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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 01/09/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1152/2020, promossa da:
(C.F. con la mandataria Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
(già , in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in Rieti, Via San Liberatore CP_2
n. 53/A, presso lo studio dell'Avv. GIANLUCA GRAZIANI che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE
contro
(C.F. e (C.F. Controparte_3 C.F._1 Controparte_4
) rappresentati e difesi giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e C.F._2
risposta dall'avv. MIRKO BONARI ed elettivamente domiciliati all'indirizzo PEC
; Email_1
CONVENUTI
e
; CP_5
; Controparte_6
CONVENUTI CONTUMACI
Nonché
(C.F. ) con la mandataria in persona del Controparte_7 P.IVA_2 Controparte_8
procuratore, elettivamente domiciliata in Civitavecchia, Via Lungoporto Gramsci n. 63, presso lo studio dell'Avv. RODOLFO ANTONINI che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
INTERVENUTO EX ART. 105 CPC
Oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.;
Conclusioni: come da verbale dell'udienza dell'1.4.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, on la mandataria conveniva in giudizio Parte_1 CP_2
, , e al fine di veder dichiarata CP_5 Controparte_6 Controparte_3 Controparte_4
l'inefficacia del trasferimento conseguente all'atto di compravendita rep. 50681 racc. 33016 del
19.11.2018, mediante il quale e trasferivano a e CP_5 Controparte_6 Controparte_3
la proprietà di due appartamenti siti in Magliano in Toscana (GR), Fraz. Pereta, Controparte_4
identificati al NCEU del predetto Comune al Foglio 39 part. 77 sub 4 e part. 75 sub 3.
Al riguardo, parte attrice deduceva:
- Che Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. era creditrice di della somma di € CP_5
365.937,90 per saldo debitore alla data del 4.10.2016 del conto corrente n. 10336,39 (sul quale era stato concesso un affidamento di € 200.000,00), chiuso in pari data per passaggio a contenzioso, e di , costituitasi fideiussore con atto del 25.1.2010 fino a Controparte_6
concorrenza della somma di € 360.000,00;
- Che Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. aveva chiesto ed ottenuto, in data 5.5.2017, il decreto ingiuntivo n. 444/2017, non opposto e reso esecutivo in data 4.8.2017, per la complessiva somma di € 365.937,90;
- Che Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. era creditrice di della somma di € CP_5
35.951,53, quale garante della GEST. IMM. SRL, in forza di atto di fideiussione omnibus del
14.7.2003, fino a concorrenza della somma di € 660.000,00, per saldo debitore alla data del
9.8.2016 del conto corrente n. 3230/10729,04, chiuso in pari data per passaggio a contenzioso;
- Che Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. aveva chiesto ed ottenuto, in data 10.4.2017, il decreto ingiuntivo n. 399/2017, provvisoriamente esecutivo e non opposto, per la complessiva somma di € 35.951,53; - Che in data 20.12.2017 è divenuta titolare di un portafoglio di crediti Parte_1
in forza della cessione conclusa con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., pubblicata in
G.U., parte seconda n. 151 in data 23.12.2017;
- Di aver appreso che con atto a rogito Notaio di Grosseto rep. 50681 racc. 33016 del 19.11.2018,
e trasferivano a e la CP_5 Controparte_6 Controparte_3 Controparte_4
proprietà di due appartamenti siti in Magliano in Toscana (GR), Fraz. Pereta, identificati al
NCEU del predetto Comune al Foglio 39 part. 77 sub 4 e part. 75 sub 3.
Tanto premesso in fatto, parte attrice lamentava la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per la revocabilità dell'atto di compravendita, deducendo:
- La sussistenza di una pretesa creditoria, consacrata in due titoli giudiziali;
- la sussistenza dell'eventus damni, stante il trasferimento dell'intero patrimonio immobiliare di cui erano titolari i debitori;
- Che tale operazione avesse quale unico scopo quello di sottrarre al creditore il patrimonio immobiliare degli alienanti debitori;
- La consapevolezza in capi ai terzi acquirenti del pregiudizio arrecato dagli alienanti debitori alle ragioni del creditore attore.
Parte attrice chiedeva, dunque, dichiararsi l'inefficacia dell'atto di trasferimento del 19.11.2018 ai sensi dell'art. 2901 c.c., con vittoria di spese e competenze.
Si costituivano e , preliminarmente contestando la titolarità Controparte_3 Controparte_4
del credito, asseritamente vantato nei confronti degli alienanti, in capo all'odierno attore e, dunque,
la legittimazione attiva. Nel merito, chiedevano il rigetto della domanda attorea non essendo stata fornita la prova della consapevolezza degli acquirenti convenuti di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore di parte alienante.
Nessuno si costituiva per e . CP_5 Controparte_6
Con ordinanza del 20.1.2021, emessa all'esito dello scambio di note scritte, dichiarata la contumacia di e , venivano concessi i termini 183 comma VI c.p.c. CP_5 Controparte_6
In data 4.5.2022 si costituiva con la mandataria chiedendo Controparte_7 Controparte_8
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertato il pregiudizio alle ragioni creditorie
dell'intervenuta dichiarare inefficace ai sensi dell'art. 2901 C.C. nei propri confronti Controparte_9
l'atto di compravendita con firme autenticate per atto Notaio di Grosseto rep. n. 50681 racc. Persona_1 n. 33016 del 19/11/2018 trascritto in data 4/12/2018 ai nn. 16493/11751 e 16494/11752 di form. presso la
Conservatoria dei RR.II. di Grosseto sugli immobili precedentemente indicati in atto, con ordine al
Conservatore di trascrivere l'emananda sentenza, con vittoria delle spese di giudizio”.
