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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/05/2025, n. 2572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2572 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 21000/2024 R.G. promossa da: in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro Parte_1
tempore IG , rappresentata e difesa dall'Avv. Bruna PRIZZI del Foro di Torino Parte_2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino Via Castellamonte n. 1, in forza di procura alle liti allegata all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE-
contro
: in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
-PARTE CONVENUTA contumace-
avente per oggetto: risoluzione contratto ex art. 1454 c.c. - restituzione somme corrisposte ex art.
1458 c.c.;
pagina 1 di 13
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE COSTITUITA
(nelle “note scritte” ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 20.5.2025):
“Voglia il Tribunale Ill.mo ogni contraria istanza, domanda, eccezione, azione e deduzione respinta riservato ogni incombente istruttorio in via istruttoria
- ammettere i capitoli di prova per interpello e testi dedotti in narrativa preceduti dalla locuzione di rito “Vero che” con riserva di integrare la lista testimoniale
- nella denegata ipotesi di ammissione della prova, eventualmente ex adverso articolata, si richiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria
Si indicano sin d'ora quali testimoni, con ogni più ampia riserva:
1) Ing. con studio in Torino via Enrico Petrella n.10 Testimone_1
2) , residente in [...], Controparte_2
3) , residente in [...] Testimone_2
Cont Ammettere, laddove ritenuta necessaria, CTU tecnica volta a verificare i lavori effettuati da e la gravità dell'inadempimento
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
ACCERTATO il rapporto contrattuale intercorso tra le parti;
ACCERTATA l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato in data 15 novembre 2022 e successive integrazioni fra e avente ad oggetto la Parte_1 Controparte_1 realizzazione di un banco di collaudo e smistamento inserti meglio specificato nell'offerta 050/2022, stante la gravità dell'inadempimento e la decorrenza del termine
- DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE la Controparte_3
(P.IVA con sede legale in Torino corso Montevecchio 50, alla restituzione a
[...] P.IVA_1
favore della della somma di Euro 59.902,00 dettagliata in narrativa, Parte_1
oltre interessi moratori dal dovuto sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria
IN VIA SUBORDINATA
pagina 2 di 13 Accertare il grave inadempimento della per i motivi già indicati in narrativa e CP_1 per l'effetto,
DICHIARARE RISOLTO il contratto per esclusivi fatto e colpa della con ogni CP_1
conseguenza di Legge
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti, ed onorari del giudizio, oltre Spese Generali, C.P.A. e I.V.A. come per Legge ed oltre i diritti tutti successivi al deposito della sentenza.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
pagina 3 di 13 1.2. Con atto di citazione datato 18/11/2024, ritualmente notificato in data 18/11/2024, la società
[...]
a socio unico (d'ora in avanti, per brevità, anche solo ) ha Parte_1 Parte_1 convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino la d'ora in avanti, Controparte_1
Cont per speditezza, anche solo ) citandola a comparire all'udienza del 25 marzo 2025 e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“NEL MERITO
ACCERTATO il rapporto contrattuale intercorso tra le parti;
ACCERTATA l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato in data 15 novembre 2022 e successive integrazioni fra e avente ad oggetto la Parte_1 Controparte_1 realizzazione di un banco di collaudo e smistamento inserti meglio specificato nell'offerta 050/2022, stante la gravità dell'inadempimento e la decorrenza del termine
- DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE la Controparte_3
(P.IVA con sede legale in Torino corso Montevecchio 50, alla restituzione a
[...] P.IVA_1
favore della della somma di Euro 59.902,00 dettagliata in narrativa, Parte_1
oltre interessi moratori dal dovuto sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria
IN VIA SUBORDINATA
Accertare il grave inadempimento della per i motivi già indicati in narrativa e CP_1 per l'effetto,
DICHIARARE RISOLTO il contratto per esclusivi fatto e colpa della con ogni CP_1 conseguenza di Legge.”
1.3. Il giudice istruttore, con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 21/1/2025, rilevata la scadenza del termine di cui all'art. 166 c.p.c. per la costituzione del convenuto (previsto ad “almeno settanta giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione” e dunque spirato, nel caso di specie, in data
14/1/2025) e verificata la rituale notificazione della citazione, ha dichiarato la contumacia della parte convenuta.
1.4. Con Ordinanza in data 23/4/2025 il Giudice:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
pagina 4 di 13 - ha rilevato, infatti, che, secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 17/7/2025, poi anticipato - con successiva Ordinanza del 13/5/2025 - al 20/5/2025, per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del già menzionato termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
1.5. La parte attrice ha depositato le “note scritte” precisando le conclusioni così come in epigrafe.
pagina 5 di 13
2. Sulle domande di merito proposta dalla parte attrice in via principale.
2.1. Le domande proposte dalla parte attrice in via principale risultano fondate e meritevoli di accoglimento, nei limiti e secondo le precisazioni che seguono.
2.2. Invero, risultano sufficientemente provate le seguenti circostanze dedotte dalla parte attrice in atto di citazione:
Parte
- Nel novembre 2022 la – odierna attrice - contattava la Parte_1 [...]
odierna convenuta in contumacia - per ottenere la fornitura di un “banco di Controparte_1
Cont collaudo e smistamento inserti con industria 4.0”, la si impegnava a realizzare e consegnare alla il macchinario, nei tempi e con le caratteristiche pattuite nel contratto stipulato in data Parte_1
15 novembre 2022 (doc. 3 di parte attrice).
