CASS
Sentenza 25 ottobre 2024
Sentenza 25 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/10/2024, n. 39200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39200 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da TI RP n. a Roma il 17/11/1975 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso in data 14/3/2024 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Gaspare Sturzo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Savino Guglielmi, che ha illustrato i motivi chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Campobasso confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 15/2/23, aveva dichiarato IT LO colpevole dei delitti di estorsione e simulazione di reato, e -riconosciuto il vincolo della continuazione- l'aveva condannato alla pena di anni sei, giorni quindici di reclusione ed euro duemila di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Savino Guglielmi, deducendo: 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 39200 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 25/09/2024 2.1 la violazione degli artt. 498, commi 4,4bis,4ter, 4 quater, 499, commi le 2, 559, comma 3, cod.proc.pen. per avere il Tribunale proceduto all'esame diretto della p.o. senza l'accordo delle parti, sollecitando altresì il P.m. affinché procedesse a contestazione. Il difensore eccepisce che, come si evince dal verbale di udienza del 23/11/2022 e dalle relative fonoregistrazìoni, il Tribunale di Campobasso ha proceduto di propria iniziativa all'esame diretto della p.o., in assenza del consenso delle parti, ed ha sollecitato il P.m. ad effettuare la contestazione ex art. 500 cod.proc.pen. in ordine alla minaccia telefonica subita tr.fr dall'imputato nel corso delle tractive finalizzate al contratto di noleggio, così violando le regole processuali che disciplinano l'esame incrociato dei testi e senza che si vertesse nelle situazioni che autorizzano la deroga ai sensi dell'art. 498 codice di rito. Aggiunge che la Corte d'Appello ha ignorato i rilievi difensivi sul punto, argomentando esclusivamente sull'attendibilità logica del narrato della vittima senza chiarire le ragioni per cui la portata della minaccia fosse tale da giustificare la reticenza della stessa nella fase predibattimentale;
2.2 la violazione degli artt. 192, 500 cod.proc.pen. e 372 cod.pen. per avere la Corte territoriale disatteso i criteri indicati dalle Sezioni Unite ne IG sentenza n.41461/2012 in ordine alla credibilità soggettiva della p.o. e all'estrinseca attendibilità del dichiarato della medesima. Secondo il difensore la Corte territoriale, pur riconoscendo che la p.o. non aveva fatto menzione della minaccia patita nelle sommarie informazioni rilasciate il 31 agosto 2015 e nella successiva denunzia del 3 settembre, riferendola solo nell'integrazione del 4 settembre e, successivamente in sede dibattimentale, ha illogicamente ritenuto che l'iniziale reticenza fosse conseguenza della condotta minatoria, escludendo che le tardive dichiarazioni della p.o. mirassero a evitare le conseguente negative della mancata restituzione dell'auto noleggiata da parte del prevenuto. Inoltre, secondo il ricorrente,la minaccia non poteva avere l'efficacia pervasiva indicata dalla sentenza impugnata in quanto effettuata a mezzo telefono da un soggetto sconosciuto alla p.o., in maniera del tutto generica e mai reiterata nei successivi contatti tra le parti. I giudici d'appello hanno assertivamente confermato la credibilità del dichiarante senza valutarne l'attendibilità estrinseca e senza soffermarsi sulle precedenti omissioni dichiarative, trascurando che le tardive dichiarazioni relative alla minaccia telefonica trovano logica giustificazione nella volontà della p.o. di sottrarsi per tal via al rischio di un coinvolgimento nel delitto di appropriazione indebita dell'autovettura; 2.3 la violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di estorsione. Il difensore lamenta che la sentenza impugnata non si è soffermata sull'effettiva idoneità intimidatoria della condotta nonostante la genericità delle espressioni profferite, il mezzo utilizzato, l'assenza di personale conoscenza tra le parti. Né ha considerato che, a seguito 2 della mancata restituzione dell'autovettura, la p.o. contattò più volte l'imputato senza manifestare alcun timore ed ha trascurato il contesto