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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 16/01/2026, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 217/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
EO NC, EL
CHIANURA PIETRO VITO, DI
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2715/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G.grezar,14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259003698268000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI)
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259003698268000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259005492461000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI)
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259005492461000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G.grezar,14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220020579853000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TF9IPRN000412018 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6290/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA
Resistente/Appellato: SI RIPORTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 19 maggio 2025 a mezzo PEC, il sig. Ricorrente_1, nato a [...] l'data_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, residente in [...]
, rappresentato e difeso dal Dott. Nominativo_1, commercialista tributarista, iscritto all'ODCEC di Vallo della Lucania al n. 102A, con studio in via Indirizzo_Difensore_1 – Vallo della Lucania (SA), ha impugnato due intimazioni di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, contraddistinte dai numeri
10020259003698268000 e 10020259005492461000, rispettivamente notificate via PEC in data 24 marzo
2025 e 27 marzo 2025, entrambe relative a pretese tributarie concernenti gli anni d'imposta 2008 e 2009 per un importo complessivo di euro 112.305,18. Il ricorrente, ha dedotto che le intimazioni impugnate traggono origine da iscrizioni a ruolo già oggetto di precedenti giudizi tributari, definiti con esito favorevole, e che l'Agenzia delle Entrate aveva già dato esecuzione alle relative sentenze mediante l'adozione di provvedimenti di sgravio. In particolare, ha richiamato la sentenza n. 5373/15/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, depositata il 5 dicembre 2014, che aveva annullato l'accertamento relativo all'anno 2008; la sentenza n. 3118/01/2016 della medesima Commissione, depositata il 26 maggio 2016, che aveva accolto parzialmente il ricorso per l'anno 2009 rideterminando il reddito imponibile e dichiarando inapplicabile la presunzione dei prelevamenti bancari di cui all'art. 32 del D.P.R. 600/1973; nonché la sentenza n.
8853/09/2017 della Commissione Tributaria Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno, depositata l'11 gennaio 2018, con la quale era stato definitivamente respinto l'appello dell'Agenzia delle
Entrate, rendendo quindi definitive le pronunce di primo grado. In esecuzione di tali decisioni, l'Ufficio TF9 di Salerno dell'Agenzia delle Entrate aveva adottato i provvedimenti di sgravio n. 2014S427131, relativo all'anno 2008, n. 2016S459763, riferito all'anno 2009, e n. 2018S13015, emesso in data 11 gennaio 2018 in ottemperanza alla citata sentenza della CTR Campania, con i quali era stato disposto lo sgravio totale o parziale delle somme iscritte a ruolo. Il ricorrente, ha pertanto sostenuto che le nuove intimazioni del 2025, aventi ad oggetto le medesime poste contabili già oggetto di sgravio, fossero illegittime in quanto reiterative di crediti estinti e, quindi, prive di qualsiasi titolo esecutivo. Il ricorso, ha altresì evidenziato la mancanza di un valido presupposto notificatorio, poiché le due intimazioni risultavano trasmesse da indirizzi di posta elettronica certificata diversi tra loro, e precisamente da notifica.acc.campania@pec.agenziariscossione. gov.it e da Email_4, non risultanti tra quelli iscritti nei pubblici elenchi e privi di attestazione di firma digitale o di provenienza da un responsabile dell'unità territoriale competente, in violazione dell'art. 26, comma 5, del D.P.R. 602/1973 e dell'art. 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale. Da tale irregolarità il ricorrente ha fatto discendere l'inesistenza giuridica della notifica e, conseguentemente, la nullità dell'intimazione. Ha inoltre eccepito la prescrizione parziale dei crediti tributari per decorso del termine decennale di cui all'art. 2946 del codice civile, tenuto conto che i ruoli risalgono agli anni 2008 e 2009 e che non risultano atti interruttivi validamente notificati negli anni successivi, non essendosi l'Agenzia delle Entrate – Riscossione mai costituita in precedenti giudizi. L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno, regolarmente intimata via PEC il 19 maggio 2025, si è costituita in giudizio mediante deposito di controdeduzioni, sostenendo la legittimità delle notifiche eseguite, in quanto provenienti da indirizzi istituzionali del dominio agenziariscossione.gov.it, nonché la validità della pretesa tributaria. Ha inoltre richiamato il protocollo operativo di cooperazione 2024 tra Agenzia delle Entrate
e Agenzia delle Entrate – Riscossione, sostenendo che le due strutture agiscono in sinergia e che le notifiche a mezzo PEC rientrano nella regolare attività di riscossione dei carichi residui. L'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, invece, benché ritualmente destinataria della notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio.
