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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 02/12/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1325/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tiziana Longu ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1325/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'AVV. Parte_1 C.F._1
AN RR, elettivamente domiciliato in Sassari Via Giorgio Asproni n. 23,
RICORRENTE contro
Controparte_1
CONVENUTA
Letti gli atti;
osserva:
- con ricorso depositato il 23.12.2024 ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
367/2024 del Giudice di Pace di Nuoro chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, in riforma della sentenza, annullare, ovvero dichiarare nulla e comunque inefficace in ogni sua parte l'ordinanza prefettizia e i verbali opposti ed ogni altro atto prodromico e successivo, con conferma del provvedimento di restituzione del documento di guida emesso in via cautelare;
in ogni caso, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio per le quali si chiede la distrazione.
Il ricorrente ha dedotto che in data 04.11.2021 la Compagnia Carabinieri di Bono N.O.R.M.
Aliquota Radiomobile ha contestato a la violazione degli artt. 186 comma 2 lett. B del Parte_1
C.d.S. in quanto circolava alla guida di un veicolo mentre versava in stato di ebbrezza;
che dagli esami effettuati mediante apparecchiatura etilometro era risultato un tasso alcolico pari a g/l 0,78 nella 1° prova e g/l 0,66 nella 2° prova, per cui gli agenti procedevano all'immediata contestazione pagina 1 di 4 dell'infrazione, ritirando al ricorrente la patente di guida;
che la con ordinanza Controparte_1
Prot. n. 92543/21/PAT. III in data 22.11.2021 ha sospeso in via cautelare la patente di guida ctg. Per_1
AM-B n. per 3 mesi;
che ha eseguito in data 09.11.2021 presso la L.A.O. NumeroD_1 Parte_1 srl – Laboratorio Analisi Olbia, gli esami del sangue risultanti tutti nella norma;
che ha Parte_1 proposto ricorso avverso il predetto provvedimento innanzi al Giudice di Pace di Nuoro (n. 893/2021
R.G.), il quale ha sospeso il provvedimento opposto;
che in seguito al provvedimento del Giudice di
Pace di Nuoro, la ha restituito al ricorrente la patente di guida;
che in data Controparte_1
27.10.2023 i Carabinieri del Comando Compagnia di Bono con verbale n. 299564630 hanno contestato al ricorrente la violazione dell'art. 128 co. 2 Cds poiché “in data 06.09.2023 circolava Parte_1 alla guida del predetto veicolo quale titolare di patente di guida per la quale era stata disposta la revisione non si sottoponeva a visita medica e/o agli esami di idoneità. Nei confronti dell'interessato la patente di guida si intende sospesa sino al superamento degli accertamenti senza emissione di ulteriori provvedimenti. Sospensione patente disposta dal decreto prefettizio n. 92543/21/ del 22.04.2021
Pat./Area III”; che con decreto del Prefetto di Sassari, prot. 99721/23/Pat./Area III del 13.11.2023, notificato al ricorrente il 28.11.2023, è stata disposta la revoca della patente di guida di cat n° N_2
(ed ogni altra eventuale patente di guida) “in quanto in data 27.10.2023 i Carabinieri del NumeroD_1
Comando Compagnia di Bono con verbale n. 299564630 contestavano al ricorrente la Parte_1 violazione dell'art. 128 co. 2 Cds perché in data 06.09.2023, in data 27.10.2023, Parte_2 circolava alla guida di un veicolo nonostante avesse la patente di guida sospesa di validità per la violazione dell'art. 186 co. 9 C.d.S. a decorrere dal 04.11.2021, essendo la durata della sospensione vincolata all'esito della visita medica disposta con decreto prefettizio prot. n. 92543/21 del 22.11.2021 in ottemperanza al citato art. 186 co. 9 C.d.S.”; che il sig. ha proposto ricorso al Giudice di Pace Pt_1 di Nuoro chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato e di tutti gli atti ad essi connessi e conseguenti, con conferma del provvedimento di restituzione del documento di guida emesso in via cautelare e/o emanando nel corso e/o all'esito del presente giudizio;
che il Giudice di Pace ha deciso la causa rigettando la domanda dell'odierno ricorrente;
che il giudice di primo grado fa riferimento ad una sentenza della Dott.ssa Doneddu del 01.02.22 che non risulta tra gli atti del procedimento di cui è causa
(R.G. N. 1147/24); che il Giudice di Pace ha errato nel ritenere che l'operato dei Carabinieri di Bono è corretto in quanto l'accertamento del 27.10.2023 attesta una condotta diversa e indipendente rispetto a quella contestata ed elevata nel 2021 con verbale e decreto del Prefetto di Sassari n. 925437/21 Pat
Area III del 22.04.2021; che il verbale n. 299564630 della Legione Carabinieri Sardegna, Compagnia di Bono, nonché il conseguente Decreto del Prefetto di Sassari Prot. n. 99721/23 Pat Area III del pagina 2 di 4 13.11.2023 sono nulli in quanto il verbale contiene una doppia data, è incompleto, poichè mancano i motivi dell'obbligo della “contestazione immediata” e non sono presenti gli elementi di riscontro dell'infrazione.