Cont
- Nel dettaglio il macchinario richiesto dalla e offerto dalla (sempre doc. 3 di parte Parte_1
attrice) doveva, in sintesi, essere in grado di valutare automaticamente la rispondenza degli inserti riaffilati (che la vende ai propri clienti previo confezionamento) agli standard prefissati, Parte_1
con conseguente riempimento automatico delle scatolette contenitrici con marchio e Parte_1
scarto dei prodotti non conformi.
- Le parti concordavano in euro 59.500,00 oltre I.V.A., per un totale di euro 73.139,00, il prezzo del macchinario, con consegna a 120 giorni lavorativi dall'ordine e pagamento come di seguito dettagliato:
50% all'ordine, 30% al collaudo, 20% a 60 giorni dal collaudo (cfr. doc. 3 di parte attrice). Cont
- Conformemente a quanto pattuito, il 22 dicembre 2022 la emetteva fattura di acconto n.34/E dell'importo di euro 29.750,00, pari al 50 % del totale, oltre IVA (pari, quest'ultima, a euro 6.545,00):
l'importo di euro 36.295,00 veniva interamente corrisposto da (cfr. doc. 5 e Parte_1
6 di parte attrice, rispettivamente, fattura e contabile pagamento).
- Decorso inutilmente il termine della prima consegna prevista, il 19 luglio 2023 l'attuale parte convenuta contumace, avvedutasi di alcune criticità del banco di collaudo superabili con l'integrazione di un “modulo guida robot”, formulava un'ulteriore offerta per euro 7.350,00, oltre I.V.A., accettata dall'odierna attrice, e fissava la nuova data di consegna al 31.10.2023 (si veda doc. n. 7 di parte attrice).
- Ancora una volta, conformemente agli obblighi contrattuali assunti, la Parte_1
corrispondeva la somma di euro 8.967, 00, a saldo della fattura 16/E emessa dalla
[...]
Cont il 18 luglio 2024 (cfr. doc. 8, fattura e doc. 9, contabile di pagamento). CP_1
Cont
- Nel dicembre del 2023 la consegnava alla il macchinario privo della parte Parte_1 meccanica ed elettronica e dunque inidoneo all'uso pattuito (cfr. doc. 16 di parte attrice, accordo di pagina 6 di 13 mediazione, di cui si dirà subito dopo). Seguivano, pertanto, numerose diffide ad adempiere e solleciti della (si vedano i doc. 10; 11; 12; 13 e 14 di parte attrice). Parte_1
- In seguito, in data 2 febbraio 2024, la depositava domanda di mediazione Parte_1 avanti l'organismo abilitato FACILITA (cfr. doc. 15 di parte attrice). La procedura di mediazione si concludeva con il verbale del 13 marzo 2024 (doc. 16) con il quale veniva concordato il collaudo del macchinario e la consegna dello stesso entro i termini perentori, rispettivamente, del 29 aprile e del 6 maggio 2024, con conseguente versamento del saldo del prezzo pattuito.
- Come previsto nell'accordo di mediazione, il 15 marzo 2024 la ritrasferiva CP_1
nella propria azienda il macchinario per provvedere al completamento.
- Decorsi inutilmente i termini stabiliti nell'accordo di mediazione (29 aprile per il collaudo e 6 maggio
Cont per la consegna), solo in data 17 maggio 2024 la provvedeva a ritrasportare il macchinario (non funzionante, come meglio si dettaglierà infra) nello stabilimento della (cfr. Parte_1
doc. 21 e doc. 22 di parte attrice).
Cont
- Con comunicazione a mezzo PEC del 11 luglio 2024 la parte attrice comunicava alla che “stante la vana decorrenza di ogni termine già concessoLe” si era determinata a “risolvere il contratto per Suo grave inadempimento”. Nello specifico, nella diffida ad adempiere di parte attrice (doc. 23), si leggeva:
“La invito e diffido a terminare a regola d'arte ed a collaudare la macchina utensile ad oggi ancora inutilizzabile entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della presente, d'intesa che, decorso inutilmente il citato termine, il contratto avrà da intendersi risolto per Sua esclusiva responsabilità, con diritto della mia assistita alla restituzione di tutto quanto versato, pari a Euro 59,902 IVA inclusa, oltre ogni ulteriore danno patito e patento”.
- Al fine di acclarare la mancata corrispondenza del macchinario alle caratteristiche meccaniche ed elettroniche pattuite, la chiedeva all'ing. di esaminare il Parte_1 Testimone_1
banco di collaudo e smistamento inserti realizzato da CP_1
- L'ing. predisponeva dunque una relazione in data 15 ottobre 2024 (cfr. doc. 32, perizia di Tes_1
parte attrice) dalla quale emergeva, inter alia e per quanto qui rileva, che il macchinario consegnato
Cont dalla alla : “- non può considerarsi un prodotto finito;
- non risponde, in ogni caso, Parte_1 alle indicazioni contenute nel documento "Banco di collaudo e smistamento inserti" (…). - Dal punto di vista meccanico (intendendo sistemi di posizionamento, sistemi di riferimento, sistemi di carico e scarico, piano di lavoro su lamiera di carter verniciato, ecc.) non evidenzia alcuna logica di funzionamento. (…) In buona sostanza, si ritiene che, al di là della incompletezza, tale macchina, con le “soluzioni” adottate per la zona di lavoro, non possa essere in grado di effettuare i collaudi necessari a stabilire se un profilo risulta essere perfettamente rettificato o meno, in quanto mancante
pagina 7 di 13 di qualsiasi componente, o predisposizione per tale componente, atto a garantire le necessarie tolleranze”. Cont
- Nonostante l'inadempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta da parte della (il macchinario, seppur in ritardo, veniva effettivamente consegnato – cfr. doc. 16 e doc. 21, ma non funzionante – cfr. la perizia di parte attrice di cui al doc. 32), nel periodo intercorrente tra novembre
2022 e maggio 2024 la parte attrice procedeva al pagamento degli acconti contrattualmente dovuti. In dettaglio, pagava le somme come di seguito dettagliate, tutte comprensive di IVA al 22% (imposta percepita dalla n qualità di cedente): Controparte_1
o fattura 34/E del 20.12.2022 pari a euro 36.295,00 (doc. 5 e 6 di parte attrice, fattura e contabile di pagamento);
o fattura 16/E del 18.7.2023 pari a euro 8.967,00 (doc. 8 e 9 di parte attrice, fattura e contabile di pagamento);
o fattura 32/E dell'11.12.2023 pari a euro 6.100,00 (doc. 29 e 30 di parte attrice, fattura e contabile di pagamento)
o fattura 16/E del 13.5.2024 pari a euro 21.777,00, di cui sono stati versati euro 8.540,00 (si vedano i doc. 31 e 30 di parte attrice), per un totale pari a Euro 59.902,00.