In prossimità dell'udienza del 19 dicembre 2025, il ricorrente ha depositato memorie illustrative ex art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992, a firma del nuovo difensore Avv. Difensore_1, nelle quali ha ulteriormente precisato che le intimazioni impugnate riproducono le medesime poste creditorie già oggetto di precedenti intimazioni
— in particolare quelle del 19 dicembre 2022 (n. 10020220020579853000) e del 3 ottobre 2023 (n.
10020239011868558000) — confermando la duplicazione della pretesa e l'assenza di un valido titolo esecutivo. Nelle stesse memorie è stata infine richiamata la sentenza n. 6181/2025, depositata il 20 novembre
2025 dalla medesima Sezione, con cui era già stata accertata l'illegittima reiterazione degli stessi importi e la nullità delle relative notifiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I°Grado, riunitasi in camera di consiglio, esaminati gli atti e il fascicolo processuale ritiene il ricorso cosi proposto, fondato e motivato, pertanto, va accolto. Dalla disamina della documentazione prodotta risulta provato che le intimazioni di pagamento n. 10020259003698268000, notificata via PEC il 24 marzo 2025, e n. 10020259005492461000, notificata il 27 marzo 2025, traggono origine da ruoli riferiti agli anni d'imposta 2008 e 2009, già oggetto di precedenti contenziosi definiti con pronunce passate in giudicato favorevoli al ricorrente. In particolare, con sentenza n. 5373/15/2014 della
Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, depositata il 5 dicembre 2014, veniva integralmente annullato l'accertamento relativo all'anno 2008 per difetto di motivazione e carenza probatoria in ordine ai movimenti bancari contestati. Con successiva sentenza n. 3118/01/2016, depositata il 26 maggio 2016, la medesima
Commissione accoglieva parzialmente il ricorso relativo all'anno 2009, rideterminando il reddito imponibile e dichiarando l'inapplicabilità dell'IRAP per assenza di autonoma organizzazione. Tale decisione veniva definitivamente confermata dalla sentenza n. 8853/09/2017 della Commissione Tributaria Regionale della
Campania – Sezione staccata di Salerno, depositata l'11 gennaio 2018, con rigetto dell'appello dell'Agenzia delle Entrate. In attuazione di tali pronunce, l'Agenzia delle Entrate – Ufficio TF9 Salerno adottava i provvedimenti di sgravio n. 2014S427131, n. 2016S459763 e n. 2018S13015, convalidati l'11 gennaio 2018, eliminando integralmente le somme iscritte a ruolo per gli anni 2008 e 2009. Ne consegue che le intimazioni impugnate nel 2025 si riferiscono a crediti già definitivamente estinti. Ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n.
546/1992, l'intervenuto giudicato impone la cessazione della riscossione, con conseguente illegittimità di ogni successiva richiesta fondata sul medesimo titolo. Le intimazioni in esame, prive di un valido titolo esecutivo, risultano pertanto emesse in violazione del giudicato esterno e affette da nullità assoluta per difetto di causa. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che lo sgravio disposto in esecuzione di sentenza definitiva estingue irreversibilmente il credito tributario (Cass. civ., sez. V, 10 febbraio 2022, n.
3845). Fondati risultano altresì i vizi dedotti in ordine alla notifica via PEC. Le intimazioni del 24 e 27 marzo
2025 risultano inviate da indirizzi PEC (Email_5) non iscritti nei pubblici elenchi IPA o INI-PEC, né riconducibili con certezza a un soggetto legittimato alla notifica.
