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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/12/2025, n. 1860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1860 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 4311 /2023 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 11.12.2025 , assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 14/09/2023 ed iscritto al n 4311 - 2023 RG , vertente tra
- C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Domenico de Angelis ), CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata alla casella di posta elettronica certificata da considerarsi, ad ogni effetto di Email_1 legge, quale domicilio digitale ex art 16-sexies D.L. 179/2012.
[ Fax 08741962197], giusta Email_1 procura in atti;
- ricorrente -
Contro
- , Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t, con sede legale in via Sant'Anna II Tronco n. 18/D – 89128 – c.f./p.iva ; Controparte_1 P.IVA_1
-resistente contumace-
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. La domanda della ricorrente - dipendente dell Controparte_2 con qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere, cat. D, CCNL comparto sanità pubblica 2016-2018 - è volta ad ottenere il 1 pagamento del valore dei buoni pasto maturati nel periodo oggetto di causa e non corrisposti dal datore di lavoro. Precisamente la ricorrente chiede il controvalore dei buoni pasto che non le sono stati erogati nel periodo compreso tra il mese di aprile 2018 ed il mese di marzo 2023 per i turni effettuati con rientro pomeridiano ed orario 08:00- 14:00/15:00-17:30, presso l' con sede Controparte_3 operativa presso il P.O. T. Evoli di Melito di Porto Salvo. Lamenta che l'azienda non ha mai provveduto all'erogazione dei buoni pasto e chiede la condanna della controparte al pagamento dell'equivalente valore economico, vale a dire ad € 4,128 per ognuno di essi, importo questo fissato dall'art. 4 del regolamento aziendale, al netto del contributo a carico del lavoratore (€ 5,16 meno 1/5). Pertanto, dal mese di aprile 2018 fino al mese di marzo 2023 la ricorrente allega che ha totalizzato un credito di € 1.351,36 (pari a 328 buoni pasto per € 4,12). In punto di diritto ricostruisce il quadro normativo che supporta la domanda:
- L con deliberazione della gestione Controparte_2 commissariale straordinaria della Regione Calabria n. 53 del 23/3/2016, approvava il nuovo regolamento della mensa disponendo all'art. 1 rubricato “regole generali” che “ha diritto al servizio di mensa, attraverso l'attribuzione di un buono pasto sostitutivo del servizio di mensa, il personale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato, sia pieno che parziale, nelle giornate di effettiva presenza ed in relazione alla particolare articolazione di lavoro secondo quanto disposto all'art.
2. Il personale non ha diritto al servizio mensa quando:
• È assente a qualunque titolo;
• La prestazione lavorativa effettiva di lavoro è inferiore alle sette ore;
• Prosegue l'attività lavorativa nelle ore pomeridiane per il recupero di debito orario;
• Effettua orario flessibile per esigenze legate a situazioni personali.
Il numero massimo di buoni pasto attribuibili è di n. 12 mensili.”; Il citato regolamento all'art. 2, intitolato “modalità di fruizione del buono pasto” dispone altresì: “hanno diritto ai buoni pasto sostituivi del servizio mensa tutti i dipendenti:
• Che prestano attività lavorativa con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore ad un'ora e non inferiore a trenta minuti;
• Che osservino nella singola giornata lavorativa un orario di lavoro della durata di almeno sette ore effettive ricomprendente sia l'arco antimeridiano che pomeridiano della giornata stessa con l'intervallo
2 della pausa mensa non superiore ad un'ora e non inferiore a trenta minuti, nella fascia oraria che va dalle 13:00 alle 15:00;
• Che effettuano prestazioni di lavoro straordinario, preventivamente autorizzato, nei limiti contrattuali e per un minimo di tre ore continuative fermo restando i tempi per la pausa pranzo;
• Il personale dirigenziale che effettua attività lavorativa per almeno sette ore giornaliere continuativa. All'inizio di ogni anno ai dipendenti aventi diritto, saranno consegnati in dote due blocchetti da dieci buoni pasto ciascuno sulla scorta della comunicazione di prenotazione effettuata secondo i criteri di erogazione di cui all'art. 2 dai direttori di struttura complessa (dipartimenti, PP.OO., distretti, uffici, strutture ecc..). … I buoni pasto saranno integrati nei mesi successivi secondo le attestazioni dei buoni pasto spettanti redatti dai direttori di struttura complessa (dipartimenti, PP.OO., distretti, uffici, strutture ecc..);
A fine anno si provvederà a conguagliare i buoni pasto anticipati con quelli spettanti, rendicontando il tutto con un provvedimento finale del direttore dell'ufficio ABS…”;
Per finire il regolamento in questione all'art. 4 stabilisce ancora: “il valore nominale del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari ad € 5,16. Il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di 1/5 del costo effettivo del buono pasto…”; Deduce che la citata disciplina regolamentare pone limiti alla normale fruizione del servizio mensa e per questo viola la normativa statuale (vedasi art. 8 D.Lgs 66/2003) che riconosce il diritto del lavoratore alla pausa, ogni qualvolta lo stesso sia impegnato in turni di lavoro eccedenti le 6 ore e per ogni turno effettivamente prestato, richiama Cassazione ordinanze n. 5547/21 dell'1/03/2021 e n. 15629 del 23/03/2021.
