TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 27/11/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice rel. dott.ssa Emanuela Luciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1070/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente fra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Vincenzo Notarangelo, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in
AR (CB) alla via Molise n. 85 presso lo studio del difensore;
-Ricorrente-
E
CP_1
-Convenuto contumace-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
-Interventore ex lege-
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione
Conclusioni: per parte ricorrente come in atti;
per il Pubblico Ministero come da parere espresso.
Motivi della decisione pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 15.7.2025, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 al fine di modificare le condizioni economiche della separazione disciplinate con sentenza n. 817/2023 dell'intestato Tribunale emessa il 30.10.2023, chiedendo che venga disposta, a proprio favore e a carico del convenuto, la corresponsione dell'assegno mensile di mantenimento dell'importo di euro 50,00.
A sostegno della domanda ha premesso: di aver rinunciato al mantenimento a carico dell'ex marito per ottenere la pronuncia di separazione nel più breve tempo possibile;
l'aumento dei problemi di salute e dei costi connessi alla necessità di visite specialistiche;
il sopravvenuto aumento del costo della vita e il miglioramento delle condizioni economiche dell'ex coniuge, a fronte del suo perdurante stato di disoccupazione.
La parte convenuta, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita, di tal che ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita in via documentale ed è stata discussa all'udienza del
18.11.2025, in cui è stata rimessa al Collegio per la decisione.
In data 24.11.2025 è stato acquisito il parere del PM, favorevole all'accoglimento della domanda.
*** La domanda è fondata e deve essere accolta: deve essere disposto l'assegno di mantenimento in favore della ricorrente e a carico del convenuto per complessivi euro 50,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT.
Rammentato che “Poiché la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, i “redditi adeguati” a cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156, comma 1, cod. civ., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea (Cass. 12196/2017). Pertanto, condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione dell'adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità pagina 2 di 4 economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente. Nell'ambito dello svolgimento di un simile accertamento è necessario, tuttavia, non confondere il tenore di vita con la fruizione diretta di particolari beni.”
(Cass. 9708/2024), ritiene il Collegio che la domanda sia meritevole di accoglimento, alla luce di quanto segue:
- dopo un matrimonio durato oltre quarant'anni, il giudizio di separazione si è concluso senza statuizioni economiche, a fronte della rinuncia ad opera della ricorrente;
- la ricorrente non lavora e gli unici redditi percepiti sono quelli da fabbricato, in ragione della proprietà della casa di abitazione;
ha provveduto al suo sostentamento mediante lavori saltuari e ricorrendo all'aiuto economico di figli e parenti;
- il convenuto risulta percettore di reddito da lavoro;
dall'ultima dichiarazione si evince che sono stati dichiarati redditi per complessivi euro 17.597,00;
- la ricorrente non risulta, pertanto titolare di adeguati redditi propri e sussiste, a tutta evidenza, una sproporzione tra i redditi delle parti in causa;
- la sopravvenuta ingravescenza delle patologie cardiache della ricorrente giustifica, pertanto, la modifica delle condizioni economiche della separazione, come disciplinate dalla sentenza sopra richiamata e, dunque, la concessione dell'assegno di mantenimento nella misura richiesta, da ritenersi congrua.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- In accoglimento della domanda, dispone che versi, a titolo di CP_1 mantenimento di , l'importo mensile di euro 50,00, rivalutabili Parte_1 secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla ricorrente, entro il 5 di ogni mese, secondo le modalità che quest'ultima vorrà indicare;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Claudia Carissimi
pagina 3 di 4 Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice rel. dott.ssa Emanuela Luciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1070/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente fra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Vincenzo Notarangelo, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in
AR (CB) alla via Molise n. 85 presso lo studio del difensore;
-Ricorrente-
E
CP_1
-Convenuto contumace-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
-Interventore ex lege-
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione
Conclusioni: per parte ricorrente come in atti;
per il Pubblico Ministero come da parere espresso.
Motivi della decisione pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 15.7.2025, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 al fine di modificare le condizioni economiche della separazione disciplinate con sentenza n. 817/2023 dell'intestato Tribunale emessa il 30.10.2023, chiedendo che venga disposta, a proprio favore e a carico del convenuto, la corresponsione dell'assegno mensile di mantenimento dell'importo di euro 50,00.
A sostegno della domanda ha premesso: di aver rinunciato al mantenimento a carico dell'ex marito per ottenere la pronuncia di separazione nel più breve tempo possibile;
l'aumento dei problemi di salute e dei costi connessi alla necessità di visite specialistiche;
il sopravvenuto aumento del costo della vita e il miglioramento delle condizioni economiche dell'ex coniuge, a fronte del suo perdurante stato di disoccupazione.
La parte convenuta, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita, di tal che ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita in via documentale ed è stata discussa all'udienza del
18.11.2025, in cui è stata rimessa al Collegio per la decisione.
In data 24.11.2025 è stato acquisito il parere del PM, favorevole all'accoglimento della domanda.
*** La domanda è fondata e deve essere accolta: deve essere disposto l'assegno di mantenimento in favore della ricorrente e a carico del convenuto per complessivi euro 50,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT.
Rammentato che “Poiché la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, i “redditi adeguati” a cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156, comma 1, cod. civ., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea (Cass. 12196/2017). Pertanto, condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione dell'adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità pagina 2 di 4 economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente. Nell'ambito dello svolgimento di un simile accertamento è necessario, tuttavia, non confondere il tenore di vita con la fruizione diretta di particolari beni.”
(Cass. 9708/2024), ritiene il Collegio che la domanda sia meritevole di accoglimento, alla luce di quanto segue:
- dopo un matrimonio durato oltre quarant'anni, il giudizio di separazione si è concluso senza statuizioni economiche, a fronte della rinuncia ad opera della ricorrente;
- la ricorrente non lavora e gli unici redditi percepiti sono quelli da fabbricato, in ragione della proprietà della casa di abitazione;
ha provveduto al suo sostentamento mediante lavori saltuari e ricorrendo all'aiuto economico di figli e parenti;
- il convenuto risulta percettore di reddito da lavoro;
dall'ultima dichiarazione si evince che sono stati dichiarati redditi per complessivi euro 17.597,00;
- la ricorrente non risulta, pertanto titolare di adeguati redditi propri e sussiste, a tutta evidenza, una sproporzione tra i redditi delle parti in causa;
- la sopravvenuta ingravescenza delle patologie cardiache della ricorrente giustifica, pertanto, la modifica delle condizioni economiche della separazione, come disciplinate dalla sentenza sopra richiamata e, dunque, la concessione dell'assegno di mantenimento nella misura richiesta, da ritenersi congrua.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- In accoglimento della domanda, dispone che versi, a titolo di CP_1 mantenimento di , l'importo mensile di euro 50,00, rivalutabili Parte_1 secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla ricorrente, entro il 5 di ogni mese, secondo le modalità che quest'ultima vorrà indicare;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Claudia Carissimi
pagina 3 di 4 Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda
pagina 4 di 4