All'udienza dell'1.3.2023 i convenuti e chiedevano dichiararsi Controparte_3 Controparte_4
l'inammissibilità dell'intervento di depositato solo dopo lo spirare dei termini di Controparte_7
cui all'art. 183 c.p.c., nonché in quanto volto a tutelare la posizione di un soggetto terzo -Intesa
e nel merito il rigetto della domanda spiegata, giacché infondata. Controparte_9
Con ordinanza del 29.3.2023, qualificato l'intervento di quale intervento adesivo Controparte_8
autonomo, veniva concesso termine al creditore per notificare l'atto di intervento nei confronti dei convenuti contumaci e nonché per depositare “la procura a rogito del CP_5 Controparte_6
Notaio di Milano dell'08.3.2022, Rep. n. 8698 - Racc. n. 5041, registrata il 16/3/2022 al n. 26279 Per_2
serie 1T, rilasciata in favore di dal Dott. in qualità di Amministratore Delegato Parte_2 Persona_3
di - La procura speciale rilasciata in data 30.11.2018 in autentica Notaio Controparte_8 Persona_4
di Pordenone n. 300077/32828 rep. Da cui risulti che agisce quale mandataria di Controparte_8 CP_7
- L'atto di fusione della con la;
-
[...] Controparte_10 Controparte_9
Atto da cui risulti che agisce quale mandataria di . Veniva, inoltre, CP_11 Controparte_12
ammesso l'interrogatorio formale dei convenuti contumaci e e la prova CP_5 Controparte_6
per testi di cui al capitolo n. 1) della memoria di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. di parte convenuta.
All'udienza del 7.6.2023 la causa veniva rinviata per acquisire la documentazione attestante il perfezionamento della notifica dell'atto di intervento ai convenuti contumaci.
All'udienza del 13.9.2023 veniva disposto un rinvio per l'espletamento dell'interrogatorio formale dei convenuti contumaci.
All'udienza del 7.5.2024, riassegnato il fascicolo alla scrivente, veniva disposto un rinvio per procedere all'interrogatorio formale dei convenuti contumaci, onerando parte attrice di provvedere alla notifica dell'ordinanza del 29.3.2023, del decreto del 2.2.2024 e del verbale ex art. 292 c.p.c.,
nonché per procedere all'escussione del teste come da ordinanza del 29.3.2023.
All'udienza del 22.10.2024, dato atto dell'assenza dei convenuti contumaci per rendere interrogatorio formale, si procedeva all'escussione del teste ammesso e con ordinanza emessa in pari data, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 1.4.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva riservata in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
Preliminarmente, occorre procedere alla disamina dell'eccezione formulata da parte convenuta relativa al difetto di titolarità del credito in capo all'odierno attore.
In particolare, ha agito in revocatoria, deducendo di essersi resa cessionaria dei Parte_1
cediti vantata da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nei confronti dei convenuti rumasti contumaci, di cui ai n. 2 D.I. allegati all'atto introduttivo, in forza di un'operazione di cessione in blocco di crediti.
Occorre precisare che l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Ne consegue che fin dal momento in cui la cessione si è
perfezionata, il credito risulta nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta (cfr. Cass. n. 20495/2020).
Ciò detto, occorre, tuttavia, precisare che la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Sez. 6,
Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016).
In tema di onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il contratto di cessione di crediti in blocco ex Legge n. 130/1999 non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità, ben potendo desumersi la titolarità del credito in capo al cessionario dall'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco.
Ciò detto, va distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Nel caso di specie, i convenuti costituitisi hanno contestato la titolarità del credito precisato da in ragione della mancata prova dell'inclusione nel contratto di cessione del credito Parte_1
originariamente vantato da Banca Monte dei paschi di Siena S.p.A., non contestando, tuttavia,
l'operazione di cessione di un blocco di crediti.
Ebbene, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. “In tal caso, infatti,
in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo
non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema
probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più
precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano
i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute
nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione
da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se
esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco
al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle
suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario
fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”(cfr. Cass. n.
17944/2023).
Nel caso di specie, parte attrice ha depositato l'avviso n. 151 del 23.12.2017 pubblicato in Gazzetta
Ufficiale da cui risulta che Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha ceduto a un Parte_1
insieme di crediti individuati secondo i seguenti criteri: “(i) rapporti giuridici regolati dalla legge
italiana; (ii) rapporti giuridici sorti in capo a BM (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente
al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici
risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia
alla data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia
prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n.
278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione
ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da ID Toscana S.p.A.; (vii) rapporti giuridici in
relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l.”.
Alla luce del contenuto dell'avviso di cessione, è possibile ritenere con ragionevole certezza che il credito derivante dal mutuo ipotecario per cui è causa sia stato assegnato all'odierna attrice,
trattandosi di rapporto regolato dalla legge italiana e risultando essere un credito classificato in sofferenza alla data del 31 dicembre 2016, come emerge anche dal ricorso monitorio allegato da parte attrice.