§ 2. L' (nel prosieguo Controparte_1 Contr brevemente anche solo , ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e se ne deve dichiarare la contumacia.
§ 3. Il ricorso è risultato fondato e come tale va accolto per le ragioni che seguono. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione:
- “il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 nr. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 nr. 22985)” (Cass. 5547/2021).
3 - “Deve essere, al riguardo, precisato che il buono pasto è un beneficio che non viene attribuito senza scopo, in quanto la sua corresponsione è finalizzata a far sì che, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, si possano conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore, al quale viene così consentita - laddove non sia previsto un servizio mensa - la fruizione del pasto, i cui costi vengono assunti dall'Amministrazione, al fine di garantire allo stesso il benessere fisico necessario per la prosecuzione dell'attività lavorativa, nelle ipotesi in cui l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente stabilito per la fruizione del beneficio” (Cass. 31137/2019).
Occorre considerare la cornice indicata dall'art. 8 del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro). In base al comma 1 di tale articolo: "qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo". Tale norma trova riscontro nel C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica 2016- 2018, invocato dalla parte ricorrente, ove all'art. 27, comma 4, si stabilisce che: “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g.” Da ciò si evince che qualora l'effettuazione della prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore si ha diritto ad una pausa di almeno trenta minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). Il diritto all'attribuzione del buono pasto, quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta,
4 presuppone come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero eccedente le sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato. Nel caso di specie ricorrono tali condizioni in quanto i buoni pasto vengono richiesti per la prestazione lavorativa giornaliera eccedente le sei ore con pausa e rientro pomeridiano. Parte ricorrente chiede il buono pasto per i turni 08:00-14:00/15:00-17:30, turni che mensilmente sono anche inferiori alla soglia dei 12 previsti dal regolamento aziendale, norma regolamentare che, in ogni caso, finisce con il porre limiti alla normale fruizione del servizio mensa non previsti dall'art. 8 d.gs 66/2003 e dalla contrattazione collettiva che a tale previsione si allinea, limiti già dichiarati non giustificati dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass., ord., 5547/2021; Cass., ord., 15629/2021). In conclusione deve darsi atto che, sulla base della dettagliata allegazione supportata dalla documentazione allegata al ricorso, l'odierno ricorrente risulta avere assolto l'onere probatorio incombente sul lavoratore in ordine al numero dei buoni pasti maturati e non corrisposti da parte datoriale. Contr Nessuna prova di segno contrario ha offerto l' che è rimasta contumace. Come rilevato dalla Suprema Corte, l'inadempimento datoriale, così accertato, è fonte di danno ingiusto risarcibile di tipo patrimoniale, quantificabile ex art. 1223 c.c. nel valore economico dei buoni pasto maturati e non percepiti nel periodo oggetto di ricorso, e quindi – al netto del contributo di 1/5 a carico del lavoratore – in € 4,128 per ciascun buono pasto. Tale importo deve essere moltiplicato per il numero di turni superiori alle sei ore (328) espletati dalla ricorrente e porta ad una somma complessiva finale pari a euro 1.351,36. In tali termini va pertanto pronunciata sentenza di condanna al pagamento a carico della resistente , oltre accessori come per Controparte_2 legge dalla maturazione al soddisfo. Una precisazione va fatta con riguardo agli accessori richiesti in quanto nel pubblico impiego vige il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, per cui essi vanno riconosciuti nella maggior somma tra interessi e rivalutazione.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate ex DM 55/2014 e s.m. come in dispositivo, ridotte del 50% per la modesta complessità delle questioni trattate ed il mancato svolgimento di attività difensiva della convenuta rimasta contumace, distratte in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente alla erogazione di n.328 buoni pasto dalla data del mese di aprile 2018 e fino al mese di marzo 2023 compreso, conseguentemente condanna l'
[...]
in persona del legale Controparte_1
5 rappresentante p.t., al pagamento per detta causale ed in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 1.351,36, oltre interessi legali dalla singola mensilità di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
- dichiara la contumacia dell Controparte_1
;
[...]
