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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/06/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 777/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 777 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da:
, CF: residente in [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Riccardo Lana, CF: , elettivamente domiciliato presso il Suo C.F._2 studio, sito in Gela, Via G. Falcone, 5, per procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE contro
, C.F. e P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
, con sede legale in Nanterre (Francia), Rue du Port 12 e sede secondaria in Milano, P.IVA_2
Piazza Lina Bo Bardi 3, in persona del suo procuratore Dr. , munito dei necessari poteri CP_2
in forza di atto 11.12.2019, repertorio n. 82864, raccolta n. 16491, Notaio Dott. di Milano, Per_1
rappresentata e difesa, in forza di mandato a margine dell'atto di precetto in data 25.1.2023, valido anche per la presente fase di opposizione, dall'Avv. Luca Candiani, C.F. , del C.F._3
Foro di Milano, fax 02 55196054, posta elettronica certificata Email_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Salvatore Cucchiara, C.F. , C.F._4
in Agrigento, Via Papa Luciani 5;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Nell'interesse di parte attrice: “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
accogliere le domande tutte di cui all'atto introduttivo del giudizio, anche in linea con Corte d'appello di Bari sent.
n.1890/2020 (provvedimento del 09.09.23 della I sez. della Corte di Cassazione) e l'Ordinanza n.
29501 del 24 ottobre 2023 della Suprema Corte, nonché sulla scorta dell'Ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023 III SEZ. CASS. - Decisione n.AT.39914 della Commissione Antitrsut Europea del
04.12.2023”.
Nell'interesse di parte convenuta: “Preliminarmente Dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione avversaria, ovvero la propria incompetenza a conoscerla. Nel merito, ed in subordine Respingere tutte le domande formulate dall'opponente, ostandovi il giudicato formatosi sull'esistenza ed entità del credito azionato in sede esecutiva (cfr. par. 2 della trattazione in diritto della comparsa di costituzione
e risposta della procedente), ovvero, comunque, in quanto infondate (cfr. par. 3 della trattazione in diritto della comparsa di costituzione e risposta della procedente). In ogni caso Condannare
l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese, competenze ed onorari di difesa.
Condannare altresì l'opponente al risarcimento, in favore dell'opposta, dal danno da responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, I e III comma, c.p.c., in misura non inferiore ad Euro
10.000,00, ovvero nella diversa misura che verrà ritenuta di legge o di giustizia, anche, occorrendo, mediante liquidazione secondo equità. In sede istruttoria Disattendere tutte le richieste dell'opponente, in quanto inammissibili ed irrilevanti”.
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 27/2/2023, ha convenuto in Parte_1
giudizio la società proponendo opposizione avverso il Controparte_1 precetto notificato da quest'ultima società all'odierno opponente in data 14/2/2023.
2. L'opponente ha contestato, sotto una pluralità di profili, la validità del contratto di finanziamento sotteso al credito della società convenuta.
3. Costituendosi in giudizio, la ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione riferendo che il credito sotteso al precetto è portato da decreto ingiuntivo non opposto e divenuto dunque definitivo. La società convenuta ha inoltre contestato nel merito la fondatezza dei motivi di opposizione.
4. È stata respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti e sopra trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
pagina 2 di 5 5. Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione a precetto proposta dalla parte attrice sia inammissibile per le ragioni che seguono.
6. Va evidenziato che l'intimazione contenuta nel precetto opposto si fonda sul decreto ingiuntivo pronunciato dal Tribunale di Milano, n. 18345/2019 del 20/8/2019 notificato il 16/9/2019 (v. atto di precetto, fascicolo di parte convenuta).
7. La società opponente ha documentato o che il decreto ingiuntivo è stato regolarmente notificato a mezzo pec al debitore in data
16/6/2019 (v. doc. 13 fascicolo di parte convenuta);
o che il decreto ingiuntivo è stato dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. in ragione della mancata opposizione nel termine stabilito dalla legge (v. doc. 14 fascicolo di parte convenuta, decreto ex art. 647 pronunciato dal Tribunale di Milano il
17/3/2020).
8. Va dunque ricordato che ogni contestazione circa l'erroneità del provvedimento monitorio è proponibile esclusivamente con l'opposizione ordinaria al decreto nelle forme e nei termini previsti dall'art. 645 c.p.c.. In sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, infatti, la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata esclusivamente su vizi che determinino l'inesistenza giuridica del titolo o su fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere in sede di cognizione. Nel caso di specie, non viene lamentata l'inesistenza giuridica del titolo giudiziale né vengono dedotti fatti estintivi o modificativi del diritto di credito successivi alla formazione del titolo.