fattuale della condotta. Quanto all'ingiusto profitto il difensore ne sostiene l'insussistenza, avendo l'imputato corrisposto il costo convenuto per il noleggio di tre giorni mentre successivamente il veicolo venne, comunque, riconsegnato alla società proprietaria in seguito alla denunzia-querela sporta dall'imputato; 2.4 l'erronea applicazione dell'art. 192 cod.proc.pen. con riguardo al delitto di cui all'art. 367 cod.pen. Secondo il difensore la Corte di merito ha confermato l'affermazione di responsabilità per il delitto di simulazione di reato violando i criteri che presidiano la valutazione della prova indiziaria poiché il conferimento ad opera del ricorrente del veicolo, in epoca precedente la denunziata rapina dello stesso, ad un concessionario per la vendita non esclude che il mezzo possa essere stato successivamente restituito al IT e oggetto della violenta sottrazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.L'eccezione processuale relativa alle modalità di assunzione dell'esame della p.o. Di BL da parte del Tribunale è inammissibile in quanto non tempestivamente dedotta. Questa Corte ha affermato il principio, che il collegio ritiene meritevole di continuità, secondo cui ogni eventuale eccezione avente ad oggetto doglianze in ordine alla conduzione dell'istruttoria dibattimentale da parte del giudice deve essere immediatamente contestata dalle parti e la decisione o mancata decisione sull'incidente può assumere rilevanza nel giudizio di impugnazione solo in quanto abbia comportato la lesione dei diritti delle parti o viziato la decisione (Sez. 4, n. 1022 del 10/12/2015, dep. 2016, Rv. 265737-01). In conseguenza si è ritenuto che l'indebita compressione, da parte del Presidente del collegio, del diritto dell'imputato ad effettuare il controesame testimoniale della persona offesa non determina l'inutilizzabilità della deposizione ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., ma integra una nullità relativa ai sensi dell'art. 181 cod. proc. pen., sanata ove la parte presente nulla eccepisca (Sez. 3, n. 14245 del 17/03/2021, Rv. 280923 - 01; n. 10085 del 21/11/2019, dep.2020, Rv. 279063 - 01). La doglianza sulle modalità di conduzione del dibattimento da parte del presidente del collegio non è, quindi, deducibile in sede di impugnazione, potendo assumere rilevanza solo se abbia determinato una limitazione del contraddittorio per effetto dell'irrituale compressione dello svolgimento dell'esame e del controesame di una prova testimoniale, ed a condizione che tale questione sia stata eccepita dalla parte interessata immediatamente dopo il compimento dell'atto. 2. Il secondo motivo che censura la ritenuta attendibilità della p.o. è parimenti destituito di fondamento. La difesa appunta i propri rilievi sulla circostanza che la p.o., sentita a 3 sommarie informazioni il 31 agosto 2015, non aveva fatto cenno alcuno alle patite minacce né alcun riferimento alle stesse si evince nella denunzia querela del 3 settembre successivo. Solo nell'integrazione formalizzata il giorno seguente il Di BL riferiva delle minacce formulate nei suoi confronti per via telefonica dall'imputato, circostanza che confermava in dibattimento a seguito di contestazione del P.m. 2.1 La Corte di merito ha analiticamente scrutinato i rilievi difensivi, in questa sede riproposti con ampie incursioni nel merito, dando conto dell'infondatezza della tesi difensiva secondo cui la p.o. si determinò a menzionare le minacce solo al fine di cautelarsi da possibili coinvolgimenti nel reato di appropriazione indebita del veicolo noleggiato, condotta resa possibile dalla trascuratezza con cui aveva gestito la conclusione del relativo contratto. Deve al riguardo osservarsi che, alla stregua del tenore delle sit della p.o., integralmente riportate in ricorso, emerge con evidenza che l'audizione del Di BL fu disposta dalla P.g. e che il verbale consta di una serie di domande e risposte che tendono alla ricostruzione dell'antefatto in relazione al delitto di rapina falsamente denunziato lo stesso giorno dal ricorrente. La denunzia del 3 Settembre 2015 (anch'essa integralmente riportata a pag. 6 del ricorso) risulta sottoscritta dinanzi a personale di P.g. presso la sede di Europcar e consiste nella mera formalizzazione della denunzia-querela "in relazione alle dichiarazioni rese