Ordinanza collegiale 28 gennaio 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 00244/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00448/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di PE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 448 del 2021, proposto da
Comune di PE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pierluigi Vasile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in PE, via Misticoni, n. 3;
contro
Segretariato Regionale Ministero della Cultura per L'Abruzzo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo con esclusione della Città dell'Aquila, Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
nei confronti
Agenzia di Viaggi e Turismo di CA Guido ed Ada, CA Viaggi e Vacanze S.r.l.s., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del Ministero della cultura - Commissione Regionale per il patrimonio culturale dell''Abruzzo n. 111 del 7 ottobre 2021 a firma del Presidente Nicola Macri, con cui, su iniziativa, istanza ed istruttoria della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Chieti e PE, è stato dichiarato di interesse culturale, ai sensi dell’art.10, comma 1 e comma 3, lett. d) del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni, l’immobile di proprietà del Comune di PE sito in PE, Piazza della Repubblica, n. 15, individuato al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 20, particella 28, e, conseguentemente, è stato sottoposto a tutte le disposizioni di tutela da dette norme previste, e ciò in ragione dei motivi contenuti nella relazione storico-artistica della Soprintendenza del 23 settembre 2021, al detto decreto allegata per farne parte integrante;
nonché per la declaratoria di illegittimità e l'annullamento di ogni e qualsiasi atto presupposto, connesso e conseguente comunque richiamato nel provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Segretariato Regionale Ministero della Cultura per L'Abruzzo, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo con esclusione della Città dell'Aquila e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato il Comune di PE ha adito l’intestato Tribunale per la declaratoria di illegittimità e l'annullamento del decreto del Ministero della cultura - Commissione Regionale per il patrimonio culturale dell'Abruzzo n. 111 del 7 ottobre 2021, con cui l'immobile di proprietà comunale sito in PE, Piazza della Repubblica, n. 15, individuato al catasto fabbricati al foglio 20, particella 28, è stato dichiarato di interesse culturale, ai sensi dell'art.10, comma 1 e comma 3, lett. d) del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e, conseguentemente, è stato sottoposto a tutte le disposizioni di tutela da dette norme previste, sulla base dei motivi contenuti nella relazione storico-artistica della Soprintendenza del 23 settembre 2021, allegata al decreto stesso.
2. In punto di fatto giova rilevare che l’immobile di proprietà comunale oggetto della dichiarazione di interesse culturale in questa sede contestata è stato in passato sede della storica Agenzia Viaggi e Turismo CA. Con nota n. 9408 del 22/06/2021 la Soprintendenza ABAP CH-PE comunicava al Comune di PE ed al sig. Guido CA, rispettivamente proprietario e possessore del bene, l’avvio del procedimento di verifica dell’interesse culturale per l’immobile in questione ai sensi dell’art. 10 comma 3 lettera d), e degli artt.13 e 14 del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004.
Con il gravato decreto, sulla base dell’istruttoria effettuata e, segnatamente, della relazione storico-artistica di cui alla nota prot n. 14457 del 22.9.2021, che attestava la sussistenza dell'interesse culturale, la Commissione Regionale per il patrimonio culturale deliberava il riconoscimento dell’interesse culturale del bene per i motivi contenuti nell'allegata relazione storico-artistica sottoponendolo a tutte le disposizioni di tutela contenute nel Codice.
3. Il ricorso è affidato alla denuncia della seguente articolata censura con cui si deduce:
“ 1. Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di legge richiamate ed applicate nel decreto che si impugna, anche in relazione ad una ricostruzione dei fatti gravemente viziata da eccesso di potere per travisamento dei fatti e sviamento di potere. Violazione di legge per motivazione inconferente, incoerente e contraddittoria ”.
Secondo la tesi dell’ente civico ricorrente il bene del quale si discute non presenta di per sé alcun interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico, come richiesto dell’art. 10, comma 1 del D.lgs. n.42/2004, trattandosi di una modesta costruzione da sempre adibita ad attività commerciale (Agenzia viaggi e biglietteria) priva di pregi di qualunque genere e, meno che mai, di un qualunque pregio artistico.