Sempre in via preliminare, quanto all'atto di intervento di on la mandataria Controparte_7
deve ribadirsi, che con ordinanza del 29.3.2023 è stata rilevata l'ammissibilità Controparte_8
dell'intervento del terzo creditore, quale intervento adesivo autonomo (cfr. ex multis Cass. n.
5621/2017).
Ciò detto, tuttavia, non ha fornito documentazione diretta a dimostrare di Controparte_7
agire per nome e per conto di , né ha provato di essere divenuta titolare del credito Controparte_9
di cui al contratto di mutuo sottoscritto con in Controparte_10
forza dell'operazioni di cessione in blocco di crediti conclusa con Controparte_9
Giova, invero, evidenziare come, nonostante il provvedimento emesso in data 29.3.2023 - con il quale il giudice all'epoca assegnatario del fascicolo autorizzava l'interventore a depositare “- La procura a
rogito del Notaio di Milano dell'08.3.2022, Rep. n. 8698 - Racc. n. 5041, registrata il 16/3/2022 al Per_2
n. 26279 serie 1T, rilasciata in favore di dal Dott. in qualità di Amministratore Parte_2 Persona_3
Delegato di - La procura speciale rilasciata in data 30.11.2018 in autentica Notaio Controparte_8 [...]
di Pordenone n. 300077/32828 rep. Da cui risulti che agisce quale mandataria Per_4 Controparte_8
di - L'atto di fusione della con la Controparte_7 Controparte_10 [...]
; - Atto da cui risulti che agisce quale mandataria di -, CP_9 CP_11 Controparte_12
non abbia fornito alcuna documentazione relativa al potere di rappresentanza di CP_7 [...]
né ha provveduto a depositare l'atto di fusione, che risulta solo citato nelle note del Controparte_9
4.4.2023, ma non allegato. Inoltre, non ha fornito elementi concordanti dai quali desumere la titolarità del credito di cui al contratto di mutuo del 29/12/2004 rep. n. 11064 racc. n. 3562, limitandosi a produrre la dichiarazione unilaterale di senza nemmeno allegare l'avviso pubblicato in G.U. Controparte_9
Deve, dunque, dichiararsi il difetto di legittimazione attiva di con la mandataria Controparte_7
Controparte_8
Ciò detto, la domanda attorea è infondata.
Deve premettersi che per l'accoglimento dell'azione in parola, rientrante tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale del creditore, è necessaria la sussistenza delle seguenti condizioni: il diritto di credito verso il debitore;
l'atto dispositivo del debitore;
il pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore;
la conoscenza che il debitore aveva di detto pregiudizio;
la consapevolezza del pregiudizio o partecipazione alla dolosa preordinazione da parte del terzo acquirente nel caso di atti a titolo oneroso.
In primo luogo, in relazione alla sussistenza di un credito, si osserva che consolidato orientamento della Suprema Corte ha precisato che l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità
ed esigibilità (Cass., 26 febbraio 1986, n. 1220). Il che, del resto, è coerente con la specifica funzione dell'azione revocatoria, che non ha scopi restauratori, né nei confronti del debitore né del creditore istante, ma tende unicamente a restituire la garanzia generica assicurata a tutti i creditori, e quindi anche a quelli meramente eventuali.
In secondo luogo, occorre valutare se il credito di chi agisce in revocatoria possa considerarsi anteriore rispetto all'atto dispositivo, in quanto sorto prima del trasferimento del bene.
Nel caso in esame non vi è dubbio, in ragione della documentazione allegata da circa la Parte_1
sussistenza in capo all'odierna attrice di un diritto di credito nei confronti dei convenuti rimasti contumaci, anteriore all'atto dispositivo oggetto del presente giudizio, consacrato in n. 2 titoli giudiziali.
Quanto alla sussistenza del presupposto oggettivo dell'eventus damni, deve rilevarsi che lo stesso debba ritenersi integrato non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche solo qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. Cass. n. 2632/2021 e Cass. n, 19515/2019). Su tale presupposto, i giudici di legittimità hanno precisato che l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni(cfr. Cass. n. 5618/2017; Cass. n. 11471/2003; Cass.
n. 15257/2004; Cass. n. 19963/2005; Cass., n. 21492/2011 e Cass. n. 7767/2007).
Nel caso di specie tale variazione peggiorativa si è senz'altro verificata, in quanto con l'atto di disposizione oggetto della presente causa, i convenuti contumaci si sono spogliati di n. 2 beni
Ciò detto, la domanda attorea è infondata non essendo stata raggiunta la prova in riferimento al profilo soggettivo.
Occorre rilevare, sotto il profilo della natura dell'atto dispositivo, che nell'atto di compravendita, le parti prevedevano quale corrispettivo del trasferimento:
- In riferimento al bene identificato al NCEU del Comune di Magliano in Toscana al foglio 39
part. 77 sub. 4, la somma di € 80.000,00 di cui € 25.000,00 già versati al momento della stipula e € 55.000,00 da versarsi entro il 31.12.2018;
- In riferimento al bene identificato al NCEU del Comune di Magliano in Toscana al foglio 39
part. 75 sub. 3, la somma di € 40.000,00 di cui € 25.000,00 già versati al momento della stipula e € 15.000,00 da versarsi entro il 31.12.2018.
Ebbene, alla luce delle statuizioni contrattuali esaminate, si ritiene di dover qualificare il trasferimento quale atto a titolo oneroso.