- All'udienza dell'8 maggio 2025 il Giudice, rilevato che il ricorso non è stato notificato all'Avvocatura dello Stato, ha disposto il rinnovo della notifica dell'appello nei confronti dell'Avvocatura dello Stato nei termini di legge e ha fissato l'udienza del 23 settembre 2025 per la verifica del contraddittorio. All'udienza del 23.10.2025 la parte ricorrente ha dato atto di non aver proceduto alla notifica e ha chiesto un termine per il rinnovo della stessa.
- All'udienza odierna, fissata per la discussione, la parte ricorrente ha confermato le conclusioni rassegnate. Il Giudice ha deciso la causa con la presente sentenza di cui ha dato lettura.
- L'appello avanzato da dev'essere dichiarato improcedibile. Parte_1
Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se è omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e non è consentita al giudice l'assegnazione all'appellante di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un'altra udienza di discussione in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso (Cass., n.
3145/2024; Cass., n. 16390/2018; Cass., n. 6159/2018; Cass., n. 9597/2011; Cass., SU n. 20604/2008).
Nel caso di specie, il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati alla mediante PEC trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata Controparte_1
mentre è stata omessa la notifica presso l'Avvocatura dello Stato ai Email_1 sensi dell'art. 11 comma 1, r.d. 1611/1933. In seguito all'ordine del giudice di rinnovare la notifica presso l'Avvocatura dello Stato, la parte ricorrente non ha proceduto alla notifica.
Di conseguenza, in applicazione dei principi giuridici sopra richiamati, l'appello dev'essere dichiarato improcedibile.
- Non dev'essere adottato alcun provvedimento in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione della parte appellata.
Stante l'improcedibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, D.P.R.115/2002, per il versamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe: pagina 3 di 4 - dichiara l'improcedibilità dell'appello;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R.115/2002, per il versamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Nuoro, 2 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Tiziana Longu
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tiziana Longu ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1325/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'AVV. Parte_1 C.F._1
AN RR, elettivamente domiciliato in Sassari Via Giorgio Asproni n. 23,
RICORRENTE contro
Controparte_1
CONVENUTA
Letti gli atti;
osserva:
- con ricorso depositato il 23.12.2024 ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
367/2024 del Giudice di Pace di Nuoro chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, in riforma della sentenza, annullare, ovvero dichiarare nulla e comunque inefficace in ogni sua parte l'ordinanza prefettizia e i verbali opposti ed ogni altro atto prodromico e successivo, con conferma del provvedimento di restituzione del documento di guida emesso in via cautelare;
in ogni caso, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio per le quali si chiede la distrazione.
Il ricorrente ha dedotto che in data 04.11.2021 la Compagnia Carabinieri di Bono N.O.R.M.
Aliquota Radiomobile ha contestato a la violazione degli artt. 186 comma 2 lett. B del Parte_1
C.d.S. in quanto circolava alla guida di un veicolo mentre versava in stato di ebbrezza;
che dagli esami effettuati mediante apparecchiatura etilometro era risultato un tasso alcolico pari a g/l 0,78 nella 1° prova e g/l 0,66 nella 2° prova, per cui gli agenti procedevano all'immediata contestazione pagina 1 di 4 dell'infrazione, ritirando al ricorrente la patente di guida;
che la con ordinanza Controparte_1
Prot. n. 92543/21/PAT. III in data 22.11.2021 ha sospeso in via cautelare la patente di guida ctg. Per_1
AM-B n. per 3 mesi;
che ha eseguito in data 09.11.2021 presso la L.A.O. NumeroD_1 Parte_1 srl – Laboratorio Analisi Olbia, gli esami del sangue risultanti tutti nella norma;
che ha Parte_1 proposto ricorso avverso il predetto provvedimento innanzi al Giudice di Pace di Nuoro (n. 893/2021
R.G.), il quale ha sospeso il provvedimento opposto;
che in seguito al provvedimento del Giudice di
Pace di Nuoro, la ha restituito al ricorrente la patente di guida;
che in data Controparte_1
27.10.2023 i Carabinieri del Comando Compagnia di Bono con verbale n. 299564630 hanno contestato al ricorrente la violazione dell'art. 128 co. 2 Cds poiché “in data 06.09.2023 circolava Parte_1 alla guida del predetto veicolo quale titolare di patente di guida per la quale era stata disposta la revisione non si sottoponeva a visita medica e/o agli esami di idoneità. Nei confronti dell'interessato la patente di guida si intende sospesa sino al superamento degli accertamenti senza emissione di ulteriori provvedimenti. Sospensione patente disposta dal decreto prefettizio n. 92543/21/ del 22.04.2021