dallo scrivente alla p.g. il 31/8/2015 alle ore 21,30 negli uffici della Squadra Mobile di Campobasso relative alla vettura Golf Vw targata " Il giorno seguente il Di BL integrava l'atto chiarendo che nel corso della telefonata del 12/8/2015 il IT, alla richiesta di esibire la documentazione necessaria al fine di perfezionare il contratto di noleggio, con tono minaccioso aveva affermato "tu pensa a darmi la macchina, pensa a tua moglie e ai tuoi figli, non farmi arrabbiare e dammi la macchina perché mi serve", circostanza confermata in dibattimento. La stessa difesa nell'atto d'appello (pag. 7) ha segnalato che in sede d'esame, a contestazione della difesa circa la tardiva rappresentazione della condotta minacciosa, la p.o. ha affermato di aver riferito la circostanza già in sede di s.i.t. e che la denunzia del 3 settembre fu predisposta dalla P.g. a seguito della volontà in tal senso manifestata ( " loro sono venuti già col foglio con quella scritta e io ho firmato soltanto"), riconoscendo che detta iniziativa era finalizzata al recupero del veicolo noleggiato. La ricostruzione della sequenza in discorso dà conto che il denunziato ritardo si inserisce nella sequenza investigativa incentrata sulla denunzia del IT di patita rapina del veicolo noleggiato e concerne atti raccolti e stesi dalla P.g., che ha formalizzato la querela in guisa del tutto sintetica e per relationem sicché non può ragionevolmente affermarsi che l'omessa menzione delle minacce in quella sede sia indice del successivo mendacio. 2.2 Tanto premesso, il primo giudice aveva già rimarcato che le dichiarazioni della p.o. risultano circostanziate e coerenti, segnalando che le incertezze dichiarative segnalate dalla 4 difesa trovano giustificazione nel lungo lasso temporale, ben sette anni, intercorso tra la vicenda a giudizio e l'esame dibattimentale. La Corte di merito in risposta ai rilievi difensivi ha evidenziato, altresì, che la censurata" ritrosia dichiarativa" della vittima è solo apparente ed è il portato del condizionamento psichico prodotto dalle minacce patite, di intensità tale da indurre il Di BL alla conclusione di un contratto che in assenza di intimidazione non avrebbe formalizzato, stante l'omessa produzione della necessaria documentazione, tra cui il titolo abilitativo alla guida del prevenuto, tollerando in seguito il protratto possesso del veicolo oltre i termini originariamente convenuti, senza alcuna garanzia di adempimento dei relativi oneri, fino alla simulazione della rapina onde giustificare la mancata restituzione del bene, in difetto di iniziative a tutela della propria posizione. I giudici d'appello hanno, con motivazione esente da illogicità manifesta, argomentato che la "leggerezza" del noleggiatore nel consegnare l'autovettura all'imputato, soggetto con cui non aveva avuto pregressi rapporti, e che lo esponeva a conseguenze pregiudizievoli, non potendo in caso di sottrazione del mezzo beneficiare della copertura assicurativa, trova logica spiegazione esclusivamente nella costrizione conseguente alle minacce indirizzate ai suoi familiari che l'avevano fortemente intimorito, come più volte ribadito nel corso dell'esame dibattimentale ( pag. 13). 2.3 Né i giudici di merito si sono discostati dai principi enunziati dalla giurisprudenza di legittimità nella valutazione della credibilità ed attendibilità del dichiarante, atteso che questa Corte è ferma nel ritenere che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, restando l'opportunità di procedere a riscontro confinata alle ipotesi in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, portatrice di istanze di natura economica (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104 - 01; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Rv. 279070 - 01). Nella specie la p.o. non è costituita parte civile e lo scrutinio dei giudici di merito risulta esaustivo, intrinsecamente coerente e privo di frizioni logiche. Non è ultroneo al riguardo ribadire il principio secondo cui l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Rv. 262575 - 01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609 - 01). 5 3. Destituite di fondamento s'appalesano anche le censure svolte nel terzo motivo in ordine all'insussistenza degli elementi costitutivi del delitto d'estorsione, con particolare riguardo alla idoneità intimidatoria della condotta e alla asserita impossibilità di configurare il requisito dell'ingiusto profitto. 