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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 15/03/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 159/2024 del ruolo generale e promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Fano viale Kennedy 10, presso lo studio dell'avv. Bruno Aiudi, che la rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di costituzione di primo grado;
- appellante-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Fano, via Einaudi n. 24 presso lo studio dell'avv. Antonella P.IVA_2
Storoni, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Nicola Selva Verzica, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 13 nato a [...] il [...] (c.f. ), anche quale Parte_2 C.F._1
unico erede di , nata a [...] il [...] ed ivi deceduta in data 28.05.2022 (c.f. Persona_1
) rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Valentini, unitamente e disgiuntamente C.F._2
dall'avv. Paolo Pierini, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- appellato-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 491 dell'11-12/7/2023 pronunciata dal Tribunale di Pesaro
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte: in totale riforma della sentenza Trib. Pesaro n. 491/2023
dell'11.7.2023 dep. il 12.7.23, non notificata:
a) respingere la richiesta di manleva per i motivi sopra esposti, primo fra tutti per l'inammissibilità
dell'azione principale nei termini sopra visti;
b) vinte le spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Per l'appellata Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Ancona, disattesa ogni contraria CP_1
istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione,
domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dalla Parte_1
per le ragioni indicate in atto;
[...]
NEL MERITO in via principale:
- rigettare integralmente le domande avanzate dall'appellante , siccome Parte_1
inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto,
confermare la sentenza gravata n. 491/2023 resa dal Tribunale di Pesaro in data 11.07.2023 e pagina 2 di 13 pubblicata in data 12.07.2023, limitatamente al capo 2 e conseguentemente accogliere le seguenti conclusioni rassegnate in prime cure:
NEL MERITO
Rigettare tutte le domande attoree in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto e comunque
non provate;
IN SUBORDINE
Nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande attoree, limitare l'entità della
responsabilità solidale della società e, quindi, l'ammontare della condanna in favore degli CP_1
attori al valore del patrimonio netto conferito alla società al momento della Controparte_2
scissione parziale operata dalla in data 10.11.2014, così come accertato agli Controparte_3
esiti dell'espletata istruttoria;
SEMPRE IN SUBORDINE
In ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande attoree, condannare la società Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare, garantire e/o tenere
[...]
indenne la società da ogni somma che la stessa dovesse essere condannata a pagare in CP_1
favore degli attori agli esiti del presente giudizio.
NEL MERITO in via subordinata ed in via di appello incidentale condizionato, da esaminarsi solo
nell'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita ritenga di accogliere l'appello principale spiegato dalla
[...]
e laddove fosse riformata la sentenza n. 491/2023 del Tribunale di Pesaro nel capo Parte_1
2 e nella parte in cui ha ritenuto tenuta in via di regresso e conseguentemente condannato la medesima
società a tenere indenne la convenuta di quanto la stessa è tenuta Parte_1 CP_1
a pagare in forza del capo 1 della medesima sentenza, si chiede che l'Ecc.ma Corte adita, in parziale
riforma della impugnata predetta sentenza:
NEL MERITO:
pagina 3 di 13 rigetti le domande tutte avanzate in primo grado dagli attori e Parte_2 Persona_1
inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande attoree, limitare l'entità della
responsabilità solidale della società e, quindi, l'ammontare della condanna in favore degli CP_1
attori al valore del patrimonio netto conferito alla società al momento della Controparte_2
scissione parziale operata dalla in data 10.11.2014, così come accertato agli Controparte_3
esiti dell'espletata istruttoria;
SEMPRE IN VIA SUBORDINATA:
In ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande attoree, condannare la società Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare, garantire e/o tenere
[...]
indenne la società da ogni somma che la stessa dovesse essere condannata a pagare in CP_1
favore degli attori agli esiti del presente giudizio.
IN OGNI CASO, si chiede di riformare la sentenza n. 491/2023 emessa in data 11.07.2023 dal
Tribunale di Pesaro nella parte in cui ha condannato la alla rifusione in favore degli attori CP_1
e delle spese di lite del primo grado di giudizio liquidate in euro Parte_2 Persona_1
14.103,00 per compensi ed Euro 786 per esborsi, oltre oneri, e con conseguente declaratoria e/o
condanna delle controparti alla rifusione in favore della delle spese di lite di entrambi i CP_1
gradi di giudizio, da liquidarsi in applicazione del DM 55/2014 e s.m.i.