Deduce inoltre il Comune che l’immobile non presenta neppure un qualunque rilievo storico e non testimonia fatti e vicende di rilievo “particolarmente importante” che hanno interessato o interessano istituzioni pubbliche collettive o religiose, neppure locali prescritti dall’art.10 comma 3 lett. d) del D.lgs. n.42/2004.
La costruzione non ha mai rivestito interesse per essere testimonianza della identità e della storia di istituzioni di interesse collettivo, visto che non è stata luogo ed occasione di alcun evento culturale e/o storico, ma di una attività economica.
Le motivazioni sulle quali si fonda la dichiarazione di interesse culturale contestata consistono esclusivamente in quelle che sorreggono la proposta della Soprintendenza, ovvero quelle contenute “ nella relazione storico-artistica ” appositamente redatta, che la Commissione richiama, “ ritenendola congrua e fondata ” e che allega al decreto per farne parte integrante, in cui, brevemente, sono richiamate la storia delle agenzie di viaggio e turismo e lo sviluppo dell’Agenzia di Viaggi e Turismo di CA Guido: si tratta, dunque, della celebrazione dell’attività della famiglia CA (e non, dunque, dell’immobile in cui ha sede), testimonianza dell’imprenditoria che ha contribuito alla rinascita della città nel dopoguerra e indispensabile punto di riferimento del cd. “quadrilatero centrale”. Tuttavia, ciò che viene in rilievo è l’assenza di un collegamento tra quanto sopra evidenziato e l’immobile in questione, mancando del tutto tratti distintivi sullo stesso.
Quindi, il Comune ricorrente evidenzia l’assoluta assenza di differenziazione tra l’immobile di cui si discute e tanti altri della zona, per cui un vincolo simile non può essere giustificato.
Infine, secondo le prospettazioni dell’Ente civico, il decreto impugnato, oltre ad essere totalmente illogico, illegittimo e discriminante, in forza del vincolo costituito, arreca un grave pregiudizio al Comune di PE che verrebbe a trovarsi nella impossibilità di dare esecuzione al piano di riqualificazione delle aree ferroviarie approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 134 in data 11 dicembre 2018 che contempla, tra l’altro, la demolizione dell’edificio in questione.
4. Si sono costituiti in resistenza al ricorso, con atto di mera forma, il Segretariato Regionale Ministero della Cultura per L'Abruzzo, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo con esclusione della Città dell'Aquila ed il Ministero della Cultura.
5. Con ordinanza collegiale n. 51/2025 del 28/01/2025 questo Tribunale, ritenendo necessari, ai fini del decidere, approfondimenti istruttori, ha richiesto alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Chieti e PE una dettagliata relazione sui fatti di causa e sulle specifiche censure di cui al ricorso, nonché il deposito di ogni documento utile ai fini della decisione, ed ha rinviato per la trattazione del merito del ricorso all’udienza pubblica del giorno 6 giugno 2025.
6. In esecuzione dell’ordine istruttorio impartito la Soprintendenza ha depositato agli atti di causa documenti ed un rapporto informativo con cui ha contestato sia l'esposizione di fatto che i profili di diritto dedotti ed ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto privo di merito di fondatezza.
7. In prossimità dell’udienza di trattazione di merito il Comune ha depositato una memoria ex art. 73 c.p.a. riportandosi alle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo e chiedendone l’integrale accoglimento.
8. All’udienza pubblica del 5 giugno 2025, la causa è stata chiamata ed introitata per la decisione.
9. Il ricorso non è meritevole di positivo apprezzamento per le ragioni appresso specificate.
10. In via preliminare appare opportuno ricostruire brevemente il quadro giuridico e giurisprudenziale di riferimento all’interno del quale si colloca la fattispecie per cui è causa.
