 2, n. 6134 del 20/01/2009, Botta, Rv. 243425 - 01), tali da riscontrarsi reciprocamente (Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, AR e altro, Rv. 262309 - 01; Sez. 1, n. 46954 del 04/11/2004 k P.G. in proc. SA e altro, Rv. 230592 - 01; v., anche, Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri e altri, Rv. 233085 - 01). Non va, ancora, trascurato che, in tema di valutazione delle dichiarazioni di reità o di correità dei collaboranti rappresentative di fatti assai rernti nel tempo, 4 il criterio selettivo tra dettagli secondari della narrazione, suscettibi i di fisiologiche discrasie e incertezze, ed il nucleo essenziale della chiamata deve essere modulato, non in termini astratti dal contesto delle rappresentazioni, ma in funzione del rilievo che l'evento, la condotta o la circostanza assumono intrinsecamente nell'ambito della propalazione alla stregua del rilievo loro assegnato dal dichiarante nell'economia del racconto, senza che i profili essenziali del narrato così individuati possano essere ulteriormene scomposti (Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Barraco e altro, Rv. 264368 - 01). Va, pure, rammentato che, in tema di valutazione delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia già esaminato in altro procedimento, il giudice, pur non essendo vincolato dalle valutazioni positive espresse in preceCienti sentenze irrevocabili, deve, comunque, tenerne conto fornendo una puntua e motivazione ove intenda discostarsi dal precedente giudizio (Sez. 2, n. 13604 dl 28/10/2020, dep. 2021, P.G. in proc. Torcasio, Rv. 281127 - 04). Va, infine, ribadito che, in tema di misure cautelari personal i, non è affetta da vizio di motivazione l'ordinanza del Tribunale del riesame che con i ferma in tutto o in parte il provvedimento impugnato, recependone le argomentazioni, perché in tal caso i due atti si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze di motivazione dell'uno possono essere sanate con le argomentazioni utilizzate dall'altro (Sez. 3, n. 8669 del 15/12/2015, dep. 2016, Berlingeri, Rv. 266765 - 01). 3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il Tribunale del riesame di Napoli, anche, in parte, attraverso una legittima motivazione per relationerh all'ordinanza genetica, si sia attenuto alla cornice dei principi richiamati, pervenendo ad una decisione scevra da vizi logici e/o giuridici. Le argomentazioni sviluppate dal Tribunale de libertate e dal G.i.p. sull'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese da LV NO non prestano il fianco a critiche, essendo, convenientemente, fondate: a) sulla confessione di un grave reato per il quale, sino ad allcira, non erano emersi elementi di sorta a carico del dichiarante (che accusava, tra l'altro, anche il fratello AF); b) sulla puntuale corrispondenza, con le prove di generica, di Ospetti cruciali della dinamica dell'omicidio e delle relative modalità attuative (si veda quanto già riportato, al riguardo, nella superiore esposizione in fatto); c) sulla corretta considerazione che la precisione registrata u tali aspetti cruciali a distanza di oltre venti anni dall'accaduto non poteva spiegarsi se non con la effettiva partecipazione al fatto del dichiarante, tanto che nessuno degli altri collaboranti escussi era stato in grado di fornire quei determinati de tagli;
5 d) sugli elementi di riscontro costituiti dalle dichiara ioni rese dai collaboratori NT e LI;
e) sulla già positivamente valutata attendibilità del dichiarante in altri procedimenti. Non scalfiscono il logico argomentare del Collegio del riesme le censure difensive. Non quella sul "mancato approfondimento" del ruolo rivestito dal NO nel gruppo di appartenenza, posto che, da un lato, a pag. 13 dell'ordinanza genetica vengono riportati stralci dell'interrogatorio del 19 febbraio 2021, in cui il dichiarante descriveva la sua intraneità all'artidolazione degli TE fino al 2004, quando, con il fratello AF e i cognati RA e SS LE decise di rimanere con i DI LAURO, "facendo la Onda armata"; dall'altro, è la vicenda investigata che di fatto rivela come, all'epoca, NO, appena diciassettenne, abbia svolto un ruolo, definito dai giudici di merito marginale, di "supporto logistico", il che spiega come, prima delle sue dichiarazioni, nessun collaboratore lo avesse indicato come soggetto coinvolto nell'omicidio RD. Neppure è dato ravvisare un contrasto tra il narrato del NO e quello del NT a proposito della consuetudine, imposta dagli TE, di riservare alla loro famiglia l'esecuzione degli omicidi, posto che, nel aso di specie, fu proprio RA TE personalmente a sparare all''ndirizzo della vittima. Non colgono nel segno i rilievi difensivi nemmeno con riferimento alla dedotta inattendibilità o eccessiva genericità delle dichiarazioni dei collaboranti NT, LI e PR. Precisato che PR non è stato annoverato tra gli elementi di riscontro, per la sua genericità, neppure dal G.i.p. e dall'organo del riesame, le dichiarazioni di NT (affiliato agli TE dal 1997 al 20'21) e LI (elemento di vertice del clan AMATO - PAGANO all'epoca dei fattI ancorché de relato, sono state valorizzate dai giudici dell'incidente cautelare in applicazione del principio giurisprudenziale, in premessa richiamato, secondo cui le dichiarazioni del collaboratore di giustizia su fatti e circostanze attinenti alla vita , e alle attività del sodalizio criminoso, appresi come componente dello stesso, seppure non sono assimilabili a dichiarazioni "de relato", possono assumere rilievo probatorio, purché supportate da validi elementi di verifica circa le modalità di acquisizione dell'informazione resa, che consentano di ritenerle effettivamente oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli associati, tali da riscontrarsi reciprocamente. I giudici di merito hanno osservato, senza incorrere in manifeste illogicità, che l'elemento che, nel caso di specie, rende le dichiarazioni dei cdllaboratori di 6 n Il Presidente giustizia particolarmente attendibili e tali da potersi riscontrare rec costituito dalla circostanza che trattasi di soggetti inseriti come iprocamente, è elementi di un certo rilievo nel tessuto camorristico - circostanza non contestat dalla difesa - nell'ambito del quale sussiste un flusso circolare di notizie, di informazioni e di conoscenze, tale da consentire ai soggetti più in vista - come devonO senza dubbio considerarsi non solo i dichiaranti, ma anche le loro fonti - di essère in possesso di un patrimonio di informazioni particolarmente attendibile e ai quale poter attribuire validità di riscontro esterno. Infine, sebbene non oggetto di una censura specifica, vale la pena di precisare, quanto all'interrogatorio reso da IG NT in data 15 dicembre 2022 e al manoscritto allegato, successivi alla scadenza dei 180 giorni previsti dall'art. 16-quater, comma 9, d.l. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito dalla I. 15 marzo 1991, n. 82, che la sanzione di inutilizzabilità non riguarda mai la fase cautelare (Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008, dep. 2009, Magistris, Rv. 241882 - 01) e che, come sottolineato nell'ordinanza genetica (pag. 23), la dichiarazioni rese in quella sede dal collaborante costituirono mera precisazione è integrazione di informazione già fornite dal predetto nei termini di legge. 4. In conclusione, il ricorso va rigettato, dal che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 16 maggio 2024 Il Consigliere estensore
il letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, compia 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., con la quale il PG GIUSEPPINA CASELLA ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35272 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 16/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Napoli confermava il provvedimento con il quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di RA TE per concorso nell'omicidio volontario di NC RD, avvenuto in Napoli il 25 giugno 1999. Le indagini, archiviate a distanza di pochi mesi dal fatto, veqivano riaperte con provvedimento del 23 dicembre 2021 grazie al contributo di alcuni collaboratori di giustizia. Importanza centrale, in tale contesto, assumevano le dichiarazioni rese da LV NO, il quale, nell'interrogatorio reso il 18 giugnO 2021, aveva riferito di essere stato coinvolto, insieme ad altri (il fratello AF, VA OS e DA DE FELICE), nell'omicidio dell'RD, a lui noto con il soprannome di "Tattà", da RA TE, il quale gestiva, con i suoi familiari (il padre AF e gli zii paterni UI e NI), numerosi traffici di droga nell'ambito del clan DI LAURO. L'RD, secondo il narrato del NO, doveva essere punito per aver mancato di rispetto a RA TE. Quest'ultimo, messo sull'avviso dai correi, esplose, nell'occorso, all'indirizzo della vittima quattro colpi di pistola a tamburo e un quinto colpo a bruciapelo, per poi allontanarsi velocemente dal luogo del delitto (il lotto T/B di Scampia, noto come "sott'o furn") insieme agli altri. In quei frangenti, venne sequestrato il motoveicolo del collaborante. L'attendibilità intrinseca del narrato del NO si fondava sulle numerose corrispondenze con la prova di generica (l'arma utilizzata dal killer, una pistola a tamburo;
il numero di colpi esplosi, l'ultimo dei quali a bruciapelo all'altezza dello zigomo destro, circostanza confermata dalla consuleza autoptica;
il sequestro del ciclomotore Piaggio Free tg 57V45, rubato il giornO prima, con il quale LV e AF NO giunsero sul luogo del delitto), nonché sui riscontri forniti dalle dichiarazioni rese dagli altri collaboratori di giustizia IG NT e LV LL, mentre quelle rese dal collaboràtore IO PR venivano reputate generiche. Quanto alle esigenze cautelari, supportavano il concreto e attuale pericolo di recidiva la presunzione legale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., le modalità del fatto e la negativa personalità dell'indagato, dimostrata dai gravi precedenti documentati a suo carico. 2 2. Ha proposto ricorso l'interessato, per mezzo del difenso e, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'attendibilità dei collaboratori di giustizia. Il Tribunale del riesame non avrebbe approfondito il ruolo di LV NO nel clan, sul quale il collaboratore nulla aveva riferito. Non avrebbe spiegato, in particolare, il giudice a quo la ragione per la quale egli avesse partecipato a un omicidio quando l'altro collaboratore NT a‘lfeva dichiarato che "gli TE" non coinvolgevano negli omicidi persone diverse dai familiari. Silente era rimasto il Tribunale anche sulla circostanza, inesattamente riferita dal NO, del sequestro di un secondo motociclo, que lo, cioè, usato dalla vittima per giungere sul luogo dove avrebbe trovato la morte. Né le dichiarazioni di NT avrebbero potuto riscontrare quelle di NO, essendo inverosimile il suo racconto dell'accanimento di TE, la sera dei fatti e poco prima dell'omicidio, sul "povero cocome incarnazione della vittima), frantumato a coltellate con le parole ro" (simbolica "mo' ti faccio vedere io i cafoni" (appellativo con cui venivano chiamati i "Maranesi" per offenderli). Inoltre, NT aveva ricevuto conferma dell'omicid o da VA CARRIELLO, fonte non verificabile. Il collaboratore LI, dal canto suo, riferiva de relatO "di seconda mano", ossia da IO AN, il quale avrebbe saputo da "un TE". PR, infine, aveva genericamente parlato di un omicidio deciso "dagli TE". 3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitOria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, giudicato semplicemente rivalutativo. 4. Il procedimento, già fissato per l'udienza pubblica del 4 éprile 2024, è stato rinviato all'odierna udienza per impedimento del relatore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato, perché, nel complesso, infondato. 2. Occorre premettere che, in tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imPutata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. - in virtù dell'estensione appliativa dell'art. 192, commi 3 e 4, ad opera dell'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pén., introdotto dall'art. 11 I. n. 63 del 2001 - soltanto se esse, oltre ad essere in rinsecamente 3 attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizz nti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, P.G. in proc. Spennato, Rv. 234598 - 01). Le stesse Sezioni Unite hanno, in seguito, affermato che la chiamata in correità o in reità "de relato", anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini délla prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di ahalogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primÒ; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevant del "thema probandum"; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