Per : Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione Parte_3
disattesa:
- in via principale e nel merito dichiarare inammissibile e infondato per tutte le ragioni esposte in
narrativa l'appello proposto da e per l'effetto rigettare l'appello proposto Parte_1
avverso la sentenza n. 491/2023 emessa in data 12.07.2'23 dal Tribunale di Pesaro all'esito nel
procedimento R.G. 26/2020; in subordine e salvo gravame confermarla.
pagina 4 di 13 Con vittoria di spese del presente grado di giudizio
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Pesaro in accoglimento della domanda proposta da e nei confronti di con la Parte_2 Persona_1 Controparte_1
chiamata in causa di , ha condannato la società convenuta al pagamento in Parte_1
favore degli attori della complessiva somma di € 98.494,18, oltre accessori e al rimborso in loro favore delle spese di lite, e ha condannato la terza chiamata a tenere indenne la società convenuta di quanto tenuta a pagare agli attori, compensando integralmente tra le ulteriori parti le spese di lite.
In particolare, sulla premessa in fatto che in data 10/11/2014 aveva attuato Controparte_3
un progetto di scissione societaria parziaria, dalla quale era scaturita la che in Controparte_2
data 19/4/2016 si era fusa per incorporazione nella società poi trasformata in CP_4 [...]
e sul rilievo in diritto che gli attori avevano agito nei confronti di tale ultima Controparte_1
società invocando sia l'art. 2506 bis, comma 3, c.c. (nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.) sia l'art. 2506 quater, comma 3, c.c. (in atto citazione e nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.), il primo giudice:
ha evidenziato che il discrimine per l'applicazione dell'una piuttosto che dell'altra disposizione normativa invocata doveva essere individuato nella destinazione certa (2506 quater c.c.) o incerta
(2506 bis c.c.) del debito nel progetto di scissione;
ha accertato che il credito vantato dagli attori era anteriore alla scissione, risultando il giudizio relativo al suo accertamento già incardinato prima di quella data, e cristallizzato nell'importo di € 98.494,19,
avendo la Corte di Cassazione con ordinanza n. 7343 pubblicata il 7.3.2022 rigettato il ricorso contro la sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 3032/2018;
ha ritenuto detto credito di destinazione incerta nel progetto di scissione, potendo giungersi a conclusioni diverse facendo applicazione da un lato del principio della pertinenza (ricavabile dall'inserimento tra le passività trasferite le spese di lite relative al richiamato giudizio), con conseguente inserimento del debito tra quelli posti a carico della società beneficiaria, e dall'altro del pagina 5 di 13 principio della destinazione residuale (non essendo stato previsto nulla pur a fronte della consapevolezza della esistenza di un contenzioso a riguardo), con conseguente inserimento del debito medesimo tra quelli posti a carico della società scissa;
in applicazione, quindi, del terzo comma dell'art. 2506 bis c.c. ha ritenuto la società convenuta solidalmente responsabile in ordine al pagamento in favore degli attori del credito da loro vantato nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto attribuito alla beneficiaria;
sulla base della disposta CTU, cui ha aderito rigettando le osservazioni svolte dalle parti, ha accertato che il patrimonio netto attribuito alla era pari a € 487.821,15 e quindi ampiamente Controparte_2
capiente rispetto al credito azionato dagli attori;
ha pertanto condannato la quale società incorporante la al pagamento CP_1 Controparte_2
in favore degli attori della complessiva somma di € 98.494,19 (comprensiva delle spese di lite del giudizio davanti alla Corte di Cassazione), oltre interessi legali dalla data di messa in mora al saldo,
rigettando l'eccezione relativa al dedotto beneficium excussionis non applicabile in relazione all'art. 2506 bis c.c.;
in accoglimento della domanda di regresso svolta dalla società convenuta nei confronti della
[...]