Nell'ipotesi di trasferimento a titolo oneroso, l'art. 2909 c.c. richiede non solo la consapevolezza da parte del debitore di arrecare un pregiudizio alle ragioni creditorie (cd. scientia damni che consiste nella generica, ma effettiva consapevolezza del danno che si arreca agli interessi del creditore, senza che assuma rilievo l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore e, dunque, a prescindere dalla sussistenza di un vero e proprio animus nocendi come affermato dalla giurisprudenza di legittimità in plurimi arresti cfr. Cass. n. 31227/2009 e Cass. n. 17336/2018), bensì
anche la dimostrazione della consapevolezza del terzo di recare pregiudizio alle ragioni creditorie.
Giova ricordare che tale conoscenza del terzo può essere provata con ogni mezzo, compresa la sussistenza di un vincolo di parentela tra terzo e debitore (Cass. n. 22591/2017). In particolare, la prova della participatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (cfr. Cass. n. 1286/2019 che richiama
Cass. n. 5359/2009).
Nella fattispecie concreta, tale prova non è stata raggiunta.
Parte attrice, invero, ha genericamente lamentato la consapevolezza dei terzi acquirenti circa il pregiudizio delle ragioni creditorie derivante dal trasferimento del compendio in ragione del prezzo pattuito, inferiore a quello di mercato, e delle modalità di versamento dell'importo.
Ebbene, dalla documentazione in atti è emerso che i coniugi provvedevano a Controparte_13
versare l'intero importo pattuito (cfr. doc. 2 e 4 allegati alla comparsa di costituzione e doc 13 e 14
della memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.), circostanza, tra l'altro, non contestata da parte attrice.
Inoltre, parte attrice, su cui grava l'onus probandi, non ha fornito alcun elemento, anche di carattere presuntivo, dal quale desumere che i terzi acquirenti fossero anche solo a conoscenza che il trasferimento dei beni fosse preordinato a ridurre la garanzia generica dei debitori alienanti.
Sotto tale profilo, all'udienza del 22.10.2024 il teste ammesso di parte convenuta Controparte_14
dichiarava “Conosco il sig. perché era il direttore della mia filiale. Io ero un correntista e con il CP_3
passare del tempo ci siamo conosciuti. Ho conosciuto anche la signora mentre il sig. l'ho Controparte_6 CP_5
visto qualche volta perché tra il 2016/2017, non ricordo di preciso, ho comprato casa a Pereta e ho saputo che
anche loro avevano degli immobili da vendere. Parlando del più e del meno con il direttore, sig. è CP_3
venuta fuori questa cosa e io l'ho messo in contatto con la sig.ra e il sig. Quindi confermo il CP_15 CP_5
capitolo”.
Da tali dichiarazioni e in assenza di elementi di segno contrario, deve concludersi che tra le parti non vi fosse alcun rapporto, nemmeno di carattere amicale, che potesse giustificare la conoscenza da parte dei terzi della situazione debitoria.
Inoltre, i convenuti hanno dato atto di aver provveduto all'esito del pagamento del prezzo ad attuare interventi di ristrutturazione del compendio (cfr. all.ti 5-9 cit.), circostanza che esclude un persistente collegamento di parte alienante con le unità trasferite e ciò a prescindere dalla circostanza che i convenuti costituiti non abbiano ivi trasferito la propria residenza.
Ciò detto, i convenuti hanno, altresì, allegato le quotazioni OMI, pubblicate sul sito web dell'Agenzia
delle Entrate, relative al periodo di riferimento per abitazioni di tipo popolare. Tali parametri,
sebbene non costituiscano fonte di prova del valore venale in comune commercio, consentono di escludere nel caso di specie, in ragione dell'assenza di prova la conoscenza da parte degli acquirenti della situazione debitoria di parta alienante, la presenza di anomalie nell'atto di trasferimento relativamente al quantum pattuito. Tali valori, inoltre, risultano confermati dai rapporti estimativi allegati da parte convenuta (cfr. all.ti 11 e 12 memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
Ebbene, in assenza di elementi concordanti, anche di carattere presuntivo, dai quali desumere una connessione soggettiva dei contraenti nell'intento fraudolento ovvero anomalie nell'atto di trasferimento, deve concludersi per il rigetto della domanda attorea.
Le spese processuali sono poste a carico di parte attrice e di parte intervenuta in ossequio al criterio della soccombenza, nella misura liquidata come in dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M.
n. 55/2014 tenuto conto della non complessità della fase istruttoria e dell'effettiva attività svolta dalle parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) condanna con la mandataria (già Parte_1 Controparte_1
, alla rifusione delle spese processuali in favore di e CP_2 Controparte_3
che liquida in complessivi € 14.000,00 per compenso professionale, Controparte_4
oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) ordina al Direttore dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Grosseto - Servizio Pubblicità
Immobiliare - la cancellazione della domanda giudiziale trascritta in data 13.8.2020 al n. reg.
gen. 9295 e reg part. 6760;
4) dichiara il difetto di legittimazione ad agire dell'intervenuta con la Controparte_7
mandataria Controparte_8
5) condanna on la mandataria alla rifusione delle Controparte_7 Controparte_8
spese processuali in favore di e che Controparte_3 Controparte_4
liquida in complessivi € 10.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Grosseto il 26 agosto 2025.