e) sussista l'autonbmia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina e altri, Rv. 255143 - 01). Va, poi, ricordato che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia su fatti e circostanze attinenti alla vita e alle attività del sodalizio criminoso, appresi come componente dello stesso, seppure non sono assimilabili a dichiarazidni "de relato", possono assumere rilievo probatorio, purché supportate da validi elementi di verifica circa le modalità di acquisizione dell'informazione resa, che Consentano di ritenerle effettivamente oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli associati (Sez. 1, n. 17647 del 19/02/2020, Schirripa, Rv. 279185 - 02; Sei. 2, n. 29923 del 04/07/2013, Favata, Rv. 256065 - 01; Sez. 1, n. 23242 del 06/05/2010, Ribisi, Rv. 247585 - 01; Sez. 2, n. 6134 del 20/01/2009, Botta, Rv. 243425 - 01), tali da riscontrarsi reciprocamente (Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, AR e altro, Rv. 262309 - 01; Sez. 1, n. 46954 del 04/11/2004 k P.G. in proc. SA e altro, Rv. 230592 - 01; v., anche, Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri e altri, Rv. 233085 - 01). Non va, ancora, trascurato che, in tema di valutazione delle dichiarazioni di reità o di correità dei collaboranti rappresentative di fatti assai rernti nel tempo, 4 il criterio selettivo tra dettagli secondari della narrazione, suscettibi i di fisiologiche discrasie e incertezze, ed il nucleo essenziale della chiamata deve essere modulato, non in termini astratti dal contesto delle rappresentazioni, ma in funzione del rilievo che l'evento, la condotta o la circostanza assumono intrinsecamente nell'ambito della propalazione alla stregua del rilievo loro assegnato dal dichiarante nell'economia del racconto, senza che i profili essenziali del narrato così individuati possano essere ulteriormene scomposti (Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Barraco e altro, Rv. 264368 - 01). Va, pure, rammentato che, in tema di valutazione delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia già esaminato in altro procedimento, il giudice, pur non essendo vincolato dalle valutazioni positive espresse in preceCienti sentenze irrevocabili, deve, comunque, tenerne conto fornendo una puntua e motivazione ove intenda discostarsi dal precedente giudizio (Sez. 2, n. 13604 dl 28/10/2020, dep. 2021, P.G. in proc. Torcasio, Rv. 281127 - 04). Va, infine, ribadito che, in tema di misure cautelari personal i, non è affetta da vizio di motivazione l'ordinanza del Tribunale del riesame che con i ferma in tutto o in parte il provvedimento impugnato, recependone le argomentazioni, perché in tal caso i due atti si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze di motivazione dell'uno possono essere sanate con le argomentazioni utilizzate dall'altro (Sez. 3, n. 8669 del 15/12/2015, dep. 2016, Berlingeri, Rv. 266765 - 01). 3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il Tribunale del riesame di Napoli, anche, in parte, attraverso una legittima motivazione per relationerh all'ordinanza genetica, si sia attenuto alla cornice dei principi richiamati, pervenendo ad una decisione scevra da vizi logici e/o giuridici. Le argomentazioni sviluppate dal Tribunale de libertate e dal G.i.p. sull'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese da LV NO non prestano il fianco a critiche, essendo, convenientemente, fondate: a) sulla confessione di un grave reato per il quale, sino ad allcira, non erano emersi elementi di sorta a carico del dichiarante (che accusava, tra l'altro, anche il fratello AF); b) sulla puntuale corrispondenza, con le prove di generica, di Ospetti cruciali della dinamica dell'omicidio e delle relative modalità attuative (si veda quanto già riportato, al riguardo, nella superiore esposizione in fatto); c) sulla corretta considerazione che la precisione registrata u tali aspetti cruciali a distanza di oltre venti anni dall'accaduto non poteva spiegarsi se non con la effettiva partecipazione al fatto del dichiarante, tanto che nessuno degli altri collaboranti escussi era stato in grado di fornire quei determinati de tagli;
