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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 23/09/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.117/2024
@-Rig.AL - intermediazione illecita e appalto(Cassaz.) 01
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Annalisa GIUSTI Consigliere
Dr.Vito SAVINO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 18 Settembre 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado riassunta con ricorso depositato in data 04.04.2024 e vertente tra
(appellante – ricorrente in riassunzione) contro Parte_1 Controparte_1
(appellata - resistente in riassunzione), avente ad oggetto: giudizio di rinvio ex Cass. ord. n.6266/2024 in data 08/03/2024 sull'appello avverso la sentenza n°163/2021 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 16.06.2021.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso con cui Pt_1
, premesso di aver stipulato vari contratti di lavoro con diverse società cooperative che si erano
[...] succedute nella esecuzione di servizi di logistica (appaltati dalla a Controparte_1 dette cooperative) e di essere stato licenziato dalla Plurima soc. coop. in data 08.01.2016, aveva chiesto:
a) accertarsi la illecita interposizione di manodopera da parte della Controparte_1 nei confronti del e la conseguente illegittimità del licenziamento intimato dalla cooperativa Pt_1
Plurima soc. coop.; b) condannarsi la alla costituzione di un rapporto Controparte_1 di lavoro subordinato a tempo indeterminato con efficacia ex tunc (quindi dal gennaio 2003), con
1 applicazione del CCNL logistica e trasporti, riconoscendo al lavoratore l'inquadramento corrispondente alle mansioni effettivamente svolte;
c) condannarsi la al risarcimento Controparte_1 danni nella misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. In particolare, il Tribunale di Ancona ha ritenuto maturata la decadenza di cui all'art.32, quarto comma, lett. D), della Legge n.183/2010, per non essere stato rispettato il termine di
270 giorni tra l'impugnativa stragiudiziale del licenziamento (19.01.2016) ed il deposito del ricorso giurisdizionale (23.03.2020), giungendo così alla conclusione che “non avendo parte ricorrente azionato giudizialmente i propri diritti nei termini decadenziali legislativamente predeterminati, la domanda del sig. circa la dichiarazione di illecita interposizione di manodopera con conseguente Parte_1 costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con efficacia ex tunc va dichiarata inammissibile, con conseguente assorbimento di ogni altra questione e domanda sollevata in ricorso”.
Questa Corte, con sentenza n.90/22 del 13/04/2022, ha respinto l'appello proposto da , Parte_1 ritenendo anch'essa decorso inutilmente il termine decadenziale di cui all'art.32, quarto comma, lett. D), della Legge n.183/2010.
Accogliendo il ricorso di , la Corte di Cassazione, con ordinanza n.6266/2024 in data Parte_1
08/03/2024, ha cassato la sentenza impugnata ed ha rinviato a questa Corte, in diversa composizione, ponendo il principio di diritto secondo cui “In tema di appalto di prestazioni di lavoro subordinato, il licenziamento intimato dall'appaltatore, datore di lavoro formale, non comporta l'assoggettamento ai termini di decadenza di cui all'art. 6 della l. n. 604 del 1966, come novellato dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010, delle azioni di impugnativa di licenziamento, ma anche di accertamento e costituzione del rapporto di lavoro, promosse dal lavoratore verso l'appaltante, datore di lavoro effettivo, a meno che quest'ultimo neghi, con atto scritto, la titolarità del rapporto”.
Il giudizio è stato riassunto dal lavoratore , il quale, evidenziato come la Suprema Parte_1
Corte avesse di fatto statuito che “nessuna decadenza si è verificata nel caso di specie”, ha riproposto tutte le “deduzioni, allegazioni e argomentazioni […], richiamando il contenuto del ricorso introduttivo,
[…], e confidando nell'accoglimento delle domande avanzate fin dal primo grado, previa ammissione delle istanze istruttorie formulate e volte alla dimostrazione della avvenuta illecita interposizione di manodopera, che si reiterano anche in questa sede di rinvio”. Ha quindi ribadito le seguenti conclusioni:
“accertata e dichiarata l'ammissibilità e fondatezza della domanda avanzata dal sig. nei Parte_1 confronti della accertare e dichiarare la illecita Controparte_1 interposizione/intermediazione di manodopera realizzata dalla nei Controparte_1 confronti del sig. in relazione al rapporto di lavoro dedotto e meglio descritto in Parte_1 narrativa, dichiarare la costituzione o costituire fra le parti, ovvero condannare la società resistente
2 appellata alla costituzione con il ricorrente, di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ex tunc a far data dal gennaio 2003 con il contenuto e le caratteristiche retributive e indennitarie di cui al
CCNL applicabile, riconoscendo la qualifica del lavoratore entro il livello 4^ di operaio, ovvero quello effettivo, nonché condannare la datrice di lavoro al risarcimento dei danni nella misura massima prevista oggi dall'art.39, 2° D.Lvo 81/2015. Con ogni conseguente statuizione e con condanna di controparte alle spese e competenze di causa di tutti i precedenti gradi di giudizio”.