Il Giudice
dott.ssa Cristina Nicolò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1152/2020, promossa da:
(C.F. con la mandataria Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
(già , in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in Rieti, Via San Liberatore CP_2
n. 53/A, presso lo studio dell'Avv. GIANLUCA GRAZIANI che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE
contro
(C.F. e (C.F. Controparte_3 C.F._1 Controparte_4
) rappresentati e difesi giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e C.F._2
risposta dall'avv. MIRKO BONARI ed elettivamente domiciliati all'indirizzo PEC
; Email_1
CONVENUTI
e
; CP_5
; Controparte_6
CONVENUTI CONTUMACI
Nonché
(C.F. ) con la mandataria in persona del Controparte_7 P.IVA_2 Controparte_8
procuratore, elettivamente domiciliata in Civitavecchia, Via Lungoporto Gramsci n. 63, presso lo studio dell'Avv. RODOLFO ANTONINI che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
INTERVENUTO EX ART. 105 CPC
Oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.;
Conclusioni: come da verbale dell'udienza dell'1.4.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, on la mandataria conveniva in giudizio Parte_1 CP_2
, , e al fine di veder dichiarata CP_5 Controparte_6 Controparte_3 Controparte_4
l'inefficacia del trasferimento conseguente all'atto di compravendita rep. 50681 racc. 33016 del
19.11.2018, mediante il quale e trasferivano a e CP_5 Controparte_6 Controparte_3
la proprietà di due appartamenti siti in Magliano in Toscana (GR), Fraz. Pereta, Controparte_4
identificati al NCEU del predetto Comune al Foglio 39 part. 77 sub 4 e part. 75 sub 3.
Al riguardo, parte attrice deduceva:
- Che Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. era creditrice di della somma di € CP_5
365.937,90 per saldo debitore alla data del 4.10.2016 del conto corrente n. 10336,39 (sul quale era stato concesso un affidamento di € 200.000,00), chiuso in pari data per passaggio a contenzioso, e di , costituitasi fideiussore con atto del 25.1.2010 fino a Controparte_6
concorrenza della somma di € 360.000,00;
- Che Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. aveva chiesto ed ottenuto, in data 5.5.2017, il decreto ingiuntivo n. 444/2017, non opposto e reso esecutivo in data 4.8.2017, per la complessiva somma di € 365.937,90;
- Che Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. era creditrice di della somma di € CP_5
35.951,53, quale garante della GEST. IMM. SRL, in forza di atto di fideiussione omnibus del
14.7.2003, fino a concorrenza della somma di € 660.000,00, per saldo debitore alla data del
9.8.2016 del conto corrente n. 3230/10729,04, chiuso in pari data per passaggio a contenzioso;
- Che Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. aveva chiesto ed ottenuto, in data 10.4.2017, il decreto ingiuntivo n. 399/2017, provvisoriamente esecutivo e non opposto, per la complessiva somma di € 35.951,53; - Che in data 20.12.2017 è divenuta titolare di un portafoglio di crediti Parte_1
in forza della cessione conclusa con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., pubblicata in
G.U., parte seconda n. 151 in data 23.12.2017;
- Di aver appreso che con atto a rogito Notaio di Grosseto rep. 50681 racc. 33016 del 19.11.2018,
e trasferivano a e la CP_5 Controparte_6 Controparte_3 Controparte_4
proprietà di due appartamenti siti in Magliano in Toscana (GR), Fraz. Pereta, identificati al
NCEU del predetto Comune al Foglio 39 part. 77 sub 4 e part. 75 sub 3.
Tanto premesso in fatto, parte attrice lamentava la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per la revocabilità dell'atto di compravendita, deducendo:
- La sussistenza di una pretesa creditoria, consacrata in due titoli giudiziali;
- la sussistenza dell'eventus damni, stante il trasferimento dell'intero patrimonio immobiliare di cui erano titolari i debitori;
- Che tale operazione avesse quale unico scopo quello di sottrarre al creditore il patrimonio immobiliare degli alienanti debitori;
- La consapevolezza in capi ai terzi acquirenti del pregiudizio arrecato dagli alienanti debitori alle ragioni del creditore attore.
Parte attrice chiedeva, dunque, dichiararsi l'inefficacia dell'atto di trasferimento del 19.11.2018 ai sensi dell'art. 2901 c.c., con vittoria di spese e competenze.
Si costituivano e , preliminarmente contestando la titolarità Controparte_3 Controparte_4
del credito, asseritamente vantato nei confronti degli alienanti, in capo all'odierno attore e, dunque,
la legittimazione attiva. Nel merito, chiedevano il rigetto della domanda attorea non essendo stata fornita la prova della consapevolezza degli acquirenti convenuti di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore di parte alienante.
Nessuno si costituiva per e . CP_5 Controparte_6
Con ordinanza del 20.1.2021, emessa all'esito dello scambio di note scritte, dichiarata la contumacia di e , venivano concessi i termini 183 comma VI c.p.c. CP_5 Controparte_6
In data 4.5.2022 si costituiva con la mandataria chiedendo Controparte_7 Controparte_8
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertato il pregiudizio alle ragioni creditorie
dell'intervenuta dichiarare inefficace ai sensi dell'art. 2901 C.C. nei propri confronti Controparte_9
l'atto di compravendita con firme autenticate per atto Notaio di Grosseto rep. n. 50681 racc. Persona_1 n. 33016 del 19/11/2018 trascritto in data 4/12/2018 ai nn. 16493/11751 e 16494/11752 di form. presso la
Conservatoria dei RR.II. di Grosseto sugli immobili precedentemente indicati in atto, con ordine al
Conservatore di trascrivere l'emananda sentenza, con vittoria delle spese di giudizio”.
