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11 marzo 1948
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10 ottobre 1993
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16 febbraio 2001
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Art. 2.
In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico ((della Repubblica)) e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica, la Regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie:
a) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale;
b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
c) polizia locale urbana e rurale;
d) agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna;
e) piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario;
f) strade e lavori pubblici di interesse regionale;
g) urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica;
h) trasporti su funivie e linee automobilistiche locali;
i) acque minerali e termali;
l) caccia e pesca;
m) acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico;
n) incremento dei prodotti tipici della Valle;
o) usi civici, consorterie, promiscuita' per condomini agrari e forestali, ordinamento delle minime proprieta' culturali;
p) artigianato;
q) industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio;
r) istruzione tecnico-professionale;
s) biblioteche e musei di enti locali;
t) fiere e mercati;
u) ordinamento delle guide, scuole di sci e dei portatori alpini;
v) toponomastica;
z) servizi antincendi.
In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico ((della Repubblica)) e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica, la Regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie:
a) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale;
b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
c) polizia locale urbana e rurale;
d) agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna;
e) piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario;
f) strade e lavori pubblici di interesse regionale;
g) urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica;
h) trasporti su funivie e linee automobilistiche locali;
i) acque minerali e termali;
l) caccia e pesca;
m) acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico;
n) incremento dei prodotti tipici della Valle;
o) usi civici, consorterie, promiscuita' per condomini agrari e forestali, ordinamento delle minime proprieta' culturali;
p) artigianato;
q) industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio;
r) istruzione tecnico-professionale;
s) biblioteche e musei di enti locali;
t) fiere e mercati;
u) ordinamento delle guide, scuole di sci e dei portatori alpini;
v) toponomastica;
z) servizi antincendi.
Commentari • 7
- 1. Corte costituzionale n. 225/2009https://www.brocardi.it/ · 1
(massima n. 1) Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - che attribuisce al Governo il potere di modificare e integrare i regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale - sollevate in relazione all'art. 117, comma secondo, lettera s), e comma sesto, Cost., per ritenuta insussistenza di garanzie adeguate a salvaguardia del principio di leale collaborazione. Lo Stato ha, infatti, competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e, dunque, ai sensi dell'art. 117, sesto comma, Cost., anche competenza regolamentare nelle materie di propria esclusiva competenza; sicché non è possibile …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 43
- 1. Corte Cost., sentenza 26/11/2020, n. 250Provvedimento: […] In proposito, il ricorrente sostiene che la disciplina speciale dettata dall'art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75 del 2017 deve essere qualificata come «"principio dell'ordinamento giuridico della Repubblica" cui deve uniformarsi la Regione nell'esercizio della potestà legislativa nelle materie di cui all'art. 2 della legge costituzionale n. 4 del 1948». […]Leggi di più...
- rigetto di eccezione preliminare.·
- ricorso in via principale·
- ammissibilità della questione·
- ricorso del governo·
- norme della regione autonoma valle d'aosta·
- insussistenza·
- coerenza della motivazione rispetto al petitum·
- non fondatezza della questione.·
- impiego pubblico·
- bilancio e contabilità pubblica·
- illegittimità costituzionale.·
- procedure selettive interne·
- non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.·
- adeguata motivazione in relazione al parametro costituzionale evocato·
- erronea trasposizione nel ricorso della disposizione impugnata