3.1 La giurisprudenza di legittimità ritiene che, ai fini della configurabilità del reato di estorsione, il carattere minaccioso della condotta e la idoneità della stessa a coartare la volontà del soggetto passivo debbano essere valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, non rendendosi necessario che si sia verificata l'effettiva intimidazione del soggetto stesso (tra molte, Sez. 2, n. 36698 del 19/06/2012, Rv. 254048 - 01). Ha ulteriormente chiarito a titolo esemplificativo che le concrete circostanze oggettive cui far riferimento sono costituite dalla personalità sopraffattrice dell'agente, dalle circostanze ambientali in cui lo stesso opera, dall'ingiustizia della pretesa e dalle particolari condizioni soggettive della vittima, poiché più marcata è la vulnerabilità di quest'ultima, maggiore è la potenzialità coercitiva di comportamenti anche "velatamente" minacciosi (Sez. 2, n. 2702 del 18/11/2015 dep. 2016, Rv. 265821-01). Contrariamente a quanto sembra ritenere il difensore, i parametri da ultimo richiamati non costituiscono un catalogo vincolante ma indicazioni di massima che l'interprete è chiamato ad adattare alla concreta fattispecie, restando imprescindibile il solo dato interpretativo relativo alla necessità di calare la condotta incriminata nella specificità della vicenda, contestualizzandola e valutando la caratterizzazione soggettiva dei protagonisti giacché il carattere strumentale e la strutturale vocazione recettizia dell'intimidazione impongono di apprezzarne l'attitudine costrittiva tenendo conto delle variabili proprie del caso concreto. Nella specie, in cui l'agente ha richiesto ad un'impresa di noleggio il servizio offerto, concordando il veicolo, il periodo di utilizzo e il prezzo nonché la consegna in città diversa da quella d'esercizio della società, rifiutando, al momento del perfezionamento del contratto, l'ottemperanza di condizioni usuali, quali l'indicazione degli estremi della propria patente di guida (sostituiti da quelli della coniuge separata) ovvero indicando addirittura un terzo estraneo quale obbligato per il pagamento (sent. Trib. pag. 4), e facendo ricorso alla prospettazione di conseguenze pregiudizievoli per i familiari del noleggiatore onde vincerne le resistenze e indurlo comunque ad assentire alla consegna del veicolo, la condotta si configura quale estorsione contrattuale in relazione alla quale la valutazione dell'idoneità dell'azione intimidatoria resta nella sostanza confinata all'interno del sinallagma negoziale che, alla stregua della concorde valutazione dei giudici territoriali, è stato reputato radicalmente viziato sulla base di elementi univocamente attestanti che la prestazione del servizio non è stata frutto di libera determinazione del noleggiatore. LJ\ 6 La Presidente La giurisprudenza di questa Corte, inoltre, ha in più occasioni precisato che il delitto di estorsione c.d. contrattuale si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti e in tal caso l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente- vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno. (Sez. 2, n. 12434 del 19/02/2020, Rv. 278998 - 01; Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, Rv. 269364-01;Sez. 6,n. 48461 del 28/11/2013, Rv. 258168-01). In simili evenienze, infatti, l'uso di violenza o minaccia per indurre l'altra parte del negozio ad emettere una manifestazione di volontà conforme ai desiderata dell'agente ha un carattere obiettivamente antigiuridico che qualifica nel senso dell'ingiustizia il vantaggio patrimoniale perseguito, donde la configurabilità del delitto ex art. 629 cod.pen. 4. Le residue censure in punto di responsabilità per il delitto di simulazione di reato sono inammissibili per genericità ed aspecificità in quanto prive di correlazione critica con la congrua motivazione rassegnata a confutazione del gravame difensivo alle pagg. 13 e 14, in cui i giudici d'appello hanno dato evidenziato che, attese le dichiarazioni del teste Sisti, risulta provato che tra il 18 e il 21 agosto 2015 il IT cedette il veicolo noleggiato alla società Lino Motors per la vendita, evidenza cui si sommano, a riscontro della tesi accusatoria, le plurime incongruenze ed inesattezze della denunzia di rapina già ampiamente analizzate dal primo giudice. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 25 settembre 2024 La Consigliera estensore