9. Ne consegue che l'opposizione proposta è inammissibile poiché diretta a far valere profili relativi alla validità del contratto su cui si basa il credito della società convenuta, profili che avrebbero potuto essere fatti valere esclusivamente con l'opposizione a decreto ingiuntivo, dinanzi al Giudice competente, e il cui esame risulta in ogni caso precluso dal giudicato formatosi in relazione alla validità del titolo posto a fondamento dell'ingiunzione.
10. Va osservato, peraltro,
o che il termine di quaranta giorni dalla notificazione per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo era ampiamente decorso al momento dell'introduzione del presente giudizio (27/2/2023);
pagina 3 di 5 o che la parte opponente non ha riferito di eventuali vizi della notificazione del decreto ingiuntivo;
neppure ha riferito di aver avuto conoscenza del decreto ingiuntivo solo con la notificazione dell'atto di precetto;
o ne consegue che non è neppure ipotizzabile in questa sede la conversione dell'opposizione a precetto in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.
11. Va ulteriormente evidenziato che o non è stata neppure in alcun modo ipotizzata dalla parte opponente l'esistenza dei presupposti fattuali per l'applicabilità al caso di specie dei principi affermati dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di tutela, in sede esecutiva, del consumatore pregiudicato dall'applicazione di clausole abusive predisposte dal professionista (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 9479 del 06/04/2023); come è noto, infatti, è eccezionalmente consentito, al fine di assicurare tutela effettiva al consumatore in conformità alla direttiva 93/13/CEE, l'esame, anche in sede di opposizione esecutiva, dell'abusività delle clausole del contratto di finanziamento;
nel caso di specie però
l'opponente non ha in alcun modo indicato gli elementi dai quali desumere la sua qualifica di consumatore;
peraltro, la qualificazione dell'odierno opponente come consumatore è sicuramente da escludere in base al contenuto del contratto sotteso al decreto ingiuntivo che costituisce titolo dell'annunciata esecuzione ed infatti si tratta di un Finanziamento Agrario destinato all'acquisto di un trattore cingolato, dunque di un contratto presumibilmente stipulato nell'esercizio di attività d'impresa agricola;
o neppure pare potersi ipotizzare un analogo, eccezionale, potere di riesame del contratto in ragione della lamentata violazione dell'art. 101 TFUE e del principio dell'effettività della tutela giurisdizionale di matrice eurounitaria. L'opponente lamenta infatti l'applicazione di un tasso di interesse parametrato all'indice Eurobor benché la
Commissione dell'Unione Europea, con decisione del 4 dicembre 2013, avesse accertato la sua illecita alterazione per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008. Va tuttavia considerato sul punto: (1) che la questione è stata proposta tardivamente solo in sede di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.; (2) che la parte opponente si riferisce ad un illecito antitrust accertato dalla Commissione Europea per il periodo dal 29 settembre
2005 al 30 maggio 2008 mentre nel caso di specie il contratto di finanziamento risulta essere stato stipulato in data 9/10/2015; ne consegue che, in mancanza di allegazione e dimostrazione della permanenza dell'illecito in data successiva al 30/5/2008, non è stata pagina 4 di 5 neppure in astratto ipotizzata una situazione fattuale tale da consentire di verificare se il contratto si situi “a valle” di un illecito anticoncorrenziale.
12. Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione va dunque respinta in quanto inammissibile.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014. Si tiene conto del valore della controversia (Euro 53.198,00 corrispondente al credito per cui si procede) e dei parametri intermedi tra i minimi e i medi in ragione della non elevata complessità delle questioni esaminate e dell'assenza d'istruttoria.
14. Ritiene infine il Tribunale che non sussistano i presupposti per la condanna dell'opponente al pagamento in favore della società opposta di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Sotto un primo profilo, non è stato dimostrato da parte convenuta un concreto pregiudizio risarcibile ai sensi del primo comma della disposizione citata. Sotto un secondo profilo, deve ritenersi che i presupposti della colpa grave, della mala fede, dell'abusività della condotta processuale non possano essere desunti dalla mera inammissibilità o infondatezza della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 777/2023 promossa da Pt_1
contro con atto di citazione notificato il
[...] Controparte_1
27/2/2023disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge ogni domanda della parte attrice;
- condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della società convenuta, spese che liquida in Euro 10.500,00 oltre al 15 % per spese generali, iva e cpa come per legge.