All'udienza dell'1.3.2023 i convenuti e chiedevano dichiararsi Controparte_3 Controparte_4
l'inammissibilità dell'intervento di depositato solo dopo lo spirare dei termini di Controparte_7
cui all'art. 183 c.p.c., nonché in quanto volto a tutelare la posizione di un soggetto terzo -Intesa
e nel merito il rigetto della domanda spiegata, giacché infondata. Controparte_9
Con ordinanza del 29.3.2023, qualificato l'intervento di quale intervento adesivo Controparte_8
autonomo, veniva concesso termine al creditore per notificare l'atto di intervento nei confronti dei convenuti contumaci e nonché per depositare “la procura a rogito del CP_5 Controparte_6
Notaio di Milano dell'08.3.2022, Rep. n. 8698 - Racc. n. 5041, registrata il 16/3/2022 al n. 26279 Per_2
serie 1T, rilasciata in favore di dal Dott. in qualità di Amministratore Delegato Parte_2 Persona_3
di - La procura speciale rilasciata in data 30.11.2018 in autentica Notaio Controparte_8 Persona_4
di Pordenone n. 300077/32828 rep. Da cui risulti che agisce quale mandataria di Controparte_8 CP_7
- L'atto di fusione della con la;
-
[...] Controparte_10 Controparte_9
Atto da cui risulti che agisce quale mandataria di . Veniva, inoltre, CP_11 Controparte_12
ammesso l'interrogatorio formale dei convenuti contumaci e e la prova CP_5 Controparte_6
per testi di cui al capitolo n. 1) della memoria di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. di parte convenuta.
All'udienza del 7.6.2023 la causa veniva rinviata per acquisire la documentazione attestante il perfezionamento della notifica dell'atto di intervento ai convenuti contumaci.
All'udienza del 13.9.2023 veniva disposto un rinvio per l'espletamento dell'interrogatorio formale dei convenuti contumaci.
All'udienza del 7.5.2024, riassegnato il fascicolo alla scrivente, veniva disposto un rinvio per procedere all'interrogatorio formale dei convenuti contumaci, onerando parte attrice di provvedere alla notifica dell'ordinanza del 29.3.2023, del decreto del 2.2.2024 e del verbale ex art. 292 c.p.c.,
nonché per procedere all'escussione del teste come da ordinanza del 29.3.2023.
All'udienza del 22.10.2024, dato atto dell'assenza dei convenuti contumaci per rendere interrogatorio formale, si procedeva all'escussione del teste ammesso e con ordinanza emessa in pari data, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 1.4.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva riservata in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
Preliminarmente, occorre procedere alla disamina dell'eccezione formulata da parte convenuta relativa al difetto di titolarità del credito in capo all'odierno attore.
In particolare, ha agito in revocatoria, deducendo di essersi resa cessionaria dei Parte_1
cediti vantata da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nei confronti dei convenuti rumasti contumaci, di cui ai n. 2 D.I. allegati all'atto introduttivo, in forza di un'operazione di cessione in blocco di crediti.
Occorre precisare che l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Ne consegue che fin dal momento in cui la cessione si è
perfezionata, il credito risulta nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta (cfr. Cass. n. 20495/2020).
Ciò detto, occorre, tuttavia, precisare che la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Sez. 6,
Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016).
In tema di onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il contratto di cessione di crediti in blocco ex Legge n. 130/1999 non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità, ben potendo desumersi la titolarità del credito in capo al cessionario dall'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco.
Ciò detto, va distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Nel caso di specie, i convenuti costituitisi hanno contestato la titolarità del credito precisato da in ragione della mancata prova dell'inclusione nel contratto di cessione del credito Parte_1
originariamente vantato da Banca Monte dei paschi di Siena S.p.A., non contestando, tuttavia,
l'operazione di cessione di un blocco di crediti.
Ebbene, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. “In tal caso, infatti,
in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo
non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema
probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più
precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano
i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute
nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione
da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se
esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco
al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle
suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario
fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”(cfr. Cass. n.
17944/2023).
Nel caso di specie, parte attrice ha depositato l'avviso n. 151 del 23.12.2017 pubblicato in Gazzetta
Ufficiale da cui risulta che Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha ceduto a un Parte_1
insieme di crediti individuati secondo i seguenti criteri: “(i) rapporti giuridici regolati dalla legge
italiana; (ii) rapporti giuridici sorti in capo a BM (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente
al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici
risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia
alla data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia
prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n.
278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione
ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da ID Toscana S.p.A.; (vii) rapporti giuridici in
relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l.”.
Alla luce del contenuto dell'avviso di cessione, è possibile ritenere con ragionevole certezza che il credito derivante dal mutuo ipotecario per cui è causa sia stato assegnato all'odierna attrice,
trattandosi di rapporto regolato dalla legge italiana e risultando essere un credito classificato in sofferenza alla data del 31 dicembre 2016, come emerge anche dal ricorso monitorio allegato da parte attrice.