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Gaspare Sturzo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Savino Guglielmi, che ha illustrato i motivi chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Campobasso confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 15/2/23, aveva dichiarato IT LO colpevole dei delitti di estorsione e simulazione di reato, e -riconosciuto il vincolo della continuazione- l'aveva condannato alla pena di anni sei, giorni quindici di reclusione ed euro duemila di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Savino Guglielmi, deducendo: 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 39200 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 25/09/2024 2.1 la violazione degli artt. 498, commi 4,4bis,4ter, 4 quater, 499, commi le 2, 559, comma 3, cod.proc.pen. per avere il Tribunale proceduto all'esame diretto della p.o. senza l'accordo delle parti, sollecitando altresì il P.m. affinché procedesse a contestazione. Il difensore eccepisce che, come si evince dal verbale di udienza del 23/11/2022 e dalle relative fonoregistrazìoni, il Tribunale di Campobasso ha proceduto di propria iniziativa all'esame diretto della p.o., in assenza del consenso delle parti, ed ha sollecitato il P.m. ad effettuare la contestazione ex art. 500 cod.proc.pen. in ordine alla minaccia telefonica subita tr.fr dall'imputato nel corso delle tractive finalizzate al contratto di noleggio, così violando le regole processuali che disciplinano l'esame incrociato dei testi e senza che si vertesse nelle situazioni che autorizzano la deroga ai sensi dell'art. 498 codice di rito. Aggiunge che la Corte d'Appello ha ignorato i rilievi difensivi sul punto, argomentando esclusivamente sull'attendibilità logica del narrato della vittima senza chiarire le ragioni per cui la portata della minaccia fosse tale da giustificare la reticenza della stessa nella fase predibattimentale;
2.2 la violazione degli artt. 192, 500 cod.proc.pen. e 372 cod.pen. per avere la Corte territoriale disatteso i criteri indicati dalle Sezioni Unite ne IG sentenza n.41461/2012 in ordine alla credibilità soggettiva della p.o. e all'estrinseca attendibilità del dichiarato della medesima. Secondo il difensore la Corte territoriale, pur riconoscendo che la p.o. non aveva fatto menzione della minaccia patita nelle sommarie informazioni rilasciate il 31 agosto 2015 e nella successiva denunzia del 3 settembre, riferendola solo nell'integrazione del 4 settembre e, successivamente in sede dibattimentale, ha illogicamente ritenuto che l'iniziale reticenza fosse conseguenza della condotta minatoria, escludendo che le tardive dichiarazioni della p.o. mirassero a evitare le conseguente negative della mancata restituzione dell'auto noleggiata da parte del prevenuto. Inoltre, secondo il ricorrente,la minaccia non poteva avere l'efficacia pervasiva indicata dalla sentenza impugnata in quanto effettuata a mezzo telefono da un soggetto sconosciuto alla p.o., in maniera del tutto generica e mai reiterata nei successivi contatti tra le parti. I giudici d'appello hanno assertivamente confermato la credibilità del dichiarante senza valutarne l'attendibilità estrinseca e senza soffermarsi sulle precedenti omissioni dichiarative, trascurando che le tardive dichiarazioni relative alla minaccia telefonica trovano logica giustificazione nella volontà della p.o. di sottrarsi per tal via al rischio di un coinvolgimento nel delitto di appropriazione indebita dell'autovettura; 2.3 la violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di estorsione. Il difensore lamenta che la sentenza impugnata non si è soffermata sull'effettiva idoneità intimidatoria della condotta nonostante la genericità delle espressioni profferite, il mezzo utilizzato, l'assenza di personale conoscenza tra le parti. Né ha considerato che, a seguito 2 della mancata restituzione dell'autovettura, la p.o. contattò più volte l'imputato senza manifestare alcun timore ed ha trascurato il contesto fattuale della condotta. Quanto all'ingiusto profitto il difensore ne sostiene l'insussistenza, avendo l'imputato corrisposto il costo convenuto per il noleggio