, e a fronte dell'espresso riconoscimento di quest'ultima circa “la propria Parte_1
posizione di debitrice “principale” nei confronti degli attori”, ha condannato la terza chiamata “a
tenere indenne la società convenuta di quanto la stessa è condannata a pagare agli attori in forza della
presente pronuncia”.
ha proposto appello, lamentando l'erroneità della decisione perché, a fronte Parte_1
di una domanda inammissibile in quanto indeterminata, il primo giudice non aveva adeguatamente valutato le eccezioni di mancanza di prova della anteriorità del credito azionato rispetto alla scissione della di mancata allegazione delle circostanze di fatto necessarie per Controparte_3
accertare il presupposto della proporzionalità del credito rispetto al patrimonio netto rimasto alla società scissa e di mancata allegazione delle ragioni per cui avrebbe dovuto sopportare per CP_1
pagina 6 di 13 intero un debito che deve far carico sulla società scissa (oggi ) invece che su Parte_1
quella beneficiata. Ha quindi concluso come in epigrafe, chiedendo altresì la riforma del capo di sentenza che l'aveva condannata a tenere indenne per le somme pagate agli attori per il CP_1
titolo dedotto in giudizio.
si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per CP_1
violazione dell'art. 342 c.p.c. e proponendo appello incidentale condizionato (all'eventuale accoglimento dell'appello principale relativo al capo di sentenza che ha condannato la a Parte_1
tenerla indenne di quanto pagato agli attori per il titolo dedotto in giudizio) avverso il capo di sentenza che l'ha condannata al pagamento del credito vantato dagli attori, reiterando l'eccezione di insussistenza della propria responsabilità patrimoniale per un debito non esistente al momento della scissione e da ritenere di pertinenza della società scissa in applicazione della previsione di cui al punto
10 di pagina 14 del progetto di scissione (in forza del quale “quanto non espressamente indicato, in
particolare gli elementi del passivo, restano assegnati all'esclusiva competenza e pertinenza della
società concedente”) e contestando le risultanze della CTU svolta in primo grado in relazione all'accertato valore del patrimonio attribuito. Ha quindi concluso come in epigrafe.
, in proprio e quale erede di , ha resistito al gravame, eccependone in Parte_2 Persona_1
via preliminare l'inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c..
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile,
attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda. È infatti da escludere che la riforma abbia trasformato l'appello da gravame a motivi illimitati, in impugnazione a critica vincolata, atteso che i possibili motivi di censura non vengono limitati a specifici errores in procedendo o in iudicando. La parte appellante ha del resto censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando con inequivocabile nettezza i motivi dell'evidenziato dissenso, prospettando una propria alternativa pagina 7 di 13 ricostruzione fattuale e proponendo essa stessa un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado. Il requisito della specificità dei motivi di impugnazione è quindi da ritenersi (nella fattispecie) rispettato, atteso che alle (non scindibili)
argomentazioni della sentenza impugnata sono state contrapposte le puntuali allegazioni del reclamante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime. Per quanto sopra, deve dunque ritenersi che l'atto di appello in esame contiene tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità
del gravame.
L'appello principale non appare meritevole di accoglimento.
Rilevato che le puntuali ed articolate difese svolte dalla convenuta e dalla terza chiamata sia nel giudizio di primo grado, che in questa sede, appaiono da sole sufficienti a rigettare l'eccezione di indeterminatezza della domanda proposta dagli originari attori, lamenta innanzitutto Parte_1
l'erroneità del capo di sentenza che ha accertato l'anteriorità del credito vantato dagli attori al progetto di scissione depositato in data 5/9/2014 (ed iscritto l'08/09/2014 presso il Registro delle Imprese di
Pesaro), avendo in quella data il Tribunale di Pesaro accertato con sentenza n. 659 del 11/7/2014
l'esistenza di un credito della società concedente nei confronti dei coniugi di Parte_4
complessivi € 105.172,00 ( di cui “€ 24.000,00 + € 1.339,78 + € 9.409,50 + € 3.041,28 + € 2.269,73”
a titolo di restituzione ed € 56.500,00 a titolo di risarcimento danni, oltre ad € 8.812,00 per spese legali). Afferma che il credito degli attori sarebbe sorto solo in forza della sentenza della Corte di
Appello di Ancona n. 3032 del 19/12/2018, divenuta definitiva a seguito di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Cassazione pronunciato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 7343 del
7/3/2022.