Pat./Area III”; che con decreto del Prefetto di Sassari, prot. 99721/23/Pat./Area III del 13.11.2023, notificato al ricorrente il 28.11.2023, è stata disposta la revoca della patente di guida di cat n° N_2
(ed ogni altra eventuale patente di guida) “in quanto in data 27.10.2023 i Carabinieri del NumeroD_1
Comando Compagnia di Bono con verbale n. 299564630 contestavano al ricorrente la Parte_1 violazione dell'art. 128 co. 2 Cds perché in data 06.09.2023, in data 27.10.2023, Parte_2 circolava alla guida di un veicolo nonostante avesse la patente di guida sospesa di validità per la violazione dell'art. 186 co. 9 C.d.S. a decorrere dal 04.11.2021, essendo la durata della sospensione vincolata all'esito della visita medica disposta con decreto prefettizio prot. n. 92543/21 del 22.11.2021 in ottemperanza al citato art. 186 co. 9 C.d.S.”; che il sig. ha proposto ricorso al Giudice di Pace Pt_1 di Nuoro chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato e di tutti gli atti ad essi connessi e conseguenti, con conferma del provvedimento di restituzione del documento di guida emesso in via cautelare e/o emanando nel corso e/o all'esito del presente giudizio;
che il Giudice di Pace ha deciso la causa rigettando la domanda dell'odierno ricorrente;
che il giudice di primo grado fa riferimento ad una sentenza della Dott.ssa Doneddu del 01.02.22 che non risulta tra gli atti del procedimento di cui è causa
(R.G. N. 1147/24); che il Giudice di Pace ha errato nel ritenere che l'operato dei Carabinieri di Bono è corretto in quanto l'accertamento del 27.10.2023 attesta una condotta diversa e indipendente rispetto a quella contestata ed elevata nel 2021 con verbale e decreto del Prefetto di Sassari n. 925437/21 Pat
Area III del 22.04.2021; che il verbale n. 299564630 della Legione Carabinieri Sardegna, Compagnia di Bono, nonché il conseguente Decreto del Prefetto di Sassari Prot. n. 99721/23 Pat Area III del pagina 2 di 4 13.11.2023 sono nulli in quanto il verbale contiene una doppia data, è incompleto, poichè mancano i motivi dell'obbligo della “contestazione immediata” e non sono presenti gli elementi di riscontro dell'infrazione.
- All'udienza dell'8 maggio 2025 il Giudice, rilevato che il ricorso non è stato notificato all'Avvocatura dello Stato, ha disposto il rinnovo della notifica dell'appello nei confronti dell'Avvocatura dello Stato nei termini di legge e ha fissato l'udienza del 23 settembre 2025 per la verifica del contraddittorio. All'udienza del 23.10.2025 la parte ricorrente ha dato atto di non aver proceduto alla notifica e ha chiesto un termine per il rinnovo della stessa.
- All'udienza odierna, fissata per la discussione, la parte ricorrente ha confermato le conclusioni rassegnate. Il Giudice ha deciso la causa con la presente sentenza di cui ha dato lettura.
- L'appello avanzato da dev'essere dichiarato improcedibile. Parte_1
Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se è omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e non è consentita al giudice l'assegnazione all'appellante di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un'altra udienza di discussione in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso (Cass., n.
3145/2024; Cass., n. 16390/2018; Cass., n. 6159/2018; Cass., n. 9597/2011; Cass., SU n. 20604/2008).
Nel caso di specie, il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati alla mediante PEC trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata Controparte_1
mentre è stata omessa la notifica presso l'Avvocatura dello Stato ai Email_1 sensi dell'art. 11 comma 1, r.d. 1611/1933. In seguito all'ordine del giudice di rinnovare la notifica presso l'Avvocatura dello Stato, la parte ricorrente non ha proceduto alla notifica.
Di conseguenza, in applicazione dei principi giuridici sopra richiamati, l'appello dev'essere dichiarato improcedibile.
- Non dev'essere adottato alcun provvedimento in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione della parte appellata.
Stante l'improcedibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, D.P.R.115/2002, per il versamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe: pagina 3 di 4 - dichiara l'improcedibilità dell'appello;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R.115/2002, per il versamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Nuoro, 2 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Tiziana Longu
pagina 4 di 4