- All'esito di tutte le vicende qui riportate, la decideva, dunque, di Parte_1 adire l'Autorità Giudiziaria, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
2.3. Alla luce di tutto quanto dedotto dalla parte attrice ricorrente e dall'ampio materiale probatorio prodotto a sostegno, le domande proposte dalla parte attrice in via principale risultano fondate e meritevoli di accoglimento, nei limiti e secondo le precisazioni che seguono.
Come si è detto, stante la gravità dell'inadempimento dell'attuale convenuta contumace, la
[...]
in data 11.7.2024 aveva inviato tramite PEC formale diffida, intimando alla Parte_1 [...]
di adempiere entro i successivi quindici giorni, espressamente prevedendo che, CP_1
decorso tale termine, il contratto doveva considerarsi risolto ex lege in base all'art. 1454 c.c.
È dunque opportuno premettere alcune considerazioni di ordine giuridico sulla “diffida ad adempiere” di cui all'art. 1454 c.c. che, al primo comma, prevede che “alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere entro un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto”.
La risoluzione del contratto su diffida è una risoluzione di diritto attuata direttamente dal creditore mediante un atto di intimazione.
pagina 8 di 13 Ai sensi dell'art. 1454, 3° comma, c.c., infatti, “decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto”.
Deve condividersi la tesi secondo cui, benché il potere risolutorio abbia titolo nella legge, l'atto del creditore rivesta natura negoziale perché mediante tale atto il creditore dispone direttamente del suo rapporto contrattuale.
I presupposti della risoluzione per diffida sono tre:
• l'atto di diffida comunicato per iscritto al debitore;
• la congruità del termine ultimo fissato per l'adempimento;
• l'inadempimento di non scarsa importanza imputabile al debitore.
Con riguardo al secondo dei suddetti presupposti, l'art. 1454, 2° comma, c.c. richiede che il termine non sia inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
Per quanto concerne l'ultimo dei citati presupposti, va rilevato che l'inadempimento può consistere nella totale e definitiva insesecuzione del contratto, nella inesattezza della prestazione o nel ritardo e, in ogni caso, esso dev'essere di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. .
Sul punto, la Cassazione ha, infatti, affermato che la diffida ad adempiere è un rimedio concesso al contraente adempiente che postula, per la produzione del suo effetto (la risoluzione di diritto del contratto), in base ai principi fissati, rispettivamente, dagli artt. 1218 e 1455 c.c., la imputabilità e la gravità dell'inadempimento (cfr. Cass. civile 30 marzo 1981 n. 1812).
Quanto agli effetti della diffida, il contratto si risolve di diritto senza ulteriori formalità, per cui non occorre agire in giudizio salva, nel caso di contestazioni, l'azione di accertamento.
In ogni caso, gli effetti della risoluzione rispetto alle parti e rispetto ai terzi sono gli stessi della risoluzione giudiziale.
Nel caso di specie sussistono, e sono stati documentalmente provati, tutti e tre i requisiti per l'attivazione del rimedio della risoluzione stragiudiziale ex art. 1453 c.c.. Segnatamente:
• l'atto di diffida è stato comunicato dalla per iscritto, tramite PEC del 11/7/2024, Parte_1
Cont alla , in un momento – dunque – di molto successivo alla scadenza del termine ultimo per l'esecuzione del contratto, fissato dall'accordo di mediazione al 29 aprile 2024 (doc. 23 e doc.
16);
• il termine di 15 giorni fissato per l'adempimento è conforme al parametro dettato dall'art. 1454, secondo comma, c.c. ed è dunque da considerarsi congruo;
• l'assenza di qualsiasi logica di funzionamento nel macchinario consegnato si traduce senz'altro in un inadempimento di non scarsa importanza, imputabile alla poiché, CP_1 pagina 9 di 13 da un lato, la prestazione è stata offerta in ritardo e, dall'altro, il bene oggetto della fornitura non corrisponde a quanto era stato contrattualmente stabilito (il banco di collaudo, infatti, “dal punto di vista meccanico non evidenzia alcuna logica di funzionamento”, doc. 32).
La , in qualità di parte adempiente (tutte le somme contrattualmente dovute dal novembre Parte_1
2022 al maggio 2024 sono state corrisposte), in presenza di un inadempimento di non scarsa importanza (il banco di collaudo non funzionante) ha legittimamente attivato il rimedio della risoluzione stragiudiziale ex art. 1453 c.c., ottenendo di diritto l'effetto risolutorio che il sottoscritto giudice deve accertare, essendosi inverati i presupposti normativamente previsti per la produzione di tale effetto.
