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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/07/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2055/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Ignazio Ardizio Parte_1
-ricorrente-
contro
IN Controparte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avvocato Elga Rizzo
-resistente-
avente ad oggetto: indennità sostitutiva servizio mensa;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , infermiera dell'Azienda resistente (d'ora in avanti, Parte_1
) sin dal 2009 in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed CP_2 indeterminato, ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la condanna della parte datoriale all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore giornaliere, per un importo complessivo pari ad € 4.216,73, tenendo conto
Pag. 1 a 3 della prescrizione decennale del credito rivendicato, ovvero, in subordine, ad €
2.688,63, tenendo conto, invece, della prescrizione quinquennale.
1.1. Si è costituita la , eccependo l'infondatezza dell'avversa pretesa, CP_2 dal momento che il buono pasto può essere riconosciuto soltanto laddove il dipendente fruisca della pausa per la consumazione del pasto nell'intervallo tra due periodi di attività lavorativa (circostanza non predicabile per il personale turnista, come gli infermieri, non essendo configurabile, in tal caso, una interruzione dell'attività lavorativa nell'ambito del turno).
1.2. Nelle more del giudizio, tenuto conto della sopravvenienza di un orientamento giurisprudenziale, anche di questo Ufficio (cfr. sentenza n. 239/2025), favorevole alle tesi dei lavoratori, le parti ed i loro procuratori hanno dichiarato, all'odierna udienza, di aver raggiunto un accordo per la conciliazione della lite, alle seguenti condizioni: 1) riconoscimento, da parte dell , della somma di € CP_2
2.688,63, pari al valore complessivo dei buoni pasto rivendicato in ricorso (ottenuto moltiplicando la quota del buono pasto a carico dell'azienda, così come previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento - € 4,13 -, per ogni turno espletato eccedente le sei ore giornaliere), tenendo conto dell'applicazione del termine quinquennale di prescrizione, oltre alla corresponsione delle spese di lite, liquidate in € 941,00 per compensi professionali (sulla scorta dei parametri di cui al DM n.
147/2022, della tipologia di controversia – causa di lavoro, del suo valore – con applicazione dello scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00, delle singole fasi del processo – con esclusione di quella decisoria, e dei minimi tariffari), oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente;
2) rinuncia agli atti del giudizio da parte della ricorrente.
Sulla scorta del richiamato accordo, hanno, pertanto, congiuntamente chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Pag. 2 a 3 2. Alla luce di quanto sin qui esposto, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo sopravvenuta, nelle more del giudizio, la conciliazione tra le parti alle condizioni su esplicitate.
3. In ordine alle spese di lite, le stesse vengono liquidate come in dispositivo, sempre sulla base dell'accordo raggiunto dalle parti sul punto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- pone a carico di parte resistente la rifusione delle spese di lite, liquidate in €
941,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, 17/07/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 3 a 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2055/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Ignazio Ardizio Parte_1
-ricorrente-
contro
IN Controparte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avvocato Elga Rizzo
-resistente-
avente ad oggetto: indennità sostitutiva servizio mensa;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , infermiera dell'Azienda resistente (d'ora in avanti, Parte_1
) sin dal 2009 in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed CP_2 indeterminato, ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la condanna della parte datoriale all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore giornaliere, per un importo complessivo pari ad € 4.216,73, tenendo conto
Pag. 1 a 3 della prescrizione decennale del credito rivendicato, ovvero, in subordine, ad €
2.688,63, tenendo conto, invece, della prescrizione quinquennale.
1.1. Si è costituita la , eccependo l'infondatezza dell'avversa pretesa, CP_2 dal momento che il buono pasto può essere riconosciuto soltanto laddove il dipendente fruisca della pausa per la consumazione del pasto nell'intervallo tra due periodi di attività lavorativa (circostanza non predicabile per il personale turnista, come gli infermieri, non essendo configurabile, in tal caso, una interruzione dell'attività lavorativa nell'ambito del turno).
1.2. Nelle more del giudizio, tenuto conto della sopravvenienza di un orientamento giurisprudenziale, anche di questo Ufficio (cfr. sentenza n. 239/2025), favorevole alle tesi dei lavoratori, le parti ed i loro procuratori hanno dichiarato, all'odierna udienza, di aver raggiunto un accordo per la conciliazione della lite, alle seguenti condizioni: 1) riconoscimento, da parte dell , della somma di € CP_2
2.688,63, pari al valore complessivo dei buoni pasto rivendicato in ricorso (ottenuto moltiplicando la quota del buono pasto a carico dell'azienda, così come previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento - € 4,13 -, per ogni turno espletato eccedente le sei ore giornaliere), tenendo conto dell'applicazione del termine quinquennale di prescrizione, oltre alla corresponsione delle spese di lite, liquidate in € 941,00 per compensi professionali (sulla scorta dei parametri di cui al DM n.
147/2022, della tipologia di controversia – causa di lavoro, del suo valore – con applicazione dello scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00, delle singole fasi del processo – con esclusione di quella decisoria, e dei minimi tariffari), oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente;
2) rinuncia agli atti del giudizio da parte della ricorrente.
Sulla scorta del richiamato accordo, hanno, pertanto, congiuntamente chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Pag. 2 a 3 2. Alla luce di quanto sin qui esposto, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo sopravvenuta, nelle more del giudizio, la conciliazione tra le parti alle condizioni su esplicitate.
3. In ordine alle spese di lite, le stesse vengono liquidate come in dispositivo, sempre sulla base dell'accordo raggiunto dalle parti sul punto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- pone a carico di parte resistente la rifusione delle spese di lite, liquidate in €
941,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, 17/07/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 3 a 3