Secondo la Corte di Cassazione, è inesistente la notificazione telematica proveniente da indirizzo non risultante dai pubblici registri (Cass. civ., sez. V, 10 novembre 2021, n. 33802; Cass. civ., sez. V, 27 ottobre
2021, n. 30948). Analogo vizio affligge le precedenti intimazioni del 19 dicembre 2022 e del 3 ottobre 2023, relative ai medesimi ruoli, inviate da sistemi automatizzati e prive di sottoscrizione digitale. Come chiarito da Cass. civ., sez. V, 4 giugno 2021, n. 15746, la notifica via PEC di atto privo di firma digitale è nulla per difetto di autenticità e certezza della provenienza. Dalle memorie illustrative depositate il 19 dicembre 2025 emerge, inoltre, che tutte le intimazioni dal 2022 al 2025 riproducono identicamente carichi già oggetto di sgravio, integrando una reiterazione della medesima pretesa. Sul punto è stata richiamata la sentenza n.
6181/2025 di questa stessa Sezione, che ha accertato l'illegittimità di analoghe duplicazioni fondate su notifiche provenienti dalle medesime caselle PEC. La mancata costituzione in giudizio dell'Agenzia delle
Entrate – Riscossione, nonostante la regolare notifica del ricorso in data 19 maggio 2025, impedisce infine di ritenere provata la persistenza del credito o l'esistenza di validi atti interruttivi della prescrizione, che deve pertanto ritenersi maturata. Alla luce di quanto esposto, le intimazioni impugnate risultano nulle per difetto di titolo, inesistenza giuridica della notifica e violazione del giudicato, nonché illegittime per contrasto con il principio del ne bis in idem tributario. Considerata la peculiarità della vicenda e la condotta processuale delle parti, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado, riunitasi in Camera di Consiglio, accoglie il ricorso e dichiara l'intervenuta estinzione del credito tributario per effetto dei provvedimenti di sgravio, spese compensate .
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
EO NC, EL
CHIANURA PIETRO VITO, DI
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2715/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G.grezar,14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259003698268000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI)
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259003698268000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259005492461000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI)
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259005492461000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G.grezar,14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220020579853000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TF9IPRN000412018 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6290/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA
Resistente/Appellato: SI RIPORTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 19 maggio 2025 a mezzo PEC, il sig. Ricorrente_1, nato a [...] l'data_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, residente in [...]
, rappresentato e difeso dal Dott. Nominativo_1, commercialista tributarista, iscritto all'ODCEC di Vallo della Lucania al n. 102A, con studio in via Indirizzo_Difensore_1 – Vallo della Lucania (SA), ha impugnato due intimazioni di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, contraddistinte dai numeri
10020259003698268000 e 10020259005492461000, rispettivamente notificate via PEC in data 24 marzo
2025 e 27 marzo 2025, entrambe relative a pretese tributarie concernenti gli anni d'imposta 2008 e 2009 per un importo complessivo di euro 112.305,18. Il ricorrente, ha dedotto che le intimazioni impugnate traggono origine da iscrizioni a ruolo già oggetto di precedenti giudizi tributari, definiti con esito favorevole, e che l'Agenzia delle Entrate aveva già dato esecuzione alle relative sentenze mediante l'adozione di provvedimenti di sgravio. In particolare, ha richiamato la sentenza n. 5373/15/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, depositata il 5 dicembre 2014, che aveva annullato l'accertamento relativo all'anno 2008; la sentenza n. 3118/01/2016 della medesima Commissione, depositata il 26 maggio 2016, che aveva accolto parzialmente il ricorso per l'anno 2009 rideterminando il reddito imponibile e dichiarando inapplicabile la presunzione dei prelevamenti bancari di cui all'art. 32 del D.P.R. 600/1973; nonché la sentenza n.