Sempre in via preliminare, quanto all'atto di intervento di on la mandataria Controparte_7
deve ribadirsi, che con ordinanza del 29.3.2023 è stata rilevata l'ammissibilità Controparte_8
dell'intervento del terzo creditore, quale intervento adesivo autonomo (cfr. ex multis Cass. n.
5621/2017).
Ciò detto, tuttavia, non ha fornito documentazione diretta a dimostrare di Controparte_7
agire per nome e per conto di , né ha provato di essere divenuta titolare del credito Controparte_9
di cui al contratto di mutuo sottoscritto con in Controparte_10
forza dell'operazioni di cessione in blocco di crediti conclusa con Controparte_9
Giova, invero, evidenziare come, nonostante il provvedimento emesso in data 29.3.2023 - con il quale il giudice all'epoca assegnatario del fascicolo autorizzava l'interventore a depositare “- La procura a
rogito del Notaio di Milano dell'08.3.2022, Rep. n. 8698 - Racc. n. 5041, registrata il 16/3/2022 al Per_2
n. 26279 serie 1T, rilasciata in favore di dal Dott. in qualità di Amministratore Parte_2 Persona_3
Delegato di - La procura speciale rilasciata in data 30.11.2018 in autentica Notaio Controparte_8 [...]
di Pordenone n. 300077/32828 rep. Da cui risulti che agisce quale mandataria Per_4 Controparte_8
di - L'atto di fusione della con la Controparte_7 Controparte_10 [...]
; - Atto da cui risulti che agisce quale mandataria di -, CP_9 CP_11 Controparte_12
non abbia fornito alcuna documentazione relativa al potere di rappresentanza di CP_7 [...]
né ha provveduto a depositare l'atto di fusione, che risulta solo citato nelle note del Controparte_9
4.4.2023, ma non allegato. Inoltre, non ha fornito elementi concordanti dai quali desumere la titolarità del credito di cui al contratto di mutuo del 29/12/2004 rep. n. 11064 racc. n. 3562, limitandosi a produrre la dichiarazione unilaterale di senza nemmeno allegare l'avviso pubblicato in G.U. Controparte_9
Deve, dunque, dichiararsi il difetto di legittimazione attiva di con la mandataria Controparte_7
Controparte_8
Ciò detto, la domanda attorea è infondata.
Deve premettersi che per l'accoglimento dell'azione in parola, rientrante tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale del creditore, è necessaria la sussistenza delle seguenti condizioni: il diritto di credito verso il debitore;
l'atto dispositivo del debitore;
il pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore;
la conoscenza che il debitore aveva di detto pregiudizio;
la consapevolezza del pregiudizio o partecipazione alla dolosa preordinazione da parte del terzo acquirente nel caso di atti a titolo oneroso.
In primo luogo, in relazione alla sussistenza di un credito, si osserva che consolidato orientamento della Suprema Corte ha precisato che l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità
ed esigibilità (Cass., 26 febbraio 1986, n. 1220). Il che, del resto, è coerente con la specifica funzione dell'azione revocatoria, che non ha scopi restauratori, né nei confronti del debitore né del creditore istante, ma tende unicamente a restituire la garanzia generica assicurata a tutti i creditori, e quindi anche a quelli meramente eventuali.
In secondo luogo, occorre valutare se il credito di chi agisce in revocatoria possa considerarsi anteriore rispetto all'atto dispositivo, in quanto sorto prima del trasferimento del bene.
Nel caso in esame non vi è dubbio, in ragione della documentazione allegata da circa la Parte_1
sussistenza in capo all'odierna attrice di un diritto di credito nei confronti dei convenuti rimasti contumaci, anteriore all'atto dispositivo oggetto del presente giudizio, consacrato in n. 2 titoli giudiziali.
Quanto alla sussistenza del presupposto oggettivo dell'eventus damni, deve rilevarsi che lo stesso debba ritenersi integrato non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche solo qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. Cass. n. 2632/2021 e Cass. n, 19515/2019). Su tale presupposto, i giudici di legittimità hanno precisato che l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni(cfr. Cass. n. 5618/2017; Cass. n. 11471/2003; Cass.
n. 15257/2004; Cass. n. 19963/2005; Cass., n. 21492/2011 e Cass. n. 7767/2007).
Nel caso di specie tale variazione peggiorativa si è senz'altro verificata, in quanto con l'atto di disposizione oggetto della presente causa, i convenuti contumaci si sono spogliati di n. 2 beni
Ciò detto, la domanda attorea è infondata non essendo stata raggiunta la prova in riferimento al profilo soggettivo.
Occorre rilevare, sotto il profilo della natura dell'atto dispositivo, che nell'atto di compravendita, le parti prevedevano quale corrispettivo del trasferimento:
- In riferimento al bene identificato al NCEU del Comune di Magliano in Toscana al foglio 39
part. 77 sub. 4, la somma di € 80.000,00 di cui € 25.000,00 già versati al momento della stipula e € 55.000,00 da versarsi entro il 31.12.2018;
- In riferimento al bene identificato al NCEU del Comune di Magliano in Toscana al foglio 39
part. 75 sub. 3, la somma di € 40.000,00 di cui € 25.000,00 già versati al momento della stipula e € 15.000,00 da versarsi entro il 31.12.2018.
Ebbene, alla luce delle statuizioni contrattuali esaminate, si ritiene di dover qualificare il trasferimento quale atto a titolo oneroso.
