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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/03/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
Cordaro, in esito alle note scritte depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 7 Maggio 2024 e il 27 Marzo 2025 in sostituzione dell'udienza del 28 Marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3172 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa
DA
il signor , nato il [...] a [...] e ivi Parte_1
residente, nella Contrada Marrone, C.F. , elettivamente domiciliato, CodiceFiscale_1
ai fini del presente giudizio, a Canicattì, nel Corso Umberto I n. 100, presso lo studio dell'Avv.to Giuseppe Giardina, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso depositato il 21/12/2023,
- ricorrente -
CONTRO
l , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella via
Picone nn. 20/30, presso l'Ufficio Legale della propria sede provinciale, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi giusta procura allegata agli atti di lite,
- resistente -
Oggetto: Opposizione ad avviso di addebito.
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso depositato il 21 Dicembre 2023, notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti a mezzo pec inviata il 18 Gennaio 2024, il signor proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. Parte_1
1 591 2023 00014033 48 000, formato il 24 Novembre 2023. Esponendo che, per il tramite di tale provvedimento l' gli aveva intimato il pagamento di contributi I.V.S. a percentuale CP_2
sul reddito eccedenti il minimale, di somme aggiuntive per il loro omesso e tardivo versamento,
di interessi di mora dovuti in conseguenza della sua iscrizione alla Gestione Commercianti, con matricola 2712475310, per il periodo da 01/2018 a 12/2018, oltre le spese di notifica, per il complessivo importo di € 7.260,41. All'uopo il ricorrente eccepiva la nullità del citato avviso di addebito, innanzitutto, perché non era stato preceduto dalla notificazione di un avviso bonario, per come previsto dall'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999. In secondo luogo, per difetto di motivazione di ordine sostanziale con riferimento agli atti in esso richiamati, non esattamente indicati e allegati, né riportati, in violazione dell'art. 3, II comma, della legge n. 241/1990 e dell'art. 7, I comma, della legge n. 212/2000. In terz'ordine, per l'inesistenza della pretesa previdenziale con il medesimo azionata, stante la mancanza dei necessari presupposti oggettivi e soggettivi. Obiettando, infine, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei suddetti contributi e, comunque, di quelli richiesti fino al 15 Dicembre 2018, potendo l'ente resistente pretendere la corresponsione soltanto di quelli maturati dal 16 al 31 Dicembre 2018. Pertanto, con il ricorso in limine indicato chiedeva al Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro,
preliminarmente, di sospendere l'efficacia esecutiva del cennato atto. Nel merito, di dichiararne la nullità, e/o l'illegittimità, anche per l'inesistenza della pretesa contributiva in parola, ovvero perché i contributi in questione erano prescritti per 11/12.
L' , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 29 Febbraio 2024 il proprio fascicolo con la memoria di risposta. In tale scritto difensivo prendeva posizione relativamente ai motivi dedotti dall'opponente per giustificarne l'instaurazione. In forza delle ragioni articolate domandava all'adita autorità giudiziaria, previa conferma dell'efficacia esecutiva del menzionato avviso di addebito, di rigettare l'opposizione in esame essendo infondata in fatto e in diritto. Nel merito, di dichiarare fondato e dovuto il credito in dibattito, condannando l'istante a pagargli la somma ingiunta.
Con ordinanza emessa il 3 Maggio 2024, all'esito dell'udienza celebrata in tale giorno ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'enunciato atto, avanzata dal signor
. Parte_1
2 Il procedimento de quo veniva istruito sulla base della documentazione allegata dalle parti nei rispettivi fascicoli. In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28 Marzo 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti il 7 Maggio 2024 e il 27 Marzo 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2.- In diritto. Il ricorso introduttivo del presente giudizio non è giuridicamente legittimo e fondato con riguardo alle varie argomentazioni formulate per supportarlo. Sicché, merita di essere rigettato per quanto di ragione.
Privo dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità si palesa il primo motivo dedotto dal signor per contrastare l'avviso di addebito n. Parte_1
591 2023 00014033 48 000, formato il 24 Novembre 2023, opposto. Per il suo tramite lamenta che, tale atto è illegittimo e nullo, perché non è stato preceduto dalla notificazione da parte dell' dell'avviso bonario previsto dall'art. 24, II comma, del D. Lgs. n. 46/1999. In merito CP_2 occorre evidenziare che, quest'ultima è facoltativa. Ragion per cui, qualora, come nella ipotesi che ci occupa, non viene posta in essere non determina nessun genere di nullità. A supporto di tale considerazione depone il fatto che, con riguardo ai contributi previdenziali l'invio dell'avviso bonario da parte degli enti impositori è meramente facoltativo, proprio in virtù di quanto sancito dal II comma dell'art. 24 del D. Lgs. n. 46 del 26 Febbraio 1999. Del resto, secondo l'insegnamento elaborato in materia dalla Suprema Corte di Cassazione: “Nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli
artt. 24 e ss. del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, in difetto di espresse previsioni normative che
condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in
materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto” (cfr.: Cass., Sez. Lav., 10/02/2009 n.