Agrigento, 02/06/2025
Il Giudice
dott. Enrico Legnini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 777 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da:
, CF: residente in [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Riccardo Lana, CF: , elettivamente domiciliato presso il Suo C.F._2 studio, sito in Gela, Via G. Falcone, 5, per procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE contro
, C.F. e P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
, con sede legale in Nanterre (Francia), Rue du Port 12 e sede secondaria in Milano, P.IVA_2
Piazza Lina Bo Bardi 3, in persona del suo procuratore Dr. , munito dei necessari poteri CP_2
in forza di atto 11.12.2019, repertorio n. 82864, raccolta n. 16491, Notaio Dott. di Milano, Per_1
rappresentata e difesa, in forza di mandato a margine dell'atto di precetto in data 25.1.2023, valido anche per la presente fase di opposizione, dall'Avv. Luca Candiani, C.F. , del C.F._3
Foro di Milano, fax 02 55196054, posta elettronica certificata Email_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Salvatore Cucchiara, C.F. , C.F._4
in Agrigento, Via Papa Luciani 5;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Nell'interesse di parte attrice: “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
accogliere le domande tutte di cui all'atto introduttivo del giudizio, anche in linea con Corte d'appello di Bari sent.
n.1890/2020 (provvedimento del 09.09.23 della I sez. della Corte di Cassazione) e l'Ordinanza n.
29501 del 24 ottobre 2023 della Suprema Corte, nonché sulla scorta dell'Ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023 III SEZ. CASS. - Decisione n.AT.39914 della Commissione Antitrsut Europea del
04.12.2023”.
Nell'interesse di parte convenuta: “Preliminarmente Dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione avversaria, ovvero la propria incompetenza a conoscerla. Nel merito, ed in subordine Respingere tutte le domande formulate dall'opponente, ostandovi il giudicato formatosi sull'esistenza ed entità del credito azionato in sede esecutiva (cfr. par. 2 della trattazione in diritto della comparsa di costituzione
e risposta della procedente), ovvero, comunque, in quanto infondate (cfr. par. 3 della trattazione in diritto della comparsa di costituzione e risposta della procedente). In ogni caso Condannare
l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese, competenze ed onorari di difesa.
Condannare altresì l'opponente al risarcimento, in favore dell'opposta, dal danno da responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, I e III comma, c.p.c., in misura non inferiore ad Euro
10.000,00, ovvero nella diversa misura che verrà ritenuta di legge o di giustizia, anche, occorrendo, mediante liquidazione secondo equità. In sede istruttoria Disattendere tutte le richieste dell'opponente, in quanto inammissibili ed irrilevanti”.
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 27/2/2023, ha convenuto in Parte_1
giudizio la società proponendo opposizione avverso il Controparte_1 precetto notificato da quest'ultima società all'odierno opponente in data 14/2/2023.
2. L'opponente ha contestato, sotto una pluralità di profili, la validità del contratto di finanziamento sotteso al credito della società convenuta.
3. Costituendosi in giudizio, la ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione riferendo che il credito sotteso al precetto è portato da decreto ingiuntivo non opposto e divenuto dunque definitivo. La società convenuta ha inoltre contestato nel merito la fondatezza dei motivi di opposizione.
4. È stata respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti e sopra trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
pagina 2 di 5 5. Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione a precetto proposta dalla parte attrice sia inammissibile per le ragioni che seguono.
6. Va evidenziato che l'intimazione contenuta nel precetto opposto si fonda sul decreto ingiuntivo pronunciato dal Tribunale di Milano, n. 18345/2019 del 20/8/2019 notificato il 16/9/2019 (v. atto di precetto, fascicolo di parte convenuta).
7. La società opponente ha documentato o che il decreto ingiuntivo è stato regolarmente notificato a mezzo pec al debitore in data
16/6/2019 (v. doc. 13 fascicolo di parte convenuta);
o che il decreto ingiuntivo è stato dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. in ragione della mancata opposizione nel termine stabilito dalla legge (v. doc. 14 fascicolo di parte convenuta, decreto ex art. 647 pronunciato dal Tribunale di Milano il
17/3/2020).
8. Va dunque ricordato che ogni contestazione circa l'erroneità del provvedimento monitorio è proponibile esclusivamente con l'opposizione ordinaria al decreto nelle forme e nei termini previsti dall'art. 645 c.p.c.. In sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, infatti, la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata esclusivamente su vizi che determinino l'inesistenza giuridica del titolo o su fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere in sede di cognizione. Nel caso di specie, non viene lamentata l'inesistenza giuridica del titolo giudiziale né vengono dedotti fatti estintivi o modificativi del diritto di credito successivi alla formazione del titolo.