5 d) sugli elementi di riscontro costituiti dalle dichiara ioni rese dai collaboratori NT e LI;
e) sulla già positivamente valutata attendibilità del dichiarante in altri procedimenti. Non scalfiscono il logico argomentare del Collegio del riesme le censure difensive. Non quella sul "mancato approfondimento" del ruolo rivestito dal NO nel gruppo di appartenenza, posto che, da un lato, a pag. 13 dell'ordinanza genetica vengono riportati stralci dell'interrogatorio del 19 febbraio 2021, in cui il dichiarante descriveva la sua intraneità all'artidolazione degli TE fino al 2004, quando, con il fratello AF e i cognati RA e SS LE decise di rimanere con i DI LAURO, "facendo la Onda armata"; dall'altro, è la vicenda investigata che di fatto rivela come, all'epoca, NO, appena diciassettenne, abbia svolto un ruolo, definito dai giudici di merito marginale, di "supporto logistico", il che spiega come, prima delle sue dichiarazioni, nessun collaboratore lo avesse indicato come soggetto coinvolto nell'omicidio RD. Neppure è dato ravvisare un contrasto tra il narrato del NO e quello del NT a proposito della consuetudine, imposta dagli TE, di riservare alla loro famiglia l'esecuzione degli omicidi, posto che, nel aso di specie, fu proprio RA TE personalmente a sparare all''ndirizzo della vittima. Non colgono nel segno i rilievi difensivi nemmeno con riferimento alla dedotta inattendibilità o eccessiva genericità delle dichiarazioni dei collaboranti NT, LI e PR. Precisato che PR non è stato annoverato tra gli elementi di riscontro, per la sua genericità, neppure dal G.i.p. e dall'organo del riesame, le dichiarazioni di NT (affiliato agli TE dal 1997 al 20'21) e LI (elemento di vertice del clan AMATO - PAGANO all'epoca dei fattI ancorché de relato, sono state valorizzate dai giudici dell'incidente cautelare in applicazione del principio giurisprudenziale, in premessa richiamato, secondo cui le dichiarazioni del collaboratore di giustizia su fatti e circostanze attinenti alla vita , e alle attività del sodalizio criminoso, appresi come componente dello stesso, seppure non sono assimilabili a dichiarazioni "de relato", possono assumere rilievo probatorio, purché supportate da validi elementi di verifica circa le modalità di acquisizione dell'informazione resa, che consentano di ritenerle effettivamente oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli associati, tali da riscontrarsi reciprocamente. I giudici di merito hanno osservato, senza incorrere in manifeste illogicità, che l'elemento che, nel caso di specie, rende le dichiarazioni dei cdllaboratori di 6 n Il Presidente giustizia particolarmente attendibili e tali da potersi riscontrare rec costituito dalla circostanza che trattasi di soggetti inseriti come iprocamente, è elementi di un certo rilievo nel tessuto camorristico - circostanza non contestat dalla difesa - nell'ambito del quale sussiste un flusso circolare di notizie, di informazioni e di conoscenze, tale da consentire ai soggetti più in vista - come devonO senza dubbio considerarsi non solo i dichiaranti, ma anche le loro fonti - di essère in possesso di un patrimonio di informazioni particolarmente attendibile e ai quale poter attribuire validità di riscontro esterno. Infine, sebbene non oggetto di una censura specifica, vale la pena di precisare, quanto all'interrogatorio reso da IG NT in data 15 dicembre 2022 e al manoscritto allegato, successivi alla scadenza dei 180 giorni previsti dall'art. 16-quater, comma 9, d.l. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito dalla I. 15 marzo 1991, n. 82, che la sanzione di inutilizzabilità non riguarda mai la fase cautelare (Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008, dep. 2009, Magistris, Rv. 241882 - 01) e che, come sottolineato nell'ordinanza genetica (pag. 23), la dichiarazioni rese in quella sede dal collaborante costituirono mera precisazione è integrazione di informazione già fornite dal predetto nei termini di legge. 4. In conclusione, il ricorso va rigettato, dal che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 16 maggio 2024 Il Consigliere estensore