La società si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del Controparte_1 quale ha chiesto il rigetto, sostenendo, da un lato, la genuinità del contratto di appalto con la Parte_2
(stante la ricorrenza di tutti i requisiti richiesti dall'art.29 del D.Lgs.276/2003), e, dall'altro, la
[...] piena legittimità del licenziamento intimato dalla , sia sotto il profilo formale, sia Parte_2 per quanto concerne la sussistenza del dedotto giustificato motivo oggettivo di recesso (calo delle commesse). Ha altresì evidenziato l'insindacabilità delle scelte organizzative adottate ed ha infine eccepito l'aliunde perceptum e/o percipiendum.
Come è noto, il giudizio di rinvio è un processo “chiuso”, teso ad una nuova statuizione (nell'ambito fissato dalla sentenza di Cassazione) in sostituzione di quella cassata, nell'ambito del quale non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, ma operano altresì le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza della Cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili d'ufficio, non rilevate dalla Suprema Corte, possono essere in sede di rinvio dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o comunque a limitare gli effetti della stessa sentenza di Cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità.
In quest'ordine di concetti, deve dunque ritenersi che, esclusa definitivamente l'operatività della decadenza di cui all'art.32, quarto comma, lett. D), della Legge n.183/2010, in questa sede è necessario affrontare nel merito la questione della genuinità del contratto di appalto tra la
[...]
e la . Controparte_1 Parte_2
Ciò premesso, sostiene la che nella fattispecie saremmo in Controparte_1 presenza di un appalto c.d. labour intensive (cioè ad alta intensità di manodopera – c.d. appalto leggero), per cui la sussistenza di una struttura organizzativa di mezzi e macchinari in capo all'appaltatrice non sarebbe un elemento richiesto ai fini della genuinità dell'appalto.
Ciò posto, all'esito della prova testimoniale e dell'esame della documentazione in atti, emerge quanto segue:
- la non era titolare di alcun macchinario o strumento di lavoro, dal momento che Parte_2 tutti i carrelli elevatori sono stati concessi in comodato d'uso gratuito dalla
[...]
[...] [...]
(v. contratto comodato in data 20.12.2006 – doc. 6 parte appellata;
v. anche Controparte_2 deposizioni testimoniali testi , e ; Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
- tutti i testi hanno comunque confermato che la forniva direttamente ai lavoratori guanti ed CP_1 indumenti di lavoro;
- le mansioni lavorative erano assegnate al direttamente dai responsabili della Pt_1 CP_1
(deposizioni testimoniali testi , , ed Testimone_1 Testimone_2 Tes_4 [...]
); Testimone_5
- i lavoratori dipendenti della Cooperativa disponevano di un armadietto e di un badge elettronico, forniti direttamente dalla (deposizioni testimoniali testi CP_1 Testimone_1 [...]
, , , e ); Testimone_2 Tes_4 Testimone_5 Tes_3 Testimone_6
- i lavoratori dipendenti della Cooperativa consumavano i pasti in locali messi a disposizione dalla
(testi , , , , CP_1 Testimone_1 Testimone_2 Tes_4 Testimone_5
e ); Tes_3 Testimone_6
- il piano ferie era unico ed era predisposto dalla , sia per i dipendenti di quest'ultima, che per i CP_1 lavoratori della Cooperativa (testi , , , Testimone_1 Testimone_2 Tes_4 [...]
, e ); Testimone_5 Tes_3 Testimone_6
- il potere organizzativo e direttivo era esercitato esclusivamente dai responsabili della , i quali CP_1 impartivano ordini e direttive anche ai lavoratori della Cooperativa (testi , Testimone_1 [...]