di tre giorni mentre successivamente il veicolo venne, comunque, riconsegnato alla società proprietaria in seguito alla denunzia-querela sporta dall'imputato; 2.4 l'erronea applicazione dell'art. 192 cod.proc.pen. con riguardo al delitto di cui all'art. 367 cod.pen. Secondo il difensore la Corte di merito ha confermato l'affermazione di responsabilità per il delitto di simulazione di reato violando i criteri che presidiano la valutazione della prova indiziaria poiché il conferimento ad opera del ricorrente del veicolo, in epoca precedente la denunziata rapina dello stesso, ad un concessionario per la vendita non esclude che il mezzo possa essere stato successivamente restituito al IT e oggetto della violenta sottrazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.L'eccezione processuale relativa alle modalità di assunzione dell'esame della p.o. Di BL da parte del Tribunale è inammissibile in quanto non tempestivamente dedotta. Questa Corte ha affermato il principio, che il collegio ritiene meritevole di continuità, secondo cui ogni eventuale eccezione avente ad oggetto doglianze in ordine alla conduzione dell'istruttoria dibattimentale da parte del giudice deve essere immediatamente contestata dalle parti e la decisione o mancata decisione sull'incidente può assumere rilevanza nel giudizio di impugnazione solo in quanto abbia comportato la lesione dei diritti delle parti o viziato la decisione (Sez. 4, n. 1022 del 10/12/2015, dep. 2016, Rv. 265737-01). In conseguenza si è ritenuto che l'indebita compressione, da parte del Presidente del collegio, del diritto dell'imputato ad effettuare il controesame testimoniale della persona offesa non determina l'inutilizzabilità della deposizione ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., ma integra una nullità relativa ai sensi dell'art. 181 cod. proc. pen., sanata ove la parte presente nulla eccepisca (Sez. 3, n. 14245 del 17/03/2021, Rv. 280923 - 01; n. 10085 del 21/11/2019, dep.2020, Rv. 279063 - 01). La doglianza sulle modalità di conduzione del dibattimento da parte del presidente del collegio non è, quindi, deducibile in sede di impugnazione, potendo assumere rilevanza solo se abbia determinato una limitazione del contraddittorio per effetto dell'irrituale compressione dello svolgimento dell'esame e del controesame di una prova testimoniale, ed a condizione che tale questione sia stata eccepita dalla parte interessata immediatamente dopo il compimento dell'atto. 2. Il secondo motivo che censura la ritenuta attendibilità della p.o. è parimenti destituito di fondamento. La difesa appunta i propri rilievi sulla circostanza che la p.o., sentita a 3 sommarie informazioni il 31 agosto 2015, non aveva fatto cenno alcuno alle patite minacce né alcun riferimento alle stesse si evince nella denunzia querela del 3 settembre successivo. Solo nell'integrazione formalizzata il giorno seguente il Di BL riferiva delle minacce formulate nei suoi confronti per via telefonica dall'imputato, circostanza che confermava in dibattimento a seguito di contestazione del P.m. 2.1 La Corte di merito ha analiticamente scrutinato i rilievi difensivi, in questa sede riproposti con ampie incursioni nel merito, dando conto dell'infondatezza della tesi difensiva secondo cui la p.o. si determinò a menzionare le minacce solo al fine di cautelarsi da possibili coinvolgimenti nel reato di appropriazione indebita del veicolo noleggiato, condotta resa possibile dalla trascuratezza con cui aveva gestito la conclusione del relativo contratto. Deve al riguardo osservarsi che, alla stregua del tenore delle sit della p.o., integralmente riportate in ricorso, emerge con evidenza che l'audizione del Di BL fu disposta dalla P.g. e che il verbale consta di una serie di domande e risposte che tendono alla ricostruzione dell'antefatto in relazione al delitto di rapina falsamente denunziato lo stesso giorno dal ricorrente. La denunzia del 3 Settembre 2015 (anch'essa integralmente riportata a pag. 6 del ricorso) risulta sottoscritta dinanzi a personale di P.g. presso la sede di Europcar e consiste nella mera formalizzazione della denunzia-querela "in relazione alle dichiarazioni rese dallo scrivente alla p.g. il 31/8/2015 alle ore 21,30 negli uffici della Squadra Mobile di Campobasso relative alla vettura Golf Vw targata " Il giorno seguente il