L'assunto non è condivisibile.
pagina 8 di 13 Dall'esame della sentenza di questa Corte n. 3032 (sub doc. 1 allegato all'atto di citazione) risulta accertato ormai con efficacia di giudicato (cfr. ord. Cass. n. 7343/2022 nel fascicolo degli originari attori in allegato alla memoria del 3/6/2022):
che aveva proposto opposizione all'esecuzione, promossa dai coniugi Controparte_5
in forza di due decreti ingiuntivi divenuti definitivi (n. 677/08 e n. 680/08 come Parte_4
riconosciuto dalla a pag. 3 della comparsa di costituzione di primo grado), eccependo in Parte_1
compensazione “sopravvenienze passive” e un credito risarcitorio derivante dalla asportazione di alcuni beni e dal mancato rilascio dell'immobile sito all'ultimo piano dell CP_2
che il Tribunale di Pesaro ha dichiarato il diritto dei coniugi a procedere Parte_4
esecutivamente nei confronti di per la somma di € 188.000,00 oltre interessi Controparte_3
legali dal 30/6/2008 e spese legali della procedura monitoria per € 1.798,88, previo accertamento della esistenza di controcrediti quantificati in “€ 24.000,00 + € 1.339,78 + € 9.409,50 + € 3.041,28 + €
2.269,73” a titolo di restituzione ed € 56.500,00 a titolo di risarcimento danni, posti in compensazione con il maggior credito vantato dai creditori procedenti in forza dei predetti DI definitivi;
che questa Corte in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pesaro ha accertato l'esistenza in favore di di un controcredito a titolo di restituzioni di complessivi € Controparte_5
25.339,78 (€ 24.000,00 + € 1.339,78) ed un credito risarcitorio di € 50.000,00 per il ritardato rilascio dell'immobile, posto in compensazione con il maggior credito vantato dai coniugi Parte_4
in forza dei predetti DI definitivi.
Quindi, alla data di deposito del progetto di scissione, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, il credito azionato nel presente giudizio era già esistente sia perché già accertato con titolo giudiziario definitivo, sia perché confermato dalla sentenza del Tribunale di Pesaro ancorché in misura inferiore a quella derivante dai ricordati DI. La sentenza di questa Corte, a sua volta divenuta definitiva, si limita solo a rideterminare il quantum di detto credito, escludendo dalla compensazione alcune poste eccepite dalla società esecutata e riconosciute dal primo giudice.
pagina 9 di 13 Le conclusioni raggiunte sul punto dal primo giudice appaiono pertanto corrette e devono qui essere confermate.
Lamenta in secondo luogo la contraddittorietà della sentenza, perché, pure avendo Parte_1
“riconosciuto che «seguendo il criterio della destinazione in via residuale (quello secondo cui tutto ciò
che non è stato espressamente indicato resta a carico della società scissa), dovrebbe ipotizzarsi la sua
destinazione alla società concedente , ha ritenuto tuttavia di poter Controparte_3
concludere affermando, senza allegare alcuna giustificazione a supporto di ciò, «che la società CP_1
sia obbligata solidalmente al pagamento in favore degli odierni attori del credito da essi vantato
[...]
nei confronti della (ora , entro il limite del valore effettivo del Controparte_3 Parte_1
patrimonio netto attribuito alla beneficiaria»”.
Anche la doglianza in esame si appalesa infondata.
Come sopra sinteticamente esposto il primo giudice nella specie ha fatto applicazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2506 bis c.c., ritenendo incerta la destinazione della posta passiva dedotta in giudizio. Le ragioni di tale conclusione (sopra riportate) non sono state specificamente e motivatamente contestate dall'appellante società, la quale ha proceduto ad una lettura parziale ed incongruente rispetto al chiaro svolgimento logico della motivazione esposta dal primo giudice. Il
motivo di gravame, per tale motivo, risulta inammissibile.
In ogni caso anche a voler riconoscere valore dirimente alla clausola di cui al punto 10 di pagina 14 del progetto di scissione invocata dalla e quindi ritenere che il debito di cui si discute debba CP_1
essere inserito tra quelli di pertinenza della società scissa, occorre rilevare che parimenti la CP_1
sarebbe solidalmente obbligata al pagamento del debito de quo a norma del terzo comma dell'art. 2506
quater c.c. “… nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato …”.
L'accertamento compiuto e la condanna pronunciata dal primo giudice nei confronti della CP_1
deve essere qui confermata.
pagina 10 di 13 Né in senso contrario può essere valorizzata la mancata preventiva escussione della società scissa da parte degli originari attori (risulta pacificamente notificato a detta società il solo atto di precetto in data
26/2/2019). Costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui il beneficio della preventiva escussione ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società debitrice principale, “ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione
per munirsi di uno specifico titolo esecutivo … sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili
… sia per poter agire in via esecutiva … senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale
risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito” (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 22629
del 16/10/2020).