8853/09/2017 della Commissione Tributaria Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno, depositata l'11 gennaio 2018, con la quale era stato definitivamente respinto l'appello dell'Agenzia delle
Entrate, rendendo quindi definitive le pronunce di primo grado. In esecuzione di tali decisioni, l'Ufficio TF9 di Salerno dell'Agenzia delle Entrate aveva adottato i provvedimenti di sgravio n. 2014S427131, relativo all'anno 2008, n. 2016S459763, riferito all'anno 2009, e n. 2018S13015, emesso in data 11 gennaio 2018 in ottemperanza alla citata sentenza della CTR Campania, con i quali era stato disposto lo sgravio totale o parziale delle somme iscritte a ruolo. Il ricorrente, ha pertanto sostenuto che le nuove intimazioni del 2025, aventi ad oggetto le medesime poste contabili già oggetto di sgravio, fossero illegittime in quanto reiterative di crediti estinti e, quindi, prive di qualsiasi titolo esecutivo. Il ricorso, ha altresì evidenziato la mancanza di un valido presupposto notificatorio, poiché le due intimazioni risultavano trasmesse da indirizzi di posta elettronica certificata diversi tra loro, e precisamente da notifica.acc.campania@pec.agenziariscossione. gov.it e da Email_4, non risultanti tra quelli iscritti nei pubblici elenchi e privi di attestazione di firma digitale o di provenienza da un responsabile dell'unità territoriale competente, in violazione dell'art. 26, comma 5, del D.P.R. 602/1973 e dell'art. 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale. Da tale irregolarità il ricorrente ha fatto discendere l'inesistenza giuridica della notifica e, conseguentemente, la nullità dell'intimazione. Ha inoltre eccepito la prescrizione parziale dei crediti tributari per decorso del termine decennale di cui all'art. 2946 del codice civile, tenuto conto che i ruoli risalgono agli anni 2008 e 2009 e che non risultano atti interruttivi validamente notificati negli anni successivi, non essendosi l'Agenzia delle Entrate – Riscossione mai costituita in precedenti giudizi. L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno, regolarmente intimata via PEC il 19 maggio 2025, si è costituita in giudizio mediante deposito di controdeduzioni, sostenendo la legittimità delle notifiche eseguite, in quanto provenienti da indirizzi istituzionali del dominio agenziariscossione.gov.it, nonché la validità della pretesa tributaria. Ha inoltre richiamato il protocollo operativo di cooperazione 2024 tra Agenzia delle Entrate
e Agenzia delle Entrate – Riscossione, sostenendo che le due strutture agiscono in sinergia e che le notifiche a mezzo PEC rientrano nella regolare attività di riscossione dei carichi residui. L'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, invece, benché ritualmente destinataria della notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio.
In prossimità dell'udienza del 19 dicembre 2025, il ricorrente ha depositato memorie illustrative ex art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992, a firma del nuovo difensore Avv. Difensore_1, nelle quali ha ulteriormente precisato che le intimazioni impugnate riproducono le medesime poste creditorie già oggetto di precedenti intimazioni
— in particolare quelle del 19 dicembre 2022 (n. 10020220020579853000) e del 3 ottobre 2023 (n.