Di BL integrava l'atto chiarendo che nel corso della telefonata del 12/8/2015 il IT, alla richiesta di esibire la documentazione necessaria al fine di perfezionare il contratto di noleggio, con tono minaccioso aveva affermato "tu pensa a darmi la macchina, pensa a tua moglie e ai tuoi figli, non farmi arrabbiare e dammi la macchina perché mi serve", circostanza confermata in dibattimento. La stessa difesa nell'atto d'appello (pag. 7) ha segnalato che in sede d'esame, a contestazione della difesa circa la tardiva rappresentazione della condotta minacciosa, la p.o. ha affermato di aver riferito la circostanza già in sede di s.i.t. e che la denunzia del 3 settembre fu predisposta dalla P.g. a seguito della volontà in tal senso manifestata ( " loro sono venuti già col foglio con quella scritta e io ho firmato soltanto"), riconoscendo che detta iniziativa era finalizzata al recupero del veicolo noleggiato. La ricostruzione della sequenza in discorso dà conto che il denunziato ritardo si inserisce nella sequenza investigativa incentrata sulla denunzia del IT di patita rapina del veicolo noleggiato e concerne atti raccolti e stesi dalla P.g., che ha formalizzato la querela in guisa del tutto sintetica e per relationem sicché non può ragionevolmente affermarsi che l'omessa menzione delle minacce in quella sede sia indice del successivo mendacio. 2.2 Tanto premesso, il primo giudice aveva già rimarcato che le dichiarazioni della p.o. risultano circostanziate e coerenti, segnalando che le incertezze dichiarative segnalate dalla 4 difesa trovano giustificazione nel lungo lasso temporale, ben sette anni, intercorso tra la vicenda a giudizio e l'esame dibattimentale. La Corte di merito in risposta ai rilievi difensivi ha evidenziato, altresì, che la censurata" ritrosia dichiarativa" della vittima è solo apparente ed è il portato del condizionamento psichico prodotto dalle minacce patite, di intensità tale da indurre il Di BL alla conclusione di un contratto che in assenza di intimidazione non avrebbe formalizzato, stante l'omessa produzione della necessaria documentazione, tra cui il titolo abilitativo alla guida del prevenuto, tollerando in seguito il protratto possesso del veicolo oltre i termini originariamente convenuti, senza alcuna garanzia di adempimento dei relativi oneri, fino alla simulazione della rapina onde giustificare la mancata restituzione del bene, in difetto di iniziative a tutela della propria posizione. I giudici d'appello hanno, con motivazione esente da illogicità manifesta, argomentato che la "leggerezza" del noleggiatore nel consegnare l'autovettura all'imputato, soggetto con cui non aveva avuto pregressi rapporti, e che lo esponeva a conseguenze pregiudizievoli, non potendo in caso di sottrazione del mezzo beneficiare della copertura assicurativa, trova logica spiegazione esclusivamente nella costrizione conseguente alle minacce indirizzate ai suoi familiari che l'avevano fortemente intimorito, come più volte ribadito nel corso dell'esame dibattimentale ( pag. 13). 2.3 Né i giudici di merito si sono discostati dai principi enunziati dalla giurisprudenza di legittimità nella valutazione della credibilità ed attendibilità del dichiarante, atteso che questa Corte è ferma nel ritenere che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, restando l'opportunità di procedere a riscontro confinata alle ipotesi in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, portatrice di istanze di natura economica (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104 - 01; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Rv. 279070 - 01). Nella specie la p.o. non è costituita parte civile e lo scrutinio dei giudici di merito risulta esaustivo, intrinsecamente coerente e privo di frizioni logiche. Non è ultroneo al riguardo ribadire il principio secondo cui l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Rv. 262575 - 01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609 - 01). 5 3. Destituite di fondamento s'appalesano anche le censure svolte nel terzo motivo in ordine all'insussistenza degli elementi costitutivi del delitto d'estorsione, con particolare riguardo alla idoneità intimidatoria della condotta e alla asserita impossibilità di configurare il requisito dell'ingiusto profitto. 