9. Ne consegue che l'opposizione proposta è inammissibile poiché diretta a far valere profili relativi alla validità del contratto su cui si basa il credito della società convenuta, profili che avrebbero potuto essere fatti valere esclusivamente con l'opposizione a decreto ingiuntivo, dinanzi al Giudice competente, e il cui esame risulta in ogni caso precluso dal giudicato formatosi in relazione alla validità del titolo posto a fondamento dell'ingiunzione.
10. Va osservato, peraltro,
o che il termine di quaranta giorni dalla notificazione per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo era ampiamente decorso al momento dell'introduzione del presente giudizio (27/2/2023);
pagina 3 di 5 o che la parte opponente non ha riferito di eventuali vizi della notificazione del decreto ingiuntivo;
neppure ha riferito di aver avuto conoscenza del decreto ingiuntivo solo con la notificazione dell'atto di precetto;
o ne consegue che non è neppure ipotizzabile in questa sede la conversione dell'opposizione a precetto in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.
11. Va ulteriormente evidenziato che o non è stata neppure in alcun modo ipotizzata dalla parte opponente l'esistenza dei presupposti fattuali per l'applicabilità al caso di specie dei principi affermati dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di tutela, in sede esecutiva, del consumatore pregiudicato dall'applicazione di clausole abusive predisposte dal professionista (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 9479 del 06/04/2023); come è noto, infatti, è eccezionalmente consentito, al fine di assicurare tutela effettiva al consumatore in conformità alla direttiva 93/13/CEE, l'esame, anche in sede di opposizione esecutiva, dell'abusività delle clausole del contratto di finanziamento;
nel caso di specie però
l'opponente non ha in alcun modo indicato gli elementi dai quali desumere la sua qualifica di consumatore;
peraltro, la qualificazione dell'odierno opponente come consumatore è sicuramente da escludere in base al contenuto del contratto sotteso al decreto ingiuntivo che costituisce titolo dell'annunciata esecuzione ed infatti si tratta di un Finanziamento Agrario destinato all'acquisto di un trattore cingolato, dunque di un contratto presumibilmente stipulato nell'esercizio di attività d'impresa agricola;
o neppure pare potersi ipotizzare un analogo, eccezionale, potere di riesame del contratto in ragione della lamentata violazione dell'art. 101 TFUE e del principio dell'effettività della tutela giurisdizionale di matrice eurounitaria. L'opponente lamenta infatti l'applicazione di un tasso di interesse parametrato all'indice Eurobor benché la
Commissione dell'Unione Europea, con decisione del 4 dicembre 2013, avesse accertato la sua illecita alterazione per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008. Va tuttavia considerato sul punto: (1) che la questione è stata proposta tardivamente solo in sede di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.; (2) che la parte opponente si riferisce ad un illecito antitrust accertato dalla Commissione Europea per il periodo dal 29 settembre
2005 al 30 maggio 2008 mentre nel caso di specie il contratto di finanziamento risulta essere stato stipulato in data 9/10/2015; ne consegue che, in mancanza di allegazione e dimostrazione della permanenza dell'illecito in data successiva al 30/5/2008, non è stata pagina 4 di 5 neppure in astratto ipotizzata una situazione fattuale tale da consentire di verificare se il contratto si situi “a valle” di un illecito anticoncorrenziale.
12. Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione va dunque respinta in quanto inammissibile.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014. Si tiene conto del valore della controversia (Euro 53.198,00 corrispondente al credito per cui si procede) e dei parametri intermedi tra i minimi e i medi in ragione della non elevata complessità delle questioni esaminate e dell'assenza d'istruttoria.
14. Ritiene infine il Tribunale che non sussistano i presupposti per la condanna dell'opponente al pagamento in favore della società opposta di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Sotto un primo profilo, non è stato dimostrato da parte convenuta un concreto pregiudizio risarcibile ai sensi del primo comma della disposizione citata. Sotto un secondo profilo, deve ritenersi che i presupposti della colpa grave, della mala fede, dell'abusività della condotta processuale non possano essere desunti dalla mera inammissibilità o infondatezza della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 777/2023 promossa da Pt_1
contro con atto di citazione notificato il
[...] Controparte_1
27/2/2023disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge ogni domanda della parte attrice;
- condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della società convenuta, spese che liquida in Euro 10.500,00 oltre al 15 % per spese generali, iva e cpa come per legge.
Agrigento, 02/06/2025
Il Giudice
dott. Enrico Legnini
pagina 5 di 5