10020239011868558000) — confermando la duplicazione della pretesa e l'assenza di un valido titolo esecutivo. Nelle stesse memorie è stata infine richiamata la sentenza n. 6181/2025, depositata il 20 novembre
2025 dalla medesima Sezione, con cui era già stata accertata l'illegittima reiterazione degli stessi importi e la nullità delle relative notifiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I°Grado, riunitasi in camera di consiglio, esaminati gli atti e il fascicolo processuale ritiene il ricorso cosi proposto, fondato e motivato, pertanto, va accolto. Dalla disamina della documentazione prodotta risulta provato che le intimazioni di pagamento n. 10020259003698268000, notificata via PEC il 24 marzo 2025, e n. 10020259005492461000, notificata il 27 marzo 2025, traggono origine da ruoli riferiti agli anni d'imposta 2008 e 2009, già oggetto di precedenti contenziosi definiti con pronunce passate in giudicato favorevoli al ricorrente. In particolare, con sentenza n. 5373/15/2014 della
Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, depositata il 5 dicembre 2014, veniva integralmente annullato l'accertamento relativo all'anno 2008 per difetto di motivazione e carenza probatoria in ordine ai movimenti bancari contestati. Con successiva sentenza n. 3118/01/2016, depositata il 26 maggio 2016, la medesima
Commissione accoglieva parzialmente il ricorso relativo all'anno 2009, rideterminando il reddito imponibile e dichiarando l'inapplicabilità dell'IRAP per assenza di autonoma organizzazione. Tale decisione veniva definitivamente confermata dalla sentenza n. 8853/09/2017 della Commissione Tributaria Regionale della
Campania – Sezione staccata di Salerno, depositata l'11 gennaio 2018, con rigetto dell'appello dell'Agenzia delle Entrate. In attuazione di tali pronunce, l'Agenzia delle Entrate – Ufficio TF9 Salerno adottava i provvedimenti di sgravio n. 2014S427131, n. 2016S459763 e n. 2018S13015, convalidati l'11 gennaio 2018, eliminando integralmente le somme iscritte a ruolo per gli anni 2008 e 2009. Ne consegue che le intimazioni impugnate nel 2025 si riferiscono a crediti già definitivamente estinti. Ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n.
546/1992, l'intervenuto giudicato impone la cessazione della riscossione, con conseguente illegittimità di ogni successiva richiesta fondata sul medesimo titolo. Le intimazioni in esame, prive di un valido titolo esecutivo, risultano pertanto emesse in violazione del giudicato esterno e affette da nullità assoluta per difetto di causa. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che lo sgravio disposto in esecuzione di sentenza definitiva estingue irreversibilmente il credito tributario (Cass. civ., sez. V, 10 febbraio 2022, n.
3845). Fondati risultano altresì i vizi dedotti in ordine alla notifica via PEC. Le intimazioni del 24 e 27 marzo
2025 risultano inviate da indirizzi PEC (Email_5) non iscritti nei pubblici elenchi IPA o INI-PEC, né riconducibili con certezza a un soggetto legittimato alla notifica.
Secondo la Corte di Cassazione, è inesistente la notificazione telematica proveniente da indirizzo non risultante dai pubblici registri (Cass. civ., sez. V, 10 novembre 2021, n. 33802; Cass. civ., sez. V, 27 ottobre
2021, n. 30948). Analogo vizio affligge le precedenti intimazioni del 19 dicembre 2022 e del 3 ottobre 2023, relative ai medesimi ruoli, inviate da sistemi automatizzati e prive di sottoscrizione digitale. Come chiarito da Cass. civ., sez. V, 4 giugno 2021, n. 15746, la notifica via PEC di atto privo di firma digitale è nulla per difetto di autenticità e certezza della provenienza. Dalle memorie illustrative depositate il 19 dicembre 2025 emerge, inoltre, che tutte le intimazioni dal 2022 al 2025 riproducono identicamente carichi già oggetto di sgravio, integrando una reiterazione della medesima pretesa. Sul punto è stata richiamata la sentenza n.
6181/2025 di questa stessa Sezione, che ha accertato l'illegittimità di analoghe duplicazioni fondate su notifiche provenienti dalle medesime caselle PEC. La mancata costituzione in giudizio dell'Agenzia delle
Entrate – Riscossione, nonostante la regolare notifica del ricorso in data 19 maggio 2025, impedisce infine di ritenere provata la persistenza del credito o l'esistenza di validi atti interruttivi della prescrizione, che deve pertanto ritenersi maturata. Alla luce di quanto esposto, le intimazioni impugnate risultano nulle per difetto di titolo, inesistenza giuridica della notifica e violazione del giudicato, nonché illegittime per contrasto con il principio del ne bis in idem tributario. Considerata la peculiarità della vicenda e la condotta processuale delle parti, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado, riunitasi in Camera di Consiglio, accoglie il ricorso e dichiara l'intervenuta estinzione del credito tributario per effetto dei provvedimenti di sgravio, spese compensate .