3.1 La giurisprudenza di legittimità ritiene che, ai fini della configurabilità del reato di estorsione, il carattere minaccioso della condotta e la idoneità della stessa a coartare la volontà del soggetto passivo debbano essere valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, non rendendosi necessario che si sia verificata l'effettiva intimidazione del soggetto stesso (tra molte, Sez. 2, n. 36698 del 19/06/2012, Rv. 254048 - 01). Ha ulteriormente chiarito a titolo esemplificativo che le concrete circostanze oggettive cui far riferimento sono costituite dalla personalità sopraffattrice dell'agente, dalle circostanze ambientali in cui lo stesso opera, dall'ingiustizia della pretesa e dalle particolari condizioni soggettive della vittima, poiché più marcata è la vulnerabilità di quest'ultima, maggiore è la potenzialità coercitiva di comportamenti anche "velatamente" minacciosi (Sez. 2, n. 2702 del 18/11/2015 dep. 2016, Rv. 265821-01). Contrariamente a quanto sembra ritenere il difensore, i parametri da ultimo richiamati non costituiscono un catalogo vincolante ma indicazioni di massima che l'interprete è chiamato ad adattare alla concreta fattispecie, restando imprescindibile il solo dato interpretativo relativo alla necessità di calare la condotta incriminata nella specificità della vicenda, contestualizzandola e valutando la caratterizzazione soggettiva dei protagonisti giacché il carattere strumentale e la strutturale vocazione recettizia dell'intimidazione impongono di apprezzarne l'attitudine costrittiva tenendo conto delle variabili proprie del caso concreto. Nella specie, in cui l'agente ha richiesto ad un'impresa di noleggio il servizio offerto, concordando il veicolo, il periodo di utilizzo e il prezzo nonché la consegna in città diversa da quella d'esercizio della società, rifiutando, al momento del perfezionamento del contratto, l'ottemperanza di condizioni usuali, quali l'indicazione degli estremi della propria patente di guida (sostituiti da quelli della coniuge separata) ovvero indicando addirittura un terzo estraneo quale obbligato per il pagamento (sent. Trib. pag. 4), e facendo ricorso alla prospettazione di conseguenze pregiudizievoli per i familiari del noleggiatore onde vincerne le resistenze e indurlo comunque ad assentire alla consegna del veicolo, la condotta si configura quale estorsione contrattuale in relazione alla quale la valutazione dell'idoneità dell'azione intimidatoria resta nella sostanza confinata all'interno del sinallagma negoziale che, alla stregua della concorde valutazione dei giudici territoriali, è stato reputato radicalmente viziato sulla base di elementi univocamente attestanti che la prestazione del servizio non è stata frutto di libera determinazione del noleggiatore. LJ\ 6 La Presidente La giurisprudenza di questa Corte, inoltre, ha in più occasioni precisato che il delitto di estorsione c.d. contrattuale si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti e in tal caso l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente- vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno. (Sez. 2, n. 12434 del 19/02/2020, Rv. 278998 - 01; Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, Rv. 269364-01;Sez. 6,n. 48461 del 28/11/2013, Rv. 258168-01). In simili evenienze, infatti, l'uso di violenza o minaccia per indurre l'altra parte del negozio ad emettere una manifestazione di volontà conforme ai desiderata dell'agente ha un carattere obiettivamente antigiuridico che qualifica nel senso dell'ingiustizia il vantaggio patrimoniale perseguito, donde la configurabilità del delitto ex art. 629 cod.pen. 4. Le residue censure in punto di responsabilità per il delitto di simulazione di reato sono inammissibili per genericità ed aspecificità in quanto prive di correlazione critica con la congrua motivazione rassegnata a confutazione del gravame difensivo alle pagg. 13 e 14, in cui i giudici d'appello hanno dato evidenziato che, attese le dichiarazioni del teste Sisti, risulta provato che tra il 18 e il 21 agosto 2015 il IT cedette il veicolo noleggiato alla società Lino Motors per la vendita, evidenza cui si sommano, a riscontro della tesi accusatoria, le plurime incongruenze ed inesattezze della denunzia di rapina già ampiamente analizzate dal primo giudice. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 25 settembre 2024 La Consigliera estensore