E ciò perché risulta accertata, da un lato, la gravità dell'inadempimento della parte convenuta ai sensi dell'art. 1455 c.c. e, dall'altro, pienamente soddisfatto l'onere probatorio gravante sulla parte attrice, nei termini seguiti dalla più recente giurisprudenza e pienamente condivisi da questo Tribunale, secondo cui “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass. Sez. unite 30 ottobre 2001 n.
13533, in Guida al dir. n. 45/2001 pag. 40; Cass. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341 in Guida al dir. n.
8/2002 pag. 94; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Tribunale
Torino, Sent. 15 giugno 2007 n. 4134/07 in Il Foro Padano 2007 n. 1, I, pag. 239; Tribunale Torino,
Sent. 06 novembre 2008 n. 7297/08 in Il Foro Padano 2009 n. 1, I, pag. 122, in Il Caso.it on line, sez. I, documento 1411/2008 sul sito www.ilcaso.it).
Nel caso di specie la parte attrice ha sufficientemente provato l'esistenza del titolo, fonte negoziale del credito fatto valere nel presente giudizio (cfr. doc. 3) e ha allegato l'inadempimento della controparte, fornendone altresì sufficiente prova, sia grazie all'accordo di mediazione sottoscritto da entrambe le parti (doc. 16), sia grazie alla produzione della perizia dell'ing. (doc. 32 di parte attrice). Tes_1
Come risulta documentalmente provato, infatti, la ha Parte_1
tempestivamente eseguito la propria prestazione (pagamento di tutti gli acconti contrattualmente previsti, come da contabili allegate all'atto di citazione, nel periodo intercorrente tra novembre 2022 e maggio 2024), senza tuttavia ottenere in cambio l'esatta controprestazione da parte della
[...]
Controparte_1
L'attuale convenuta, invece, si è limitata a consegnare, peraltro in ritardo rispetto alle scadenze contrattualmente previste (cfr. doc 16 e doc. 21), un macchinario che “non evidenzia alcuna logica di
pagina 10 di 13 funzionamento” e che non può considerarsi “un prodotto finito” (sempre doc. 32 di parte attrice) e, essendo rimasta contumace, non ha ovviamente allegato né fornito prova di alcuna fattispecie estintiva, modificativa o impeditiva del diritto di credito di controparte e, neppure, dell'avvenuto adempimento
(totale o parziale) dell'obbligazione dedotta in contratto (i.e. la fornitura del banco di collaudo e smistamento inserti corrispondente alle caratteristiche pattuite).
2.4. Tenuto conto dei rilievi che precedono, risultano irrilevanti le deduzioni istruttorie proposte dalla parte attrice.
2.5. Pertanto, in accoglimento delle domande di merito proposta dalla parte attrice in via principale:
- deve accertarsi e dichiararsi l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato in data 15 novembre 2022
e successive integrazioni fra e avente ad Parte_1 Controparte_1
oggetto la realizzazione di un banco di collaudo e smistamento inserti meglio specificato nell'offerta
050/2022, ai sensi degli artt. 1454 e 1455 c.c. e, per l'effetto:
- la parte convenuta contumace dev'essere dichiarata tenuta e condannata Controparte_1 alla restituzione in favore di parte attrice della somma di Euro 59.902,00, ai sensi dell'art. 1458 c.c.
In favore della parte attrice devono anche riconoscersi gli interessi di mora dal 11/7/2024 (i.e. dalla diffida ad adempiere formulata da parte attrice, doc. 23) fino al saldo effettivo, ai sensi del D.Lgs. n.
231/2002.
pagina 11 di 13
3. Sulle spese processuali del presente giudizio.
3.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte convenuta dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte attrice le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M.
13 agosto 2022 n. 147).
3.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà -quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00” :
Euro 2.552,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 4.253,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 8.433,00.
Si deve anche richiamare l'art. 20, comma 1 bis, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, ai sensi del quale: “
1- bis. L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella. Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.”
I compensi per tale attività vengono liquidati sulla base della Tabella 25-bis) allegata al predetto
Regolamento, secondo il seguente valore di liquidazione previsto nello scaglione “da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00”, nella misura minima:
Euro 504,00 per la fase dell'attivazione;
Euro 1.008,00 per la fase di negoziazione;
Euro 1.966,00 per la fase di conciliazione;
per un totale di Euro 3.478,00.
Pertanto, i compensi devono essere liquidati in complessivi Euro 11.911,00 oltre alle spese documentate, pari a Euro 786,00 (di cui Euro 759 per il contributo unificato ed Euro 27 per la marca da bollo), al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
21000/2024 R.G. promossa dalla società in persona Parte_1 dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore IG (parte Parte_2
attrice) contro la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore (parte convenuta), in contumacia di quest'ultima, in accoglimento delle domande proposte dalla parte attrice in via principale:
1) Accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato in data 15 novembre 2022 e successive integrazioni fra vente ad Parte_1 Controparte_1 oggetto la realizzazione di un banco di collaudo e smistamento inserti meglio specificato nell'offerta
050/2022, ai sensi degli artt. 1454 e 1455 c.c. e, per l'effetto:
2) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta contumace in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore della parte attrice, per le causali di cui in motivazione, della somma di Euro 59.902,00, interessi di mora dal 11/7/2024 (i.e. dalla diffida ad adempiere formulata da parte attrice, doc. 23) fino al saldo effettivo, ai sensi del D.Lgs.
n. 231/2002.
3) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta contumace in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla parte attrice le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 11.911,00 per compensi ed Euro 786,00 per spese documentate (contributo unificato e marca da bollo), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del
15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Così deciso in Torino, in data 26 maggio 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
Provvedimento redatto in minuta dalla Dott.ssa Elisa BELOSSI, Magistrato Ordinario in tirocinio.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 21000/2024 R.G. promossa da: in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro Parte_1
tempore IG , rappresentata e difesa dall'Avv. Bruna PRIZZI del Foro di Torino Parte_2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino Via Castellamonte n. 1, in forza di procura alle liti allegata all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE-
contro
: in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
-PARTE CONVENUTA contumace-
avente per oggetto: risoluzione contratto ex art. 1454 c.c. - restituzione somme corrisposte ex art.
1458 c.c.;
pagina 1 di 13
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE COSTITUITA
(nelle “note scritte” ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 20.5.2025):
“Voglia il Tribunale Ill.mo ogni contraria istanza, domanda, eccezione, azione e deduzione respinta riservato ogni incombente istruttorio in via istruttoria
- ammettere i capitoli di prova per interpello e testi dedotti in narrativa preceduti dalla locuzione di rito “Vero che” con riserva di integrare la lista testimoniale
- nella denegata ipotesi di ammissione della prova, eventualmente ex adverso articolata, si richiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria
Si indicano sin d'ora quali testimoni, con ogni più ampia riserva:
1) Ing. con studio in Torino via Enrico Petrella n.10 Testimone_1
2) , residente in [...], Controparte_2
3) , residente in [...] Testimone_2
Cont Ammettere, laddove ritenuta necessaria, CTU tecnica volta a verificare i lavori effettuati da e la gravità dell'inadempimento
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
ACCERTATO il rapporto contrattuale intercorso tra le parti;
ACCERTATA l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato in data 15 novembre 2022 e successive integrazioni fra e avente ad oggetto la Parte_1 Controparte_1 realizzazione di un banco di collaudo e smistamento inserti meglio specificato nell'offerta 050/2022, stante la gravità dell'inadempimento e la decorrenza del termine
- DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE la Controparte_3
(P.IVA con sede legale in Torino corso Montevecchio 50, alla restituzione a
[...] P.IVA_1
favore della della somma di Euro 59.902,00 dettagliata in narrativa, Parte_1
oltre interessi moratori dal dovuto sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria
IN VIA SUBORDINATA
pagina 2 di 13 Accertare il grave inadempimento della per i motivi già indicati in narrativa e CP_1 per l'effetto,
DICHIARARE RISOLTO il contratto per esclusivi fatto e colpa della con ogni CP_1
conseguenza di Legge
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti, ed onorari del giudizio, oltre Spese Generali, C.P.A. e I.V.A. come per Legge ed oltre i diritti tutti successivi al deposito della sentenza.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
pagina 3 di 13 1.2. Con atto di citazione datato 18/11/2024, ritualmente notificato in data 18/11/2024, la società
[...]
a socio unico (d'ora in avanti, per brevità, anche solo ) ha Parte_1 Parte_1 convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino la d'ora in avanti, Controparte_1
Cont per speditezza, anche solo ) citandola a comparire all'udienza del 25 marzo 2025 e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“NEL MERITO
ACCERTATO il rapporto contrattuale intercorso tra le parti;
ACCERTATA l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato in data 15 novembre 2022 e successive integrazioni fra e avente ad oggetto la Parte_1 Controparte_1 realizzazione di un banco di collaudo e smistamento inserti meglio specificato nell'offerta 050/2022, stante la gravità dell'inadempimento e la decorrenza del termine
- DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE la Controparte_3
(P.IVA con sede legale in Torino corso Montevecchio 50, alla restituzione a
[...] P.IVA_1
favore della della somma di Euro 59.902,00 dettagliata in narrativa, Parte_1
oltre interessi moratori dal dovuto sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria
IN VIA SUBORDINATA
Accertare il grave inadempimento della per i motivi già indicati in narrativa e CP_1 per l'effetto,
DICHIARARE RISOLTO il contratto per esclusivi fatto e colpa della con ogni CP_1 conseguenza di Legge.”
1.3. Il giudice istruttore, con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 21/1/2025, rilevata la scadenza del termine di cui all'art. 166 c.p.c. per la costituzione del convenuto (previsto ad “almeno settanta giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione” e dunque spirato, nel caso di specie, in data
14/1/2025) e verificata la rituale notificazione della citazione, ha dichiarato la contumacia della parte convenuta.
1.4. Con Ordinanza in data 23/4/2025 il Giudice:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
pagina 4 di 13 - ha rilevato, infatti, che, secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 17/7/2025, poi anticipato - con successiva Ordinanza del 13/5/2025 - al 20/5/2025, per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del già menzionato termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
1.5. La parte attrice ha depositato le “note scritte” precisando le conclusioni così come in epigrafe.
pagina 5 di 13
2. Sulle domande di merito proposta dalla parte attrice in via principale.
2.1. Le domande proposte dalla parte attrice in via principale risultano fondate e meritevoli di accoglimento, nei limiti e secondo le precisazioni che seguono.
2.2. Invero, risultano sufficientemente provate le seguenti circostanze dedotte dalla parte attrice in atto di citazione:
Parte
- Nel novembre 2022 la – odierna attrice - contattava la Parte_1 [...]
odierna convenuta in contumacia - per ottenere la fornitura di un “banco di Controparte_1
Cont collaudo e smistamento inserti con industria 4.0”, la si impegnava a realizzare e consegnare alla il macchinario, nei tempi e con le caratteristiche pattuite nel contratto stipulato in data Parte_1
15 novembre 2022 (doc. 3 di parte attrice).
Cont
- Nel dettaglio il macchinario richiesto dalla e offerto dalla (sempre doc. 3 di parte Parte_1
attrice) doveva, in sintesi, essere in grado di valutare automaticamente la rispondenza degli inserti riaffilati (che la vende ai propri clienti previo confezionamento) agli standard prefissati, Parte_1
con conseguente riempimento automatico delle scatolette contenitrici con marchio e Parte_1
scarto dei prodotti non conformi.