Ancora da ritenersi infondata è l'impugnazione principale nella parte in cui lamenta l'erroneità della sentenza per la mancata allegazione da parte degli attori delle circostanze di fatto necessarie per accertare il presupposto della proporzionalità del credito rispetto al patrimonio netto rimasto alla società scissa, presupposto non esaminato dal primo giudice.
In punto di fatto risulta documentalmente provato (cfr. atto di scissione sub doc. 2 nel fascicolo di che ha posto in essere una scissione parziaria con CP_1 Controparte_5
trasferimento alla società di nuova costituzione solo di una parte del suo Controparte_2
patrimonio.
Pertanto, a voler ribadire l'applicazione al caso di specie dell'art. 2506 bis c.c. operata dal primo giudice, il richiamo a detta norma non può che riguardare la seconda ipotesi disciplinata dal combinato disposto del secondo e del terzo comma, in forza della quale “la responsabilità solidale è limitata al
valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiata”. Ove, invece, si debba ritenere applicabile il terzo comma dell'art. 2506 quater c.c. comunque “ciascuna società è
solidalmente responsabile nei limiti del valore del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto”.
Entrambe le richiamate disposizioni, quindi, non ancorano la responsabilità di ciascuna delle società pagina 11 di 13 (scissa o beneficiata) al valore percentuale del patrimonio assegnato o rimasto, ma stabiliscono solo che l'entità dello stesso costituisce il limite della loro responsabilità patrimoniale. Nessuna allegazione doveva pertanto essere svolta dagli attori e nessun accertamento doveva essere svolto dal Tribunale nel senso richiesto dall'odierna appellante.
Infine, l'appellante principale lamenta che se è “pur vero che la ha attuato una scissione a Parte_1
favore della società poi confluita nella è altrettanto vero che a Controparte_2 CP_1
quest'ultima è stato conferito il complesso aziendale alle condizioni descritte nel progetto di scissione,
che la non deve manlevare alcun soggetto e, soprattutto, non può esserle negato il diritto al Pt_1
contraddittorio in relazione alla statuizione sull'ammontare del suo supposto debito”.
Il motivo in parte qua risulta apodittico e scarsamente intellegibile alla luce dell'espresso e più volte ribadito riconoscimento che il credito azionato dai coniugi era a sé riferibile. Parte_4
Né il motivo in esame può utilmente essere integrato con le deduzioni svolte dall'appellante principale in primo grado atteso che nella propria comparsa di costituzione si è limitata ad affermare “che la
non deve manlevare alcuno essendosi essa fatta sempre carico della titolarità e della gestione Pt_1
del rapporto con i coniugi e rapporto attualmente pendente avanti la Cassazione” Parte_4 Per_1
e nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. “che la non deve manlevare alcuno Parte_1
in relazione al suo rapporto con e essendo da tempo in corso la Parte_2 Persona_1
contestazione del merito del medesimo”. L'insussistenza dell'obbligo di manleva è quindi stata affermata esclusivamente quale conseguenza della ritenuta inesistenza del credito azionato degli attori.
Risultando tale ultimo credito ormai accertato con sentenza passata in giudicato pronunciata nei confronti della ora (che quale parte processuale ha potuto Controparte_5 Parte_1
svolgere compiutamente le proprie difese in giudizio e alla quale è quindi direttamente opponibile il giudicato), appare evidente la pretestuosità delle allegazioni difensive svolte dall'appellante.
In definitiva l'appello principale deve essere in toto rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata, con conseguente assorbimento dell'appello incidentale condizionato svolto da CP_1
pagina 12 di 13 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore.
Stante la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1,
comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 491 dell'11-12/7/2023 pronunciata dal Tribunale di Pesaro, così decide nel contraddittorio delle parti:
rigetta l'appello principale proposto da con conseguente assorbimento dell'appello Parte_1
incidentale condizionato avanzato da e conferma integralmente la Controparte_1
sentenza impugnata;
condanna al rimborso in favore di e di , in proprio e nella Parte_1 CP_1 Parte_2
qualità, delle spese di lite liquidate per ciascuno nella misura di € 10.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 11/3/2025
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco
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