, , , e ); Testimone_2 Tes_4 Testimone_5 Tes_3 Testimone_6
- era presente in loco un referente della Plurima, ma “doveva coordinarsi con i responsabili della
ed assecondarne le esigenze organizzative” (teste ); CP_1 Testimone_6
- la , in buona sostanza, “si limitava a destinare i lavoratori alla ovvero Parte_2 CP_1 ad altri committenti” (teste . Tes_3
Alla luce del quadro delineato all'esito dell'istruttoria ed alla luce del compendio documentale, può ritenersi idoneamente provato che l'appalto di servizi intercorso tra la Controparte_1
e la ha avuto ad oggetto esclusivamente l'esecuzione di ordinarie prestazioni
[...] Parte_2 lavorative rientranti nell'oggetto sociale della società appellata. In particolare, è emerso che, a prescindere dalla veste formale del rapporto, il lavoratore appellante è stato inserito negli ordinari turni orari della ed è stato soggetto alle disposizioni organizzative Controparte_1 provenienti dai vertici della predetta società (in particolare, di ). In definitiva, gli esiti Tes_4
4 dell'istruttoria hanno univocamente dimostrato che il potere direttivo e di controllo era esercitato non dalla cooperativa appaltatrice, ma direttamente dalla committente Controparte_1
In un simile contesto, ritiene la Corte che nel caso in esame debba trovare applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui “In tema di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti endoaziendali, non è sufficiente verificare che l'appalto venga concluso con un soggetto dotato di una propria ed effettiva organizzazione, occorrendo accertare, in primo luogo, se, a termini di contratto, la prestazione lavorativa debba essere resa nell'ambito di un'organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, in quanto finalizzata ad un autonomo risultato produttivo e, all'esito positivo di tale indagine, la concreta esecuzione del contratto e, quindi, l'esistenza, anche in fatto, dell'autonomia gestionale dell'appaltatore esplicata nella conduzione aziendale, nella direzione del personale, nella scelta delle modalità e dei tempi di lavoro” (Cass.Civ., sez. lav.,
09/03/2009 n.5648).
Nella fattispecie, a parere del Collegio, siamo sicuramente in presenza di un c.d. “appalto endoaziendale”, caratterizzato appunto dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente inerenti al ciclo produttivo del committente, ove si consideri che la cooperativa appaltatrice, che non è stato minimamente dimostrato fosse dotata di una effettiva organizzazione aziendale, si è limitata a mettere a disposizione della committente una serie di mere prestazioni lavorative, senza che da parte dell'appaltatore-datore di lavoro fosse apprezzabile una sia pur minima organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.
In buona sostanza, dalle risultanze istruttorie sopra descritte è emerso chiaramente che il lavoratore, formalmente dipendente della (e di quelle che la hanno preceduta), era in realtà Parte_2 stabilmente occupato presso la committente in esecuzione di mere Controparte_1 prestazioni di manodopera, lavorando alle dirette dipendenze della predetta società, svolgendo le relative mansioni all'interno del ciclo produttivo aziendale, nonché avvalendosi dei mezzi e delle strutture di quest'ultima, con esclusivo rischio a carico dell'appaltante e senza che la suddetta cooperativa avesse alcuna autonomia operativa o, comunque, alcuna organizzazione di mezzi propri. Ritiene pertanto la
Corte che è stata raggiunta sufficiente prova della sussistenza di una operazione coordinata di collaborazione e di comune agire tra committente e appaltatrice, comportante la sostanziale costituzione di un rapporto trilaterale tra imprenditore (la , intermediario (la Controparte_1
) ed il lavoratore , in cui la posizione apparente dell'intermediario era Parte_2 Parte_1 stata quella di datore di lavoro che ha assunto e retribuito il suddetto lavoratore, ma che, nella realtà, svolgeva la sua prestazione sostanzialmente nell'àmbito del potere discrezionale della committente e nel suo esclusivo interesse. In altri termini, si reputa che, nel caso di specie, la Controparte_1 abbia utilizzato manodopera fornita dalla cooperativa , sicché il lavoratore ha eseguito
[...] Pt_2
5 mere prestazioni lavorative presso la struttura della committente, osservandone le direttive, a fronte del fatto che la cooperativa suddetta abbia fatto convergere su di sé gli obblighi fiscali e contributivi della manodopera impegnata, senza mai assumere alcun rischio di impresa e limitandosi appunto alla semplice fornitura di manodopera.
Stando così le cose, deve correttamente trarsi il convincimento della insussistenza delle condizioni di legge per qualificare come genuino l'appalto tra la e la Controparte_1 Parte_2
, che ha formalmente assunto il dipendente , in realtà stabilmente occupato presso
[...] Parte_1 la committente realizzando in tal modo una fattispecie interpositoria Controparte_1 vietata dalla legge. In definitiva, in un caso come quello di cui si tratta in giudizio, l'imprenditore poteva solo rivolgersi ad un'impresa autorizzata a fornire lavoro, ma non poteva acquisire mera forza lavoro servendosi di un contratto di appalto di servizi mancante dei suoi requisiti costitutivi minimali.
