Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 17/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1352/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1352 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a SASSARI (SS) il 26/10/1977. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. ARSURA ELENA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a RHO (MI) il 25/10/1977 Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. PAGNOTTA ORTENSIA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
1) I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 Per_2 condiviso, e manterranno il collocamento e la residenza anagrafica presso l'immobile sito in Marano Ticino, via Roma n°14 di comproprietà dei genitori al 50%.
2) L'immobile sito in Marano Ticino (NO), via Roma n°14, ove attualmente vive la famiglia, verrà assegnato alla sig.ra finchè rimarrà a vivere con i figli nell'immobile stesso, mentre il sig. si trasferirà, Parte_1 CP_1 entro il 15 12.2024, presso altra abitazione in Via Cesare Battisti 8 sempre a Marano Ticino, di sua esclusiva proprietà, asportando dalla residenza coniugale tutti i propri beni ed effetti personali che saranno concordati con la sig.ra con scrittura a parte;
Pt_1
Pag. 1
- i figli staranno con il padre con pernotto fino a 10 notti al mese, di cui 7 (sette) se possibile consecutivi, con facoltà della madre di vederli liberamente, suddivisi in base ai turni stabiliti dal datore di lavoro di mese in mese, da decidere ad uscita turni entro e non oltre il giorno 20 (venti) del mese precedente;
- gli altri 10 giorni al mese di cui 7 (sette), sempre se possibile, consecutivi, suddivisi in base ai turni stabiliti dal datore di lavoro di mese in mese, da decidere ad uscita turni entro e non oltre il giorno 20 (venti) del mese precedente, i minori rimarranno con la madre con facoltà del padre di vederli liberamente durante il giorno;
- i rimanenti 10 (dieci) giorni del mese (che non potranno essere uniti in via continuativa ai 10 già trascorsi con la madre) i minori pernotteranno dalla madre, se possibile, in base ai turni di lavoro di quest'ultima. Le parti danno atto che dal mese di gennaio 2025 la sig.ra otrebbe ottenere un lavoro part-time al 75% Pt_1
e che, in ogni caso, il sig. potrà tenere con sé, con pernotto di una notte, i propri figli, CP_1 compatibilmente con i propri turni di lavoro, all'interno dei dieci giorni residui di spettanza materna. Il sig.
si impegna a comunicare entro e non oltre il giorno 20 del mese precedente quale notte intende CP_1 trascorrere con i minori. In ogni caso, nella eventualità di assenza della madre durante gli orari notturni o di prima mattina, i minori pernotteranno dal padre e, solo nell'eventualità in cui ciò non fosse possibile per impegni di entrambi i genitori o, in assenza di disponibilità da parte di terzi (nonna e/o zii) ai quali i minori sono già abituati, i ricorrenti potranno rivolgersi ad una baby sitter concordata che sarà pagata da entrambi al 50%; solo in casi di urgenza i genitori potranno usufruire dei congedi parentali che utilizzeranno in via alternata. Con ciò specificando che i bambini pernotteranno dal padre quando la mamma non é a casa al mattino presto o alla sera tardi per ragioni lavorative, se il padre é libero. Nel caso in cui anche il padre non fosse libero al mattino presto o alla sera tardi e ci fosse la necessità di contattare la baby sitter per via dei turni dei genitori (in assenza dei nonni o altri parenti), i bambini pernotteranno dalla mamma e la baby sitter starà dalla mamma e sarà pagata al 50% da ciascuno dei genitori. Invece, nel caso in cui sia totalmente libero il padre, i minori staranno con lui tutta la notte con accompagnamento a scuola di entrambi la mattina successiva;
questo nei 10 giorni in più in cui la mamma li tiene anche di notte. Al fine di consentire tale organizzazione entro il 20 di ogni mese i genitori pubblicheranno sulla chat comune della messaggistica whatsapp, i propri turni. Entro il giorno 22 inizialmente la sig.ra pubblicherà una bozza delle disponibilità del calendario che il sig. Pt_1
potrà ridiscutere entro il 25 c.m.. Salvo diversi accordi che verranno presi di comune accordo tra le Parti CP_1 con l'ausilio del Coordinatore genitoriale anche a modifica di quanto ivi indicato.