- Le parti concordavano in euro 59.500,00 oltre I.V.A., per un totale di euro 73.139,00, il prezzo del macchinario, con consegna a 120 giorni lavorativi dall'ordine e pagamento come di seguito dettagliato:
50% all'ordine, 30% al collaudo, 20% a 60 giorni dal collaudo (cfr. doc. 3 di parte attrice). Cont
- Conformemente a quanto pattuito, il 22 dicembre 2022 la emetteva fattura di acconto n.34/E dell'importo di euro 29.750,00, pari al 50 % del totale, oltre IVA (pari, quest'ultima, a euro 6.545,00):
l'importo di euro 36.295,00 veniva interamente corrisposto da (cfr. doc. 5 e Parte_1
6 di parte attrice, rispettivamente, fattura e contabile pagamento).
- Decorso inutilmente il termine della prima consegna prevista, il 19 luglio 2023 l'attuale parte convenuta contumace, avvedutasi di alcune criticità del banco di collaudo superabili con l'integrazione di un “modulo guida robot”, formulava un'ulteriore offerta per euro 7.350,00, oltre I.V.A., accettata dall'odierna attrice, e fissava la nuova data di consegna al 31.10.2023 (si veda doc. n. 7 di parte attrice).
- Ancora una volta, conformemente agli obblighi contrattuali assunti, la Parte_1
corrispondeva la somma di euro 8.967, 00, a saldo della fattura 16/E emessa dalla
[...]
Cont il 18 luglio 2024 (cfr. doc. 8, fattura e doc. 9, contabile di pagamento). CP_1
Cont
- Nel dicembre del 2023 la consegnava alla il macchinario privo della parte Parte_1 meccanica ed elettronica e dunque inidoneo all'uso pattuito (cfr. doc. 16 di parte attrice, accordo di pagina 6 di 13 mediazione, di cui si dirà subito dopo). Seguivano, pertanto, numerose diffide ad adempiere e solleciti della (si vedano i doc. 10; 11; 12; 13 e 14 di parte attrice). Parte_1
- In seguito, in data 2 febbraio 2024, la depositava domanda di mediazione Parte_1 avanti l'organismo abilitato FACILITA (cfr. doc. 15 di parte attrice). La procedura di mediazione si concludeva con il verbale del 13 marzo 2024 (doc. 16) con il quale veniva concordato il collaudo del macchinario e la consegna dello stesso entro i termini perentori, rispettivamente, del 29 aprile e del 6 maggio 2024, con conseguente versamento del saldo del prezzo pattuito.
- Come previsto nell'accordo di mediazione, il 15 marzo 2024 la ritrasferiva CP_1
nella propria azienda il macchinario per provvedere al completamento.
- Decorsi inutilmente i termini stabiliti nell'accordo di mediazione (29 aprile per il collaudo e 6 maggio
Cont per la consegna), solo in data 17 maggio 2024 la provvedeva a ritrasportare il macchinario (non funzionante, come meglio si dettaglierà infra) nello stabilimento della (cfr. Parte_1
doc. 21 e doc. 22 di parte attrice).
Cont
- Con comunicazione a mezzo PEC del 11 luglio 2024 la parte attrice comunicava alla che “stante la vana decorrenza di ogni termine già concessoLe” si era determinata a “risolvere il contratto per Suo grave inadempimento”. Nello specifico, nella diffida ad adempiere di parte attrice (doc. 23), si leggeva:
“La invito e diffido a terminare a regola d'arte ed a collaudare la macchina utensile ad oggi ancora inutilizzabile entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della presente, d'intesa che, decorso inutilmente il citato termine, il contratto avrà da intendersi risolto per Sua esclusiva responsabilità, con diritto della mia assistita alla restituzione di tutto quanto versato, pari a Euro 59,902 IVA inclusa, oltre ogni ulteriore danno patito e patento”.
- Al fine di acclarare la mancata corrispondenza del macchinario alle caratteristiche meccaniche ed elettroniche pattuite, la chiedeva all'ing. di esaminare il Parte_1 Testimone_1
banco di collaudo e smistamento inserti realizzato da CP_1
- L'ing. predisponeva dunque una relazione in data 15 ottobre 2024 (cfr. doc. 32, perizia di Tes_1
parte attrice) dalla quale emergeva, inter alia e per quanto qui rileva, che il macchinario consegnato
Cont dalla alla : “- non può considerarsi un prodotto finito;
- non risponde, in ogni caso, Parte_1 alle indicazioni contenute nel documento "Banco di collaudo e smistamento inserti" (…). - Dal punto di vista meccanico (intendendo sistemi di posizionamento, sistemi di riferimento, sistemi di carico e scarico, piano di lavoro su lamiera di carter verniciato, ecc.) non evidenzia alcuna logica di funzionamento. (…) In buona sostanza, si ritiene che, al di là della incompletezza, tale macchina, con le “soluzioni” adottate per la zona di lavoro, non possa essere in grado di effettuare i collaudi necessari a stabilire se un profilo risulta essere perfettamente rettificato o meno, in quanto mancante
pagina 7 di 13 di qualsiasi componente, o predisposizione per tale componente, atto a garantire le necessarie tolleranze”. Cont
- Nonostante l'inadempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta da parte della (il macchinario, seppur in ritardo, veniva effettivamente consegnato – cfr. doc. 16 e doc. 21, ma non funzionante – cfr. la perizia di parte attrice di cui al doc. 32), nel periodo intercorrente tra novembre
2022 e maggio 2024 la parte attrice procedeva al pagamento degli acconti contrattualmente dovuti. In dettaglio, pagava le somme come di seguito dettagliate, tutte comprensive di IVA al 22% (imposta percepita dalla n qualità di cedente): Controparte_1
o fattura 34/E del 20.12.2022 pari a euro 36.295,00 (doc. 5 e 6 di parte attrice, fattura e contabile di pagamento);
o fattura 16/E del 18.7.2023 pari a euro 8.967,00 (doc. 8 e 9 di parte attrice, fattura e contabile di pagamento);
o fattura 32/E dell'11.12.2023 pari a euro 6.100,00 (doc. 29 e 30 di parte attrice, fattura e contabile di pagamento)
o fattura 16/E del 13.5.2024 pari a euro 21.777,00, di cui sono stati versati euro 8.540,00 (si vedano i doc. 31 e 30 di parte attrice), per un totale pari a Euro 59.902,00.