3269). Prendendo le mosse dalle considerazioni testé illustrate la contestazione sottoposta a disamina è inaccoglibile.
3.- A una analoga valutazione di rigetto va incontro l'argomentazione sviluppata al punto n. 2) del nominato ricorso per suffragare la instaurazione del procedimento de quo. Con essa il ricorrente eccepisce che, l'avviso di addebito in discorso è nullo per difetto di motivazione di
3 ordine sostanziale con riferimento agli atti in esso richiamati, non esattamente indicati e allegati, né riportati, in violazione dell'art. 3, II comma, della legge n. 241/1990 e dell'art. 7, I comma, della legge n. 212/2000. Allo scopo di confutare questa obiezione bisogna richiamare il disposto del II comma dell'art. 30 del D. L. n. 78 del 31 Maggio 2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 30 Luglio 2010, come successivamente modificato dal D. L. n. 16/2012, convertito nella legge n. 44/2012. Esso recita, testualmente: “L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di
riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale,
sanzioni e interessi ove dovuti nonché l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto. (……)”. Ebbene, il provvedimento per cui è contesa è stato predisposto in maniera conforme allo schema dettagliatamente indicato nella norma su riportata. Infatti, al suo interno sono esplicitati gli elementi essenziali fondanti la posizione creditoria oggetto del contendere. Di conseguenza,
l'istante non si è trovato in una condizione di impossibilità obiettiva di apprenderne la giustificazione e di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della pretesa con esso azionata dall' . Nella fattispecie i requisiti formali stabiliti dalla ricordata disposizione CP_2
normativa sono rispettati. Ciò in quanto, nel citato avviso di addebito sono esplicitamente riportati gli esatti estremi temporali di riferimento dei contributi, delle sanzioni e degli interessi di mora richiesti, nonché la matricola che l'ente resistente ha attribuito al signor
[...]
allorché si è iscritto alla Gestione Commercianti. In buona sostanza, va in Parte_1
questa sede affermato che, leggendo il richiamato atto il ricorrente ha avuto la possibilità di conoscere i presupposti dell'imposizione, così da non essere per nulla pregiudicato il proprio diritto di difesa. L'esattezza di tale considerazione è avallata dal fatto che, alla pagina 2 dell'avviso di addebito in commento si fa chiaramente riferimento, innanzitutto, alla causale, ossia alla ragione per la quale le posizioni contributive in discorso, le relative somme aggiuntive e i citati interessi di mora sono pretesi dall'ente resistente, integrata dall'essere l'opponente,
4 come già sopra precisato, iscritto alla predetta Gestione Commercianti e dall'avere prodotto un reddito eccedente il minimale. In secondo luogo, al periodo per il quale sono maturati a suo carico contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale, nonché alla legge in base a cui sono state calcolate le sanzioni civili applicategli. Inoltre, sono individuati in maniera chiara e specifica gli ammontari dovuti dall'istante a titolo di contributi, di somme aggiuntive per il loro omesso e tardivo versamento, sui medesimi computate, di interessi di mora e di spese di notifica. In altre parole, dalla lettura del provvedimento in dibattito è possibile comprendere i presupposti di fatto che ne hanno determinato l'emissione. Dal suo esame si ricavano pure le ragioni giuridiche che hanno suffragato la decisione del cennato . Infatti, nel contesto CP_1 dell'avviso di addebito controverso si fa espresso richiamo sia alla liquidazione automatica ex art. 36bis del D.P.R. n. 600/1973 afferente all'anno 2018; sia all'art. 116, VIII comma, lett. a),
della legge n. 388/2000, che regola il regime sanzionatorio applicato nel caso di specie. Inoltre,
al punto 3) inserito alla pagina 5 del menzionato atto è fornita la spiegazione non solo di tale voce;
ma, al contempo, delle modalità di calcolo della stessa. Quindi, sono pienamente e adeguatamente soddisfatti i requisiti che, secondo il disposto dell'art. 3 della legge n. 241/1990, devono integrare la motivazione del provvedimento impugnato, garantendosi il diritto di difesa del signor . Parte_1
4.- Del pari inaccoglibile si configura il terzo motivo formulato dal ricorrente per opporre l'enunciato avviso di addebito. Per il suo tramite denuncia che, è viziato da nullità per effetto dell'inesistenza della pretesa di natura previdenziale fatta valere dall' . Ciò in quanto, egli CP_2
non deve nulla a quest'ultimo per l'anno 2018, non avendo svolto alcuna attività lavorativa subordinata. Di guisa che, a detta dell'opponente, non sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi per l'emissione del nominato atto. Or dunque, dall'analisi del dettaglio anagrafica azienda estratto dagli archivi a disposizione dell'ente resistente, prodotto agli atti di causa,
emerge che, a seguito di domanda presentata il 31 Ottobre 1997 l'istante è stato iscritto alla
Gestione Commercianti con attribuzione del codice azienda 2712475, coincidente con il numero di matricola indicato nel ricordato avviso di addebito, con inizio della imposizione contributiva da 03/1994. Del resto, ammette espressamente di Parte_1
non avere espletato nel corso del 2018' attività di lavoro subordinato. Per tale via, inoltre,
riconosce, implicitamente e indirettamente, di esercitare un'attività commerciale, in relazione alla quale, come superiormente rilevato, si è iscritto alla prefata Gestione Separata dell' . CP_2
Tale circostanza non è stata negata, o smentita dal ricorrente, che non ha nemmeno dimostrato
5 di avere proceduto a chiedere la cancellazione della richiamata iscrizione, rispetto a cui ha omesso di versare i contributi richiesti con l'atto in discussione.