La nozione normativa di “ bene culturale ” si desume dalla lettura congiunta degli articoli 2, 10 e 11 del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio): in base all'articolo 2, comma 2, sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
In particolare l’articolo 10, comma 1, del Codice dei beni culturali prescrive: « 1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico ». Tale disposizione normativa individua, quindi, distinte categorie di beni culturali, ossia delle cose assoggettate alle disposizioni di tutela contenute nel titolo I della parte seconda del Codice, tra le quali le misure di protezione (articoli 20 e seguenti, che individuano le tipologie di interventi vietati o soggetti ad autorizzazione), le misure di conservazione (articoli 29 e seguenti) e le misure relative alla circolazione dei beni (articoli 53 e seguenti).
Nell’ambito delle categorie dei beni individuati dall’articolo 10 occorre distinguere i beni culturali, di cui ai commi 1 e 4, appartenenti a soggetti pubblici (o a persone giuridiche private senza fine di lucro), che divengono tali solo a seguito della verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12, e quella dei beni culturali appartenenti a privati, o a chiunque appartenenti (commi 3 e 4), che diventano tali solo a seguito della dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13.
Per quanto di interesse alla presente causa, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 – come modificato dalla legge 124/2017 – per i beni indicati dall'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre 70 anni, vige una presunzione di interesse culturale ed è prevista l’applicazione agli stessi delle disposizioni di tutela fino a quando non sia stata compiuta la relativa verifica. La verifica dell'interesse culturale, dispone lo stesso articolo 12, è effettuata, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, da parte dei competenti organi del MIBAC. In caso di accertamento positivo dell'interesse culturale (c.d. vincolo), i beni sono definitivamente assoggettati alle disposizioni di tutela previste dal Codice; qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, queste sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di tutela (articolo 12, comma 4).
Come già detto, l’articolo 10, comma 3, individua inoltre i beni che sono considerati beni culturali per l'interesse particolarmente importante o eccezionale che rivestono (c.d. interesse qualificato), ma solo a seguito della dichiarazione di interesse culturale, disciplinata dall'articolo 13, al fine di sottoporre i beni ai "vincoli" di tutela. In base all'articolo 14, il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale è avviato dal Soprintendente, anche su motivata richiesta della Regione o di ogni altro ente territoriale interessato, ed è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto (articolo 15).
In definitiva, risulta chiaro che la verifica dell’articolo 12 del Codice prevede una presunzione legale relativa di culturalità e una sottoposizione al regime integrale di bene culturale fino a che il procedimento di verifica non si sia espressamente concluso con un provvedimento amministrativo negativo di quell’interesse, ovvero con un provvedimento positivo che conferma e consolida il regime medesimo, spiegando gli effetti di un’ordinaria dichiarazione di bene culturale ai fini della successiva trascrizione del vincolo (articolo 12, comma 7).
Emerge, inoltre, dal quadro normativo sopra richiamato nettamente la differenza tra la “ verifica ” di culturalità ai sensi dell’articolo 12 del Codice e la “ dichiarazione ” ai sensi del successivo articolo 13 perché, a fronte di procedimenti volti alla verifica dell'interesse storico-artistico di un bene che appartiene ad un ente pubblico o a persona giuridica privata senza fine di lucro, e che dunque è presunto bene culturale in ragione di tale appartenenza, la motivazione del provvedimento di tutela non deve dar conto della presenza di un interesse particolarmente importante, interesse questo che deve invece caratterizzare la cosa oggetto di dichiarazione di bene culturale che appartiene a privati.
In altri termini, come di recente ribadito da questo Tribunale (T.A.R. PE, sentenza 30 ottobre 2024 n. 315/2024) perché la verifica dell'articolo 12 d.lgs. n. 42 del 2004 si concluda nel senso della conferma della qualità di bene culturale di una cosa, è sufficiente che si dimostri che questa possieda un interesse culturale (“senza aggettivazioni”, come dice la relazione di accompagnamento al Codice), non già quell'interesse qualificato ricavabile dalla locuzione interesse particolarmente importante (articolo, 10, comma 3, lett. a, b e d) o eccezionale interesse (articolo 10, comma 3, lett. c, d-bis, e) (in tali termini, Cons. Stato, Sez. VI, Sent., (data ud. 19/05/2015) 16/07/2015, n. 3560).