- In tutti i casi in cui il singolo genitore ha i figli con sé nel giorno di sua spettanza e, per concomitanza di impegni dei minori o nel caso gli sopravvenga un imprevisto, un problema, un'urgenza, per cui momentaneamente non riesce a gestire i figli, chiederà, in primis, aiuto all'altro genitore;
in secundis, qualora l'altro genitore non potesse per suoi impegni di qualunque tipo già presi, non essendo il giorno di sua spettanza per tenere i figli, il genitore che ha con sé i figli chiederà l'aiuto/intervento di terzi (nonni, zii, amici, baby sitter), che provvederà, altresì, a pagare, nel caso, al 100%.
- Per le vacanze natalizie ad anni alterni i genitori trascorreranno con i figli rispettivamente le seguenti giornate: un genitore terrà i figli dal giorno 25 fino al 26 sera mentre l'altro genitore li terrà dal 31 dicembre al 01 gennaio. I giorni non sopracitati di cui alle restanti vacanze natalizie, proseguiranno in base ai turni dettati dal datore di lavoro e ai congedi che le parti riusciranno a prendere, salvo diversi accordi tra loro.
Pag. 2 Nel caso in cui durante le medesime vacanze natalizie entrambi i genitori fossero liberi dal lavoro, si rispetterà l'alternanza tra gli stessi per la gestione dei figli, rispettando la suddivisione ordinaria (20 notti con la mamma di cui massimo dieci consecutive, e 10 con il padre, mentre durante il giorno alternanza paritetica), salvo diversi accordi presi con il Coordinatore genitoriale. I compleanni dei figli saranno trascorsi con i rispettivi genitori in base ai turni di spettanza di ciascuno, cercando di consentire all'altro genitore di festeggiare il compleanno al più presto nel suo turno immediatamente precedente o successivo. Pasqua e Pasquetta saranno trascorse parimenti in base ai rispettivi turni, cercando di rispettare le alternanze e anche le festività dei genitori e della famiglia dei genitori (compleanno nonni papà, mamma, zii cugini ecc). Inoltre, a ciascun genitore saranno garantiti per le vacanze estive scolastiche (da Giugno fino a Settembre compreso) 14 giorni con i figli di cui almeno 1 settimana consecutiva, da comunicarsi entro data che sarà concordata con il Coordinatore Genitoriale. A tal fine i genitori si dovranno impegnare a richiedere alla propria azienda anche durante l'anno un piano ferie da concordarsi con il Coordinatore Genitoriale. 4) Entrambi i genitori si impegnano ad assecondare i figli nella scelta delle attività ludiche, ricreative e degli sport attualmente praticati anche in forma agonistica, nonché i grest/ritiri/manifestazioni/ o qualsiasi altra forma di ritiro sportivo ad essi collegato e/o collegato alla squadra dei minori, per un miglior sviluppo del minore stesso, pur nel rispetto degli impegni e priorità scolastiche.
- I genitori si impegnano a far seguire ai figli e a seguirli (eventualmente anche con ausilio di terzi – baby sitter) nei loro attuali e futuri impegni scolastici ed extrascolastici e sportivi, di pari o superiore livello, in base ai giorni liberi dal lavoro. Per tali motivi, ogni ed eventuale cambiamento delle abitudini dei figli, anche sportive, dovrà essere concordato. Sempre a questo proposito, i genitori si impegnano a programmare il proprio piano delle ferie tenendo conto dei desiderata e della volontà dei figli di voler/poter frequentare centri estivi/grest/attività ricreative varie che si svolgono nel corso del periodo estivo da giugno (dal termine delle lezioni scolastiche) a settembre (all'inizio delle lezioni dell'anno successivo) e pertanto si impegnano a richiedere le ferie alla propria Compagnia Aerea indicando in via principale i mesi di luglio/agosto, successivamente settembre e, da ultimo, giugno.
4) Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi sempre reciprocamente informati circa tutte le questioni riguardanti i figli. I genitori si impegnano a formare una chat di whatsapp nella quale inserire ogni informazione organizzativa e non irrilevante per i minori, nonché predisporre un diario (possibilmente elettronico) sul quale inserire gli impegni degli stessi che verranno regolarmente aggiornati.
5) Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario diretto dei figli, fino a quando non saranno autosufficienti economicamente mentre l' Assegno Unico erogato dall'INPS sarà percepito al 100% dalla sig.ra Pt_1
6) I genitori corrisponderanno, l'uno nei confronti dell'altro, entro 15 giorni dall'effettuazione della spesa stessa, il 50% delle spese straordinarie relative ai figli (mediche, scolastiche, sportive e ricreative), spese come determinate ed elencate nel Protocollo del Tribunale di Torino, da intendersi qui ritrascritto, anche quanto alla distinzione di quelle spese che richiedono il previo accordo da quelle che non lo richiedono;
in particolare, i costi relativi allo o agli sport praticati dai figli ad eccezione di quelli già praticati, sono sempre subordinati al previo accordo tra le parti, anche quelli relativi ad eventuali trasferte, acquisto di vestiario o materiale apposito. In particolare, il genitore che effettuerà la singola spesa straordinaria per il/i figli, avrà cura di tenere apposita ricevuta, scontrino fiscale o fatture sempre intestati al figlio (o con il suo codice fiscale), che presenterà all'altro genitore per avere il rimborso del 50% della stessa, rimborso che dovrà avvenire possibilmente entro dieci giorni dall'invio del documento alla parte tenuta al rimborso, salvo diversi accordi in virtù della singola spesa.
Pag. 3 7) Si dà atto che le parti hanno iniziato e stanno proseguendo un percorso di Coordinazione genitoriale, con incarico già conferito nel mese di ottobre 2024 al dott. di Gallarate, affinché possa seguirli nella gestione del CP_2 rapporto interpersonale e nelle decisioni comuni da condividere nell'interesse dei figli minori. Si dà atto che le clausole sopracitate (dalla 1 alla 6) potranno essere suscettibili di variazioni in virtù di accordi diversi assunti dalle parti di comune accordo e con l'ausilio del Coordinatore Genitoriale dott. che CP_2 proseguirà con loro il progetto di coordinazione nei prossimi mesi e che, in virtù del mandato a lui conferito dalle parti (come da contratti che si allegano), potrà, altresì, formulare proposte vincolanti per i genitori.
8) La sig.ra che continuerà ad abitare l'immobile in comproprietà sito in Marano Ticino, via Roma n°14, si Pt_1 occuperà del pagamento delle spese ordinarie ad esso relativo intestandosi altresì le utenze, mentre le spese di carattere straordinario, come da codice civile, verranno regolate ex art. 1110 c.c. e suddivise al 50% tra le parti. Anche per quanto riguarda il giardino dell'immobile, si mantiene la sopraindicata suddivisione tra spese ordinarie e spese straordinarie con la precisazione che, quando vi saranno da fare lavori straordinari, la sig.ra chiederà Pt_1 prima al sig. se vorrà provvedervi direttamente lui;
in caso quest'ultimo non volesse o non potesse CP_1 provvedervi direttamente, si chiamerà un giardiniere specializzato, scelto di comune accordo tra le parti, che sarà pagato dalle parti al 50% ciascuno.
9) Le parti prestano fin da ora il reciproco consenso al rinnovo/rilascio dei passaporti dei figli consentendo, altresì, che ciascuno possa inserirli nel proprio passaporto;
10) Spese di lite compensate.
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.7.2024, ha adito il Tribunale di Novara per la Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori (nato il Per_1
23.6.2014) e (nata il [...]), avuti dalla relazione more uxorio con Per_2 CP_1
.
[...]
Si è costituita parte resistente, che ha contestato la ricostruzione dei fatti offerta da parte ricorrente. All'udienza del 3.12.2024, a seguito dell'interrogatorio libero, le parti hanno raggiunto un accordo. La causa, senza concessione di alcun termine di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., è stata quindi rimessa in decisione. Le condizioni relative ad affido e mantenimento sulle quali le parti si sono accordate meritano di essere condivise dal Collegio, in quanto consentono una effettiva bi-genitorialità in favore dei figli minorenni della coppia. L'ascolto dei minori è impossibile per l'età degli stessi e, comunque, è superfluo, considerato l'equo e condivisibile accordo raggiunto. Le condizioni economiche sono anch'esse equilibrate e proporzionate alle condizioni economiche dei genitori, nonché adeguate ai bisogni del figlio. Le spese sono integralmente compensate.
Pag. 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
2) prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 10/01/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
Pag. 5