5.- Resta da sottoporre a disamina l'obiezione articolata al punto n. 4) del citato ricorso.
Mediante essa l'opponente eccepisce che, l'anzidetto avviso di addebito è illegittimo atteso che,
pur riguardando le mensilità contributive dovute da 01/2018 a 12/2018. Tuttavia, il primo e unico atto interruttivo della prescrizione quinquennale delle stesse gli è stato comunicato soltanto il 16 Dicembre 2023. Di conseguenza, secondo l'istante, il cennato può CP_1
pretendere 1/12 dei contributi in parola, in particolare quelli maturati dal 16 al 31 Dicembre
2018, essendo tutti gli altri prescritti. Al fine di rigettare tale doglianza è opportuno puntualizzare che, il termine prescrizionale applicabile ai contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale, che sono stati azionati dall'ente resistente con il menzionato avviso di addebito, è quello di cinque anni stabilito dall'art. 3, IX comma, della legge n. 335 dell'8 Agosto 1995. Per stabilire il momento in cui quest'ultimo ha iniziato a decorrere bisogna fornire alcune indispensabili delucidazioni. Ebbene, i contributi da versare alla Gestione
Commercianti si dividono in contributi fissi e contributi a percentuale dovuti sul reddito eccedente il minimale. I primi vanno versati sul reddito minimale in quattro rate trimestrali, con scadenza, rispettivamente, il 16 Maggio, il 16 Agosto, il 16 Novembre dell'anno al quale si riferisce il reddito, e il 16 Febbraio dell'anno successivo. Invece, i contributi a percentuale dovuti sul reddito eccedente il minimale vanno corrisposti sul reddito effettivamente dichiarato.
Per essi è dovuto anche il versamento in acconto per l'anno successivo, che deve essere determinato sulla base dei redditi d'impresa dichiarati nell'anno precedente. Il saldo di tale tipologia di contributi va corrisposto entro il termine per il versamento delle imposte a saldo.
Nella fattispecie attraverso l'atto opposto l' ha chiesto al signor CP_2 Parte_1
il pagamento dei contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale
[...]
concernenti il lasso di tempo da 01/2018 a 12/2018. Una volta assodato il momento a partire dal quale ha iniziato a decorrere, si deve rilevare che, come debitamente contestato dall'enunciato nella propria memoria di costituzione e risposta, il termine di CP_1
prescrizione quinquennale applicabile a questi ultimi ha subito due periodi di sospensione ex lege. Invero, l'art. 37, II comma, del D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 Aprile 2020, nel contesto delle misure adottate per fronteggiare le problematiche connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19, ha stabilito che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di
6 cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal
23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Ciò comporta che, la scadenza del termine quinquennale di prescrizione delle posizioni contributive in questione è stata differita di circa quattro mesi, cioè
in misura corrispondente all'arco temporale intercorrente fra il 23 Febbraio 2020 e il 30 Giugno
2020. A questo primo periodo di sospensione vanno sommati ulteriori sei mesi a norma dell'art. 11, IX comma, del D.L. n. 183 del 31 Dicembre 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 26 Febbraio 2021. Tale disposizione legislativa statuisce che: “I termini di prescrizione
delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma
9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. In buona sostanza, la prescrizione di cinque anni dei contributi oggetto del contendere è rimasta sospesa, per le ragioni su specificate, per un totale di complessivi 10 mesi.
Alla luce delle argomentazioni e delle constatazioni che precedono si perviene alla conclusione che, contrariamente alla tesi sostenuta dal ricorrente, i crediti di natura previdenziale fatti valere dall'ente resistente con l'avviso di addebito opposto non sono affatto prescritti.
6.- Infine, per il principio della soccombenza, l'opponente deve essere condannato a rifondere all' in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi €
1.400,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'opposizione proposta dal signor avverso l'avviso di addebito n. 591 2023 00014033 48 000, Parte_1
formato il 24 Novembre 2023, notificatogli a mezzo pec il 16 Dicembre 2023;
- condanna il ricorrente a rifondere all' , in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.400,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
7 Così deciso ad Agrigento in data 28 Marzo 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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