In quest'ordine di concetti, deve dunque ritenersi che, una volta ritenuta incontrovertibile l'operatività della presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dall'art.1, terzo comma, della legge n. 1369 del 1960, deve ritenersi provato che l'appellante è stato occupato presso lo stabilimento di Fabriano in violazione dell'art.1 della L.1360/60, per cui va considerato dipendente della società che ne ha utilizzato le prestazioni lavorative.
In ordine all'inquadramento lavorativo, l'appellante chiede riconoscersi l'inquadramento al livello IV del C.C.N.L. Trasporti e Logistica, ma non allega e chiede di provare l'esercizio effettivo, pieno e continuativo di mansioni appartenenti a tale livello, in tal modo venendo meno al proprio onere di allegazione. Orbene, è noto che il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento di un insieme quantitativo di compiti, quanto piuttosto il loro espletamento con modalità postulanti, sotto il profilo qualitativo, la capacità di risolvere problematiche di maggiore complessità ed un più esteso ambito di autonomia e responsabilità, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento. Come è noto, l'allegazione consiste nella deduzione di un fatto al fine di richiedere, previa la relativa dimostrazione, il riconoscimento del diritto che da quel determinato fatto l'ordinamento fa scaturire. E' evidente quindi come l'allegazione costituisca un onere imprescindibile a carico della parte, in difetto del quale la domanda è insuscettibile di essere positivamente valutata. Del resto, chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, e, per poterli provare, li deve necessariamente allegare, cosa che l'odierno appellante, con riguardo alla domanda avente ad oggetto l'inquadramento contrattuale, non ha fatto.
Ai sensi dell'art.39 D.Lgs. n.81/2015, va dunque dichiarata la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato tra con l'utilizzatrice con lo stesso Parte_1 Controparte_1 inquadramento e le medesime condizioni contrattuali già in atto con la . Parte_2
6 La va altresì condannata al risarcimento del danno in favore del Controparte_1 lavoratore , mediante corresponsione di un'indennità onnicomprensiva nella misura Parte_1 massima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alle considerevoli dimensioni aziendali del datore di lavoro, alla notevole anzianità del lavoratore ed al lungo intervallo di tempo trascorso tra la cessazione del rapporto di lavoro presso l'utilizzatore (08.01.2016) e la data della presente decisione.
La predetta indennità, come previsto dalla legge (art.39, secondo comma, D.Lgs. n.81/2015), ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la presente pronuncia.
Nulla spetta invece per il periodo anteriore all'08.01.2016, atteso che, come prevede l'art.38, terzo comma, del D.Lgs. n.81/2015, “i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata”.
Va respinta l'eccezione di aliunde perceptum sollevata dalla in Controparte_1 applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui “In caso di intermediazione vietata di manodopera, la liquidazione dell'indennità di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 81 del 2015 va effettuata senza detrazione dell'aliunde perceptum, in applicazione sia del criterio ermeneutico letterale, considerato che la decurtazione non è prevista dalla norma citata, sia di quello teleologico, stante la sovrapponibilità della formulazione dell'art. 39 con quella del risarcimento forfettizzato di cui all'art. 32, comma 5, della
l. n. 183 del 2010” (Cass.Civ., sez. lav., 12/04/2024, n.10005).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque accolto, con le statuizioni di cui al dispositivo.
Le spese di tutti i gradi del giudizio (compresi il giudizio di legittimità e la presente fase di rinvio) seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°163/2021 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 16.06.2021, contrariis reiectis, così decide:
7 - accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara costituito un rapporto di lavoro subordinato tra e l'utilizzatrice con le stesso Parte_1 Controparte_1 inquadramento e le medesime condizioni contrattuali già in atto con la;
Parte_2
- condanna la al risarcimento del danno in favore del lavoratore Controparte_1
, mediante corresponsione di una indennità onnicomprensiva nella misura di dodici Parte_1 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
- condanna la società a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1 tutti i gradi del giudizio, che liquida in complessivi €.15.000,00 per compensi professionali, di cui
€.3.690,00 per il primo grado, €.3.310,00 per il secondo grado, €.3.000,00 per il giudizio di
Cassazione ed €.5.000,00 per la fase di rinvio, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P..
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 18 Settembre 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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