- condanna l , in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese legali in favore della ricorrente, che liquida in € 1.313,00 per compenso di avvocato, oltre € 49,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Domenico de Angelis dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 12/12/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 4311 /2023 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 11.12.2025 , assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 14/09/2023 ed iscritto al n 4311 - 2023 RG , vertente tra
- C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Domenico de Angelis ), CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata alla casella di posta elettronica certificata da considerarsi, ad ogni effetto di Email_1 legge, quale domicilio digitale ex art 16-sexies D.L. 179/2012.
[ Fax 08741962197], giusta Email_1 procura in atti;
- ricorrente -
Contro
- , Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t, con sede legale in via Sant'Anna II Tronco n. 18/D – 89128 – c.f./p.iva ; Controparte_1 P.IVA_1
-resistente contumace-
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. La domanda della ricorrente - dipendente dell Controparte_2 con qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere, cat. D, CCNL comparto sanità pubblica 2016-2018 - è volta ad ottenere il 1 pagamento del valore dei buoni pasto maturati nel periodo oggetto di causa e non corrisposti dal datore di lavoro. Precisamente la ricorrente chiede il controvalore dei buoni pasto che non le sono stati erogati nel periodo compreso tra il mese di aprile 2018 ed il mese di marzo 2023 per i turni effettuati con rientro pomeridiano ed orario 08:00- 14:00/15:00-17:30, presso l' con sede Controparte_3 operativa presso il P.O. T. Evoli di Melito di Porto Salvo. Lamenta che l'azienda non ha mai provveduto all'erogazione dei buoni pasto e chiede la condanna della controparte al pagamento dell'equivalente valore economico, vale a dire ad € 4,128 per ognuno di essi, importo questo fissato dall'art. 4 del regolamento aziendale, al netto del contributo a carico del lavoratore (€ 5,16 meno 1/5). Pertanto, dal mese di aprile 2018 fino al mese di marzo 2023 la ricorrente allega che ha totalizzato un credito di € 1.351,36 (pari a 328 buoni pasto per € 4,12). In punto di diritto ricostruisce il quadro normativo che supporta la domanda:
- L con deliberazione della gestione Controparte_2 commissariale straordinaria della Regione Calabria n. 53 del 23/3/2016, approvava il nuovo regolamento della mensa disponendo all'art. 1 rubricato “regole generali” che “ha diritto al servizio di mensa, attraverso l'attribuzione di un buono pasto sostitutivo del servizio di mensa, il personale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato, sia pieno che parziale, nelle giornate di effettiva presenza ed in relazione alla particolare articolazione di lavoro secondo quanto disposto all'art.
2. Il personale non ha diritto al servizio mensa quando:
• È assente a qualunque titolo;
• La prestazione lavorativa effettiva di lavoro è inferiore alle sette ore;
• Prosegue l'attività lavorativa nelle ore pomeridiane per il recupero di debito orario;
• Effettua orario flessibile per esigenze legate a situazioni personali.
Il numero massimo di buoni pasto attribuibili è di n. 12 mensili.”; Il citato regolamento all'art. 2, intitolato “modalità di fruizione del buono pasto” dispone altresì: “hanno diritto ai buoni pasto sostituivi del servizio mensa tutti i dipendenti:
• Che prestano attività lavorativa con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore ad un'ora e non inferiore a trenta minuti;
• Che osservino nella singola giornata lavorativa un orario di lavoro della durata di almeno sette ore effettive ricomprendente sia l'arco antimeridiano che pomeridiano della giornata stessa con l'intervallo
2 della pausa mensa non superiore ad un'ora e non inferiore a trenta minuti, nella fascia oraria che va dalle 13:00 alle 15:00;
• Che effettuano prestazioni di lavoro straordinario, preventivamente autorizzato, nei limiti contrattuali e per un minimo di tre ore continuative fermo restando i tempi per la pausa pranzo;
• Il personale dirigenziale che effettua attività lavorativa per almeno sette ore giornaliere continuativa. All'inizio di ogni anno ai dipendenti aventi diritto, saranno consegnati in dote due blocchetti da dieci buoni pasto ciascuno sulla scorta della comunicazione di prenotazione effettuata secondo i criteri di erogazione di cui all'art. 2 dai direttori di struttura complessa (dipartimenti, PP.OO., distretti, uffici, strutture ecc..). … I buoni pasto saranno integrati nei mesi successivi secondo le attestazioni dei buoni pasto spettanti redatti dai direttori di struttura complessa (dipartimenti, PP.OO., distretti, uffici, strutture ecc..);
A fine anno si provvederà a conguagliare i buoni pasto anticipati con quelli spettanti, rendicontando il tutto con un provvedimento finale del direttore dell'ufficio ABS…”;
Per finire il regolamento in questione all'art. 4 stabilisce ancora: “il valore nominale del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari ad € 5,16. Il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di 1/5 del costo effettivo del buono pasto…”; Deduce che la citata disciplina regolamentare pone limiti alla normale fruizione del servizio mensa e per questo viola la normativa statuale (vedasi art. 8 D.Lgs 66/2003) che riconosce il diritto del lavoratore alla pausa, ogni qualvolta lo stesso sia impegnato in turni di lavoro eccedenti le 6 ore e per ogni turno effettivamente prestato, richiama Cassazione ordinanze n. 5547/21 dell'1/03/2021 e n. 15629 del 23/03/2021.