La giurisprudenza amministrativa ha, poi, pacificamente sostenuto che il giudizio che presiede all'imposizione di una dichiarazione di interesse culturale storico-artistico è connotato da un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l'applicazione di cognizioni tecnico-scientifiche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari (della storia, dell'arte e dell'architettura) caratterizzati da ampi margini di opinabilità; ne consegue che l'accertamento compiuto dall'Amministrazione preposta alla tutela è sindacabile in sede giudiziale esclusivamente sotto i profili della ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, il quale impedisce al giudice di sostituire la propria valutazione opinabile a quella dell'amministrazione (tra le tante, Consiglio di Stato, sez. VI, 25 gennaio 2022, n. 497 e precedenti ivi richiamati; Consiglio di Stato sez. VI, 04/09/2020, n.5357; T.A.R. PE, sentenza 30 ottobre 2024 n. 315/2024 ).
11. Ebbene, così chiarito il quadro normativo di riferimento e richiamata la giurisprudenza in materia, rileva il Collegio che dal tenore dei profili di illegittimità dedotti in ricorso emerge il tentativo di sindacare inammissibilmente il merito della valutazione posta alla base del provvedimento impugnato, non ravvisandosi le censure di difetto di istruttoria e di motivazione.
Nella specie, occorre rilevare che l’immobile in Piazza della Repubblica, 15 denominato “ Agenzia CA” , essendo di proprietà comunale, già si configurava ope legis in via presuntiva come bene culturale sottoposto alle disposizioni di tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio, Parte II, fino alla conclusione del procedimento di verifica dell’interesse culturale. Ne consegue pertanto che, alla data di adozione della Deliberazione del Consiglio comunale n. 134 in data 11 dicembre 2018 di approvazione del piano di riqualificazione e sistemazione delle aree ferroviarie di risulta, l’immobile in questione era già soggetto a tutela ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali, tutela che è stata confermata con il procedimento di verifica dell’interesse culturale avviato dalla Soprintendenza che ha condotto all’adozione del provvedimento impugnato.
La relazione sulla verifica dell’interesse culturale allegata al provvedimento impugnato, pur non riconoscendo all’immobile de quo caratteristiche architettoniche intrinsiche particolarmente rilevanti, fornisce tuttavia adeguate ragioni per l'imposizione del vincolo, legate non solo alle vicende di un lungimirante imprenditore - il AV CA – che rappresentano lo spirito imprenditoriale della città di PE e lo spirito di rinascita dell’Italia post-bellica in termini testimoniali, ma anche al contesto in cui sorge la costruzione partecipando “ alla configurazione del tessuto urbano di uno dei principali sistemi insediativi della città, il cosiddetto “quadrilatero centrale” che rappresenta un ambito urbano particolarmente significativo ai fini della lettura e comprensione dei meccanismi di fondazione ed espansione di PE, caratterizzata da una natura policentrica legata ai molteplici nuclei originari inglobati dal recente sviluppo ”.
Dunque, rilevante a tal fine è, “ il luogo strategico in cui tale agenzia è nata, tra i più iconici della città, ovvero nella piazza della stazione principale di PE, porta della città verso il mondo, in adiacenza alla storica biglietteria (FEA) della linea ferroviaria a scartamento ridotto PE-Penne realizzata nel 1934 (tutelata anch’essa ai sensi della Parte seconda del Codice dei beni Culturali) .” La tutela del discusso immobile è giustificata, quindi, non per le caratteristiche intrinseche dello stesso, ma anche e piuttosto per la “ sua rilevanza rispetto al contesto in cui sorge ”, ed in ciò sta la sua peculiarità rispetto ad altre costruzioni simili situate nella medesima zona.