- All'esito di tutte le vicende qui riportate, la decideva, dunque, di Parte_1 adire l'Autorità Giudiziaria, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
2.3. Alla luce di tutto quanto dedotto dalla parte attrice ricorrente e dall'ampio materiale probatorio prodotto a sostegno, le domande proposte dalla parte attrice in via principale risultano fondate e meritevoli di accoglimento, nei limiti e secondo le precisazioni che seguono.
Come si è detto, stante la gravità dell'inadempimento dell'attuale convenuta contumace, la
[...]
in data 11.7.2024 aveva inviato tramite PEC formale diffida, intimando alla Parte_1 [...]
di adempiere entro i successivi quindici giorni, espressamente prevedendo che, CP_1
decorso tale termine, il contratto doveva considerarsi risolto ex lege in base all'art. 1454 c.c.
È dunque opportuno premettere alcune considerazioni di ordine giuridico sulla “diffida ad adempiere” di cui all'art. 1454 c.c. che, al primo comma, prevede che “alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere entro un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto”.
La risoluzione del contratto su diffida è una risoluzione di diritto attuata direttamente dal creditore mediante un atto di intimazione.
pagina 8 di 13 Ai sensi dell'art. 1454, 3° comma, c.c., infatti, “decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto”.
Deve condividersi la tesi secondo cui, benché il potere risolutorio abbia titolo nella legge, l'atto del creditore rivesta natura negoziale perché mediante tale atto il creditore dispone direttamente del suo rapporto contrattuale.
I presupposti della risoluzione per diffida sono tre:
• l'atto di diffida comunicato per iscritto al debitore;
• la congruità del termine ultimo fissato per l'adempimento;
• l'inadempimento di non scarsa importanza imputabile al debitore.
Con riguardo al secondo dei suddetti presupposti, l'art. 1454, 2° comma, c.c. richiede che il termine non sia inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
Per quanto concerne l'ultimo dei citati presupposti, va rilevato che l'inadempimento può consistere nella totale e definitiva insesecuzione del contratto, nella inesattezza della prestazione o nel ritardo e, in ogni caso, esso dev'essere di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. .
Sul punto, la Cassazione ha, infatti, affermato che la diffida ad adempiere è un rimedio concesso al contraente adempiente che postula, per la produzione del suo effetto (la risoluzione di diritto del contratto), in base ai principi fissati, rispettivamente, dagli artt. 1218 e 1455 c.c., la imputabilità e la gravità dell'inadempimento (cfr. Cass. civile 30 marzo 1981 n. 1812).
Quanto agli effetti della diffida, il contratto si risolve di diritto senza ulteriori formalità, per cui non occorre agire in giudizio salva, nel caso di contestazioni, l'azione di accertamento.
In ogni caso, gli effetti della risoluzione rispetto alle parti e rispetto ai terzi sono gli stessi della risoluzione giudiziale.
Nel caso di specie sussistono, e sono stati documentalmente provati, tutti e tre i requisiti per l'attivazione del rimedio della risoluzione stragiudiziale ex art. 1453 c.c.. Segnatamente:
• l'atto di diffida è stato comunicato dalla per iscritto, tramite PEC del 11/7/2024, Parte_1
Cont alla , in un momento – dunque – di molto successivo alla scadenza del termine ultimo per l'esecuzione del contratto, fissato dall'accordo di mediazione al 29 aprile 2024 (doc. 23 e doc.
16);
• il termine di 15 giorni fissato per l'adempimento è conforme al parametro dettato dall'art. 1454, secondo comma, c.c. ed è dunque da considerarsi congruo;
• l'assenza di qualsiasi logica di funzionamento nel macchinario consegnato si traduce senz'altro in un inadempimento di non scarsa importanza, imputabile alla poiché, CP_1 pagina 9 di 13 da un lato, la prestazione è stata offerta in ritardo e, dall'altro, il bene oggetto della fornitura non corrisponde a quanto era stato contrattualmente stabilito (il banco di collaudo, infatti, “dal punto di vista meccanico non evidenzia alcuna logica di funzionamento”, doc. 32).
La , in qualità di parte adempiente (tutte le somme contrattualmente dovute dal novembre Parte_1
2022 al maggio 2024 sono state corrisposte), in presenza di un inadempimento di non scarsa importanza (il banco di collaudo non funzionante) ha legittimamente attivato il rimedio della risoluzione stragiudiziale ex art. 1453 c.c., ottenendo di diritto l'effetto risolutorio che il sottoscritto giudice deve accertare, essendosi inverati i presupposti normativamente previsti per la produzione di tale effetto.