§ 2. L' (nel prosieguo Controparte_1 Contr brevemente anche solo , ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e se ne deve dichiarare la contumacia.
§ 3. Il ricorso è risultato fondato e come tale va accolto per le ragioni che seguono. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione:
- “il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 nr. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 nr. 22985)” (Cass. 5547/2021).
3 - “Deve essere, al riguardo, precisato che il buono pasto è un beneficio che non viene attribuito senza scopo, in quanto la sua corresponsione è finalizzata a far sì che, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, si possano conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore, al quale viene così consentita - laddove non sia previsto un servizio mensa - la fruizione del pasto, i cui costi vengono assunti dall'Amministrazione, al fine di garantire allo stesso il benessere fisico necessario per la prosecuzione dell'attività lavorativa, nelle ipotesi in cui l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente stabilito per la fruizione del beneficio” (Cass. 31137/2019).
Occorre considerare la cornice indicata dall'art. 8 del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro). In base al comma 1 di tale articolo: "qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo". Tale norma trova riscontro nel C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica 2016- 2018, invocato dalla parte ricorrente, ove all'art. 27, comma 4, si stabilisce che: “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g.” Da ciò si evince che qualora l'effettuazione della prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore si ha diritto ad una pausa di almeno trenta minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). Il diritto all'attribuzione del buono pasto, quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta,
4 presuppone come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero eccedente le sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato. Nel caso di specie ricorrono tali condizioni in quanto i buoni pasto vengono richiesti per la prestazione lavorativa giornaliera eccedente le sei ore con pausa e rientro pomeridiano. Parte ricorrente chiede il buono pasto per i turni 08:00-14:00/15:00-17:30, turni che mensilmente sono anche inferiori alla soglia dei 12 previsti dal regolamento aziendale, norma regolamentare che, in ogni caso, finisce con il porre limiti alla normale fruizione del servizio mensa non previsti dall'art. 8 d.gs 66/2003 e dalla contrattazione collettiva che a tale previsione si allinea, limiti già dichiarati non giustificati dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass., ord., 5547/2021; Cass., ord., 15629/2021). In conclusione deve darsi atto che, sulla base della dettagliata allegazione supportata dalla documentazione allegata al ricorso, l'odierno ricorrente risulta avere assolto l'onere probatorio incombente sul lavoratore in ordine al numero dei buoni pasti maturati e non corrisposti da parte datoriale. Contr Nessuna prova di segno contrario ha offerto l' che è rimasta contumace. Come rilevato dalla Suprema Corte, l'inadempimento datoriale, così accertato, è fonte di danno ingiusto risarcibile di tipo patrimoniale, quantificabile ex art. 1223 c.c. nel valore economico dei buoni pasto maturati e non percepiti nel periodo oggetto di ricorso, e quindi – al netto del contributo di 1/5 a carico del lavoratore – in € 4,128 per ciascun buono pasto. Tale importo deve essere moltiplicato per il numero di turni superiori alle sei ore (328) espletati dalla ricorrente e porta ad una somma complessiva finale pari a euro 1.351,36. In tali termini va pertanto pronunciata sentenza di condanna al pagamento a carico della resistente , oltre accessori come per Controparte_2 legge dalla maturazione al soddisfo. Una precisazione va fatta con riguardo agli accessori richiesti in quanto nel pubblico impiego vige il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, per cui essi vanno riconosciuti nella maggior somma tra interessi e rivalutazione.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate ex DM 55/2014 e s.m. come in dispositivo, ridotte del 50% per la modesta complessità delle questioni trattate ed il mancato svolgimento di attività difensiva della convenuta rimasta contumace, distratte in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente alla erogazione di n.328 buoni pasto dalla data del mese di aprile 2018 e fino al mese di marzo 2023 compreso, conseguentemente condanna l'
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in persona del legale Controparte_1
5 rappresentante p.t., al pagamento per detta causale ed in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 1.351,36, oltre interessi legali dalla singola mensilità di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
- dichiara la contumacia dell Controparte_1
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- condanna l , in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese legali in favore della ricorrente, che liquida in € 1.313,00 per compenso di avvocato, oltre € 49,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Domenico de Angelis dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 12/12/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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