Nell'ipotesi di trasferimento a titolo oneroso, l'art. 2909 c.c. richiede non solo la consapevolezza da parte del debitore di arrecare un pregiudizio alle ragioni creditorie (cd. scientia damni che consiste nella generica, ma effettiva consapevolezza del danno che si arreca agli interessi del creditore, senza che assuma rilievo l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore e, dunque, a prescindere dalla sussistenza di un vero e proprio animus nocendi come affermato dalla giurisprudenza di legittimità in plurimi arresti cfr. Cass. n. 31227/2009 e Cass. n. 17336/2018), bensì
anche la dimostrazione della consapevolezza del terzo di recare pregiudizio alle ragioni creditorie.
Giova ricordare che tale conoscenza del terzo può essere provata con ogni mezzo, compresa la sussistenza di un vincolo di parentela tra terzo e debitore (Cass. n. 22591/2017). In particolare, la prova della participatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (cfr. Cass. n. 1286/2019 che richiama
Cass. n. 5359/2009).
Nella fattispecie concreta, tale prova non è stata raggiunta.
Parte attrice, invero, ha genericamente lamentato la consapevolezza dei terzi acquirenti circa il pregiudizio delle ragioni creditorie derivante dal trasferimento del compendio in ragione del prezzo pattuito, inferiore a quello di mercato, e delle modalità di versamento dell'importo.
Ebbene, dalla documentazione in atti è emerso che i coniugi provvedevano a Controparte_13
versare l'intero importo pattuito (cfr. doc. 2 e 4 allegati alla comparsa di costituzione e doc 13 e 14
della memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.), circostanza, tra l'altro, non contestata da parte attrice.
Inoltre, parte attrice, su cui grava l'onus probandi, non ha fornito alcun elemento, anche di carattere presuntivo, dal quale desumere che i terzi acquirenti fossero anche solo a conoscenza che il trasferimento dei beni fosse preordinato a ridurre la garanzia generica dei debitori alienanti.
Sotto tale profilo, all'udienza del 22.10.2024 il teste ammesso di parte convenuta Controparte_14
dichiarava “Conosco il sig. perché era il direttore della mia filiale. Io ero un correntista e con il CP_3
passare del tempo ci siamo conosciuti. Ho conosciuto anche la signora mentre il sig. l'ho Controparte_6 CP_5
visto qualche volta perché tra il 2016/2017, non ricordo di preciso, ho comprato casa a Pereta e ho saputo che
anche loro avevano degli immobili da vendere. Parlando del più e del meno con il direttore, sig. è CP_3
venuta fuori questa cosa e io l'ho messo in contatto con la sig.ra e il sig. Quindi confermo il CP_15 CP_5
capitolo”.
Da tali dichiarazioni e in assenza di elementi di segno contrario, deve concludersi che tra le parti non vi fosse alcun rapporto, nemmeno di carattere amicale, che potesse giustificare la conoscenza da parte dei terzi della situazione debitoria.
Inoltre, i convenuti hanno dato atto di aver provveduto all'esito del pagamento del prezzo ad attuare interventi di ristrutturazione del compendio (cfr. all.ti 5-9 cit.), circostanza che esclude un persistente collegamento di parte alienante con le unità trasferite e ciò a prescindere dalla circostanza che i convenuti costituiti non abbiano ivi trasferito la propria residenza.
Ciò detto, i convenuti hanno, altresì, allegato le quotazioni OMI, pubblicate sul sito web dell'Agenzia
delle Entrate, relative al periodo di riferimento per abitazioni di tipo popolare. Tali parametri,
sebbene non costituiscano fonte di prova del valore venale in comune commercio, consentono di escludere nel caso di specie, in ragione dell'assenza di prova la conoscenza da parte degli acquirenti della situazione debitoria di parta alienante, la presenza di anomalie nell'atto di trasferimento relativamente al quantum pattuito. Tali valori, inoltre, risultano confermati dai rapporti estimativi allegati da parte convenuta (cfr. all.ti 11 e 12 memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
Ebbene, in assenza di elementi concordanti, anche di carattere presuntivo, dai quali desumere una connessione soggettiva dei contraenti nell'intento fraudolento ovvero anomalie nell'atto di trasferimento, deve concludersi per il rigetto della domanda attorea.
Le spese processuali sono poste a carico di parte attrice e di parte intervenuta in ossequio al criterio della soccombenza, nella misura liquidata come in dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M.
n. 55/2014 tenuto conto della non complessità della fase istruttoria e dell'effettiva attività svolta dalle parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) condanna con la mandataria (già Parte_1 Controparte_1
, alla rifusione delle spese processuali in favore di e CP_2 Controparte_3
che liquida in complessivi € 14.000,00 per compenso professionale, Controparte_4
oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) ordina al Direttore dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Grosseto - Servizio Pubblicità
Immobiliare - la cancellazione della domanda giudiziale trascritta in data 13.8.2020 al n. reg.
gen. 9295 e reg part. 6760;
4) dichiara il difetto di legittimazione ad agire dell'intervenuta con la Controparte_7
mandataria Controparte_8
5) condanna on la mandataria alla rifusione delle Controparte_7 Controparte_8
spese processuali in favore di e che Controparte_3 Controparte_4
liquida in complessivi € 10.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Grosseto il 26 agosto 2025.
Il Giudice
dott.ssa Cristina Nicolò