E ciò perché risulta accertata, da un lato, la gravità dell'inadempimento della parte convenuta ai sensi dell'art. 1455 c.c. e, dall'altro, pienamente soddisfatto l'onere probatorio gravante sulla parte attrice, nei termini seguiti dalla più recente giurisprudenza e pienamente condivisi da questo Tribunale, secondo cui “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass. Sez. unite 30 ottobre 2001 n.
13533, in Guida al dir. n. 45/2001 pag. 40; Cass. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341 in Guida al dir. n.
8/2002 pag. 94; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Tribunale
Torino, Sent. 15 giugno 2007 n. 4134/07 in Il Foro Padano 2007 n. 1, I, pag. 239; Tribunale Torino,
Sent. 06 novembre 2008 n. 7297/08 in Il Foro Padano 2009 n. 1, I, pag. 122, in Il Caso.it on line, sez. I, documento 1411/2008 sul sito www.ilcaso.it).
Nel caso di specie la parte attrice ha sufficientemente provato l'esistenza del titolo, fonte negoziale del credito fatto valere nel presente giudizio (cfr. doc. 3) e ha allegato l'inadempimento della controparte, fornendone altresì sufficiente prova, sia grazie all'accordo di mediazione sottoscritto da entrambe le parti (doc. 16), sia grazie alla produzione della perizia dell'ing. (doc. 32 di parte attrice). Tes_1
Come risulta documentalmente provato, infatti, la ha Parte_1
tempestivamente eseguito la propria prestazione (pagamento di tutti gli acconti contrattualmente previsti, come da contabili allegate all'atto di citazione, nel periodo intercorrente tra novembre 2022 e maggio 2024), senza tuttavia ottenere in cambio l'esatta controprestazione da parte della
[...]
Controparte_1
L'attuale convenuta, invece, si è limitata a consegnare, peraltro in ritardo rispetto alle scadenze contrattualmente previste (cfr. doc 16 e doc. 21), un macchinario che “non evidenzia alcuna logica di
pagina 10 di 13 funzionamento” e che non può considerarsi “un prodotto finito” (sempre doc. 32 di parte attrice) e, essendo rimasta contumace, non ha ovviamente allegato né fornito prova di alcuna fattispecie estintiva, modificativa o impeditiva del diritto di credito di controparte e, neppure, dell'avvenuto adempimento
(totale o parziale) dell'obbligazione dedotta in contratto (i.e. la fornitura del banco di collaudo e smistamento inserti corrispondente alle caratteristiche pattuite).
2.4. Tenuto conto dei rilievi che precedono, risultano irrilevanti le deduzioni istruttorie proposte dalla parte attrice.
2.5. Pertanto, in accoglimento delle domande di merito proposta dalla parte attrice in via principale:
- deve accertarsi e dichiararsi l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato in data 15 novembre 2022
e successive integrazioni fra e avente ad Parte_1 Controparte_1
oggetto la realizzazione di un banco di collaudo e smistamento inserti meglio specificato nell'offerta
050/2022, ai sensi degli artt. 1454 e 1455 c.c. e, per l'effetto:
- la parte convenuta contumace dev'essere dichiarata tenuta e condannata Controparte_1 alla restituzione in favore di parte attrice della somma di Euro 59.902,00, ai sensi dell'art. 1458 c.c.
In favore della parte attrice devono anche riconoscersi gli interessi di mora dal 11/7/2024 (i.e. dalla diffida ad adempiere formulata da parte attrice, doc. 23) fino al saldo effettivo, ai sensi del D.Lgs. n.
231/2002.
pagina 11 di 13
3. Sulle spese processuali del presente giudizio.
3.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte convenuta dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte attrice le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M.
13 agosto 2022 n. 147).
3.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà -quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00” :
Euro 2.552,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 4.253,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 8.433,00.
Si deve anche richiamare l'art. 20, comma 1 bis, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, ai sensi del quale: “
1- bis. L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella. Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.”
I compensi per tale attività vengono liquidati sulla base della Tabella 25-bis) allegata al predetto
Regolamento, secondo il seguente valore di liquidazione previsto nello scaglione “da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00”, nella misura minima:
Euro 504,00 per la fase dell'attivazione;
Euro 1.008,00 per la fase di negoziazione;
Euro 1.966,00 per la fase di conciliazione;
per un totale di Euro 3.478,00.
Pertanto, i compensi devono essere liquidati in complessivi Euro 11.911,00 oltre alle spese documentate, pari a Euro 786,00 (di cui Euro 759 per il contributo unificato ed Euro 27 per la marca da bollo), al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
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P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
21000/2024 R.G. promossa dalla società in persona Parte_1 dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore IG (parte Parte_2
attrice) contro la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore (parte convenuta), in contumacia di quest'ultima, in accoglimento delle domande proposte dalla parte attrice in via principale:
1) Accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato in data 15 novembre 2022 e successive integrazioni fra vente ad Parte_1 Controparte_1 oggetto la realizzazione di un banco di collaudo e smistamento inserti meglio specificato nell'offerta
050/2022, ai sensi degli artt. 1454 e 1455 c.c. e, per l'effetto:
2) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta contumace in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore della parte attrice, per le causali di cui in motivazione, della somma di Euro 59.902,00, interessi di mora dal 11/7/2024 (i.e. dalla diffida ad adempiere formulata da parte attrice, doc. 23) fino al saldo effettivo, ai sensi del D.Lgs.
n. 231/2002.
3) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta contumace in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla parte attrice le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 11.911,00 per compensi ed Euro 786,00 per spese documentate (contributo unificato e marca da bollo), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del
15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Così deciso in Torino, in data 26 maggio 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
Provvedimento redatto in minuta dalla Dott.ssa Elisa BELOSSI, Magistrato Ordinario in tirocinio.
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