In buona sostanza, la sussistenza dell’interesse culturale è stata riscontrata mediante le valutazioni espresse per relationem dal provvedimento che richiama la relazione storico-artistica, laddove si afferma che l’immobile costituisce “ testimonianza della storia collettiva di un territorio che, uscito dai disastri bellici, tentava di riavviare l’economia locale ”. Come correttamente evidenziato dalla Sovrintendenza, l’immobile in questione, con motivazione che risulta immune dai vizi denunciati, oltre ad essere un’importante testimonianza di una precisa epoca storica, è senz’altro anche una testimonianza dell’identità e della particolare storia di PE, nata fin dall’origine come città commerciale e motore trainante dell’intera economia abruzzese. L’edificio, a prescindere dalle sue caratteristiche strutturali ed architettoniche, rappresenta quindi un elemento di interesse storico testimoniale di una fondamentale fase evolutiva della città di PE.
Non ha pregio giuridico, pertanto, la tesi del Comune ricorrente che tende a contestare la sussistenza l’interesse culturale sul presupposto che l’immobile sarebbe privo di qualsiasi peculiarità costruttiva, tipologica e morfologica, e di pregio artistico, in quanto dette considerazioni si risolvono in una critica all’operato della Sovraintendenza e attengono al merito della valutazione, che però non può essere sindacato da questo Giudice, il cui controllo, come già evidenziato, è limitato al vaglio di ragionevolezza e logicità (cfr. Cons. St., sez. VI, 28.12.2015, n. 5844; Cons. St., sez. VI, 28.10.2015, n. 4925; Cons. St., sez. VI, 04.06.2015, n. 2751).
Inoltre la tesi del Comune non tiene conto del fatto che la sussistenza del vincolo di interesse ex art. 12 del D.lgs n. 42/04 non necessariamente deve fondarsi sul pregio artistico o sulle qualità costruttive ed architettoniche dell’edificio in sé, ma può risiedere anche nel “ valore immateriale ” del bene e nella sua attitudine a veicolarne la testimonianza storica in conformità all’orientamento giurisprudenziale secondo cui il vincolo di destinazione d'uso del bene culturale, ex art. 10 del Codice dei beni culturali, può essere imposto a tutela di beni che sono espressione di identità culturale collettiva, non solo per disporne la conservazione sotto il profilo materiale, ma anche per consentire che perduri nel tempo la condivisione e la trasmissione della manifestazione culturale immateriale, di cui la cosa contribuisce a costituirne la testimonianza. (Cons. Stato, Sez. V, sentenza 18/07/2024, n. 6440, conferma T.A.R. Campania, sentenza n. 5817/2023).
In proposito, la giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere congrua la tutela apprestata, anche per mezzo di vincoli ex art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004, ad immobili che, sebbene non rilevanti dal punto di vista artistico o architettonico, siano riconosciuti meritevoli di tutela per la propria rappresentatività della storia della realtà cittadina di un determinato periodo e per la loro ubicazione nell’ambito dell’assetto urbanistico storico di una precisa zona comunale.
Infine, il dedotto difetto di motivazione non ricorre, nel caso di specie, anche per l’ulteriore argomento, sopra ricordato, secondo cui, a fronte di procedimenti volti alla verifica dell'interesse storico-artistico di un bene, quale di cui si discute, che appartiene ad un ente pubblico, e che dunque è presunto bene culturale in ragione di tale appartenenza, la motivazione del provvedimento di tutela non deve dar conto della presenza di un interesse particolarmente importante.
12. In definitiva, sulla base delle superiori considerazioni la motivazione che sorregge la verifica dell'interesse culturale - tenuto conto dell'ampio margine di discrezionalità tecnica che connota il potere esercitato - non appare dunque né inadeguata, né incongrua, né inattendibile, avendo l’Amministrazione dato prova di aver compiuto correttamente l’accertamento dei requisiti richiesti dalla legge. Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere respinto.
13. Da ultimo, le specifiche circostanze inerenti alla peculiarità del caso di specie costituiscono elementi che militano per l’applicazione dell’art. 92 c.p.c., come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a. e depongono per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di PE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione e compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PE nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Silvio Lomazzi, Consigliere
Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giardino | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO